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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima
classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze armate per
l'anno accademico 2012-2013.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.103 del 30/12/2011
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:1E007640
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/1/2012

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

di concerto con

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie
universitarie per i corsi ordinari dell'Arma aeronautica - ruolo
naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica;
Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie
universitarie per i corsi ordinari del Corpo del genio aeronautico -
ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti
e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del Corpo del genio
aeronautico - ruolo ingegneri presso l'Accademia aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per
l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad
ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999 e successive
modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione,
titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e
delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia
navale;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, concernente i
titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti per l'ammissione
ai corsi dell'Accademia e per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le
modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione
delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle
commissioni esaminatrici e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive
modificazioni, concernente elenco delle imperfezioni ed infermita'
che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea e
criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini
dell'idoneita';
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare, e successive modifiche e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare, e successive modifiche e
integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2007, cosi' come
modificato con il decreto ministeriale 26 maggio 2008, concernente,
tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione
ai concorsi per l'Accademia aeronautica, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
"codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, il titolo II
del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale
militare, e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, concernente "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare", come modificato ed integrato dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il
reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente le
disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate
e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010 - impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in
data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio
2010, n. 109 - che ha modificato le due direttive tecniche
sopracitate, emesse dalla medesima Direzione generale in data 5
dicembre 2005;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2012);
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2012-2014;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 - registrato alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010,
concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore capo (CP) Marco
Brusco a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Decreta:


Art. 1


Generalita'


1. Per l'anno accademico 2012-2013 sono indetti i seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima
classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale ed
aeronautica, per la formazione di base degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri:
a) Esercito:
1) concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di allievi
al primo anno di corso dell'Accademia militare;
2) concorso interno, per esami, per l'ammissione di allievi
al primo anno di corso dell'Accademia militare;
b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale;
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di
allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia
aeronautica;
d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di
allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare per la
formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste
riserve di posti a favore degli allievi delle Scuole militari e del
coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare o annullare i predetti
concorsi, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei
vincitori alla frequenza dei corsi, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione
della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale.

                               Art. 2 


Requisiti generali di partecipazione


1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 possono
partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi,
fatte salve eventuali eccezioni che sono indicate nei successivi
specifici capi del titolo II del presente decreto. Per la
partecipazione ai predetti concorsi, i concorrenti devono possedere i
seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e non superare il
giorno di compimento del ventiduesimo anno di eta' al 31 ottobre
2012. Gli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti dell'Arma
dei carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettera d), non dovranno superare il
ventottesimo anno di eta' al 31 ottobre 2012. Il limite massimo di
eta' e' elevato, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni
contenute nei successivi specifici capi del titolo II, di un periodo
pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che
prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate.
Tale elevazione del limite di eta' non trova applicazione per i
concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c).
Detta elevazione, inoltre, non si applica al personale appartenente
ai ruoli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri,
partecipante al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera d);
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2011-2012 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal
corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari
dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che
hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di
studio prescritto e' subordinata alla documentazione
dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli
sopraindicati;
d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica
ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in
servizio permanente. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti psicofisici ed attitudinali;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica;
g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile e non aver tenuto
comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non
danno sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato;
i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta', o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri;
l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti psicofisici.
2. Per il solo concorso interno di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera a), numero 2), fermi restando i requisiti di cui al
precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e l), i concorrenti
devono essere in servizio nell'Esercito in qualita' di sergente in
servizio permanente, allievo sergente, volontario in servizio
permanente, volontario in ferma prefissata quadriennale, volontario
in ferma breve e volontario in ferma prefissata di un anno, questi
ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione.
3. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1,
i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale, indicati
nel successivo titolo II, capo IV, dovranno non essere stati dimessi
per insufficiente attitudine al pilotaggio.
4. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1,
i concorrenti dovranno non essere stati dichiarati inidonei
all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di
servizio, se personale militare in servizio permanente, e non
dovranno trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione
ovvero la conservazione dello stato di ufficiale.
5. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1
l'ammissione ai corsi sara' subordinata al possesso dell'idoneita'
psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore,
nonche' per esercitare l'attivita' di volo in qualita' di piloti
militari, se concorrenti per il ruolo naviganti normale per il
concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). Le modalita' di
accertamento di detta idoneita', ferme restando le disposizioni di
cui ai successivi articoli 5 e 6 del presente decreto, saranno piu'
dettagliatamente indicate nei successivi specifici capi del titolo
II.
6. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi sara' inoltre
subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo
all'ammissione ai singoli istituti di formazione, del possesso dei
requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste
dalla vigente normativa.
7. Tutti i requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal
precedente comma 1, lettere b) e c), dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione. Inoltre, i requisiti medesimi, ad eccezione di quelli
di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) e, per il solo concorso
di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), di quello
previsto dal precedente comma 4 dovranno essere mantenuti sino
all'ammissione presso i singoli istituti di formazione e per tutta la
durata del ciclo formativo.
8. Eccezion fatta per il concorso interno di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), numero 2), l'ammissione dei concorrenti gia'
alle armi sara' subordinata, nei casi previsti dalla normativa
vigente, al nulla osta della Forza armata/Corpo armato di
appartenenza, da acquisire d'ufficio.

                               Art. 3 


Svolgimento dei concorsi


1. Tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1
prevedono:
a) prove di efficienza fisica, che potranno essere svolte
nell'ambito di diverse fasi concorsuali;
b) accertamenti psicofisici;
c) accertamenti attitudinali (non previsti per il concorso di
cui al precedente articolo1, comma 1, lettera c));
d) prova orale su materie indicate negli specifici concorsi;
e) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Inoltre:
a) il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a), numero 1) prevede anche:
1) una prova scritta di selezione culturale;
2) un tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque
non superiore a sessanta giorni;
b) i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera
a), numero 2) e al precedente articolo 1, comma 1, lettera b)
prevedono anche una prova scritta di selezione culturale;
c) il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera c) prevede anche:
1) una prova scritta di preselezione;
2) una prova scritta di composizione italiana;
3) un tirocinio psicoattitudinale e comportamentale;
4) una prova facoltativa di informatica;
5) una prova orale di lingua inglese;
d) il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera d) prevede anche:
1) una prova scritta di preselezione;
2) una prova scritta di composizione italiana;
3) un tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque
non superiore a sessanta giorni.
3. Per i concorrenti che presenteranno domanda di partecipazione
per i posti dei Corpi sanitari nell'ambito dei concorsi di cui al
precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) le prove di cui
al presente articolo non sostituiscono la prova di ammissione ai
corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia,
programmata annualmente dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (MIUR). Pertanto, se detta prova di
ammissione verra' confermata per l'anno accademico 2012-2013 anche
per gli allievi delle Accademie militare, navale ed aeronautica la
procedura concorsuale potra' subire, solo per i suddetti concorrenti
e a seconda delle indicazioni fornite dal MIUR stesso, eventuali
integrazioni ovvero per i medesimi concorrenti potrebbe rivelarsi
necessaria l'effettuazione della predetta prova a livello nazionale,
in modalita' indipendente dal peculiare reclutamento militare. Di
eventuali integrazioni alla procedura concorsuale per l'accesso ai
corsi di laurea in medicina e chirurgia, nel senso sopra indicato,
ovvero dell'adozione di ulteriori, specifiche esenzioni disposte a
favore degli allievi delle Accademie militare, navale ed aeronautica
verra' fornita comunicazione mediante avviso pubblicato nella
gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale - che avra' valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.
4. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
5. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate
nei successivi specifici capi del titolo II.

                               Art. 4 


Commissioni


1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente articolo
1, comma 1 saranno nominate, con successivi decreti, le seguenti
commissioni:
a) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
b) la commissione per gli accertamenti attitudinali (non
prevista per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera c));
2. Inoltre:
a) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a), numero 1) saranno anche nominate:
1) la commissione esaminatrice per la prova scritta di
selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle
graduatorie e per l'assegnazione ai corsi;
2) la commissione per la valutazione delle prove di
efficienza fisica;
3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
4) la commissione per la valutazione dei frequentatori al
termine del tirocinio;
b) per il concorso interno di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera a), numero 2) saranno anche nominate:
1) la commissione esaminatrice per la prova scritta di
selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle
graduatorie e per l'assegnazione ai corsi;
2) la commissione per la valutazione delle prove di
efficienza fisica;
3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
c) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b) saranno anche nominate:
1) la commissione esaminatrice per la prova scritta di
selezione culturale, per le prove orali e per la formazione delle
graduatorie finali;
2) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
3) la commissione per le prove di efficienza fisica;
d) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera c) saranno anche nominate:
1) la commissione per la prova scritta di preselezione;
2) la commissione per la prova scritta di composizione
italiana;
3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
4) la commissione esaminatrice per il tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale, per la prova facoltativa di
informatica, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie
generali di merito;
e) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera d) saranno anche nominate:
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione
italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie;
2) la commissione per la valutazione delle prove di
efficienza fisica;
3) la commissione per la valutazione dei frequentatori al
termine del tirocinio.

                               Art. 5 


Accertamenti psicofisici


1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1 i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti
commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita'
psicofisica al servizio militare incondizionato quale ufficiale in
servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso
all'Arma/Corpo prescelto.
2. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a), numero 1) i concorrenti dovranno essere, inoltre,
riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non
inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico
normale.
3. Per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma
1, lettera a), numero 2), per i soli concorrenti collocati in congedo
nel periodo successivo alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso e prima della data di presentazione per
sostenere gli accertamenti psicofisici o sprovvisti di profilo
sanitario, gli accertamenti psicofisici saranno volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' al servizio militare
incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. I concorrenti dovranno
essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici
requisiti:
a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non
inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico
normale.
4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in
possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) dati somatici - statura: non inferiore a m. 1,65 e non
superiore a m. 1,95 se di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 e
non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile;
b) apparato visivo:
1) corpo di stato maggiore: visus corretto 10/10 in ciascun
occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2
diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di
qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra' comunque
superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2
diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico
normale;
2) corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario
militare marittimo, del commissariato militare marittimo e delle
capitanerie di porto: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun
occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie
per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed
astigmatica, purche' siano presenti la fusione e la visione
binoculare. Senso cromatico normale. L'accertamento dello stato
refrattivo, ove occorra, potra' essere eseguito con
l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 Decibel fino
alla frequenza di 4000 Hertz ed una perdita uditiva bilaterale con
P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hertz saranno valutati secondo quanto
previsto dalle predette direttive tecniche della Direzione generale
della sanita' militare;
d) dentatura: dovra' essere in buone condizioni; sara'
consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti,
purche' non associati a parodontopatia giovanile e non tutti dallo
stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un
canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i
terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con
moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della
masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.
5. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera c) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in
possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) per i soli concorrenti per il ruolo naviganti normale:
1) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm. 98 e
non inferiore a cm. 85 e una distanza gluteo-ginocchio non superiore
a cm. 65 e non inferiore a cm. 56;
2) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm.
90 e non inferiore a cm. 74,5;
b) per i soli concorrenti di sesso maschile, avere una statura
non inferiore a m. 1,65 e, qualora concorrenti per il ruolo naviganti
normale dell'Arma aeronautica, non superiore a m. 1,90;
c) per i soli concorrenti di sesso femminile:
1) avere una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore
a m. 1,90 se concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica;
2) avere una statura non inferiore a m. 1,61 se concorrenti
per i ruoli non naviganti.
6. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera d) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in
possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) statura non inferiore a:
1) m. 1,70 per i concorrenti di sesso maschile;
2) m. 1,65 per i concorrenti di sesso femminile;
b) apparato visivo: acutezza visiva uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la
sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie,
anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo
visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale. Tra gli
interventi di chirurgia rifrattiva e' ammessa esclusivamente la
tecnica PRK.
7. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1
i concorrenti dovranno produrre la documentazione indicata nei
successivi specifici capi del titolo II.
8. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a), numeri 1) e 2) saranno giudicati idonei agli accertamenti
psicofisici i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di
cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3 ed ai quali sia stato
attribuito, secondo i criteri indicati nel successivo titolo II, capi
I e II, coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR);
apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS);
apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); apparato visivo (VS);
apparato uditivo (AU).
9. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei
requisiti citati al comma 4 del presente articolo cui sia stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2;
costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato
respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato
osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; per l'apparato visivo (VS) e
l'apparato uditivo (AU) valgono gli specifici requisiti indicati al
precedente comma 4 del presente articolo.
10. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera c) saranno giudicati inidonei i concorrenti per il ruolo
naviganti normale risultati affetti da imperfezioni ed infermita'
previste dalla vigente normativa in materia di inidoneita' ai servizi
di navigazione aerea (decreto ministeriale 16 settembre 2003 e
successive modificazioni). Saranno, inoltre, giudicati inidonei i
concorrenti per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica,
per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, per il ruolo
normale del Corpo di commissariato aeronautico e per il ruolo normale
del Corpo sanitario aeronautico ai quali sia stato attribuito un
profilo sanitario inferiore al seguente profilo minimo: psiche (PS)
1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato
respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato
osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2;
apparato uditivo (AU) 2.
11. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera d) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei
requisiti indicati al comma 6, cui sia stato attribuito il seguente
profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2;
apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2;
apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS)
2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo
(VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. Per i concorrenti in servizio
nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione degli allievi carabinieri, la
verifica dell'idoneita' sara' volta ad accertare l'assenza di
infermita' invalidanti in atto.
12. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate
nei successivi specifici capi del titolo II.

                               Art. 6 


Accertamenti attitudinali


1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1 i concorrenti verranno sottoposti, a cura delle commissioni
competenti, ad accertamenti attitudinali finalizzati a valutarne le
qualita' attitudinali ed a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze
armate ovvero nell'Arma dei carabinieri. Tali accertamenti saranno
svolti secondo i criteri e le modalita' indicati nei successivi
specifici capi del titolo II.

                               Art. 7 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2, gli enti delegati dalla Direzione generale per il
personale militare provvederanno a chiedere alle amministrazioni
pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato
dai concorrenti risultati vincitori dei concorsi nelle domande di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente rese dai medesimi.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma
1 emergera' la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio. Per i concorrenti che hanno beneficiato
dell'elevazione del limite massimo di eta' per il servizio militare
prestato previsto dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b),
l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del reparto/ente di
appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare
prestato, nonche' il nulla osta per l'arruolamento nella Forza armata
prescelta/Arma dei carabinieri, per gli iscritti nelle liste della
leva di mare e di terra e per coloro che sono in servizio presso
altra Forza armata o Corpo armato dello Stato verranno acquisiti
d'ufficio.
4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta
dell'istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2012-2013 presso
le universita'.
I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore.
5. I vincitori del concorso interno di cui al precedente articolo
1, comma 1, lettera a), numero 2), all'atto dell'ammissione in
Accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il
mantenimento dell'idoneita' al servizio militare. Gli allievi di
sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per
l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di
gravidanza.

                               Art. 8 


Spese di viaggio e licenza straordinaria per esami


1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
nei successivi specifici capi del titolo II saranno a carico dei
concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento
dell'Amministrazione della difesa per i candidati che risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi.
2. I concorrenti che sono militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni,
nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti nei successivi specifici capi del
titolo II, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella
sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in
due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per la prova
scritta. Se il concorrente non sosterra' le prove e gli accertamenti
per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Solo per il concorso interno di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera a), numero 2), i concorrenti in servizio fruiranno
del certificato di viaggio limitatamente al tempo strettamente
necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno le
prove di cui al precedente articolo 3, comma 1 e comma 2, lettera b)
e per il rientro in sede. Inoltre, per i concorrenti in servizio,
nella licenza straordinaria per esami militari di cui al precedente
comma 2 non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dallo specifico capo II del
titolo II, ne' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove
si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella
sede di servizio.
4. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a), numeri 1) e 2) i concorrenti fruiranno di vitto ed
alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa durante le prove
di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici, gli accertamenti
attitudinali e la prova orale, nonche' durante il tirocinio per il
solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 1). Gli stessi dovranno attenersi alle norme disciplinari e di
vita interna di caserma ed indossare l'uniforme se militari in
servizio.
5. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera d) tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
psicofisici ed attitudinali dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio
dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di
presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e
degli accertamenti psicofisici. Gli stessi fruiranno del pranzo a
carico dell'Amministrazione della difesa.

                               Art. 9 


Vincoli di servizio


1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al
precedente articolo 1, comma 1 saranno ammessi ai corsi presso le
Accademie di Forza armata acquisiranno la qualifica di allievi e
dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre ed assoggettarsi
alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa ovvero
come carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno
considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'istituto.
2. I concorrenti vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi,
qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una
dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti sull'obbligo di
rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente,
in relazione al proprio corso di studi. Tale obbligo dovra' essere
assunto all'atto dell'ammissione al terzo anno di corso.
3. Agli allievi, una volta incorporati, potra' essere chiesto di
prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un
eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e
sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica
del possesso dei requisiti.

                               Art. 10 


Disposizioni per i militari


1. All'atto dell'ammissione ai corsi i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di
appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione generale per il personale militare ai sensi
dell'articolo 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'articolo 867,
comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle
premesse.
2. Nei successivi specifici capi del titolo II sono contenute in
merito ulteriori disposizioni di dettaglio.

                               Art. 11 


Trattamento economico degli allievi


1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai
sottufficiali e dai volontari in servizio permanente saranno a carico
dell'Amministrazione della difesa, fatte salve ulteriori disposizioni
specifiche.
2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuita', dal
ruolo degli ufficiali in ferma prefissata, dai ruoli dei
sottufficiali, dai ruoli dei graduati e dai ruoli dei militari di
truppa, in luogo delle competenze previste al successivo comma 3,
competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione in
Accademia. Se questi sono superiori a quelli spettanti nella nuova
posizione, sara' attribuito un assegno personale riassorbibile, salvo
diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali
conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni
normative a carattere generale.
3. Agli allievi non provenienti dalle predette categorie di
personale saranno corrisposte le competenze mensili nella misura e
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.

                               Art. 12 


Esclusioni


1. L'Amministrazione della difesa potra', con provvedimento
motivato, escludere in ogni momento dai concorsi qualsiasi
concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei requisiti
prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza armata, nonche'
escludere i medesimi dalla frequenza dei corsi regolari, se il
difetto dei requisiti verra' accertato durante i corsi stessi.

                               Art. 13 


Nomine


1. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a), numeri 1) e 2), gli allievi giudicati idonei al termine
dei primi due anni dei corsi delle Armi varie, dell'Arma trasporti e
materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo
di commissariato saranno nominati sottotenenti in servizio permanente
nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di
appartenenza, sempreche' assumano l'obbligo di rimanere in servizio
per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a
frequentare corsi di studi universitari di durata quinquennale o
sessennale. Gli allievi nominati sottotenenti in servizio permanente
del ruolo normale delle Armi varie saranno, con successiva
determinazione, assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni.
2. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b), al termine del secondo anno del corso normale gli allievi
idonei conseguiranno la qualifica di aspirante guardiamarina e,
superato il terzo anno, saranno nominati guardiamarina in servizio
permanente con decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di
acquisizione della qualifica di aspirante guardiamarina.
3. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera c), al termine del secondo anno di corso agli allievi idonei
sara' conferita la qualifica di aspirante ufficiale e, al superamento
del terzo anno, la nomina a sottotenente in servizio permanente. Tale
nomina decorrera', ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione
della qualifica di aspirante ufficiale. Agli allievi giudicati idonei
al termine dei primi due anni del corso del ruolo naviganti normale
verra' conferita la predetta qualifica di aspirante ufficiale
sempreche' gli stessi assumano l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di sedici anni, ai sensi dell'articolo 724, comma 3,
lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle
premesse.
4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera d) gli allievi giudicati idonei al termine del corso saranno
nominati sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri, sempreche' contraggano una ferma di nove
anni, che assorbe quella precedentemente contratta, ai sensi
dell'articolo 738, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, citato nelle premesse.

                               Art. 14 


Trattamento dei dati


1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso gli enti delegati dalla Direzione generale per il
personale militare per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato godra' dei diritti di cui all'articolo 7 del
predetto decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento. I responsabili del trattamento sono indicati nei
successivi specifici capi del titolo II.
5. I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai
sensi dell'articolo 1055 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse.

                               Art. 15 


Rinvio alle disposizioni specifiche


1. Per quanto concerne il numero dei posti a concorso, le domande
di partecipazione, lo svolgimento dei singoli concorsi, le modalita'
ed i calendari delle prove e degli accertamenti previsti, la
composizione delle commissioni e le modalita' di formazione delle
graduatorie di merito, nonche' disposizioni di dettaglio, si fa
rinvio ai successivi specifici capi del titolo II.

                               Art. 16 


Posti a concorso


1. I posti disponibili nel concorso pubblico, per esami, per
l'ammissione di 122 (centoventidue) allievi al primo anno del 194°
corso dell'Accademia militare dell'Esercito per l'anno accademico
2012-2013 di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 1) sono cosi' ripartiti:
a) 101 (centouno) per le Armi ed i Corpi dell'Esercito come di
seguito specificato:
1) 75 (settantacinque) per il corso delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni (denominate Armi varie);
2) 11 (undici) per il corso dell'Arma trasporti e materiali;
3) 7 (sette) per il corso del Corpo degli ingegneri;
4) 8 (otto) per il corso del Corpo di commissariato;
b) 21 (ventuno) per il corso del Corpo sanitario.
2. Se nel concorso interno, per esami, per l'ammissione di 31
(trentuno) allievi al primo anno del 194° corso dell'Accademia
militare dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a), numero 2), uno o piu' dei posti non saranno ricoperti per
insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere
devoluti a quelli previsti dal presente concorso per il
corrispondente corso.
3. Se, invece, i posti di cui al precedente comma 1, lettera a)
non saranno ricoperti per mancanza di concorrenti idonei, gli stessi
potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei e non vincitori
iscritti nella graduatoria per i posti di cui al precedente comma 1,
lettera b), sempreche' lo gradiscano - esprimendo anche la preferenza
di assegnazione di Arma o Corpo - secondo l'ordine della graduatoria
medesima.
4. I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in
alternativa, o per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) o
per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non e'
consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per
entrambe le categorie di posti di cui al citato comma 1, lettere a) e
b).
5. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti anche se alle armi, ad eccezione del personale cui e'
riservato il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma
1, lettera a), numero 2).
6. I concorrenti potranno indicare, nella domanda di
partecipazione al concorso, soltanto l'ordine di preferita
assegnazione ad Armi e Corpi mentre, per il Corpo sanitario
dell'Esercito, l'ordine di preferita assegnazione all'indirizzo di
studio (medicina e chirurgia, chimica e tecnologie farmaceutiche o
medicina veterinaria). Dette preferenze manifestate dai concorrenti
potranno essere modificate entro la terza settimana di frequenza del
tirocinio, ultima fase concorsuale, con apposita dichiarazione.
L'assegnazione ai corsi puo' comunque essere diversa dalla preferenza
espressa e sara' stabilita in funzione della specifica graduatoria
finale, della citata preferenza espressa e delle esigenze di Forza
armata. In tal senso, ciascun candidato dovra' rilasciare apposita
dichiarazione di accettazione del corso assegnato.
7. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza armata nel seguente modo:
a) gli ammessi ai corsi delle Armi varie, dell'Arma trasporti e
materiali e del Corpo di commissariato seguiranno un corso di laurea
triennale in scienze strategiche e successivamente, in funzione
dell'Arma o del Corpo di assegnazione, un corso di laurea magistrale
in scienze strategiche negli indirizzi:
1) politico - organizzativo;
2) dei sistemi infrastrutturali;
3) delle comunicazioni;
4) logistico;
5) economico - amministrativo;
b) gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno
un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale
in ingegneria, nei seguenti indirizzi che saranno assegnati
all'inizio del tirocinio di cui al successivo articolo 27:
1) 3 (tre) in ingegneria elettronica;
2) 2 (due) in ingegneria meccanica;
3) 1 (uno) in ingegneria informatica;
4) 1 (uno) in ingegneria civile;
c) gli ammessi ai corsi per il Corpo sanitario frequenteranno
corsi di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea
magistrale in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologie
farmaceutiche o in medicina veterinaria, secondo la seguente
ripartizione:
1) 17 (diciassette) in medicina e chirurgia;
2) 1 (uno) in chimica e tecnologie farmaceutiche;
3) 3 (tre) in medicina veterinaria.
8. L'Amministrazione della difesa si riserva di modificare
denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra
indicati, se sara' necessario procedere ai relativi adeguamenti a
seguito di provvedimenti adottati in proposito di concerto con il
MIUR.
9. Per quanto indicato nel precedente comma 7:
a) i concorrenti gia' laureati in ingegneria non potranno
essere ammessi al corso del Corpo degli ingegneri;
b) i concorrenti gia' laureati in medicina e chirurgia o in
chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina veterinaria non
potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario per il
conseguimento del diploma di laurea gia' posseduto, ma potranno,
eventualmente, aspirare ad un indirizzo di studi differente
nell'ambito dei corsi di studio del Corpo sanitario;
c) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia
avranno gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
10. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 1,
comma 3, il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a)
e b) potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione
delle graduatorie finali di merito del concorso, al fine di
soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata
connesse alla consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o
dei Corpi.

                               Art. 17 


Riserve di posti


1. Nel concorso di cui al precedente articolo 16, sono previste
le seguenti riserve di posti:
a) per gli allievi di tutte le Scuole militari - se conseguono
al termine dell'anno scolastico 2011 - 2012 il diploma di maturita'
classica, scientifica e scientifica europea, riportano giudizio di
idoneita' in attitudine militare presso dette Scuole e risultano
idonei al termine del concorso - il 30% complessivo dei posti
previsti per ciascun corso, di cui il 20% in favore dei diplomati
presso le Scuole militari dell'Esercito ed il 10% in favore dei
diplomati presso le Scuole militari della Marina militare e
dell'Aeronautica militare;
b) per il coniuge ed i figli superstiti, ovvero per i parenti
in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio, il 15% dei posti previsti per
ciascun corso.
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono cosi'
ripartiti:
a) nel corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni: 23 (ventitre') per gli allievi provenienti dalle
Scuole militari - di cui 15 (quindici) per i provenienti dalle Scuole
dell'Esercito e 8 (otto) per i provenienti dalle altre Scuole
militari - e 11 (undici) per gli aventi titolo alla riserva di cui al
precedente comma 1, lettera b);
b) nel corso dell'Arma trasporti e materiali: 3 (tre) per gli
allievi provenienti dalle Scuole militari - di cui 2 (due) per i
provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e 1 (uno) per i
provenienti dalle altre Scuole militari - e 2 (due) per gli aventi
titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
c) nel corso del Corpo degli ingegneri: 2 (due) per gli allievi
provenienti dalle Scuole militari - di cui 1 (uno) per i provenienti
dalle Scuole militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle
altre Scuole militari - e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva
di cui al precedente comma 1, lettera b);
d) nel corso del Corpo di commissariato: 2 (due) per gli
allievi provenienti dalle Scuole militari - di cui 1 (uno) per i
provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e 1 (uno) per i
provenienti dalle altre Scuole militari - e 1 (uno) per gli aventi
titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
e) nel corso del Corpo sanitario: 6 (sei) per gli allievi
provenienti dalle Scuole militari - di cui 4 (quattro) per i
provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e 2 (due) per i
provenienti dalle altre Scuole militari - e 3 (tre) per gli aventi
titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b).
3. Se il numero dei posti in uno o piu' dei corsi e' modificato
come previsto nei precedenti articoli 1, comma 3 e 16, comma 10, il
rispettivo numero dei posti riservati verra' ricalcolato applicando
la percentuale sopra indicata. Inoltre, i posti eventualmente non
ricoperti in una delle due predette percentuali (del 20 o del 10 %),
di cui al precedente comma 1, lettera a), saranno devoluti all'altra.
4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera a)
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a:
a) concorrenti idonei che sono alle armi entro la data di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, di cui
al successivo articolo 18, in qualita' di ufficiali inferiori, di
sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma;
b) altri concorrenti idonei.
5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera b)
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito, agli altri concorrenti idonei.

