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UNIVERSITA' DI LECCE

Concorso per l'assegnazione di sessantacinque borse di studio per la
incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria -
anno accademico 2001-2002.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.75 del 20/9/2002
Ente:UNIVERSITA' DI LECCE
Località:-
Codice atto:02E07202
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:4/11/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare
l'art. 17 che prevede la istituzione di un fondo per l'erogazione
delle borse di studio per l'incentivazione e la razionalizzazione
della frequenza universitaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 in tema di "Uniformita' di trattamento sul diritto
agli studi universitari", che fra l'altro, disciplina i criteri di
valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali degli
studenti;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1997, n. 218, concernente
borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in tema di
"Autonomia didattica degli atenei";
Vista la deliberazione del senato accademico n. 46 dell'1
febbraio 1999 con cui veniva approvato il regolamento per
l'assegnazione delle suddette borse di studio;
Visto il decreto rettorale n. 406 del 17 febbraio 1999, con cui
venivano apportate modifiche al citato regolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 in tema di "Uniformita' di trattamento sul diritto agli
studi universitari" ed in particolare gli articoli 2, commi 5, 6 e 12
che, rispettivamente, disciplinano le modalita' di assegnazione, da
parte delle universita', di borse di studio finalizzate
all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza
universitaria nonche' le procedure di selezione dei beneficiari ed i
criteri di determinazione del merito;
Visto l'art. 14 del sopracitato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 che, in tema di interventi a
favore degli studenti in situazione di handicap, al comma 2,
stabilisce che per gli studenti con disabilita' non inferiore al
66 per cento i requisiti di merito possono discostarsi da quelli
previsti dallo stesso decreto sino ad un massimo del 40 per cento;
Considerato che e' necessario adeguare le disposizioni del
regolamento di Ateneo sopracitato alle disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, in tema di
diritto allo studio universitario, per le parti immediatamente
applicabili;
Visto il programma di attivita' AS 1 - progetto 1 - interventi
diretti ed indiretti in favore degli studenti - legge n. 390/1991 e
successive modificazioni", approvato dal consiglio di amministrazione
con deliberazione n. 24 in data 18 dicembre 2001 e dal senato
accademico con deliberazione n. 31 in data 19 dicembre 2001 con cui
e' stata prevista per l'anno accademico 2001/2002, la istituzione di
n. 35 borse di studio per la incentivazione e razionalizzazione della
frequenza universitaria;
Visto il verbale n. 6 della commissione diritto allo studio in
data 12 aprile 2002 da cui si evince che il predetto consesso ha
proposto, fra l'altro, che le borse di studio per la incentivazione
alla frequenza vengano aumentate di trenta unita' e cioe' da
trentacinque a sessantacinque, subordinatamente al reperimento della
necessaria copertura finanziaria da parte dei competenti organi di
governo;
Vista la deliberazione n. 174 in data 27 giugno 2002 del
consiglio di amministrazione con cui il citato consesso ha approvato
l'incremento del numero delle borse di studio per la incentivazione
alla frequenza universitaria di trenta unita' e cioe' da trentacinque
a sessantacinque per una spesa ulteriore, oltre quella gia' approvata
in sede di bilancio di previsione per l'esercizio 2002, pari ad
Euro 62.017,50;
Considerato che e' necessario procedere, con tutta urgenza, alla
emanazione del bando di concorso in modo che le procedure concorsuali
si concludano entro il mese di ottobre c.a. e si possa procedere
tempestivamente alla erogazione delle borse di studio in favore dei
relativi vincitori;
Visto l'art. 21 dello statuto di autonomia di questo Ateneo;
 
Decreta:
 
