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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a trecentoventi posti di magistrato ordinario,
indetto con decreto ministeriale 31 maggio 2017.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.67 del 5/9/2017
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:17E06279
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:320
Scadenza:5/10/2017
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento
giudiziario, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei
concorsi per le carriere statali e successive modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche,
concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di
attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e
successive modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le
amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e
censimento degli italiani all'estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante l'istituzione del
servizio civile nazionale;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' recante delega al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente
la nuova disciplina dell'accesso in magistratura e successive
modifiche;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle
norme sull'ordinamento giudiziario;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6
maggio 2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso
della casella di posta elettronica certificata assegnata ai
cittadini;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
Codice dell'ordinamento militare;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
legge 9 agosto 2013, n. 98;
Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 settembre 2014;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
legge 25 ottobre 2016, n. 197;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 19 aprile 2017;

Decreta:


Art. 1


Posti messi a concorso


E' indetto un concorso, per esami, a trecentoventi posti di
magistrato ordinario.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione al concorso


Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante:
a. sia cittadino italiano;
b. abbia l'esercizio dei diritti civili;
c. sia di condotta incensurabile;
d. sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
e. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
al quale sia stato eventualmente chiamato;
f. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel
concorso per esami alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda;
g. rientri, senza possibilita' di cumulare le anzianita' di
servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle
seguenti categorie:
1) magistrati amministrativi e contabili;
2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o
appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all'area C, gia'
prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto
Ministeri, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, che
hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il
quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente
di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla
ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti
pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che hanno
costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di
un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con
almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle
predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
6) abilitati all'esercizio della professione forense e, se
iscritti all'albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni
disciplinari;
7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato
onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice
procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni
senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
8) laureati in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di
specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modifiche;
9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno
conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito
il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al
termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni
presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e
che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici
giudiziari o hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto
mesi presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito
dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;
h. sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a
tal fine il candidato deve indicare in domanda l'avvenuto versamento
in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 50,00,
quale contributo per la copertura delle spese della procedura
concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il versamento potra' essere
effettuato, specificando la causale «concorso magistratura ordinaria
anno 2017», mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente
con codice IBAN IT 62O 07601 14500001020172217, intestato alla
Tesoreria dello Stato, capo XI, capitolo 2413, art. 17, oppure
mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020172217,
intestato alla Tesoreria dello Stato, capo XI, capitolo 2413, art.
17, oppure mediante versamento in conto entrate tesoro, capo XI,
capitolo 2413, art. 17, presso una qualsiasi Tesoreria dello Stato.
Il candidato deve, inoltre, indicare gli estremi identificativi del
versamento;
i. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi
vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

                               Art. 3 


Domanda telematica di partecipazione e modalita' per l'invio


La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito
indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della
giustizia, http://www.giustizia.it/, alla voce Strumenti/Concorsi,
esami, assunzioni, per registrarsi.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire
codice fiscale
posta elettronica nominativa
codice di sicurezza (password)
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza
dello stesso; dopo aver completato l'inserimento e la registrazione
dei dati, il sistema informatico notifichera' l'avvenuta ricezione,
fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al file
in formato pdf «domanda di partecipazione».
Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in
calce e unitamente a fotocopia di un documento di identita'
scansionarla in formato pdf.
Per completare la procedura, occorre inviare la domanda con la
seguente modalita': il candidato deve effettuare l'upload, sul sito,
della domanda scansionata; il sistema notifichera' la ricevuta di
presa in carico della domanda, con invio di una e.mail all'indirizzo
indicato dal candidato. Nella ricevuta e' presente anche il file in
formato pdf «codice identificativo». Il codice identificativo,
comprensivo del codice a barre, deve essere salvato, stampato e
conservato a cura del candidato, nonche' esibito per la
partecipazione alle prove scritte.
La procedura di invio della domanda nella modalita' suindicata
deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. In
assenza di invio, la domanda e' irricevibile. L'elenco delle domande
irricevibili sara' pubblicato sul sito del Ministero.
In caso di piu' invii, l'ufficio prendera' in considerazione la
domanda inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permettera'
piu' l'accesso al FORM ne' l'invio della domanda.
Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico della
domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte
integrante.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state redatte, presentate o spedite in modalita' diverse
da quelle suindicate.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1. il proprio cognome e nome;
2. la data e il luogo di nascita;
3. il codice fiscale;
4. di essere cittadini italiani;
5. di avere l'esercizio dei diritti civili;
6. di essere di condotta incensurabile;
7. di non avere riportato condanne penali e di non avere in
corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione;
8. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini
preliminari;
10. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico
attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e'
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile;
11. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio
di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
12. di essere fisicamente idonei ad esercitare l'impiego cui
aspirano;
13. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell'apposita
certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica in
relazione all'handicap;
14. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia,
c.a.p.); ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato
all'ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15;
15. i numeri telefonici di reperibilita', ogni cambiamento deve
essere comunicato all'Ufficio con una delle modalita' di cui al
successivo art. 15;
16. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In
assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al
luogo di residenza; ogni cambiamento deve essere comunicato
all'ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15;
17. l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento;
18. l'eventuale precedente prima laurea, l'Universita' dove e'
stata conseguita e la data del conseguimento;
19. la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, lettera g,
nn. 1 - 11;
20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese,
spagnolo e tedesco;
21. il versamento del diritto di segreteria, indicando gli
estremi dell'avvenuto pagamento, come specificato nel precedente art.
2.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso
in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a
causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o
tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4 


Cause di esclusione dal concorso


Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 del presente decreto;
b) coloro le cui domande di partecipazione non sono state
inviate nei termini e/o con le modalita' indicate all'art. 3 del
presente decreto;
c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre
concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato
dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad
inidoneita'. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell'inidoneita'
l'annullamento di una prova da parte della commissione quando essa
abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in parte copiata
da quella di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero che
l'elaborato sia stato reso riconoscibile;
d) coloro che non hanno sottoscritto la domanda di
partecipazione. Le domande di partecipazione prive della
sottoscrizione dell'aspirante si considerano inesistenti.
L'esclusione del candidato per mancata sottoscrizione della domanda
potra' avvenire in ogni momento della procedura concorsuale.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato,
puo' escludere da uno o piu' concorsi successivi chi, durante lo
svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per
comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare
informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che
comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata dal
Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in
magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di
concorso.

