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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato
di ricerca in recupero edilizio e ambientale (XVI ciclo).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.90 del 17/11/2000
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:00E10729
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/12/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, emanato
con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre 1994 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995, e successive modifiche;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda la
disciplina del dottorato di ricerca ai singoli atenei, che vi
provvedono con appositi regolamenti;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, con
cui e' stato emanato il regolamento in materia di dottorato di
ricerca e che determina i criteri generali ed i requisiti di
idoneita' delle sedi ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato
di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 2039 del 30 giugno 1999 con il
quale e' stato emanato il regolamento del dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Genova;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e successive modifiche, relativo all'uniformita' di
trattamento sul diritto agli studi universitari;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, contenente le norme di attuazione del testo unico di cui al
punto precedente;
Vista la proposta di attivazione del corso di dottorato in
recupero edilizio e ambientale con sede amministrativa presso
l'Universita' di Genova avanzata dal consiglio del dipartimento di
progettazione e costruzione dell'architettura;
Vista la delibera del senato accademico in data 24 luglio 2000;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data
28 luglio 2000;
Acquisito il parere favorevole del nucleo di ateneo per
l'efficienza e l'efficacia;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' indetto presso l'Universita' degli studi di Genova concorso
pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in recupero edilizio e ambientale (XVI ciclo).
Per il dottorato vengono indicati il dipartimento presso il quale
ha sede, la durata, i posti messi a concorso, il numero massimo dei
posti disponibili, le borse di studio ed il numero massimo di
cittadini non comunitari non residenti in Italia ammissibili e le
sedi consorziate.
 
Area di architettura.
 
Dottorato: recupero edilizio e ambientale.
Dipartimento: progettazione e costruzione dell'architettura
(DIPARC).
Durata anni: 3; posti: 4; borse: 2 (1 Ateneo - 1 Universita'
degli studi "Federico II" di Napoli).
Cittadini non comunitari non residenti ammissibili: 1.
Numero massimo posti disponibili: 12.
Sedi consorziate: Universita' degli studi "Federico II" di
Napoli; Universita' degli studi di Palermo; Politecnico di Torino.
Il numero delle borse di studio puo' essere aumentato a seguito
di proposte di finanziamento di soggetti pubblici e privati, nonche'
di sedi consorziate, purche' l'accordo convenzionale sia stipulato
entro il termine di scadenza del bando.
L'aumento del numero delle borse puo' determinare l'incremento
dei posti globalmente messi a concorso nel limite massimo dei posti
disponibili per ciascun corso.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione coloro i quali siano in possesso di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto equipollente,
sara' il collegio dei docenti del dottorato di ricerca, per il quale
il candidato presenta domanda, a deliberare in merito
all'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al concorso. In questo
caso i candidati dovranno allegare alla domanda di concorso i
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la valutazione
sull'equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane del Paese di
provenienza, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di partecipazione al concorso, da redigersi in carta
libera secondo lo schema allegato al presente bando (allegato 1),
deve essere indirizzata al magnifico rettore dell'Universita' degli
studi di Genova e presentata o fatta pervenire al servizio formazione
- Settore VI - Piazza della Nunziata, 6 - terzo piano - 16124 Genova,
orario di apertura al pubblico dal lunedi' al venerdi' 9-12, martedi'
e mercoledi' anche 14,30-16, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana, il candidato deve
indicare con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita'
pena l'esclusione dal concorso:
a) cognome e nome, codice fiscale, la data e il luogo di
nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti
del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, comunitari e
non, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o della
propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta nonche' la data, la votazione e
l'universita' presso cui e' stata conseguita ovvero il titolo
equipollente conseguito presso un'universita' straniera, nonche' la
data e il numero del decreto rettorale con cui e' stata dichiarata
l'equipollenza stessa e l'indicazione dell'universita';
e) l'impegno a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti;
f) la lingua straniera della quale si vuole dare prova di
conoscenza durante il colloquio;
g) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
h) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(solo per cittadini stranieri).
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae del
candidato.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di smarrimento di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione medesima.

                               Art. 4.
 
