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LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO

Procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore
universitario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.7 del 25/1/2000
Ente:LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO
Località:-
Codice atto:000E0440
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni, concernente il riordinamento
della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonche'
la sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 23 agosto 1988 n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare gli
articoli 2 e 3;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, e successivamente
rideterminati e rettificati con decreti ministeriali 26 febbraio 1999
e 4 maggio 1999;
Visto lo statuto di autonomia della Libera universita' di lingue
e comunicazione IULM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 in
data 12 marzo 1998;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il regolamento didattico di ateneo emanato con decreto
rettorale n. 10602 in data 28 ottobre 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Visto l'atto d'intesa sottoscritto dal Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e della conferenza dei
rettori, in data 4 marzo 1999;
Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico in data 9
marzo e 1o dicembre 1999;
Visto il decreto del rettore n. 10715 in data 10 marzo 1999
contenente modificazioni al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390;
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1999 che designa il
comitato tecnico per la validazione della procedura elettorale a
livello nazionale;
Viste le deliberazioni adottate dai Consigli di amministrazione
in data 25 marzo e 13 dicembre 1999;
Viste le deliberazioni assunte dal Consiglio della facolta' di
scienze della comunicazione e dello spettacolo in data 4 maggio e
21 dicembre 1999;
Visto il decreto legge n. 178 del 18 giugno 1999 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno
1999;
Constatato che i posti richiesti godono della relativa copertura
finanziaria e rientrano nell'organico previsto dallo Statuto;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Bando di valutazione comparativa
 
Presso la Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, e'
indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura dei
seguenti posti di ricercatore universitario:
Facolta' di scienze della comunicazione e dello spettacolo:
un posto per il settore scientifico disciplinare Q05D -
Sociologia dell'ambiente e del territorio. Esigenze
formativo-curricolari dell'ateneo - tipologia di impegno didattico e
scientifico richiesto: particolare riferimento all'insegnamento e la
ricerca nel campo della sociologia del turismo del corso di laurea in
scienze turistiche;
un posto per il settore scientifico disciplinare M11C -
Psicologia del lavoro e applicata. Esigenze formativo-curricolari
dell'ateneo tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto:
particolare riferimento al laboratorio uomo-ambiente del corso di
laurea in scienze turistiche e alle tematiche ergonomiche ad esso
collegate;
un posto per il settore scientifico disciplinare L09A -
Glottologia e linguistica. Esigenze formativo-curricolari dell'ateneo
- tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto: particolare
riferimento alle strutture della lingua italiana e alle sue
articolazioni settoriali;
un posto per il settore scientifico disciplinare P02B -
Economia e gestione delle imprese. Esigenze formativo-curricolari
dell'ateneo - tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto:
con particolare riferimento all'area didattica dell'economia e
tecnica della comunicazione aziendale.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
 
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui al presente
bando e' libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza e al
titolo di studio posseduto dai candidati.
Per la partecipazione alle valutazioni sono richiesti, pena
esclusione, i seguenti requisiti:
a) il godimento dei diritti civili e politici;
b) l'idoneita' fisica all'impiego; ai soggetti riconosciuti
handicappati ai sensi della legge n. 104, del 5 febbraio 1992,
saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge
stessa;
c) eta' inferiore ai 65 anni. I candidati che abbiano raggiunto
tale limite di eta' sono ammessi alle valutazioni solamente previa
dichiarazione di non effettuare opzione di essere collocati fuori
ruolo, se nominati.
Nel caso di cittadini di Stati esteri, gli stessi dovranno godere
dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica italiana. I cittadini
stranieri dovranno dichiarare di possedere un'adeguata conoscenza
della lingua italiana.
Non possono prendere parte alle valutazioni coloro che siano
stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o che siano
stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per
avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidita' non sanabile, ovvero coloro nei cui
confronti il rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione
sia stato risolto per motivi disciplinari, compresi quelli di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo n. 29/1993.
I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono trovarsi
in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
Non possono inoltre essere ammessi alle valutazioni comparative i
professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia e i
ricercatori universitari presso universita' italiane appartenenti
allo stesso o a settori scientifico-disciplinari affini a quelli per
cui la procedura e' indetta.
Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le diverse sedi universitarie italiane,
nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di ammissione alla prima
valutazione comparativa prescelta.
I requisiti per ottenere l'ammissione alle valutazioni
comparative debbono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda.
L'ammissione a ciascuna valutazione comparativa dei candidati e'
effettuata con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per
l'accesso all'impiego.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione e titoli: modalita' per la presentazione
 
