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UNIVERSITA' DI CASSINO

Concorso, per titoli, per il conferimento di quaranta borse di
studio riservate agli studenti che si immatricolano ad uno dei
corsi di laurea o di diploma universitario.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.63 del 10/8/1999
Ente:UNIVERSITA' DI CASSINO
Località:-
Codice atto:099E6119
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:5/11/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, emanato,
ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, con decreto rettorale n.
512 del 28 maggio 1996;
Vista la legge n. 390 del 2 dicembre 1991, ed in particolare l'art.
17;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
aprile 1997;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 24 luglio 1997;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione rispettivamente del 13 gennaio 1997 e del 28 gennaio
1997 con le quali sono stati fissati i limiti di reddito per poter
accedere ai benefici della legge citata;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione rispettivamente del 30 marzo 1999 e del 30 aprile
1999, relative alla emanazione di un bando di concorso, per l'anno
accademico 1999-2000, per il conferimento borse di studio destinate
all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza
universitaria di alcuni corsi di laurea e di diploma attivati
nell'Universita' stessa;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto, per l'anno accademico 1999-2000, un concorso, per
titoli, per il conferimento di quaranta borse di studio riservate
agli studenti che si immatricolano ad uno dei corsi, appresso
indicati, di laurea o di diploma universitario attivati presso
l'universita' di Cassino e cosi' suddivise:
cinque borse per il corso di laurea in filosofia;
cinque borse per il corso di laurea in lettere;
sei borse per il corso di laurea in ingegneria elettrica;
quattro borse per il corso di diploma in ingegneria elettrica;
sei borse per il corso di laurea in ingegneria meccanica;
quattro borse per il corso di diploma in ingegneria meccanica;
dieci borse per il corso di laurea in economia e commercio.
L'importo di ciascuna borsa e' pari a L. 5.000.000.

                               Art. 2.
Al concorso possono accedere tutti gli studenti dell'Universita'
degli studi di Cassino regolarmente iscritti al primo anno dei corsi
di laurea o di diploma di cui all'art. 1 per l'anno accademico
1999-2000.
Sono esclusi gli studenti che:
siano percettori di un "reddito equivalente" superiore a L.
56.375.000, cosi' come risulta determinato ai sensi del successivo
art. 4, con riferimento all'anno 1998 (dichiarazione redditi 1999);
usufruiscano della borsa di studio A.Di.Su per l'anno accademico
1999-2000;
siano in possesso di altro diploma di laurea o di diploma
universitario;
abbiano conseguito il titolo di studio previsto dall'art. 1, comma
1, della legge 11 dicembre 1969, n. 910, per l'accesso
all'universita', con votazione inferiore a 42/60;
abbiano conseguito il titolo di studio suddetto da oltre 2 anni; a
tal fine non viene computato il periodo inerente al servizio militare
o civile sostitutivo.
Il vincitore della borsa non potra' conservare la medesima qualora
perda, a qualunque titolo, lo status di studente.
Gli studenti beneficiari delle borse di studio in questione sono
esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi
universitari.

                               Art. 3.
Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al rettore
dell'Universita' degli studi di Cassino - Ufficio affari generali,
via Marconi, 10 - 03043 Cassino, devono essere redatte in carta
semplice secondo il fac-simile allegato al bando e possono essere
presentate presso l'ufficio stesso entro le ore 12 del 5 novembre
c.a.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro la data indicata. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L'autocertificazione gia' presentata per l'iscrizione all'anno
accademico 1999-2000 e' utilizzata per la valutazione del merito e
delle condizioni economiche con l'attribuzione dei punteggi di cui al
successivo art. 4.
L'universita' provvedera' a controllare la veridicita' delle
autocertificazioni prodotte dai richiedenti, svolgendo le verifiche
necessarie anche con controlli a campione.