Esame di ammissione
 
Le prove di valutazione comparativa per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca sono intese ad accertare principalmente
l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica.
La valutazione comparativa consiste in una prova a contenuto
teorico e/o pratico redatta, di norma, in lingua italiana ed in un
colloquio. Il colloquio comprende la discussione della prima prova e
l'illustrazione delle attivita' di ricerca d'interesse per il
candidato, anche sulla base delle attivita' pregresse dichiarate nel
curriculum vitae.
La data delle prove e' indicata nell'art. 15.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore ai 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Nel corso del colloquio il candidato dovra' inoltre dimostrare la
conoscenza di una lingua straniera. Il livello di conoscenza della
lingua straniera non incide sul punteggio complessivo.
Nel caso di candidati stranieri, il colloquio puo' essere
sostenuto anche in lingua straniera, a discrezione della commissione
giudicatrice.
Fermo restando che le prove sono intese ad accertare l'attitudine
dei candidati alla ricerca scientifica, la commissione giudicatrice
valuta le prove stesse mediante idonea comparazione.
Nel caso di pari merito le borse sono assegnate secondo la
valutazione della situazione economica, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 e successive
modifiche.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice e adempimenti
 
Il rettore, su proposta del collegio dei docenti, nomina con
proprio decreto la commissione incaricata della valutazione
comparativa dei candidati. La commissione e' composta da tre membri
scelti tra professori universitari e ricercatori universitari di
ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di
parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile
1997 e successive modifiche. Le graduatorie saranno rese pubbliche,
di norma, entro il 15 gennaio 2001 esclusivamente nei seguenti modi:
affissione all'albo ufficiale del dipartimento presso il quale
ha sede il corso di dottorato;
affissione all'albo del servizio formazione.
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

                               Art. 6.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria
di merito hanno facolta', in relazione al numero e alla tipologia
delle borse disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse
secondo l'ordine della graduatoria stessa.
I candidati non comunitari non residenti classificatisi in
posizione utile sono ammessi senza titolarita' di borsa di studio nel
limite massimo indicato per ciascun corso.
I titolari di assegni di ricerca classificatisi in posizione
utile sono ammessi ai corsi conservando l'assegno di ricerca.
In ogni caso, il totale degli ammessi non puo' essere superiore
al numero complessivo di posti disponibili.

                               Art. 7.
 
Domanda di iscrizione
 
I concorrenti che risultino ammessi ai corsi di dottorato
dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria
entro il 19 gennaio 2001 domanda di iscrizione al corso di dottorato,
in carta legale, da compilarsi su apposito modello predisposto
dall'amministrazione universitaria.
Il termine e' perentorio e non fa fede il timbro postale.
I vincitori dovranno presentare o far pervenire la seguente
documentazione:
1) fotocopia del documento di identita', fronte e retro, in
carta libera;
2) ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi (solo da parte di coloro che non
usufruiscono di borsa di studio);
3) fotocopia del diploma di maturita';
4) la domanda di iscrizione nella quale il vincitore deve
dichiarare:
di non essere iscritto ad un altro corso di dottorato;
di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione e,
in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima
dell'inizio del corso;
il tipo di laurea conseguita, specificando il luogo e la data
di conseguimento;
di impegnarsi a tempo pieno allo svolgimento dell'attivita'
curriculare secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti.
Gli assegnatari di borsa devono inoltre dichiarare:
di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di
dottorato;
di non fruire presumibilmente di un reddito annuo personale
complessivo lordo superiore a 15 milioni ovvero di rinunciare alla
borsa di studio per superamento del suddetto limite di reddito;
di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
di impegnarsi a restituire le rate di borsa di studio percepite
nell'anno in cui si e' verificato il superamento del limite di
reddito.
I candidati ammessi al dottorato che siano fruitori della borsa
di studio dovranno, inoltre, produrre autocertificazione sul reddito
personale complessivo annuo.

                               Art. 8.
 
Rinunce e divieti
 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione con le modalita' ed entro i termini indicati all'art. 7
saranno considerati rinunciatari.
I posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono
nella graduatoria generale di merito entro il 26 gennaio 2001.
E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di
dottorato o ad una scuola di specializzazione.
E' vietata, altresi', la contemporanea fruizione di altre borse
di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione o di ricerca dei dottorandi.
La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del corso ovvero il
provvedimento di esclusione per gravi inadempienze nello svolgimento
dell'attivita' di ricerca, in relazione alle modalita' stabilite dal
collegio dei docenti, comportano la revoca della borsa con obbligo di
restituzione dei ratei gia' percepiti e relativi all'anno per il
quale e' stato emesso il provvedimento stesso, qualora l'interessato
non abbia ottenuto l'ammissione all'anno successivo.
Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilita' penale per
l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio (il cui numero e' indicato per ciascun
dottorato all'art. 1 del presente bando) vengono assegnate secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate
dalle commissioni giudicatrici.
A parita' di merito le borse sono assegnate sulla base della
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e
successive modifiche.
In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un
corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di
fruirne una seconda volta.
L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000,
assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata
che, per l'anno 2000, e' pari al 12,5% di cui il 4,2% a carico del
percettore della borsa.
L'importo della borsa di dottorato e' maggiorato del 50% per
periodi di soggiorno all'estero. Al dottorando spetta, inoltre, il
rimborso di un biglietto di viaggio a/r al costo piu' economico. I
periodi di soggiorno all'estero non possono superare complessivamente
la meta' della durata del corso.
Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di
agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni.

