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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventinove
sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma
dei carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.90 del 15/11/2011
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:1E006520
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/12/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, modificato con
decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002, concernente,
tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le
modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione
delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle
commissioni esaminatrici;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"codice dell'ordinamento militare" ed, in particolare, il titolo II
del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato maggiore della difesa e degli Stati maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare", come modificato ed integrato dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il
reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010 impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2011);
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2011- 2013;
Ravvisata la necessita' di indire per il 2012, al fine di
soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 29 sottotenenti
in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione a
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova
non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza
dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande di
partecipazione presentate venisse ritenuto compatibile con le
esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di
conclusione della procedura concorsuale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare.

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 29 (ventinove) sottotenenti in servizio permanente
nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.
2. Dei 29 (ventinove) posti messi a concorso:
a) 26 (ventisei) sono riservati a favore degli appartenenti al
ruolo ispettori nella qualifica di luogotenente e nei gradi di
maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza,
maresciallo capo e maresciallo ordinario in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri;
b)1 (uno) e' riservato a favore degli ufficiali in ferma
prefissata dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio
per almeno diciotto mesi senza demerito;
c) l (uno) e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
3. I posti riservati eventualmente non ricoperti per
insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti agli
altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al
successivo art. 12.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di
revocare o annullare il presente decreto, modificare il numero dei
posti, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste
dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso
l'Amministrazione della difesa provvede a dare formale comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
Speciale.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Al concorso, di cui all'art. 1, possono partecipare i
concorrenti di entrambi i sessi appartenenti alle sottonotate
categorie:
a) ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri
in congedo che, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di ammissione al concorso, abbiano ultimato il servizio
di prima nomina;
b) ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso,
abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il
periodo di formazione;
c) ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle forze
di completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate
con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita'
addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali
di complemento che sono stati richiamati, a mente delle disposizioni
dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per
addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;
d) luogotenenti, marescialli aiutanti sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza, marescialli capi e marescialli ordinari in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che hanno riportato
nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore
alla media" ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti.
2. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande riportato nel successivo art. 3, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di eta' ed aver compiuto il 26° anno di eta', se
appartenenti alla categoria di cui al comma 1, lettera d);
2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b) e c);
3) 32° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettera a).
Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1, della legge 11 dicembre 1969, n.
910 e successive modificazioni ed integrazioni.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un ufficio scolastico regionale
nell'ambito provinciale di loro scelta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di
polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
g) non trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione
ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei
carabinieri;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di
sicurezza;
i) avere tenuto condotta incensurabile;
j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta'
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
k) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati, negli
ultimi cinque anni di servizio, inidonei all'avanzamento ovvero
avervi rinunciato.
3. Il conferimento della nomina a sottotenente in servizio
permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri e', inoltre,
subordinato all'astensione dei comportamenti di cui all'art. 635,
comma 1, lettera 1), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
nonche' al possesso:
a) dell'idoneita' psicofisica ed attitudinale al servizio
militare quale ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri da accertarsi con le modalita' previste dal presente
decreto;
b) dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura ordinaria, ai sensi
dell'art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, da accertarsi
d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande e
dovranno essere mantenuti, ad eccezione di quelli di cui al comma 2,
lettere b) e c) sino alla data di nomina a sottotenente in servizio
permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.

