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UNIVERSITA' DI ANCONA

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.72 del 10/9/1999
Ente:UNIVERSITA' DI ANCONA
Località:-
Codice atto:099E7099
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:10/10/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al
governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e
didattica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e
relativa fascia di formazione, nonche' sperimentazione organizzativa
e didattica e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e
inte-grazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell'autonomia universitaria, prevedendo il
riconoscimento dell'autonomia didattica scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile degli atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 in materia di azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 37;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5 con cui e' stato
dato avvio all'autonomia finanziaria dell'Universita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994
relativo all'individuazione dei settori scientifico-disciplinari
degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge n.
341/1990;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174 sulle norme di accesso per i cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236 e modificazioni successive, art. 9, relativo
alla ricusazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni
e modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 su misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' di Ancona,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1998;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, in materia di modalita' di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari di
ruolo, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 210/1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20
ottobre 1998 in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative;
Vista la delibera del senato accademico in data 23 febbraio 1999;
Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 1999 con cui vengono
rideterminati i settori scientifico-disciplinari e definite le
affinita' tra i predetti settori, ai soli fini ed effetti di cui
all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n.
390/1998;
Vista la delibera del senato accademico in data 16 marzo 1999, con
la quale vengono ripartite le risorse tra le facolta' dell'Ateneo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 20
luglio 1999, con cui si accerta la disponibilita' finanziaria;
Accertato il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge 27
dicembre 1997, n. 449, art. 51, comma 4;
Vista la richiesta di copertura mediante procedura di valutazione
comparativa di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia formulata dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia
in data 15 luglio 1999;
Vista la delibera del senato accademico in data 22 luglio 1999,
relativa alla destinazione del posto predetto alla facolta'
sopraindicata;
Decreta:
Art. 1.
Procedura di valutazione comparativa e settore
scientifico-disciplinare
E' indetta una procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia
degli ordinari, presso l'Universita' degli studi di Ancona come di
seguito indicato:
Facolta' di medicina e chirurgia (un posto)
Settore scientifico-disciplinare F07A - Medicina interna - un
posto:
allergologia ed immunologia clinica;
cardioangiologia medica (settore F07A);
fisiopatologia medica;
geriatria e gerontologia;
malattie metaboliche e del ricambio (settore F07A);
medicina d'urgenza e pronto soccorso;
medicina dello sport;
medicina interna;
nutrizione clinica;
semeiotica e metodologia medica;
semeiotica funzionale e strumentale (settore F07A);
terapia medica e medicina termale.
Tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto: il
candidato dovra' possedere una solida cultura internistica ed una
riconosciuta maturita' nella ricerca scientifica nell'ambito
dell'immunologia clinica, associata a padronanza delle metodologie di
indagine in biologia molecolare applicata alla immunoreumatologia.
L'attivita' di ricerca del candidato dovra' possedere visibilita'
nazionale e internazionale, tale da poter costituire uno stimolo per
gli studenti e un punto di riferimento per altri gruppi di ricerca.
Sara' particolarmente apprezzata una sperimentata capacita' di
proporre e coordinare attivita' di ricerca e di didattica sia in
ambito locale che nazionale. L'impegno didattico richiesto dovra'
essere svolto nel corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
Settori scientifico-disciplinari affini : F07B, F07C, F07D, F07E,
F07F, F07G, F07H, F07I.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 20.

