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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento al grado
di aiutante in servizio permanente, riservato ai marescialli di prima
classe dell'Aeronautica militare con anzianita' di grado antecedente
al 1 gennaio 2000.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.24 del 23/3/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:001E2547
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/4/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1996
che stabilisce, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del citato decreto
legislativo n. 196/1995 le modalita' e le procedure di valutazione
per l'avanzamento per concorso, per titoli di servizio ed esami, al
grado di aiutante;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
Vista la determinazione dirigenziale data 18 settembre 2000, con
la quale e' stato fissato per l'anno 2000 il numero delle promozioni
da conferire nel grado di "aiutante" mediante concorso;
Accertato che nel periodo 1 gennaio 1999-31 dicembre 1999 nel
grado di aiutante del ruolo dei marescialli in s.p. dell'Aeronautica
militare si sono verificate quattrocentoquarantotto vacanze e,
pertanto, sono disponibili per l'avanzamento per concorso, per titoli
di servizio ed esami, centotrentaquattro posti;
Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso,
per titoli di servizio ed esami, al grado di aiutante come disposto
dall'art. 14, comma 1 e 2 e dall'art. 20 del citato decreto
legislativo n. 196/1995;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Requisiti
 
1. E' indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento al grado di aiutante in servizio permanente riservato
ai marescialli di 1a classe dell'Aeronautica militare con anzianita'
di grado antecedente al 1 gennaio 2000, e che alla data di scadenza
del termine di cui al successivo articolo 3:
a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito presso istituti legalmente riconosciuti;
b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita all'ultimo quinquennio, qualifiche inferiori a "superiore
alla media" o giudizi equivalenti;
c) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto
non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o
sospesi dall'impiego o in aspettativa per motivi privati ai sensi
dell'articolo 15 della legge n. 599/1954.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, ad eccezione dei requisiti previsti alla
lettera c), i quali, accertati secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione, dovranno essere mantenuti fino alla chiusura
dei lavori della commissione giudicatrice.
3. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due
volte.

                               Art. 2.
 
Posti a concorso
 
1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, e dell'art. 38, comma 3, del
decreto legislativo n. 196/1995, il numero delle promozioni da
conferire per l'anno 2000 e' di 134 unita'.
2. Le promozioni, da conferire nell'ordine della graduatoria di
merito, avranno decorrenza 1 gennaio 2000.
3. I marescialli di 1a classe promossi ad aiutante tramite il
concorso per titoli di servizio ed esami seguiranno, nel ruolo, i
marescialli di 1a classe promossi, al precitato grado apicale, con
l'avanzamento a scelta.

                               Art. 3.
 
Compilazione e presentazione delle domande di partecipazione al
concorso
 
1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice
secondo lo schema allegato "A", devono essere indirizzate al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- II reparto - 5a Divisione e presentate al comando di reparto o ente
dal quale gli interessati dipendono, entro il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
La direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare quelle domande che dovessero risultare
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello
prescritto.

                               Art. 4.
 