                               Art. 3 


Domande di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso:
a) deve essere presentata esclusivamente on-line sul sito
http://www.carabinieri.it/ - area concorsi, seguendo le istruzioni
per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato,
entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie Speciale. Se il trentesimo giorno e' festivo il termine di
scadenza sara' prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale
di selezione e reclutamento provvedera' a raccogliere le domande, a
stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti all'atto della loro
presentazione alla prova di preselezione o alla prima prova scritta
di cui all'art. 7 (qualora la prova di preselezione non abbia luogo)
per la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line
non potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione e non
dovra' essere spedita a mezzo raccomandata;
b) solo in caso di avaria del sistema automatizzato o di
indisponibilita' di un collegamento ad internet, potra' essere
redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato
A, che costituisce parte integrante del presente decreto, disponibile
anche nel sito http://www.carabinieri.it/, firmata per esteso dal
concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, viale Tor
di Quinto n. 119 - 00191 Roma, entro il termine di cui alla lettera
a) (a tal fine fara' fede la data apposta dall'ufficio postale
accettante). La firma in calce alla domanda, da apporre
necessariamente in forma autografa e leggibile, non richiede
l'autenticazione. La mancata sottoscrizione rendera' la domanda
irricevibile.
I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda e la
ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno essere
esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla prova di
preselezione ovvero, qualora tale prova non abbia luogo, alla prima
prova scritta.
I concorrenti residenti all'estero, o che si trovano all'estero
per motivi di servizio, potranno compilare la domanda anche su
modello non conforme al citato allegato A, purche' contenente gli
stessi dati, ed inoltrarla, entro il termine sopraindicato, anche
mediante l'Autorita' diplomatica o consolare ovvero il Comando del
reparto/ente di appartenenza che, dopo aver attestato sulla stessa la
data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro al succitato
indirizzo (per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita'/comando
ricevente).
2. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre,
presentare copia della suddetta domanda al Comando del reparto/ente
presso il quale sono in forza, per consentire al medesimo di curare
le incombenze di cui al successivo comma 5.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dell'art. 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 possono derivare da falsita' in atti e da dichiarazioni
mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di
nascita) e il codice fiscale e, qualora in servizio, il numero di
matricola meccanografica;
b) se in servizio, la propria posizione militare (Forza armata,
grado, Corpo/Arma/categoria/specialita'/corso di appartenenza), con
indicazione della data di decorrenza della ferma eventualmente
contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, le date
di inizio e fine del servizio e quelle di eventuale inizio e fine del
trattenimento. Gli ufficiali delle forze di completamento dovranno
indicare i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la
quale sono stati richiamati;
c) la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte
le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di
avviamento postale, il recapito telefonico (telefonia fissa e mobile)
ed un indirizzo di posta elettronica (ove posseduto).
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e
contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, a mezzo
telegramma o fax (06/3356.6906) ogni variazione che venga a
verificarsi durante l'espletamento del concorso.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana e lo stato civile;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato
condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di
condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti penali per
delitti non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario, dovra' indicare le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale per
avere acquisito la qualifica di imputato.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento ed al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali, qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;
g) il titolo di studio posseduto, il relativo voto e
l'istituto, comprensivo di indirizzo, ove e' stato conseguito;
h) il reparto/ente di appartenenza (se in congedo il Centro
documentale dell'Esercito, il Dipartimento militare
marittimo/Capitaneria di porto, la Direzione territoriale del
personale della regione aerea o il Comando Aeronautica militare di
Roma, di ascrizione);
i) di non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di
servizio, inidonei all'avanzamento, ne' di avervi rinunciato (solo se
in servizio permanente);
l) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
m) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 8;
n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovra' fornire tutte le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
o) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie di cui
all'art. 645, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e
figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo
grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio);
p) di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio civile, a meno che abbiano presentato
apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettori di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio
civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in
cui sono stati collocati in congedo, come previsto dall'art. 636 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa
anche se negativa;
q) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede;
r) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non
gia' in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui all'art.
13;
s) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolto d'autorita' o d'ufficio
da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di
polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
t) la lingua straniera (a scelta tra la francese, l'inglese, la
spagnola e la tedesca) nella quale desidera sostenere la prova orale
facoltativa;
u) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
v) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
z) l'eventuale elenco dei documenti e/o dichiarazioni sostitutive
allegati alla domanda di partecipazione.
Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno, all'atto
della sottoscrizione della domanda di cui al precedente comma 1,
esibire un documento di riconoscimento in corso di validita'.
4. Il concorrente, se lo desidera, potra' allegare alla domanda
la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza
di cui al precedente comma 3, lettere g), m) ed n), anche sotto forma
di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso. Per le domande presentate on-line la predetta
documentazione dovra' essere consegnata all'atto della presentazione
alla prova di preselezione o alla prima prova scritta di cui all'art.
7 (se la prova di preselezione non avra' luogo).
Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che,
sottoscritte e spedite nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda
riportato nel gia' citato allegato A al presente decreto.
5. I Comandi che hanno ricevuto dai concorrenti in servizio la
copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere,
solo nei confronti di coloro che avranno superato la prova di
preselezione di cui all'art. 6 o, qualora la preselezione non venga
effettuata, che si saranno presentati alle prove scritte,
all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti:
a) libretto personale, stato di servizio, attestazione e
dichiarazione di completezza (per gli ufficiali);
b) libretto personale, foglio matricolare, attestazione e
dichiarazione di completezza (per gli appartenenti al ruolo
ispettori).
Una copia della suddetta documentazione dovra' essere inviata al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, viale Tor
di Quinto n. 119 - 00191 Roma, entro venti giorni dalla pubblicazione
degli esiti della prova di preselezione o dalla presentazione dei
concorrenti alle prove scritte, qualora la preselezione non venga
effettuata.
6. Per i concorrenti che siano ufficiali inferiori di
complemento, in ferma prefissata o delle forze di completamento, in
congedo, la documentazione di cui alla lettera a) del comma 5 sara'
acquisita d'ufficio dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e
contenzioso.