                               Art. 2.
Domande di ammissione e titoli, modalita' per la presentazione
La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo
di studio posseduto dai candidati.
Coloro che intendono partecipare alla procedura di valutazione
comparativa sono tenuti a farne domanda al rettore dell'Universita'
degli studi di Ancona entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ad esso sara' allegato, per ogni utile fine, lo schema di domanda di
cui agli allegati A e A1, parti integranti del presente bando.
Il candidato dovra' indicare con precisione la facolta' ed il
settore scientifico-disciplinare (sigla e titolo) per il quale
intende essere ammesso alla procedura.
Nel caso in cui un unico bando preveda piu' procedure di
valutazione comparativa, il candidato dovra' presentare un'istanza
per ognuna di esse, facendo menzione in ciascuna, delle altre
selezioni alle quali ha chiesto di esssere ammesso.
Nella domanda dovranno essere indicate le proprie generalita'
(cognome, nome e il cognome acquisito per le donne coniugate), la
data e il luogo di nascita, nonche' il codice fiscale.
Il candidato dovra', inoltre, dichiarare sotto la propria
responsabilita' (allegato A):
1) il settore scientifico-disciplinare (sigla e titolo);
2) la cittadinanza di cui e' in possesso;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo
comune, o eventualmente i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle medesime;
4) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
penali riportate;
5) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;
6) di non essere professore di ruolo di prima fascia, inquadrato
nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta
la domanda o in uno di quelli ad esso affini indicati nell'art. 1;
7) di aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998, ai sensi del
quale il candidato puo' partecipare complessivamente ad un numero di
valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi
universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
prima valutazione comparativa prescelta. Il candidato e' escluso
dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia
presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di
riferimento. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e l'ora della
consegna della domanda all'ufficio competente.
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 2) e 5) (per i
candidati di sesso maschile) comportera' l'esclusione dal concorso.
Nella domanda dovra' essere indicato il domicilio che il candidato
elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello
stesso dovra' essere tempestivamente comunicata alla ripartizione
personale docente - Universita' degli studi di Ancona.
Gli aspiranti concorrenti dovranno allegare alla domanda:
curriculum della propria attivita' didattica e scientifica
debitamente sottoscritto;
elenco firmato dei documenti e titoli presentati in allegato alla
domanda;
elenco firmato delle pubblicazioni;
documenti, titoli e pubblicazioni, che si ritengono utili ai fini
della procedura di valutazione comparativa.
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila
il modulo della domanda fornito per via telematica
("http://www.unian.it/" sotto la voce "news"), e ne stampa una copia
in carta semplice che debitamente firmata, dovra' essere consegnata,
entro il termine indicato, presso gli uffici competenti siti in
piazza Roma n. 22 - Ancona, nei giorni: dal lunedi' al venerdi' dalle
11 alle 13 e il mercoledi' dalle 15 alle 16,30.
La copia stampata della domanda, debitamente sottoscritta, anziche'
consegnata, potra' essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, sempre entro il termine indicato, al medesimo indirizzo.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Sara' cura del candidato riportare sulla busta di spedizione il
proprio nome e indirizzo, i dati di individuazione del posto per il
quale concorre, la facolta', la sigla e il titolo del settore
scientifico-disciplinare. L'amministrazione universitaria non assume
alcuna responsabilita' per il caso di irreperibilita' del
destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato
nella domanda. L'amministrazione universitaria, inoltre, non assume
alcuna responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito
delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa ma a disguidi postali o
telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai fini della valutazione, i candidati dovranno allegare alla
domanda i documenti comprovanti i titoli posseduti, anche utilizzando
le modalita' indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n.
403 del 20 ottobre 1998, in materia di autocertificazione. A tal fine
possono essere utilizzati i modelli B e C allegati al presente bando.
Con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli, che si ritengono
utili al fine della presente procedura di valutazione comparativa, il
candidato, ove presenti fotocopie in luogo degli originali, dovra'
allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
in cui si attesti la conformita' all'originale. La sottoscrizione
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' non e'
soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente
addetto a riceverla. Qualora la suddetta documentazione venga spedita
o presentata direttamente da persona diversa dal candidato, dovra'
essere prodotta anche copia fotostatica di un documento di identita'
del sottoscrittore. In caso di dichiarazioni sostitutive di atti di
notorieta' mancanti della copia fotostatica del documento di
identita', il candidato verra' ammesso a partecipare alla procedura,
ma non si procedera' alla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni di cui si tratta.
Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve
risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati
in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1
del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni
stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo
stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale procura della Repubblica".
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati alle universita' o allegati alla domanda di partecipazione
ad altra procedura di valutazione comparativa. Non verranno inoltre
presi in considerazione quelli che non risultino inviati in plico
raccomandato, consegnati a mano o secondo le altre modalita' nel
termine previsto dal presente bando. Qualora le pubblicazioni vengano
inviate con plico a parte rispetto alla domanda, dovra' essere
riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione
comparativa per posti di professore universitario di prima fascia" e
devono essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore
scientifico-disciplinare e la facolta' per il quale l'interessato
intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del
candidato.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana e una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui si attesti la conformita'
all'originale con le modalita' sopra indicate.