                              Art. 10.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
I dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio sono tenuti
al versamento di un contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
di dottorato.
La prima rata dei suddetti contributi dovra' essere versata
all'atto dell'iscrizione.
La seconda rata, dovra' essere versata entro il 30 giugno 2001.

                              Art. 11.
 
Svolgimento dei corsi
 
I dottorandi sono tenuti allo svolgimento, a tempo pieno, della
loro attivita' curriculare secondo le modalita' stabilite dal
collegio dei docenti.
Il dottorando puo' essere inserito, previa autorizzazione del
collegio dei docenti, nelle attivita' di ricerca svolte presso
l'Ateneo congruenti con il suo percorso formativo.
Il dottorando puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica
ai sensi dell'art. 33 dello statuto previo consenso del collegio dei
docenti.
La sospensione dal corso di durata superiore a trenta giorni
comporta l'immediata sospensione della borsa.
E' consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i
periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati:
maternita', grave malattia, servizio militare o civile.
Il dottorando deve presentare, ogni anno, una dettagliata
relazione scritta sull'attivita' svolta al collegio dei docenti ed
eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dal
collegio stesso. Il collegio, sentito anche il tutore, con motivata
delibera, procede all'ammissione all'anno successivo ovvero, nel caso
di risultati insufficienti, propone al rettore l'emanazione di un
provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.

                              Art. 12.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue a conclusione del
corso, con il superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto
una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono nominate dal
rettore, per ogni corso di dottorato, in conformita' al vigente
regolamento.

                              Art. 13.
 
Documentazione straniera
 
Agli atti e documenti redatti in lingue diverse da italiano,
latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti
dall'Universita' degli studi di Genova, dipartimento amministrativo
di supporto di ricerca e didattica - servizio formazione - settore
VI, e trattati per le finalita' di gestione della selezione e della
carriera del dottorando, secondo le disposizioni della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

                              Art. 15.
 
Calendario delle prove
 
Recupero edilizia e ambientale:
prova scritta: 8 gennaio 2001, ore 9, presso il Dipartimento di
progettazione e costruzione dell'architettura (DIPARC), stradone
Sant'Agostino n. 37 - 16123 Genova;
colloquio: 9 gennaio 2001, ore 9, presso il Dipartimento di
progettazione e costruzione dell'architettura (DIPARC), aula 3QD,
stradone Sant'Agostino n. 37 - 16123 Genova.
Materie d'esame: tecnologia dell'architettura; tecnologia del
recupero edilizio; tecniche di intervento sull'architettura
esistente; aspetti normativi del recupero edilizio urbano.
Temi di ricerca: analisi e progetto di intervento sull'edilizia
esistente con particolare riguardo a: i materiali costruttivi; le
tecniche costruttive tradizionali; le concezioni strutturali, i
caratteri morfologici, distributivi e funzionali dell'organismo
edilizio di antica e di recente formazione; le condizioni di
conservazione; gli stati di degrado e di dissesto; il ruolo dei nuovi
materiali e delle tecnologie innovative degli interventi sul
costruito; i modi, gli strumenti e i contenuti tecnici del progetto
di recupero e di riqualificazione, a scala edilizia ed urbana.
Il "Processo di gestione" del recupero edilizio, urbano e
ambientale con particolare riguardo a: i caratteri del processo di
intervento sul costruito esistente, le competenze e gli attori
coinvolti nella gestione delle risorse tecniche, economiche e
normative destinate al recupero, i metodi, le procedure e gli
strumenti finalizzati a garantire gli obbiettivi di qualita' nelle
fasi relative alla programmazione, progettazione, attuazione e
gestione, attraverso il controllo della fattibilita' tecnica,
funzionale, amministrativa ed economica dell'intervento di recupero.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste: tel.
010/2095929 sig.ra Limberti Alessia.
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito web dell'Universita' degli studi
di Genova http://www.unige.it (servizi per gli studenti e i
laureati-attivita' di orientamento per studenti e laureati).
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere
nchieste direttamente al servizio formazione - settore VI, piazza
della Nunziata n. 6 - Genova. Orario di apertura al pubblico: dal
lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 12; martedi' e mercoledi' anche
14,30-16. Per informazioni telefoniche chiamare il numero 010/2099620
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle 12 - Fax 010/2099539.
Genova, 31 ottobre 2000
Il rettore: Pontremoli

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