                               Art. 4 


Svolgimento del concorso


1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di preselezione;
b) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-professionale);
c) la valutazione dei titoli di merito;
d) gli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneita'
psicofisica;
e) gli accertamenti attitudinali;
f) una prova orale;
g) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove, i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' od altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da
un'amministrazione dello Stato.
2. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del
concorso con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 12
(presumibilmente entro luglio 2012) tutti i concorrenti -compresi
quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di
gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' psicofisica -dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario
saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 5 


Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione, per
le prove scritte ed orali, per la valutazione dei titoli di merito e
per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1, lettera a)
sara' composta da:
a) un ufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri, di grado
non inferiore a generale di brigata, presidente;
b) tre ufficiali superiori in servizio dell'Arma dei carabinieri,
membri;
c) un docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto
per le prove scritte;
d) un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la prova
orale;
e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
f) un ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri,
di grado non inferiore a capitano ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al comma
1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) due ufficiali medici, in servizio presso il Centro nazionale
di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui
il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito
selettore attitudinale, in servizio presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, membro;
c) un ufficiale psicologo dell'Arma dei carabinieri, in servizio
presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei
carabinieri, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione potra' avvalersi del contributo
tecnico-specialistico di altro personale del citato Centro.

                               Art. 6 


Prova di preselezione


1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso - ad un'eventuale prova di preselezione sulle materie e con
le modalita' indicate nel paragrafo 1 dell'allegato B che costituisce
parte integrante del presente decreto, presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di
Quinto n. 153 (altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma,
raggiungibile, dalla fermata "Ottaviano" della metropolitana - linea
A, con la linea bus ATAC n. 32, il 20 dicembre 2011, con inizio non
prima delle 1045.
La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle 08,30 alle
10,45, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 10,45, non sara' piu' consentito
l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153),
struttura ove verra' effettuata la prova;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nell'aula d'esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.
Eventuali modifiche della data, del calendario o della sede di
svolgimento di detta prova saranno rese note, a partire dal 16
dicembre 2011, mediante avviso consultabile nei siti
http://www.carabinieri.it/ e http://www.persomil.difesa.it/, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il
pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 -
00143 Roma, tel. 06517051012. Con le stesse modalita' sara' data
notizia del mancato svolgimento della prova, qualora in base al
numero dei concorrenti non sara' ritenuto opportuno effettuarla.
2. I concorrenti che non riceveranno comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti,
senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di
riconoscimento di cui all'art. 4, comma 1, della ricevuta attestante
la presentazione della domanda on-line o di copia della domanda di
partecipazione al concorso e della ricevuta di spedizione della
medesima, nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Se la prova verra' svolta in piu'
di una sessione non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti impegnati in improvvise ed inderogabili esigenze di
servizio, da documentare a cura del Comando di appartenenza e di
quelli interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito
di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli
stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 0633566906) al
predetto centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di
nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di previsto
svolgimento della prova, inviando documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail
(se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di
partecipazione) o telegramma.
3. La prova si svolgera' con le modalita' fissate nel
provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m),
del decreto ministeriale 12 gennaio 2001 citato nelle premesse ed, in
quanto applicabili, quelle degli articoli 13, commi 1, 3, 4 e 5, e
15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
4. In base al numero delle risposte esatte fornite dai
concorrenti nella prova di preselezione verra' formata una
graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a
sostenere le prove successive.
I concorrenti classificatisi nei primi 600 (seicento) posti della
graduatoria di cui al presente comma e quelli che abbiano
eventualmente riportato lo stesso punteggio del concorrente collocato
al 600° posto saranno ammessi alle successive prove.
5. L'esito della prova di preselezione ed i nominativi dei
concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte, per
essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel
comma 4, saranno resi noti, a partire dal 21 dicembre 2011, nei siti
http://www.carabinieri.it/ e http://www.persomil.difesa.it/, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione
relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma,
tel. 06517051012.

                               Art. 7 


Prove scritte


1. I candidati che hanno avuto notizia dell'ammissione alle prove
scritte con le modalita' di cui all'art. 6, comma 5 ovvero i
concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal
concorso, qualora la prova di preselezione non abbia avuto luogo,
dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima di
6 ore;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della
durata massima di 6 ore.
I relativi programmi sono riportati nel paragrafo 2 del citato
allegato B al presente decreto.
2. Le prove scritte avranno luogo presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento, viale Tor di Quinto n. 155 - Roma, nei
giorni l l e 12 gennaio 2012, con inizio non prima delle 09,30.
Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note, a partire dal 5 gennaio 2012, mediante
avviso consultabile nei siti http://www.carabinieri.it/ e
http://www.persomil.difesa.it/, che avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni
al Comando generale dell'Anna dei carabinieri - V Reparto - Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel.
0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Sezione relazioni con il pubblico, viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
3. I concorrenti dovranno presentarsi, nella sede ove si
svolgeranno le prove scritte, senza attendere alcun preavviso, dalle
08,15 alle 09,30 di ciascuno dei giorni indicati nel comma 2,
portando al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile blu o
nero, tenendo conto che:
a) prima delle 08,15 non sara' possibile accedere all'interno
della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verranno
effettuate le due prove;
b) in ogni caso, a partire dalle 09,30 non sara' piu' consentito
l'accesso all'interno della predetta caserma;
c) non sara' permesso ai candidati di entrare nell'aula d'esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti,
carta per scrivere e pubblicazioni varie.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio delle prove saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Per lo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le
disposizioni degli articoli 13, 14 e 15, comma l del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante lo
svolgimento delle prove sara' consentita solo la consultazione di
dizionari della lingua italiana messi a disposizione direttamente
dalla commissione esaminatrice.
4. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a
18/30.
5. L'esito delle prove scritte ed il calendario di convocazione
dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari ed
attitudinali di cui ai successivi articoli 9 e 10 saranno resi noti,
a partire dal 13 aprile 2012, consultando i siti
http://www.carabinieri.it/ e http://www.persomil.difesa.it/, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della difesa
- Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni
con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel.
06517051012.

