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BANCA D'ITALIA

Concorso per titoli a borse di studio «Bonaldo Stringher»

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.70 del 9/9/2003
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:03E10998
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/10/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1
 

Campo tematico delle borse di studio
 
La Banca d'Italia mette a concorso tre borse di studio intitolate
a «Bonaldo Stringher» per il perfezionamento all'estero degli studi
nel campo dell'economia politica e della politica economica.

                               Art. 2
 

Caratteristiche delle borse
 
Le borse comportano l'obbligo della frequenza all'estero per
l'anno accademico 2004/2005, presso universita' degli Stati Uniti
d'America, del Canada o di un paese dell'Europa, di un corso di
perfezionamento in linea con gli studi svolti, di durata prevista non
inferiore a 9 mesi.
Le borse sono dotate ciascuna (al lordo della imposizione
fiscale) di:
- dollari USA 30.000 se per gli Stati Uniti;
- dollari Canadesi 39.000 se per il Canada;
- euro 22.500 se per un paese dell'Europa. Qualora il paese
prescelto, al momento in cui vengono corrisposti i singoli pagamenti,
non faccia parte dell'area dell'euro, verra' erogato l'equivalente
dell'importo dovuto nella valuta del paese stesso, calcolato in base
al tasso di cambio relativo al giorno l° luglio 2003. I citati
importi sono comprensivi delle spese di viaggio e di assicurazione
contro le malattie.
Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno,
opportunamente documentate, restano a carico della Banca d'Italia.

                               Art. 3
 

Requisiti di partecipazione
 
Possono partecipare al concorso coloro che desiderano
perfezionare gli studi svolti nel campo tematico indicato al
precedente art. 1 e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) laurea quadriennale o di durata superiore o specialistica
con tesi conseguita posteriormente al 31 luglio 2001 - con un
punteggio non inferiore a 110/110 - presso un'universita' o un
istituto superiore italiani;
3) buona conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi
universitari prescelti per la fruizione della borsa.
La partecipazione al presente concorso e' incompatibile con la
partecipazione ai concorsi a borse di studio «Giorgio Mortara» e
«Donato Menichella», indetti in pari data. Se un candidato avanza
regolare domanda di partecipazione a piu' di uno dei concorsi citati
viene invitato a precisare per quale concorso intende optare.

                               Art. 4
 

Commissione esaminatrice
 
Le borse di studio vengono conferite dal Governatore della Banca
d'Italia ai candidati dichiarati vincitori dalla Commissione nominata
dal Governatore stesso. La Commissione e' composta di sette membri
scelti tra accademici dei Lincei e/o docenti universitari.
La Commissione valuta preliminarmente la coerenza tra il campo
tematico indicato all'art. l e l'argomento della tesi di laurea e
degli eventuali altri lavori presentati, escludendo dalle valutazioni
di merito i candidati per i quali non si ravvisi la citata coerenza.
Successivamente la Commissione valuta il merito delle tesi e degli
eventuali altri lavori e tiene altresi' conto del curriculum degli
studi e delle eventuali attivita' professionali nonche' del programma
degli studi che il candidato si prefigge di compiere.

                               Art. 5
 

Rinnovo del finanziamento
 
I vincitori delle borse di studio al termine del primo anno di
corso possono chiedere il rinnovo del finanziamento per il successivo
anno di studi. La Banca d'Italia puo' accordare tale rinnovo
valutando, a suo insindacabile giudizio, il profitto conseguito.

                               Art. 6
 

Incompatibilita'
 
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse o assegni
di studio per il perfezionamento a livello universitario in Italia o
all'estero. Pertanto, per poter usufruire delle borse di studio, i
vincitori in possesso di altra borsa o assegno di studio devono
espressamente rinunciarvi per il periodo coperto dalle stesse.

