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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Selezione per l'individuazione di un massimo di undici componenti
dell'unita' tecnica finanza di progetto, di cui all'art. 7, comma
1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.69 del 31/8/1999
Ente:MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Località:Nazionale
Codice atto:099E6874
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/9/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di lavori
pubblici, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli da
37-bis a 37-nonies, diretti a disciplinare la realizzazione di opere
pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare l'art. 7,
comma 1, che prevede l'istituzione dell'unita' tecnica finanza di
progetto di seguito denominata la "Unita'" prevedendo, al comma 7,
che. il suo organico sia composto di quindici unita';
Visto il medesimo comma 7 nella parte in cui stabilisce che parte
dei componenti dell'unita' siano scelti tra professionalita' delle
amministrazioni in posizione di comando e che parte dei suoi
componenti sia operata, a seguito di un processo di selezione fondato
sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalita' esterne
all'amministrazione che operino nei settori tecnico-ingegneristico,
economico-finanziario e giuridico;
Visto il medesimo comma 7 nella parte in cui viene specificato che
le modalita' di selezione sono determinate don decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Visto il comma 9 del medesimo articolo che stabilisce che con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono
determinati il trattamento economico spettante ai componenti
dell'unita' e l'ammontare delle risorse destinate al suo
funzionamento;
Vista la delibera CIPE del 9 giugno 1999, relativa al regolamento
istitutivo della unita' tecnica finanza di progetto;
Decreta:
Art. 1.
Ambito del processo di selezione
Nella fase di prima applicazione della legge, si fa luogo la
processo di selezione, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7
della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'individuazione di un
massimo di undici componenti dell'unita', di cui;
un coordinatore dell'unita';
tre con professionalita' nel settore tecnico-ingegneristico;
tre con professionalita' nel settore economico-finanziario;
tre con professionalita' nel settore giuridico;
uno con professionalita' nel settore della comunicazione.
La selezione ha luogo attraverso l'esame dei titoli dei candidati e
una prova orale per quelli ritenuti in possesso dei requisiti minimi
per le posizioni.

                               Art. 2.
Coordinatore
La selezione del coordinatore sara' effettuata tra candidati che
presentino i seguenti requisiti:
diploma di laurea in discipline economiche, giuridiche o
ingegneristiche;
esperienza, di durata almeno quinquennale, nel settore industriale
o finanziario con funzioni dirigenziali, con diretta esposizione alle
tematiche della finanza di progetto o a quelle inerenti al
finanziamento degli investimenti infrastrutturali degli enti locali.

                               Art. 3.
Settore tecnico-ingegneristico
La selezione dei componenti del settore tecnico-ingegneristico e'
diretta all'assunzione di un responsabile e due esperti.
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti
requisiti di ammissibilita':
diploma di laurea in ingegneria o in altre discipline tecniche
assimilate;
esperienza lavorativa, della durata di almeno di cinque anni, nel
campo delle infrastrutture pubbliche e/o in quello delle grandi
costruzioni;
per il responsabile di settore e' richiesto altresi' un diploma
post-laurea in materie tecnico-ingegneristiche o
economico-finanziarie.

                               Art. 4.
Settore economico-finanziario
La selezione dei componenti del settore economico-finanziario e'
diretta all'assunzione di un responsabile finanziario e di due
analisti.
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti
requisiti di ammissibilita':
per tutti i componenti del settore economico-finanziario e'
richiesta la laurea in materie economico-finanzarie;
per il responsabile e' inoltre richiesta una specializzazione
post-universitaria in materie economico-finanziarie;
e' richiesta esperienza lavorativa nel settore finanziario, della
durata di almeno cinque anni per il responsabile e di tre anni per
gli analisti, maturata con specifico riferimento al finanziamento
delle infrastrutture pubbliche e della valutazione dei progetti di
investimento per gli analisti.

                               Art. 5.
Settore legale
La selezione dei componenti del settore legale e' diretta
all'assunzione di un responsabile legale e due legali:
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti
requisiti di ammissibilita':
qualifica di avvocato o analogo titolo professionale maturato in
altri ordinamenti della Unione europea;
specifica esperienza lavorativa, della durata di almeno cinque anni
nel caso del responsabile legale e triennale nel caso dei legali, nel
settore della contrattualistica in materia di lavori pubblici e/o di
finanziamenti.

                               Art. 6.
Responsabile della comunicazione
La selezione e' diretta all'individuazione di un responsabile in
materia di comunicazione.
Per la partecipazione alla selezione i candidati dovranno avere
un'esperienza, di durata almeno quinquennale, nei settori della
comunicazione d'impresa o istituzionale.

                               Art. 7.
Titoli preferenziali
Nell'ambito del processo di selezione, costituisce titolo
preferenziale l'eventuale specifica esperienza professionale maturata
dai candidati nel settore della finanza di progetto.
Per tutti i candidati costituisce altresi' titolo preferenziale la
conoscenza perfetta scritta e parlata della lingua inglese.

