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BANCA D'ITALIA

Conferimento di tre borse di studio «Bonaldo Stringher», due borse di
studio «Giorgio Mortara» e due borse di studio «Donato Menichella».

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.78 del 6/10/2020
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:20E10865
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:3
Scadenza:17/11/2020

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
A) - tre borse di studio «Bonaldo Stringher», destinate al
perfezionamento degli studi all'estero nel campo dell'economia
politica e della politica economica;
B) - due borse di studio «Giorgio Mortara», destinate al
perfezionamento degli studi all'estero sulle metodologie matematiche,
statistiche ed econometriche, principalmente finalizzate all'analisi
delle istituzioni, dei mercati e degli strumenti finanziari e della
loro regolamentazione;
C) - due borse di studio «Donato Menichella», destinate al
perfezionamento degli studi all'estero sulle interrelazioni tra
crescita economica ed ordinamento giuridico nonche' sugli impatti
della regolamentazione sulle attivita' economiche.

Art. 1

Campo tematico e caratteristiche delle borse di studio

La Banca d'Italia mette a concorso sette borse di studio, tre
«Bonaldo Stringher», due «Giorgio Mortara» e due «Donato Menichella»
(contrassegnate dalle lettere A, B e C del presente bando di
concorso), destinate a brillanti neo laureati intenzionati a
perfezionare gli studi all'estero, presso Universita' di eccellenza
nel panorama internazionale.
Sono invitati a candidarsi tutti coloro che hanno conseguito la
laurea in una delle universita' italiane e hanno svolto una tesi con
contenuti originali e/o innovativi su argomenti in linea con i campi
tematici sopra indicati, mostrando un'attitudine all'attivita' di
ricerca e al pensiero critico.
Le borse comportano l'obbligo della frequenza per l'anno
accademico 2021/2022 di un corso universitario di perfezionamento, di
durata prevista non inferiore a nove mesi, a scelta del candidato. Il
corso prescelto dovra' essere in linea con gli studi svolti e
coerente con il campo tematico della tipologia di borsa per la quale
si concorre.
E' consentito concorrere all'assegnazione di una sola tipologia
di borsa. Se un candidato avanza domanda di partecipazione a piu' di
un concorso, la Banca d'Italia prende in considerazione l'ultima
candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la
data di presentazione della domanda registrata dal sistema
informatico.

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare ai concorsi per l'assegnazione delle borse
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall'art.
38 del decreto legislativo n. 165/2001;
2) laurea magistrale/specialistica conseguita posteriormente al
16 novembre 2018 presso un'universita' italiana con un punteggio non
inferiore a 110/110;
3) ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei
corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa.
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti
alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.

                               Art. 3 

Domanda di partecipazione

La domanda deve essere presentata - completa della documentazione
di cui al successivo art. 4 - entro il termine perentorio delle ore
16,00 del 17 novembre 2020 (ora italiana), utilizzando esclusivamente
l'applicazione disponibile sul sito internet della Banca d'Italia
www.bancaditalia.it
La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Al fine di
evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione in
prossimita' della scadenza del termine, si consiglia di presentare la
domanda con qualche ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo
necessario per completare l'iter di registrazione propedeutico alla
candidatura.
Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 4 

