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UNIVERSITA' DI CAMERINO

Concorso pubblico per la copertura di un posto
di operatore amministrativo - quinta qualifica

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.83 del 19/10/1999
Ente:UNIVERSITA' DI CAMERINO
Località:Camerino  (MC)
Codice atto:099E8339
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:18/11/1999
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visti i decreti del Ministero della pubblica istruzione del 20
maggio 1983 e del 27 luglio 1988, n. 534 con cui sono state dettate
le norme per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del
personale tecnico-amministrativo delle universita';
Visto lo statuto dell'universita' emanato con decreto rettorale del
2 gennaio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio
1996 supplemento ordinario n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 con cui sono state dettate nuove norme per lo svolgimento di
concorsi pubblici;
Considerato che e' tuttora vacante il posto della sig.ra Angeli
Laura, operatore amministrativo, quinta qualifica - deceduta il 13
dicembre 1998;
Visto l'esito negativo della mobilita' effettuata ai sensi
dell'art. 37 del C.C.N.L.;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operatore amministrativo - quinta qualifica - area
funzionale amministrativo-contabile, presso questa Universita'.

                               Art. 2.
Requisiti generali
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
A) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910,
ovvero diploma di qualifica professionale o attestato rilasciato ai
sensi della legge n. 845/1978 art. 14, inerente le mansioni
specifiche del profilo professionale, piu' diploma di istruzione
secondaria di primo grado.
Le mansioni dell'operatore amministrativo sono cosi' descritte dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981:
"Addetto a compiti di preparazione degli atti di compilazione delle
pratiche relative alle carriere degli studenti o di atti contabili e
di bilancio, assegnati agli assistenti amministrativi. Puo' avere
assegnati compiti di pronta cassa, di compilazione di lettere,
predisposizione degli appuntamenti, delle convocazioni degli organi
collegiali. Mantiene relazioni con il pubblico, con uffici interni ed
esterni agli atenei, senza autonomia decisionale, in posizione di
particolare fiducia. Puo' assumere la responsabilita' dell 'archivio
dei singoli servizi o uffici. Integra i suoi compiti con quelli
previsti per l'agente amministrativo".
B) cittadinanza italiana ( sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica). Tale requisito non e'
richiesto per i concorrenti appartenenti all'Unione europea;
C) godimento dei diritti politici;
D) idoneita' fisica all'impiego;
E) essere in regola con le leggi sul servizio militare
obbligatorio.
Puo' partecipare al concorso il personale appartenente alla quarta
qualifica funzionale area amministrativo-contabile, con almeno cinque
anni di servizio senza demerito nella stessa qualifica prescindendo
dal titolo di studio previsto dal punto (A) del presente articolo.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lett. d), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di verifica del
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, e'
disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento tale esclusione.
I candidati dovranno anche effettuare un versamento in c.c.p. di L.
20.000 non rimborsabili a favore dell'Universita', quale
partecipazione alle spese concorsuali.
Il mancato versamento comporta la non ammissione alle prove
d'esame.

                               Art. 3.
Domanda e termine
Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al rettore di
questa universita', devono essere presentate entro il termine
perentorio di giorni trenta, che si computano ad iniziare dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.

                               Art. 4.
Domanda di partecipazione al concorso
La domanda dovra' essere compilata secondo lo schema (allegato A).
I candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, e sotto la
propria responsabilita';
A) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita;
B) di essere in possesso della cittadinanza italiana, o di quella
di uno Stato membro della Unione europea.
C) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
D) di non aver riportato condanne penali, ovvero nel caso
contrario, le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico;
E) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2
del presente bando;
F) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
d'impiego;
H) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati
decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d),
del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.
Oltre gli elementi, sopra indicati le domande dovranno riportare il
domicilio eletto ai fini del concorso, presso detto domicilio saranno
inviate tutte le comunicazioni.
Alla domanda dovra' essere allegata la ricevuta del versamento di
L. 20.000 effettuato sul c.c.p. 14566624 a favore dell'Universita' di
Camerino - servizio tesoreria - con l'indicazione nella causale, del
concorso per il quale il candidato presenta la domanda.
Ogni versamento deve essere relativo ad un solo concorso.