In conformita' alle disposizioni previste dalla legge n.
2 dicembre 1991, n. 390, art. 17 "Norme sul diritto agli studi
universitari", dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 ed alle disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, in quanto applicabili,
l'universita' di Lecce istituisce, per l'anno accademico 2001/2002,
il concorso per l'assegnazione di sessantacinque borse di studio
finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della
frequenza universitaria.
Art. 1.
Modalita' - beneficiari
1.1 Le borse di studio finalizzate alla incentivazione e
razionalizzazione della frequenza universitaria sono di durata
annuale e sono confermabili come segue: per gli studenti
immatricolati, nell'anno 2001/2002, ai corsi di laurea attivati
dall'universita' di Lecce, per un periodo pari a sette semestri a
partire dall'anno di prima iscrizione.
1.2 L'importo massimo della borsa di studio e' stabilito in:
Euro 1.032,90 per studenti "in sede";
Euro 1.549,36 per studenti "pendolari";
Euro 2.065,83 per studenti "fiori sede".
1.3 Definizione di studente "in sede" - "fuori sede" -
"pendolare":
a) sono considerati "in sede" gli studenti residenti nel comune
di Lecce e nei comuni confinanti con relative frazioni: Arnesano,
Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San
Cesareo di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi,
Vernole;
b) sono considerati "fuori sede" gli studenti residenti in
tutti gli altri comuni, a condizione che risultino vincitori di posto
alloggio presso le strutture dell'EDISU o dichiarino di essere
domiciliati presso il comune sede dell'Ateneo o presso uno dei comuni
confinanti di cui alla precedente lettera a) con regolare contratto
di locazione od altro atto a titolo oneroso debitamente registrati,
di durata non inferiore a 10 mesi (art. 4, comma 8, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001).
c) sono considerati "pendolari" gli studenti, residenti in
tutti gli altri comuni, privi del contratto di locazione o che non
abbiano preso alloggio con atti a titolo oneroso, debitamente
registrati ovvero non vincitori del posto alloggio presso l'EDISU
(art. 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001).

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione al concorso
2.1 Possono partecipare al concorso gli studenti che si siano
immatricolati nell'anno accademico 2001/2002 ai corsi di studio
attivati presso l'universita' degli studi di Lecce e che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) per gli immatricolati, nell'anno accademico 2001/2002, al
primo anno di corsi di laurea attivati dall'universita' di Lecce,
possesso di un diploma di maturita' quinquennale conseguito con
votazione non inferiore a 70/100;
b) aver prodotto, per l'anno accademico 2001/2002, all'atto di
presentazione della domanda l'autocertificazione contenente i dati
sulla condizione economica del nucleo familiare convenzionale;
c) appartenenza ad un nucleo familiare con indicatore della
condizione economica riparametrato, calcolato per una famiglia di tre
persone, pari a Euro 25.082 (tabella n. 01) e con indicatore della
condizione patrimoniale non inferiore a Euro 61.347 (tabella n. 02).
2.2 Possono partecipare al concorso anche gli studenti apolidi e
rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorita'
statali: gli studenti cittadini dei paesi membri della Unione
europea, gli studenti stranieri di paesi con i quali esistono
trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di
reciprocita': Norvegia, Irlanda, Liechten-stein, Slovenia, Bosnia e
Grecia purche' in possesso dei requisiti richiesti per i cittadini
italiani. Gli studenti non appartenenti all'Unione europea accedono
ai benefici, a parita' di trattamento, con gli studenti italiani ai
sensi dell'art. 46, comma 5, o del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, secondo le procedure e le
modalita' previste dal presente regolamento.
2.3 Sono esclusi gli studenti che siano in possesso di altro
diploma di laurea o di diploma universitario.