                               Art. 3.
Domande di ammissione dei candidati stranieri
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea presenteranno
domanda in lingua italiana secondo le modalita' ed i termini previsti
dal precedente art. 2.
Nella domanda il candidato dovra' altresi' dichiarare di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana e specificare il recapito
eletto in Italia ai fini della selezione (allegato A1).
Ogni variazione dovra' essere tempestivamente comunicata alla
ripartizione personale docente, piazza Roma, 22 - Ancona.
Ai fini della possibilita' di rendere le dichiarazioni sostitutive
di cui all'art. 2 del presente bando, ai cittadini della Comunita'
europea si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini
italiani.
I cittadini extracomunitari presenteranno domanda in lingua
italiana, secondo i termini previsti dal precedente art. 2.
Nella domanda il candidato dovra' altresi' dichiarare di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana e specificare il recapito
eletto in Italia ai fini della selezione (allegato A1).
Ogni variazione dovra' essere tempestivamente comunicata alla
ripartizione personale docente, piazza Roma, 22 - Ancona.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive previste nell'art. 2 del presente bando
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati fatti e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da traduttore ufficiale.
Le pubblicazioni dei candidati stranieri devono essere prodotte
nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue:
italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti
possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il
testo stampato nella lingua originale.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

                               Art. 4.
Esclusione dalla procedura
L'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa puo' essere
disposta con provvedimento motivato del rettore.

                               Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' nominata con decreto rettorale, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 390/1998.
Dalla data di pubblicazione del predetto provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale decorre il termine previsto dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche di stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.

                               Art. 6.
Adempimenti della commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione
comparativa, predetermina i criteri di massima e li consegna al
responsabile del procedimento che, almeno sette giorni prima della
prosecuzione dei lavori, ne assicura la pubblicita' presso la sede
del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando.
La commissione valuta in primo luogo i titoli e le pubblicazioni
scientifiche presentati da ciascun candidato.
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le
pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i
seguenti criteri:
a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
Per i fini di cui al comma precedente si fa anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche e' prevista una prova didattica, che concorre alla
valutazione complessiva, solo per i candidati che non rivestono la
qualifica di professore associato.
La prova orale e' pubblica.
Di ogni seduta deve essere redatto il relativo verbale.
Non saranno prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l'espletamento della prova didattica.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Le prove si svolgeranno presso i locali messi a disposizione dalla
facolta'.
Il diario della prova di cui sopra, con l'indicazione della sede,
del giorno, del mese e dell'orario in cui la stessa avra' luogo,
sara' notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta
di ritorno, almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova
stessa.
Del diario della prova e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il procedimento di valutazione comparativa dovra' concludersi non
oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di
nomina della commissione. La partecipazione ai lavori della
commissione costituisce un obbligo inderogabile per i componenti,
fatti salvi giustificati e documentati motivi. Il rettore puo'
prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il
termine per la conclusione della procedura per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.

                               Art. 7.
Formulazione delle graduatorie
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non piu' di
tre idonei, per ciascun posto bandito.
Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti dandone comunicazione ai
candidati.
Il rettore trasmette gli atti delle valutazioni comparative ai
competenti organi accademici per i successivi adempimenti. Nel caso
in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il predetto termine,
rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la
regolarizzazione, stabilendone il termine.
Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' formale degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione, con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche puo' proporre, con motivata delibera, la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere
di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformita',
in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a
quanto deliberato dalla commissione giudicatrice.
I candidati risultati idonei che non siano stati nominati dalle
universita' che hanno bandito il posto entro il termine di cui al
comma 4 del presente articolo, possono essere nominati in ruolo entro
un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti a seguito di chiamate da parte di altre
universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del
relativo posto.
Gli idonei che rinunciano alla nomina presso l'universita' che ha
bandito il posto, perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di
altri atenei.
La nomina e' disposta con decreto rettorale.