Istruttoria della domanda
 
1. I Comandi interessati devono istruire le domande provvedendo
a:
a) controllarne, in via preliminare, la validita' verificando
che il documento sia completo in tutte le sue parti e conforme al
modello prescritto di cui all'allegato "A" del presente decreto;
b) certificare la data di presentazione apponendo, negli
appositi spazi riservati all'ente di appartenenza, il timbro
dell'ente, la data ed il numero di protocollo e sottoporre tutte le
domande alla firma del comandante. Le domande presentate fuori
termine dovranno essere inviate ugualmente alla Direzione generale
per il personale militare che provvedera' con provvedimento motivato
all'esclusione dei militari dalla partecipazione al concorso. In tale
ipotesi il comandante dell'ente dovra' menzionare in calce alla
domanda che la stessa e' stata presentata fuori termine;
c) far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche,
l'appropriato documento caratteristico recante nel frontespizio, come
data di chiusura, quella di scadenza dei termini di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso e, come motivo, la
seguente dicitura. "Partecipazione al 5 concorso per l'avanzamento al
grado di aiutante";
d) comunicare telegraficamente alla Direzione generale per il
personale militare - II Reparto - 5a Divisione, ed alle competenti
Direzioni Territoriali del Personale, entro il giorno successivo alla
scadenza dei termini di presentazione delle domande, l'elenco
nominativo dei concorrenti ed il relativo numero di matricola;
e) far pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per
il personale militare - II Reparto - 5a Divisione, entro il termine
perentorio di sette giorni successivi alla data di scadenza del
concorso, l'originale di tutte le domande registrate a protocollo;
f) custodire la seconda copia della domanda;
g) trasmettere a mezzo corriere, entro dieci giorni dalla
scadenza del concorso, ai competenti comandi di grandi unita' il
libretto personale degli interessati (copia autenticata ove non vi
sia disponibilita' dell'originale), completo ed aggiornato in tutte
le sue parti, corredato della dichiarazione di completezza
sottoscritta (controfirmata) dagli stessi;
h) trasmettere entro dieci giorni successivi alla data di
scadenza del concorso, a mezzo corriere, alla Direzione generale per
il personale militare - V Reparto - 16a Divisione, copia integrale
autenticata del foglio matricolare dei candidati, completa ed
aggiornata di tutte le variazioni previste nei vari quadri, alla data
di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Dette copie dovranno essere firmate dagli
interessati, per presa visione;
i) informare telegraficamente la Direzione generale per il
personale militare - II Reparto - 5a Divisione, di ogni fatto che
dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante il concorso
relativamente a quanto indicato al precedente art. 1, lettera c).
2. I comandi di grandi unita' provvederanno a trasmettere, a
mezzo corriere, entro venticinque giorni successivi alla data di
scadenza del concorso, alla Direzione generale per il personale
militare - II Reparto - 5a Divisione, la documentazione di cui al
paragrafo 1, lettera g) del presente articolo.
3. La Direzione generale per il personale militare - V Reparto -
16a Divisione, provvedera' a trasmettere, a mezzo corriere, entro
venticinque giorni dalla data di scadenza del concorso, alla
Direzione generale per il personale militare - II Reparto - 5a
Divisione, il primo originale del foglio matricolare dei candidati
che la stessa 5a Divisione avra' cura di segnalare al termine della
ricezione delle domande di partecipazione. Le variazioni scritte nei
vari quadri dovranno riferirsi esclusivamente ad eventi o infrazioni
disciplinari verificatesi fino alla data di scadenza dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
Gli esami del concorso consistono in due prove scritte di cui una
di cultura generale ed una di cultura tecnico-militare inerenti alle
materie dei programmi descritti nell'allegato "B", che costituisce
parte integrante del presente decreto.
1. Prova di cultura generale:
detta prova e' costituita da sessanta domande complessive, a
risposta multipla suggerita, divise in quindici per ciascuna delle
sottoelencate materie:
a) educazione civica;
b) storia;
c) geografia;
d) matematica.
2. Prova di cultura tecnico-militare:
detta prova e' costituita da trenta domande, a risposta libera,
aderenti agli argomenti previsti al punto 2 del summenzionato
allegato "B".
3. Gli esami si svolgeranno il giorno 6 giugno 2001 alle ore 8,30
presso il Comando generale delle scuole di Guidonia (l'ingresso e' in
via Sauro Rinaldi). Eventuali variazioni della sede d'esame e della
data di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 25 maggio 2001. La
pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati.
I candidati ai quali e' stata notificata l'esclusione o la non
ammissione al concorso non potranno partecipare agli esami previsti
al punto 1 e 2 del presente articolo.
Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a presentarsi alle prove
senza attendere alcuna comunicazione in proposito, indossando
l'uniforme ordinaria e muniti di valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorche'
dovuta a causa di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile
esclusione dal concorso.
A tal fine non sara' inviata alcuna comunicazione in proposito.
4. Durante lo svolgimento delle prove ai concorrenti non e'
permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice, ne'
consultare appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante
le prove non e' consentito l'uso di telefoni cellulari, agende
elettroniche, calcolatrici o qualsiasi tipo di ausilio elettronico
informatico. Tutto il materiale relativo ai lavori dovra' essere
consegnato alla commissione esaminatrice secondo le istruzioni che
verranno impartite dalla stessa commissione all'inizio delle prove.
Gli elaborati dovranno essere scritti, a pena di nullita',
esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un
membro della commissione esaminatrice. Tali elaborati dovranno essere
posti in appositi plichi secondo le modalita' prescritte dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive
modificazioni. Il candidato che contravvenga alle disposizioni dei
commi precedenti o che risulti abbia copiato in tutto o in parte le
prove d'esame, e' escluso dal concorso. La commissione esaminatrice e
il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni
stesse ed hanno la facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A
tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella
sala degli esami.
La mancata esclusione all'atto delle prove non preclude la
possibilita' che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.