Coloro che intendono partecipare alle valutazioni comparative di
cui al presente decreto sono tenuti a presentare domanda al rettore
dell'universita', utilizzando il modulo fornito anche per via
telematica (al sito internet http://www.iulm.it/). Tale domanda,
prodotta in carta semplice, dovra' essere redatta e recapitata, anche
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al
seguente indirizzo: Libera universita' di lingue e comunicazione IULM
- Servizio affari generali - Valutazioni comparative - Via Filippo da
Liscate, 1.2 - 20143 Milano, secondo lo schema di cui all'allegato A)
del presente decreto. Sul plico dovra' essere indicata la valutazione
comparativa cui il candidato intende partecipare. Alla domanda dovra'
essere allegata fotocopia del codice di identificazione personale.
Per il deposito delle domande a mano il Servizio affari generali e'
aperto nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle
ore 12, dalle ore 14 alle ore 17. L'eventuale invio della domanda per
via telematica non ha alcun rilievo ai fini della scadenza della
presentazione delle domande di cui al presente comma.
Le domande di ammissione alle valutazioni si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine per la
scadenza cada in giorno festivo, la scadenza e' rimandata al primo
giorno lavorativo successivo. Nel caso di pacchi particolarmente
voluminosi e' consentito l'invio della domanda unita agli allegati in
busta separata rispetto alle pubblicazioni. Il pacco delle
pubblicazioni dovra' comunque essere inviato contestualmente alla
domanda, e comunque entro i termini di scadenza del bando.
Nella propria domanda il candidato dovra' indicare con chiarezza
e precisione la facolta' e il settore scientifico disciplinare per il
quale intende essere ammesso a valutazione; oltre ai dati relativi al
cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e
codice di identificazione personale (codice fiscale), il candidato
dovra' inoltre dichiarare sotto la propria responsabilita':
1) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i
candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei
diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza,
ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;
2) di non avere prodotto, oltre alla presente, cinque domande
di partecipazione a procedure di valutazione comparativa nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta. Ai fini dell'esclusione fanno fede la data e
l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente (o la data
del timbro postale di spedizione). Il candidato e' escluso dalla
procedura successiva alla quinta, per la quale abbia presentato
domanda di ammissione.
3) di non essere professore universitario di ruolo di prima o
seconda fascia o ricercatore universitario dello stesso settore o di
settori scientifico-disciplinari affini a quello per cui e' attivata
la procedura di selezione comparativa. L'interessato dovra' inoltre
dichiarare:
4) le condanne penali eventualmente riportate per i reati di
cui all'art. 85, lett. a) del testo unico 3/57;
5) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso, il
candidato dovra' dichiarare le cause di risoluzione di tale rapporto
o, quantomeno, di non essere stato destituito o dispensato per
persistente insufficiente rendimento, ne' dichiarato decaduto
dall'impiego ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d) del testo
unico 3/1957. Il candidato che ricopre il ruolo di professore di
prima fascia dovra' dichiarare di non essere inquadrato nello stesso
settore scientifico disciplinare del posto per il quale intende
partecipare alle valutazioni comparative o nei settori affini
indicati;
6) la posizione riguardo agli obblighi di leva o le eventuali
situazioni che determinano una posizione di irregolarita'.
La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4),
5) e 6) comporta l'esclusione dalle valutazioni comparative.
Nella domanda dovra' essere indicato il domicilio che il
candidato elegge ai fini della partecipazione alle valutazioni
comparative. Ogni eventuale variazione dello stesso dovra' essere
tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata la
domanda di partecipazione.
L'Universita' non assume alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita' del destinatario, dispersione di comunicazione
causate da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali
non imputabili all'amministrazione stessa, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata della
domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alle
valutazioni comparative.
Il candidato deve apporre la propria firma, per esteso, in calce
alla domanda.
Il candidato dovra' allegare alla domanda:
1) curriculum, firmato, in duplice copia della propria
attivita' scientifica e didattica;
2) documenti attestanti il possesso di eventuali titoli
scientifici, didattici o altri titoli, e relativo elenco firmato in
duplice copia;
3) pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai
fini della partecipazione alle valutazioni comparative.
Per i lavori stampati in italia devono essere assolti gli
obblighi previsti dall'art. 1 decreto legislativo luogotenenziale
31 agosto 1945, n. 660, che consistono nella consegna da parte dello
stampatore di quattro esemplari di ogni suo stampato o pubblicazione
alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina
grafica e di un esemplare alla procura della Repubblica.
Le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere
elettroniche) sono suscettibili di essere valutate senza la
necessita' di osservare le formalita' previste per i lavori a stampa.
4) elenco, firmato, in duplice copia delle pubblicazioni, con
l'indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa editrice,
della data e del luogo di edizione;
5) copia fotostatica della carta di identita' in corso di
validita' e del codice di identificazione personale (codice fiscale).
I documenti ed i certificati devono essere prodotti in carta
semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370. I
vincitori del concorso sono tenuti a regolarizzare in bollo la
domanda di partecipazione e tutti i documenti gia' presentati e
richiesti dal bando.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati all'universita'.
Ai fini della valutazione, il candidato dovra' presentare in
originale o in copia autenticata, ai sensi della legge n. 15/68, i
documenti attestanti il possesso dei titoli. In sostituzione della
documentazione, il candidato potra' produrre una dichiarazione (vedi
allegato B), sottoscritta, di possesso dei titoli medesimi, tenendo
conto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, possono essere autocertificati i
seguenti titoli:
titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami
sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
(conseguimento di borse di studio; attivita' lavorativa prestata e
incarichi assunti).
Quanto sopra va dichiarato analiticamente con indicazione di
data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e
votazione riportata. La dichiarazione di cui al predetto art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 puo' essere'
utilizzata da cittadini italiani e della Comunita' europea, senza
limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora residenti in
italia o qualora abbiano, anche con riferimento a situazioni
trascorse, un qualche collegamento funzionale con l'Italia e si
tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati
come titoli utili, solo ove sia possibile individuare l'apporto dei
singoli autori, in modo che siano valutabili a favore del candidato
per la parte che lo riguarda.
Gli articoli scientifici, (estratti di stampa), possono essere
ritenuti validi ai fini della valutazione, qualora siano presentati
in semplice fotocopia, purche' rechino le indicazioni relative
all'autore, titolo dell'opera, luogo di pubblicazione e numero
dell'opera da cui sono ricavati e siano accompagnati da dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' avente ad oggetto, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
403/1998, la conoscenza del fatto che la copia della pubblicazione e'
conforme all'originale.
Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine
e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese,
tedesco, spagnolo, se scritte in una lingua diversa da quelle
elencate. I testi tradotti possono essere presentati in copie
dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
Non verranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti
spediti, come da timbro postale, a questo ateneo dopo il termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alle
valutazioni comparative.
L'amministrazione si riserva in qualsiasi momento la facolta' di
procedere a controlli sulla veridicita' del contenuto delle diverse
dichiarazioni sostitutive presso gli organi competenti.

