Bando di concorso 33 assistenti amministrativi (disabili) Ministero della Giustizia - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentatre' posti di
assistente amministrativo, area degli assistenti, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1
della legge n. 68/1999 iscritti nelle liste di cui all'art. 8 della
medesima legge, con riserva a favore dei volontari delle Forze
armate, per varie sedi del Dipartimento per la giustizia minorile e
di comunita'.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.19 del 5/3/2024
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:24E01507
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:4/4/2024
Tags:Amministrativi Per diplomati Categorie protette

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
del personale, delle risorse e per l'attuazione
dei provvedimenti del giudice minorile

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto l'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
rubricato «Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le
procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto altresi' l'art. 35-quater rubricato «Procedimento per
l'assunzione del personale non dirigenziale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 concernente «Regolamento recante norme sull'accesso degli
impieghi nelle amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023,
n. 82 concernente «Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, n. 99, recante «Regolamento concernente l'organizzazione
del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 giugno 2015, n. 84»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
aprile 2022, n. 54: «Modifiche al regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento
concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
del Ministero della giustizia, nonche' dell'Organismo indipendente di
valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 giugno 2019, n. 100»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
giugno 2022, n. 102: «Modifiche al regolamento di riorganizzazione
del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, relativamente agli
uffici centrali e articolazioni territoriali della Direzione generale
dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento
per la giustizia minorile e di comunita'»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020 recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi»;
Visto il decreto ministeriale 19 novembre 2020, registrato alla
Corte dei conti in data 10 dicembre 2020 relativo alla «Dotazione
organica del personale Comparto Ministeri, appartenente alle aree
funzionali ed ai profili professionali del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita'»;
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2022 recante modifiche al
decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015, concernente
l'individuazione, presso il Dipartimento per la giustizia minorile e
di comunita', degli uffici di livello dirigenziale non generale, la
definizione dei relativi compiti, nonche' l'organizzazione delle
articolazioni dirigenziali territoriali;
Visto il CCNL del comparto del personale dipendente dei Ministeri
- Quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84, recante Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche, ed in particolare l'art. 7, che istituisce
il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' come
aggiornato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
19 giugno 2019, n. 99 e successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 22 aprile 2022, n. 54;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
giugno 2022, n. 102 recante «Modifiche al regolamento di
riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84,
relativamente agli uffici centrali e articolazioni territoriali della
Direzione generale dell'esecuzione penale esterna e di messa alla
prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'»;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2022 concernente
l'individuazione presso il dipartimento per la giustizia minorile e
di comunita' degli uffici di livello dirigenziale non generale, la
definizione dei relativi compiti, nonche' l'organizzazione delle
articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, comma
1 e comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
84/2015;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 concernente le
quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare,
l'art. 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili e, in particolare, gli articoli 3 e
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie
protette»;
Visto il decreto ministeriale del 12 novembre 2021 recante le
modalita' attuative per assicurare alle persone con disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilita' di alcune misure
per evitare penalizzazioni nei concorsi pubblici;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in
particolare, l'art. 24 e l'art. 62 che sostituisce il comma 1
dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice
dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 678 e
1014;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante
«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni
ed integrazioni, in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, «Misure urgenti per
il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 6,
secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe
dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla
natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione;
Visto l'art. 3, comma 7, della citata legge 15 maggio 1997, n.
127, che preferisce il candidato piu' giovane di eta' in caso di
parita' di punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione
dei titoli e delle prove di esame;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo», con particolare riferimento all'art. 3
rubricato «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio
generazionale nella pubblica amministrazione»;
Vista la normativa vigente in materia di equipollenze ed
equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto l'attuale P.I.A.O. nella parte in cui prevede la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di trentatre' posti - come da tabella
A - nell'Area assistenti (ex profilo professionale «assistente
amministrativo») interamente riservati ai soggetti disabili di cui
all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999;
Atteso che, in base a quanto rappresentato dal Ministero della
giustizia con riferimento al prospetto informativo riferito al 31
dicembre 2023 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto
agli obblighi di assunzione del personale con disabilita' e
appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di
cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante «Norme il diritto al lavoro dei disabili»;
Considerato nelle more della definizione in sede di
contrattazione integrativa delle famiglie professionali, il CCNI del
personale non dirigenziale del Ministero della giustizia del 29
luglio 2010, in particolare l'Allegato E «Ordinamento professionale
del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'»;
Considerato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 30 gennaio 2024, il dott. Alessandro Buccino Grimaldi e'
stato nominato Direttore generale del personale, delle risorse e per
l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento
per la giustizia minorile e di comunita' ed e' stato immesso
nell'esercizio delle funzioni in data 20 febbraio 2024;
Ritenuto di dover approvare il seguente bando di concorso
pubblico, per esami, ai fini della copertura dei posti riservati ai
soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999
per come previsto dall'attuale piano assunzioni, meglio specificato
nella tabella A:

TABELLA A


=====================================================================
| Provincia | n. posti disponibili disabili |
+=====================+=============================================+
| Bari | 1 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Bologna | 2 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Caltanissetta | 2 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Catanzaro | 2 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Como | 1 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Milano | 2 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Napoli | 4 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Palermo | 1 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Pistoia | 1 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Roma | 9 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Salerno | 1 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Sassari | 1 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Torino | 3 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Trapani | 1 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Venezia | 1 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Vicenza | 1 |
+---------------------+---------------------------------------------+


Rende noto:

Art. 1

Oggetto del bando

1. E' indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento,
a tempo pieno ed indeterminato, di trentatre' unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare nell'area assistenti, profilo «assistente
amministrativo» (ex area II - F2), del CCNL funzioni centrali,
riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1, comma 1, della
legge n. 68/1999, iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio
di uno dei Centri per l'impiego territorialmente competenti, di cui
all'art. 8 della legge medesima.
2. Nelle more della definizione in sede di contrattazione
integrativa delle famiglie professionali, l'inquadramento avviene nel
profilo di «assistente amministrativo» secondo la seguente
declaratoria:
assistente amministrativo: conoscenze teoriche e pratiche di
natura amministrativa di medio livello; discreta complessita' dei
processi da gestire; autonomia nell'ambito delle prescrizioni di
massima e/o secondo procedure definite; capacita' di coordinamento di
unita' operative interne; relazioni organizzative di media
complessita', gestione delle relazioni dirette con gli utenti.
Nell'ambito di indirizzi definiti, provvede, all'espletamento di
compiti specifici, quanto a obiettivi e contenuti, connessi ad
attivita' polivalenti relative a processi gestionali di
organizzazione amministrativa che richiedono sia la conoscenza di
tecniche pratiche, procedure informatizzate, che di norme, metodi e
tecniche. Personale che svolge attivita' di reperimento e
classificazione degli atti e dei documenti dei quali cura ai fini
interni la tenuta e la custodia, e altresi', sulla base di
istruzioni, provvedono alla ricerca e presentazione, anche a mezzo
dei necessari supporti informatici, dei diversi dati necessari per la
formazione degli atti attribuiti alla competenza delle
professionalita' superiori; attivita' istruttorie sulla base di
procedure predefinite, attivita' di segreteria in organi collegiali
costituiti presso l'Amministrazione; attivita' di supporto ai profili
dell'area superiore.
3. Sono garantite parita' e pari opportunita' tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 27 del decreto legislativo n. 198/2006, «Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna» e dell'art. 57 del decreto legislativo
n. 165/2001. Il termine «candidati» utilizzato nel presente bando si
riferisce ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.
4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai
candidati che hanno svolto come volontari la ferma breve e la ferma
prefissata delle Forze armate purche' congedati senza demerito,
ovvero, durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio
permanente, agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Le
riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli
di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della
formulazione della graduatoria di merito.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla
Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani), o cittadinanza di
uno dei paesi dell'Unione europea o possesso di uno dei requisiti di
cui all'art. 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modificazioni ed integrazioni I cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi, ai fini dell'accesso ai
posti della pubblica amministrazione, devono essere in possesso dei
seguenti ulteriori requisiti: godere dei diritti civili e politici
negli stati di appartenenza o provenienza (fatta eccezione dei
titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria); essere
in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica; avere una adeguata conoscenza della lingua italiana. La
conoscenza della lingua italiana si intende adeguata nel caso in cui
il candidato scriva testi lessicalmente ed ortograficamente corretti
rispetto alle regole della lingua italiana e sostenga l'eventuale
colloquio in modo chiaro e comprensibile;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore al
limite massimo di eta' previsto dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo d'ufficio;
3) appartenenza a una delle categorie di soggetti indicati
dall'art. 1, comma 1, lettera a), b), c) e d) della legge 12 marzo
1999, n. 68;
4) iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 8 della
legge n. 68/1999 presso il Centro per l'impiego territorialmente
competente;
5) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del
posto oggetto del concorso, compatibilmente con la disabilita'
posseduta. L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego, con
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sara'
effettuato dal medico competente, in relazione alle mansioni proprie
dei posti messi a concorso;
6) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo
per i cittadini di genere maschile nati entro il 31 dicembre 1985)
oppure posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva previsto
dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini non
italiani);
7) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
8) godere dei diritti politici, ovvero non essere incorso in
una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne
impediscono il possesso;
9) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso
(in caso positivo devono essere dichiarate le condanne penali
riportate e i procedimenti penali pendenti);
10) assenza di sottoposizione a misure di sicurezza o di
prevenzione (in caso contrario specificarne la natura);
11) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti
per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi
o viziati da invalidita' non sanabile;
12) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione a una facolta'
universitaria. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio
richiesto presso istituti esteri devono essere in possesso del
provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dall'art.
38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso nonche' al momento dell'assunzione in
servizio. Tutti i candidati, la cui domanda di partecipazione alla
procedura concorsuale e' pervenuta entro i termini e con le modalita'
previste dal presente bando, sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento dei requisiti di ammissione dichiarati.
L'amministrazione puo' disporre con provvedimento motivato, in
qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati per mancanza dei
requisiti prescritti. L'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti intervenuta dopo l'assunzione in servizio costituisce causa
di risoluzione del rapporto di lavoro.