                               Art. 18 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
compilata ed inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura
disponibile nei siti web www.difesa.it/concorsi e
www.esercito.difesa.it, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale -
seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal
sistema automatizzato. All'atto della presentazione alla prima prova
i concorrenti dovranno portare al seguito la ricevuta di avvenuto
inoltro della domanda, nonche' stampa della domanda stessa e copia di
un documento d'identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato
in corso di validita'. I concorrenti che, alla data di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, sono minorenni dovranno,
altresi', portare al seguito copia di un documento d'identita'
rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validita' di
entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, del tutore, ai fini di
cui al successivo comma 3. Il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito provvedera' a raccogliere tutte le domande e
a farle sottoscrivere per esteso ai concorrenti, a pena di
esclusione, all'atto della presentazione alla prova scritta di
selezione culturale, per la conferma dell'avvenuto inoltro. La
domanda presentata on-line non dovra' essere spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento e, a pena di esclusione, non
potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione. In caso di
avaria del sistema o in caso di dubbi connessi alla compilazione
della modulistica per la partecipazione al concorso, e' possibile
contattare telefonicamente il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito al seguente numero: 0742/357814.
2. Solo in caso di temporanea indisponibilita' della precitata
procedura automatizzata o di impossibilita' di accesso alla rete
internet, la domanda potra' essere redatta in carta semplice,
utilizzando gli appositi moduli riportati negli allegati A e B, che
costituiscono parte integrante del presente decreto, osservando le
istruzioni riportate nei moduli stessi, reperibili anche nei siti web
www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. In tal caso, la
domanda dovra' essere, a pena di esclusione, firmata per esteso dal
concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito -
segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - viale Mezzetti 2 -
06034 Foligno, entro il medesimo termine di cui al precedente comma
1. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante. I concorrenti residenti all'estero, in tale eventualita',
potranno inoltrare la domanda, entro il medesimo termine, anche per
il tramite delle Autorita' diplomatiche e consolari che ne cureranno
l'immediato inoltro al predetto Centro, custodendone copia. I
militari impiegati fuori dal territorio metropolitano presso unita'
dislocate in operazioni, che hanno titolo a partecipare al concorso
di cui al precedente articolo 16 del presente decreto, se si trovano
nell'impossibilita' di accedere alla rete internet, potranno
presentare la domanda, entro il medesimo termine, ai rispettivi
Comandi di appartenenza. Questi provvederanno a trasmettere al
sopracitato indirizzo le domande presentate, improrogabilmente entro
tre giorni dalla data di assunzione a protocollo delle stesse,
custodendone copia. In detti casi per la data di presentazione fara'
fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del
Comando del reparto/ente ricevente. Gli allievi delle Scuole militari
e i militari in servizio dovranno presentare la domanda secondo la
procedura di cui al precedente comma 1 e comunicare al proprio
Comando di aver inoltrato la domanda di partecipazione al concorso.
3. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, e' minorenne dovra', a pena di
esclusione, far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda,
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.
4. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) i posti per i quali intende concorrere - in alternativa, o
quelli di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a) o quelli
di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera b) - utilizzando
rispettivamente i modelli di domanda di cui ai citati allegati A e B
al presente decreto. Se concorre per i posti di cui al precedente
articolo 16, comma 1, lettera a), dovra' indicare l'ordine di
preferita assegnazione alle Armi o Corpi (Armi varie, Arma trasporti
e materiali, Corpo degli ingegneri, Corpo di commissariato),
contrassegnando con numerazione da 1 a 4 le apposite caselle
contenute nel modello di domanda di cui al gia' citato allegato A al
presente decreto. Se concorre per i posti di cui al precedente
articolo 16, comma 1, lettera b), dovra' indicare l'ordine di
preferita assegnazione all'indirizzo di studio (medicina e chirurgia,
chimica e tecnologie farmaceutiche, medicina veterinaria),
contrassegnando con numerazione da 1 a 3 le apposite caselle
contenute nel modello di domanda di cui al gia' citato allegato B al
presente decreto. Il concorrente potra' modificare detto ordine di
preferita assegnazione entro la terza settimana di frequenza del
tirocinio. Pertanto, istanze prodotte a tal fine dal concorrente dopo
tale periodo non saranno prese in considerazione;
c) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova
orale facoltativa (una sola a scelta tra la francese, l'inglese, la
spagnola e la tedesca);
d) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta
elettronica. Il concorrente che, successivamente alla presentazione
della domanda, viene incorporato in un reparto/ente militare sara'
tenuto a comunicare subito, a mezzo telegramma, al Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, il reparto/ente
presso il quale presti servizio ed il relativo indirizzo. Il
concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente al Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, a mezzo telegramma
o fax (n. 0742/342208) o e-mail
(uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it) ogni variazione del recapito
indicato nella domanda che verra' a verificarsi durante
l'espletamento del concorso. L'Amministrazione della difesa non
assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda ovvero per
eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
e) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2011-2012. Il concorrente che all'atto
della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il titolo
di studio prescritto verra' ammesso con riserva al concorso ed avra'
l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito l'avvenuto conseguimento con
il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio
determinera' l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha
conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne
l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso;
f) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio
grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito
indicato nella domanda di cui alla precedente lettera d), che
potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In
tal caso l'interessato dovra' comunque tenerne informato detto
Comando. Se gia' collocato in congedo, invece, dovra' indicare le
date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito
all'atto del congedamento. Se concorrente di sesso maschile, dovra'
indicare anche la posizione nei confronti degli obblighi di leva
(solo in caso di doppia cittadinanza) ed il Centro documentale (ex
distretto militare) dell'Esercito o il Dipartimento militare
marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale
dell'Aeronautica di ascrizione;
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il proprio stato civile;
i) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione di proscioglimenti per inidoneita' psicofisica. Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
m) di non avere riportato condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di
non avere in corso procedimenti penali e/o procedimenti per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso
contrario, dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, o presso la quale pende un eventuale procedimento penale
per aver assunto la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi,
altresi', a comunicare al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere
reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere,
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio;
n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni
utili a consentire all'Amministrazione militare di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che
dichiara, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente
il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un
anno, nell'Amministrazione della difesa dovra' consegnare, all'atto
della presentazione alla prova scritta di selezione culturale, o
allegare alla domanda, nel caso previsto dal precedente comma 2, una
dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data
di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato.
La mancata presentazione nei termini e con le modalita' predette di
tale dichiarazione non consentira' all'interessato di beneficiare del
relativo titolo di preferenza;
o) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
p) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
q) di avere tenuto condotta incensurabile e di non aver tenuto
comportamenti, nei confronti delle istituzioni democratiche, che non
diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
r) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli
articoli 645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte
o non conformi ai modelli di cui ai gia' citati allegati A e B al
presente decreto.

                               Art. 19 


Fasi del concorso


1. Il concorso di cui al precedente articolo 16, comma 1 prevede
le fasi concorsuali indicate nel precedente articolo 3, commi 1 e 2,
lettera a).

                               Art. 20 


Prova scritta di selezione culturale


1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti - con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova scritta
di selezione culturale con quesiti a risposta multipla
(predeterminata o libera), che avra' luogo, a cura della commissione
di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), numero 1),
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
- viale Mezzetti 2, Foligno, con inizio non prima delle 0930
dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario:
a) 20 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi con una
lettera compresa tra MEM e RIY;
b) 21 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi con una
lettera compresa tra RIZ e Z;
c) 22 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi con una
lettera compresa tra ABA e CIR;
d) 23 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi con una
lettera compresa tra CIS e FUY;
e) 24 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi con una
lettera compresa tra FUZ e MEL.
I concorrenti nel cui cognome compaia l'apostrofo, per
individuare il gruppo di appartenenza, devono leggere il proprio
cognome senza l'apostrofo. I concorrenti frequentatori delle Scuole
militari si dovranno presentare, accompagnati da personale della
Scuola di appartenenza, nelle date e con le modalita' che saranno
indicate direttamente dal Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito al Comando della Scuola di appartenenza
stessa.
2. Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede di
svolgimento di detta prova saranno resi noti mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 3
febbraio 2012, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4^ serie
speciale - del 3 febbraio 2012 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
3. La prova, della durata di centoventi minuti, si svolgera' con
le modalita' e sui programmi di cui all'allegato C. Nei trenta giorni
antecedenti lo svolgimento della prova scritta di selezione
culturale, nei siti web http://www.persomil.difesa.it/ e
http://www.esercito.difesa.it/ sara' resa disponibile la banca dati
dalla quale saranno tratti i quesiti sui quali vertera' la predetta
prova.
4. I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
comunicazione, per sostenere la prova di selezione culturale un'ora
prima dell'inizio della prova stessa, nel giorno e nella sede di cui
ai precedenti commi 1 e 2, muniti di documento d'identita' in corso
di validita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni ad eccezione di concomitante
svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti
dall'Amministrazione della difesa ai quali i concorrenti hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire (per telegramma o fax al n. 0742/342208 o e-mail
all'indirizzo casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it) al
predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello
di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail
(se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di
partecipazione) o telegramma.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e quelle indicate nell'allegato C, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
7. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo articolo
21, comma 1 la prova si intendera' superata dai candidati che
conseguiranno la votazione minima di 18/30. Sulla base dei punteggi
conseguiti dai concorrenti la commissione di cui al precedente
articolo 4, comma 2, lettera a), numero 1) provvedera' a formare due
distinte graduatorie - una per i posti di cui all'articolo 16, comma
1, lettera a) e una per i posti di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera b) - per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere
le prove successive. Il punteggio conseguito in detta prova sara'
inoltre utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai
successivi articoli 24, 27 e 28.
8. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro il
ventesimo giorno dalla data di svolgimento della prova scritta di
selezione culturale dovranno ritenere di non essere stati ammessi a
sostenere le prove successive e pertanto di essere stati esclusi dal
concorso. Essi potranno chiedere notizie circa l'esito della prova
scritta di selezione culturale, dopo la data suindicata, al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma
(tel. 06/517051012), ovvero consultare i siti web
http://www.persomil.difesa.it/ e http://www.esercito.difesa.it/.

                               Art. 21 


Prove di efficienza fisica


1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica secondo
l'ordine delle graduatorie di cui al precedente articolo 20, comma 7:
a) i primi 808 (ottocentootto) concorrenti, per i posti a
concorso per le Armi varie, per l'Arma trasporti e materiali, per il
Corpo degli ingegneri e per il Corpo di commissariato;
b) i primi 168 (centosessantotto) concorrenti, per i posti a
concorso per il Corpo sanitario.
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto
utile nelle graduatorie di merito.
2. I concorrenti convocati dovranno:
a) presentarsi indossando la tenuta ginnica;
b) produrre i documenti indicati nel successivo articolo 25,
comma 1. La mancata presentazione del certificato di idoneita' ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di
validita' e del test di gravidanza per i concorrenti di sesso
femminile determinera' la mancata ammissione a sostenere le prove e
quindi l'esclusione dal concorso.
3. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente
agli accertamenti psicofisici ed a quelli attitudinali di cui ai
successivi articoli 22 e 23, presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito. La convocazione a dette prove
ed accertamenti avverra' a cura del predetto Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito a mezzo telegramma/lettera
raccomandata.
4. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita'
indicate nell'allegato D che costituisce parte integrante del
presente decreto. Il mancato superamento anche di uno solo degli
esercizi obbligatori indicati determinera' il giudizio di inidoneita'
da parte della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera a), numero 2) e quindi l'esclusione dal concorso. Il
superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di
quelli facoltativi determinera' il giudizio di idoneita' alle prove
di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le
modalita' indicate nell'allegato D al presente decreto, fino ad un
massimo di 6 punti. Detto allegato contiene le disposizioni circa le
modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno
tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti
di infortuni verificatisi prima dell'effettuazione degli esercizi.
5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in
volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale;
b) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e
facoltativi - dopo averli resi edotti delle modalita' di esecuzione
degli stessi - secondo quanto previsto nei commi precedenti e
redigera' il relativo verbale;
c) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato gli esercizi
obbligatori e uno o entrambi degli esercizi facoltativi il punteggio
corrispondente indicato nel gia' citato allegato D al presente
decreto. Tale punteggio sara' comunicato seduta stante ai concorrenti
e contribuira' alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi
articoli 24, 27 e 28.
6. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica,
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione di
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali i concorrenti
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire (per telegramma o fax al n. 0742/342208 o e-mail
all'indirizzo casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it) al
predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello
di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento delle prove stessa, avverra' a mezzo e-mail
(se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di
partecipazione) o telegramma.

                               Art. 22 


Accertamenti psicofisici


1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza
fisica, secondo quanto indicato nel precedente articolo 21, saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4,
comma 1, lettera a), ad accertamenti psicofisici volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio
militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. I concorrenti
dovranno essere riconosciuti in possesso degli specifici requisiti
fisici di cui al precedente articolo 5, comma 2.
2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, prima
di eseguire la visita medica generale, ciascun concorrente dovra'
essere sottoposto ai seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
d) psicologico (ed eventuale psichiatrico);
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) transaminasemia (GOT e GPT);
5) bilirubinemia totale e frazionata;
6) VES;
7) trigliceridemia;
8) colesterolemia;
9) gamma GT;
g) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne da sottoporre a
detto esame dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso
all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato
nell'allegato E che costituisce parte integrante del presente
decreto. Il concorrente che e' ancora minorenne all'atto della
presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avra' cura di
portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e
sottoscritta in conformita' al citato allegato E, che costituisce
parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione
del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta
dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il
concorrente minorenne agli esami radiologici.
4. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali possedute nonche' degli specifici requisiti fisici
indicati nel precedente articolo 5, comma 2, lettere a) e b).
L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita e, seduta stante,
verra' comunicato al concorrente l'esito della stessa sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) idoneo all'ammissione all'Accademia militare, con
indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 5;
b) inidoneo all'ammissione all'Accademia militare, con
indicazione particolareggiata del motivo.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso degli
specifici requisiti di cui al precedente articolo 5, comma 2, lettere
a) e b) ed ai quali siano stati attribuiti, secondo i criteri di cui
al precedente comma 4, i coefficienti indicati per ciascuna
caratteristica somato-funzionale al medesimo articolo 5, comma 8.
6. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni
coefficiente 2 di ciascuna delle predette caratteristiche
somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad
ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio
pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine
degli accertamenti psicofisici sara' di punti 4,5.
7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti non risultati in
possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente
articolo 5, comma 2 e/o affetti da:
a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
b) imperfezioni ed infermita' per le quali le vigenti direttive
per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione di
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
d) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
e) esiti di cheratotomia radiale; esiti di laser-terapia
correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti
lesioni corneali;
f) imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate nelle
lettere precedenti, sono comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio
permanente.
Costituiscono, altresi', motivo di inidoneita' le alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per sede o natura
sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o sono indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali
risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da
lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi trenta
giorni e senza esiti rientranti nelle cause di esclusione di cui al
precedente comma 7, la commissione rinviera' il giudizio, fissando il
termine entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per
verificare il possesso dell'idoneita' psicofisica. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali
di cui al successivo articolo 23.
9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
successivo articolo 25, comma 1, lettera i) la commissione non potra'
in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti dei concorrenti il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste nel presente
articolo, la Direzione generale per il personale militare procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo articolo 27, comma
1. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente
articolo 4, comma 1, lettera a) ne dara' notizia alla citata
Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera' il
concorrente dal concorso per l'impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
11. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare
con lettera raccomandata al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data degli accertamenti psicofisici, specifica
istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
servizio sanitario nazionale, relativamente alle cause che hanno
determinato il giudizio di inidoneita'. Dette istanze potranno essere
anticipate al predetto Centro a mezzo fax (n. 0742/342208). Non
saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione o spedite oltre i termini perentori sopra indicati. In
caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera', dal
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, apposita
comunicazione telegrafica. In caso di mancato accoglimento
dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione che il
giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti
psicofisici deve intendersi confermato.
12. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti di
cui al precedente comma 11 - in caso di accoglimento dell'istanza -
sara' espresso dalla commissione di cui al precedente articolo 4,
comma 2, lettera a), numero 3) a seguito di valutazione della
documentazione prodotta a corredo dell'istanza o solo se lo ritiene
necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti.
13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui al precedente
articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3) e' definitivo e sara'
comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante. Pertanto, per
i concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire
il profilo sanitario di cui al precedente comma 5 e ad attribuire il
relativo punteggio con le modalita' previste dal precedente comma 6.
I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti,
nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi
dal concorso.

                               Art. 23 


Accertamenti attitudinali


1. Al termine degli accertamenti psicofisici i concorrenti
giudicati idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, a cura della
commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b), ad
accertamenti attitudinali, secondo le direttive tecniche impartite
dallo Stato maggiore dell'Esercito, finalizzati a valutarne
oggettivamente, attraverso una serie di prove attitudinali (batteria
testologica, questionario informativo, intervista di selezione) il
possesso dei requisiti indispensabili ai fini di un proficuo
inserimento nella Forza armata quale ufficiale del ruolo normale.
2. Agli accertamenti di cui al presente articolo saranno
sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente
articolo 22, comma 8.
3. I concorrenti di cui al precedente articolo 22, comma 11,
invece, saranno sottoposti agli accertamenti di cui al presente
articolo solo se verranno giudicati idonei in sede di valutazione
della documentazione allegata a corredo dell'istanza di ulteriori
accertamenti o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita', senza attribuzione di alcun punteggio, o di inidoneita',
che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante.
5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di
cui al precedente comma 2 - ammessi a sostenere con riserva
l'accertamento di cui al presente articolo - se giudicati inidonei
non saranno piu' sottoposti agli accertamenti psicofisici previsti
dal precedente articolo 22, comma 8 ai fini dell'idoneita'
psicofisica.
6. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle prove
di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici e attitudinali
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di
caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
militare.

                               Art. 24 


Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua
straniera


1. I concorrenti risultati idonei al termine delle fasi
concorsuali di cui ai precedenti articoli 21, 22 e 23 saranno
iscritti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4,
comma 2, lettera a), numero 1), in due distinte graduatorie formate
ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso.
2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente
nella prova scritta di selezione culturale e di quelli riportati
nelle prove di efficienza fisica e negli accertamenti psicofisici.
3. A mente dell'articolo 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i concorrenti, all'atto della
formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale di cui al
presente articolo, dovranno risultare idonei nelle prove e negli
accertamenti di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettere a), b)
e c).
4. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie
di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che
avra' luogo - presumibilmente nel mese di luglio 2012 - presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito:
a) i primi 304 (trecentoquattro) concorrenti aspiranti ai corsi
per Armi varie, per l'Arma trasporti e materiali, per il Corpo degli
ingegneri e per il Corpo di commissariato, di cui almeno 61
(sessantuno) allievi delle Scuole militari dell'Esercito, 30 (trenta)
allievi provenienti dalle altre Scuole militari e 46 (quarantasei)
aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17, comma 1,
lettera b);
b) i primi 63 (sessantatre') concorrenti aspiranti al corso per
il Corpo sanitario, di cui almeno 13 (tredici) allievi delle Scuole
militari dell'Esercito, 6 (sei) allievi provenienti dalle altre
Scuole militari e 9 (nove) aventi titolo alla riserva di cui al
precedente articolo 17, comma 1, lettera b).
5. Nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 i posti
eventualmente non ricoperti dai concorrenti riservatari idonei di cui
al precedente comma 4 saranno devoluti con i criteri indicati
all'articolo 17 del presente decreto.
6. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5, a
parita' di merito saranno preferiti i concorrenti in possesso dei
titoli di preferenza indicati all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 650
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
7. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
al programma riportato nel gia' citato allegato C al presente
decreto.
8. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno
previste riconvocazioni ad eccezione di concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
della difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A
tal fine gli interessati dovranno far pervenire (per telegramma o fax
al n. 0742/342208 o e-mail all'indirizzo
casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it) al predetto Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito un'istanza di nuova
convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando la documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail
(se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di
partecipazione) o telegramma.
9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato
un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui ai successivi articoli 27 e 28.
10. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato C al presente decreto. I concorrenti che non
intenderanno sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal
sostenerla.
11. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa
sara' assegnata una votazione in trentesimi, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 27 e 28:
a) votazione da 0/30 a 17,999/30: punti 0;
b) votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 1;
c) votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 2;
d) votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 3;
e) votazione da 27/30 a 30/30: punti 4.

                               Art. 25 


Documenti


1. I concorrenti convocati presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito per essere sottoposti alle prove
di efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti psicofisici ed a
quelli attitudinali, all'atto della presentazione, dovranno produrre
i seguenti documenti in originale o in copia conforme:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di
tipo B, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico-sportiva italiana o a strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate che esercitano in tali ambiti in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il
documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 1°
novembre 2011 o dovra' essere valido almeno fino al 31 ottobre 2012.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'esclusione del concorrente dal concorso;
b) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario
nazionale attestante l'effettuazione, da non piu' di tre mesi dalla
data di presentazione, dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs,
anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione dal concorso;
c) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei mesi
precedenti la data di presentazione. Se privi di tale referto,
dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione degli esami
radiologici di cui al precedente articolo 22, comma 3, lettera h);
d) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato F
che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore (solo se
ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro per le
prove di efficienza fisica). La mancata presentazione di detto
documento determinera' l'esclusione del concorrente minorenne;
e) certificato conforme all'allegato G che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di
fiducia e controfirmato dagli interessati che attesta lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere
una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di
presentazione. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione dal concorso;
f) i concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o
ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre copia delle
relative cartelle cliniche;
g) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi
precedenti la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per
anticorpi per HIV. La mancata presentazione di detto referto
determinera' l'esclusione dal concorso;
h) referto, rilasciato in data non anteriore ad un mese
antecedente la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale,
di analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei e cannabinoidi.
I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare:
- referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale
attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o
urine effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data
di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica e per la finalita' indicata nel precedente articolo
22, comma 9. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione dal concorso;
- referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
servizio sanitario nazionale entro i tre mesi precedenti la data
degli accertamenti psicofisici. La mancata presentazione di detto
referto determinera' l'esclusione dal concorso.
2. All'atto della presentazione all'Accademia militare per il
tirocinio i concorrenti dovranno consegnare:
a) fotografia recente senza copricapo, formato tessera (4 x 5),
con scritto in basso a tergo, in forma autografa leggibile, cognome,
nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta
sulla fotografia;
b) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
rilasciato - entro trenta giorni dalla data di inizio del tirocinio -
da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario se
militari).
3. I medesimi concorrenti dovranno, inoltre, sottoscrivere, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che
confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria.
4. I concorrenti risultati vincitori del concorso, entro trenta
giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il
referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo.
5. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso
l'Accademia militare i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati
dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la
conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione
generale per il personale militare ai sensi della normativa citata
nel precedente articolo 10, comma 1. La cancellazione avra' effetto
dalla data di ammissione in qualita' di allievo ai corsi regolari
dell'Accademia militare. A tal fine, l'Accademia militare fornira'
alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale
militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di
quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi
provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in
servizio permanente, se non conseguono la nomina a sottotenente in
servizio permanente, saranno reintegrati, a domanda, nel grado e
reinseriti nel ruolo di provenienza; il tempo trascorso in Accademia
sara' computato nell'anzianita' di grado. Gli allievi provenienti dai
volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la
predetta nomina, saranno reintegrati, a domanda, nel grado
precedentemente rivestito e saranno restituiti ai reparti/enti di
appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio,
computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di
allievo.
6. Gli allievi, ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che
sono tenuti a frequentare, a richiesta del Comando dell'Accademia
militare, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione presso
le universita' per l'anno accademico 2012-2013. I concorrenti
frequentatori delle Scuole militari dovranno inoltre dichiarare di
aver frequentato il corso di studi e di aver conseguito il titolo
prescritto presso la Scuola di provenienza al termine dell'anno
scolastico 2011-2012. I concorrenti che sono ancora minorenni
all'atto della richiesta da parte dell'Accademia militare dovranno
far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta
dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi,
dal tutore.

                               Art. 26 


Composizione delle commissioni


1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui
al precedente articolo 4, commi 1 e 2, lettera a). Tutto il personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di cui ai successivi
commi del presente articolo apparterra' all'Esercito.
2. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera a), numero 1) sara' composta da:
a) un ufficiale generale in servizio, presidente;
b) un ufficiale superiore in servizio, membro;
c) un ufficiale in servizio, membro aggiunto per la prova di
selezione culturale;
d) un docente di materie letterarie, membro;
e) due docenti di matematica, membri;
f) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
scritta di selezione culturale e per la prova orale facoltativa di
lingua straniera;
g) un ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore
a capitano, o un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa,
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di
voto.
3. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera a), numero 2) sara' composta da:
a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
b) due ufficiali superiori in servizio permanente, istruttori
militari di educazione fisica, membri;
c) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, segretario.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico.
4. La commissione, di cui al precedente articolo 4, comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un colonnello medico in servizio permanente, presidente;
b) tre ufficiali superiori medici in servizio permanente,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La commissione, di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera a), numero 3) sara' composta da:
a) un brigadier generale medico in servizio permanente,
presidente;
b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente,
membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per
gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 4.
6. La commissione, di cui al precedente articolo 4, comma 1,
lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente del ruolo normale delle Armi varie, presidente;
b) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
c) un ufficiale psicologo del Corpo sanitario, membro;
d) un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio
permanente, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.
7. La commissione, di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera a), numero 4) sara' composta in via prioritaria da:
a) Comandante dell'Accademia militare, presidente;
b) Comandante del reggimento allievi, membro;
c) Comandante di battaglione, membro;
d) Comandante di compagnia, membro;
e) Comandante di plotone, membro e segretario.
In caso di incompatibilita' a svolgere l'incarico ai sensi degli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti ufficiali
saranno sostituiti da altri ufficiali idonei dell'Accademia militare.

                               Art. 27 


Tirocinio


1. I concorrenti idonei al termine della prova orale di cui al
precedente articolo 24 saranno iscritti, a cura della commissione
esaminatrice di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a),
numero 1), in due distinte graduatorie formate ai fini
dell'ammissione al tirocinio che si svolgera', presumibilmente, nel
mese di settembre 2012. Dette graduatorie saranno formate secondo il
punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova
scritta di selezione culturale, nella prova orale di matematica e
dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di
efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici e nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a
parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della
formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'articolo 650,
commi 1 e 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Dei concorrenti idonei iscritti nelle graduatorie di merito
saranno convocati al tirocinio:
a) i primi 181 (centottantuno) concorrenti aspiranti ai corsi
per le Armi varie, per l'Arma trasporti e materiali, per il Corpo
degli ingegneri e per il Corpo di commissariato, di cui almeno 36
(trentasei) allievi delle Scuole militari dell'Esercito, 18
(diciotto) allievi delle altre Scuole militari e 27 (ventisette)
aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17, comma 1,
lettera b);
b) i primi 37 (trentasette) concorrenti aspiranti al corso per
il Corpo sanitario, di cui almeno 7 (sette) allievi delle Scuole
militari dell'Esercito, 4 (quattro) allievi delle altre Scuole
militari e 6 (sei) aventi titolo alla riserva di cui al precedente
articolo 17, comma 1, lettera b).
4. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei
nella misura prevista dal precedente comma 3 saranno devoluti,
secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, con
i criteri indicati nell'articolo 17 del presente decreto.
5. Su indicazione dello Stato maggiore dell'Esercito potranno,
inoltre, essere ammessi al tirocinio concorrenti idonei, secondo
l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 1, in numero
pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza
di idonei nel concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma
1, lettera a), numero 2).
6. Successivamente, potra' essere convocato al tirocinio un
numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del
primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
concorso - e degli eventuali rinunciatari nei primi sette giorni di
frequenza, secondo l'ordine delle graduatorie, con i criteri del gia'
citato articolo 17. Resta impregiudicata per la Direzione generale
per il personale militare la facolta' di effettuare ulteriori
ripianamenti oltre il limite dei sette giorni sopra indicato, laddove
ritenuto necessario.
7. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti ad
ulteriori prove ed accertamenti nelle seguenti aree:
a) capacita' e resistenza fisica:
1) corsa piana di metri 1500;
2) flessioni addominali;
3) salto su telo tondo da metri 4;
b) rilevamento comportamentale:
1) aspetto esteriore;
2) correttezza formale e disinvoltura;
3) comunicazione verbale;
c) rendimento nelle istruzioni pratiche:
1) montaggio e smontaggio arma individuale;
2) lezioni di tiro con arma individuale;
3) istruzione formale.
8. Nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sono riportate tutte le prove e i relativi punteggi.
9. Durante la terza settimana di frequenza del tirocinio tutti i
concorrenti dovranno confermare o potranno modificare, con apposita
dichiarazione, l'ordine di preferita assegnazione gia' indicato nella
domanda di partecipazione al concorso:
a) ai quattro corsi per i posti di cui al precedente articolo
16, comma 1, lettera a);
b) ai tre indirizzi di studio (corsi di laurea) per i posti di
cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera b).
10. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai
fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi
sulle urine e, se ammessi alla frequenza del 194° corso
dell'Accademia militare, dovranno essere nuovamente sottoposti a
detto test e, in caso di positivita', saranno rinviati d'ufficio ed
ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del
mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al
precedente articolo 2, comma 7.
11. All'atto della presentazione al tirocinio, se insorgeranno
per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita'
psicofisica precedentemente riconosciuta, sara' facolta'
dell'Accademia militare inviare i medesimi all'osservazione
ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che
non si sono aggravate preesistenti imperfezioni o sono insorti fatti
morbosi nuovi tali da determinare nei loro confronti un provvedimento
medico-legale di inidoneita' alla frequenza del tirocinio.
12. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
a) in qualita' di militari di truppa, se, trovandosi in congedo
illimitato, non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale;
b) con il grado gia' rivestito, se ufficiali o sottufficiali
gia' collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvedera' al
richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio;
c) con il grado rivestito, se militari in servizio.
13. I predetti concorrenti saranno posti, a cura dei Comandi dei
reparti/enti di appartenenza, nella posizione di comandati o
aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
14. Gli ufficiali, gli appartenenti al ruolo dei marescialli e i
volontari in ferma, durante il tirocinio continueranno a percepire
dagli enti di appartenenza gli assegni spettanti.
15. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme disciplinari di vita interna dell'istituto previste per gli
allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio
e verra', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da restituire
in caso di mancata ammissione ai corsi regolari. Non sara'
consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri
concorsi.
16. Saranno senz'altro esclusi dal concorso e rinviati
dall'Accademia i frequentatori che:
a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative,
complessivamente superiori alla meta' della durata del tirocinio
stesso;
c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da
parte della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera a), numero 4), della prescritta idoneita' psicofisica;
d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio di
cui al successivo comma 19.
17. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati
dall'istituto i frequentatori del tirocinio per i quali sara'
accertata presso una struttura sanitaria militare l'eventuale
positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per
l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti,
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
18. Il tirocinio avra' una durata di circa trenta giorni,
comunque non superiore a sessanta, durante i quali tutti i
frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del
rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche.
19. Il tirocinio si intendera' superato soltanto dai concorrenti
che al termine dello stesso conseguiranno un punteggio di almeno 6/10
nel rendimento globale; essi saranno giudicati idonei dalla
commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a),
numero 4) la quale attribuira' un voto nel rendimento globale che non
potra' essere superiore a 10 (dieci) e sara' utile ai fini della
formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi.
20. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il giudizio
di inidoneita', da considerare definitivo, saranno esclusi dal
concorso.
21. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera a), numero 4), nell'eventualita' in cui si verifichi quanto
previsto dai precedenti articoli 1, comma 3 e 16, comma 10,
provvedera', per il tramite del Comando dell'Accademia militare, a
chiedere agli idonei ma non risultati vincitori per il Corpo
sanitario di esprimere il proprio eventuale gradimento al transito
nelle Armi o nei Corpi dell'Esercito. Se gli stessi acconsentiranno
al transito, nella propria dichiarazione di gradimento dovranno
esprimere anche le preferenze di assegnazione ad Arma o Corpo.