                               Art. 4.
 
Esclusione dalla valutazione comparativa
 
L'esclusione dalle valutazioni comparative per difetto dei
requisiti prescritti, e' disposta in qualsiasi momento con motivato
decreto del rettore e notificata all'interessato.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice e' costituita con decreto del
rettore, secondo le modalita' indicate nell'art. 2 della legge 3
luglio 1998, n. 210, e art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, e del decreto legge n. 178 del
18 giugno 1999.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami", del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari,
qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice ci
procedura civile. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di
ricusazione dei commissari. Allo stesso modo, le modifiche allo stato
giuridico, intervenute successivamente alla pubblicazione delle
commissioni, non incidono sulla qualita' di componente della
commissione. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti
elettivi o di indisponibilita' per cause sopravvenute, vale quanto
disposto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica n.
390/1998.

                               Art. 6.
 
Adempimenti della commissione e prove di valutazione e accertamento
della validita' degli atti
 
Le procedure di valutazione comparativa devono concludersi entro
sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina
della commissione giudicatrice. Il rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la
conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi dopo la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.
La commissione giudicatrice, per procedere alle valutazioni
comparative dei candidati, predetermina i criteri di massima e li
consegna, senza indugio, al responsabile del procedimento, il quale
ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e della
facolta' che ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati
almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della
commissione.
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le
pubblicazioni scientifiche la commissione prende in considerazione i
seguenti criteri:
a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente
determinato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano in coerenza con le esigenze formativo-curricolari
dell'ateneo (vedi art. 1 del presente decreto);
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
A tale fine si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, i candidati
sostengono:
1) due prove scritte, una delle quali sostituibile con una
prova pratica;
2) una prova orale; la prova orale e' pubblica.
La prima prova consiste nella trattazione sotto forma di
elaborato scritto di aspetti generali del settore
scientifico-disciplinare. La seconda prova consiste nella trattazione
scritta (o prova pratica) avente oggetto uno o piu' aspetti specifici
del settore scientificodisciplinare, con particolare riferimento alla
tipologia di impegno scientifico e didattico indicata all'art. 1 del
presente decreto.
La prova orale verte sulla discussione degli aspetti generali e
specifici del settore scientifico-disciplinare, con particolare
riferimento alla tipologia di impegno scientifico e didattico
indicata all'art. 1 del presente decreto.
Le prove di esame si svolgeranno presso la sede dell'Universita'
IULM - Via Filippo da Liscate, 1.2 - 20143 Milano; il diario delle
prove scritte, con l'indicazione del mese, giorno ed ora in cui le
medesime avranno luogo, sara' notificato agli interessati a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni
prima dello svolgimento delle prove stesse. La convocazione per la
prova orale avverra' ugualmente a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento non meno di venti giorni prima dello svolgimento della
prova stessa.
Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere
muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento, in corso di validita':
a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da
un notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) passaporto;
f) carta d'identita'.
I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104
del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione
al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove, ai sensi della legge citata.

                               Art. 7.
 
Indicazione degli idonei accertamento della regolarita' degli atti e
nomina in ruolo
 
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara inequivocabilmente il nome del vincitore, per il
posto bandito. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali
delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione fmale dei lavori svolti.
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro
il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine. La
relazione finale e' pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e resa
pubblica per via telematica.

                               Art. 8.
 
