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COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Avviso di selezione per l'assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato di tre funzionari, da destinare alla
sede di Roma. (Cod. «95/04»).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.61 del 3/8/2004
Ente:COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:04E04561
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/9/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
 
1. E' indetta una selezione finalizzata all'assunzione con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di
cinque anni, rinnovabile una volta sola, di tre funzionari da
destinare all'Ufficio relazioni internazionali, sede di Roma.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994,
n. 174, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti politici;
c) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza o economia
e commercio o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge,
conseguito con voto non inferiore a 105/110 o punteggio equivalente.
Il diploma di laurea estero sara' considerato utile purche'
conseguito con voto equivalente almeno a 105/110 e riconosciuto
equipollente ad uno dei diplomi di laurea italiani; a tal fine la
domanda di ammissione alla selezione deve essere corredata a pena di
esclusione dal provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa
vigente, con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata per
l'attribuzione del voto.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza stabilita
per la presentazione delle domande;
d) esperienza lavorativa non inferiore a tre anni maturata,
successivamente al conseguimento del diploma di laurea, nella
trattazione di questioni attinenti alla normativa comunitaria
relativa ai servizi di investimento, presso organizzazioni
internazionali ovvero istituti di credito ovvero altri intermediari
finanziari ovvero societa' di gestione del mercato ovvero studi
professionali; per il raggiungimento del requisito temporale dei tre
anni potranno essere cumulati rapporti di lavoro di durata non
inferiore a sei mesi ciascuno;
e) idoneita' fisica all'impiego.
2. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi
dall'Italia devono altresi' essere in possesso dei seguenti ulteriori
requisiti:
godimento dei diritti politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
buona conoscenza della lingua italiana.
3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione; quelli
indicati alle precedenti lettere a), b) ed e) devono essere posseduti
anche alla data dell'assunzione.
4. Non possono accedere all'impiego presso la Consob:
coloro che abbiano riportato condanne penali passate in
giudicato e subite per reati conseguenti a comportamenti ritenuti
incompatibili con le funzioni da espletare nell'Istituto;
coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente
insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall'impiego presso
una pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione Termine per la presentazione delle domande
 