                               Art. 6.
 
Commissione d'esame
 
La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto
dirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
presidente: un generale di brigata (o grado corrispondente) o
colonnello;
membri: tre ufficiali superiori in servizio permanente;
membro: l'aiutante piu' anziano in ruolo, non facente parte
come titolare o sostituto della commissione di avanzamento;
segretario: un ufficiale inferiore in servizio permanente -
senza diritto di voto.
La Commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali e dei titoli nonche' la durata
delle prove stesse;
b) definire i questionari delle prove d'esame;
c) curare lo svolgimento delle prove d'esame;
d) valutare i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al
successivo articolo 7;
e) redigere apposito elenco dei candidati giudicati "Non
Idonei" alle prove scritte con relativa votazione;
f) formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo art. 8.

                               Art. 7.
 
Valutazione dei titoli e delle prove scritte
 
Per la valutazione dei titoli di servizio la commissione
giudicatrice di cui al precedente art. 6, dispone di sessanta punti,
espressi in sessantesimi, da ripartire nel seguente modo:
a) fino ad un massimo di trentasei punti per le valutazioni
caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
b) fino ad un massimo di dodici punti per le benemerenze di
guerra e di pace e per le qualita' professionali dimostrate durante
la carriera, con particolare riguardo al servizio prestato presso
reparti o in imbarco nonche' alle eventuali attivita' svolte al
comando di minori unita' ed agli incarichi ricoperti;
c) fino ad un massimo di dodici punti per i corsi di
istruzione, di specializzazione e di abilitazione e per i titoli di
studio posseduti.
Dal punteggio conseguito per i titoli di servizio la commissione
detrarra' fino ad un massimo di dieci punti per le sanzioni di stato
e di corpo riportate nel quinquennio antecedente la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, graduando la detrazione in relazione al tipo ed alla
gravita' della sanzione.
2. Al fine di snellire e rendere piu' funzionali le procedure
concorsuali, riducendo conseguentemente i tempi di espletamento del
concorso stesso, i titoli di cui al punto precedente saranno valutati
solo per i candidati risultati idonei ad entrambi le prove scritte.
3. Per la valutazione delle prove scritte la commissione di cui
sopra dispone di:
trenta punti espressi in trentesimi per la prova di cultura
generale, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle sessanta
previste un punteggio di 0,50/30;
trenta punti espressi in trentesimi per la prova di cultura
tecnico-militare, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle trenta
previste un punteggio di 1/30.
4. Le prove si intendono superate qualora i candidati abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza a quanto stabilito dall'art. 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
I candidati che non abbiano conseguito il punteggio minimo
previsto saranno dichiarati non idonei.

                               Art. 8.
 
Graduatoria
 
1. La commissione di cui al precedente art. 6 procedera' alla
formazione della graduatoria di merito dei candidati giudicati
idonei.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo.
2. La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata
con decreto dirigenziale.

                               Art. 9.
 
Nomina
 
I vincitori saranno nominati aiutanti in s.p. subordinatamente
alla verifica, anche successiva, del possesso dei requisiti
richiesti.

                              Art. 10.
 
Esclusione dal concorso e dalla nomina
 
La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso o
dichiarare decaduto dalla nomina qualsiasi candidato non ritenuto in
possesso dei requisiti previsti all'art. 1 del presente decreto.

                              Art. 11.
 
Disposizioni amministrative e varie
 
Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso
previsti al precedente art. 5, dovra' essere concessa dagli enti di
appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, la licenza
straordinaria per esami della durata di giorni quindici da fruire in
un'unica soluzione. Qualora i predetti candidati non si dovessero
presentare a sostenere le prove scritte per motivi dipendenti dalla
propria volonta', detta licenza dovra' essere computata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.
Roma, 8 marzo 2001
Il direttore generale: ten. gen. Simeone
 
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R.
competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine
perentorio, rispettivamente di sessanta o centoventi giorni dalla
data di notifica.

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