                               Art. 28 


Graduatorie finali ed assegnazione ai corsi


1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio
saranno iscritti, dalla commissione di cui al precedente articolo 4,
comma 2, lettera a), numero 1), nelle rispettive graduatorie di
ammissione al 194° corso. Dette graduatorie saranno formate secondo
il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova
scritta di selezione culturale, nella prova orale di matematica e
dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di
efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici, nella prova orale
facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio. Contestualmente, la
medesima commissione provvedera' ad assegnare i concorrenti ai corsi
ed ai relativi indirizzi di studio, laddove previsti, fino a
copertura dei posti a concorso indicati nell'articolo 16, comma 1,
lettere a) e b) del presente decreto, sulla base delle indicazioni
fornite dallo Stato maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della
Forza armata, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella
rispettiva graduatoria e, ove possibile, dell'ordine di preferita
assegnazione espresso nuovamente durante la frequenza del tirocinio.
Detti concorrenti saranno cosi' assegnati:
a) 75 (settantacinque), di cui almeno 15 (quindici) provenienti
dalle Scuole militari dell'Esercito, 8 (otto) provenienti dalle altre
Scuole militari e 11 (undici) aventi titolo alla riserva di cui al
precedente articolo 17, comma 1, lettera b), al corso delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
b) 11 (undici), di cui almeno 2 (due) provenienti dalle Scuole
militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole
militari e 2 (due) avente titolo alla riserva di cui al precedente
articolo 17, comma 1, lettera b), al corso dell'Arma trasporti e
materiali;
c) 7 (sette), di cui almeno 1 (uno) proveniente dalle Scuole
militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole
militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente
articolo 17, comma 1, lettera b), al corso del Corpo degli ingegneri;
d) 8 (otto), di cui almeno 1 (uno) provenienti dalle Scuole
militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole
militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente
articolo 17, comma 1, lettera b), al corso del Corpo di
commissariato;
e) 21 (ventuno), di cui almeno 4 (quattro) provenienti dalle
Scuole militari dell'Esercito, 2 (due) provenienti dalle altre Scuole
militari e 3 (tre) aventi titolo alla riserva di cui al precedente
articolo 17, comma 1, lettera b), al corso del Corpo sanitario.
2. Il concorrente che non accetta l'assegnazione definitiva al
corso di laurea o all'indirizzo di studio sara' considerato
rinunciatario. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della
formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'articolo 650,
commi 1 e 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Le graduatorie generali di merito, formate dalla commissione
esaminatrice e trasmesse alla Direzione generale per il personale
militare, saranno approvate con decreto dirigenziale. Detto decreto
sara' pubblicato nel giornale ufficiale del Ministero della difesa e
della pubblicazione verra' data notizia mediante avviso pubblicato
nella gazzetta ufficiale della Repubblica.
4. Saranno dichiarati vincitori del concorso, secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria di merito - sempreche' non sono
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui ai precedenti articoli 1,
comma 3 e 16, comma 10 - ed ammessi alla frequenza dei corsi
regolari, che avranno inizio presumibilmente nella prima decade di
ottobre 2012, i concorrenti idonei al termine del tirocinio, fino a
copertura dei posti di cui al precedente articolo 16, eventualmente
incrementati in misura pari a quella dei posti per qualsiasi motivo
non ricoperti in uno o piu' dei corsi nel concorso interno di cui al
precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2). Si terra'
comunque conto della riserva di posti prevista dall'articolo 17 del
presente decreto a favore delle categorie riservatarie ricalcolata,
se necessario, sull'eventuale piu' elevato numero di posti da
ricoprire a seguito della devoluzione di cui al precedente articolo
16, comma 2.
5. Se taluno dei posti riservati non sara' ricoperto per
insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni
di cui al precedente articolo 17, commi 3, 4 e 5.
6. Fermo restando il numero complessivo degli allievi da
ammettere al 194° corso a mente dell'articolo 16, comma 1 del
presente decreto, eventualmente incrementato per quanto indicato al
precedente comma 4 del presente articolo, i posti eventualmente non
ricoperti per rinunce in uno o piu' dei corsi di cui al citato
articolo 16 del presente decreto potranno essere ricoperti con altri
concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
7. L'assegnazione di cui al precedente comma e' definitiva.
Inoltre, se in fase di assegnazione ai corsi per i posti di cui al
precedente articolo 16, comma 1, lettera a) non vi saranno
concorrenti idonei sufficienti per la copertura dei posti a concorso,
gli stessi potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei e non
vincitori iscritti nella graduatoria per i posti di cui al precedente
articolo 16, comma 1, lettera b), sempreche' lo gradiscano, secondo
l'ordine della graduatoria medesima. Successivamente potra' essere
convocato un numero di concorrenti idonei pari a quello di coloro che
rinunceranno, per qualsiasi motivo, durante i primi quindici giorni
di corso.

                               Art. 29 


Disposizioni per l'accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2, le attivita' indicate al precedente articolo 7 saranno
svolte dal Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito.

                               Art. 30 


Disposizioni varie


1. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti ad una ferma
liberamente contratta, l'ammissione al corso e' subordinata alla
concessione del nulla osta da parte della Direzione generale per il
personale militare che, allo scopo, chiedera' il prescritto parere
alla Forza armata di appartenenza. I concorrenti, compresi quelli
delle Scuole militari, dovranno contrarre, all'atto della
presentazione in Accademia per compiere il tirocinio, una ferma
volontaria di mesi due quali militari di truppa, dalla quale saranno
prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o lo
supereranno o ne saranno esclusi - per qualsiasi causa, ivi comprese
quelle di forza maggiore - o non saranno comunque ammessi ai corsi.
2. I concorrenti che sono ufficiali di complemento o
sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in Accademia per
la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di
ammissione ai corsi in qualita' di allievi. Essi saranno ricollocati
in congedo se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del
tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai
corsi regolari.
3. I concorrenti che, all'atto della presentazione in Accademia
per la frequenza del tirocinio, sono gia' alle armi saranno
collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale
ammissione ai corsi regolari, nella posizione di comandati o
aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli enti di
provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del
tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai
corsi.
4. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia,
ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'istituto.
5. Gli ammessi all'Accademia, compresi quelli delle Scuole
militari, acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno contrarre la
ferma volontaria di cui al precedente articolo 9, comma 1 e dovranno
assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di
truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno
considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'istituto.
6. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione ai corsi,
qualunque sia la loro provenienza, dovranno inoltre sottoscrivere la
dichiarazione di cui al precedente articolo 9, comma 2.
7. I Comandi di reparto/ente presso i quali prestano servizio i
concorrenti alle armi, oltre a curare la spedizione, all'indirizzo
indicato nel bando, delle domande di partecipazione al concorso nel
caso previsto dal precedente articolo 18, comma 2, dovranno:
a) segnalare al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - gli
eventuali casi di personale dichiarato inidoneo all'avanzamento o che
vi abbia rinunciato;
b) partecipare le eventuali comunicazioni relative al concorso
che dovessero pervenire e consentire agli stessi di partecipare alle
prove concorsuali, rilasciando loro i previsti documenti necessari
per regolarizzare la posizione amministrativa e consentendo agli
stessi di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante;
c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti o del
Comando dell'Accademia militare, la copia conforme dello stato di
servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali
aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa
all'ammissione all'Accademia militare, senza alcuna soluzione di
continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico.
8. I Comandi delle Scuole militari, oltre a curare la spedizione
delle domande di partecipazione al concorso, all'indirizzo indicato
nel bando, degli allievi che frequentano l'ultimo anno dei licei
presso le medesime Scuole, dovranno:
a) partecipare ai rispettivi allievi le comunicazioni di
presentazione a tutte le prove concorsuali, tranne quelle per la
prova orale ed il tirocinio, le cui convocazioni relative saranno
inviate all'indirizzo che l'allievo avra' cura di indicare nella
domanda di partecipazione concorso;
b) inviare entro il 27 luglio 2012 al Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - segreteria concorsi Accademia
e Scuole militari - ed al Comando dell'Accademia militare l'elenco
nominativo di tutti gli allievi che hanno superato l'esame di
maturita' con il relativo voto ed i verbali di valutazione in
attitudine militare espressa dall'apposita commissione come previsto
dall'articolo 17, comma 1 del presente decreto, nonche' l'elenco
degli allievi non promossi all'esame di maturita'.

                               Art. 31 


Disposizioni per il trattamento dei dati


1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo
14, i responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente
concorso, sono, ognuno per le parti di competenza:
a) il Comandante del Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo
26.

                               Art. 32 


Posti a concorso


1. I posti disponibili nel concorso interno, per esami, per
l'ammissione di 31 (trentuno) allievi al primo anno del 194° corso
dell'Accademia militare dell'Esercito per l'anno accademico
2012-2013, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 2 sono cosi' ripartiti:
a) 30 (trenta) per le Armi ed i Corpi dell'Esercito come di
seguito specificato:
1) 23 (ventitre') per il corso delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni (denominate Armi varie);
2) 3 (tre) per il corso dell'Arma trasporti e materiali;
3) 2 (due) per il corso del Corpo degli ingegneri;
4) 2 (due) per il corso del Corpo di commissariato;
b) 1 (uno) per il corso del Corpo sanitario.
2. Il concorso di cui al precedente comma 1 e' riservato al
personale militare in servizio di cui al precedente articolo 2, comma
2.
3. I militari a cui e' riservato il concorso potranno chiedere di
partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente comma
1, lettera a) ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera
b). Pertanto, non e' consentito concorrere, neanche presentando
distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al citato
comma 1, lettere a) e b).
4. I concorrenti potranno indicare nella domanda di
partecipazione soltanto l'ordine di preferita assegnazione a Armi e
Corpi. Dette preferenze manifestate dai concorrenti potranno essere
modificate entro la terza settimana di ammissione in Accademia, con
apposita dichiarazione. Peraltro, l'assegnazione ai corsi e agli
indirizzi di studio, laddove previsti, sara' stabilita, come indicato
nel successivo articolo 43, comma 7, all'atto del completamento delle
attivita' di ammissione alla frequenza del primo anno del 194° corso.
L'assegnazione ai corsi potra' comunque essere diversa dalla
preferenza espressa e sara' stabilita in funzione della specifica
graduatoria finale, della preferenza espressa e delle esigenze di
Forza armata. In tal senso, ciascun candidato dovra' rilasciare
apposita dichiarazione di accettazione del corso assegnato.
5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza armata nel seguente modo:
a) gli ammessi ai corsi delle Armi varie, dell'Arma trasporti e
materiali e del Corpo di commissariato seguiranno un corso di laurea
triennale in scienze strategiche e successivamente, in funzione
dell'Arma o del Corpo, un corso di laurea magistrale in scienze
strategiche negli indirizzi:
1) politico - organizzativo;
2) dei sistemi infrastrutturali;
3) delle comunicazioni;
4) logistico;
5) economico - amministrativo;
b) gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno
un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale
in ingegneria, nei seguenti indirizzi che saranno assegnati
all'inizio dei corsi:
1) 1 (uno) in ingegneria elettronica;
2) 1 (uno) in ingegneria meccanica;
c) l'ammesso al corso per il Corpo sanitario dell'Esercito
frequentera' un corso di studi universitari finalizzati al
conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia.
6. L'Amministrazione della difesa si riserva di modificare
denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra
indicati, se sara' necessario procedere ai relativi adeguamenti a
seguito di provvedimenti adottati in proposito di concerto con il
MIUR.
7. Per quanto indicato nel precedente comma 5:
a) i concorrenti gia' laureati in ingegneria non potranno
essere ammessi al corso del Corpo degli ingegneri;
b) i concorrenti gia' laureati in medicina e chirurgia non
potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario;
c) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia
avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
8. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1, comma
3, il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b)
potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione delle
graduatorie finali di merito del concorso, al fine di soddisfare
eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o dei Corpi.

                               Art. 33 


Riserve di posti


1. Nel concorso di cui al precedente articolo 32 e' prevista una
riserva di posti pari al 15% di quelli a concorso, da destinare al
coniuge ed ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale
di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia,
deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono cosi'
ripartiti:
a) 3 (tre) nel corso delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
b) 1 (uno) nel corso dell'Arma trasporti e materiali.
3. Se il numero dei posti in uno o piu' dei corsi e' modificato
come previsto nei precedenti articoli 1, comma 3 e 32, comma 8 del
presente decreto, il rispettivo numero dei posti riservati verra'
ricalcolato applicando la percentuale sopra indicata.
4. I posti riservati eventualmente non ricoperti per
insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti,
nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti
idonei.

                               Art. 34 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
compilata ed inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura
disponibile nei siti web www.difesa.it/concorsi e
www.esercito.difesa.it, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale -
seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal
sistema automatizzato. All'atto della presentazione alla prima prova
i concorrenti dovranno portare al seguito la ricevuta di avvenuto
inoltro della domanda, nonche' stampa della domanda stessa e copia di
un documento d'identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato
in corso di validita'. Il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito provvedera' a raccogliere tutte le domande e
a farle sottoscrivere per esteso ai concorrenti, a pena di
esclusione, all'atto della presentazione alla prova scritta di
selezione culturale, per la conferma dell'avvenuto inoltro. La
domanda presentata on-line non dovra' essere spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento e, a pena di esclusione, non
potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione. I concorrenti
alle armi dovranno comunicare al proprio Comando di aver inoltrato la
domanda di partecipazione al concorso. In caso di avaria del sistema
o in caso di dubbi connessi alla compilazione della modulistica per
la partecipazione al concorso e' possibile contattare telefonicamente
il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito al
seguente numero 0742/357814.
2. Solo in caso di temporanea indisponibilita' della precitata
procedura automatizzata o di impossibilita' di accesso alla rete
internet, la domanda potra' essere redatta in carta semplice,
utilizzando gli appositi moduli riportati negli allegati I e L, che
costituiscono parte integrante del presente decreto, osservando le
istruzioni riportate nei moduli stessi, reperibili anche nei siti web
www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. In tal caso, la
domanda dovra' essere, a pena di esclusione, firmata per esteso dal
concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito -
segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - viale Mezzetti 2 -
06034 Foligno, entro il medesimo termine di cui al precedente comma
1. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante. I militari impiegati fuori dal territorio metropolitano
presso unita' dislocate in operazioni, che hanno titolo a partecipare
al concorso di cui al precedente articolo 32 del presente decreto, se
si trovano nell'impossibilita' di accedere alla rete internet,
potranno presentare la domanda, entro il medesimo termine, ai
rispettivi Comandi di appartenenza. Questi provvederanno a
trasmettere al sopracitato indirizzo le domande presentate,
improrogabilmente entro tre giorni dalla data di assunzione a
protocollo delle stesse, custodendone copia. In detti casi per la
data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo
della domanda da parte del Comando del reparto/ente ricevente.
3. Nella domanda il militare, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) i posti per i quali intende concorrere - in alternativa, o
quelli di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a) o quelli di cui
all'articolo 32, comma 1, lettera b) - utilizzando rispettivamente i
modelli di domanda di cui ai citati allegati I e L al presente
decreto. Se concorre per i posti di cui all'articolo 32, comma 1,
lettera a), dovra' indicare l'ordine di preferita assegnazione alle
Armi o Corpi (Armi varie, Arma trasporti e materiali, Corpo degli
ingegneri, Corpo di commissariato), contrassegnando con numerazione
da 1 a 4 le apposite caselle contenute nel modello di domanda di cui
al gia' citato allegato I al presente decreto. Il concorrente potra'
modificare detto ordine di preferita assegnazione entro la terza
settimana della frequenza del 194° corso. Pertanto, istanze prodotte
a tal fine dal concorrente dopo tale periodo non saranno prese in
considerazione;
c) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova
orale facoltativa (una sola a scelta fra la francese, l'inglese, la
spagnola e la tedesca);
d) il recapito del reparto/ente presso il quale presta
servizio, dove ricevera' tutte le comunicazioni relative al concorso,
completo di codice di avviamento postale, di numero telefonico e, ove
possibile, di indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a
comunicare tempestivamente al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito, a mezzo telegramma o fax (0742/342208) o
e-mail (uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it), ogni variazione.
L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda ovvero per eventuali disguidi telegrafici comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
e) la propria posizione militare, con data di inizio del
servizio, grado, denominazione ed indirizzo del reparto/ente presso
il quale presta servizio, nonche' i periodi di servizio militare
eventualmente svolti in precedenza. Le comunicazioni relative al
concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui
alla precedente lettera d) e, se in congedo, al recapito che lo
stesso avra' cura di comunicare al predetto Centro;
f) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2011-2012. Il concorrente che all'atto
della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il titolo
di studio prescritto verra' ammesso con riserva al concorso ed avra'
l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito l'avvenuto conseguimento con
il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio
determinera' l'esclusione dal concorso;
g) il proprio stato civile;
h) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
i) di non avere riportato condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di
non avere in corso procedimenti penali ne' procedimenti
amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario, dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena,
i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, o presso la quale pende un eventuale procedimento penale
per aver assunto la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi,
altresi', a comunicare al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere
reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere,
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'ammissione in Accademia;
l) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni
utili a consentire all'Amministrazione militare di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che
dichiarera', inoltre, il possesso del titolo di preferenza
concernente il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non
meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa dovra' consegnare,
all'atto della presentazione alla prova scritta di selezione
culturale, o allegare alla domanda, nel caso previsto dal precedente
comma 2, una dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione
entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio
prestato. La mancata presentazione nei termini e con le modalita'
predette di tale dichiarazione non consentira' all'interessato di
beneficiare del relativo titolo di preferenza;
m) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
o) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui
all'articolo 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte
o non conformi ai modelli di cui ai gia' citati allegati I e L al
presente decreto.

                               Art. 35 


Fasi del concorso


1. Il concorso di cui al precedente articolo 32, comma 1 prevede
le fasi concorsuali indicate nel precedente articolo 3, commi 1 e 2,
lettera b). A tali fasi i concorrenti dovranno presentarsi in
uniforme se militari in servizio. Le spese di missione e di viaggio
dei concorrenti in servizio, di cui al precedente articolo 8, comma
3, saranno a carico del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito.

                               Art. 36 


Prova scritta di selezione culturale


1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti - con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova scritta
di selezione culturale con quesiti a risposta multipla
(predeterminata o libera) che avra' luogo, a cura della commissione
di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera b), numero 1),
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
- viale Mezzetti 2, Foligno, con inizio non prima delle 0930
dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario:
a) 28 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi con una
lettera compresa tra A e I;
b) 29 febbraio 2012: concorrenti il cui cognome inizi con una
lettera compresa tra J e Z.
I concorrenti nel cui cognome compaia l'apostrofo, per
individuare il gruppo di appartenenza, devono leggere il proprio
cognome senza l'apostrofo.
2. Il 7 marzo 2012, alle 0930, potra' aver luogo un'eventuale
sessione di recupero per quei concorrenti che non potranno
presentarsi nel giorno previsto a causa di impedimenti di carattere
operativo/addestrativo tempestivamente documentati dal loro Comando
di Corpo al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito a mezzo fax (n. 0742/342208).
3. Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede di
svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 3
febbraio 2012, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4^ serie
speciale - del 3 febbraio 2012 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
4. La prova, della durata di centoventi minuti, si svolgera' con
le modalita' e sui programmi di cui al gia' citato allegato C. Nei
trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta di
selezione culturale, nei siti web www.persomil.difesa.it e
www.esercito.difesa.it sara' resa disponibile la banca dati dalla
quale saranno tratti i quesiti sui quali vertera' la predetta prova.
5. In ciascuno dei turni di prova di cui al precedente comma 1 i
concorrenti si dovranno presentare alle 0830 dell'orario ufficiale.
Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, i concorrenti
assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni
ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento
di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire (per telegramma o fax al
n. 0742/342208 o e-mail all'indirizzo
casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it) al predetto Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito un'istanza di nuova
convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando la documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail
(se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di
partecipazione) o telegramma.
6. I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione
dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a
presentarsi nel giorno previsto per sostenere la prova scritta di
selezione culturale, muniti di documento d'identita', rilasciato da
un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'. Alla eventuale
sessione di recupero, invece, la presentazione dei concorrenti e'
subordinata a specifica convocazione che sara' effettuata solo nei
casi indicati nel precedente comma 2.
7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e quelle indicate nell'allegato C, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
8. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo articolo
37, comma 1 la prova si intendera' superata dai candidati che
conseguiranno la votazione minima di 18/30. Sulla base dei punteggi
conseguiti dai concorrenti la commissione di cui al precedente
articolo 4, comma 2, lettera b), numero 1) provvedera' a formare due
distinte graduatorie - una per i posti di cui al precedente articolo
32, comma 1, lettera a) e una per i posti di cui al precedente
articolo 32, comma 1, lettera b) - per individuare i concorrenti da
ammettere a sostenere le prove successive. Il punteggio conseguito in
detta prova sara' inoltre utile ai fini della formazione delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 40 e 43.
9. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro il
ventesimo giorno dalla data di svolgimento della prova scritta di
selezione culturale dovranno ritenere di non essere stati ammessi a
sostenere le prove successive e pertanto di essere stati esclusi dal
concorso. Essi potranno chiedere notizie circa l'esito della prova
scritta di selezione culturale, dopo la data suindicata, al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma
(tel. 06/517051012, 06/50231012), ovvero consultare i siti web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.

                               Art. 37 


Prove di efficienza fisica


1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica secondo
l'ordine delle graduatorie di cui al precedente articolo 36, comma 8:
a) i primi 240 (duecentoquaranta) concorrenti per i posti a
concorso per le Armi varie, per l'Arma trasporti e materiali, per il
Corpo degli ingegneri e per il Corpo di commissariato;
b) i primi 8 (otto) concorrenti per il posto a concorso per il
Corpo sanitario.
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che avranno riportato lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto
utile nelle graduatorie di merito.
I concorrenti convocati dovranno:
a) presentarsi indossando la tenuta ginnica;
b) produrre i documenti indicati nel successivo articolo 41,
comma 1.
2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente
agli accertamenti psicofisici ed a quelli attitudinali di cui ai
successivi articoli 38 e 39, presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito. La convocazione a dette prove
ed accertamenti sara' comunicata dal predetto Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, a mezzo messaggio/lettera
raccomandata, al Comando del reparto/ente di appartenenza, che dovra'
notificarla al concorrente. Coloro che non riceveranno alcuna
notifica dal proprio reparto/ente di appartenenza entro il 20 aprile
2012 dovranno ritenersi esclusi dal concorso. I concorrenti che
saranno collocati in congedo per scadenza della rafferma prima
dell'effettuazione delle citate prove, dovranno comunicare al
predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito -
segreteria concorsi Accademia e Scuole militari (anche a mezzo fax n.
0742-342208) l'indirizzo esatto presso il quale desiderano ricevere
tutte le comunicazioni relative al concorso.
3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita'
indicate nell'allegato M, che costituisce parte integrante del
presente decreto. Il mancato superamento anche di uno solo degli
esercizi obbligatori indicati determinera' il giudizio di inidoneita'
da parte della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera b), numero 2) e quindi l'esclusione dal concorso. Il
superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di
quelli facoltativi determinera' il giudizio di idoneita' alle prove
di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le
modalita' indicate nell'allegato M al presente decreto, fino ad un
massimo di 10 punti. Detto allegato contiene le disposizioni circa le
modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno
tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti
di infortuni verificatisi prima dell'effettuazione degli esercizi.
4. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) verifichera' la validita' della certificazione di volta in
volta prodotta dai concorrenti, redigendo per ciascuno un apposito
verbale;
b) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e
facoltativi - dopo averli resi edotti delle modalita' di esecuzione
degli stessi - secondo quanto previsto nei commi precedenti e
redigera' il relativo verbale;
c) attribuira' ai concorrenti che hanno superato gli esercizi
obbligatori e uno o entrambi degli esercizi facoltativi il punteggio
corrispondente indicato nel gia' citato allegato C, appendice 2 al
presente decreto. Tale punteggio, che sara' comunicato seduta stante,
concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi
articoli 40 e 43.
5. Il concorrente, regolarmente convocato, che non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei
concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine
gli interessati dovranno far pervenire (per telegramma o fax al n.
0742/342208 o e-mail all'indirizzo
casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it) al predetto Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito un'istanza di nuova
convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando la documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra' a mezzo e-mail
(se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di
partecipazione) o telegramma.

                               Art. 38 


Accertamenti psicofisici


1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza
fisica, secondo quanto indicato nel precedente articolo 37, saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4,
comma 1, lettera a) ad accertamenti psicofisici volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio
militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. Detti
concorrenti dovranno produrre i documenti indicati nel successivo
articolo 41, comma 1.
2. Per i concorrenti in servizio, la commissione, prima di
eseguire la visita medica generale, disporra' per ciascuno i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) psicologico (ed eventuale psichiatrico);
b) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
c) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) transaminasemia (GOT e GPT);
5) trigliceridemia e colesterolemia;
6) bilirubinemia totale e frazionata;
7) VES;
8) gamma GT;
d) analisi completa delle urine con esame del sedimento.
La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
3. La commissione, per ciascun concorrente, sulla base delle
risultanze della visita medica generale e degli accertamenti
eseguiti, nonche' della certificazione prodotta dal Dirigente del
servizio sanitario o altro ufficiale medico del reparto ove il
militare presta servizio - secondo il modello riportato nell'allegato
N, che costituisce parte integrante del presente decreto - esprimera'
il giudizio del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio
militare incondizionato quale ufficiale dell'Esercito e, seduta
stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) idoneo all'ammissione all'Accademia militare;
b) inidoneo all'ammissione all'Accademia militare, con
indicazione particolareggiata del motivo.
4. Per i concorrenti collocati in congedo - nel periodo
successivo alla presentazione della domanda di partecipazione al
concorso e prima della data di presentazione per sostenere gli
accertamenti psicofisici - o sprovvisti di profilo sanitario si
osserveranno le disposizioni di cui al precedente articolo 5, comma
3.
5. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 4, la
commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra'
per ciascun concorrente proveniente dal congedo i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
d) psicologico (ed eventuale psichiatrico);
e) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) transaminasemia (GOT e GPT);
6) bilirubinemia totale e frazionata;
7) trigliceridemia e colesterolemia;
8) gamma GT;
g) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente da sottoporre a detto esame
dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso
all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel
gia' citato allegato E.
6. La medesima commissione provvedera' a definire, per ciascun
concorrente proveniente dal congedo e secondo i criteri stabiliti
dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che
terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute
nonche' degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente
articolo 5, comma 3, lettere a) e b). L'accertamento dell'idoneita'
verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento
della visita medica e, seduta stante, verra' comunicato al
concorrente l'esito della stessa sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) idoneo all'ammissione all'Accademia militare, con
indicazione del profilo sanitario;
b) inidoneo all'ammissione all'Accademia militare, con
indicazione particolareggiata del motivo.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso degli
specifici requisiti di cui al precedente articolo 5, comma 3, lettere
a) e b) ed ai quali siano stati attribuiti i coefficienti indicati
per ciascuna caratteristica somato-funzionale al medesimo articolo 5,
comma 8.
8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti non risultati in
possesso degli specifici requisiti fisici previsti dalla vigente
normativa in materia di idoneita' al servizio militare.
Costituiscono, altresi', motivo di inidoneita' le alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per sede o natura
sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o sono indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
9. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali
risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da
lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi trenta
giorni e senza esiti rientranti nelle cause di esclusione di cui al
precedente comma 8, la commissione rinviera' il giudizio, fissando il
termine entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per
verificare il possesso dell'idoneita' psicofisica. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali
di cui al successivo articolo 39.
10. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
successivo articolo 41, comma 1, lettera h) la commissione non potra'
in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste nel presente
articolo, la Direzione generale per il personale militare procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo articolo 43, comma
1. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente
articolo 4, comma 1, lettera a) ne dara' notizia alla citata
Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera' il
candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
12. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare
con lettera raccomandata al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data degli accertamenti psicofisici, specifica
istanza corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il
servizio sanitario nazionale, relativamente alle cause che hanno
determinato il giudizio di inidoneita'. Dette istanze potranno essere
anticipate al predetto Centro a mezzo fax (n. 0742/342208). Non
saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra
indicati. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente
ricevera' dal Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, apposita comunicazione telegrafica. In caso di mancato
accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente ricevera'
comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine
degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato.
13. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti di
cui al precedente comma 12 - in caso di accoglimento dell'istanza -
sara' espresso dalla commissione di cui al precedente articolo 4,
comma 2, lettera b), numero 3) a seguito di valutazione della
documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ovvero, solo se lo
riterra' necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici
disposti.
14. Il giudizio espresso dalla commissione di cui al precedente
articolo 4, comma 2, lettera b), numero 3) e' definitivo e sara'
comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante.
Successivamente, il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito provvedera' a darne comunicazione al Comando del
reparto/ente di appartenenza degli interessati. Pertanto, per i
concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire il
profilo sanitario. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito
della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti
psicofisici disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 39 


Accertamenti attitudinali


1. Al termine degli accertamenti psicofisici i concorrenti
giudicati idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, a cura della
commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b) ad
accertamenti attitudinali secondo le direttive tecniche impartite
dallo Stato maggiore dell'Esercito, finalizzati a valutarne
oggettivamente, attraverso una serie di prove attitudinali (batteria
testologica, questionario informativo, intervista di selezione), il
possesso dei requisiti indispensabili ai fini di un proficuo
inserimento nella Forza armata quale ufficiale del ruolo normale.
2. Agli accertamenti di cui al presente articolo saranno
sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente
articolo 38, comma 9.
3. I concorrenti di cui al precedente articolo 38, comma 12,
invece, saranno sottoposti agli accertamenti di cui al presente
articolo solo se verranno giudicati idonei in sede di valutazione
della documentazione allegata a corredo dell'istanza di ulteriori
accertamenti o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita', senza l'attribuzione di alcun punteggio, o di inidoneita',
che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante.
5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di
cui al precedente comma 2 - ammessi a sostenere con riserva gli
accertamenti di cui al presente articolo - se giudicati inidonei non
saranno piu' sottoposti agli accertamenti psicofisici previsti dal
precedente articolo 38, comma 9 ai fini dell'idoneita' psicofisica.
6. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle prove
di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici e attitudinali
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di
caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
militare.