                               Art. 8.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice e' composta da un presidente e due
membri individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica su proposta del direttore generale
del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e del
direttore generale del Dipartimento del Tesoro tra soggetti aventi
specifiche capacita' professionali nelle materie interessate dalla
finanza di progetto.

                               Art. 9.
Definizione delle modalita' del processo di selezione
La commissione, nella sua prima seduta, stabilisce la tempistica e
le modalita' operative del processo di selezione ed i criteri da
utilizzare nel processo di valutazione dei candidati, determinando la
soglia minima al di sotto della quale non si procede alla prova orale
di cui all'art. 11 del presente decreto.
In aderenza a quanto stabilito all'art. 7, comma 7 della legge n.
144/1999, i criteri di selezione adottati dalla commissione dovranno
accertare la concreta esperienza professionale maturata dai candidati
nel settore sotto i profili economico-finanziario, ingegneristico,
giuridico e della comunicazione nonche' il grado di cultura
scientifica e specialistica nelle diverse aree interessate dalla
disciplina della finanza di progetto.

                              Art. 10.
Definizione delle graduatorie
La commissione, verificata l'esistenza dei requisiti di
ammissibilita', procede all'esame dei titoli e, sulla base dei
criteri stabiliti ai sensi dell'articolo precedente, formula distinte
graduatorie dei concorrenti ritenuti idonei, secondo il settore e la
funzione da attribuirsi.

                              Art. 11.
Prove orali
La commissione procede successivamente ai colloqui con i
concorrenti ritenuti idonei ai sensi del precedente art. 10.
Il colloquio verte, oltreche' sulle materie connesse
all'espletamento delle funzioni richieste dal presente decreto, anche
sulla valutazione della disponibilita' e delle motivazioni del
candidato nonche' delle sue piu' generali attitudini al tipo di
prestazione lavorativa richiesta.

                              Art. 12.
Proposta di nomina
Sulla base dell'esito del colloquio di cui al precedente articolo e
della graduatoria di cui all'art. 9 del presente decreto, la
commissione formula la proposta di nomina a componenti dell'unita'
dei candidati risultati in capo alle relative graduatorie.
Ai sensi di quanto stabilito al comma 8 dell'art. 7 della legge n.
144/1999, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della
navigazione e dell'ambiente, procede, con successivo decreto, alla
nomina dei componenti dell'unita'.

                              Art. 13.
Componenti scelti tra professionalita' dell'amministrazione
I componenti dell'unita' provenienti dalle amministrazioni dello
Stato saranno scelti tra soggetti che presentino professionalita' in
materie inerenti alle tematiche inerenti alla finanza di progetto e
relativa esperienza professionale, e nominati, in posizione di
comando, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei
trasporti e della navigazione e dell'ambiente.
Agli impiegati scelti in posizione di comando si applicano le
disposizioni contenute ai commi 14, 15, 16 e 17 dell'art. 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127.

                              Art. 14.
Trattamento economico
Le condizioni giuridico-normative ed economiche previste nel
decreto di nomina dei componenti dell'unita' sono equiparate a quelle
previste per i componenti dei nucleo tecnico valutazione e verifica
degli investimenti pubblici di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.
Ai sensi di quanto stabilito al comma 9, dell'art. 7 della legge n.
144/1999, il trattamento economico spettante a coordinatore
dell'unita' viene stabilito con successivo decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con
il Ministro della funzione pubblica.
Per le spese di funzionamento inerenti alle prestazioni lavorative
poste in essere dai componenti della struttura di supporto
amministrativo di cui all'art. 2, comma 6 della delibera CIPE del 9
giugno 1999, e' fissato un ammontare massimo di lire cento milioni
lordi annui a valere sulle risorse di cui al comma 10, dell'art. 7
della legge n. 144/1999.

                              Art. 15.
Documentazione richiesta
Le domande di partecipazione alla selezione, corredate della
documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti
prescritti agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto, devono
essere inviate, entro e non oltre il 30 settembre 1999, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, in triplice copia a servizio
centrale di segreteria del Comitato Interministeriale per la
programmazione economica, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma. Sul
plico contenente la documentazione inviata dovra' essere riportato
"Selezione per i componenti dell'unita tecnica finanza di progetto".
I candidati possono allegare al curriculum ogni altro titolo
ritenuto rilevante ai fini della selezione.
Le spese relative alla conduzione del processo di selezione dei
componenti dell'unita' trovano copertura nelle risorse di cui a comma
10 dell'art. 7 della legge n. 144/1999.

                              Art. 16.
Pubblicita'
Al fine di assicurare una piena e puntuale conoscenza dei termini e
delle modalita' di selezione previste nel presente decreto si
attueranno forme di pubblicita' sui maggiori quotidiani nazionali e
sulla stampa straniera specializzata in linea con la prassi seguita a
livello internazionale per l'assunzione di esperti giuridici e
finanziari da parte della pubblica amministrazione.
Roma, 10 agosto 1999
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro per la funzione pubblica
Piazza

 

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