Documentazione da allegare alla domanda

La domanda - presentata secondo le modalita' di cui al comma 1
dell'art. 3 - sara' corredata dalla seguente documentazione in
formato pdf:
a) una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
contenente l'indicazione della data e del voto di laurea nonche'
l'elenco di tutti gli esami sostenuti con l'indicazione della data di
effettuazione e della votazione (devono essere indicati anche gli
esami sostenuti per il conseguimento della laurea triennale);
b) la tesi di laurea;
c) la sintesi della tesi di laurea, possibilmente di non piu'
di mille parole, che enuclei i contributi originali del candidato
sull'argomento discusso;
d) la copia del certificato TOEFL/IELS/Cambridge o altra
documentazione equivalente attestante l'ottima conoscenza della
lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la
fruizione della borsa;
e) la copia dei risultati ottenuti nel Graduate Record
Examination (GRE) o nel Graduate Management Admission Test (GMAT)
ovvero di test omologhi eventualmente richiesti dalle Universita'
prescelte per il perfezionamento degli studi;
f) una o piu' lettere di referenza rilasciate da docenti
universitari debitamente firmate dagli stessi (preferibilmente, una
delle lettere di referenza dovra' essere rilasciata dal docente
relatore della tesi di laurea). A tal fine i docenti dovranno inviare
le lettere, a loro esclusiva cura, entro il termine previsto
dall'art. 3 per la presentazione della domanda, alla casella di posta
elettronica personale.borsesmm@bancaditalia.it
g) il «curriculum vitae» dal quale emerga esaurientemente il
quadro degli studi e delle attivita' professionali eventualmente
svolte;
h) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni,
titoli professionali e culturali, attestati accademici nonche' ogni
altra documentazione riguardante attivita' scientifiche, didattiche e
di ricerca attinenti ai campi tematici di cui alle lettere A, B e C
del bando);
i) un documento di riconoscimento in corso di validita' ovvero
recante la dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.
Nella domanda andranno inoltre indicati il programma degli studi
e delle ricerche che il candidato si prefigge di compiere, nonche' le
universita' estere prescelte; andranno inoltre dettagliatamente
illustrate le finalita' che il candidato si ripromette di conseguire
dalla frequenza del corso di perfezionamento.
La Banca d'Italia puo' verificare in ogni momento l'effettivo
possesso dei requisiti previsti dal presente bando nonche' la
conformita' all'originale di tutti i documenti allegati alla domanda.

                               Art. 5 

Cause di esclusione

Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi
l'esclusione dai concorsi - le domande:
a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' dei
requisiti prescritti dall'art. 2 per la partecipazione ai concorsi;
b) per le quali sia stata accertata la non conformita'
all'originale della documentazione allegata alla domanda;
c) prive del documento di riconoscimento;
d) prive di uno degli allegati di cui alle lettere a), b), c) e
d) e del programma degli studi e delle ricerche nonche'
dell'indicazione, nel modulo di domanda, delle universita' estere
prescelte, secondo quanto previsto dall'art. 4.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione.

                               Art. 6 

Importi delle borse di studio

Per l'anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento
verra' erogato (al lordo dell'imposizione fiscale) l'importo di euro
27.000 suddiviso in quattro rate.
Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti
i singoli pagamenti, non faccia parte dell'area dell'euro, verra'
erogato l'equivalente dell'importo dovuto nella valuta del Paese
stesso, calcolato in base al tasso di cambio medio del mese
precedente all'effettuazione del pagamento.
Il citato importo e' comprensivo delle spese di viaggio e di
assicurazione contro le malattie.
Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno,
opportunamente documentate, restano a carico della Banca d'Italia.
I vincitori delle borse di studio «Bonaldo Stringher» (lettera
A), al termine del primo anno di corso finanziato dalla Banca
d'Italia, possono chiedere il rinnovo del finanziamento per il
successivo anno di studi. La Banca d'Italia puo' accordare tale
rinnovo valutando, a suo insindacabile giudizio, il profitto
conseguito.

                               Art. 7 

Incompatibilita'

Le borse di studio di cui al presente bando di concorso non sono
cumulabili con altre forme di finanziamento quali assegni di ricerca,
borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio. I
candidati vincitori delle borse, pertanto, saranno invitati a
rinunciare agli altri eventuali finanziamenti per il periodo coperto
dalle stesse, a pena di decadenza dalla fruizione delle medesime.