                               Art. 3 

Procedura concorsuale

1. Il concorso e' espletato in base alle procedure di seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:
a) una prova scritta consistente nella somministrazione di quiz
a risposta multipla, secondo la disciplina dell'art. 7 del presente
bando, riservata a tutti i candidati che hanno presentato utile e
idonea domanda di ammissione al concorso;
2. Le materie oggetto di prova scritta sono:
a) assetti organizzativi e competenze del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita';
b) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai
reati contro la pubblica amministrazione;
c) elementi di diritto amministrativo, con particolare
riferimento al procedimento amministrativo (legge n. 241/90 e
ss.mm.ii.) e al diritto di accesso agli atti;
d) elementi di diritto costituzionale con particolare
riferimento alle fonti del diritto e agli organi dello Stato;
e) accertamento delle conoscenze informatiche piu' diffuse e
della lingua inglese (A1).
3. La prova selettiva scritta si svolgera' nella citta' di Roma,
secondo le modalita' che verranno indicate successivamente.
4. All'esito della prova scritta, la commissione esaminatrice
redige la relativa graduatoria di merito secondo il punteggio
conseguito nella prova scritta.
5. I primi classificati nell'ambito delle graduatorie finali di
merito, in numero pari ai posti disponibili, secondo l'ordine di
graduatoria, sono nominati vincitori e assegnati alle sedi di lavoro
per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, secondo quanto
previsto dall'art. 9 del presente bando. A tal fine, dopo la
conclusione delle prove orali, la commissione predisporra' una
graduatoria nazionale di merito, cui fara' seguito, per ogni ambito
territoriale determinato ex art. 8 legge n. 68/1999, ossia in base
alle iscrizioni contenute negli elenchi dei Centri per l'impiego
territorialmente competenti, una corrispondente graduatoria locale.
Ogni candidato, sulla base del proprio punteggio conseguito,
pertanto, risultera' utilmente collocato nella graduatoria nazionale
e, allo stesso tempo, nella graduatoria territoriale di riferimento
determinata ex art. 8 legge n. 68/1999.