                               Art. 3.
Domanda di partecipazione
3.1 Le domande di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice (su apposito modello prestampato) e indirizzata al magnifico
rettore, dovranno essere presentate o fatte pervenire a mezzo
raccomandata con a/r, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale, presso: Ufficio
diritto allo studio - viale Gallipoli, 49 - 73100 Lecce.
3.2 Per il rispetto del predetto termine, nei casi di invio delle
domande a mezzo raccomandata a.r., fara' fede la data dell'ufficio
postale accettante.
3.3 Nella domanda il candidato dovra', altresi', dichiarare con
chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita', quanto
segue:
a) data e luogo di nascita;
b) la residenza ed eventualmente la situazione di "fuori sede".
In tal caso il candidato precisera' se e' da considerarsi "fuori
sede" perche' assegnatario di posto alloggio presso le strutture
dell'EDISU o perche' affittuario di un locale nel comune sede
dell'Ateneo o in uno dei comuni confinanti di cui alla lettera a) del
precedente art. 1, comma 1.3;
c) la propria cittadinanza;
d) lo stato di famiglia;
e) l'eventuale assolvimento dell'obbligo del servizio militare
di leva ovvero del servizio civile sostitutivo, con l'indicazione
precisa del periodo in cui e' stato effettuato;
f) il diploma di maturita' posseduto nonche' l'istituto
scolastico, l'anno di conseguimento e la relativa votazione (i
cittadini stranieri dovranno obbligatoriamente indicare inoltre il
voto minimo e quello massimo conseguibile nel paese di residenza);
g) di aver prodotto all'atto della iscrizione all'universita'
per l'anno accademico 2001/2002 il modello completo dell'ICER nonche'
di qualunque altro dato relativo al valore del patrimonio mobiliare o
immobiliare di ciascun componente familiare;
h) nel caso di candidato portatore di handicap, natura e tipo
di handicap nonche' il relativo grado di invalidita' riconosciuta;
i) l'eventuale qualita' di studente universitario di altri
componenti il nucleo familiare di eta' non superiore a 27 anni, con
specificazione dell'universita' e del corso a cui sono iscritti;
j) di essere a conoscenza che la borsa di studio in questione
non potra' essere cumulata con le borse assegnate dalle regioni ai
sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ne' con altre
borse di studio a qualunque titolo erogate tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con
soggiorni all'estero l'attivita' di formazione e di ricerca dei
borsisti.
3.4 Le dichiarazioni contenute nella suddetta domanda,
predisposta dall'amministrazione su apposito modulo, hanno valore di
autocertificazione e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sostituiscono la
corrispondente documentazione in via definitiva. L'amministrazione,
pertanto, non richiedera' successivamente documentazione in merito,
fatta eccezione per:
a) certificato attestante il tipo e il grado di invalidita';
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' nella
quale il beneficiario dichiara di non usufruire delle borse di studio
di cui all'art. 8 della legge n. 390/1991;
c) certificato di iscrizione a corsi universitari di altri
componenti il nucleo familiare;
d) contratto di locazione o altro atto a titolo oneroso,
debitamente registrato ovvero attestazione scritta da parte
dell'Edisu concernente la fruizione del posto alloggio presso le
proprie strutture per un periodo non inferiore a dieci mesi.
Gli studenti dovranno produrre la documentazione definitiva,
sotto pena di decadenza dal beneficio, entro il termine di quindici
giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
3.5 I candidati stranieri sono tenuti a presentare la
documentazione originale rilasciata dalle competenti autorita' del
luogo di provenienza, con relativa traduzione e legalizzazione a cura
delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per
territorio, relativamente a tutte le informazioni richieste nel
presente regolamento ai fini della partecipazione al concorso. Tale
legalizzazione sara' ritenuta quale conferma della veridicita' di
quanto dichiarato dal candidato, in particolare riguardo al punto f)
del precedente comma 3.2.
3.6 Le domande che non risultassero in regola con quanto
stabilito dal presente bando di concorso non verranno prese in
considerazione e rimarranno inevase senza obbligo alcuno, da parte
dell'amministrazione, di comunicare agli interessati l'esclusione dal
concorso.
3.7 Lo studente dovra' dare tempestiva comunicazione scritta
degli eventi che si verifichino successivamente alla data di
presentazione della domanda (conseguimento di altre borse di studio o
aiuto economico, trasferimento o passaggio ad altro corso di laurea,
rinuncia agli studi, variazione di residenza) comunque non oltre il
termine perentorio di giorni quindici sotto pena di decadenza della
partecipazione al concorso. Tale obbligo di comunicazione a carico
dello studente sussistera' anche ove tali eventi si verifichino
successivamente all'assegnazione del beneficio; in tal caso, scaduto
inutilmente il termine di quindici giorni dalla notificazione del
provvedimento di assegnazione, l'amministrazione procedera', ove le
circostanze lo richiedano, alla revoca del beneficio assegnato per
l'annualita' di riferimento ed al recupero delle somme eventualmente
versate, nei modi e nelle forme previsti dalla legge. Inoltre si
dara' corso alle opportune azioni disciplinari oltre che alla
denuncia dell'eventuale fatto reato all'autorita' giudiziaria
competente.
La variazione dello status di cui all'art. 1.3., lettera b) e c),
se non comunicata per iscritto e documentata entro il medesimo
termine di giorni quindici dall'assegnazione della borsa di studio,
non potra' dar luogo ad alcuna modificazione dello stato dello
studente per il rimanente periodo di fruizione della borsa stessa.
Nel caso invece che detta variazione sia stata comunicata per
iscritto e debitamente documentata entro il medesimo termine,
l'amministrazione si riserva la facolta', salvo opportuni
accertamenti, di consentire la modifica dello stesso status per la
durata della fruizione della borsa di studio.
Ai sensi dell'art. 5, comma 10, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, il beneficiano della borsa di
studio e' tenuto a dare tempestiva comunicazione, entro e non oltre
il termine di quindici giorni, mediante presentazione di nuova
autocertificazione della propria condizione economica, in caso di
mutamenti della composizione del nucleo familiare o di modifiche
della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire
meno il diritto al beneficio.
In caso contrario, l'amministrazione procedera', ove necessario,
alla revoca del beneficio erogato per l'annualita' di riferimento ed
al recupero delle somme eventualmente versate, nei modi e nelle forme
previsti dalla legge. Inoltre si dara' corso alle opportune azioni
disciplinari oltre che alla denuncia dell'eventuale fatto reato
all'autorita' giudiziaria competente entro i termini e nelle forme
previste dalla legge.
3.8 L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso
di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali
disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
Autocertificazione - controlli
4.1 L'universita' controlla la veridicita' delle
autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche
necessarie, anche con controlli a campione in misura non inferiore al
20% dei beneficiari (art. 4, comma 10, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001).
4.2 Ai sensi dell'art. 4, comma 10, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, tali controlli saranno
effettuati sia per coloro che per l'anno di riferimento abbiano
presentato apposita autocertificazione della condizione economica sia
per coloro che abbiano mantenuto i benefici sulla base dei criteri di
merito. Nell'espletamento di tali controlli, le universita' possono
richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e
la veridicita' dei dati dichiarati anche al fine della correzione di
errori materiali o di modesta entita'.
4.3 Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che sia
stato dichiarato il falso, la borsa di studio sara' revocata e sara'
effettuato il recupero delle somme eventualmente gia' erogate, salvo
l'adozione delle sanzioni disciplinari a carico dello studente,
previste dall'art. 23 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
4.4 A fronte di dichiarazioni non veritiere, l'universita' di
Lecce segnalera' il fatto all'autorita' giudiziaria per i
provvedimenti di competenza.