                               Art. 8 

Commissioni esaminatrici

Le borse di studio vengono conferite ai candidati dichiarati
vincitori dalle commissioni nominate, una per ciascuno dei concorsi
di cui alle lettera A, B, C, dalla Banca d'Italia e composte ognuna
da sette membri scelti tra accademici dei Lincei e/o docenti
universitari.
La commissione valuta nell'ordine:
la coerenza tra il campo tematico della borsa di studio
prescelta dai candidati e l'argomento della tesi di laurea e degli
eventuali altri lavori presentati, escludendo dalle valutazioni di
merito i candidati per i quali non si ravvisi la citata coerenza. Gli
interessati sono, pertanto, invitati a porre la massima attenzione
nell'individuazione della borsa di studio per la quale intendono
candidarsi;
il merito della tesi, l'attitudine all'attivita' di studio e
ricerca che la stessa esprime ed eventualmente i profili
comparatistici in essa contenuti;
il programma degli studi e delle ricerche che il candidato si
prefigge di compiere e il rilievo delle universita' presso le quali
intende fruire della borsa di studio;
gli eventuali altri lavori, il curriculum degli studi e le
eventuali attivita' professionali;
l'eventuale risultato ottenuto nel Graduate Record Examination
(GRE), nel Graduate Management Admission Test (GMAT) ovvero in test
omologhi ove richiesti dalle universita' prescelte dal candidato per
l'ammissione ai relativi corsi di studio.
A parita' di merito, la commissione da' la priorita' ai candidati
che utilizzeranno il finanziamento della Banca per dare avvio agli
studi all'estero.
La commissione, oltre ai vincitori, individua fino a un massimo
di otto candidati per il concorso per l'assegnazione delle borse
«Stringher» (lettera A) e fino a un massimo di sei candidati per
ciascuno dei concorsi per l'assegnazione delle borse «Mortara» e
«Menichella» (lettere B e C), ritenuti particolarmente meritevoli, da
convocare alla prova d'esame di cui all'art. 12.
Agli assegnatari delle borse viene data comunicazione per
iscritto; per tutti i candidati l'esito della selezione viene reso
noto sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it
Tale comunicazione ha valore di notifica ad ogni effetto di
legge.

                               Art. 9 

Borse di avviamento alla ricerca («Internship»)

La Banca d'Italia si riserva la facolta' di convocare i vincitori
e i particolarmente meritevoli per l'anno accademico 2021/2022 a
selezioni per l'assegnazione di borse di avviamento alla ricerca
della durata di tre mesi prorogabili fino a sei, da fruire
all'interno dell'Istituto.
Ove la Banca d'Italia si avvalga della facolta' di cui al comma
precedente, i vincitori delle borse per il perfezionamento degli
studi verranno convocati alle selezioni per l'assegnazione delle
borse di avviamento alla ricerca da fruire in periodi tra loro non
coincidenti.
La procedura e i criteri di selezione per il conferimento delle
borse di avviamento alla ricerca saranno resi noti agli interessati
successivamente.

                               Art. 10 

Documentazione da presentare
dopo l'assegnazione delle borse di studio

La Banca d'Italia comunichera' agli assegnatari delle borse di
studio la documentazione da presentare, indicandone modalita' e
termini di invio.
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita sono
comprese le dichiarazioni, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze
di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure
di sicurezza nonche' di carichi pendenti;
di conformita' all'originale ovvero di veridicita' della
documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), b), d), e) e
h) allegata alla domanda.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di procedere alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente
bando, come dichiarati e documentati dagli interessati. Le eventuali
difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato
vengono segnalate all'Autorita' giudiziaria.
L'accertamento del mancato possesso di uno o piu' dei requisiti
di partecipazione e/o le eventuali difformita' riscontrate rispetto a
quanto dichiarato o documentato comportano la revoca
dell'assegnazione della borsa di studio e precludono anche la
possibilita' di essere chiamati a sostenere la prova d'esame di cui
al successivo art. 12.