                               Art. 40 


Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua
straniera


1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti
attitudinali saranno iscritti, a cura della commissione di cui al
precedente articolo 4, comma 2, lettera b), numero 1), in due
distinte graduatorie formate ai fini dell'ammissione alla prova orale
del concorso.
2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente
nella prova scritta di selezione culturale e di quelli riportati
nelle prove di efficienza fisica.
3. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie
di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che
avra' luogo - presumibilmente tra il 20 ed il 29 giugno 2012 - presso
il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito:
a) i primi 90 (novanta) concorrenti aspiranti ai corsi per Armi
varie, per l'Arma trasporti e materiali, per il Corpo degli ingegneri
e per il Corpo di commissariato, di cui almeno 13 (tredici) aventi
titolo alla riserva di cui al precedente articolo 33;
b) i primi 3 (tre) concorrenti aspiranti al corso per il Corpo
sanitario.
4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, a
parita' di merito saranno preferiti i concorrenti che, nella domanda
di partecipazione al concorso, hanno dichiarato il possesso di uno
dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 650
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
al programma riportato nel gia' citato allegato C al presente
decreto.
6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che avranno rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno
previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire (per telegramma o fax al n. 0742/342208 o e-mail
all'indirizzo casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it) al
predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello
di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra' a mezzo e-mail
(se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di
partecipazione) o telegramma.
7. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato
un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui al successivo articolo 43.
8. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato C al presente decreto. I concorrenti che non
intenderanno sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal
sostenerla. La prova orale facoltativa di lingua straniera si
intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione
di almeno 18/30.
9. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa
sara' assegnata una votazione in trentesimi, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle
graduatorie di cui al successivo articolo 43:
a) votazione da 0/30 a 17,999/30: punti 0;
b) votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 1;
c) votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 2;
d) votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 3;
e) votazione da 27/30 a 30/30: punti 4.

                               Art. 41 


Documenti


1. I concorrenti convocati presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito per essere sottoposti alle prove
di efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti psicofisici ed a
quelli attitudinali, all'atto della presentazione, dovranno produrre
i seguenti documenti in originale o in copia conforme:
a) certificazione medica, redatta dal Dirigente del servizio
sanitario del reparto/ente di appartenenza e vistata dal Comandante
di corpo, secondo il modello riportato nel gia' citato allegato E al
presente decreto, attestante il mantenimento dell'idoneita' al
servizio militare incondizionato (se militare in servizio);
b) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di
tipo B, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico-sportiva italiana o a strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate che esercitano in tali ambiti in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport (se militari
in congedo). Il documento dovra' avere una data di rilascio non
antecedente al 1° novembre 2011 o dovra' essere valido almeno fino al
31 ottobre 2012. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso;
c) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni, con relativo referto effettuato entro sei mesi
precedenti la data degli accertamenti psicofisici. Se privi di tale
referto, dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione degli
esami radiologici di cui al precedente articolo 38, comma 5, lettera
h);
d) certificato conforme al gia' citato allegato G, rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' l'esclusone dal concorso.
e) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata attestante l'effettuazione, da
non piu' di tre mesi dalla data di presentazione, dei markers virali
anti HAV, HbsAG, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
f) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi
precedenti la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per
anticorpi per HIV. La mancata presentazione di detto referto
determinera' l'esclusione dal concorso;
g) referto, rilasciato in data non anteriore ad un mese
antecedente la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale,
di analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei e cannabinoidi.
I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare:
- referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante
analisi su sangue o urine effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata entro i cinque giorni
lavorativi precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalita'
indicata nel precedente articolo 38, comma 10. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione dal
concorso;
- referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata entro i tre
mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici. La mancata
presentazione di detto referto determinera' l'esclusione dal
concorso.
2. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in Accademia
militare i vincitori del concorso dovranno consegnare:
a) fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con scritto in
basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data di
nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
b) certificato anamnestetico delle vaccinazioni effettuate,
rilasciato - entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi -
da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario).
3. I medesimi dovranno, inoltre, sottoscrivere, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi,
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso circa la propria posizione giudiziaria.
4. I concorrenti risultati vincitori del concorso, entro trenta
giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il
referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo.
5. All'atto di ammissione ai corsi in Accademia militare i
vincitori saranno cancellati dai ruoli di appartenenza, con la
conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione
generale per il personale militare ai sensi della normativa citata
nel precedente articolo 10, comma 1. La cancellazione avra' effetto
dalla data di ammissione in qualita' di allievo ai corsi regolari
dell'Accademia militare. Allo scopo, l'Accademia militare fornira'
alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale
militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti ed il relativo ruolo
di provenienza. Gli allievi provenienti dai sergenti e dai volontari
in servizio permanente, se non conseguono la nomina a sottotenente in
servizio permanente, saranno reintegrati nel grado e reinseriti nel
ruolo di provenienza; il tempo trascorso in Accademia sara' computato
nell'anzianita' di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in
ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la predetta nomina,
saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e
saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il
completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i
periodi di tempo trascorsi in qualita' di allievo.
6. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a
frequentare, gli allievi, a richiesta del Comando dell'Accademia
militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione per
l'anno accademico 2012-2013 presso le universita'.

                               Art. 42 


Composizione delle commissioni


1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui
al precedente articolo 4, commi 1 e 2, lettera b). Tutto il personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di cui ai successivi
commi del presente articolo apparterra' all'Esercito.
2. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera b), numero 1) sara' composta da:
a) un ufficiale generale in servizio, presidente;
b) un ufficiale superiore in servizio, membro;
c) un ufficiale superiore in servizio, membro aggiunto per la
prova scritta di selezione culturale;
d) un docente di materie letterarie, membro;
e) due docenti di matematica, membri;
f) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
scritta di selezione culturale e la prova orale facoltativa di lingua
straniera;
g) un ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore
a capitano, ovvero, un dipendente civile dell'Amministrazione della
difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza
diritto a voto.
3. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera b), numero 2) sara' composta da:
a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
b) due ufficiali superiori in servizio permanente istruttori
militari di educazione fisica, membri;
c) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, segretario.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico.
4. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un colonnello medico in servizio permanente, presidente;
b) tre ufficiali superiori medici in servizio permanente,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1,
lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente del ruolo normale delle Armi varie, presidente;
b) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
c) un ufficiale psicologo del Corpo sanitario, membro;
d) un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio
permanente, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.
6. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera b), numero 3) sara' composta da:
a) un brigadier generale medico in servizio permanente,
presidente;
b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente,
membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per
gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 4.

                               Art. 43 


Graduatoria di merito ed assegnazione ai corsi


1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneita'
al termine della prova orale di cui al precedente articolo 40 saranno
iscritti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4,
comma 2, lettera b), numero 1), nelle rispettive graduatorie generali
di merito di ammissione al 194° corso.
2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di
selezione culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale
punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica e
nella prova orale facoltativa di lingua straniera. A parita' di
merito si terra' conto dei titoli di preferenza dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso, di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
dall'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. A mente dell'articolo 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'articolo 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - all'atto della formazione delle
graduatorie di ammissione al corso, di cui al presente articolo,
dovranno essere risultati idonei in tutte le fasi concorsuali
previste nel precedente articolo 3, commi 1 e 2, lettera b).
4. Le graduatorie, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui ai precedenti articoli 1, comma 3 e 32, comma 8 del
presente decreto, saranno approvate con decreto dirigenziale e
saranno dichiarati vincitori del concorso i primi:
a) 30 (trenta) concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di
merito per gli aspiranti ai corsi per le Armi varie, per l'Arma
trasporti e materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di
commissariato;
b) 1 (uno) concorrente idoneo iscritto nella graduatoria di
merito per gli aspiranti ai corsi per il Corpo sanitario.
5. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' pubblicato
nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Esso sara' inoltre
pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.
6. I vincitori saranno ammessi - presumibilmente nella terza
decade di agosto 2012 - alla frequenza del 194° corso presso
l'Accademia militare dell'Esercito. Successivamente, potra'
conseguire l'ammissione al predetto corso, secondo l'ordine delle
graduatorie, un numero di concorrenti pari a quello degli assenti
all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari
ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi sei
giorni di frequenza del corso. I vincitori di sesso femminile, ai
fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi
sulle urine ai sensi del precedente articolo 7, comma 5 e, in caso di
positivita', saranno rinviati d'ufficio ed ammessi al corso
successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei
requisiti necessari per l'ammissione, di cui al precedente articolo
2, comma 7.
7. Completata la fase di ammissione al corso non potendosi piu'
procedere all'ammissione di ulteriori concorrenti idonei, la
commissione esaminatrice provvedera' ad assegnare gli allievi ai
corsi ed ai relativi indirizzi di studio, laddove previsti fino a
copertura dei posti a concorso indicati nell'articolo 32 del presente
decreto, sulla base della posizione occupata da ciascuno nelle citate
graduatorie, dell'ordine di preferita assegnazione nuovamente
espressa durante la fase di ammissione e sulla base delle indicazioni
fornite dallo Stato maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della
Forza armata. Detti allievi saranno cosi' assegnati:
a) per i 30 (trenta) posti di cui al precedente comma 4,
lettera a) del presente articolo:
1) 23 (ventitre'), di cui almeno 3 (tre) aventi titolo alla
riserva di cui al precedente articolo 33, al corso delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, denominate
Armi varie;
2) 3 (tre), di cui almeno 1 (uno) avente titolo alla riserva
di cui al precedente articolo 33, al corso dell'Arma trasporti e
materiali;
3) 2 (due) al corso del Corpo degli ingegneri;
4) 2 (due) al corso del Corpo di commissariato;
b) 1 (uno) al corso del Corpo sanitario.
8. Stante la definitivita' dell'ammissione ai corsi, non sara'
consentito il transito di un allievo a corso diverso da quello al
quale e' stato assegnato. Pertanto, il concorrente che non accettera'
la suddetta assegnazione, sara' considerato rinunciatario
all'ammissione al corso e dimesso dall'istituto.
9. Completata la fase di assegnazione ai corsi, come indicato nel
precedente comma 7, i posti che in uno o piu' dei corsi rimarranno
non ricoperti per qualsiasi motivo potranno essere portati in aumento
a quelli disponibili nel corrispondente corso del concorso pubblico.
10. L'assegnazione definitiva degli allievi ammessi alla
frequenza dei corsi di cui all'articolo 32 del presente decreto sara'
approvata con decreto dirigenziale.
11. Il decreto di assegnazione definitiva ai corsi sara'
pubblicato nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

                               Art. 44 


Disposizioni per l'accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2, le attivita' indicate al precedente articolo 7 saranno
svolte dal Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito.

                               Art. 45 


Disposizioni varie


1. Gli ammessi all'Accademia acquisiranno la qualifica di
allievi, dovranno contrarre la ferma volontaria di cui al precedente
articolo 9, comma 1 e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai
regolamenti militari come militari di truppa. Coloro che non
sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari
all'ammissione e rinviati dall'istituto.
2. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione ai corsi,
dovranno inoltre sottoscrivere la dichiarazione di cui al precedente
articolo 9, comma 2.
3. I Comandi di reparto/ente presso i quali prestano servizio i
concorrenti alle armi, oltre a curare la spedizione, all'indirizzo
indicato nel bando, delle domande di partecipazione al concorso nel
caso previsto dal precedente articolo 34, comma 2, dovranno:
a) segnalare al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - gli
eventuali casi di personale dichiarato inidoneo all'avanzamento o che
vi abbia rinunciato;
b) partecipare le eventuali comunicazioni pervenute e relative
al concorso e consentire agli stessi di partecipare alle prove
concorsuali, rilasciando loro i previsti documenti necessari per
regolarizzare la posizione amministrativa e consentendo agli stessi
di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante;
c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti o del
Comando dell'Accademia militare, la copia conforme dello stato di
servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali
aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa
all'ammissione all'Accademia militare, senza alcuna soluzione di
continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico.

                               Art. 46 


Disposizioni per il trattamento dei dati


1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo
14, i responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente
concorso, sono, ognuno per le parti di competenza:
a) il Comandante del Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo
42.

                               Art. 47 


Posti a concorso


1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione
di 120 (centoventi) allievi alla prima classe dei corsi normali
dell'Accademia navale per l'anno accademico 2012-2013, di cui al
precedente articolo 1, comma 1, lettera b), sono cosi' ripartiti:
a) 111 (centoundici) per i sottonotati Corpi:
1) 57 (cinquantasette) per il Corpo di stato maggiore;
2) 17 (diciassette) per il Corpo del genio navale;
3) 7 (sette) per il Corpo delle armi navali;
4) 10 (dieci) per il Corpo di commissariato militare
marittimo;
5) 20 (venti) per il Corpo delle capitanerie di porto;
b) 9 (nove) per il Corpo sanitario militare marittimo.
2. I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in
alternativa, per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a)
ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto,
non e' consentito concorrere, neanche presentando distinte domande,
per entrambe le categorie di posti di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b). I concorrenti per i posti di cui al precedente comma
1, lettera a), nella domanda di partecipazione al concorso, potranno
indicare solo l'ordine di preferita assegnazione ai Corpi per i quali
e' indetto il concorso (stato maggiore, genio navale, armi navali,
commissariato militare marittimo e capitanerie di porto), fermo
restando che l'indicazione non sara' vincolante ai fini della
assegnazione ai Corpi che avverra' con i criteri indicati nel
successivo articolo 58.
3. Tuttavia, se i posti di cui al citato comma 1, lettera a)
risultano non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su
indicazione dello Stato maggiore della Marina militare, potra'
procedersi, nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'approvazione
della graduatoria generale di merito ed il successivo provvedimento
di assegnazione definitiva ai corpi dei vincitori del concorso, di
cui all'articolo 58, al ripianamento di detti posti con gli idonei
non vincitori per il Corpo sanitario militare marittimo, previo
gradimento di questi ultimi. Non e' consentito, al contrario, il
ripianamento di eventuali vacanze che dovessero verificarsi nel Corpo
sanitario militare marittimo con i concorrenti idonei non vincitori
per i Corpi vari.
4. I corsi avranno, di massima, inizio nella seconda decade del
mese di settembre 2012. Le materie di insegnamento e le modalita' di
svolgimento dei corsi, integrati da campagne navali ed imbarchi,
saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia navale.
5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi
saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalita':
a) gli ammessi al corso per il Corpo di stato maggiore
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al
conseguimento della laurea magistrale in scienze marittime e navali;
b) gli ammessi al corso per il Corpo del genio navale
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in ingegneria
navale;
c) gli ammessi al corso per il Corpo delle armi navali
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in ingegneria
delle telecomunicazioni;
d) gli ammessi ai corsi per il Corpo di commissariato militare
marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli
indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco,
con orientamento tecnico - giuridico - amministrativo, finalizzato al
conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in
giurisprudenza;
e) gli ammessi al corso per il Corpo sanitario militare
marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli
insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al
conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina e
chirurgia;
f) gli ammessi ai corsi per il Corpo delle capitanerie di porto
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con
orientamento tecnico - giuridico - amministrativo, finalizzato al
conseguimento della laurea magistrale in scienze del governo e
dell'amministrazione del mare.
6. Per quanto indicato al precedente comma 5, gli allievi non
potranno far valere gli esami universitari che hanno sostenuto prima
dell'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale ai fini del
conseguimento dello stesso titolo di laurea che essi conseguiranno al
termine del ciclo formativo.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1, comma
3, il numero dei posti di cui al comma 1, lettere a) e b) del
presente articolo potra' subire modificazioni o devoluzioni tra i
Corpi al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della
Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale del
rispettivo Corpo, fino alla data di approvazione della graduatoria di
merito del concorso. Inoltre, potranno essere modificate, sempre
entro il predetto termine, le modalita' di effettuazione dei corsi di
cui al precedente comma 5.

                               Art. 48 


Riserve di posti


1. Nel concorso di cui al precedente articolo 47, sono previste
le seguenti riserve di posti:
a) per gli allievi di tutte le Scuole militari (dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica) - se conseguono al termine dell'anno
scolastico 2011-2012 il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, riportano giudizio di idoneita' in attitudine militare presso
dette Scuole e risultano idonei al termine del concorso, e' riservato
il 30% complessivo dei posti previsti per ciascun corso, di cui il
20% a favore dei diplomati presso la Scuola navale militare
"Francesco Morosini" ed il 10% a favore dei diplomati presso le
Scuole militari dell'Esercito e dell'Aeronautica.
b) per il coniuge ed i figli superstiti ovvero i parenti in
linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del
personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle
Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, il
10% dei posti previsti per ciascun corso.
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono cosi'
ripartiti:
a) 33 (trentatre') posti per i Corpi di cui al precedente
articolo 47, comma 1, lettera a), di cui 22 (ventidue) per i
provenienti dalla Scuola navale militare "Francesco Morosini" e 11
(undici) per i provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e
dell'Aeronautica;
b) 3 (tre) posti per il Corpo di cui al precedente articolo 47,
comma 1, lettera b), di cui 2 (due) per i provenienti dalla Scuola
navale militare "Francesco Morosini" e 1 (uno) per i provenienti
dalle Scuole militari dell'Esercito e dell'Aeronautica.
c) 11 (undici) posti per i Corpi di cui al precedente articolo
47, comma 1, lettera a) a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora
unici superstiti del personale delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per
causa di servizio;
d) 1 (uno) posto per il Corpo di cui al precedente articolo 47,
comma 1, lettera b) a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora
unici superstiti del personale delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per
causa di servizio.
3. I posti di cui al precedente comma 2, lettere a) e b)
eventualmente non ricoperti in una delle due predette ripartizioni
percentuali (del 20% e del 10%) di cui al precedente comma 1 del
presente articolo saranno devoluti all'altra.
4. I posti riservati di cui al precedente comma 1, lettera a)
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a:
a) concorrenti idonei che sono alle armi, entro la data di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, di cui
al successivo articolo 49, in qualita' di ufficiali inferiori, di
sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in
rafferma;
b) altri concorrenti idonei.
5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera b)
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito, agli altri concorrenti idonei.

                               Art. 49 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
compilata ed inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura
disponibile sui siti, www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it,
entro
il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale - seguendo le istruzioni
per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato.
All'atto della presentazione alla prima prova i concorrenti dovranno
portare al seguito la ricevuta di avvenuto inoltro della domanda,
nonche' stampa della domanda stessa e copia di un documento
d'identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di
validita'. I concorrenti che, alla data di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, sono minorenni dovranno,
altresi', portare al seguito copia di un documento d'identita'
rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validita' di
entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, del tutore, ai fini di
cui al successivo comma 3. L'Accademia navale provvedera' a
raccogliere tutte le domande e a farle sottoscrivere per esteso ai
concorrenti, a pena di esclusione, all'atto della presentazione alla
prova scritta di selezione culturale, per la conferma dell'avvenuto
inoltro. La domanda presentata on-line non dovra' essere spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e, a pena di esclusione,
non potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione.
2. Solo in caso di temporanea indisponibilita' della precitata
procedura automatizzata o di impossibilita' di accesso alla rete
internet, la domanda potra' essere redatta in carta semplice,
utilizzando gli appositi moduli riportati negli allegati O e P, che
costituiscono parte integrante del presente decreto, osservando le
istruzioni riportate nei moduli stessi, reperibili anche nei siti web
www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it. In tal caso, la
domanda dovra' essere, a pena di esclusione, firmata per esteso dal
concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all'Accademia navale - ufficio concorsi - viale Italia 72 - 57127
Livorno, entro il medesimo termine di cui al precedente comma 1. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I concorrenti residenti all'estero, in tale eventualita', potranno
inoltrare la domanda, entro il medesimo termine, anche per il tramite
delle Autorita' diplomatiche e consolari che ne cureranno l'immediato
inoltro alla predetta Accademia, custodendone copia. I militari
impiegati fuori dal territorio metropolitano presso unita' dislocate
in operazioni, che hanno titolo a partecipare al concorso di cui al
precedente articolo 47 del presente decreto, se si trovano
nell'impossibilita' di accedere alla rete internet, potranno
presentare la domanda, entro il medesimo termine, ai rispettivi
Comandi di appartenenza. Questi provvederanno a trasmettere al
sopracitato indirizzo le domande presentate, improrogabilmente entro
tre giorni dalla data di assunzione a protocollo delle stesse,
custodendone copia. In detti casi per la data di presentazione fara'
fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del
Comando del reparto/ente ricevente. Gli allievi delle Scuole militari
e i militari in servizio dovranno presentare la domanda secondo la
procedura di cui al precedente comma 1 e comunicare al proprio
Comando di aver inoltrato la domanda di partecipazione al concorso.
3. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, e' minorenne dovra' far vistare la sua
firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore.
4. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
b) i posti per i quali intende concorrere - in alternativa, o
quelli di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera a) o quelli
di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera b) - utilizzando
rispettivamente i modelli di domanda di cui ai citati allegati O e P.
Se concorre per i posti di cui al precedente articolo 47, comma 1,
lettera a), dovra' indicare anche l'ordine di preferita assegnazione
ai cinque Corpi (stato maggiore, genio navale, armi navali,
commissariato militare marittimo e capitanerie di porto), secondo le
modalita' riportate nel modello di domanda di cui al gia' citato
allegato O;
c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all'atto della presentazione alla prova scritta di
selezione culturale o da allegare alla domanda nel caso previsto dal
comma 2 del presente articolo, la seconda cittadinanza ed in quale
Stato e' soggetto agli obblighi militari;
d) il proprio stato civile;
e) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non
avere in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi
per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso
contrario, dovra' indicare - in apposita dichiarazione da anticipare
per fax all'Accademia navale (n. 0586/238222) - le condanne e le
applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero presso la quale
pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la
qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare
all'Accademia navale qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra. Nel redigere tale attestazione il concorrente dovra' tener
conto che l'Accademia navale, al fine di controllare la veridicita'
delle dichiarazioni rese, acquisira' d'ufficio il certificato del
casellario giudiziale di cui all'articolo 39 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare. In caso contrario dovra'
produrre apposita dichiarazione da anticipare per fax all'Accademia
navale (n. 0586/238222);
h) di non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione di
proscioglimenti per inidoneita' psicofisica. In caso contrario dovra'
produrre apposita dichiarazione da anticipare per fax all'Accademia
navale (n. 0586/238222);
i) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio
grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito
indicato nella domanda di cui alla successiva lettera p), che
potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In
tal caso l'interessato dovra' comunque tenerne informato detto
Comando. Se gia' collocato in congedo, dovra' indicare le date di
inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito all'atto
del congedamento; se concorrente di sesso maschile, anche il Centro
documentale (ex distretto militare) dell'Esercito o il Dipartimento
militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale
dell'Aeronautica di ascrizione;
l) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2011-2012. Il concorrente che all'atto
della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il titolo
di studio prescritto sara' ammesso con riserva al concorso ed avra'
l'obbligo di comunicarne l'avvenuto conseguimento con il relativo
punteggio all'Accademia navale - ufficio concorsi - per telegramma.
Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera'
l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo
di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello
prescritto per la partecipazione al concorso;
m) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso,
sara' cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio o
in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente
perdita del grado rivestito;
n) di essere a conoscenza che, se sara' ammesso ai corsi,
dovra' sottoscrivere la ferma di cui al precedente articolo 9;
o) la lingua o le lingue straniere nelle quali intende
eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, per un massimo di
due, di cui una scelta fra la francese, l'inglese, la tedesca e la
spagnola, ed una scelta tra le precedenti e l'araba, la cinese, la
croata, l'hindi, la persiana, la russa e la serba;
p) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale, del numero telefonico e della eventuale casella di posta
elettronica. Il concorrente dovra' inoltre segnalare tempestivamente,
per telegramma, fax (n. 0586/238222) o e-mail
(marinaccad.concorsi@marina.difesa.it) all'Accademia navale - ufficio
concorsi - ogni variazione del recapito indicato nella domanda che
verra' a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
q) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni
utili a consentire all'Amministrazione militare di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che
dichiara, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente
il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un
anno, nell'Amministrazione della difesa dovra' consegnare, all'atto
della presentazione alla prova scritta di selezione culturale, o
allegare alla domanda, nel caso previsto dal precedente comma 2, una
dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data
di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato.
La mancata presentazione nei termini e con le modalita' predette di
tale dichiarazione non consentira' all'interessato di beneficiare del
relativo titolo di preferenza;
r) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
s) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
t) di avere tenuto condotta incensurabile e di non aver tenuto
comportamenti, nei confronti delle istituzioni democratiche, che non
diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
u) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli
articoli 645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. L'Accademia navale potra' chiedere la regolarizzazione delle
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili, inesatte o non conformi ai modelli di cui ai gia'
citati allegati O e P al presente decreto.

                               Art. 50 


Fasi del concorso


1. Il concorso di cui al precedente articolo 47, comma 1 prevede
le fasi concorsuali indicate nel precedente articolo 3, commi 1 e 2,
lettera b).

                               Art. 51 


Prova scritta di selezione culturale


1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti, con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso dal presente decreto, alla prova scritta
di selezione culturale con quesiti a risposta multipla sui programmi
e con le modalita' riportate nell'allegato Q, che costituisce parte
integrante del presente decreto. Tale prova avra' luogo presso il
comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro, sito in
Ancona in via della Marina 1, ovvero presso altra idonea struttura
sita in Ancona, presumibilmente dal 20 febbraio 2012 al 6 marzo 2012.
Il diario di detta prova o l'eventuale modifica della sede di
svolgimento della prova medesima saranno resi noti ai concorrenti con
avviso che sara' pubblicato nella gazzetta ufficiale - 4^ serie
speciale - del 14 febbraio 2012. Detta pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa
gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale - del 14 febbraio 2012 tale
pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. Prima
dell'inizio della prova la commissione di cui al precedente articolo
4, comma 2, lettera c), numero 1) rendera' note ai concorrenti le
modalita' di svolgimento e di valutazione della prova medesima. La
prova di cui al presente articolo si svolgera', in quanto
applicabili, secondo le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione,
dovranno presentarsi per sostenere detta prova nel giorno e nell'ora
indicati nel suddetto avviso, muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, nonche' di copia della
domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta di avvenuto
inoltro della domanda.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso,
quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad
eccezione di concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali i
concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire per fax (n. 0586/238222) all'Accademia navale
un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello
di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' per e-mail (se e'
stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione)
o telegramma.
4. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo comma 5,
la prova si intendera' superata dai concorrenti che conseguiranno la
votazione minima di 21/30. Sulla base del punteggio conseguito dai
concorrenti, la commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera c), numero 1) provvedera' a formare, al solo fine di
individuare i concorrenti da ammettere alla prova successiva, due
distinte graduatorie, di cui una per i concorrenti ai posti di cui al
precedente articolo 47, comma 1, lettera a) ed una per i concorrenti
ai posti di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera b). Il
punteggio conseguito in detta prova sara' utile ai fini della
formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 58.
5. Saranno ammessi agli accertamenti psicofisici di cui al
successivo articolo 52, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al
precedente comma 4:
a) 999 (novecentonovantanove) concorrenti, per i posti a
concorso per i Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi
navali, del commissariato militare marittimo e delle capitanerie di
porto. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo
stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso;
b) 99 (novantanove) concorrenti, per i posti a concorso per il
Corpo sanitario militare marittimo. Saranno inoltre ammessi i
concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo
concorrente ammesso.
6. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di
selezione culturale non riceveranno alcuna comunicazione al riguardo.
L'esito della prova scritta di selezione culturale sara' resa
disponibile nei siti web www.persomil.difesa.it e
http://www.marina.difesa.it/, nonche' presso il Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma -
tel. 06/517051012. I concorrenti potranno chiedere informazioni, a
partire dal ventesimo giorno successivo alla data di svolgimento
della prova, anche all'Accademia navale - ufficio concorsi - tel.
0586/238531.