                               Art. 8 


Valutazione dei titoli di merito


1. La commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), procedera' a valutare i titoli di merito dei soli
concorrenti che si siano presentati ad entrambe le prove scritte,
sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione, siano stati
dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 3 ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli
posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima
domanda - o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata - non
sono state fornite le necessarie informazioni, non costituiranno
oggetto di valutazione. L'esito della valutazione dei titoli sara'
reso noto ai concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
successivo comma 3, lettera b) e c) del presente articolo, ai fini
della loro corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo
della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione
probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Per le domande presentate on-line la
predetta documentazione dovra' essere consegnata all'atto della
presentazione alla prima prova scritta. Per i militari in servizio o
in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra'
acquisita con le modalita' indicate nell'art. 3, comma 5.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari
10/30, cosi' ripartiti:
a) durata e qualita' del servizio militare prestato (risultante
dalla documentazione matricolare e caratteristica che verra'
acquisita d'ufficio): massimo punti 6/30;
b) titolo di studio: massimo punti 2/30;
c) eventuali altri titoli e benemerenze: massimo punti 2/30.
4. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
concorsi e contenzioso i nominativi del personale del ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri dalla cui documentazione caratteristica,
redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il
difetto del requisito della qualita' del servizio prestato
nell'ultimo biennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).
Detto personale sara' escluso dal concorso dalla Direzione
generale per il personale militare, indipendentemente dall'esito
delle prove scritte di cui all'art. 7, sostenute prima della
valutazione dei titoli da parte della commissione.

                               Art. 9 


Accertamenti sanitari


1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera b), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri, all'accertamento dell'idoneita'
psicofisica al servizio militare quali ufficiali in servizio
permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri. A tal fine i
concorrenti, convocati con le modalita' riportate nell'art. 7, comma
5, all'atto della presentazione per l'effettuazione degli
accertamenti sanitari ed attitudinali, riceveranno comunicazione
circa il punteggio riportato in ognuna delle prove scritte di cui al
precedente art. 7 e nella valutazione dei titoli di merito di cui
all'art. 8.
Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti impegnati in improvvise ed inderogabili esigenze di
servizio, da documentare a cura del Comando di appartenenza, di
quelli interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito
di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli
stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in
possesso, alla data prevista per i predetti accertamenti, dei
certificati e referti di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) del
presente articolo, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di
tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il servizio sanitario nazionale. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n.
0633566906) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento
un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello
di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' a mezzo
e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di
partecipazione) o telegramma. La mancata esibizione della
documentazione sanitaria di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d),
anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera'
l'impossibilita' per la commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera b) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti
psicofisici, con la conseguente esclusione dal concorso.
2. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari
indossando una tuta ginnica e muniti dei seguenti documenti, in
originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre
mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo
diverse indicazioni:
a) referto originale attestante l'effettuazione dei markers
virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato C,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione;
c) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
d) per i concorrenti di sesso femminile:
ecografia pelvica con relativo referto;
referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni
precedenti la data degli accertamenti sanitari. In caso di
positivita' del test di gravidanza, la commissione non potra' in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo
il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
e) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in
servizio permanente nell'Arma dei carabinieri).
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario
nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento.
3. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con
le modalita' previste dagli articoli 582 e 587 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive
tecniche della Direzione generale della sanita' militare del 5
dicembre 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, citate
nelle premesse, nonche' con quelle definite nel provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto
ministeriale 12 gennaio 2001, di cui in premessa. L'accertamento
dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita.
4. La commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), prima
di eseguire la visita medica collegiale, disporra', in base a quanto
prescritto nel successivo comma 5, una visita medica generale ed i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologia con ECG;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) e analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope quali cannabinoidi, barbiturici, anfetamine, oppiacei,
cocaina e benzodiazepine. In caso di positivita', disporra'
l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) ogni ulteriore indagine clinica - specialistica di laboratorio
e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale del
concorrente.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente
ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato
edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al
modello riportato nell'allegato D.
5. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i concorrenti in servizio permanente l'assenza di
infermita' invalidanti in atto incompatibili con quanto previsto
dalla vigente normativa in materia di idoneita' sanitaria nei
concorsi per il reclutamento di personale militare;
b) per i restanti concorrenti il possesso del seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati
vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato
locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato
visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare
normali, senso cromatico normale (e' ammessa tra gli interventi di
chirurgia rifrattiva solamente la PRK).
Per tutti i concorrenti sara', altresi', verificato il possesso
della statura non inferiore a:
cm. 170, se di sesso maschile;
cm. 165, se di sesso femminile.
6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i
concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni ed infermita' che siano causa di inidoneita' al
servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al
comma 5, lettera b);
b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e
disartria);
c) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool ed ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare
o civile;
d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
e) tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nelle
precedenti lettere comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri.
Costituiscono altresi' motivo di inidoneita' le alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per loro sede,
dimensioni o natura sono deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o della persona o sono possibile indice di personalita'
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con
appropriati test psicodiagnostici).
7. Le candidate che si trovano in accertato stato di gravidanza,
che costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, a mente dell'art. 580, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di selezione
e reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e
agli accertamenti di cui al precedente comma 4, in una data
compatibile con la definizione della graduatoria di merito di cui al
successivo art. 12. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui
all'art. 5, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla Direzione
generale per il personale militare che, con provvedimento motivato,
escludera' il candidato dal concorso per impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
decreto.
8. I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti, per esigenze organizzative, saranno ammessi con
riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti
che, al momento della nuova visita, non hanno recuperato la prevista
idoneita' psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli
interessati.
9. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari,
che sara' comunicato per iscritto seduta stante a ciascun
concorrente, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti
attitudinali.