                               Art. 4.
Dopo l'esame preliminare delle domande e l'esclusione di coloro che
non hanno i requisiti richiesti, l'amministrazione provvede, sulla
base dei criteri di merito e di reddito, a formulare una distinta
graduatoria provvisoria per ciascun corso di laurea o di diploma
universitario, in relazione alla ripartizione delle borse operate
dagli organi accademici.
A tal fine l'amministrazione procede a:
A) Determinazione del merito sulla base
1) del titolo di studio previsto dall'art. 1, comma1, della legge
11 dicembre 1969, n. 910, per l'accesso all'universita', conseguito
con votazione non inferiore a 42/60 da non oltre due anni; a tal fine
non viene computato il periodo inerente al servizio militare o civile
sostitutivo;
per i titoli di durata quadriennale per i quali e' previsto l'anno
integrativo ai fini dell'iscrizione al corso di laurea o di diploma
richiesto si terra' conto per la decorrenza del biennio,
dell'attestato relativo al corso integrativo.
Il relativo punteggio e' cosi' ripartito, fino a un massimo di
punti 6:
votazione compresa fra 42/60 e 46/60 - punti 1;
votazione compresa fra 47/60 e 50/60 - punti 2;
votazione compresa fra 51/60 e 54/60 - punti 3;
votazione compresa fra 55/60 e 57/60 - punti 4;
votazione compresa fra 58/60 e 59/60 - punti 5
votazione di 60/60 - punti 6;
2) della residenza anagrafica, limitatamente alle borse previste
per le facolta' di lettere ed economia:
studenti non residenti nella regione Lazio e ad almeno 30 km di
distanza dal comune di Cassino - punti 3;
studenti non residenti nella provincia di Frosinone e ad almeno 30
km di distanza dal comune di Cassino - punti 2;
studenti non residenti nel comune di Cassino e ad almeno 30 km di
distanza dallo stesso comune - punti 1.
B) Determinazione delle condizioni economiche - "Reddito
equivalente" - Dividendo
1) il reddito figurativo, dato dalla somma del reddito complessivo
annuale del nucleo familiare (reddito imponibile ai fini IRPEF +
altri redditi gia' tassati alla fonte) e del 10% del patrimonio
(mobiliare + immobiliare);
2) per il coefficiente corrispondente al numero dei componenti il
nucleo familiare cosi' definiti:
un componente: 0,45;
due componenti: 0,75;
tre componenti: 1,00;
quattro componenti: 1,22;
cinque componenti: 1,43;
sei componenti: 1,62;
sette componenti: 1,80,
per ogni componente oltre i 7 si aggiunge 0,15 a 1,80.
Il numero dei componenti il nucleo familiare viene aumentato di una
unita' in corrispondenza delle situazioni seguenti, cumulabili tra
loro per soggetti distinti:
studente portatore di handicap;
per ciascuna persona non autosufficiente fisicamente presente in
famiglia;
per ciascun componente il nucleo familiare, escluso lo studente
stesso iscritto all'universita' per il conseguimento del primo titolo
accademico, purche' di eta' inferiore ai 26 anni.
C) Formulazione di graduatorie provvisorie, separate per ciascun
corso di laurea e di diploma universitario, sulla base del punteggio
di merito e del reddito equivalente, di cui ai punti A) e B), dando
la precedenza, a parita' di merito, al reddito equivalente piu'
basso.
Avverso le graduatorie provvisorie, che sono pubblicate agli albi
del rettorato e delle facolta' per quindici giorni, ed a decorrere
dalla data di affissione, gli interessati possono proporre eventuali
ricorsi entro e non oltre i successivi cinque giorni dalla scadenza
della affissione medesima.

                               Art. 5.
Con decreto rettorale sara' nominata una apposita commissione
composta dal direttore amministrativo o un suo delegato, da un
rappresentante di ciascuna delle tre facolta' interessate designato
dai presidi, dal funzionario responsabile del servizio e da un
rappresentante degli studenti designato dal senato degli studenti.
La commissione avra' i seguenti compiti:
1) verificare il lavoro svolto dal competente ufficio in ordine
alla formulazione della graduatoria provvisoria;
2) pronunciarsi in via definitiva sui ricorsi eventualmente
pervenuti;
3) risolvere le situazioni di ex equo per merito e reddito mediante
sorteggio per l'attribuzione dell'ultimo posto disponibile.
La graduatoria definitiva, approvata con decreto rettorale, sara'
resa pubblica mediante affissione agli albi del rettorato e delle
facolta'.

                               Art. 6.
Il pagamento delle borse sara' corrisposto in due rate di L.
2.500.000 ciascuna.
L'erogazione delle due rate della borsa avra' luogo con le seguenti
modalita':
prima rata entro trenta giorni dall'assegnazione definitiva di cui
all'art. 5, previa verifica della regolare iscrizione al corso di
laurea o di diploma universitario;
seconda rata entro il 30 settembre dell'anno 2000, previa verifica
dell'avvenuto superamento entro il 31 luglio, dello stesso anno
accademico di riferimento, e con una media non inferiore a 24/30 di
almeno due degli esami previsti per l'anno accademico di
immatricolazione.
La non osservanza degli obblighi previsti dai precedenti commi
comporta la revoca della borsa, la restituzione del rateo riscosso e
la refusione delle tasse dovute ed eventualmente rimborsate.
Pertanto la relativa segreteria studenti non potra' dare corso ad
istanze di trasferimento ad altra universita', di passaggio di corso
e di rinuncia degli studi se non dietro attestazione dell'ufficio
ragioneria dell'universita' che certifichi l'avvenuto rimborso di
quanto dovuto.
Il presente decreto viene inserito nella raccolta ufficiale interna
di questa universita' e inviato alla Gazzetta Ufficiale per la
pubblicazione.
Cassino, 10 giugno 1999
Il rettore: Pecere
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