                               Art. 4 

Pubblicazione del bando, presentazione della domanda e comunicazioni
ai candidati. Termini e modalita'

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
ed inviata tramite PEC all'indirizzo prot.dgmc@giustiziacert.it
compilando l'apposito modulo (allegato al bando) entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra'
presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi
le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private
d'effetto.
3. Qualora il termine di scadenza per l'invio della domanda cada
in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e
indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto
termine.
4. La data di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso e' certificata e comprovata dalla ricevuta elettronica.
5. Nella domanda di partecipazione, il candidato deve dichiarare
sotto la propria personale responsabilita' e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsita'
in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita;
2) codice fiscale;
3) la residenza anagrafica e il domicilio o recapito presso il
quale il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' dovra'
indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso, che non
siano comunicabili mediante pubblicazione con modalita' internet, con
indicazione del numero di codice di avviamento postale, del recapito
telefonico e dell'indirizzo e-mail o pec;
4) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza
di uno degli Stati membri dell'Unione europea, o di essere familiare
di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, o di essere cittadino di un paese terzo titolare del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di
essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;
5) se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali
e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; se cittadino straniero di godere
dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi. I
candidati con cittadinanza diversa da quella italiana debbono
dichiarare altresi' di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
6) di non avere riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso. In caso contrario andranno indicate le
condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione), la data della sentenza
dell'autorita' giudiziaria che ha irrogato le stesse e i procedimenti
penali pendenti;
7) di non essere sottoposto a misure di sicurezza o di
prevenzione (in caso contrario specificarne la natura);
8) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari,
destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' insanabile;
9) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2,
punto 12, del presente bando;
10) di appartenere ad una delle categorie di soggetti disabili
indicati dall'art. 1, comma 1, lettera a), b), c) e d) della legge 12
marzo 1968, n. 68 e di essere regolarmente iscritto nell'elenco dei
disabili di cui all'art. 8 della medesima legge, presso il Centro per
l'impiego territorialmente competente;
11) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle
mansioni relative al posto da ricoprire;
12) gli ausili eventualmente necessari per l'espletamento delle
prove d'esame in relazione alla propria disabilita', nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (per la concessione di tali
ausili, sara' necessario allegare dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell'Azienda sanitaria provinciale di
riferimento o da equivalente struttura pubblica contenente esplicito
riferimento alle limitazioni che la disabilita' determina in funzione
della partecipazione alle prove);
13) il possesso di eventuali titoli di preferenza previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
14) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di
cui all'art. 1 del presente bando;
15) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva
per gli aspiranti candidati di sesso maschile nati entro il 31
dicembre 1985;
16) di accettare, senza riserve, le condizioni previste nel
presente bando;
17) di autorizzare il Dipartimento per la giustizia minorile e
di comunita' all'utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda
per le finalita' relative al concorso, nel rispetto del Regolamento
europeo in materia di privacy n. 679/2016.
6. Le dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e, pertanto, sono rese sotto la propria
personale responsabilita' e nella consapevolezza delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 nell'ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci. I candidati non cittadini italiani devono
rendere e documentare le dichiarazioni nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 3 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000. L'Amministrazione potra' procedere, ai sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita' delle
dichiarazioni rese.
7. Per quanto concerne la richiesta dei tempi aggiuntivi e di
ausili, tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa
sul proprio handicap deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica
all'indirizzo prot.dgmc@giustiziacert.it entro e non oltre dieci
giorni dal termine ultimo per la presentazione della candidatura,
unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende
automaticamente disponibile on-line e con il quale si autorizza
l'Amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Il mancato
inoltro di tale documentazione non consente di fornire adeguatamente
l'assistenza richiesta.
8. I candidati diversamente abili o con disturbo specifico di
apprendimento (DSA) devono specificare, nell'apposito modulo di
domanda di partecipazione la richiesta di ausili, e/o tempi
aggiuntivi, nonche' di strumenti compensativi e dispensativi dalla
prova scritta, in funzione del proprio handicap o DSA che deve essere
opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione
resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere
esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap o il DSA
determina in funzione della procedura selettiva. La concessione e
l'assegnazione di ausili, misure dispensative, sostitutive, strumenti
compensativi e/o tempi aggiuntivi e' determinata a insindacabile
giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della
documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo
assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla
dichiarazione resa sul proprio handicap o DSA deve essere inoltrata a
mezzo posta elettronica all'indirizzo prot.dgmc@giustiziacert.it
entro e non oltre dieci giorni successivi alla data di scadenza
presentazione della domanda, unitamente all'apposito modulo compilato
e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on-line e con
il quale si autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati
sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. Eventuali gravi
limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di
scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la
concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate
con certificazione medica, che e' valutata dalla competente
commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della
documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che
consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario,
resta insindacabile e inoppugnabile.
9. L'Amministrazione puo' riservarsi di effettuare controlli a
campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dal candidato per
almeno il 5% dei posti di cui al presente bando di concorso.
10. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento
selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita',
ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
11. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' non
e' responsabile in caso di mancato recapito delle proprie
comunicazioni inviate al candidato quando cio' sia dipendente da
dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il
proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella
domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a
caso fortuito o forza maggiore.
12. Non saranno considerate valide le domande inviate con
modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo
difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando
di concorso.
13. Le richieste pervenute con modalita' differenti da quelle
sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
14. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario della prova scritta, e' effettuata attraverso il sito
internet http://www.giustizia.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul
predetto sito internet www.giustizia almeno quindici giorni prima
della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