                               Art. 11 

Fruizione della borsa di studio

Gli assegnatari sono tenuti a seguire, nell'anno accademico
2021/2022, il corso di studi esclusivamente in una delle universita'
indicate nella domanda di partecipazione al concorso. Eventuali
cambiamenti di universita' sono eccezionalmente autorizzati dalla
Banca d'Italia in presenza di validi e documentati motivi. Non
costituisce valido motivo il rigetto della domanda d'iscrizione da
parte delle universita' indicate nella domanda di partecipazione per
carenza di uno o piu' dei requisiti di ammissione.
Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare l'universita'
prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento
nonche' il nome del tutor loro assegnato dall'universita'.
La Banca d'Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore tutor,
scelto tra i propri dipendenti.
Il borsista e' tenuto a riferire sull'andamento degli studi e a
inviare non meno di due relazioni - una a meta' del corso e una al
suo termine - per illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti e
le tematiche approfondite durante il periodo di fruizione della
borsa.
I tutor - a meta' e alla fine del corso - redigono una relazione
con la quale illustrano gli studi svolti, gli esami sostenuti, le
valutazioni riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista.
L'importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima
alla conferma da parte dell'interessato dell'avvenuta iscrizione
presso l'universita' prescelta; la seconda alla comunicazione da
parte dell'universita' circa l'inizio della frequenza del corso; le
ultime due rate - a meta' del corso e al suo termine -
successivamente alla ricezione delle relazioni dei tutor e del
borsista.
La Banca d'Italia chiedera' la restituzione della prima rata nel
caso in cui l'assegnatario della borsa non inizi la frequenza del
corso di studi.
La Banca d'Italia si riserva di revocare la borsa di studio e di
non corrispondere le rate non ancora maturate: a) nel caso di
interruzione, sia pure temporanea, della frequenza del corso di
studi; b) nel caso di omesso invio alla Banca d'Italia della
prescritta documentazione relativa all'andamento degli studi; c)
qualora da tale documentazione risulti che l'assegnatario non trae
profitto dal corso di studi intrapreso.
La revoca della borsa di studio preclude la convocazione alla
prova d'esame di cui al successivo art. 12.

                               Art. 12 

Prova d'esame per l'assunzione

La Banca d'Italia si riserva di convocare gli assegnatari delle
borse di studio e i particolarmente meritevoli dei concorsi di cui
alle lettera A, B e C a sostenere una specifica prova d'esame per
l'assunzione in prova nell'area manageriale/alte professionalita' -
segmento professionale di esperto (1° livello stipendiale); la prova
d'esame potra' essere sostenuta per una volta sola, al termine
dell'anno accademico 2021/2022 oppure al termine del successivo anno
accademico 2022/2023.
In tale occasione la Banca d'Italia si riserva altresi' di
verificare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui
all'art. 2 del bando.
La Banca d'Italia nomina una commissione con l'incarico di
sovrintendere alla prova d'esame.
La prova d'esame consiste in una prova scritta e in una orale
alla quale partecipano i candidati che hanno superato la prova
scritta.
Le modalita' di svolgimento della prova e il programma d'esame
saranno comunicati in tempo utile a tutti i candidati.
La nomina alle dipendenze della Banca d'Italia resta comunque
subordinata al possesso da parte degli interessati dei requisiti
previsti dal regolamento del personale dell'Istituto.

                               Art. 13 

Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di
privacy, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti
presso la Banca d'Italia, Servizio risorse umane, Divisione
assunzioni e selezioni esterne, per le finalita' di gestione della
selezione e sono trattati anche in forma automatizzata. Per gli
assegnatari delle borse, il trattamento di tali dati prosegue per le
finalita' di gestione delle stesse; per i vincitori della prova
d'esame, esso prosegue anche per le finalita' inerenti alla gestione
del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione; in caso di rifiuto a
fornire i dati, la Banca d'Italia procede all'esclusione dalla
selezione ovvero non da' luogo all'assegnazione della borsa.
I dati di cui all'art. 10, comma 2, del presente bando sono
trattati allo scopo di accertare, per i vincitori della prova
d'esame, il possesso del requisito di assunzione della compatibilita'
dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da
svolgere nell'Istituto, secondo quanto previsto dalle norme
regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati
personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali
sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione
dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco di quelli trattati in violazione di legge nonche' il diritto
di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
titolare del trattamento - Banca d'Italia, Servizio organizzazione,
via Nazionale n. 91 - Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it).
Il responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia
puo' essere contattato presso via Nazionale 91 - Roma (e-mail
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy
e' possibile rivolgersi, in qualita' di Autorita' di controllo, al
Garante per la protezione dei dati personali, piazza Venezia, n. 11 -
Roma.

                               Art. 14 

Responsabile del procedimento

L'unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il
Servizio risorse umane della Banca d'Italia. Il responsabile del
procedimento e' il Capo pro tempore di tale Servizio.
Roma, 29 settembre 2020

Il direttore generale: Franco

 

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