                               Art. 5.
Criteri di formulazione delle graduatorie
5.1 Le borse di studio di cui al presente regolamento sono
conferite a coloro che ne acquisiscono il diritto sulla base di un
unica graduatoria degli idonei senza alcuna differenziazione per
facolta' e corsi di studio, ordinata in modo crescente sulla base
dell'indicatore della condizione economica (decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2002, art. 4, comma 1).
5.2 A parita' di reddito la precedenza in graduatoria e'
determinata dal merito.
5.3 A parita' di reddito e di merito la precedenza in graduatoria
e' determinata dalla residenza, (si predilige lo studente con
residenza piu' difficile da raggiungere rispetto alla sede
universitaria. In tal caso verranno valutati il numero dei mezzi di
trasporto da utilizzare e, in subordine, la lontanza).
5.4 In caso di ulteriore parita', la precedenza e' determinata
dalla appartenenza del candidato a nuclei familiari con pluralita' di
studenti universitari.
5.5 Il rettore, con proprio decreto, immediatamente esecutivo,
approva le graduatorie che saranno esposte all'albo ufficiale
dell'Ateneo ed ivi rimarranno affisse per dieci giorni. Entro tale
termine e' ammesso il ricorso al rettore avverso le graduatorie che
si pronuncera' entro trenta giorni successivi. In caso di
presentazione del ricorso a mezzo raccomandata con ricevuta a.r.,
fara' fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

                               Art. 6.
Conferimento delle borse
6.1 Le borse di studio verranno conferite con decreto rettorale
ai concorrenti che risultino vincitori in base al posto ottenuto in
graduatoria e che risultino effettivamente immatricolati al corso di
studio indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
6.2 Il provvedimento di cui al precedente, comma e' emanato a
conclusione delle operazioni di acquisizione dei dati autocertificati
dallo studente e della procedura amministrativa concorsuale entro
l'inizio dei corsi di insegnamento con la pubblicazione delle
graduatorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli
studenti (art. 4, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001).
6.3 Il responsabile del presente procedimento e' il direttore
dell'area studenti.
6.4 Ogni informazione concernente il presente concorso potra'
essere richiesta al capo dell'ufficio diritto allo studio,
avv. Pietro Tommaso Filieri, (tel. 0832/336597,
e-mail: p.filieri@sesia.unile.it).

