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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Bando di selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di 18
borse di studio per periti chimici in possesso del diploma di
scuola secondaria di secondo grado di perito industriale
capotecnico, specializzazione chimico o tecnologie alimentari, o
diploma di maturita' professionale di tecnico delle industrie
chimiche, o diploma di maturita' professionale di tecnico chimico
biologico.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.8 del 31/1/2012
Ente:MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Località:Nazionale
Codice atto:2E000637
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:1/3/2012
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi

Visto il decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha
previsto l'istituzione dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi
presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'esercizio, tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione
delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009,
n. 129 "regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali" che all'art. 1 determina
l'organizzazione del Ministero e all'art. 4 prevede per l'Ispettorato
centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agro-alimentari
la denominazione di Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari e l'acronimo "ICQRF" e ne definisce le competenze in
materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle
sostanze di uso agrario e forestale, di vigilanza sulle produzioni di
qualita' registrata che discendono da normativa comunitaria
nazionale;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2010, con il quale si
e' provveduto all'individuazione degli uffici dirigenziali non
generali, compresi gli uffici e laboratori a livello periferico, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129;
Vista la legge 13 dicembre 2010 n. 221, concernente il "Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno 2011 e per il triennio
2011-2013";
Considerato che l'art. 29 del decreto legislativo 8 aprile 2010,
n. 61, recante "tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della
legge 7 luglio 2009, n. 88, prevede, al comma 3, che i proventi del
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti al Capo
17, capitolo di entrata 3373 del Bilancio dello Stato, denominato
"Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle protezioni delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari", riassegnati ad apposito capitolo di spesa
dell'ICQRF, siano destinati al miglioramento dell'efficienza e
dell'efficacia delle attivita' di vigilanza e di controllo sui
prodotti a denominazione protetta;
Vista la disponibilita' finanziaria iscritta sulla Missione 1
"Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1.4
"Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo,
agroalimentare, agroindustriale" - CDR 4 - capitolo 2414 pari
all'importo di € 603.088,00 destinato all'attuazione di quanto
previsto dal predetto art. 29, della legge n. 61/2010;
Considerato che per il perseguimento di una maggiore efficienza
ed efficacia dell'attivita' di vigilanza e di controllo occorre
destinare la predetta somma per promuovere una attivita' di ricerca,
studio e di accertamenti analitici finalizzata al miglioramento delle
tecniche analitiche di controllo sui prodotti a indicazione
geografica, avvalendosi di borsisti in possesso di diploma specifico
attinente l'attivita' dei laboratori dell'Ispettorato;
Ritenuto pertanto di procedere all'indizione di una selezione,
per titoli ed esami, per l'attribuzione di 18 borse di studio per
borsisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado
di perito industriale capotecnico - specializzazione chimico o
tecnologie alimentari, o diploma di maturita' professionale di
tecnico delle industrie chimiche, o diploma di maturita'
professionale di tecnico chimico biologico;

Dispone:


Art. 1


Numero delle borse di studio
e sedi di svolgimento dell'attivita' ricerca


E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione
di n. 18 borse di studio per periti chimici, in possesso di diploma
di scuola secondaria di secondo grado di perito industriale
capotecnico - specializzazione chimico o tecnologie alimentari, o
diploma di maturita' professionale di tecnico delle industrie
chimiche, o diploma di maturita' professionale di tecnico chimico
biologico da destinarsi presso i laboratori del Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari, di seguito denominato ICQRF, per
il completamento della loro formazione scientifica attraverso la
frequenza degli stessi.
I vincitori saranno destinati ad una delle seguenti sedi di
laboratorio:
Conegliano: n. 3 borse;
Modena: n. 4 borse;
Perugia: n. 4 borse;
Salerno: n. 3 borse;
Catania: n. 3 borse;
Roma: n. 1 borsa.
Ciascun borsista verra' affidato, nel laboratorio ICQRF di
assegnazione, ad un tutor per lo svolgimento di una attivita' di
ricerca, studio e di accertamenti analitici finalizzata al
miglioramento delle tecniche analitiche di controllo sui prodotti a
indicazione geografica;

