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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Procedura di selezione per il reclutamento di 5 allievi finanzieri,
riservata ai congiunti del personale delle Forze di polizia,
deceduto o reso permanentemente invalido per causa di servizio.
Anno 2011.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.91 del 18/11/2011
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:1E006658
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/12/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Viste le disposizioni contenute nel Foglio d'Ordini Speciale sul
reclutamento degli allievi finanzieri, datato 14 dicembre 1995, e
successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge15 maggio 1997, n.
127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo, 2008 e successive modificazioni e
integrazioni registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio - presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
introdotto dall'art. 2, comma 208, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»,

Determina:


Art. 1


Posti disponibili


1. E' indetta, per l'anno 2011, una procedura di selezione, a
domanda, per il reclutamento di cinque allievi finanzieri del
contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge
ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora
unici superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o
reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in
conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di
servizi di polizia o di soccorso pubblico.
2. Lo svolgimento della procedura comprende:
a) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) valutazione dei titoli.
3. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti
dal Comando Generale della Guardia di finanza.

                               Art. 2 


Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura


1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, anche
se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) alla data del 31 dicembre 2011, abbiano compiuto il
diciottesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo, cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1985 ed il 31
dicembre 1993, estremi compresi. Il limite massimo di eta' e' elevato
di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e,
comunque non superiore a tre anni;
c) abbiano, se minorenni all'atto della presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la patria
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non colposi ne' sottoposti a misura di
prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
h) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi
militarmente o civilmente organizzati ne' destituiti dai pubblici
uffici;
i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
l) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati
riformati in quell'occasione o successivamente ad essa;
m) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni.
2. I suddetti requisiti, se non diversamente indicato, devono
essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
corso, pena l'esclusione dalla procedura.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria
di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma-Appio, entro trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente determinazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale.
2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione:
a) idonea documentazione, rilasciata dall'Amministrazione di
appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido
al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art.
2, comma 1, lettera m);
b) se hanno prestato servizio militare, autocertificazione del
foglio di congedo, per fruire dell'elevazione del limite di eta',
prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b);
c) se minorenni alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura, atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato 1, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno
solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di
mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato
da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui
manca l'assenso dell'altro genitore. Sono esonerati dalla
presentazione del suddetto atto gli aspiranti, anche se minorenni,
che rivestano la qualifica di militare alle armi.
3. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2),
e disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonche' sul sito
internet http://www.gdf.gov.it/, nella sezione relativa ai concorsi.
4. Le domande di partecipazione alla procedura si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine di cui al comma 1. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le
domande spedite non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto se
pervenute al Centro di Reclutamento entro il suindicato termine.
5. Non sono prese in considerazione quelle domande che, pur
inoltrate nei termini indicati, dovessero pervenire al Centro di
Reclutamento oltre la data di inizio delle selezioni. Le stesse
verranno archiviate.
6. Le domande di partecipazione alla procedura prodotte nei
termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte all'art. 4, sono restituite agli
interessati, per essere successivamente regolarizzate ovvero
integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il
termine loro comunicato dal Centro di Reclutamento. L'impossibilita',
per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comporta
l'archiviazione dell'istanza.
7. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente
archiviate.
8. Alle incombenze di cui ai commi 5, 6 e 7 provvede il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
9. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il
termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 4 


Elementi da indicare nella domanda


1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita, nonche' luogo di residenza ed indirizzo, completo del numero
di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero
telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
d) di non essere imputato e di non aver subito condanne per
delitti non colposi ne' di essere sottoposto a misura di prevenzione;
e) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
f) il titolo di studio di cui e' in possesso;
g) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni;
h) la posizione nei riguardi del servizio militare;
i) di non essere stato espulso dalle Forze armate dai corpi
militarmente o civilmente organizzati ne' destituito dai pubblici
uffici;
l) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
m) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio;
n) l'indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
o) di appartenere alle categorie di cui all'art. 6, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni.
2. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata
direttamente e nel modo piu' celere, al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Lo stesso Centro di Reclutamento, inoltre, non assume alcuna
responsabilita' in caso di ritardata ricezione, da parte dei
candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali o ad
altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine,
essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di Reclutamento
ogni variazione che dovesse intervenire, procedura durante, nella
posizione del candidato ai fini del servizio militare.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.

                               Art. 5 


Istruttoria delle domande


1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi alla procedura, con riserva, in attesa dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'inizio del
corso di formazione.

                               Art. 6 


Commissione giudicatrice


1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali e' presieduta da un ufficiale
superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione dei titoli e la
formazione della graduatoria finale di merito, composta da due
ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori,
membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali medici,
membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici
della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque,
con anzianita' superiore), membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), puo' avvalersi,
altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di
psicologi.
4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
5. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento.

                               Art. 7 


Adempimenti delle sottocommissioni


1. Le sottocommissioni previste dall'art. 6, comma 1, lettere b),
c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.