                               Art. 10 


Accertamenti attitudinali


1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art. 9, i
concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) agli accertamenti
attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove
(test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale di
selezione) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti
e delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di
ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. Gli
accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel
provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m)
del decreto ministeriale 12 gennaio 2001.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e
quindi escluso dal concorso, salvo quanto riportato nell'art. 9,
comma 1.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneita' o inidoneita' che verra' comunicato ai concorrenti seduta
stante. Tale giudizio e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso.
4. Tutti i concorrenti nel periodo di effettuazione degli
accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma e fruiranno del pranzo a
carico dell'Amministrazione militare. I concorrenti in servizio
durante lo svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno
indossare l'uniforme, fatta eccezione per quelli autorizzati
permanentemente a vestire l'abito civile.

                               Art. 11 


Prova orale


1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali
saranno ammessi a sostenere la prova orale, a partire presumibilmente
dal 4 giugno 2012, vedente sulle materie riportate nel paragrafo 3
dell'allegato B al presente decreto. La sede ed i giorni di
convocazione saranno resi noti, a partire dal 24 maggio 2012,
mediante avviso consultabile nei siti http://www.carabinieri.it/ e
http://www.persomil.difesa.it/, che avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel.
0680982935 o al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Sezione relazioni con il pubblico, viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
2. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato una votazione di almeno 18/30.
3. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, salvo
quanto riportato nell'art. 9, comma 1.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, solo se lo hanno
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera con le modalita' indicate
nel paragrafo 4, dell'allegato B al presente decreto. I concorrenti
che non intendono sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal
sostenerla.
5. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intendera'
superata se il concorrente avra' riportato una votazione di almeno
18/30. Alla votazione conseguita corrispondera' il seguente
punteggio, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui
all'art. 12:
a) da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25;
b) da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50;
c) da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75;
d) da 27/30 a 30/30 = punti 1.

                               Art. 12 


Graduatoria di merito


1. La graduatoria di merito degli idonei al concorso sara'
formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti,
calcolato sommando:
a) i voti riportati nelle due prove scritte;
b) l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli
di merito;
c) il voto riportato nella prova orale;
d) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto
delle riserve di posti indicate nell'art. 1. I posti eventualmente
non ricoperti dai riservatari potranno essere devoluti a favore delle
altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine della
graduatoria di merito del concorso.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, nel decreto di
approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito,
dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande e
dichiarati nella domanda di partecipazione o in apposita
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' od in
assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara'
preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del 2°
periodo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come aggiunto
dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
4. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 3, i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. La graduatoria dei concorrenti idonei sara' approvata con
decreto dirigenziale che sara' pubblicato nel giornale ufficiale del
Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nei siti
http://www.carabinieri.it/ e www.persomil.difesa.it.