                               Art. 2 


Durata trattamento economico e normativo


La borsa avra' durata di 12 mesi e potra' essere, compatibilmente
con le disponibilita' di bilancio, prorogata per ulteriori 12 mesi,
con provvedimento del Capo Dipartimento dell'ICQRF, sentito il parere
del direttore del laboratorio ove il borsista ha svolto attivita' di
ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il borsista sia
stato affidato. La durata della borsa nonche' la concessione e la
durata della relativa proroga sono in ogni caso subordinate alle
disponibilita' di bilancio.
L'importo annuo lordo delle borse e' determinato in € 15.000,00;
tale importo, comprensivo delle ritenute di legge, verra' erogato in
rate mensili posticipate. Restano a carico dell'Amministrazione
l'Imposta Regionale per le attivita' produttive, nonche' la copertura
assicurativa INAIL.

                               Art. 3 


Requisiti generali di ammissione


I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:
1) eta' non superiore ad anni 30;
2) diploma di scuola secondaria di secondo grado di perito
industriale capotecnico - specializzazione chimico o tecnologie
alimentari - o diploma di maturita' professionale di tecnico delle
industrie chimiche o tecnico biologico;
3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea;
4) idoneita' fisica a svolgere attivita' di studio e ricerca
presso laboratori di analisi.
I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione della domanda di ammissione.
In caso di titolo di studio conseguito all'estero e' necessario
aver ottenuto l'equipollenza nei termini di legge.
Non e' compatibile con la fruizione della borsa di cui al
presente bando:
1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio;
2) la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro, a
qualsiasi titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro
privati.

                               Art. 4 


Domanda e termine di presentazione


La domanda di partecipazione al bando di selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato, dovra' essere inoltrata
esclusivamente a mezzo raccomandata A. R. al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'
Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi
dei prodotti agro-alimentari - Ufficio VICO IV, via Quintino Sella n.
42 - 00187 Roma,entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
E' possibile, altresi', scaricare il predetto schema di domanda
dal sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it).
Della data di inoltro fara' fede il timbro postale. Le domande
inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero
incomplete non verranno prese in considerazione. Non sara' altresi'
consentito, una volta scaduto il termine, sostituire o integrare i
titoli o i documenti gia' presentati.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per casi di
dispersione di comunicazioni dovuti ad inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del/la candidato/a o a mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne'
per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
l'indirizzo presso il quale inoltrare le comunicazioni inerenti la
procedura selettiva.

                               Art. 5 


Dichiarazioni da formulare nella domanda


Nella domanda il/la candidato/a dovra' dichiarare, sotto la
propria responsabilita':
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza il
recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di
avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico);
b) la sede di laboratorio per la quale concorre; e' possibile
presentare domanda per un'unica sede;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea;
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se
trattasi di candidato appartenente ad uno degli Stati membri
dell'Unione Europea);
e) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 3 del
presente bando, indicando, altresi', la data di conseguimento, il
voto di diploma, e l'istituto dove e' stato conseguito;
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna
riportata ed i procedimenti penali pendenti);
g) di avere assolto agli obblighi di leva (solo coloro per i
quali sussista tale obbligo);
h) di avere l'idoneita' fisica ad espletare attivita' di studio e
ricerca presso laboratori di analisi;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella
domanda;
l) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della borsa di
studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la
responsabilita' civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da
tale responsabilita';
m) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il/la candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici, dei requisiti sopra richiesti e
dell'indicazione della sede di laboratorio per la quale si concorre,
nonche' quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte
oltre il termine indicato al precedente art. 4.