                               Art. 7
 

Domanda di partecipazione. Termine di presentazione della domanda.
Documentazione da allegare alla domanda
 
Per esigenze di carattere organizzativo la domanda di
partecipazione dovra' essere compilata utilizzando il modulo
prestampato contenuto nel bando, di cui e' parte integrante, in
distribuzione presso tutte le Filiali della Banca d'Italia nonche'
presso gli uffici dell'Amministrazione Centrale in via Nazionale
n. 91 - Roma e del Centro «Donato Menichella» in Largo Guido Carli
n. l - Frascati. L'eventuale redazione della domanda in carta libera
dovra' essere effettuata riportando - con scrittura dattilografica o
a stampatello - l'intero contenuto del predetto modulo.
Il bando e' acquisibile anche dal sito INTERNET della Banca
d'Italia «www.bancaditalia.it».
La domanda deve recare la firma autografa del candidato.
Nella domanda il candidato deve dichiarare:
il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita;
il «curriculum degli studi e delle eventuali attivita'
professionali» dal quale emerga esaurientemente il quadro degli studi
e delle attivita' professionali svolte;
il corso che intende frequentare, il programma degli studi e delle
ricerche che si prefigge di compiere e le finalita' che si ripromette
di conseguire nel campo degli studi stessi;
in quale o in quali paesi intende perfezionare gli studi, nonche'
la/e universita' prescelta/e;
di possedere una buona conoscenza della lingua straniera utilizzata
nei corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa;
l'indirizzo al quale si richiede l'invio di tutte le comunicazioni
nonche' il recapito telefonico.
Contestualmente alla domanda devono essere prodotti, pena
l'esclusione dal concorso:
a) la documentazione relativa al conseguimento del diploma di
laurea con l'indicazione della data del suo conseguimento e del voto
di laurea nonche' degli esami sostenuti e della relativa votazione;
b) la tesi di laurea in triplice copia, su base cartacea, resa
conforme all'originale con le modalita' di legge;
c) una sintesi della tesi di laurea, possibilmente di non piu'
di mille parole, che enuclei i contributi originali del candidato
sull'argomento discusso nella tesi;
d) la documentazione attestante la buona conoscenza della
lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la
fruizione della borsa, risultante dal superamento di esami di lingua
ovvero da un soggiorno all'estero per almeno un anno per motivi di
studio o di lavoro (in tal caso andranno specificati: la durata del
soggiorno, gli studi svolti e/o le esperienze di lavoro effettuate).
Eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni in
triplice copia, titoli professionali e culturali, attestati
accademici nonche' ogni altra documentazione riguardante attivita'
scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti alle materie di cui
all'art. l del bando) vanno allegati alla domanda. In caso contrario
non costituiscono oggetto di valutazione.
La documentazione di cui alle lett. a) e d) del presente articolo
nonche' quella relativa al possesso di attestati devono essere
prodotte avvalendosi di dichiarazioni sostitutive rese nei modi e nei
termini previsti dalla legge - secondo lo schema del «Quadro A»
dell'accluso modulo di domanda - ovvero allegando i relativi
certificati in originale o in copia autenticata. La conformita'
all'originale delle copie della tesi di laurea, degli eventuali altri
lavori presentati o dei certificati puo' essere attestata dal
candidato avvalendosi della dichiarazione sostitutiva contenuta nel
«Quadro A», nel rispetto degli adempimenti formali indicati nel comma
successivo.
Se il candidato si avvale delle dichiarazioni sostitutive ex
art. 47 D.P.R. 445/2000 di cui al citato «Quadro A» deve allegare
alla domanda la fotocopia di un documento d'identita'. La fotocopia
del documento d'identita' deve evidenziare in particolare che lo
stesso e' in corso di validita' ovvero recare la dichiarazione che i
dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data
del rilascio. In alternativa a tale modalita' di presentazione delle
suddette dichiarazioni, i candidati possono sottoscrivere il «Quadro
A» alla presenza di un dipendente della Banca d'Italia addetto al
Servizio Personale Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni,
via Otricoli n. 41 - Roma. L'invio o la consegna a mani della domanda
andranno comunque effettuate con le modalita' di cui ai successivi
commi 9 e 10.
La domanda deve essere spedita per posta a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del 10 ottobre
2003 all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, Servizio
Personale Gestione Risorse, via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. La data
di spedizione e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale
accettante. La domanda deve comunque pervenire entro il 10° giorno
successivo a quello del predetto termine perentorio. A tal fine, per
ragioni di certezza documentale, fa fede il timbro di protocollo
d'arrivo apposto dalla Banca.
La domanda puo' anche essere presentata, entro il termine
perentorio del 10 ottobre 2003, direttamente allo sportello di via
Nazionale n. 91 - Roma. Dell'avvenuta consegna a mani della domanda
viene rilasciata ricevuta. Non e' consentita la spedizione o la
presentazione della domanda presso le Filiali della Banca d'Italia.
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi
l'esclusione dal concorso - le domande:
- prive della firma autografa;
- spedite o presentate allo sportello oltre il termine perentorio del
10 ottobre 2003; nonche' quelle che, anche se inoltrate in tempo
utile, pervengono oltre il 10° giorno successivo al predetto termine
perentorio, non assumendo la Banca alcuna responsabilita' per
eventuali ritardi o disguidi postali;
- incomplete di una o piu' delle dichiarazioni di cui al comma 4 del
presente articolo o della documentazione di cui al successivo comma
5;
- inviate senza la fotocopia di un documento d'identita' nel caso in
cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni sostitutive ex
art. 47 D.P.R. 445/2000 di cui al «Quadro A» ovvero inviate con la
fotocopia di un documento non in corso di validita' priva della
dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio;
- dalle quali risulti il mancato possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.
La Banca non promuove regolarizzazioni documentali ne' consente
regolarizzazioni documentali tardive.
La Banca d'Italia non procede alla restituzione ai candidati
della tesi di laurea e degli altri documenti prodotti in allegato
alle domande.

