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MINISTERO DELLA DIFESA

Modifiche del decreto dirigenziale 11 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 91 del 19 novembre 2002,
relative ai concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di
ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale e del
ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2003.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.33 del 29/4/2003
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:03E02515
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Visto il decreto dirigenziale 11 novembre 2002, con il quale sono
stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di
duecentoventi allievi ufficiali ai corsi per il conseguimento della
nomina a sottotenente in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri e di 100 allievi ufficiali ai
corsi per il conseguimento della nomina a tenente in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri;
Visti in particolare l'art. 11, comma 18, e l'art. 12, comma 6,
del suindicato decreto dirigenziale 11 novembre 2002, i quali
prevedono che i concorrenti per l'ammissione a piu' corsi AUFP,
qualora non siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di
svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali per un
concorso o corso, siano esonerati dalla ripetizione degli stessi
accertamenti e che in tal caso, per l'attribuzione del profilo
sanitario o giudizio e dei punteggi incrementali, sia preso in
considerazione l'esito degli accertamenti svolti in precedenza;
Ritenuto che le suindicate disposizioni, ispirate dal principio
dell'economicita' dell'azione amministrativa, possano risultare
eccessivamente penalizzanti per i concorrenti giudicati non idonei,
dato che presumono che nei sei mesi successivi alla data del giudizio
di inidoneita' la causa di questa non possa venire meno;
Considerato che le disposizioni medesime possano risultare
parimenti penalizzanti per i concorrenti risultati idonei ma non
collocati in posizione utile nella graduatoria di ammissione al
tirocinio o al corso, i quali, qualora non ammessi alla ripetizione
degli accertamenti, non avrebbero possibilita' di conseguire punteggi
piu' elevati a seguito di giudizi e valutazioni piu' favorevoli;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica
dell'art. 11, comma 18, e dell'art. 12, comma 6, del citato decreto
dirigenziale 11 novembre 2002, riducendo da sei ad un mese il tempo
entro il quale i concorrenti debbano essere esonerati dalla
ripetizione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
Visto il decreto dirigenziale 15 novembre 2002, concernente
attribuzioni di competenza, tra l'altro, all'Ammiraglio di divisione
Giuseppe Lertora, quale vice direttore generale della direzione per
il personale militare, all'adozione di taluni atti di gestione
amministrativa in materia di reclutamento di personale militare,
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. Per i motivi indicati nelle premesse, l'art. 11, comma 18, del
decreto dirigenziale 11 novembre 2002, e' sostituito dal seguente:
"18. I concorrenti per l'ammissione a piu' corsi AUFP, secondo le
modalita' indicate nell'art. 3, comma 3, lettera a), qualora non sia
trascorso piu' di un mese dalla data di svolgimento degli
accertamenti psico-fisici per un concorso o corso, saranno esonerati
dalla ripetizione degli stessi accertamenti. In tal caso ai fini
dell'attribuzione del profilo sanitario minimo e del punteggio di cui
ai commi 9 e 10 del presente articolo saranno presi in considerazione
i coefficienti accertati in precedenza.".
2. Per i motivi indicati nelle premesse, l'art. 12, comma 6, del
decreto dirigenziale 11 novembre 2002, e' sostituito dal seguente:
"6. I concorrenti per l'ammissione a piu' corsi AUFP, secondo le
modalita' indicate nell'art. 3, comma 3, lettera a), qualora non sia
trascorso piu' di un mese dalla data di svolgimento degli
accertamenti attitudinali per un concorso o corso, saranno esonerati
dalla ripetizione degli stessi accertamenti. In tal caso ai fini
dell'attribuzione del giudizio e del punteggio di cui ai commi 3 e 4
del presente articolo sara' preso in considerazione l'esito degli
accertamenti svolti in precedenza.".
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2003
Il vice direttore: Amm. Div. Lertora

 

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