                               Art. 52 


Accertamenti psicofisici


1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova scritta
di selezione culturale dovranno presentarsi presso il Centro di
selezione della Marina militare - via delle Palombare 3 - Ancona,
presumibilmente nel periodo aprile-maggio 2012, con le modalita'
indicate nella lettera o nel telegramma di convocazione
dell'Accademia navale, per essere sottoposti ad accertamenti
psicofisici, della durata presunta di due giorni, a cura della
commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a).
L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' definita tenendo conto
del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare e delle direttive del 5
dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, citate
nelle premesse.
2. Gli accertamenti psicofisici saranno volti al riconoscimento
del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio dei concorrenti,
quali allievi della prima classe dei corsi normali dell'Accademia
navale. I concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in
possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente
articolo 5, comma 4.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
acquisira' la documentazione di cui al successivo articolo 56, commi
1, 2 e 3, necessaria per la successiva effettuazione degli
accertamenti psicofisici e attitudinali; per i concorrenti di sesso
femminile, in caso di positivita' del test di gravidanza, la
commissione medesima non procedera' agli accertamenti psicofisici e
si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste nel presente
articolo, la Direzione generale per il personale militare procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo articolo 58, comma
1. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente
articolo 4, comma 1, lettera a) ne dara' notizia alla citata
Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera' il
candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando. La predetta commissione disporra' quindi, per tutti gli altri
concorrenti, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con ECG;
b) oculistico;
c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
d) odontoiatrico;
e) psichiatrico;
f) ortopedico;
g) analisi delle urine per la ricerca dei cataboliti urinari di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita',
disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) ogni ulteriore esame clinico specialistico, di laboratorio
e/o strumentale, ritenuto utile per consentire adeguata valutazione
clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso l'eventuale
esame radiologico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio
diagnostico. Il concorrente maggiorenne da sottoporre a detto esame
dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso
all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel
citato allegato E del presente decreto. Il concorrente che e' ancora
minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici,
invece, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso
compilata e sottoscritta in conformita' al medesimo allegato E, per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici.
4. La commissione provvedera' a definire il profilo sanitario di
ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e
dalle direttive vigenti ed in base alla documentazione sanitaria
prodotta dagli interessati in conformita' al successivo articolo 56,
comma 1, lettere b) e c) e comma 2 (per i soli concorrenti di sesso
femminile) ed agli accertamenti psicofisici effettuati.
5. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) idoneo all'ammissione all'Accademia navale, con indicazione
del profilo sanitario di cui al precedente articolo 5, comma 9;
b) inidoneo all'ammissione all'Accademia navale, con
indicazione del motivo.
6. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei
requisiti citati ai commi 1 e 2 del presente articolo cui sara'
attribuito il profilo sanitario minimo di cui al precedente articolo
5, comma 9.
7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da
o che presentano:
a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
b) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3 nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito
dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare (fermi restando gli
specifici requisiti prescritti dal presente decreto);
c) disturbi della parola tali da rendere l'eloquio non
chiaramente e prontamente intellegibile;
d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
e) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi, la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali, gli esiti di intervento per la correzione mono o
bilaterale dei vizi di rifrazione, gli strabismi manifesti anche
alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di
laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina
o di evidenti lesioni corneali;
f) abuso di alcolici, positivita' agli accertamenti diagnostici
per assunzione, anche saltuaria od occasionale, di sostanze
stupefacenti, e per utilizzo saltuario od occasionale di sostanze
psicoattive a scopo non terapeutico;
g) tatuaggi, riscontrati all'atto della visita medica generale,
che, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o sono indice di personalita' abnorme (da accertare con
visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio,
ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine - che
non potra' superare la data prevista per il completamento della
procedura, di cui al precedente articolo 3, commi 1 e 2, lettera b),
da parte di tutti i concorrenti - entro il quale sottoporra' detti
concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici, per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. I concorrenti assenti al
momento dell'inizio degli accertamenti psicofisici saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che
sono le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
9. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
10. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare
con lettera raccomandata all'Accademia navale - ufficio concorsi -
viale Italia 72 - 57127 Livorno, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici effettuati
presso il Centro di selezione della Marina militare, specifica
istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata con il servizio sanitario
nazionale (con attestazione in originale della struttura sanitaria
comprovante l'accreditamento), relativamente alle cause che hanno
determinato il giudizio di inidoneita'. Dette istanze dovranno essere
anticipate all'Accademia navale per fax (n. 0586/238222).
11. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno dall'Accademia navale comunicazione scritta (lettera
raccomandata o telegramma) di ammissione con riserva alle fasi
concorsuali di cui ai successivi articoli 53, 54 e 55. In caso di
mancato accoglimento dell'istanza, invece, l'Accademia navale
comunichera' all'interessato che il giudizio di inidoneita' riportato
al termine degli accertamenti psicofisici rimane confermato.
12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 10 - in caso di accoglimento dell'istanza e di
idoneita' alle fasi concorsuali di cui ai successivi articoli 53, 54
e 55, sostenute con riserva - sara' espresso dalla commissione di cui
al precedente articolo 4, comma 2, lettera c), numero 2), a seguito
di valutazione della documentazione sanitaria allegata all'istanza di
ulteriori accertamenti ovvero, solo qualora ritenuto necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti psicofisici. I concorrenti
convocati per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti
psicofisici, se per qualsiasi motivo non si presentano nel luogo,
giorno e ora stabiliti, saranno considerati rinunciatari e, pertanto,
esclusi dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui al precedente
articolo 4, comma 2, lettera c), numero 2) e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti,
nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal
concorso.

                               Art. 53 


Prove di efficienza fisica


1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psicofisici
saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno
presso l'Accademia navale, presumibilmente nel periodo giugno-luglio
2012, con le modalita' indicate nella lettera o nel telegramma di
convocazione e, se idonei, sosterranno le ulteriori prove previste
dal concorso per una durata presunta di sei giorni. Essi, all'atto
della presentazione presso l'Accademia navale, dovranno essere muniti
del certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di tipo
B, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico-sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale
che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in
medicina dello sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio
non antecedente al 1° novembre 2011 ovvero dovra' essere valido
almeno fino al 31 ottobre 2012. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' l'esclusione dal concorso.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, idonee scarpette ginniche,
costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma
o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove di efficienza fisica, tutte obbligatorie,
consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi, con le modalita'
a fianco di ciascuno indicate:
a) nuoto m. 50 (qualunque stile), tempo limite 70 secondi;
b) salto in alto (massimo tre tentativi), altezza minima 110
cm.;
c) piegamenti sulle braccia (tempo limite 2 minuti senza
interruzioni), minimo 14 piegamenti;
d) corsa piana di m. 1.000, tempo massimo 4 minuti e 50
secondi.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato R, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
4. Il medesimo allegato R contiene disposizioni circa le
modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno
tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione
fisica, di esiti di precedente infortunio o di infortunio che si
verifica durante l'effettuazione degli esercizi.
5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica, di
cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera c), numero 3):
a) verifichera' la validita' delle certificazioni prodotte dai
concorrenti all'atto della presentazione in Accademia navale;
b) sottoporra' i concorrenti agli esercizi previsti, dopo
averli resi edotti delle modalita' di esecuzione degli stessi,
secondo quanto previsto nei commi precedenti;
c) autorizzera', nei casi e con le modalita' previste dal gia'
citato allegato R, il differimento della data di effettuazione di
tutti o parte degli esercizi, comunicandolo immediatamente
all'Accademia navale - ufficio concorsi;
d) redigera' il verbale delle prove di efficienza fisica,
attribuendo a ciascun concorrente il giudizio di idoneita' o
inidoneita' per ciascuno dei 4 esercizi previsti nel gia' citato
allegato R.
6. Saranno considerati idonei i concorrenti che avranno
conseguito l'idoneita' in almeno tre dei quattro esercizi previsti.
7. Il giudizio espresso dalla commissione per le prove di
efficienza fisica e' definitivo.

                               Art. 54 


Accertamenti attitudinali


1. Al termine delle prove di efficienza fisica di cui al
precedente articolo 53, i candidati giudicati idonei saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4,
comma 1, lettera b) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello
svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente
il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento in
Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sara'
svolta con le modalita' indicate nelle «Norme per la selezione
attitudinale nel concorso prima classe dei corsi normali
dell'Accademia navale», e con riferimento alla direttiva tecnica
«Profili attitudinali del personale della Marina militare», entrambe
emanate dall'Ispettorato delle scuole della Marina e vigenti all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti, si articolera' nelle seguenti
aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori
attitudinali:
a) area "stile di pensiero": analisi predisposizione al
cambiamento, struttura;
b) area "emozioni e relazioni": autonomia e adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di
gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area "produttivita' e competenze gestionali": livelli di
energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di
gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area "motivazionale": bisogni ed aspettative connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto
della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
La commissione assegnera' il punteggio di livello attitudinale a
ciascun concorrente sulla base delle risultanze delle prove di
performance, delle valutazioni degli ufficiali psicologi e di quelle
degli ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta
espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi
momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica).
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra'
espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello
attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90.
La commissione medesima, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- idoneo quale allievo ufficiale dei corsi normali della Marina
militare;

                               Art. 55 


Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua
straniera


1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psicofisici,
alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti attitudinali
saranno ammessi alla prova orale di matematica. Inoltre, saranno
ammessi con riserva a sostenere detta prova i concorrenti di cui al
precedente articolo 52, comma 8, e quelli di cui al precedente
articolo 52, comma 10, in caso di accoglimento dell'istanza, qualora
giudicati idonei al termine delle prove di efficienza fisica e degli
accertamenti attitudinali.
2. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
ai programmi riportati nel gia' citato allegato Q al presente
decreto. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno
riportato un punteggio non inferiore a 21/30, utile ai fini della
formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 58.
3. I concorrenti idonei nella prova orale di matematica,
sempreche' lo hanno chiesto nella domanda di partecipazione al
concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera
(non piu' di due, di cui una scelta fra la francese, l'inglese, la
tedesca e la spagnola ed una scelta tra le precedenti e l'araba, la
cinese, la croata, l'hindi, la persiana, la russa e la serba). Le
modalita' di svolgimento della suddetta prova, che avra' luogo
successivamente alla prova orale di matematica, sono indicate nel
gia' citato allegato Q al presente decreto. I concorrenti che non
intenderanno piu' sostenere detta prova dovranno rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal
sostenerla.
4. Ai concorrenti che sosterranno la prova orale facoltativa di
lingua straniera sara' assegnato un punteggio, in relazione al voto
conseguito per ciascuna delle lingue prescelte. Tale punteggio, che
concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui al successivo
articolo 58, sara' cosi' determinato:
a) fino a 20/30: punti 0;
b) fino a 21/30: punti 0,05;
c) fino a 22/30: punti 0,10;
d) fino a 23/30: punti 0,15;
e) fino a 24/30: punti 0,20;
f) fino a 25/30: punti 0,25;
g) fino a 26/30: punti 0,30;
h) fino a 27/30: punti 0,35;
i) fino a 28/30: punti 0,40;
l) fino a 29/30: punti 0,45;
m) fino a 30/30: punti 0,50.

                               Art. 56 


Documenti


1. All'atto della presentazione presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona, i concorrenti ammessi agli
accertamenti psicofisici dovranno consegnare i seguenti documenti in
originale:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni, con relativo referto (solo se esiste dubbio
diagnostico da parte della commissione medica, l'esame radiografico
verra' effettuato presso il Centro di selezione della Marina militare
di Ancona);
b) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco,
effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate col servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso
dovra' essere prodotta anche attestazione in originale della
struttura sanitaria comprovante l'accreditamento con il servizio
sanitario nazionale):
1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
2) emocromo completo;
3) VES;
4) glicemia;
5) creatininemia;
6) trigliceridemia;
7) colesterolemia;
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gammaGT;
10) transaminasemia (GOT e GPT);
11) markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e
anti HCV;
12) accertamento della positivita' per anticorpi per HIV.
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare.
c) certificato, conforme al modello riportato nel gia' citato
allegato G, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato
dagli interessati, che attesta lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione.
2. I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre,
presentare:
a) ecografia pelvica con relativo referto in originale,
eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita,
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso
dovra' essere prodotta anche attestazione in originale della
struttura sanitaria comprovante l'accreditamento con il servizio
sanitario nazionale. Sara' altresi' ritenuta valida in alternativa,
copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei
medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso presso una struttura sanitaria militare;
b) referto originale di test di gravidanza (sangue o urine)
eseguito, in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti
la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private accreditate col servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo
caso dovra' essere prodotta anche attestazione in originale della
struttura sanitaria comprovante l'accreditamento con il servizio
sanitario nazionale.
3. I concorrenti di entrambi i sessi dovranno consegnare:
a) atto di assenso in carta semplice, conforme all'allegato S,
che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore, se ancora
minorenni all'atto della presentazione;
b) apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico previsto dal precedente
articolo 52, comma 3, secondo quanto riportato nell'allegato T, che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' ulteriore
dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale che, ai
sensi della normativa vigente, sara' loro praticato all'atto
dell'ammissione alla frequenza della prima classe e periodicamente,
ad intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione,
secondo quanto indicato nel medesimo allegato T al presente decreto;
c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
secondo il modello in allegato U, che costituisce parte integrante
del presente decreto, concernente il possesso del titolo di studio
prescritto per la partecipazione al concorso. I concorrenti, compresi
quelli provenienti dalle Scuole militari, dovranno dichiarare l'anno
di conseguimento del predetto titolo, mentre quelli che sono ancora
minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla
predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore.
4. La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti
indicati ai commi 1 (ad eccezione della lettera a)), 2 e 3 del
presente articolo determinera' l'esclusione dal concorso.
5. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso dovranno
consegnare, all'atto della presentazione all'Accademia navale per la
frequenza del corso, due fotografie, senza copricapo, formato
tessera, con l'indicazione sul retro di cognome, nome e data di
nascita. Inoltre, entro trenta giorni dalla data di ammissione ai
corsi normali, dovranno altresi' consegnare:
a) certificato anamnestico, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, delle vaccinazioni effettuate;
b) referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo.

                               Art. 57 


Composizione delle commissioni


1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui
al precedente articolo 4, commi 1 e 2, lettera c). Tutto il personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di cui ai successivi
commi del presente articolo apparterra' alla Marina militare.
2. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera c), numero 1) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio in
servizio, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a capitano di fregata
in servizio, membri;
c) due o piu' docenti o esperti per la prova orale di
matematica, membri aggiunti;
d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un sottufficiale con il grado di primo maresciallo, ovvero
un dipendente civile del Ministero della difesa, appartenente alla
terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati. La commissione esaminatrice potra' essere
suddivisa in sottocommissioni nei casi e con le modalita' previsti
dall'articolo 6 del decreto ministeriale 30 marzo 1999, citato nelle
premesse.
3. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare
marittimo, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera c), numero 2) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare
marittimo, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione
per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 3.
5. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera c), numero 3) sara' composta da:
a) un ufficiale superiore, presidente;
b) un ufficiale, membro;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli della categoria
In/ISMEF, che assolvera' le funzioni di segretario.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
del supporto di personale dell'Accademia navale, esperto di settore e
di un ufficiale medico.
6. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1,
lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali
specialisti in selezione attitudinale.

                               Art. 58 


Graduatoria finale di ammissione ai corsi e assegnazione ai Corpi


1. I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove ed
accertamenti di cui al precedente articolo 3, commi 1 e 2, lettera b)
saranno iscritti, a cura della commissione di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera c), numero 1) del presente decreto, in due distinte
graduatorie generali di merito, una per i posti di cui al precedente
articolo 47, comma 1, lettera a) ed una per i posti di cui al
precedente articolo 47, comma 1, lettera b).
2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla media di quelli riportati nella prova scritta di
selezione culturale e nella prova orale, alla quale sara' aggiunto
l'eventuale punteggio incrementale assegnato per la prova orale
facoltativa di lingua straniera, calcolato secondo quanto previsto
dal precedente articolo 55, comma 4. A mente del precedente articolo
2, comma 8, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si
trovano nelle condizioni di cui all'articolo 580 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, all'atto della
formazione delle graduatorie di ammissione alla prima classe dei
corsi normali dell'Accademia navale di cui al presente articolo,
dovranno essere risultati idonei in tutte le fasi concorsuali
previste nel precedente articolo 3, commi 1 e 2, lettera b).
3. Nel formare ciascuna graduatoria la commissione terra' conto
della riserva di posti prevista dal precedente articolo 48, commi 1 e
2 del presente decreto. Se i predetti posti riservati non possono
essere ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di
riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui ai commi
3, 4 e 5 del medesimo articolo 48.
4. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'articolo 650, commi 1 e 2
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
5. Le graduatorie degli idonei saranno approvate con decreto
interdirigenziale. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara'
pubblicato nel giornale ufficiale del Ministero della difesa e di
tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso sara' inoltre
pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti web
www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it.
6. La commissione medesima, sulla base della graduatoria di cui
al precedente comma 1 per i posti di cui al precedente articolo 47,
comma 1, lettera a), procedera' all'assegnazione provvisoria degli
idonei ai Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi
navali, di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di
porto fino alla copertura dei posti messi a concorso, tenendo conto
dei requisiti di idoneita' fisica, dell'attitudine dimostrata dai
concorrenti, delle preferenze da loro espresse, ove compatibili con
le prioritarie esigenze di Forza armata, al fine di garantire
l'omogenea distribuzione degli idonei nei vari Corpi.
7. Saranno ammessi alla frequenza della prima classe dei corsi
normali - sempreche' non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di
cui ai precedenti articoli 1, comma 3 e 47, comma 7 del presente
decreto - i primi 111 (centoundici) concorrenti idonei, che saranno
assegnati provvisoriamente ai Corpi secondo i criteri di cui al
precedente comma 6, ed i primi 9 (nove) concorrenti idonei, che
saranno assegnati al Corpo sanitario militare marittimo, inclusi
nella corrispondente graduatoria di merito di cui al precedente comma
1. I vincitori del concorso saranno convocati a cura dell'Accademia
navale. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti ad una ferma
liberamente contratta, l'ammissione al corso e' subordinata alla
concessione del nulla osta da parte della Direzione generale per il
personale militare che, allo scopo, chiedera' il prescritto parere
della Forza armata di appartenenza. Detto nulla osta sara' acquisito
d'ufficio dall'Accademia navale. Coloro che non si presenteranno
nella data indicata nella comunicazione saranno considerati
rinunciatari e, quindi, non ammessi al corso. L'Accademia navale
potra', tuttavia, autorizzare il differimento della data di
presentazione fino ad un massimo di cinque giorni qualora la mancata
presentazione sia dovuta a causa di forza maggiore. A tal fine gli
interessati dovranno inviare, entro il giorno di prevista
presentazione, all'Accademia navale - ufficio concorsi - per
telegramma o fax (n. 0586/238222), documentazione probatoria del
motivo della mancata presentazione.
8. A seguito delle eventuali rinunce di concorrenti che si
verificheranno entro il ventunesimo giorno dalla data di inizio dei
corsi, l'Accademia navale provvedera' al ripianamento delle vacanze.
Successivamente, qualora i posti di cui all'articolo 47, comma 1,
lettera a) risulteranno non ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei, su indicazione dello Stato maggiore della Marina
militare, si procedera', entro il precitato termine, al ripianamento
di detti posti con gli idonei non vincitori per il Corpo sanitario
militare marittimo, previo gradimento di questi ultimi, come gia'
indicato al precedente articolo 47, comma 3. Allo spirare del termine
predetto, la commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera c), numero 1) formera' le graduatorie definitive di
ammissione ai corsi e, per i posti di cui al precedente articolo 47,
comma 1, lettera a), provvedera' altresi' all'assegnazione definitiva
ai Corpi, con i criteri indicati al precedente comma 6.
L'assegnazione definitiva ai Corpi potra' comportare anche
modificazioni della precedente assegnazione provvisoria.
9. Le graduatorie definitive degli ammessi ai corsi e la loro
parimenti definitiva assegnazione ai Corpi saranno approvate con
decreto interdirigenziale. In particolare, i concorrenti idonei non
vincitori per il Corpo sanitario militare marittimo, se si verifica
la condizione di cui al precedente comma 8, verranno inseriti nella
graduatoria definitiva degli ammessi per i posti di cui all'articolo
47, comma 1, lettera a) del presente decreto, dopo l'ultimo degli
idonei, secondo l'ordine della graduatoria di provenienza, fermo
restando quanto previsto dal precedente articolo 48, comma 1, lettere
a) e b). Detto decreto sara' pubblicato nel foglio d'ordini della
Marina. Il medesimo sara' inoltre pubblicato, a puro titolo
informativo, nei siti web www.persomil.difesa.it e
www.marina.difesa.it.
10. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso
l'Accademia navale, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati
dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la
conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione
generale per il personale militare ai sensi della normativa citata
nel precedente articolo 10, comma 1. La cancellazione avra' effetto
dalla data di ammissione in qualita' di allievo al corso presso
l'Accademia navale. A tal fine l'Accademia navale, al termine della
terza settimana di corso, fornira' alle competenti Divisioni della
Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati
dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo
ammessi al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai
sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, se non
conseguiranno la nomina a guardiamarina in servizio permanente,
saranno reintegrati nel grado, a domanda, reinseriti nel ruolo di
provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara' computato
nell'anzianita' di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in
ferma/rafferma in servizio, se non conseguiranno la predetta nomina,
saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e
saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il
completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i
periodi di tempo trascorsi in qualita' di allievo. Gli ammessi
all'Accademia navale potranno essere:
a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore
se minorenni);
b) espulsi per motivi disciplinari, per perdita dei requisiti
psicofisici, per insufficiente attitudine militare o professionale e
negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

                               Art. 59 


Disposizioni amministrative


1. Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 11, sono
a carico dell'Amministrazione le spese concernenti il mantenimento
degli allievi e l'acquisto dei libri di testo, sinossi ed oggetti di
cancelleria occorrenti per la loro istruzione.
2. Sono, invece, a carico degli allievi le spese di carattere
straordinario riferite all'acquisto di strumenti scientifici ad uso
individuale, degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi
richiesti dagli allievi medesimi, nonche' le spese riferite al
pagamento per danneggiamento o perdita di materiale e al rinnovamento
di capi di corredo divenuti inservibili per loro incuria.
3. All'atto dell'ammissione in Accademia gli allievi maggiorenni
o un genitore/tutore degli allievi minorenni dovranno rilasciare una
dichiarazione secondo il modello riportato in allegato V con la quale
si obbligano al pagamento delle spese straordinarie e, in generale,
di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso
l'Amministrazione militare. Incorre nel rinvio dall'istituto
l'allievo che lascia passare due mesi dalla scadenza dei versamenti
richiesti dall'Accademia navale senza effettuarli. Quanto sopra non
limita l'azione che l'Accademia stessa puo' promuovere per il
recupero dei crediti.
4. Gli allievi che, per qualsiasi motivo, cessano definitivamente
di far parte dell'Accademia dovranno:
a) soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione,
liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;
b) restituire i libri, gli strumenti e le pubblicazioni
ricevute dall'Accademia navale, nonche' tutti gli effetti di corredo
stabiliti dal Comando dell'istituto (il materiale non restituito
verra' addebitato al prezzo delle tariffe in vigore);
c) restituire gli strumenti di studio e di lavoro ed ogni altro
effetto prelevato a pagamento, qualora il relativo acquisto non e'
stato gia' saldato.

                               Art. 60 


Disposizioni per l'accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2, le attivita' indicate al precedente articolo 7 saranno
svolte dall'Accademia navale.
2. All'atto dell'arruolamento i vincitori del concorso saranno
sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del dirigente
del servizio sanitario dell'Accademia navale. Coloro che saranno
giudicati inidonei per la perdita di uno o piu' dei requisiti
previsti nel presente decreto saranno immediatamente inviati alla
commissione medico-legale competente per territorio per
l'accertamento dell'idoneita' fisica quali allievi della prima classe
dell'Accademia navale. Sia nel caso di conferma del giudizio di
inidoneita', sia nel caso di temporanea inidoneita' superiore a
trenta giorni, i predetti vincitori saranno immediatamente esclusi
dal concorso, con provvedimento motivato, ai sensi del precedente
articolo 2, comma 7, per difetto del requisito di cui al medesimo
articolo 2, comma 1, lettera d).

                               Art. 61 


Disposizioni per il trattamento dei dati personali


1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo
14, i responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente
concorso, sono, ognuno per le parti di competenza:
a) il Comandante dell'Accademia navale;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo
57.

                               Art. 62 


Posti a concorso


1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione
di 90 (novanta) allievi alla prima classe dei corsi regolari
dell'Accademia aeronautica per l'anno accademico 2012-2013, di cui al
precedente articolo 1, comma 1, lettera c), sono cosi' ripartiti:
a) n. 62 (sessantadue) del ruolo normale dell'Arma aeronautica,
di cui:
1) n. 48 (quarantotto) del ruolo naviganti normale,
specialita' pilota;
2) n. 14 (quattordici) del ruolo normale delle armi;
b) n. 14 (quattordici) del ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico;
c) n. 8 (otto) del ruolo normale del Corpo di commissariato
aeronautico;
d) n. 6 (sei) del ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico.
A tale concorso non potranno partecipare coloro che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione, frequentano il corso regolare dell'Accademia
aeronautica.
2. I concorrenti possono presentare domanda per uno soltanto dei
ruoli di cui al precedente comma 1.
3. I vincitori del concorso, subordinatamente alla verifica -
anche successiva all'ammissione in Accademia - del possesso dei
requisiti di cui al precedente articolo 2, saranno ammessi quali
allievi alla frequenza dei corsi all'Accademia aeronautica.
4. Durante la permanenza in Accademia:
a) gli ammessi ai corsi per il ruolo naviganti normale
dell'Arma aeronautica e quelli per il ruolo normale delle armi
dell'Arma aeronautica seguiranno un corso di laurea in scienze
aeronautiche articolato in un piano di studi triennale che consente,
attraverso la frequenza di successivi moduli, il conseguimento della
laurea magistrale (gia' specialistica). I piani degli studi, anche
durante gli anni successivi al primo, saranno definiti dall'Accademia
aeronautica per indirizzare opportunamente la formazione dei
frequentatori all'impiego in Forza armata;
b) gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo del
genio aeronautico seguiranno un corso di laurea, triennale, in
ingegneria ed uno successivo, biennale, di laurea magistrale (gia'
specialistica) in ingegneria aerospaziale, elettronica o civile. La
suddivisione tra i vari corsi sara' effettuata d'autorita'
dall'Accademia aeronautica, sulla base delle esigenze stabilite dalla
Forza armata e tenuto conto, per quanto possibile, delle preferenze
espresse dagli interessati. Durante l'iter formativo eventuali cambi
di indirizzo di laurea potranno essere proposti dagli interessati
all'Accademia aeronautica che definira', in ogni caso, i piani degli
studi in osservanza delle esigenze della Forza armata e della
necessita' di adeguare la formazione ai nuovi iter didattici di
concerto con la competente universita' anche durante gli anni
accademici successivi al primo;
c) gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo di
commissariato aeronautico seguiranno un corso di studi universitari,
per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza;
d) gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo
sanitario aeronautico seguiranno un corso di studi universitari, per
il conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia.
L'Accademia aeronautica definira', in ogni caso, il piano degli studi
in osservanza delle esigenze della Forza armata e della necessita' di
adeguare la formazione ai nuovi iter didattici di concerto con
l'universita' anche durante gli anni accademici successivi al primo.
5. Per quanto indicato nel precedente comma 4:
a) i concorrenti in possesso della laurea in giurisprudenza, di
quella in scienze giuridiche e di quella specialistica magistrale in
giurisprudenza non potranno partecipare al concorso per il corso per
il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
b) i concorrenti in possesso della laurea in ingegneria o di
quella specialistica magistrale in ingegneria non potranno
partecipare al concorso per il ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico;
c) i concorrenti in possesso della laurea in medicina e
chirurgia non potranno partecipare al concorso per il ruolo normale
del Corpo sanitario aeronautico.
Inoltre, i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia
aeronautica hanno gia' sostenuto esami universitari del corso di
studi da frequentare non potranno comunque farli valere.
6. Le materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei
corsi sono quelle previste dal piano degli studi. Gli insegnamenti
sono riconosciuti validi ai fini universitari, secondo la normativa
vigente.
7. Gli ammessi al ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica
frequenteranno, inoltre, corsi di pilotaggio per il conseguimento del
brevetto di pilota di aeroplano, come indicato al successivo articolo
78.
8. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta
dell'Accademia aeronautica, dovranno sottoscrivere una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2012-2013 presso
le universita'.
I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore.
9. Per le spese di vitto ed alloggio e di prima vestizione degli
allievi del primo e secondo anno di corso si applicheranno le
disposizioni di cui al precedente articolo 11, comma 1. Tali spese
saranno a carico dei frequentatori a decorrere dal terzo anno di
corso. Le spese per l'acquisto dei libri di testo in commercio
durante il primo e secondo anno di corso sono a carico
dell'Amministrazione militare e, successivamente, a decorrere dal
terzo anno di corso, le stesse sono a carico dei frequentatori.
10. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 1,
comma 3, il numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla
data di approvazione della graduatoria di merito, al fine di
soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata
connesse alla consistenza del ruolo normale dei rispettivi Arma o
Corpi.

                               Art. 63 


Riserve di posti


1. Nel concorso di cui al precedente articolo 62, sono previste
le seguenti riserve di posti:
a) per gli allievi di tutte le Scuole militari - se conseguono
al termine dell'anno scolastico 2011-2012 il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, riportano giudizio di idoneita' in
attitudine militare presso dette Scuole e risultano idonei al termine
del concorso - il 30% complessivo dei posti previsti per ciascun
corso, di cui il 20% a favore dei diplomati presso la Scuola militare
dell'Aeronautica ed il 10% a favore dei diplomati presso le Scuole
militari dell'Esercito e della Marina.
b) per il coniuge ed i figli superstiti, ovvero per i parenti
in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio, il 10% dei posti previsti per
ciascun corso.
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono cosi'
ripartiti:
a) per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica,
specialita' pilota: 10 (dieci) per gli allievi provenienti dalla
Scuola militare dell'Aeronautica, 5 (cinque) per gli allievi
provenienti dalle altre Scuole militari e 5 (cinque) per gli aventi
titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
b) per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica: 3
(tre) per gli allievi provenienti dalla Scuola militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre
Scuole militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui
al precedente comma 1, lettera b);
c) per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico: 3
(tre) per gli allievi provenienti dalla Scuola militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre
Scuole militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui
al precedente comma 1, lettera b);
d) per il ruolo normale del Corpo di commissariato:
aeronautico: 2 (due) per gli allievi provenienti dalla Scuola
militare dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle
altre Scuole militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di
cui al precedente comma 1, lettera b);
e) per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico: 1
(uno) per gli allievi provenienti dalla Scuola militare
dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre
Scuole militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui
al precedente comma 1, lettera b);
3. I posti di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d)
ed e) eventualmente non ricoperti in una delle due predette
ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%) di cui al precedente
comma 1, lettera a) del presente articolo saranno devoluti all'altra.
4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera a)
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a:
a) concorrenti idonei che sono alle armi entro la data di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, di cui
al successivo articolo 64, in qualita' di ufficiali inferiori, di
sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in
rafferma;
b) altri concorrenti idonei.
5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera b)
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito, agli altri concorrenti idonei.