                               Art. 6 


Documenti da allegare alla domanda


Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) fotocopia completa di un documento di identita' in corso di
validita';
2) curriculum scientifico professionale, redatto in carta libera,
datato e firmato;
3) certificato di diploma di scuola secondaria di secondo grado
di cui all'art. 3 del presente bando, recante la votazione
conseguita;
4) eventuali titoli ed attestati relativi all'esperienza
scientifica professionale maturata nell'attivita' di ricerca e/o
analisi;
5) eventuali pubblicazioni;
6) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni
presentati redatto in carta libera,datato e firmato.
I documenti, i titoli e gli attestati, possono essere prodotti in
originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' datata e sottoscritta, riservandosi
l'Amministrazione la facolta' di verificarne la veridicita' o di
richiedere gli originali preliminarmente al conferimento della borsa
di studio. Il titolo di cui al punto 3) puo' essere autocertificato,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.

                               Art. 7 


Modalita' di selezione


La selezione dei candidati sara' effettuata in due fasi
successive:
1) selezione preliminare, per titoli, mediante redazione di
graduatorie distinte per ciascuna delle sedi di laboratorio previste
all'art. 1;
2) esame colloquio, al quale saranno ammessi:
i primi 24 classificatisi nella fase di selezione preliminare
per la sede di Conegliano;
i primi 32 classificatisi nella fase di selezione preliminare
per la sede di Modena;
i primi 32 classificatisi nella fase di selezione preliminare
per la sede di Perugia;
i primi 24 classificatisi nella fase di selezione preliminare
per la sede di Salerno;
i primi 24 classificatisi nella fase di selezione preliminare
per la sede di Catania;
i primi 8 classificatisi nella fase di selezione preliminare
per la sede di Roma.
In caso di ex-aequo, sara' data priorita' al candidato/a
anagraficamente piu' giovane.
Le graduatorie relative alla fase preliminare saranno redatte
dalla commissione di cui al successivo art. 8 ed approvate con
decreto dell'Ispettore Generale Capo.
Successivamente all'approvazione, esse saranno pubblicate nel
Bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Di tale pubblicazione verra' data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed Esami».
I/le candidati/e ammessi/e all'esame colloquio saranno convocati
mediante raccomandata A/R per sostenere l'esame colloquio.

                               Art. 8 


Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli


La Commissione di valutazione, unica per entrambe le fasi della
selezione, sara' nominata con provvedimento dell'Ispettore Generale
Capo.
La Commissione formulera' le graduatorie relative alla fase
preselettiva, distinte per ciascuna sede di laboratorio, sulla base
della documentazione attestante il possesso dei titoli elencati nella
seguente tabella, per ciascuno dei quali verra' assegnato il
punteggio ivi indicato, fino ad un massimo di punti 10:
a) voto di diploma pari a 60/60 oppure a 100/100 - punti 2;
b) abilitazione professionale post diploma - punti 2;
c) altri titoli attinenti attivita' di laboratorio - max punti
4;
d) pubblicazioni attinenti attivita' di laboratorio nel settore
agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o forestale - max
punti 3.

                               Art. 9 


Esame colloquio


I candidati utilmente classificatisi nelle graduatorie della fase
preselettiva saranno ammessi a sostenere l'esame colloquio, che
vertera' sulle seguenti materie:
nozioni di chimica generale, organica, inorganica e
bromatologica;
nozioni di tecnologie alimentari;
nozioni di analisi chimica strumentale;
cenni sulle principali tecniche analitiche impiegate nell'analisi
chimica bromatologica e di prodotti per uso agrario.
Ai candidati ammessi sara' data comunicazione, con almeno
quindici giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora del
colloquio, nonche' del voto riportato nella fase preselettiva.
La Commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio,
di un massimo di punti 20. Il candidato, per ottenere l'idoneita',
dovra' riportare un punteggio non inferiore a 12.