                               Art. 8
 

Documentazione da presentare dopo l'assegnazione delle borse
 
La Banca d'Italia comunichera' agli assegnatari delle borse di
studio la documentazione da presentare, indicandone modalita' e
termini di invio.
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita sono
comprese anche le dichiarazioni relative all'esistenza o meno di
condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta
o di sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero di carichi
pendenti.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di procedere alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente
bando, cosi' come dichiarati e documentati dagli interessati.
L'accertamento del mancato possesso di uno o piu' requisiti di
partecipazione comporta la revoca dell'assegnazione della borsa di
studio e preclude la possibilita' di essere chiamato a sostenere la
prova d'esame di cui al successivo art. 14.

                               Art. 9
 

Adempimenti per la fruizione
 
Gli assegnatari devono comunicare alla Banca d'Italia
l'universita' (e il paese) che ha accettato la domanda di
partecipazione al corso di perfezionamento tra quelle indicate nella
domanda di partecipazione al concorso. Gli stessi sono tenuti a
seguire il corso di studi nell'universita' indicata. Eventuali
cambiamenti di universita' possono essere eccezionalmente richiesti
soltanto in presenza di validi e documentati motivi tra i quali, in
particolare, la non ammissione da parte dell'universita' prescelta e
devono essere autorizzati dalla Banca d'Italia.

                               Art. 10
 

Ulteriori adempimenti
 
Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare la data di
inizio e la durata del corso di perfezionamento; in tale data devono
iniziare la frequenza del corso e darne notizia alla Banca d'Italia;
devono altresi' comunicare il nome dei tutor loro assegnati
dall'universita' e sono tenuti a far conoscere le valutazioni di
profitto riportate presso le universita' frequentate.
La Banca d'Italia assegna inoltre a ciascun borsista un secondo
tutor, scelto tra i propri dipendenti. Il borsista e' tenuto a
riferire sull'andamento degli studi e a inviare non meno di due
relazioni - una a meta' del corso e una al suo termine - per
illustrare esaurientemente gli studi svolti, gli esami sostenuti e
gli eventuali lavori avviati.