                               Art. 5 


Prove concorsuali


L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati
teorici vertenti su:
a. diritto civile;
b. diritto penale;
c. diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno
a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b. procedura civile;
c. diritto penale;
d. procedura penale;
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f. diritto commerciale e fallimentare;
g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h. diritto comunitario;
i. diritto internazionale pubblico e privato;
l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento
giudiziario;
m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti:
inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall'art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

                               Art. 6 


Commissione esaminatrice


La commissione di esame e' nominata con decreto del Ministro
della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova
scritta, ed e' composta da un magistrato il quale abbia conseguito la
sesta valutazione di professionalita', che la presiede, da venti
magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di
professionalita', da cinque professori universitari di ruolo titolari
di insegnamenti nelle materie oggetto di esame e da tre avvocati
iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
superiori.
Non possono essere nominati componenti della commissione di
concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che
nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e
modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso
per magistrato ordinario.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei
componenti della commissione, il Consiglio Superiore della
Magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il
loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati
coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi
tre concorsi.
Il presidente della commissione e gli altri componenti possono
essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di due
anni ed i professori universitari a riposo da non piu' di cinque anni
che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei
requisiti per la nomina.
Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del
Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione
degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione
esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati
ammessi alla prova orale.
Le attivita' di segreteria della commissione e delle
sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area
terza, in servizio presso il Ministero della giustizia e sono
coordinate dal titolare dell'ufficio competente per il concorso.

                               Art. 7 


Diario delle prove scritte


Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario
contenente la disciplina delle prove scritte che sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 12 dicembre 2017 e nel sito del Ministero
della giustizia, http://www.giustizia.it/
Nella stessa Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero della
giustizia verra' data notizia di eventuali differimenti e/o
prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede d'esame, nei giorni e nelle ore
stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo
svolgimento delle prove medesime, muniti di valido documento di
riconoscimento e del codice identificativo.

                               Art. 8 


Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei


Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
e' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in
cui devono sostenere detta prova.
Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di
sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e
comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a
108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

                               Art. 9 


Termini per la produzione dei titoli di preferenza


I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli. 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla
fotocopia di un documento di identita', devono pervenire, a pena di
decadenza, all'ufficio concorsi, entro il giorno in cui il candidato
sostiene la prova orale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160. Il candidato puo' scegliere, per la
trasmissione o il deposito dei documenti, una delle modalita'
indicate nel successivo art. 15, fermo restando il rispetto del
termine di decadenza suindicato

                               Art. 10 


Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e
titoli


Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parita'
di merito, sono preferiti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione della
giustizia;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva;
c. dalla minore eta'.
L'esito positivo dello stage di cui all'art. 73 del decreto legge
21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente, costituisce titolo di
preferenza a parita' di merito.

                               Art. 11 


Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei


I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il
numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di
parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato
ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che e'
immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio Superiore
della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della
giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria
e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla
ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di
nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia entro
dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e'
pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli
eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati
entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura.

                               Art. 12 


Nomina a magistrato ordinario


I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami
sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e,
nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale,
magistrati ordinari, nei limiti dei posti messi a concorso e di
quelli aumentati ai sensi del comma 3 bis dell'art. 8 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nei tempi, anche diversi,
consentiti dall'art. 9, commi 5 e 7, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 nonche'
dagli artt. 16 e 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111.
I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la
sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita' da
parte dell'organo di controllo.

                               Art. 13 


Termini per la presentazione dei documenti di rito


I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva
dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, devono
comprovare tale possesso con le modalita' e nei termini
successivamente indicati nell'invito ad assumere servizio
dall'ufficio competente.

                               Art. 14 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, nel testo vigente, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi -
Direzione generale dei Magistrati - ufficio concorsi, per le
finalita' di gestione del concorso e sono trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del
rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di cui agli
artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei
Magistrati - ufficio concorsi, titolare del trattamento. Il
responsabile del trattamento dei dati personali e' il direttore del
suddetto ufficio concorsi. I risultati delle prove scritte ed i
riferimenti alla pubblicazione della graduatoria finale vengono resi
disponibili sul sito del Ministero della giustizia, alla voce
Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.

                               Art. 15 


Comunicazioni con i candidati


Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati possono
comunicare con l'amministrazione, nel corso della procedura
concorsuale, con una delle seguenti modalita':
dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria
all'indirizzo
ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustizia.it;
dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata
all'indirizzo
ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it;
per posta raccomandata a/r, all'indirizzo: Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi - Direzione generale dei Magistrati - ufficio
concorsi, via Arenula n. 70 - 00186 Roma;
I candidati gia' in possesso di documenti comprovanti stati o
qualita' personali rilevanti per la procedura possono, altresi',
procedere al deposito diretto, o tramite delegato, presso l'ufficio
concorsi. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso
di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel
caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato
a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o
tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Roma, 31 maggio 2017

Il Ministro: Orlando

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