                               Art. 10 


Graduatorie finali


Le graduatorie finali, distinte per ciascuna sede di laboratorio,
verranno redatte dalla commissione di valutazione, sommando, per
ciascun candidato, il voto riportato nella fase preselettiva ed il
voto ottenuto nel colloquio. In caso di ex-aequo, sara' data
priorita' al/alla candidato/a anagraficamente piu' giovane.
Le graduatorie finali avranno validita' di due anni dalla data di
approvazione.
Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino
ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed
Esami».

                               Art. 11 


Trasparenza amministrativa


La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito dei
punteggi massimi indicati all'art. 8, definisce e dichiara nel
relativo verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle
lettere c) e d), dell'art. 8.

                               Art. 12 


Adempimenti a carico dei vincitori


A pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione di conferimento della borsa, il/la
vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all'amministrazione:
1) dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa
medesima alle condizioni previste dal presente bando;
2) dichiarazione, sotto la propria personale responsabilita', che
non usufruira', durante tutto il periodo di durata dell'assegno, di
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
3) polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi
derivante dall'attivita' di ricerca e studio da svolgere nel corso
della borsa di studio;
4) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a e'
fisicamente idoneo/a allo svolgimento di attivita' di studio e
ricerca presso laboratori di analisi
In caso di rinuncia del vincitore, ciascuna delle graduatorie
finali potra' essere utilizzata per il conferimento della borsa di
studio ai candidati utilmente collocati nella medesima.
In caso di successiva rinuncia di borsisti gia' in attivita', a
discrezione dell'amministrazione e compatibilmente con la durata e
l'andamento del progetto, la graduatoria finale potra' essere
utilizzata per il conferimento del periodo residuo della borsa di
studio, purche' questo non sia inferiore a mesi sei, ai candidati
utilmente collocati.

                               Art. 13 


Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita'


La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita dall'ICQRF.
L'assegnatario avra' l'obbligo di:
1) iniziare presso la sede assegnata ed alla data indicata
l'attivita' prevista seguendo le direttive impartite dal direttore
del laboratorio per il tramite del tutor al quale e' stato affidato;
2) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per
l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere giustificate
interruzioni nello svolgimento dell'attivita', purche' le assenze
vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un
massimo di giorni 25 nell'arco dell'intero anno, dei quali massimo 15
giorni continuativi, pena la decadenza dalla borsa di studio. In ogni
caso, tali assenze interrompono, per il periodo della loro durata,
l'erogazione dell'importo della borsa di studio;
3) osservare le norme interne che regolano l'attivita'
dell'ICQRF, ivi comprese quelle relative all'orario di lavoro e
quelle applicate dal laboratorio della sede assegnata al fine di
realizzare le condizioni di massima garanzia in materia di sicurezza
dei lavoratori negli ambienti di lavoro;
4) osservare il termine di preavviso di giorni 15, salvo
motivato e documentato impedimento, in caso di rinuncia alla borsa di
studio.

                               Art. 14 


Decadenza dalla borsa di studio


L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al
predetto art. 13, o che si renda responsabile di altre gravi
mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara'
dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con
provvedimento dell'Ispettore Generale Capo, su proposta motivata del
Direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal caso,
come in caso di rinuncia susseguente all'inizio dell'attivita', la
borsa di studio puo' essere conferita ad altro candidato utilmente
collocato nella rispettiva graduatoria.

                               Art. 15 


Documentazione


L'Amministrazione non restituira' la documentazione presentata
dai candidati.

                               Art. 16 


Trattamento dati personali


I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le domande di
partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalita'
della presente selezione e degli eventuali procedimenti per
l'attribuzione dell'assegno.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
partecipazione alla presente procedura, pena l'esclusione dalla
stessa.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003.
Il titolare del trattamento e' individuato nel Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agro - alimentari.
Il responsabile del trattamento e' il Direttore dell'Ufficio VICO
IV della Direzione generale della vigilanza per la qualita' e la
tutela del consumatore.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Roma, 23 dicembre 2011

L'Ispettore Generale Capo: Serino

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