                               Art. 8.
Pubblicita' degli atti
Le relazioni riassuntive di cui all'art. 6 del presente bando con
annessi i giudizi individuali e collegiali espressi dalla commissione
su ciascun candidato, sono pubblicate nel bollettino ufficiale del
Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.

                               Art. 9.
Documenti di rito
I candidati dichiarati idonei e chiamati dal consiglio di facolta'
dovranno presentare alla ripartizione personale docente
dell'Universita' degli studi di Ancona entro il termine di trenta
giorni dalla notifica della chiamata i seguenti documenti ai fini
della nomina in ruolo:
1) fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' (in
sostituzione del certificato di nascita e di cittadinanza);
2) dichiarazione sostitutiva dello stato del servizio militare o
dell'esito di leva;
3) dichiarazione sostitutiva del certificato generale rilasciato
dal casellario giudiziale;
4) dichiarazione sostitutiva da cui risulti il godimento dei
diritti politici;
5) certificato medico, in bollo e in data non anteriore a sei mesi
dalla data di notifica della chiamata, rilasciato da un medico
militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui
risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego ed e'
esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento
del servizio con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico
ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/1956. Il certificato dovra'
contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica;
6) dichiarazione attestante se il candidato ricopra altri impieghi
alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri
enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di
opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n.
311).
Per le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4) e 6) e' disponibile
un modello predisposto presso la ripartizione personale docente.
Ai sensi degli articoli 1, 2 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, qualora dal controllo
effettuato dall'amministrazione, mediante riscontro delle
dichiarazioni, emerga la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti, il dichiarante
decade dal servizio, in quanto assunzione conseguente a provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello stato dovra' presentare, oltre al certificato medico, con le
modalita' di cui al punto 5), il foglio matricolare o un certificato
di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta alla data del
certificato predetto, ai fini della determinazione stipendiale.
Qualora non presentata, detta certificazione sara' acquisita
d'ufficio.
Ai sensi della normativa vigente, ai fini della possibilita' di
rendere le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, ai
cittadini della Comunita' europea si applicano le stesse modalita'
previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari, vincitori della selezione, dovranno
presentare i seguenti documenti:
1) certificazione attestante la cittadinanza;
2) certificato di nascita;
3) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se
risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, dovra' presentare
dichiarazione sostitutiva del certificato generale rilasciato dal
casellario giudiziale italiano;
4) certificato medico rilasciato da un medico militare, o ufficiale
sanitario del comune di residenza, o equipollente, da cui risulti che
il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego ed e' esente da
imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del
servizio con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge n. 837/1956. Il certificato dovra'
contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data non
anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito della
procedura.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana devono essere conformi alle vigenti disposizioni.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresi' essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da traduttore ufficiale.

                              Art. 10.
N o m i n a
Gli idonei alla procedura di valutazione comparativa, chiamati
dalla competente facolta' conseguono la nomina a professore
straordinario. Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle
vigenti disposizioni normative.

                              Art. 11.
Restituzione documenti e pubblicazioni
Al termine dei lavori concorsuali l'Universita' restituira' a
ciascun candidato, a spesa dei destinatari, le pubblicazioni, gli
atti e i documenti ad essa trasmessi.

                              Art. 12.
Pubblicita' del bando
Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e su sito
Internet dell'Ateneo al seguente indirizzo:
"http://www.unian.it/" sotto la voce "news".

                              Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675 e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la ripartizione del
personale docente dell'Universita' di Ancona e trattati per le
finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e
dell'evenutale procedimento di assunzione in servizio.

                              Art. 14.
Responsabile del procedimento
Il responsabile dei procedimenti di valutazione comparativa di cui
al presente bando, individuato ai sensi dell'art. 2, comma 14, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998, e' la dott.ssa
Luisiana Sebastianelli.

                              Art. 15.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione, in quanto applicabile.
Ancona, 23 agosto 1999
Il rettore: Pacetti

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