Documenti di rito
 
Il concorrente idoneo, cittadino italiano o comunitario, dovra'
presentare all'universita' (servizio affari generali), entro il
termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, pena la decadenza
dal diritto di nomina, i seguenti documenti:
certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare,
provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui
risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono
comunque influire sul rendimento del servizio; ai soggetti
riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio
1992, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della
legge stessa.
Le ulteriori certificazioni relative al possesso dei requisiti di
ammissione alle valutazioni comparative possono essere sostituite da
dichiarazione, ai sensi e con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante:
1) data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza;
2) il godimento dei diritti politici: la dichiarazione deve
riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di
scadenza del bando;
3) la regolare posizione relativa all'adempimento degli
obblighi militari;
4) l'assenza di condanne penali o di altri provvedimenti
giudiziari risultanti, ai sensi degli articoli 657, 663 e 686 del
c.p.p., da certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale.
Nel caso che la dichiarazione di possesso dei prescritti
requisiti sia gia' stata resa nella domanda di partecipazione, sara'
sufficiente, in assenza di variazioni, confermarne il contenuto.
L'amministrazione puo' disporre d'ufficio accertamenti sulla
veridicita' delle dichiarazioni effettuate. L'interessato dovra'
inoltre rendere dichiarazione di non ricoprire altri impieghi alle
dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti
pubblici o privati e, in caso affermativo, effettuare opzione per il
nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).
Le certificazioni prodotte sono esenti dall'imposta sul bollo e
hanno validita' di sei mesi dalla data del rilascio.
Il candidato che sia dipendente di ruolo di amministrazioni
pubbliche dovra' presentare una copia integrale dello stato
matricolare ed il certificato medico ed e' esonerato dal presentare
gli altri documenti o la dichiarazione sostitutiva.
Il candidato idoneo, cittadino extracomunitario, proposto per la
nomina in ruolo, dovra' presentare all'universita' (servizio affari
generali), entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i
seguenti documenti:
1) certificato di nascita e di cittadinanza;
2) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale, rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato
straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve
presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale
italiano;
3) certificato medico in bollo rilasciato da un medico
militare, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza da cui
risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono
comunque influire sul rendimento del servizio; ai soggetti
riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104, del 5 febbraio
1992, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della
legge stessa;
4) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti
civili e politici, ovvero non e' incorso in alcune delle cause che ai
termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani. L'amministrazione puo' disporre d'ufficio accertamenti
sulla veridicita' delle dichiarazioni effettuate.
La documentazione prodotta e' esente da imposta di bollo e ha
validita' di sei mesi dalla data di rilascio.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero
redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.

                               Art. 9.
 
Nomina in ruolo
 
La nomina in ruolo e' disposta con decreto del rettore e decorre
dal primo novembre successivo alla data di emanazione di tale
decreto. Al vincitore spetta il trattamento economico previsto dalle
leggi vigenti.
Dopo tre anni di effettivo servizio dall'immissione in ruolo il
vincitore sara' sottoposto ad un giudizio per conseguire la conferma
da parte di una commissione nazionale, secondo le norme vigenti. La
commissione valuta l'attivita' scientifica e didattica integrativa
svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata
relazione del consiglio di facolta'.
Se il giudizio e' favorevole, il ricercatore sara' confermato nel
ruolo con diritto al relativo trattamento economico.
Nel caso l'attivita' del ricercatore sia valutata
sfavorevolmente, il medesimo potra' essere nuovamente sottoposto a
giudizio dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio e'
sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

                              Art. 10.
 
Responsabilita' del procedimento e pubblicita' del bando
 
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la dott.ssa Doriana Sala - Capo servizio affari
generali. Il presente decreto e' pubblicato anche per via telematica
(http://www.iulm.it/).

                              Art. 11.
 
Ritiro di documenti e pubblicazioni
 
I candidati dovranno provvedere al recupero della documentazione
e delle pubblicazioni inviate all'universita' entro sei mesi dalla
comunicazione dell'avvenuta approvazione degli atti, salvo eventuale
contenzioso in atto; trascorso tale termine, l'universita' disporra'
del materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna
responsabilita'.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge n. 675/1996 i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Servizio affari generali di questa Universita', per le finalita' di
gestione della presente procedura di valutazione comparativa. Saranno
trattati presso una banca dati dell'ufficio del personale
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati e' obbligatorio e necessario ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la possibile
esclusione dalle valutazioni comparative secondo quanto stabilito
dalle norme del presente bando. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico economica del
candidato risultato nominato in ruolo.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Universita'
IULM.

                              Art. 13.
 
Rinvio alla normativa vigente
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, vale la
normativa attualmente vigente in materia.
Il presente decreto verra' trasmesso, per la pubblicazione, alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 10 gennaio 2000
Il rettore: Alberoni

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