                               Art. 7.
Incompatibilita' con altre borse
7.1 Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono
essere cumulate ne' con quelle previste dall'art. 8 della legge
n. 390/1991, ad eccezione del servizio abitativo, che puo' essere
fruito a titolo oneroso e dei contributi per la partecipazione dagli
studenti universitari a programmi di studio che prevedono mobilita'
internazionale, ne' con borse di studio attribuite agli studenti
stranieri dal Governo italiano o da altri enti ed organismi
riconosciuti dal Governo italiano. Inoltre, non possono essere
cumulate con altre borse di studio a qualunque titolo erogate, tranne
che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti.

                               Art. 8.
Conferma delle borse per gli anni successivi
Per la conferma delle borse di studio, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda, nonche' il soddisfacimento di
eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai
corsi;
b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
c) per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto
dell'anno di presentazione della domanda;
8.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 6, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 per il
conseguimento dei requisiti di merito di cui al comma precedente si
puo' utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un
"bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le
seguenti modalita':
a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il
conseguimento del beneficio per il secondo anno accademico;
b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il
conseguimento del beneficio per il terzo anno accademico;
c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il
conseguimento del beneficio per gli anni accademici successivi.
La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di
riferimento puo' essere utilizzata negli anni successivi.
8.3 Ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, i crediti di cui ai commi
precedenti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio
per il quale gli studenti richiedono il beneficio, anche se diverso
da quello dell'anno precedente purche' facente pane della medesima
facolta'. In questo caso, i requisiti di merito degli studenti che
chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento sono
quelli risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza,
limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il
passaggio ed a quello successivo (art. 6 comma 12).
8.4 In ogni caso al fine di ottenere il mantenimento dei
benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito di cui ai commi
sopracitati, lo studente dovra' comprovare, con apposita attestazione
scritta, di essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il
quale sono richiesti i benefici secondo le modalita' e le forme
stabilite dai regolamenti di facolta' ai sensi dell'art. 27, comma 2,
del regolamento didattico di Ateneo.
8.5 La conferma della borsa negli anni successivi avverra' dietro
presentazione di domanda entro il 5 novembre di ogni anno e previo
accertamento dell'ufficio competente delle condizioni di merito e
dell'ammissione a ciascun anno di corso senza ulteriore verifica
delle condizioni economiche (art. 4, comma 5, decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001).
Anche in questo caso troveranno integrale applicazione le
disposizioni di cui al precedente art. 3 giugno del presente
regolamento, ove sussistano modificazioni tali da determinare la
perdita del beneficio.
La mancata conferma della borsa per il II anno ovvero per l'anno
successivo a quello di assegnazione del beneficio determina la
decadenza del diritto anche per gli anni successivi.

                               Art. 9.
Beneficio esonero tasse
9.1 I beneficiari delle borse di studio sono esonerati dal
pagamento di tutte le tasse e i contributi per gli anni accademici
durante i quali percepiscono le borse stesse.

                              Art. 10.
Erogazione delle borse
10.1 Per l'anno accademico 2001/2002, l'erogazione della borsa di
studio avverra' in unica soluzione all'atto del conferimento della
borsa di studio.
10.2 Per gli anni accademici successivi, le borse saranno
conferite rispettando le modalita' e i tempi indicati nel regolamento
di Ateneo approvato con deliberazione n. 46 in data 1 febbraio 1999 e
successive modificazioni.