                               Art. 5 

Esclusione dal concorso

1. Il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda
di partecipazione o il mancato possesso di anche uno soltanto dei
requisiti di accesso previsti dall'art. 2 nonche' la mancata
regolarizzazione nei termini assegnati di eventuali irregolarita'
sanabili in cui il candidato sia incorso nella compilazione della
domanda, comportano l'esclusione dal concorso.

                               Art. 6 

Commissione d'esame

1. Con successivo provvedimento del direttore generale del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', che sara'
pubblicato nell'apposita sezione del sito Ministero della giustizia
sul sito istituzionale www.giustizia.it verra' nominata la
commissione esaminatrice competente per l'espletamento degli
adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

                               Art. 7 

Prova d'esame

1. L'elenco degli ammessi alla prova scritta e' pubblicato sul
sito istituzionale del Ministero della giustizia. L'avviso di
convocazione per la prova scritta e' pubblicato almeno quindici
giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di
notifica.
2. La prova scritta consiste nella risoluzione di quaranta
quesiti con risposta a scelta multipla. I quesiti, di cui una parte
composta da dieci volti a verificare la conoscenza della lingua
inglese e delle tecnologie informatiche, sono composti da trenta
sulle seguenti materie:
assetti organizzativi e competenze del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita';
elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai
reati contro la pubblica amministrazione);
elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento
al procedimento amministrativo (legge n. 241/90 e ss.mm.ii.) e al
diritto di accesso agli atti;
elementi di diritto costituzionale, con particolare riferimento
alle fonti del diritto e agli organi dello Stato.
3. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta +0,75 punti; mancata risposta o risposta per la quale
siano state marcate due o piu' opzioni: 0 punti; risposta errata:
-0,25 punti. Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio
complessivo massimo di 30 (trenta) punti. La prova si intende
superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi).
4. La prova avra' durata di sessanta minuti e si svolgera',
eventualmente, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e
piattaforme digitali.
5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
6. I candidati inseriti negli elenchi di cui al comma 1 devono
presentarsi puntualmente nel giorno e all'ora stabilita con un valido
documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta
rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione
on-line della domanda.
7. L'ammissione alla prova scritta viene effettuata con espressa
riserva di verificare le dichiarazioni contenute nella domanda di
ammissione al concorso in qualsiasi momento successivo allo
svolgimento di detta prova e, comunque, prima di procedere
all'assunzione dei vincitori della selezione.
8. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza
maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.
9. La correzione degli elaborati da parte della commissione
avviene con modalita' che assicurino l'anonimato del candidato,
utilizzando eventualmente strumenti digitali. Una volta terminate
tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative
valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento
dell'anonimato, che possono essere svolte anche con modalita'
digitali.
10. Durante lo svolgimento i candidati non potranno consultare
testi normativi, codici e/o regolamenti, appunti manoscritti, libri,
dizionari, volumi o pubblicazioni di alcun genere, ne' altra
documentazione che non sia eventualmente messa a disposizione dalla
commissione, ne' utilizzare cellulari, smartwatch, computer portatili
ovvero altre apparecchiature elettroniche o strumenti idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati, a esclusione di quelli
che la commissione eventualmente indichera' come strettamente
richiesti per lo svolgimento della prova, qualora si dovesse
procedere all'effettuazione della prova mediante utilizzo di
strumenti informatici e digitali. Non e' consentito ai candidati
comunicare tra loro. In caso di violazione delle disposizioni di cui
sopra e' prevista l'immediata esclusione dalla selezione. Per la
correzione della prova scritta la commissione potra' eventualmente
avvalersi anche di strumenti informatici e/o sistemi automatizzati.

