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SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Concorso, per titoli, per l'attribuzione di una borsa di studio per
lo svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato presso la
classe di lettere e filosofia, area disciplinare: storia dell'arte.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.90 del 12/11/1999
Ente:SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Località:-
Codice atto:099E9033
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/1/2000
Tags:Ricercatori

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                            IL DIRETTORE
Visto lo statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n.
290 del 15 marzo 1995, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 1995 e successive modificazioni;
Visti in particolare gli articoli 1, 6, 18 e 31 dello statuto;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, concernente le norme in
materia di borse di studio universitarie;
Visto il decreto interministerilale in data 13 aprile 1990, con cui
e' stata determinata la misura minima delle borse di studio;
Visto il regolamento per il conferimento di borse di studio per
attivita' di ricerca post-dottorato, emanato con decreto direttoriale
n. 637 del 15 luglio 1996;
Vista la delibera del consiglio direttivo in data 5 febbraio 1999
con cui e' stata determinata la ripartizione tra le due classi dei
fondi ministeriali per borse di studio ex lege n. 398/1989 assegnati
alla scuola per l'anno 1998, e la successiva deliberazione del 2
luglio 1999 riguardante l'integrazione sul bilancio, a garantire la
copertura di due borse da bandire per la classe di lettere per un
importo di L. 25.000.000 cadauna;
Vista la delibera del consiglio della classe di lettere e filosofia
in data in 24 giugno 1999 con cui e' stata stabilita l'istituzione di
due borse di studio per attivita' di ricerca post-dottorato,
l'importo annuale di L. 25.000.000 per ciascuna borsa;
Vista la successiva delibera del consiglio della classe di lettere
e filosofia del 10 settembre 1999 con cui sono state indicate le
discipline relative alle borse di cui sopra, definiti i programmi ed
i relativi responsabili per le attivita' di ricerca post-dottorato,
nonche' il limite di eta' per la partecipazione al concorso;
Sentito il parere del preside della classe di lettere e filosofia;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso, per titoli, per l'attribuzione di una borsa
di studio per lo svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato
presso la classe di lettere e filosofia della Scuola Normale
Superiore di Pisa, per la seguente area disciplinare: storia
dell'arte.
Il programma di ricerca sviluppato nella scuola, assieme al
nominativo del docente responsabile, e' il seguente: storia dell'arte
medievale - prof. Enrico Castelnuovo.

                               Art. 2.
La borsa di studio ha durata di due anni, sottoposta a conferma al
termine del primo anno.
Il concorso e' aperto agli studiosi di eta' non superiore ai
trentacinque anni, in possesso del titolo di dottore di ricerca o di
titolo equipollente conseguito presso universita' o istituto di
istruzione universitario italiano o straniero.
Il titolo conseguito all'estero sara' considerato valido
nell'eventualita' in cui sia stato operato il riconoscimento di cui
all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
In assenza di tale riconoscimento l'equipollenza, ai soli fini del
concorso, potra' essere dichiarata con decreto del direttore della
scuola, previo parere conforme della commissione di cui al successivo
art. 5.

                               Art. 3.
L'ammontare della borsa e' di L. 25.000.000 annui.

                               Art. 4.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, dovranno pervenire indirizzate al direttore della Scuola
Normale Superiore di Pisa - Piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 Pisa,
entro il 31 gennaio 2000.
Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo
(Allegato A) i candidati dovranno dichiarare:
di non superare il trentacinquesimo anno di eta' alla data di
scadenza del presente bando;
di essere in possesso ovvero aver titolo al rilascio del diploma di
dottore di ricerca o di titolo corrispondente conseguito presso
universita' o istituzione italiana o straniera di livello
universitario;
di non usufruire e non aver usufruito di altra borsa di studio
concessa per attivita' di ricerca post-dottorato, ne' di usufruire di
borsa di studio concessa per la frequenza di corsi di dottorato di
ricerca, per lo svolgimento di attivita' di perfezionamento
all'estero o a qualsiasi altro titolo conferita, con eccezione di
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti;
di non avere impedimenti alla presenza continuata presso la Scuola
Normale Superiore di Pisa;
di avere conoscenza della lingua italiana (per i candidati
stranieri).
Nella domanda dovra' essere altresi' indicato il domicilio eletto
dal candidato ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello
stesso dovra' essere tempestivamente comunicata.
I requisiti prescritti dal presente bando dovranno essere posseduti
alla data del termine di scadenza per la presentazione della domanda.
La domanda dovra' essere corredata da:
a) curriculum vitae et studiorum;
b) i titoli accademici (per i candidati stranieri non europei) e i
titoli scientifici del candidato, con relativo elenco;
c) il programma di ricerca che il candidato intende svolgere presso
la scuola, che dovra' in ogni caso rientrare nel programma di ricerca
indicato all'art. 1 del presente bando;
d) lettere di docenti o studiosi che hanno seguito l'attivita' di
studio e di ricerca del candidato.
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengono
le dichiarazioni sopraindicate e alle quali non sia stata allegata la
documentazione di cui alla precedente lettera c).
Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all'accertamento
dei requisiti prescritti, e l'esclusione dal concorso puo' essere
disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato del direttore.