                              Art. 11.
Revoca delle borse di studio
11.1 Oltre che nei casi previsti dal punto 4 le borse di studio
sono revocate, con provvedimento rettorale trasmesso all'interessato
nei seguenti casi:
a) per gli immatricolati nell'anno accademico 2001/2002, al
primo anno dei corsi di laurea attivati dall'universita' di Lecce in
mancanza, alla data del 30 novembre, di almeno 20 crediti (conseguiti
entro il 10 agosto) riconosciuti per il corso a cui gli studenti sono
iscritti nell'anno di conseguimento della borsa od a quello a cui si
iscrivono, anche se diverso da quello precedente purche' nell'ambito
della medesima facolta', nonche' delle condizioni economiche di cui
all'art. 2;
b) oltre che nei casi previsti nella precedente lettera a)
quando il beneficiario non ottenga e non comprovi per iscritto
l'ammissione e la frequenza al corso di studi per l'anno per cui
richiede il beneficio (art. 4, comma 14, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001);
c) quando il beneficiario rinunci al proseguimento degli studi;
d) quando il beneficiario chieda ed ottenga il trasferimento ad
altra sede universitaria;
e) quando il beneficiario chieda ed ottenga passaggio ad altro
corso di studi di altra facolta' dell'universita' di Lecce.
11.2 La revoca della borsa di studio, se dovuta al mancato
conseguimento, entro il 30 novembre successivo alla concessione del
beneficio, dei requisiti di merito previsti per la conferma, comporta
l'obbligo per l'interessato di restituire all'universita' le rate
eventualmente gia' riscosse per l'anno accademico di riferimento e la
decadenza dal diritto di esonero dalle tasse e contributi per lo
stesso anno con refusioe delle tasse dovute ed eventualmente
rimborsate.
La segreteria studenti, pertanto, potra' dare corso ad istanza di
trasferimento ad altra universita', di passaggio di corso e di
rinuncia degli studi solo in seguito all'avvenuto rimborso di quanto
dovuto.
11.3 In caso di revoca della borsa (I anno o anni successivi),
per uno dei suindicati, entro il termine del 31 gennaio successivo,
subentra un altro candidato, il primo degli idonei non vincitori
della relativa graduatoria, che sia in possesso dei requisiti
richiesti e beneficera' del residuo della borsa, senza integrazione
alcuna.

                              Art. 12.
Studenti in situazione di handicap
In considerazione dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi
presenti in una specifica disabilita', della possibile assenza, nel
tempo di realizzazione del curriculum, di strumentazioni ausiliarie
adatte a ridurre l'handicap o di altre difficolta' organizzative sia
del soggetto che dell'universita', possono partecipare ai concorsi di
cui al presente regolamento gli studenti, portatori di handicap con
percentuale pari o superiore al 66%, che posseggano i seguenti
requisiti:
a) per gli immatricolati, nell'anno accademico 2001/2002, ai
corsi di laurea attivati dall'universita' possesso di un diploma di
maturita' quinquennale, con votazione non inferiore a 60/100;
b) appartenenza ad un nucleo familiare con un indicatore della
condizione economica riparametrato (ICER) e con un indicatore della
condizione patrimoniale (ICP) di cui al precedente art. 2 (tabelle
n. 1 e n. 2), ridotti in misura pari al 40%. (art. 14 commi 2 e 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001).
La durata di concessione dei benefici per gli studenti con
invalidita' non inferiore al 66% e' di nove semestri per ogni corso
di laurea.
Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 8 del presente
regolamento relativamente alle modalita' ed alla tempistica per la
conferma delle borse di studio per gli anni di corso successivi al
primo, i requisiti di merito, previsti nella medesima disposizione,
necessari ai fine del mantenimento dei benefici, sono ridotti del
40%.
Agli studenti portatori di handicap con invalidita' pari o
superiore al 66% non si applicano le disposizioni cui all'art. 11
lettera a) del presente regolamento.

                              Art. 13.
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si fa rinvio a
norme e leggi e regolamenti vigenti in materia.
Il presente bando e' consultabile altresi' presso il sito web
dell'Universita' di Lecce: www.unile.it La spesa complessiva di
Euro 134.278,00 gravera' sulla cat. 02, cap. 23, art. 003 - prog.
attivita' AS1 prog. 1 del bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario.
Il presente decreto verra' sottoposto all'esame del senato
accademico per la ratifica nella prossima seduta utile.
Lecce, 9 settembre 2002
Il rettore: Limone

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