                               Art. 13 


Nomina


1. l vincitori dei concorsi, acquisito l'atto autorizzativo
prescritto, saranno nominati, ad eccezione di quelli appartenenti
alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), sottotenenti in servizio
permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, con
anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina, che
sara' immediatamente esecutivo e con anzianita' relativa secondo
l'ordine della graduatoria del concorso.
Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle
forze di completamento, invece, saranno nominati ufficiali in
servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri con
il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di
presentazione delle domande.
2. Il conferimento della nomina, sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1,
comma 3, e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla
stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art.
2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di
durata non inferiore a sei mesi.
3. All'atto della presentazione presso la Scuola ufficiali dei
carabinieri per la frequenza del corso i vincitori:
a) produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni
effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato - entro trenta giorni
dalla data di ammissione al corso - da strutture sanitarie pubbliche;
b) se non gia' in servizio permanente, saranno tenuti a
rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di tre
anni, ai sensi dell'art. 738 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la
revoca della nomina;
c) saranno sottoposti a visita medica di controllo al fine di
verificare che gli stessi sono in grado di frequentare il corso
applicativo. Al termine della stessa, se insorgono dubbi sulla
persistenza dell'idoneita' sanitaria precedentemente riconosciuta, e'
facolta' del predetto istituto inviare gli stessi all'osservazione
ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che
non sono insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un
provvedimento medico-legale di inidoneita' al servizio militare. I
vincitori di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza
mediante analisi delle urine. In caso di positivita' del predetto
test la visita medica di incorporamento sara' sospesa ai sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla
frequenza del primo corso utile ai sensi dell'art. 1494 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Analogamente verra' rinviata al
primo corso utile l'ufficiale di sesso femminile che, trovandosi
nelle condizioni del citato art. 1494 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, non potra' completare il corso applicativo.
4. Al superamento del corso applicativo, gli ufficiali che
abbiano contratto la ferma di cui al comma 3, hanno l'obbligo di
contrarre una nuova ferma di anni cinque che assorbe quella da
espletare.
5. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base all'ordine della
graduatoria finale del corso stesso. I concorrenti di sesso femminile
di cui al comma 3 che porteranno a compimento con esito favorevole il
corso applicativo assumeranno l'anzianita' relativa che sarebbe loro
spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare.
6. Nei confronti degli ufficiali che non supereranno il corso
applicativo si provvedera' alla revoca della nomina ed i medesimi:
a) se provenienti dal ruolo degli ispettori, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dagli ufficiali ausiliari saranno collocati in
congedo.

                               Art. 14 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 13,
comma 3, si provvede richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal concorrente,
risultato vincitore del concorso, nella domanda di partecipazione al
cono stesso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
Inoltre, verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del
casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emerge la
non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                               Art. 15 


Esclusioni


1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, esclude: ogni momento dal concorso i
concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei requisiti
prescritti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
sottotenente in servizio permanente, se il difetto dei requisiti
verra' accertato dopo la nomina.

                               Art. 16 


Spese di viaggio. Licenza.


1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente art. 4 (compresi quelli
eventualmente necessari per completare le varie concorsuali) nonche'
quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di
svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in
servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, sino ad un massimo di trenta giorni, nei dovranno essere
computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti
previsti dall'art. 4, comma I, nonche' quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed
accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare
detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere
concessa nell'intera mi prevista di norma per la preparazione della
prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non
superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non
sostiene le prove gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua
volonta' la licenza straordinaria sara' commutata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.

                               Art. 17 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento, viale Tor di Quinto n.
119 - Roma, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale del personale militare,
titolare del trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei
dati, ognuno per la propria parte di competenza:
a) il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri;
b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente art. 3,
comma 5;
c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2011

Il Generale di corpo d'armata: Roggio

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