                               Art. 5.
Il concorso consiste nell'esame dei titoli accademici e
scientifici, nonche' del programma di ricerca presentati dal
candidato, onde accertarne l'attitudine alla ricerca.
La commissione giudicatrice sara' nominata dal direttore della
Scuola Normale Superiore di Pisa, ai sensi dell'art. 4 della legge n.
398/1989.
La commissione, che dispone fino ad un massimo di 100 punti,
stabilira' in via preliminare i punteggi da attribuire ai vari
titoli.
Per conseguire l'idoneita' ciascun candidato deve riportare un
punteggio non inferiore ai 60 punti.
Sulla base dei punteggi riportati dai singoli candidati, la
commissione formulera' la graduatoria di merito in base alla quale
sara' assegnata la borsa.
La commissione attribuira' punteggi differenziati a tutti i
candidati, al fine di evitare situazioni di merito ex-aequo.
Il direttore della scuola con proprio provvedimento approvera' la
graduatoria e nominera' il vincitore della borsa sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti all'art 2.
La graduatoria degli idonei verra' pubblicata all'albo ufficiale
della Scuola, con relativo annuncio nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

                               Art. 6.
Il vincitore sara' invitato a far pervenire alla Scuola Normale
Superiore di Pisa, anche tramite telefax o per via telegrafica, nel
termine perentorio di dieci giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui ha ricevuto la comunicazione di nomina, una
dichiarazione di accettazione della borsa e di tutte le condizioni
previste nel bando di concorso, pena la decadenza.
In caso di rinuncia o di inadempienze da parte del vincitore
(mancanza dei requisiti, ovvero mancata presentazione dei documenti
prescritti, o mancato inizio dell'attivita' nel termine prescritto).
subentreranno altri candidati secondo l'ordine di graduatoria, nel
rispetto dei termini fissati dal Regolamento citato in premessa.

                               Art. 7.
La decorrenza della borsa e' fissata al 1 marzo 2000.
Entro la fine del primo anno di attivita' la borsa di studio e'
sottoposta a conferma da parte di una commissione nominata dal
consiglio della classe di lettere e filosofia della Scuola Normale
Superiore di Pisa.
A tale scopo il borsista dovra' produrre una relazione
particolareggiata sull'attivita' di ricerca svolta, sui risultati
conseguiti e sul residuo programma di ricerca.
La borsa di studio non puo' in ogni caso, allo scadere del biennio,
essere rinnovata.

                               Art. 8.
Il borsista ha l'obbligo di compiere continuativamente l'attivita'
di studio e di ricerca presso la Scuola; l'inosservanza di tale
obbligo comporta la decadenza della borsa.
Il borsista puo' partecipare, previa autorizzazione, a progetti di
ricerca coerenti con il programma predisposto dalla Scuola, svolti
anche all'estero presso enti di ricerca e universita'.
Il borsista non puo' essere impegnato in attivita' didattiche
ufficiali e non puo' svolgere attivita' di lavoro dipendente o
attivita' di consulenza retribuite aventi natura continuativa, e che
comunque risultino incompatibili con gli obblighi di cui al primo
comma.
Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo
finalizzato alla sola formazione del borsista.
La borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali, ne' a
valutazioni, ai fini della carriera, giuridiche ed economiche, ne' a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Essa non puo' essere cumulata con alte borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni all'estero
l'attivita' di formazione o di ricerca del borsista; l'eventuale
cumulo con dette borse deve essere preventivamente autorizzato.
In caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal borsista, la
Scuola potra' decidere l'interruzione del godimento della borsa.

                               Art. 9.
Il pagamento della borsa avviene - relativamente a ciascun anno -
per la meta' al momento dell'assegnazione della borsa.
L'altra meta' viene liquidata dopo sei mesi, previa presentazione
di una dichiarazione di regolare andamento della ricerca svolta dal
borsista, resa dal docente responsabile. L'assegnatario che non
concluda il periodo di frequenza e' tenuto a restituire le somme
percepite e decade dal diritto al proseguimento della borsa di
studio.
La Scuola provvedera' alla copertura assicurativa contro gli
infortuni, rimanendo a carico del borsista quanto dovuto per
l'assistenza sanitaria.
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel
periodo di godimento della borsa verranno consentiti al vincitore
della borsa che dimostri di dover soddisfare gli obblighi militari o
che si trovi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971,
n. 1204.
Il differimento della data di inizio della borsa per motivi diversi
da quelli previsti al comma precedente potra' essere disposto dalla
Scuola, in ogni caso per un periodo non superiore ai sei mesi.

                               Art. 10
Il procedimento concorsuale si concludera' non oltre il 15 febbraio
2000.
Il responsabile del procedimento concorsuale e' il responsabile
della segreteria studenti della scuola (tel.050/509237-509026; fax
050/563513).
Entro sei mesi dall'espletamento del concorso i candidati potranno
provvedere al recupero, a loro spese, dei titoli inviati alla Scuola.
Trascorso tale periodo l'amministrazione non sara' in alcun modo
responsabile dei suddetti titoli.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla
legge n. 398/1989 ed al regolamento adottato dalla scuola per il
conferimento delle borse di studio per attivita' di ricerca
post-dottorato gia' citato nelle premesse, emanato con decreto
direttoriale n. 637 del 15 luglio 1996.

                              Art. 11.
I dati personali verranno inseriti nelle banche dati della scuola e
saranno trattati ai sensi dell'art. 27 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675. I dati di cui al presente articolo saranno custoditi e
trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza
e sicurezza, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 della
citata legge.
Pisa, 25 ottobre 1999
Il direttore
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