                               Art. 64 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
compilata ed inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura
disponibile nei siti web http://www.aeronautica.difesa.it/ e
www.persomil.difesa.it, entro il termine di 30 (trenta) giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale -
seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal
sistema automatizzato. All'atto della presentazione alla prima prova
i concorrenti dovranno portare al seguito la ricevuta di avvenuto
inoltro della domanda, nonche' stampa della domanda stessa e un
documento d'identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato in
corso di validita'. I concorrenti che, alla data di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, sono minorenni dovranno,
altresi', portare al seguito copia di un documento d'identita'
rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validita' di
entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, del tutore, ai fini di
cui al successivo comma 3. L'Accademia aeronautica provvedera' a
raccogliere tutte le domande e a farle sottoscrivere per esteso ai
concorrenti, a pena di esclusione, all'atto della presentazione alla
prova scritta di preselezione, per la conferma dell'avvenuto inoltro.
La domanda presentata on-line non dovra' essere spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento e, a pena di esclusione, non
potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione.
2. Solo in caso di temporanea indisponibilita' della precitata
procedura automatizzata o di impossibilita' di accesso alla rete
internet, la domanda potra' essere redatta in carta semplice,
utilizzando l'apposito modulo riportato nell'allegato Z, che
costituisce parte integrante del presente decreto, osservando le
istruzioni riportate sul modulo stesso, reperibili anche nei siti web
http://www.aeronautica.difesa.it/ e www.persomil.difesa.it. In tal
caso, la domanda dovra' essere, a pena di esclusione, firmata per
esteso dal concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento all'Accademia aeronautica - ufficio concorsi - via San
Gennaro Agnano 30 - 80078 Pozzuoli (NA), entro il medesimo termine di
cui al precedente comma 1. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. I concorrenti residenti all'estero,
in tale eventualita', potranno inoltrare la domanda, entro il
medesimo termine, anche per il tramite delle Autorita' diplomatiche e
consolari che ne cureranno l'immediato inoltro alla predetta
Accademia, custodendone copia. I militari impiegati fuori dal
territorio metropolitano presso unita' dislocate in operazioni, che
hanno titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo
62 del presente decreto, se si trovano nell'impossibilita' di
accedere alla rete internet, potranno presentare la domanda, entro il
medesimo termine, ai rispettivi Comandi di appartenenza. Questi
provvederanno a trasmettere al sopracitato indirizzo le domande
presentate, improrogabilmente entro tre giorni dalla data di
assunzione a protocollo delle stesse, custodendone copia. In detti
casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a
protocollo della domanda da parte del Comando del reparto/ente
ricevente. Gli allievi delle Scuole militari e i militari in servizio
dovranno presentare la domanda secondo la procedura di cui al
precedente comma 1 e comunicare al proprio Comando di aver inoltrato
la domanda di partecipazione al concorso.
3. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, e' minorenne dovra', a pena di
esclusione, far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda,
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.
4. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni e integrazioni, dovra' dichiarare:
a) l'Arma e il ruolo o il Corpo (uno soltanto) per il quale
intende concorrere di cui al precedente articolo 62, commi 1 e 2. Il
concorrente potra' modificare detta preferenza esclusivamente entro
la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo fine
dal concorrente dopo tale data non saranno prese in considerazione;
b) la lingua straniera nella quale intende eventualmente
sostenere l'ulteriore prova orale facoltativa, scelta tra quella
araba, francese, russa, spagnola e tedesca. Il concorrente potra'
modificare/esprimere detta preferenza esclusivamente entro la data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo fine dopo tale data
non saranno prese in considerazione;
c) se intende sostenere la prova facoltativa di informatica. Il
concorrente potra' esprimere detta preferenza esclusivamente entro la
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a questo fine
dopo tale data non saranno prese in considerazione;
d) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita);
e) il codice fiscale;
f) di essere cittadino italiano, la localita', provincia e data
di nascita. In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in
apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione
alla prova scritta di preselezione, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
g) il preciso recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e
numero civico) presso il quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso e, ove possibile, il numero
telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. Il concorrente che,
successivamente alla presentazione della domanda, e' stato
incorporato in un reparto/ente militare sara' tenuto a comunicare
subito, per telegramma o fax (numero 081/7355083) o e-mail
(aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it), all'Accademia aeronautica il
reparto/ente presso il quale presta servizio ed il relativo
indirizzo. Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente
all'Accademia aeronautica, per telegramma o fax (numero 081/7355083)
o e-mail (aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it), ogni eventuale
variazione del recapito indicato nella domanda che verra' a
verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione
militare non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore;
h) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2011-2012, con l'indicazione
dell'Istituto scolastico presso il quale ha conseguito o sta per
conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il
concorrente che, all'atto della presentazione della domanda, non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne
all'Accademia aeronautica, per telegramma, l'avvenuto conseguimento
con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio
determinera' l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha
conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentare
l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione
al concorso;
i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva (se
in possesso della doppia cittadinanza). Se militare in servizio
dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e
l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio. Le
comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito
indicato nella domanda e non per il tramite del Comando di
appartenenza, che tuttavia dovra' essere informato a cura
dell'interessato. Il concorrente che e' gia' stato collocato in
congedo dovra' indicare le date di inizio e di fine servizio, nonche'
il grado rivestito all'atto del congedamento. I concorrenti che
avranno diritto all'elevazione dei limiti d'eta' dovranno dichiarare
tutti i periodi di servizio militare effettivamente prestato,
specificando, con una dichiarazione da consegnare all'atto della
presentazione alla prova scritta di preselezione, per ciascuno di
essi: denominazione ed indirizzo del/i reparto/i ove e' stato
effettivamente prestato il servizio militare; la/e data/e di inizio e
termine; il/i grado/i e/o la/e qualifica/che rivestita/e;
l) il proprio stato civile e l'eventuale numero di figli a
carico;
m) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non
avere in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi
per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultano a proprio carico procedimenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso
contrario, dovra' indicare - in apposita dichiarazione da consegnare
all'atto della presentazione alla prova scritta di preselezione - le
condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni
altro eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per
aver acquisito la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi',
a comunicare all'Accademia aeronautica qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda
dovra' comunque essere reiterata con apposita dichiarazione
sostitutiva da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, durante la
frequenza del tirocinio psicoattitudinale e comportamentale e
all'atto dell'incorporazione;
n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni
utili a consentire all'Amministrazione militare di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che
dichiara, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente
il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un
anno, nell'Amministrazione della difesa dovra' consegnare all'atto
della presentazione alla prova scritta di preselezione una
dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data
di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato.
La mancata presentazione nei termini e con le modalita' predette di
tale dichiarazione non consentira' all'interessato di beneficiare del
relativo titolo di preferenza;
o) di godere dei diritti civili e politici;
p) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione di proscioglimenti per inidoneita' psicofisica;
q) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli
articoli 645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
r) soltanto se concorrente per il ruolo naviganti normale
dell'Arma aeronautica, di non essere stato dimesso da Accademie,
Scuole o altri Istituti anche di formazione delle Forze armate o di
polizia dello Stato per insufficiente attitudine al pilotaggio;
s) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I concorrenti residenti all'estero dovranno
indicare, con apposita dichiarazione da consegnare all'atto della
presentazione alla prova scritta di preselezione, l'ultima residenza
in Italia e la data di espatrio;
t) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso,
sara' cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio o
in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente
perdita del grado rivestito;
u) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
v) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
5. L'Accademia aeronautica ha facolta' di far regolarizzare le
domande che, spedite nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda, di
cui al gia' citato allegato Z al presente decreto.

                               Art. 65 


Fasi del concorso


1. Il concorso di cui al precedente articolo 62, comma 1 prevede
le fasi concorsuali indicate nel precedente articolo 3, commi 1 e 2,
lettera c).

                               Art. 66 


Prova scritta di preselezione


1. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione di
cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero 1) - con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso - alla prova scritta di preselezione, di
cui all'allegato AA, che costituisce parte integrante del presente
decreto, che avra' luogo presso il Centro di selezione
dell'Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia (RM) - via
tenente colonnello Di Trani (gia' via Sauro Rinaldi 3), secondo il
seguente calendario:
a) 6 febbraio 2012, presentazione alle 1400 per i concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere A e B e per tutti i concorrenti
frequentatori delle Scuole militari a prescindere dal cognome;
b) 7 febbraio 2012, presentazione alle 0900 per i concorrenti
il cui cognome inizi con la lettera C;
c) 7 febbraio 2012, presentazione alle 1400 per i concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere D, E ed F;
d) 8 febbraio 2012, presentazione alle 0900 per i concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere G, H, I, J, K ed L;
e) 8 febbraio 2012, presentazione alle 1400 per i concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere M, N ed O;
f) 9 febbraio 2012, presentazione alle 0900 per i concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere P, Q ed R;
g) 9 febbraio 2012, presentazione alle 1400 per i concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere S, T, U, V, W, X, Y e Z.
2. Gli orari sopraindicati sono quelli dell'orario ufficiale. Il
suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Pertanto, i
concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, nella sede, nell'ora e nel giorno per ciascuno fissati
nel calendario sopra indicato. Eventuali modificazioni della sede e
delle date di svolgimento della prova scritta di preselezione saranno
rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^
serie speciale - del 24 gennaio 2012 che avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Nella
stessa Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 24 gennaio 2012
tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.
3. Alla prova scritta di preselezione i concorrenti dovranno
presentarsi muniti della ricevuta di avvenuto inoltro della domanda
di partecipazione, nonche' della stampa della domanda stessa e di un
documento di identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato
in corso di validita'. I concorrenti assenti al momento dell'inizio
della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni ad eccezione di concomitante
svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti
dall'Amministrazione della difesa ai quali i concorrenti abbiano
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire all'Accademia aeronautica - ufficio concorsi (per
telegramma o fax al n. 081/7355083 o e-mail all'indirizzo
aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it) un'istanza di nuova convocazione
entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione,
inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra'
essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della
prova stessa, avverra' per e-mail (se e' stato indicato il relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, per quanto applicabili, le disposizioni
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, nonche' quelle contenute nell'allegato AA al presente
decreto. La prova consistera' nella somministrazione collettiva e
standardizzata di questionari, a risposta multipla, finalizzati ad
accertare, attraverso un'adeguata articolazione della prova, come
dettagliatamente indicato nel gia' citato allegato AA al presente
decreto, il livello di cultura generale, nonche' a valutare le
capacita' logiche e le attitudini mentali dei concorrenti, utili ad
intraprendere con successo le attivita' formative previste per i
ruoli di cui al precedente articolo 62. La banca dati dalla quale
saranno estratti i quesiti per le materie elencate al citato allegato
AA, numero 1, lettere a), b) e c), sara' pubblicata nei siti web
www.aeronautica.difesa.it e http://www.persomil.difesa.it/ non oltre
la quarta settimana precedente la data di inizio della prova scritta
di preselezione.
5. Sulla base dei punteggi riportati nella predetta prova, la
preposta commissione compilera' graduatorie distinte per ogni ruolo
di cui al precedente articolo 62, comma 1 allo scopo di individuare
coloro che saranno ammessi agli accertamenti psicofisici.
6. Saranno ammessi a sostenere gli accertamenti psicofisici di
cui al successivo articolo 67, secondo l'ordine della graduatoria di
cui al precedente comma 5, i concorrenti rientranti entro i seguenti
limiti numerici:
a) 720 (settecentoventi) per il ruolo naviganti normale
dell'Arma aeronautica, specialita' pilota;
b) 210 (duecentodieci) per il ruolo normale delle armi
dell'Arma aeronautica;
c) 210 (duecentodieci) per il ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico;
d) 120 (centoventi) per il ruolo normale del Corpo di
commissariato aeronautico;
e) 90 (novanta) per il ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico.
Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che avranno riportato, in
ciascuna graduatoria per Arma e Corpo, lo stesso punteggio
dell'ultimo concorrente ammesso.
I punteggi relativi alla prova scritta di preselezione saranno
affissi, a cura della commissione, all'albo del Centro di selezione.
7. L'esito della prova scritta di preselezione e la data di
convocazione agli accertamenti psicofisici saranno resi disponibili
nei siti web www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it
nonche
' presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - sezione relazioni con il pubblico - viale
dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012. Nella gazzetta
ufficiale - 4^ serie speciale - del 17 febbraio 2012, ovvero in
quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, sara' comunicata la
data di pubblicazione dell'esito della prova scritta di preselezione.
Solo detta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti. L'esito della prova, a puro titolo
informativo, sara' reso noto anche per e-mail alla casella di posta
elettronica indicata nella domanda di partecipazione.

                               Art. 67 


Accertamenti psicofisici


1. I concorrenti risultati idonei alla prova scritta di
preselezione saranno convocati ai sensi del precedente articolo 66,
commi 6 e 7 presso l'Istituto medico legale, ubicato in Roma in via
Piero Gobetti 2, per essere sottoposti, a cura della commissione di
cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a), all'accertamento
del possesso dei requisiti psicofisici richiesti dalla normativa
vigente per l'accesso ai ruoli/specialita' di cui al precedente
articolo 62. I predetti accertamenti saranno svolti su due giorni
durante i quali non sara' assicurato ai partecipanti vitto e
alloggio. Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e
secondo le modalita' indicate nella convocazione ovvero risulteranno
assenti il secondo giorno di accertamenti psicofisici saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione di
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali i concorrenti
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire all'Accademia aeronautica - ufficio concorsi (per
telegramma o fax al n. 081/7355083 o e-mail all'indirizzo
aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it) un'istanza di nuova convocazione
entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione,
inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra'
essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della
prova stessa, avverra' per e-mail (se e' stato indicato il relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. Inoltre, i
concorrenti alle armi impiegati all'estero presso unita' impegnate in
operazioni e che non possono far rientro in territorio nazionale nei
giorni di svolgimento degli accertamenti psicofisici, potranno
presentare istanza di differimento della data di convocazione
allegando alla stessa una dichiarazione resa dal Comando di impiego
che attesti l'impossibilita' del candidato a rientrare in territorio
nazionale entro il giorno di convocazione agli accertamenti
psicofisici. Tutti i concorrenti dovranno consegnare, all'atto della
presentazione all'Istituto medico legale di Roma per l'effettuazione
degli accertamenti psicofisici, i seguenti documenti:
a) certificato, in originale o in copia conforme, di idoneita'
ad attivita' sportiva agonistica di tipo B in corso di validita',
rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport, iscritti
alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
servizio sanitario nazionale in cui esercitano medici specializzati
in medicina dello sport. Il documento dovra' avere una data di
rilascio non antecedente al 1° novembre 2011 ovvero dovra' essere
valido almeno fino al 31 ottobre 2012. La mancata presentazione di
detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dagli
accertamenti psicofisici;
b) se il concorrente ne e' gia' in possesso,esame radiografico
del torace in due proiezioni, con il relativo referto in originale,
effettuato da non oltre sei mesi presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari o private accreditate con il servizio
sanitario nazionale;
c) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato
AB, che costituisce parte integrante del presente decreto,
sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal
tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il
Centro per gli accertamenti psicofisici). La mancata presentazione di
detto documento determinera' l'esclusione del concorrente minorenne
dagli accertamenti psicofisici;
d) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia e
controfirmato dagli interessati, che attesta lo stato di buona salute
ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione ed avra'
una validita' semestrale. Dovra', altresi', essere conforme al gia'
citato allegato G, che costituisce parte integrante del presente
decreto. La mancata presentazione di detta documentazione
determinera' l'esclusione del concorrente agli accertamenti
psicofisici;
e) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi
precedenti la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per
anticorpi per HIV. La mancata presentazione di detta documentazione
determinera' l'esclusione del concorrente agli accertamenti
psicofisici;
f) referto delle analisi del sangue concernente i markers
virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata
presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione del
concorrente agli accertamenti psicofisici.
I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare:
- ecografia pelvica, comprensiva di immagini e relativo
referto, in originale od in copia conforme eseguita, entro i tre mesi
precedenti la data di presentazione, presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari o private accreditate con il servizio
sanitario nazionale. La mancata presentazione di detta documentazione
determinera' l'esclusione della concorrente dagli accertamenti
psicofisici;
- referto del test di gravidanza (su sangue o urine), eseguito
in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti gli
accertamenti psicofisici, presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari o private accreditate con il servizio sanitario nazionale.
La mancata presentazione di detta documentazione determinera'
l'esclusione della concorrente dagli accertamenti psicofisici.
Nei confronti dei concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato
accertato con le modalita' previste nel presente articolo, la
Direzione generale per il personale militare procedera' alla
convocazione agli accertamenti psicofisici in data compatibile con
l'inizio del tirocinio psicoattitudinale e comportamentale di cui al
successivo articolo 69. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al
precedente articolo 4, comma 1, lettera a) ne dara' notizia alla
citata Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera'
il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando.
2. Poiche' per i concorrenti per il ruolo naviganti normale
dell'Arma aeronautica, specialita' pilota, sono richiesti
approfondimenti diagnostici, gli stessi dovranno inoltre presentare:
a) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto ed
immagini effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari o private accreditate con il servizio sanitario nazionale
entro i sei mesi precedenti la data della visita medica. La mancata
presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione del
concorrente agli accertamenti psicofisici;
b) esame radiografico del tratto lombo-sacrale della colonna
vertebrale in due proiezioni, qualora gia' in possesso, con relativo
referto in originale, ovvero, a pena di esclusione, risonanza
magnetica del tratto lombo-sacrale della colonna vertebrale in due
proiezioni, con relativo referto, effettuato per lo studio di una
eventuale spondilolisi o schisi di un arco. I predetti esami dovranno
essere stati effettuati da non oltre sei mesi presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate presso il
servizio sanitario nazionale. La mancata presentazione di detta
documentazione determinera' l'esclusione del concorrente agli
accertamenti psicofisici;
c) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente
su supporto cartaceo, comprensivo di referto eseguito presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il servizio sanitario nazionale. La mancata presentazione di
detta documentazione determinera' l'esclusione del concorrente agli
accertamenti psicofisici.
La commissione, in sede di visita medica generale, potra'
disporre ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti ivi
compreso, in caso di dubbio diagnostico, l'eventuale esame
radiografico del torace in due proiezioni. Il concorrente maggiorenne
da sottoporre a detto esame dovra' sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso,
secondo il modello riportato nel gia' citato allegato E al presente
decreto. Il concorrente che e' ancora minorenne all'atto della
presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avra' cura di
portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e
sottoscritta in conformita' al citato allegato E per l'eventuale
effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente agli esami radiologici ed al prosieguo del
concorso.
3. Se gli accertamenti elencati nei precedenti commi 1 e 2
vengono svolti presso strutture sanitarie accreditate con il servizio
sanitario nazionale, sara' cura del concorrente produrre anche
attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento. Per evitare difficolta' di lettura
si consiglia di non portare la documentazione sanitaria su supporto
informatico. La documentazione sanitaria presentata non verra'
restituita, ad eccezione delle radiografie e del tracciato
elettroencefalografico (a meno che non saranno causa dello specifico
giudizio di inidoneita').
4. I concorrenti che si presenteranno agli accertamenti
psicofisici saranno invitati a sottoscrivere apposite dichiarazioni -
secondo i modelli di cui all'allegato AC che costituisce parte
integrante del presente decreto - di consenso informato al protocollo
diagnostico in uso presso l'Istituto medico legale di Roma ed al
protocollo vaccinale previsto per il personale militare dopo
l'eventuale arruolamento.
5. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti che
durante la visita risulteranno privi anche di uno solo dei requisiti
prescritti saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Nel
gia' citato allegato AC al presente decreto e' riportato il
protocollo diagnostico che sara' praticato ad ogni concorrente.
L'Istituto medico legale prevedera' la successione temporale degli
accertamenti secondo criteri di razionalita' ed economicita',
riservandosi di escludere dalla prosecuzione degli stessi i candidati
risultati inidonei anche in uno solo degli accertamenti previsti.
6. Il presidente della commissione di cui al precedente articolo
4, comma 1, lettera a), seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) idoneo all'ammissione all'Accademia aeronautica;
b) inidoneo all'ammissione all'Accademia aeronautica, con
indicazione del motivo.
7. Per la valutazione dell'inidoneita' agli accertamenti
psicofisici si richiama il precedente articolo 5, comma 10. Il
giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali.
8. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare
con lettera raccomandata all'Accademia aeronautica - ufficio concorsi
- via San Gennaro Agnano 30 - 80078 Pozzuoli (NA), improrogabilmente
entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti
psicofisici, specifica istanza, corredata di idonea documentazione in
originale rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il servizio sanitario nazionale (nel qual caso sara'
cura del concorrente produrre anche attestazione in originale della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento),
relativamente a tutte le cause che hanno determinato il giudizio di
inidoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate all'Accademia
aeronautica per fax (numero 081/7355083).
9. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopra indicati.
10. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno dall'Accademia aeronautica comunicazione telegrafica per
l'invio presso la commissione per gli ulteriori accertamenti
psicofisici di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d),
numero 3). In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece,
l'Accademia aeronautica comunichera' agli interessati che il giudizio
di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psicofisici
rimane confermato.
11. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 8 - in caso di accoglimento dell'istanza - sara'
espresso dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera d), numero 3) a seguito di valutazione della documentazione
allegata all'istanza di ulteriori accertamenti psicofisici ovvero,
solo se ritenuto necessario, a seguito di ulteriori accertamenti
psicofisici disposti.
12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 8 espresso dalla commissione di cui al precedente
articolo 4, comma 2, lettera d), numero 3) e' definitivo e sara'
comunicato ai concorrenti seduta stante. Pertanto, i concorrenti
giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o
degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonche' quelli che
hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 68 


Prova scritta di composizione italiana


1. La prova scritta di composizione italiana, le cui modalita'
sono indicate nel gia' citato allegato AA al presente decreto,
consistera' nello svolgimento di un tema su argomenti di cultura
generale formulati dalla commissione di cui al precedente articolo 4,
comma 2, lettera d). Essa tendera' a verificare il grado di
padronanza nella lingua italiana del concorrente, la sua cultura e
maturita' di giudizio, l'attitudine al ragionamento nell'aderenza
alla traccia, la capacita' di esprimere le sue idee in maniera
semplice e nel rispetto della grammatica e della sintassi.
I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti sanitari dalle
commissioni di cui al successivo articolo 73, commi 3 e 4 dovranno
presentarsi a sostenere la prova senza attendere alcuna comunicazione
al riguardo. I concorrenti di cui al precedente articolo 67, comma 10
che non sono stati, invece, ancora inviati presso la commissione di
cui al successivo articolo 73, comma 4 dovranno presentarsi a
sostenere detta prova solo se avranno ricevuto specifica
comunicazione al riguardo. Questi concorrenti, in tal caso,
sosterranno con riserva detta prova.
2. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti
psicofisici, di cui al precedente articolo 67, dovranno presentarsi a
sostenere la prova senza attendere alcuna comunicazione al riguardo.
3. La prova avra' luogo presso l'Accademia aeronautica - via San
Gennaro Agnano 30 - Pozzuoli nei giorni che saranno resi noti ai
concorrenti con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4^ serie speciale - del 17 febbraio 2012. Detta pubblicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 17 febbraio
2012 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva. La prova sara' svolta in date distinte a seconda dei
ruoli e di massima:
a) il 27 marzo 2012, con inizio non prima delle 1000
dell'orario ufficiale, per i concorrenti per il ruolo normale delle
armi dell'Arma aeronautica, per il ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo
sanitario aeronautico;
b) il 3 maggio 2012 con inizio non prima delle 1000 dell'orario
ufficiale, per i concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, specialita' pilota.
I concorrenti sono tenuti a presentarsi presso la sede
dell'Accademia aeronautica il giorno della prova entro le 0830
dell'orario ufficiale muniti di penna a sfera ad inchiostro
indelebile di colore nero o blu e di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia. I concorrenti assenti
all'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano
le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
4. Eventuale variazione della data di svolgimento di detta prova
sara' resa nota mediante avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale -
4^ serie speciale - del 13 marzo 2012, per la prova prevista il 27
marzo 2012, e nella stessa gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale -
del 17 aprile 2012 per la prova prevista il 3 maggio 2012, che avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale - del 13 marzo
2012 e/o del 17 aprile 2012 tale pubblicazione potra' essere rinviata
ad una data successiva.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Pertanto,
durante la prova scritta non sara' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in
relazione con altri, salvo che con il personale di sorveglianza e con
i membri della commissione. Durante la prova scritta sara' vietato
introdurre, detenere od utilizzare nell'aula d'esame telefoni
cellulari od altri apparati di comunicazione. L'elaborato dovra'
essere scritto esclusivamente, a pena di nullita', su carta recante
il timbro d'ufficio dell'Accademia aeronautica e la firma di un
componente della commissione, dalla stessa appositamente
predesignato. I concorrenti non potranno portare carta da scrivere,
appunti, manoscritti, agende elettroniche, vocabolari, dizionari dei
sinonimi e contrari, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
Potranno consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana ed
il dizionario dei sinonimi e contrari messi a disposizione dalla
commissione. Il concorrente che contravviene a dette disposizioni o
comunque copia in tutto o in parte lo svolgimento del tema sara'
escluso dal concorso. Se risulta che uno o piu' concorrenti hanno
copiato in tutto o in parte, anche tra loro, l'esclusione sara'
disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti. La
commissione ed il personale di sorveglianza cureranno l'osservanza
delle disposizioni stesse ed avranno facolta' di adottare i
provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi
componenti dovranno trovarsi nell'aula d'esame. La mancata esclusione
all'atto della prova non preclude che l'esclusione possa essere
disposta in sede di valutazione della prova medesima.
6. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente
avra' conseguito un punteggio non inferiore a 21/30. Tale punteggio
sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo
articolo 74. L'esito della prova scritta di composizione italiana e
la data di convocazione al tirocinio psicoattitudinale e
comportamentale, per i concorrenti risultati idonei saranno resi
disponibili nei siti web www.aeronautica.difesa.it e
www.persomil.difesa.it nonche' presso il Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni con
il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel.
06/517051012. Nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 5
giugno 2012 e del 4 maggio 2012, ovvero in quella alla quale sara'
fatto rinvio, sara' comunicata la data di pubblicazione dell'esito
della prova scritta di composizione italiana. Solo detta
comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
7. L'esito della prova e la data di convocazione al tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale, a puro titolo informativo,
saranno resi noti anche per e-mail alla casella di posta elettronica
indicata nella domanda di partecipazione.

                               Art. 69 


Tirocinio psicoattitudinale e comportamentale


1. L'idoneita' sotto il profilo psicoattitudinale e
comportamentale dei concorrenti risultati idonei alla prova scritta
di composizione italiana sara' accertata - ai sensi della direttiva
n. 80 e successive modificazioni del Comando scuole dell'Aeronautica
militare, concernente le norme per la selezione psicoattitudinale dei
candidati partecipanti ai concorsi per l'Aeronautica militare - dalla
commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d),
numero 4) durante un periodo di tirocinio di durata, di massima, non
superiore a dieci giorni calendariali, che verra' svolto presso
l'Accademia aeronautica, indicativamente, nei mesi di giugno, luglio
e settembre 2012.
I concorrenti saranno convocati al tirocinio ad essi riservato in
considerazione del ruolo per il quale gli stessi stanno partecipando
e senza interferire con il periodo di svolgimento delle prove di
esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di
secondo grado. I concorrenti sono tenuti a presentarsi nell'ora e nel
giorno indicati nella lettera o telegramma di convocazione e non
saranno ammesse riconvocazioni ad eccezione che per i concorrenti che
sono impegnati nelle citate prove dell'esame di Stato conclusivo dei
corsi di istruzione secondaria di secondo grado o per quelli alle
armi impiegati all'estero presso unita' impegnate in operazioni e che
non possono far rientro in territorio nazionale nei giorni di
svolgimento del tirocinio o per il decesso di un proprio genitore o
se quest'ultimo versa in imminente pericolo di vita. I predetti
concorrenti potranno presentare istanza di differimento della data di
convocazione allegando alla stessa documentazione rilasciata
dall'amministrazione scolastica dalla quale risulti che, nei giorni
di svolgimento del tirocinio per il quale il concorrente e' stato
convocato, lo stesso dovra' sostenere una prova dell'esame di Stato.
Analogamente, i concorrenti militari impiegati all'estero presso
unita' impegnate in operazioni dovranno allegare all'istanza una
dichiarazione resa dal Comando di impiego che attesti
l'impossibilita' del candidato a rientrare in territorio nazionale
entro il giorno di inizio del tirocinio per il quale e' stato
convocato. La riconvocazione sara' concessa per uno dei tirocini
successivi, improrogabilmente entro l'inizio dell'ultimo tirocinio
riservato al ruolo per il quale il concorrente sta partecipando. La
mancata presentazione determinera' l'esclusione dal concorso.
2. I concorrenti di sesso femminile dovranno nuovamente
presentare il referto del test di gravidanza (su sangue o urine),
eseguito in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti
alla data di presentazione al tirocinio psicoattitudinale e
comportamentale, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove
concorsuali, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o
private accreditate con il servizio sanitario nazionale. La mancata
presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione del
concorrente dal tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. In
caso di accertato stato di gravidanza del concorrente, la commissione
di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero 4) non
potra' in nessun caso procedere alle prove di efficienza fisica di
cui al citato allegato AA in quanto, ai sensi dell'articolo 580 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, la
Direzione generale per il personale militare, con provvedimento
motivato, escludera' il concorrente dal concorso per l'impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando.
3. Se insorgono per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza
della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, per eventi
frattanto verificatisi, all'atto della presentazione al tirocinio o
durante il tirocinio stesso, e' facolta' dell'Accademia aeronautica
inviare detti concorrenti all'osservazione della commissione di cui
al precedente articolo 4, comma 1, lettera a) per un supplemento di
indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la
persistenza o meno dell'idoneita' medesima.
4. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti:
a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell'istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica;
b) effettueranno un programma di attivita', di cui al gia'
citato allegato AA al presente decreto, inteso a verificare il
possesso delle doti di carattere e delle qualita' richieste
dall'articolo 646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per la
futura nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo
dell'Aeronautica militare. In particolare, essi saranno sottoposti a
specifici accertamenti intesi a valutare nel concorrente il possesso
delle qualita' di cui all'allegato AA, paragrafo 3, lettera a),
numeri 1), 2), 3) e 4);
c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
della difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio.
5. L'Accademia aeronautica indichera' nella convocazione la
quantita' ed il tipo di indumenti che i concorrenti dovranno avere
con se' all'atto della presentazione per il tirocinio.
6. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita'
programmate di cui al gia' citato allegato AA al presente decreto.
7. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che:
a) non otterranno nel giudizio conclusivo i punteggi minimi
indicati nel citato allegato AA;
b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
c) non supereranno con esito favorevole le prove sportive
indicate nel predetto allegato AA;
d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano
complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo.
Saranno considerate assenze anche i giorni di ricovero in una
struttura sanitaria, compresa l'infermeria polifunzionale ubicata
presso l'Accademia aeronautica, a seguito di provvedimenti medici
adottati nei confronti dei concorrenti;
e) parimenti, saranno esclusi i concorrenti per i quali,
durante il tirocinio, verra' accertata la positivita' agli
accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Il
giudizio di inidoneita' e' definitivo.
8. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che,
al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla commissione
di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero 4). Il
giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai risultati
conseguiti in ogni singola prova che determinera' il giudizio stesso,
sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
9. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi alla prova
orale di lingua inglese, che si terra' a partire dal giorno
successivo a quello di fine tirocinio.