                               Art. 8 

Formulazione e approvazione della graduatoria

1. La graduatoria finale di merito sara' formulata dalla
commissione al termine dei propri lavori, secondo l'ordine
decrescente di punteggio conseguito da ciascun candidato, sulla base
della votazione complessivamente riportata. A tal fine, la
commissione predisporra' una graduatoria nazionale di merito, cui
fara' seguito, per ogni ambito territoriale determinato ex art. 8
legge n. 68/1999, ossia in base alle iscrizioni contenute negli
elenchi dei Centri per l'impiego territorialmente competenti, una
corrispondente graduatoria locale.
Ogni candidato, sulla base del proprio punteggio conseguito,
pertanto, risultera' utilmente collocato nella graduatoria nazionale
e, allo stesso tempo, nella graduatoria territoriale di riferimento
determinata ex art. 8 legge n. 68/1999.
2. Nella formazione della graduatoria la commissione deve tener
conto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni in
materia di titoli di precedenza e preferenza nonche' delle riserve
dei posti previste dal presente bando. Qualora sussistano ulteriori
parita', anche dopo l'applicazione del citato decreto, la preferenza
e' determinata nell'ordine:
a) dal numero dei figli fiscalmente a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla piu' giovane eta'.
3. La graduatoria finale di merito e' approvata
dall'Amministrazione, con decreto del direttore generale del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'.
4. La graduatoria finale di merito e' pubblicata, sul sito del
Ministero di giustizia www.giustizia.it unitamente al decreto di
approvazione nell'apposita sezione.
5. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il
termine per impugnare la stessa mediante ricorso giurisdizionale al
competente Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
6. La validita' della graduatoria formata all'esito del presente
concorso e' determinata dalla legge ed e' attualmente di due anni
(art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
per come modificato dall'art. 1, comma 149, della legge 27 dicembre
2019, n. 160).
7. I vincitori, nel rigoroso rispetto dell'ordine della
graduatoria, avranno la possibilita' di esprimere la preferenza della
sede di servizio tra quelle eventualmente disponibili nell'ambito
della graduatoria territoriale determinata ex art. 8 (collocamento
obbligatorio in cui risultano iscritti).