                               Art. 11
 

Modalita' di erogazione
 
L'importo delle borse viene corrisposto in quattro rate di pari
importo; la prima alla conferma da parte dell'interessato
dell'avvenuta iscrizione presso l'universita' prescelta; la seconda
alla comunicazione da parte dell'universita' circa l'inizio della
frequenza del corso; le ultime due rate - a meta' del corso e al suo
termine - successivamente alla ricezione della documentazione
relativa all'andamento degli studi (relazioni di cui all'art. 10,
valutazioni di profitto conseguite dal borsista nonche' giudizi
espressi dal tutor assegnato dall'universita).
La Banca d'Italia si riserva di non corrispondere le rate non
ancora maturate: a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea,
della frequenza del corso di studi; b) nel caso di omesso invio alla
Banca d'Italia della prescritta documentazione relativa all'andamento
degli studi; c) qualora da tale documentazione risulti che
l'assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso.
La Banca d'Italia chiedera' la restituzione della rata
corrisposta anticipatamente nel caso in cui l'assegnatario della
borsa non inizi la frequenza del corso di studi.

                               Art. 12
 

Rinvio della fruizione
 
La Banca d'Italia puo' consentire, a suo insindacabile giudizio,
l'utilizzo delle borse nell'anno accademico successivo, ove ricorrano
validi e documentati motivi.

                               Art. 13
 

Trattamento dei dati personali
 
Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle
disposizioni di cui all'art. 10, i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, Servizio Personale
Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni, per le finalita'
di gestione del concorso e sono trattati anche in forma
automatizzata. Per gli assegnatari delle borse di studio il
trattamento di tali dati prosegue per le finalita' di gestione delle
stesse; per i vincitori della prova d'esame di cui al successivo
art. 14, esso prosegue anche successivamente all'instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
medesimo.
I dati di cui al secondo comma dell'art. 8 del presente bando
sono richiesti in relazione a quanto previsto al successivo art. 14
che formula la riserva di ammissione al corso di qualificazione
propedeutico all'assunzione nel grado di Coadiutore, a seguito del
superamento di una prova d'esame. Tali dati sono raccolti, per le
finalita' previste dall'art. 9 comma 2 lettera C) del D. Lgs. 135/99,
al solo scopo di accertare il possesso del requisito della
compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli interessati con le
funzioni da espletare nell'Istituto in base a quanto previsto dalle
norme regolamentari della Banca d'Italia.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati o allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all'art. 13
della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo
del Servizio Personale Gestione Risorse.

                               Art. 14
 

Prova d'esame per l'ammissione al corso di qualificazione
propedeutico all'assunzione nel grado di Coadiutore
 
La Banca d'Italia si riserva di convocare gli assegnatari delle
borse e, fino a un massimo di cinque, gli eventuali altri candidati
non vincitori ma distintisi come «particolarmente meritevoli» nelle
valutazioni della Commissione - di cui al precedente art. 4 e purche'
in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3 del
bando - a sostenere una specifica prova d'esame.
In caso di formale rinuncia alla partecipazione alla prova
d'esame da parte di uno o piu' dei convocati di cui al comma l del
presente articolo, la Banca d'Italia si riserva la facolta' di
chiamare, in loro sostituzione, altrettanti elementi eventualmente
presenti nell'elenco dei «particolarmente meritevoli», seguendo
l'ordine di merito con cui la Commissione ha redatto tale elenco.
La prova d'esame consiste in una prova scritta e una orale, alla
quale partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta.
Il programma dettagliato della prova verra' inviato in tempo
utile agli assegnatari delle borse e agli altri eventuali candidati
«particolarmente meritevoli», come precedentemente individuati,
convocati alla prova.
Coloro che si classificano utilmente nella graduatoria redatta a
seguito della prova d'esame vengono ammessi a partecipare a un corso
di qualificazione propedeutico all'assunzione, che si terra' alla
prima favorevole occasione.
La frequenza con accertato profitto del corso di qualificazione
da' titolo all'assunzione e quindi alla nomina in esperimento nel
grado di Coadiutore, con la relativa decorrenza degli effetti
giuridici.
In presenza di richieste motivate da esigenze di prosecuzione
degli studi, la Banca d'Italia si riserva la facolta' di autorizzare
il rinvio della frequenza del corso di qualificazione propedeutico
alla nomina, anche alla luce dei fabbisogni di organico esistenti.
La nomina alle dipendenze della Banca d'Italia resta comunque
subordinata al possesso da parte degli interessati dei prescritti
requisiti regolamentari.
Roma, 2 settembre 2003
IL GOVERNATORE: A. FAZIO

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