                               Art. 70 


Prova facoltativa di informatica


1. I concorrenti, sempreche' ne hanno fatto richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova
facoltativa di informatica, indicativamente durante il periodo di
svolgimento del tirocinio, a cura della commissione di cui al
precedente articolo 4, comma 2, lettera d), numero 4).
2. La prova si articolera' secondo quanto indicato nel gia'
citato allegato AA, numero 4, al presente decreto. I concorrenti che
non vorranno piu' sostenere detta prova dovranno rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal
sostenerla. La rinuncia e' irrevocabile.
3. Al termine della prova sara' assegnato un punteggio da 0 a 1,
secondo quanto piu' dettagliatamente descritto nel piu' volte citato
allegato AA, utile per la formazione delle graduatorie di cui al
successivo articolo 74. Al termine di ogni seduta dedicata alle
prove, la commissione predisporra' l'elenco dei concorrenti esaminati
con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. Tale elenco
verra' affisso all'albo della sede di esame.

                               Art. 71 


Prova orale di lingua inglese


1. I concorrenti giudicati idonei al tirocinio psicoattitudinale
e comportamentale sosterranno la prova orale di lingua inglese a cura
della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera
d), numero 4). La prova sara' diretta ad accertare la conoscenza
della lingua stessa secondo quanto indicato nel gia' citato allegato
AA al presente decreto.
2. Al termine della prova sara' assegnata una votazione in
trentesimi da 0 a 30 utile per la formazione delle graduatorie di cui
al successivo articolo 74. La prova si intendera' superata se i
concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30. Al
termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione
predisporra' l'elenco dei concorrenti esaminati con l'indicazione del
voto da ciascuno riportato e dell'esito delle prove medesime. Tale
elenco verra' affisso all'albo della sede di esame.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale
di lingua inglese, nonche' quelli che rinunceranno a sostenerla,
saranno esclusi dal concorso.
4. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi alla prova
orale di matematica che avra' luogo, indicativamente, nei giorni
immediatamente successivi alla prova orale di lingua inglese, di cui
al presente articolo.

                               Art. 72 


Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di ulteriore
lingua straniera


1. La prova orale di matematica, che avra' luogo presso
l'Accademia aeronautica, vertera' sul programma di cui al gia' citato
allegato AA al presente decreto. La prova si intendera' superata se i
concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 21/30.
Tale punteggio sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui
al successivo articolo 74. L'esito della prova sara' comunicato al
termine della stessa a tutti i partecipanti.
2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale
di matematica, nonche' quelli che rinunceranno a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso.
3. I concorrenti idonei nella prova orale di matematica,
sempreche' ne hanno fatto richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso, sosterranno la prova facoltativa di ulteriore lingua
straniera (scelta tra l'araba, la francese, la russa, la spagnola e
la tedesca) di cui al gia' citato allegato AA al presente decreto. La
prova orale facoltativa di lingua straniera sara' diretta ad
accertare la buona conoscenza della lingua stessa, secondo quanto
indicato all'allegato AA. I concorrenti che non vorranno piu'
sostenere detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di
rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. Al termine
della prova sara' assegnata, per ciascuna lingua prescelta, una
votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrisponderanno i
seguenti punti, utili per la formazione delle graduatorie di cui al
successivo articolo 74:
- votazione da 0/30 a 20,999/30: punti 0;
- votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 0,90;
- votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 1,80;
- votazione da 27/30 a 30/30: punti 2,70.
4. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la
commissione predisporra' l'elenco dei concorrenti esaminati con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato e di quello relativo
alla prova orale di lingua straniera eventualmente sostenuta. Tale
elenco verra' affisso all'albo della sede d'esame.
5. I risultati della prova orale di matematica e della prova
orale facoltativa di ulteriore lingua straniera saranno, altresi',
resi disponibili nei siti web www.aeronautica.difesa.it e
http://www.persomil.difesa.it/.

                               Art. 73 


Composizione delle commissioni


1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui
al precedente articolo 4, commi 1 e 2, lettera d). Tutto il personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di cui ai successivi
commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo apparterra'
all'Aeronautica militare.
2. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera d), numero 1) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello,
presidente;
b) due ufficiali superiori, membri;
c) un ufficiale inferiore, segretario.
Detta commissione, per la somministrazione della prova, si
avvarra' del supporto del Centro di selezione dell'Aeronautica
militare.
3. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo
sanitario aeronautico, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico,
membri;
c) un maresciallo di sanita' "operatore sanitario
specializzato", segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni.
4. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera d), numero 3) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo
sanitario aeronautico, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico,
membri;
c) un ufficiale inferiore, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni. Gli ufficiali medici e gli eventuali medici specialisti
esterni facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da
quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti
psicofisici di cui al precedente comma 3.
5. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera d), numero 2) sara' composta da:
a) Comandante dell'Accademia aeronautica ovvero un ufficiale di
grado non inferiore a generale di brigata aerea, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a maggiore, in
servizio, membri;
c) due o piu' ufficiali superiori in servizio ovvero docenti
civili o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle
medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova scritta
di composizione italiana;
d) un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio
permanente, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della
difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza
diritto di voto.
6. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera d), numero 4) sara' composta da:
a) Comandante dell'Accademia aeronautica ovvero un ufficiale di
grado non inferiore a generale di brigata aerea, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a maggiore, in servizio
permanente;
c) due ufficiali superiori, di cui un ufficiale dell'Arma
aeronautica, laureato in psicologia e abilitato all'esercizio della
professione di psicologo o un ufficiale dell'Arma aeronautica
qualificato per le "selezioni speciali", capo gruppo
psicoattitudinale ed un ufficiale del ruolo naviganti normale
dell'Arma aeronautica, capo gruppo osservazione comportamentale,
membri aggiunti per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale;
d) sei o piu' ufficiali superiori in servizio ovvero docenti
civili o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle
medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova orale
di matematica;
e) uno o piu' ufficiali superiori in servizio ovvero docenti
civili o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle
medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova
facoltativa di informatica;
f) uno o piu' ufficiali superiori in servizio ovvero docenti
civili o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle
medesime, esperti della materia, che potranno essere diversi in
funzione della lingua straniera prescelta dai concorrenti, membri
aggiunti per la prova orale di lingua inglese e per la prova
facoltativa di lingua straniera;
g) un ufficiale superiore in servizio permanente ed un
insegnante di educazione fisica, membri aggiunti per le prove di
efficienza fisica in ambito sportivo;
h) un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio
permanente, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della
difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza
diritto di voto.
I membri aggiunti avranno diritto di voto o esprimeranno giudizi
per le sole prove/materie per le quali sono aggregati. Detta
commissione potra' avvalersi del supporto di personale in servizio
presso l'Aeronautica militare ovvero convenzionato, laureato in
psicologia ed iscritto all'albo professionale, nonche' di ufficiali
qualificati perito selettore e di sottufficiali qualificati aiuto
perito selettore dell'Aeronautica militare, di ufficiali ed aspiranti
ufficiali addetti all'inquadramento dei concorrenti e di istruttori
sportivi e/o di personale qualificato per l'espletamento delle prove
di efficienza fisica in ambito sportivo.

                               Art. 74 


Graduatorie di merito


1. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera d), numero 4) formera', per i concorrenti che, giudicati
idonei agli accertamenti psicofisici ed a quelli psicoattitudinali e
comportamentali, avranno superato le prove d'esame obbligatorie di
cui agli articoli 68, 71 e 72, le seguenti graduatorie di merito per
i ruoli sottoindicati:
a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialita'
pilota;
b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico.
2. A mente dell'articolo 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti, compresi quelli
di sesso femminile che si troveranno nelle condizioni di cui
all'articolo 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, all'atto della formazione della
graduatoria del ruolo prescelto di ammissione ai corsi regolari
(entro agosto 2012 per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, entro i primi di ottobre 2012 per i ruoli del Corpo del
genio aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo
sanitario aeronautico ed entro ottobre 2011 per il ruolo normale
delle armi dell'Arma aeronautica), dovranno essere risultati idonei
in tutte le fasi concorsuali previste nel precedente articolo 3,
commi 1 e 2, lettera d).
3. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso ed ammessi alla frequenza dei corsi regolari - sempreche'
non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui agli articoli
1, comma 3 e 62, comma 10 del presente decreto - i concorrenti
utilmente collocati nelle predette graduatorie di merito, secondo
quanto stabilito nel medesimo articolo 62 del presente decreto. Per i
vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti ad una ferma liberamente
contratta, l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione del
nulla osta da parte della Direzione generale per il personale
militare che, allo scopo, chiedera' il prescritto parere alla Forza
armata di appartenenza.
4. A seguito delle eventuali rinunce o dimissioni di concorrenti
che si verificheranno entro il quattordicesimo giorno a decorrere dal
giorno successivo a quello di convocazione in Accademia dei vincitori
per i ruoli normali delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del
genio aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico o del Corpo
sanitario aeronautico, l'Accademia aeronautica avra' la facolta' di
ripianare le vacanze.
5. Ciascuna graduatoria sara' formata secondo l'ordine risultante
dalla somma dei voti conseguiti da ciascun concorrente nella prova
scritta di composizione italiana ed in quella orale di matematica,
con l'aggiunta di un terzo del voto riportato nella prova orale di
lingua inglese e dell'eventuale punteggio riportato alla prova
facoltativa di informatica di cui al precedente articolo 70 e di
quello incrementale, calcolato, come indicato al precedente articolo
72, comma 3, in relazione al voto riportato nella prova orale
facoltativa di ulteriore lingua straniera.
6. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto
dirigenziale. A parita' di merito saranno preferiti i concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui al precedente articolo 64,
comma 3, lettera n), sempreche' dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
7. Stante l'autonomia delle graduatorie di ammissione ai corsi
regolari formate dalla commissione e la definitivita' dell'ammissione
ai corsi, non sara' consentito il transito di un allievo ad un corso
diverso da quello che e' stato ammesso a frequentare.
8. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tali
pubblicazioni sara' data notizia mediante avviso nella gazzetta
ufficiale - 4^ serie speciale. I risultati saranno inoltre
pubblicati, a puro titolo informativo, nei siti web
http://www.persomil.difesa.it./ e http://www.aeronautica.difesa.it/.

                               Art. 75 


Istruttoria delle domande dei concorrenti militari in servizio e
allievi delle Scuole militari


1. Gli allievi delle Scuole militari e i militari in servizio,
nonche' quelli in servizio all'estero, che hanno titolo a partecipare
al concorso di cui al precedente articolo 62 del presente decreto,
dovranno inoltrare la domanda di partecipazione con le modalita'
indicate al precedente articolo 64, commi 1 e 2 dandone comunicazione
ai rispettivi Comandi di appartenenza.
2. E' fatto obbligo ai concorrenti che sono ufficiali,
sottufficiali e volontari dell'Aeronautica militare in congedo di far
pervenire copia della domanda al Comando della 1^ Regione aerea -
Milano o al Comando scuole dell'Aeronautica militare/3^ Regione aerea
- Bari presso il quale sono in forza. Tali Comandi, ricevuta la copia
della domanda di partecipazione al concorso degli ufficiali, dei
sottufficiali e dei volontari dell'Aeronautica militare in congedo a
loro in forza, comunicheranno tempestivamente all'Accademia
aeronautica - ufficio concorsi ogni notizia in loro possesso
riguardante la situazione penale e disciplinare dei medesimi ed ogni
variazione che si verifichera' sino all'eventuale loro incorporazione
in Accademia.

                               Art. 76 


Disposizioni per l'accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2, le attivita' indicate all'articolo 7 del presente decreto
saranno svolte dall'Accademia aeronautica.

                               Art. 77 


Disposizioni varie


1. L'Accademia aeronautica, con lettera raccomandata o
telegramma, invitera' i concorrenti utilmente collocati nelle
graduatorie di merito a presentarsi presso l'Accademia per la
frequenza dei corsi - con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti per l'ammissione - subordinatamente:
a) all'autorizzazione ad effettuare assunzioni, eventualmente
prescritta dalla normativa vigente;
b) al rilascio, quando prescritto, del nulla osta da parte
della Forza armata/Corpo armato interessato.
I concorrenti convocati dovranno inviare, a stretto giro di
posta, un telegramma di accettazione o di rifiuto all'ammissione alla
prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica.
2. Coloro che non si presenteranno alla data indicata nella
predetta comunicazione, sebbene hanno precedentemente dichiarato di
accettare l'ammissione, saranno considerati rinunciatari e non
saranno ammessi in Accademia. In tal caso l'Accademia aeronautica
provvedera' a dare comunicazione di ammissione ai corsi ad
altrettanti concorrenti secondo l'ordine delle rispettive
graduatorie.
3. All'atto della presentazione in Accademia i vincitori,
acquisita la qualifica di allievi, dovranno presentare:
a) referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo;
b) un certificato anamnestico vaccinale, rilasciato da una
struttura sanitaria pubblica, attestante le vaccinazioni
precedentemente effettuate (obbligatorie dell'infanzia e successive);
c) certificato attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh;
d) copia dei certificati di cui al precedente articolo 67,
comma 1, lettera a) consegnati all'atto degli accertamenti
psicofisici e al precedente articolo 69, comma 2.
Tutti i vincitori dovranno, inoltre, sottoscrivere un atto di
arruolamento volontario, di cui al precedente articolo 9, comma 1.
Coloro che non sottoscriveranno tale atto saranno considerati
rinunciatari e rinviati al proprio domicilio senza alcuna formalita'.
Parimenti si procedera' per coloro i quali chiederanno di essere
dimessi a domanda durante il periodo in cui l'Accademia aeronautica
ha la facolta' di ripianare le vacanze ai sensi del precedente
articolo 74, comma 4 e del successivo articolo 78, comma 4.
Anche in tali casi l'Accademia aeronautica procedera' a dare
comunicazione di ammissione ai corsi ad altrettanti concorrenti,
secondo quanto indicato al precedente comma 2. Gli allievi, all'atto
dell'ammissione ai corsi regolari, dovranno sottoscrivere una
dichiarazione dalla quale risulta che sono edotti dell'obbligo di
rimanere in servizio per il periodo prescritto dalle norme vigenti,
relativamente all'Arma o Corpo di appartenenza, con decorrenza dalla
data di ammissione al terzo anno di corso.
4. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso
l'Accademia aeronautica, i concorrenti gia' alle armi e quelli
richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza,
con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della
Direzione generale per il personale militare ai sensi della normativa
citata nel precedente articolo 10, comma 1. Allo scopo, l'Accademia
aeronautica, al termine della fase di accertamento dell'attitudine al
volo, di cui al successivo articolo 78, fornira' alle competenti
Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli
elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli
richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi provenienti
dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio
permanente, se non conseguono la nomina a sottotenente in servizio
permanente, saranno reintegrati, a domanda, nel grado, reinseriti nel
ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara'
computato nell'anzianita' di grado. Gli allievi provenienti dai
volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la
predetta nomina, saranno reintegrati, a domanda, nel grado
precedentemente rivestito e saranno restituiti ai reparti/enti di
appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio,
computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di
allievo.
5. Potra' essere convocato per l'accertamento dell'attitudine al
volo un numero di concorrenti pari a quello dei candidati che non si
sono presentati alla convocazione in Accademia. Questi ultimi saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Parimenti,
l'Accademia potra' convocare ulteriori concorrenti idonei, secondo
l'ordine della graduatoria, in sostituzione di quelli che, entro
cinque giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
presentazione in Accademia, saranno dimessi o rinunceranno
all'ammissione ovvero saranno giudicati inidonei all'ammissione
all'Accademia aeronautica per il ruolo naviganti normale e non
incorporati ai sensi del precedente articolo 77, comma 3.
6. All'atto della ricezione della comunicazione di ammissione
alla frequenza dei corsi i concorrenti gia' alle armi e quelli
richiamati dal congedo dovranno informare il Comando di reparto/ente
di appartenenza che, presa visione della comunicazione indirizzata al
vincitore di concorso a cura dell'Accademia aeronautica, chiedera' al
militare il rilascio di una dichiarazione di accettazione o rinuncia
alla frequenza dei corsi in qualita' di allievo presso l'Accademia
aeronautica. In caso di accettazione il predetto Comando terra'
presenti le seguenti disposizioni:
a) la data del trasferimento, da iscriversi sui documenti
matricolari, deve corrispondere al giorno di ammissione all'Accademia
aeronautica;
b) i documenti matricolari, se non sono in buono stato,
dovranno essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole;
c) tutti i documenti personali degli ammessi dovranno essere
inviati entro 15 giorni all'Accademia aeronautica, in completo ordine
ed aggiornati di ogni variazione, comprese quelle relative
all'ammissione e quelle inerenti al trattamento economico.
7. Gli ammessi ai corsi dell'Accademia aeronautica potranno
essere:
a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore
se minorenni);
b) espulsi per motivi disciplinari, di salute, per
insufficiente attitudine professionale (in genere od al volo) e negli
altri casi previsti dalla normativa vigente.
Gli allievi di sesso maschile, se dimessi prima dell'inizio della
prima sessione di esami saranno prosciolti dalla ferma
volontariamente contratta e i relativi documenti matricolari verranno
restituiti al Centro documentale (ex distretto militare)
dell'Esercito o al Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di
porto o alla Direzione territoriale dell'Aeronautica di ascrizione.
Gli allievi dimessi provenienti dai ruoli degli ufficiali, dei
sottufficiali e della truppa in servizio permanente delle Forze
armate e dei Corpi armati dello Stato saranno inviati in licenza
speciale in attesa delle decisioni della Direzione generale per il
personale militare in merito al reintegro nel grado posseduto
all'atto dell'ammissione in Accademia ed all'eventuale riammissione
in servizio. Gli allievi dimessi provenienti dai ruoli degli
ufficiali e dei volontari di truppa in ferma, se nel frattempo non
hanno completato gli obblighi di ferma (considerando anche il periodo
trascorso in Accademia), saranno rinviati agli enti di provenienza e
reintegrati nel grado rivestito all'atto dell'ammissione in
Accademia, previo espresso consenso, ed in attesa di eventuale
reimpiego da parte delle autorita' competenti.
8. Saranno esclusi i concorrenti e gli ammessi alla frequenza del
corso regolare, per i quali, in qualsiasi momento del concorso o
durante la frequenza del corso regolare, viene accertata la
positivita' ad accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per
l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti,
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico
o non autorizzate dagli organismi del servizio sanitario
dell'Aeronautica militare. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo.

                               Art. 78 


Disposizioni per i concorrenti per il ruolo naviganti normale
dell'Arma aeronautica


1. I vincitori per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, specialita' pilota, convocati in Accademia aeronautica
ed acquisita la qualifica di allievi, saranno sottoposti
all'accertamento dell'attitudine al volo per il conseguimento del
brevetto di pilota. Detto accertamento, propedeutico all'ammissione
ai corsi per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica,
specialita' pilota, sara' effettuato presso la Scuola di volo
dell'Aeronautica militare all'uopo designata, mediante un ciclo di
lezioni e di esercitazioni di volo.
2. Coloro i quali saranno ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine al pilotaggio saranno espulsi dall'Accademia aeronautica.
Ad essi si applicheranno le disposizioni di cui al precedente
articolo 77, comma 7.
3. Al fine di contenere in un limitato arco di tempo
l'accertamento dell'idoneita' di cui al precedente comma 1 ed in
attuazione di misure mirate al contenimento della spesa, l'Accademia
aeronautica potra' convocare, oltre ai 48 (quarantotto) vincitori del
concorso, a copertura dei posti previsti dal precedente articolo 62
per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialita'
pilota, ulteriori concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa
graduatoria di merito fino ad un massimo di 22 (ventidue) unita'.
All'atto della presentazione in Accademia i precitati ulteriori
concorrenti convocati contrarranno una ferma volontaria di mesi
quattro, saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' al volo
e, se conseguono il brevetto di pilota di aeroplano, saranno
dichiarati vincitori del concorso ed ammessi al corso regolare entro
il numero dei posti resisi disponibili per effetto di rinunce o di
dimissioni volontarie o d'autorita' dei vincitori. In tal caso, la
ferma volontaria di mesi quattro sara' commutata nella ferma
triennale di cui al precedente articolo 9, comma 1.
4. Potra' essere convocato per l'accertamento dell'attitudine al
volo un numero di concorrenti pari a quello dei candidati che non si
sono presentati alla convocazione in Accademia. Questi ultimi saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Parimenti,
l'Accademia potra' convocare ulteriori concorrenti idonei, secondo
l'ordine della graduatoria, in sostituzione di quelli che, entro
cinque giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
presentazione in Accademia, saranno dimessi o rinunceranno
all'ammissione ovvero saranno giudicati inidonei all'ammissione
all'Accademia aeronautica per il ruolo naviganti normale e non
incorporati ai sensi del precedente articolo 77, comma 3.
5. L'ammissione al corso regolare sara' disposta, al termine
dell'accertamento, secondo l'ordine della graduatoria di merito di
cui al precedente articolo 74, solo per coloro che avranno
frequentato con successo le lezioni e superato le esercitazioni di
volo, conseguendo il brevetto di pilota di aeroplano e, comunque, nei
limiti dei posti messi a concorso.
6. I concorrenti di cui al precedente comma 3 che, pur avendo
conseguito il brevetto di pilota di aeroplano presso le Scuole di
volo dell'Aeronautica militare, non rientreranno nei posti
disponibili, saranno prosciolti dalla ferma volontaria di mesi
quattro e, se di sesso maschile, i relativi documenti matricolari
verranno restituiti al Centro documentale (ex distretto militare)
dell'Esercito o al Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di
porto o alla Direzione territoriale dell'Aeronautica di ascrizione,
secondo quanto previsto dal precedente articolo 77, comma 7 ovvero
ammessi alla frequenza del relativo corso se risultati vincitori
secondo quanto indicato al precedente articolo 74, comma 3.
7. I concorrenti che hanno gia' partecipato negli anni precedenti
al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare per
il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialita' pilota,
dell'Accademia aeronautica e che hanno gia' conseguito il brevetto di
pilota di aeroplano presso la Scuola di volo dell'Aeronautica
militare di Latina non saranno sottoposti all'accertamento
dell'attitudine al volo di cui al precedente comma 1.
8. I concorrenti di cui al precedente comma, se vincitori,
saranno convocati in Accademia aeronautica in date successive in
relazione all'inizio delle lezioni della prima classe del corso
regolare.
9. Se l'accertamento di cui al precedente comma 1, per cause di
forza maggiore, non potra' essere effettuato ovvero completato entro
il termine indicato nell'articolo 74 del presente decreto, lo stesso
potra' essere svolto nelle date che l'Amministrazione della difesa
riterra' piu' opportune. I concorrenti per il ruolo naviganti normale
dell'Arma aeronautica, specialita' pilota, saranno ammessi con
riserva, in virtu' di quanto indicato nel gia' citato comma 1, alla
frequenza del relativo corso regolare.

                               Art. 79 


Disposizioni per il trattamento dei dati


1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo
14, i responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente
concorso, sono, ognuno per le parti di competenza:
a) il Comandante dell'Accademia aeronautica;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo
73.

                               Art. 80 


Posti a concorso


1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione
di allievi al primo anno del 194° corso dell'Accademia militare per
la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri per
l'anno accademico 2012-2013, di cui al precedente articolo 1, comma
1, lettera d), sono 50 (cinquanta).
2. Il corso, che si svolgera' presso l'Accademia militare, avra'
la durata di due anni accademici, al termine dei quali gli allievi
giudicati idonei conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio
permanente del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.
3. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi
saranno tenuti a seguire corsi universitari, ad indirizzo
giuridico-amministrativo, presso l'Accademia militare di Modena e
presso la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, per il conseguimento
della laurea magistrale in giurisprudenza.
4. Per quanto indicato nel precedente comma 3:
a) i concorrenti gia' in possesso della laurea in
giurisprudenza non potranno essere ammessi alla frequenza del corso;
b) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia
avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
5. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 1,
comma 3, il numero dei posti potra' subire modificazioni fino alla
data di approvazione della graduatoria finale di merito, al fine di
soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri
connesse alla consistenza del ruolo normale degli ufficiali.

                               Art. 81 


Riserve di posti


1. Dei 50 (cinquanta) posti messi a concorso:
a) 1 (uno) e' riservato ai concorrenti in possesso, all'atto
della scadenza del termine di presentazione delle domande,
dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
e successive modificazioni;
b) 15(quindici) sono riservati ai frequentatori delle Scuole
militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sempreche'
conseguano al termine dell'anno scolastico 2011-2012 il diploma di
maturita' classica o scientifica e riportino giudizio di idoneita' in
attitudine militare presso dette Scuole;
c) 5 (cinque) sono riservati al coniuge ed ai figli superstiti
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio.
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1, lettera b)
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita', a:
a) concorrenti idonei che sono alle armi, entro la data di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, di cui
al successivo articolo 82, in qualita' di ufficiali inferiori, di
sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma;
b) altri concorrenti idonei.
3. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettere a)
e c) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito, agli altri concorrenti idonei.

                               Art. 82 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
compilata ed inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura
disponibile nel sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale -seguendo le istruzioni per la
compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento provvedera' a raccogliere tutte le domande,
a stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti all'atto della
loro presentazione alla prova scritta di preselezione o a quella
scritta di composizione italiana, se la preselezione non ha avuto
luogo, per la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata
on-line non potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione e
non dovra' essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento. All'atto della presentazione alla prima prova i
concorrenti dovranno portare al seguito un documento d'identita'
rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validita'. I
concorrenti che, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, sono minorenni dovranno, altresi',
portare al seguito copia di un documento d'identita' rilasciato da
un'amministrazione dello Stato in corso di validita' di entrambi i
genitori o del genitore che esercita legittimamente l'esclusiva
potesta' o, in mancanza di essi, del tutore, ai fini di cui al
successivo comma 2. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento provvedera' a
raccogliere tutte le domande, a stamparle e a farle sottoscrivere per
esteso ai concorrenti, a pena di esclusione, all'atto della loro
presentazione alla prova scritta di preselezione o a quella scritta
di composizione italiana, se la preselezione non ha avuto luogo, per
la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non
dovra' essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
e, a pena di esclusione, non potra' essere modificata all'atto della
sottoscrizione.
2. Solo in caso di temporanea indisponibilita' della precitata
procedura automatizzata o di impossibilita' di accesso alla rete
internet, la domanda potra' essere redatta in carta semplice,
utilizzando l'apposito modulo (fac-simile in allegato AD, che
costituisce parte integrante del presente decreto), osservando le
istruzioni riportate nel modulo stesso, disponibile anche sul sito
www.carabinieri.it. In tal caso, la domanda dovra' essere, a pena di
esclusione, firmata per esteso dal concorrente e spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimentoal Ministero della difesa
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e
contenzioso - viale Tor di Quinto 119 - 00191 Roma, entro il medesimo
termine di cui al precedente comma 1. A tal fine fara' fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante. I concorrenti residenti
all'estero, in tale eventualita', potranno compilare la domanda anche
su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui
all'allegato AD al presente decreto, e presentarla, entro il medesimo
termine, alle Autorita' diplomatiche o consolari, che ne cureranno
l'immediato inoltro al citato Comando generale con la massima
sollecitudine. In tal caso, per la data di presentazione fara' fede
la data di assunzione a protocollo della domanda da parte delle
Autorita' diplomatiche o consolari. I militari impiegati fuori dal
territorio metropolitano presso unita' dislocate in operazioni, che
hanno titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo
80 del presente decreto, se si trovano nell'impossibilita' di
accedere alla rete internet, potranno presentare la domanda, entro il
medesimo termine, ai rispettivi Comandi di appartenenza. Questi
provvederanno a trasmettere al sopracitato indirizzo le domande
presentate, improrogabilmente entro tre giorni dalla data di
assunzione a protocollo delle stesse, custodendone copia. In detti
casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a
protocollo della domanda da parte del Comando del reparto/ente
ricevente. Gli allievi delle Scuole militari e i militari in servizio
dovranno presentare la domanda secondo la procedura di cui al
precedente comma 1 e comunicare al proprio Comando di aver inoltrato
la domanda di partecipazione al concorso. Il concorrente che, alla
data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, e'
minorenne dovra' far vistare la sua firma, apposta in calce alla
domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal
tutore e dovra' consegnare la suddetta domanda all'atto della
presentazione alla prima prova concorsuale.
3. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni, oltre a indicare i dati e a rilasciare le
dichiarazioni contenute nel modulo di cui all'allegato AD al presente
decreto, dovra', in particolare, precisare:
a) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta
elettronica. Il concorrente che, successivamente alla presentazione
della domanda, verra' incorporato in un reparto/ente militare sara'
tenuto a comunicare subito, a mezzo telegramma, al Ministero della
difesa pressoil Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e
contenzioso- viale Tor di Quinto 119 - 00191 Roma, il reparto/ente
presso il quale presta servizio ed il relativo indirizzo. Dovra'
essere segnalata, altresi', a mezzo telegramma o fax (06/33566906) o
e-mail (cgcnsrconcuff@carabinieri.it), al predetto Centro nazionale
di selezione e reclutamento ogni variazione del recapito indicato.
L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore;
b) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2011-2012. Il concorrente che, all'atto
della presentazione della domanda, non ha ancora conseguito il titolo
di studio prescritto verra' ammesso con riserva al concorso ed avra'
l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Ministero della
difesa presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e
contenzioso - viale Tor di Quinto 119 - 00191 Roma, l'avvenuto
conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del
titolo di studio determinera' l'esclusione dal concorso. Il
concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra'
documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la
partecipazione al concorso;
c) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio
grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito
indicato nella domanda di cui alla precedente lettera a), che
potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In
tal caso l'interessato dovra' comunque tenerne informato detto
Comando. Qualora gia' collocato in congedo, invece, dovra' indicare
le date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito
all'atto del collocamento in congedo. Se concorrente di sesso
maschile, dovra' indicare anche la posizione nei confronti degli
obblighi di leva (solo in caso di doppia cittadinanza) ed il Centro
documentale (ex distretto militare) dell'Esercito o il Dipartimento
militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale
dell'Aeronautica di ascrizione;
d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all'atto della presentazione alla prova preliminare o alla
prova scritta, se la prova preliminare non ha avuto luogo, la seconda
cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi
militari. Nell'ipotesi indicata al precedente comma 2 la predetta
dichiarazione dovra' essere allegata alla domanda;
e) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non
avere in corso procedimenti penali e/o procedimenti per
l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso
contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento
penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Dovra'
impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa pressoil
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor
di Quinto 119 - 00191 Roma, qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere
reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio;
g) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 650 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66: il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni
utili a consentire all'Amministrazione militare di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione.
4. Il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei
carabinieri potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che,
presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi
sanabili, inesatte o non conformi al modello di cui al gia' citato
allegato AD al presente decreto.