                               Art. 9 

Assunzione e stipulazione del contratto individuale di lavoro

1. I vincitori del concorso saranno invitati a presentarsi presso
la sede di assegnazione per la stipulazione del contratto individuale
di lavoro, la cui efficacia resta subordinata all'accertamento dei
requisiti prescritti per l'assunzione, conformemente alle
dichiarazioni rese nella relativa domanda di partecipazione al
concorso.
2. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', in
qualunque momento, si riserva di verificare le dichiarazioni rese
nella domanda di partecipazione da parte del candidato vincitore.
Qualora, a seguito delle verifiche, emergessero delle difformita'
rispetto a quanto dichiarato, l'Amministrazione provvedera' a
cancellare il candidato dalla graduatoria. Nel caso in cui fosse gia'
stato stipulato il contratto di lavoro, quest'ultimo sara' risolto di
diritto.
3. Comportera' parimenti la cancellazione dalla graduatoria, la
mancata accettazione della proposta di assunzione a tempo
indeterminato o il mancato superamento del periodo di prova o la
risoluzione del contratto di lavoro. In tale ipotesi verra'
interpellato il candidato che segue in graduatoria.
4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o
di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi
idonei in ordine di graduatoria.
5. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e
regime delle assunzioni.
6. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si
procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei
candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla
vigente normativa in materia.
7. Ai sensi dell'art. 41, comma 2 del decreto legislativo n.
81/2008, i vincitori saranno sottoposti a visita medica intesa a
constatare l'idoneita' alle mansioni cui gli stessi saranno
destinati.
8. L'accertamento della mancanza dell'idoneita' suddetta ovvero
la mancata presentazione dei vincitori alla visita medica, comporta
l'impossibilita' di procedere alla stipulazione del contratto di
lavoro o la risoluzione del rapporto di lavoro qualora in corso.
9. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del decreto legislativo n.
165/2001, i vincitori dopo aver preso servizio, dovranno permanere
nella sede di prima assegnazione, per un periodo non inferiore a
cinque anni; pertanto, in detto periodo non si applicano le
disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 agosto 1998, n. 325 in materia di mobilita'
compensativa, a eccezione di eventuali trasferimenti d'ufficio in
coerenza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
10. Il vincitore sara' soggetto ad un periodo di prova di quattro
mesi di servizio effettivamente prestato, secondo quanto previsto dal
vigente C.C.N.L. funzioni centrali. Il trattamento economico
spettante e' quello stabilito dal vigente CCNL. Sulle competenze
lorde saranno operate le ritenute di legge sia fiscali che
previdenziali ed assistenziali. E' facolta' insindacabile
dell'Amministrazione, ove nuove circostanze lo rendessero opportuno,
di non dar seguito alle procedure e se necessario di modificare o
revocare il presente bando, nonche' di prorogarne, sospenderne o
riaprirne il termine di scadenza o eventualmente di non procedere
alla relativa assunzione dei candidati che risulteranno vincitori a
seguito di vincoli legislativi e/o finanziari.

                               Art. 10 

Comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990

1. La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art.
7 della legge n. 241/1990, si intende assolta con la pubblicazione
del presente bando e il procedimento stesso avra' avvio a decorrere
dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di
partecipazione. Ai sensi dell'art. 8 della medesima legge, inoltre,
si informa che il responsabile del procedimento e' la dott.ssa
Roberta Maestri - Capo sezione della sez. IV dell'Ufficio III della
Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione
dei provvedimenti del giudice minorile.

                               Art. 11 

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che
eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti
saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di
tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo
concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e
l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
3. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono
tenuti a versare la quota all'uopo prevista. All'atto del versamento
occorre indicare la causale «accesso agli atti concorso Dipartimento
per la giustizia minorile e di comunita' Centri per l'impiego ex art.
1, comma1 legge n. 68/99». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve
essere esibita al momento della presentazione per la visione e
riproduzione degli atti richiesti o all'atto della richiesta
telematica.

                               Art. 12 

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla
selezione pubblica verranno trattati esclusivamente per le finalita'
connesse all'espletamento della procedura stessa e vengono raccolti
sulla base del consenso espresso dal candidato all'atto della
presentazione dell'istanza di partecipazione. Gli stessi dati
verranno anche utilizzati per le successive attivita' inerenti
all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della
normativa specifica.
Titolare del trattamento e' Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita'. Il responsabile del trattamento e' la
dott.ssa Roberta Maestri - Capo sezione della sez. IV dell'Ufficio
III della Direzione generale del personale, delle risorse e per
l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, con sede legale
e amministrativa a Roma.
2. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge
o di regolamento.
3. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere dell'autorita' garante per la protezione dei
dati personali.
4. L'interessato puo' esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15
e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento.
5. L'interessato puo', altresi', esercitare il diritto di
proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali.
6. Il conferimento dei dati richiesti e' obbligatorio e
necessario al fine della procedura concorsuale come evidenziato
nell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 al
trattamento dei dati personali riportata nell'allegato.

                               Art. 13 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale - entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
3. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di disporre con
provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti
requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale.
4. L'Amministrazione si riserva analoga facolta', disponendo di
non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di
accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso.
Roma, 5 marzo 2024

Il direttore generale: Buccino Grimaldi

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