                               Art. 8 


Esclusione dalla procedura


1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dalla procedura dei candidati non in possesso
dei requisiti di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 9 


Documento di identificazione


1. Ad ogni convocazione, i candidati devono esibire la carta di
identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato da
un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.

                               Art. 10 


Accertamento dell'idoneita' attitudinale


1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti sono
convocati, a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale.
2. L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera b), e tende a
verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il
ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la citata sottocommissione fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione degli
stessi.
5. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali
sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non
idonei sono esclusi dalla procedura.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso l'esclusione di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui
all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199.

                               Art. 11 


Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera c),
mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
2. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'art.
12, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica
di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di
non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente sono
ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica preliminare.
5.Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dalla
procedura di selezione.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 12 


Requisiti psico-fisici


1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a giorni sessanta:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV, rilasciato da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale;
c) certificato (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno
allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 2, lettera c), comportano
l'esclusione dal concorso.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le
modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento.
5. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati, all'atto della visita medica preliminare, devono,
comunque, avere:
a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne;
c) acutezza visiva:
1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
2) campo visivo e motilita' oculare normali;
3) visione binoculare;
4) senso cromatico normale alle matassine colorate.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e'
effettuata con lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. 20%.
11. Sono, inoltre, cause di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) dell'urina ed ematochimici;
b) elettrocardiografico e visita cardiologica;
c) test psico-clinici.
15. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso.
16. I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e 12, sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
17. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di
visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque
giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di
detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
18. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultino positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel Corpo.
Tali candidate sono, pertanto, escluse dalla procedura, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo
stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data comunicata
all'atto della visita medica preliminare.
19. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 13 


Mancata presentazione del candidato alle prove selettive


1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto la presente procedura, non si
presenta, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica previsti, rispettivamente, dagli articoli
10 e 11 e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla
procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle competenti
sottocommissioni hanno facolta', su istanza motivata, di anticipare o
posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del
calendario di svolgimento delle stesse.
L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanzieri, via della
Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, deve essere
anticipata, via fax, al n. 06/24290674.

                               Art. 14 


Documentazione


1. Il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede,
anche avvalendosi del Comando Provinciale della Guardia di finanza
competente (ovvero del locale Comando Regionale della Guardia di
finanza, per i residenti in Valle d'Aosta), a richiedere nei
confronti dei candidati:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
2. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti di
cui agli articoli 10 e 11 devono presentare direttamente o far
pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione
allievi finanzieri, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181
Roma/Appio, entro la data comunicata all'atto della visita medica
preliminare, i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su
carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi
previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono i titoli preferenziali, stabiliti dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro la data indicata dal Centro di Reclutamento.

                               Art. 15 


Graduatoria finale di merito


1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), procede, secondo il punteggio
riportato da ciascun candidato, alla formazione della graduatoria
finale di merito.
2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti
attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato
4.
3. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
4. La graduatoria finale di merito e' approvata con
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e,
successivamente, notificata a tutti gli effetti ai candidati iscritti
nella stessa.

                               Art. 16 


Ammissione al corso di formazione


1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
da parte dell'Autorita' di Governo, sono dichiarati vincitori della
procedura concorsuale e ammessi al corso di formazione, in qualita'
di allievi finanzieri, i candidati iscritti nella graduatoria di cui
all'art. 15, nei limiti dei posti previsti dalla procedura, secondo
l'ordine risultante dalla graduatoria stessa e previo superamento
della visita medica di incorporamento da parte del Dirigente il
Servizio Sanitario del Reparto di istruzione.
2. Entro venti giorni dall'inizio del corso, l'Amministrazione
puo' dichiarare vincitore della procedura di selezione altro
candidato idoneo, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi, comunque, disponibili, tra i candidati precedentemente
dichiarati vincitori, in base alle disposizioni vigenti.
3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati
agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso secondo
le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

                               Art. 17 


Mancata presentazione al corso


1. Il candidato, regolarmente convocato per la frequenza del
corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si
presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro 24 ore dall'inizio
del corso, al Comandante del Reparto di Istruzione che li valuta e,
se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire
un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati
sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate
al candidato tramite il competente Comando Provinciale della Guardia
di finanza (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di
finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

                               Art. 18 


Spese di partecipazione alla procedura


1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.

                               Art. 19 


Trattamento economico degli allievi finanzieri


1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
2. Gli allievi finanzieri fruiscono del vitto, dell'alloggio e
della vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) di carattere personale e straordinario.

                               Art. 20 


Assegnazione al termine del corso


1. Al termine del corso di formazione di cui all'art. 16, i
finanzieri sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di
servizio lo richiedono, con obbligo di permanenza secondo le
disposizioni interne del Corpo.

                               Art. 21 


Sito internet ed informazioni utili


1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo
http://www.gdf.gov.it/, nella sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, e' pubblicata sul citato sito internet la
graduatoria finale.

                               Art. 22 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' selettive e sono trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo della selezione, ai soggetti di carattere
previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
Guardia di finanza.
Roma, 11 novembre 2011

Gen. C.A.: Di Paolo

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