                               Art. 83 


Fasi del concorso


1. Il concorso di cui al precedente articolo 80, comma 1 prevede
le fasi concorsuali indicate nell'articolo 3, comma 1 e comma 2,
lettera d) del presente decreto dirigenziale.

                               Art. 84 


Prova scritta di preselezione


1. Se la prova scritta di preselezione avra' luogo, i concorrenti
che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso
saranno sottoposti, ad eccezione di quelli di cui al successivo
periodo, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso, alla prova scritta di
preselezione di cui all'allegato AE, che costituisce parte integrante
del presente decreto. Sono esonerati dal sostenere la prova scritta
di preselezione i concorrenti giudicati idonei al termine del
tirocinio in precedenti procedure di concorsi per esami per l'accesso
ai corsi dell'Accademia militare per la formazione di base degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri, ma non ammessi per essersi
classificati in eccedenza ai posti disponibili.
2. La prova scritta di preselezione, se la medesima avra' luogo,
verra' svolta a partire dal 13 febbraio 2012. Il calendario e la sede
della prova - o l'informazione della mancata effettuazione della
stessa - saranno resi noti, a partire dal 6 febbraio 2012, con avviso
consultabile nei siti web http://www.carabinieri.it/ e
http://www.persomil.difesa.it/, nonche' presso il Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma -
tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico - piazza
Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Detto avviso avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, presso la sede della prova scritta di preselezione, nel
giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della
stessa, muniti della ricevuta attestante la presentazione on-line
della domanda di partecipazione o della ricevuta della raccomandata
con cui hanno spedito la stessa, nonche' di penna a sfera ad
inchiostro indelebile nero.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli
stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906)
al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza
di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail
(se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di
partecipazione) o telegramma.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni contenute nel provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del
decreto ministeriale 12 gennaio 2001 e, in quanto applicabili, quelle
dell'articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5 e dell'articolo 15, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. In base al numero delle risposte esatte fornite dai
concorrenti nella prova scritta di preselezione verra' formata una
graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a
sostenere le prove successive. I primi 1500 (millecinquecento)
concorrenti compresi nella suddetta graduatoria e quelli che avranno
eventualmente riportato lo stesso punteggio del concorrente
collocatosi al millecinquecentesimo posto, saranno ammessi a
sostenere le prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo
85.
7. L'esito della prova scritta di preselezione, la sede, il
calendario e le modalita' di convocazione dei concorrenti ammessi a
sostenere le prove di efficienza fisica saranno resi disponibili, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a
partire dalla data che sara' indicata nell'avviso di cui al
precedente comma 2, nei siti web http://www.carabinieri.it/ e
http://www.persomil.difesa.it/, nonche' presso il Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma -
tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico - piazza
Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.

                               Art. 85 


Prove di efficienza fisica


1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo,
verosimilmente, a partire dal 27 febbraio 2012, saranno svolte con le
modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione
dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12
gennaio 2001. I concorrenti convocati dovranno:
a) presentarsi indossando la tenuta ginnica (con giacca a vento
al seguito);
b) produrre i seguenti documenti:
1) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
di tipo B, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti
alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario
nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una
fotocopia dello stesso). Il documento dovra' avere una data di
rilascio non antecedente al 1° novembre 2011 ovvero dovra' essere
valido fino al 31 ottobre 2012. La mancata presentazione di detto
certificato non consentira' l'ammissione del concorrente a sostenere
le prove di efficienza fisica e determinera' l'esclusione del
concorrente medesimo dal concorso;
2) se concorrente di sesso femminile, anche il referto
attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o
urine effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di
presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica. La mancata presentazione di detto referto non
consentira' l'ammissione a sostenere le prove, con la conseguente
esclusione dal concorso.
2. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita'
indicate nell'allegato AF, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori determinera' giudizio di inidoneita' da parte della
commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera e),
numero 2) e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti
gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi
determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica,
con attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalita'
indicate nel citato allegato AF al presente decreto, fino ad un
massimo di punti 2 (due). Detto allegato contiene disposizioni circa
le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che
dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle ipotesi di
infortuni o indisposizioni verificatisi prima o durante
l'effettuazione degli esercizi.
4. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei
concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine
gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al
n. 06/33566906) al predetto Centro nazionale di selezione e
reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno
antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.

                               Art. 86 


Prova scritta di composizione italiana


1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza
fisica dovranno sostenere la prova scritta di cui al presente
articolo. Contenuto e modalita' di detta prova sono indicati nel gia'
citato allegato AE al presente decreto.
2. Detta prova scritta avra' luogo il 15 marzo 2012, con inizio
non prima delle 0930. La sede ed eventuali modificazioni della data
di svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal 9 marzo
2012, con avviso consultabile nei siti web http://www.carabinieri.it/
e
http://www.persomil.difesa.it/, nonche' presso il Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma -
tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico - piazza
Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Detto avviso avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione
italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a
presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima di
quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero. Durante lo svolgimento della prova sara' consentita
soltanto la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a
disposizione dalla commissione esaminatrice. Per quanto concerne le
modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, qualora
applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni.
5. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente
avra' conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sara'
utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi
articoli 89, 92 e 93. I candidati che non supereranno la prova
saranno esclusi dal concorso.
6. L'esito della prova scritta, il calendario e le modalita' di
convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti
psicofisici e quelli attitudinali di cui ai successivi articoli 87 e
88 saranno resi disponibili dall'8 maggio 2012 nei siti web
http://www.carabinieri.it/ e http://www.persomil.difesa.it/, nonche'
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - sezione relazioni con il pubblico - viale
dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - ufficio
relazioni con il pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel.
06/80982935.

                               Art. 87 


Disposizioni per gli accertamenti psicofisici


1. I concorrenti che supereranno la prova scritta di composizione
italiana saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, a cura della commissione di
cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a), ad accertamenti
volti alla verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica al
servizio permanente quali ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei
carabinieri. Detti concorrenti saranno convocati con le modalita'
indicate al precedente articolo 86, comma 6 e dovranno portare al
seguito i documenti elencati nel successivo articolo 90, comma 1.
2. I concorrenti assenti nel giorno e nell'ora di convocazione
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli
stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non saranno in
possesso, alla data prevista per gli accertamenti di cui al presente
articolo, dei certificati di cui al successivo articolo 90, comma 1 -
tranne che per quelli previsti alle lettere d) e g) - in ragione dei
tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio
sanitario nazionale; a tal fine gli interessati dovranno far
pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova
convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria
dell'indisponibilita' della citata documentazione. Non saranno
accolte istanze di nuove convocazioni diverse da quelle suindicate.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' a mezzo
e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di
partecipazione) o telegramma. La mancata esibizione della
documentazione sanitaria di cui al successivo articolo 90, comma 1
all'atto della presentazione determinera' l'esclusione dal concorso.
3. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione generale
della sanita' militare del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni
ed integrazioni e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale
del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in
applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto
ministeriale 12 gennaio 2001. La commissione, prima di eseguire la
visita medica collegiale, disporra' per tutti i concorrenti una
visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
compresa la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti
e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita' disporra' sul
medesimo campione test di conferma (gascromatografia con
spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) VES;
4) creatininemia;
5) transaminasemia (GOT - GPT);
6) bilirubinemia totale e frazionata;
7) trigliceridemia;
8) colesterolemia;
9) gamma GT;
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne che dovesse essere
sottoposto a detto esame dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione
di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello
riportato nel gia' citato allegato E, che costituisce parte
integrante del presente decreto. Il concorrente che e' ancora
minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici,
invece, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso
compilata e sottoscritta in conformita' al predetto allegato E per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici.
4. Ai fini dell'idoneita' agli accertamenti psicofisici la
competente commissione verifichera' per ciascun concorrente il
possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, commi 6 e 11.
5. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) idoneo con indicazione del profilo sanitario di cui al
precedente articolo 5, comma 11 e del punteggio calcolato secondo i
criteri indicati nel successivo comma 7;
b) inidoneo con l'indicazione del motivo.
6. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni ed infermita' che:
1) sono causa di inidoneita' al servizio militare secondo la
normativa vigente;
2) comportano, per delineare il profilo sanitario di cui al
precedente articolo 5, comma 11, l'attribuzione di un coefficiente
uguale o superiore a 2 per l'apparato psichico e a 3 per tutti gli
altri coefficienti;
b) positivita' all'abuso di alcool o ai cataboliti urinari di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso la
struttura ospedaliera militare o civile;
c) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate
dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale ufficiale del ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri.
Costituiscono altresi' motivo di inidoneita' le alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per sede,
dimensioni o natura, sono deturpanti o contrari al decoro delle
persona o dell'uniforme o sono possibile indice di personalita'
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con
appropriati test psicodiagnostici).
7. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni
coefficiente 2 di ciascuna delle altre caratteristiche
somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad
ogni coefficiente 1 del profilo stesso, ad eccezione del coefficiente
psiche (PS), sara' attribuito un incremento di punti 0,1. Il
punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti
psicofisici sara', pertanto, di punti 0,8.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e'
definitivo ed insuscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive
fasi concorsuali.
9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
successivo articolo 90, comma 1, lettera h), la commissione non
potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica 5
dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare,
secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti dei concorrenti il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste nel presente
articolo, la Direzione generale per il personale militare procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo articolo 92, comma
1. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente
articolo 4, comma 1, lettera a) ne dara' notizia alla citata
Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera' il
concorrente dal concorso per l'impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando.
10. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti chiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione di
cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a) per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una data compatibile
con la definizione della graduatoria di ammissione alla prova orale
di cui al successivo articolo 89. Tali concorrenti, per esigenze
organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli
accertamenti attitudinali. I concorrenti che, al momento della nuova
visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita'
psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.

                               Art. 88 


Accertamenti attitudinali


1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli
accertamenti psicofisici saranno sottoposti, presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, ad
accertamenti attitudinali per il riconoscimento delle qualita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. Tali accertamenti
saranno svolti con le modalita' definite nel provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del
decreto ministeriale 12 gennaio 2001.
2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio degli
accertamenti di cui al presente articolo saranno esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste
riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova
convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo, avverra'
a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella
domanda di partecipazione) o telegramma.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita' o di inidoneita', senza attribuzione di punteggi
incrementali. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta
stante, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno esclusi
dal concorso.

                               Art. 89 


Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera


1. I concorrenti idonei al termine degli accertamenti
attitudinali saranno iscritti, a cura della commissione di cui al
precedente articolo 4, comma 2, lettera e), numero 1), in una
graduatoria di ammissione alla prova orale. A mente dell'articolo
580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 i concorrenti, all'atto della formazione della
graduatoria di cui al presente comma, dovranno risultare idonei nelle
prove e negli accertamenti di cui al precedente articolo 3, comma 1,
lettere a), b) e c) e comma 2, lettera d), numero 2), ad eccezione di
coloro i quali si troveranno nelle condizioni di cui al precedente
articolo 87, comma 9.
2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di
efficienza fisica, nella prova scritta di composizione italiana e
negli accertamenti psicofisici.
3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria saranno
convocati alla prova orale i primi 200 (duecento), di cui almeno 60
(sessanta) allievi delle Scuole militari, almeno 1 (uno) in possesso
dell'attestato di bilinguismo ed almeno 20 (venti) coniugi o figli
superstiti ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado
qualora unici superstiti del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
4. I posti eventualmente non ricoperti nella citata graduatoria
da concorrenti appartenenti alle categorie di riservatari nella
misura prevista dal precedente comma 3 saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima.
5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, a
parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della
formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo
5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e all'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
6. La prova orale, che avra' luogo, verosimilmente, a partire dal
9 luglio 2012, vertera' sulle materie di cui al programma riportato
nel gia' citato allegato AE al presente decreto. La sede, il
calendario e le modalita' di convocazione dei concorrenti ammessi a
sostenere la prova orale ed eventualmente quella facoltativa di
lingua straniera, saranno resi disponibili, a partire dal 6 luglio
2012, nei siti web http://www.carabinieri.it/ e
http://www.persomil.difesa.it/, nonche' presso il Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma -
tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico - piazza
Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
7. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli
stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906)
al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza
di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail
(se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di
partecipazione) o telegramma.
8. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato
un punteggio di almeno 18/30, utile ai fini della formazione delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 92 e 93.
9. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti che avranno chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato AE al presente decreto. I concorrenti che
non intendessero sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal
sostenerla. La prova orale facoltativa di lingua straniera si
intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione
di almeno 18/30. Alla votazione conseguita corrispondera' il seguente
punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai
successivi articoli 92 e 93:
a) votazione da 0/30 a 17,999/30 = punti 0;
b) votazione da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25;
c) votazione da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50;
d) votazione da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75;
e) votazione da 27/30 a 30/30 = punti 1.

                               Art. 90 


Documenti


1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere
sottoposti agli accertamenti psicofisici, all'atto della
presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o
in copia conforme:
a) referto attestante l'effettuazione, da non piu' di tre mesi
dalla data di presentazione, dei markers virali anti HAV, HbsAg,
antiHBs, anti HBc e anti HCV;
b) esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo
referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data di
presentazione, solo se ne sono gia' in possesso. Se privi di tale
referto, dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione degli
esami radiologici di cui al precedente articolo 87, comma 3, lettera
i);
c) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato
AG, che costituisce parte integrante del presente decreto,
sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal
tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il
Centro per le prove di efficienza fisica). La mancata presentazione
di detto documento determinera' l'esclusione del concorrente
minorenne;
d) documentazione attestante il diritto ad usufruire delle
riserve di posti di cui al precedente articolo 81, comma 1, lettere
a) e c) per i soli concorrenti che ne hanno dichiarato il possesso
nella domanda di partecipazione;
e) certificato conforme al modello riportato nel gia' citato
allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto,
rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli
interessati che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza
di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o
alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non
anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
f) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi
precedenti la data di presentazione, attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
g) se militari in servizio, specchio riepilogativo delle
vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie
competenti.
I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare:
- referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante
analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni precedenti
la data di presentazione per la finalita' indicata nel precedente
articolo 87, comma 9;
- referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi
precedenti la data degli accertamenti psicofisici.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai
concorrenti dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio
sanitario nazionale. In quest'ultimo caso, dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento.
2. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, per essere
sottoposti agli accertamenti psicofisici ed a quelli attitudinali,
dovranno portare al seguito una fotografia recente, senza copricapo,
formato tessera (4 x 5), recante sul retro, in forma autografa
leggibile, l'indicazione del nome, cognome e della data di nascita.
3. All'atto della presentazione all'Accademia militare per il
tirocinio i concorrenti dovranno consegnare:
a) fotografia recente, senza copricapo, formato tessera (4 x
5), recante in basso a tergo, in forma autografa leggibile, cognome,
nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta
sulla fotografia;
b) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
rilasciato - entro trenta giorni dalla data di inizio del tirocinio -
da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario per i
concorrenti militari).
Dovranno inoltre reiterare la dichiarazione sostitutiva,
sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la propria
posizione giudiziaria di cui al precedente articolo 4, comma 3,
lettera f).
4. I concorrenti risultati vincitori del concorso, entro trenta
giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il
referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo.
5. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso
l'Accademia militare, i concorrenti gia' alle armi e quelli
richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza,
con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della
Direzione generale per il personale militare ai sensi della normativa
di cui al precedente articolo 10, comma 1. La cancellazione avra'
effetto dalla data di ammissione in qualita' di allievo al corso
regolare presso l'Accademia militare. A tal fine, l'Accademia
militare fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale
per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti
gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso.
Gli allievi provenienti dagli ufficiali in ferma prefissata e dai
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, dagli ufficiali in ferma
prefissata, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente
delle altre Forze armate, se non conseguono la nomina a sottotenente
in servizio permanente, saranno reintegrati, a domanda, nel grado e
reinseriti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in
Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado. Gli allievi
provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, se non
conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati, a domanda, nel
grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai reparti/enti
di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio,
computando nei medesimi periodi il tempo trascorso in qualita' di
allievo.
6. Gli allievi, ai fini dell'iscrizione al corso universitario
che sono tenuti a frequentare, a richiesta del Comando dell'Accademia
militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la mancata
iscrizione presso le universita' per l'anno accademico 2012-2013. I
concorrenti frequentatori delle Scuole militari dovranno inoltre
dichiarare di aver concluso il corso di studi e di aver conseguito il
titolo prescritto presso la Scuola militare di provenienza al termine
dell'anno scolastico 2011-2012. I concorrenti che saranno ancora
minorenni all'atto della richiesta da parte dell'Accademia militare
dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta
dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
dal tutore.

                               Art. 91 


Composizione delle commissioni


1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui
al precedente articolo 4, commi 1 e 2, lettera e). Tutto il personale
militare che sara' inserito nelle commissioni di cui ai successivi
commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo apparterra' all'Arma dei
carabinieri.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 4,
comma 2, lettera e), numero 1) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata,
presidente;
b) due ufficiali superiori, membri;
c) due docenti di materie letterarie, membri aggiunti per la
prova scritta di composizione italiana;
d) quattro docenti o esperti, membri aggiunti per la prova
orale, rispettivamente, di matematica, di storia, di geografia e di
educazione civica;
e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
f) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente
alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Se il numero dei concorrenti effettivamente presentatisi a
sostenere la prova scritta risulta superiore a 1.000 (mille), per
ogni gruppo di almeno 500 (cinquecento) candidati dovra' essere
nominata apposita sottocommissione, cosi' composta:
a) l'ufficiale generale di cui al precedente comma 2, lettera
a);
b) due ufficiali superiori, membri;
c) due docenti di materie letterarie, membri aggiunti;
d) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente
alla terza area funzionale, segretario aggiunto senza diritto di
voto.
4. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente articolo 4, comma 2, lettera e), numero 2) sara' composta
da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri, di
cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
svolgera' anche le funzioni di segretario.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di
personale medico.
5. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al
precedente articolo 4, comma 1, lettera a) sara' composta dal
seguente personale effettivo al Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
b) due ufficiali medici in servizio, membri, di cui il meno
elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera'
anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
6. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente articolo 4, comma 1, lettera b) sara' composta dal
seguente personale effettivo al Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale,
membro;
c) un ufficiale, psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta
commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico di
personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei carabinieri.
7. La commissione per la valutazione dei frequentatori al temine
del tirocinio di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera e),
numero 3) sara' composta, in via prioritaria, dal seguente personale
effettivo all'Accademia militare:
a) Comandante dell'Accademia militare, presidente;
b) Comandante del reggimento allievi, membro;
c) Comandante di battaglione, membro;
d) Comandante di compagnia, membro;
e) Comandante di plotone, membro e segretario.
In caso di incompatibilita' a svolgere l'incarico ai sensi degli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti ufficiali
saranno sostituiti da altri ufficiali idonei dell'Accademia militare.

                               Art. 92 


Tirocinio


1. I concorrenti idonei al termine della prova orale saranno
iscritti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente
articolo 4, comma 2, lettera e), numero 1), in una graduatoria di
ammissione al tirocinio. Detta graduatoria sara' formata secondo il
punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun
concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di
composizione italiana, negli accertamenti psicofisici, nella prova
orale ed in quella orale facoltativa di lingua straniera.
2. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a
parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della
formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo
5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e all'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
3. Dei concorrenti idonei iscritti in graduatoria saranno
convocati al tirocinio (che si svolgera' presso l'Accademia militare)
i primi 60(sessanta), di cui almeno 18 (diciotto) allievi delle
Scuole militari, almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di
bilinguismo ed almeno 6 (sei) coniugi o figli superstiti ovvero
parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari
idonei nella misura prevista dal presente comma saranno devoluti agli
altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima.
4. La data e le modalita' di presentazione dei concorrenti
ammessi al tirocinio saranno rese disponibili, a partire dal 2 agosto
2012, nei siti web http://www.carabinieri.it/ e
http://www.persomil.difesa.it/, nonche' presso il Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma -
tel. 06/517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico - piazza
Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
5. Successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, laddove
ritenuto necessario, potra' essere convocato al tirocinio un numero
di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo
giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso
- e degli eventuali rinuncianti nei primi sette giorni di frequenza.
Tuttavia, potra' essere autorizzato il differimento della data di
presentazione fino a un massimo di cinque giorni se la mancata
presentazione sara' dovuta a concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax
al n. 06/33566906) al predetto Centro nazionale di selezione e
reclutamento apposita istanza.
6. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al corso,
dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi
delle urine. Qualora ammessi alla frequenza del 194° corso
dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri, dovranno essere nuovamente sottoposti a
detto test e, in caso di positivita', saranno rinviati d'ufficio ed
ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del
mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al
precedente articolo 2, comma 7.
7. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora, a seguito
di sopravvenute imperfezioni ed infermita', dovessero insorgere per
taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita'
psicofisica precedentemente riconosciuta, e' facolta' dell'Accademia
militare rinviare detti candidati al Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri per l'accertamento
dell'idoneita' psicofisica alla frequenza del tirocinio.
8. I concorrenti ammessi al tirocinio lo frequenteranno:
a) in qualita' di allievi carabinieri, se in congedo illimitato
ad eccezione degli ufficiali in ferma prefissata e dei sottufficiali
in congedo;
b) con il grado gia' rivestito, se ufficiali in ferma
prefissata o sottufficiali gia' collocati in congedo. Per tali
concorrenti si provvedera' al richiamo in servizio dall'inizio del
tirocinio;
c) con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi
saranno posti, a cura degli Enti di appartenenza, nella posizione di
comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
Il personale in servizio permanente e quello in ferma volontaria
dell'Arma dei carabinieri, gli ufficiali, i sottufficiali ed i
volontari in servizio permanente ed in ferma breve delle altre Forze
armate durante il tirocinio continueranno a percepire dagli enti di
appartenenza gli assegni spettanti.
9. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli
allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio,
nonche' di un corredo ridotto da restituire in caso di mancata
ammissione al corso regolare. Il tirocinio avra' una durata di circa
trenta giorni, comunque non superiore a sessanta giorni, durante i
quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla
base del rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche.
Non sara' consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale
ad altri concorsi.
10. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti, a
cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1,
lettera b), ad attivita' di osservazione, nonche' ad ulteriori prove
ed accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale,
riferito alla perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi, al
senso di responsabilita', all'emotivita', alla capacita' di
concentrazione e ragionamento, alla capacita' di adattamento alla
vita militare in termini di motivazione, al senso della disciplina,
alla capacita' d'integrazione ed all'effettivo dispiegamento sul
campo delle potenzialita' riscontrate nel corso degli accertamenti
attitudinali di cui al precedente articolo 88. L'attivita' di
osservazione, le prove e gli accertamenti per la valutazione del
rilevamento comportamentale si svolgeranno, con le modalita' definite
con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, secondo un programma che sara' predisposto dalla
commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b) e
trasmesso al Comando dell'Accademia militare.
11. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i
frequentatori che:
a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative - tra
le quali rientrano i ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, e private - che superino complessivamente la meta'
della durata del tirocinio medesimo;
c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da
parte della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera e), numero 3), della prescritta idoneita' sanitaria al
servizio permanente quali ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio di
cui al successivo comma 12.
Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i
frequentatori del tirocinio per i quali venga accertato, presso una
struttura sanitaria militare, l'eventuale positivita' agli
accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
12. Il tirocinio si intendera' superato soltanto da parte dei
concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei
dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera
e), numero 3), la quale formulera' il giudizio nei riguardi di
ciascun frequentatore, tenendo conto del rendimento globale fornito
nelle seguenti aree, oggetto di valutazione:
a) capacita' e resistenza fisica;
b) rilevamento comportamentale, riferito all'aspetto esteriore,
alla correttezza formale e disinvoltura ed alla comunicazione
verbale;
c) rendimento nelle istruzioni pratiche;
d) idoneita' ad affrontare le attivita' scolastiche.
Nell'allegato AH, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sono riportate le prove oggetto di valutazione e le
modalita' per l'attribuzione dei relativi voti.
13. I frequentatori nei cui confronti viene espresso il giudizio
di inidoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.
14. Per ciascuno dei concorrenti giudicati idonei dalla
commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera e),
numero 3), la commissione di cui al medesimo articolo 4, comma 1,
lettera b) valutera' i risultati conseguiti, attribuendo un punteggio
da 0 (zero) fino ad un massimo di 4 (quattro) punti, utile ai fini
della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 15,
comma 1, determinato esclusivamente sulla scorta:
a) delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove e
degli accertamenti per la valutazione del rilevamento
comportamentale, riferito ai profili indicati nel precedente comma
10;
b) dei voti riportati da ciascun concorrente nella valutazione,
da parte della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2,
lettera e), numero 3), delle quattro aree di cui al precedente comma
12 (capacita' e resistenza fisica; rilevamento comportamentale,
riferito all'aspetto esteriore, alla correttezza formale e
disinvoltura ed alla comunicazione verbale; rendimento nelle
istruzioni pratiche; idoneita' ad affrontare le attivita'
scolastiche).
15. Tutti gli ammessi alla frequenza del tirocinio dovranno
contrarre all'atto della presentazione presso l'Accademia militare
una ferma volontaria di due mesi quali allievi carabinieri, dalla
quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio
o non lo supereranno o ne saranno esclusi - per qualsiasi causa, ivi
comprese quelle di forza maggiore - o non verranno comunque ammessi
al corso.
16. I concorrenti che sono ufficiali di complemento o
sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Accademia
militare per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente
la data di ammissione al corso in qualita' di allievi. Essi saranno
ricollocati in congedo se interromperanno per rinuncia la frequenza
del tirocinio o non lo supereranno o non verranno comunque ammessi
all'Accademia militare.
17. I concorrenti che, all'atto della presentazione presso
l'Accademia militare per la frequenza del tirocinio, sono gia' alle
armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino
all'eventuale ammissione all'Accademia militare, nella posizione di
comandati o aggregati presso l'Accademia e saranno rinviati agli enti
di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del
tirocinio o non lo supereranno o non verranno, comunque, ammessi al
corso.
18. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo viene a
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia,
ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.

                               Art. 93 


Graduatoria finale di ammissione al corso


1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio
saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente articolo 4,
comma 2, lettera e), numero 1) nella graduatoria finale di ammissione
al corso. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente
nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di composizione
italiana, negli accertamenti psicofisici, nella prova orale, nella
prova orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio. A
parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione della
graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per
l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 5, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
all'articolo 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. La graduatoria generale di merito, formata dalla commissione
esaminatrice e trasmessa dal Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare, sara' approvata con
decreto dirigenziale.
3. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla
frequenza del corso regolare, secondo l'ordine della graduatoria, i
candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso,
tenuto conto delle riserve di posti previste dal precedente articolo
81. Successivamente potra' essere ammesso al corso, secondo l'ordine
della graduatoria stessa, un numero di concorrenti idonei pari a
quello di eventuali rinunciatari, per qualsiasi motivo, durante i
primi sette giorni di frequenza del corso stesso. Per i vincitori
gia' alle armi, poiche' soggetti ad una ferma liberamente contratta,
l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione del nulla osta
da parte della Direzione generale per il personale militare che, allo
scopo, chiedera' il prescritto parere alla Forza armata di
appartenenza.
4. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per
insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le
disposizioni di cui al precedente articolo 81, commi 2 e 3.

                               Art. 94 


Disposizioni per l'accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2, le attivita' indicate all'articolo 7 del presente decreto
saranno svolte dal Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri.

                               Art. 95 


Disposizioni per il trattamento dei dati


1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo
14, i responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente
concorso, sono, ognuno per le parti di competenza:
a) il Direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo
91.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2011

Ammiraglio ispettore capo (CP): Marco Brusco

Il Generale di corpo d'armata: Mario Roggio


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