                               Art. 5.
Commissione esaminatrice
Con successivo decreto rettorale sara' nominata la commissione
giudicatrice ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994.

                               Art. 6.
Prove di esame
L'esame consistera' in:
A) una prova scritta di italiano concernente argomenti di cultura
generale;
B)una prova tecnico-pratica di video scrittura e contabilita' da
effettuare su un personal computer utilizzando Software specifici tra
i piu' comuni in uso.
C) un colloquio che vertera' su nozioni di legislazione
universitaria.
Le prove si considerano superate riportando un punteggio pari a
21/30 o equivalente.
Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti riportati in
ciascuna prova.
Il diario delle prove scritte sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale "Concorsi ed esami" -
non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.
Ai candidati sara' comunque inviata una comunicazione recante la
data l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove.
Relativamente alle comunicazioni inviate, l'amministrazione
universitaria non assume alcuna responsabilita' in caso di
irreperibilita' del destinatario o per eventuali disguidi postali.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

                               Art. 7.
Preferenze in caso di parita' di merito
I candidati che abbiano superato l'ultima prova ed intendano far
valere i titoli di preferenza alla nomina in caso di pari merito,
sono tenuti a fornire le dichiarazioni ed i documenti concernenti gli
stati ed i fatti che danno diritto alla preferenza, entro quindici
giorni dalla data in cui hanno sostenuto l'ultima prova.

                               Art. 8.
Approvazione della graduatoria
Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno luogo
alle preferenze di cui all'art. 7 sara' approvata la graduatoria di
merito e dichiarato il vincitore, sotto condizione sospensiva
dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione
all'impiego.
La graduatoria sara' affissa all'albo dell'Universita' e sara'
pubblicata nel bollettino del Ministero dell'universita'.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dal giorno della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine di legge per eventuali impugnative.

                               Art. 9.
Assunzione in prova
A seguito della approvazione della graduatoria finale di merito si
provvedera' alla assunzione in prova del vincitore previa
sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro.
L'immissione in servizio sara' disposta nel rispetto delle norme
sul pubblico impiego in vigore al momento della nomina stessa.
Alla data di effettiva assunzione in servizio, inoltre, il
vincitore dovra' rilasciare, sotto la propria responsabilita', una
dichiarazione concernente il possesso dei requisiti per l'accesso
alle pubbliche amministrazioni.
Tali dichiarazioni potranno essere oggetto di verifica da parte
dell'Universita'.

                              Art. 10.
Periodo di prova - Norme finali
Il vincitore del concorso che risulti in possesso di tutti i
requisiti prescritti, sara' inquadrato nella quinta qualifica area
funzionale amministrativo-contabile, profilo professionale "Operatore
amministrativo".
Il trattamento economico sara' quello corrispondente al livello
quinto nella misura iniziale, prevista dal contratto di lavoro di
comparto in vigore al momento dell'immissione in servizio.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi trascorsa la prima
meta' del quale ognuna delle due parti potra' risolvere il rapporto
di lavoro.
Al termine del periodo di prova, qualora non intervenga un
provvedimento contrario, il vincitore dovra' essere considerato
definitivamente assunto a tempo indeterminato.
Trova in ogni caso applicazione la normativa prevista del C.C.N.L.
per il comparto universita' sottoscritto dall'ARAN in data 21 maggio
1996.
Le richieste di trasferimento non verranno prese in considerazione
finche' il dipendente non abbia raggiunto cinque anni di servizio.
Alla presa di servizio egli dovra' dichiarare per iscritto di essere
disponibile a raggiungere qualunque struttura dell'Ateneo ivi
comprese quelle site in localita' diverse da Camerino se le esigenze
di servizio lo richiederanno.
Camerino, 10 agosto 1999
Il rettore: Buti
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