1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere compilata
utilizzando l'apposito modulo, o copia di esso, allegato al presente
avviso (Allegato n. 1). L'eventuale redazione della domanda in carta
libera dovra' essere effettuata riportando, con scrittura
dattilografica o a stampatello, l'intero contenuto del predetto
modulo.
2. L'avviso di selezione, corredato del citato modulo di domanda,
e' acquisibile anche dal sito Internet www.consob.it> 3. Le domande di ammissione alla selezione devono essere
indirizzate alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
Divisione risorse, Ufficio gestione risorse umane, via G. B. Martini,
n. 3, 00198 Roma, e possono essere presentate all'«accettazione
corrispondenza» della sede di Roma, via C. Monteverdi n. 19, ovvero
della sede di Milano, via della Posta n. 8/10, entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine
fa fede il timbro a data apposto dagli uffici della Consob.
4. Si considerano prodotte in tempo utile le domande di
ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al comma precedente. Ai fini della
determinazione della data di spedizione fa fede il timbro a data
apposto dall'ufficio postale accettante. Sulla busta deve essere
apposto il numero di riferimento della selezione «95/04».
5. Le domande possono anche essere trasmesse per fax, sempre
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
esclusivamente al numero: 06/8417707. Al fine della verifica del
rispetto del termine perentorio fanno fede la data e l'ora di
ricezione che vengono automaticamente registrate al momento della
ricezione del fax dall'apparecchiatura collegata al numero sopra
indicato. Poiche' il sistema si fonda su reti di trasmissione e
strumenti che possono essere suscettibili di inconvenienti tecnici,
la Consob non assume alcuna responsabilita' nel caso di domande
trasmesse con tale mezzo non pervenute, ovvero non pervenute
tempestivamente, ovvero ancora pervenute incomplete o illeggibili.
6. Il termine di scadenza per la presentazione, per la spedizione
ovvero per la trasmissione delle domande, ove cada in giorno festivo,
e' prorogato al giorno seguente non festivo.
7. Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve
dichiarare, sotto pena di decadenza, i titoli rientranti tra quelli
indicati al successivo art. 5.
8. Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve
altresi' dichiarare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza e
le riserve stabiliti da disposizioni di legge vincolanti per la
Consob ovvero indicati nel Regolamento del personale, approvato con
delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, reso esecutivo con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002
(pubblicato nel Bollettino Consob edizione speciale n. 1/2003
del gennaio 2003).
9. Nella domanda il candidato, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il
possesso dei requisiti di ammissione alla selezione e all'impiego,
dei titoli rientranti tra quelli indicati al successivo art. 5,
nonche' degli eventuali titoli di precedenza o preferenza e delle
riserve. Le indicazioni riportate nella domanda di ammissione alla
selezione hanno valore, rispettivamente, di dichiarazioni sostitutive
di certificazione, se trattasi di stati, qualita' personali e fatti
elencati nell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, ovvero di dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta', ai sensi del citato art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, se trattasi di stati, qualita'
personali e fatti a diretta conoscenza del sottoscrittore, non
espressamente elencati nello stesso art. 46.
10. La firma in calce alla domanda deve essere autografa; ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, alla domanda deve essere allegata, a pena di
esclusione dalla selezione, copia fotostatica di uno dei documenti di
identita' o di riconoscimento in corso di validita' previsti
dall'art. 35 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
11. L'omissione della copia fotostatica del documento di
identita' implica l'invalidita' delle dichiarazioni sostitutive di
atto di notorieta' e, conseguentemente, la carenza dei requisiti o
titoli attestati dal candidato con la sottoscrizione di tali
dichiarazioni.
12. Alla domanda deve essere altresi' allegato un analitico
curriculum vitae con l'indicazione dell'esperienza lavorativa
maturata e degli eventuali ulteriori requisiti culturali e
professionali posseduti (argomento della tesi di laurea, diplomi di
specializzazione post-universitari, abilitazioni professionali,
conoscenza di lingue straniere, conoscenze informatiche, anche con
riferimento a pacchetti applicativi, video-scrittura, ecc.).
13. Anche prima della conclusione della selezione, la Consob ha
facolta' di effettuare gli accertamenti previsti dall'art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, circa il
possesso dei requisiti di ammissione alla selezione e all'impiego,
dei titoli indicati al successivo art. 5, nonche' degli eventuali
titoli di precedenza o preferenza e delle riserve.
14. A tal fine, entro il termine indicato nella apposita
richiesta che verra' inviata da parte della Consob, i candidati
dovranno presentare o spedire la relativa certificazione in
originale, ovvero fornire i dati relativi ai soggetti presso i quali
effettuare i suddetti controlli.
15. I documenti comprovanti il possesso dei citati requisiti per
l'ammissione alla selezione e all'impiego e dei titoli indicati al
successivo art. 5 devono attestare che questi erano posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione.
16. La Consob procede all'esclusione dalla selezione, ovvero non
da' seguito all'assunzione, ovvero provvede alla risoluzione del
contratto di lavoro dei soggetti nei cui confronti accerti la
mancanza di uno o piu' requisiti di ammissione alla selezione.
17. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i
candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della medesima
legge, devono specificare nella domanda di ammissione alla selezione
la necessita' di ausili per lo svolgimento del colloquio, in
relazione allo specifico handicap posseduto. A tal fine i candidati
devono allegare alla domanda idonea certificazione relativa al
suddetto handicap, rilasciata dalla struttura pubblica competente. E'
anche possibile attestare di essere stato riconosciuto portatore di
handicap ai sensi del citato art. 3 mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione effettuata ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Sulla base di
tale documentazione la Consob accerta la sussistenza dei presupposti
per la concessione, da parte della commissione esaminatrice, dei
suddetti ausili. Qualora la Consob riscontri la non veridicita' di
quanto autocertificato dal candidato, procede all'annullamento della
prova dallo stesso sostenuta.
18. Dalla domanda deve risultare il recapito cui la Consob puo'
indirizzare le comunicazioni relative alla selezione.
19. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in
lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare.
20. La Consob non assume alcuna responsabilita', in caso di
spedizione per raccomandata, per la mancata o tardiva ricezione delle
domande di ammissione alla selezione, o per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento, ne' per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

                               Art. 4.
 
Esclusione dalla selezione
 
1. L'ammissione alla selezione avviene con la piu' ampia riserva
di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
2. Sono esclusi dalla selezione i candidati che hanno presentato,
spedito ovvero trasmesso la domanda di ammissione alla selezione:
oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;
priva della sottoscrizione autografa;
incompleta o illeggibile in parti essenziali;
tramite telex o telegramma;
tramite fax ad un numero di fax che, anche se appartenente alla
Consob, sia diverso da quello indicato allo stesso art. 3, comma 5;
priva della copia fotostatica del documento di identita' ovvero
del provvedimento attestante l'equipollenza dei titoli di studio
esteri nei casi previsti.
3. Sono altresi' esclusi dalla selezione i candidati che abbiano
presentato domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i
requisiti di ammissione alla selezione e all'impiego.
4. L'esclusione dalla selezione e' disposta dal Presidente della
Consob con provvedimento motivato.
5. La Consob comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione al recapito indicato nella domanda.

                               Art. 5.
 
Svolgimento della selezione
 
1. La selezione e' articolata nella valutazione dei titoli, in
una prova orale ed in un colloquio in lingua inglese.
2. La commissione esaminatrice sara' nominata dal Presidente
della Consob con successivo provvedimento.
3. La commissione esaminatrice determina preliminarmente, per
ciascuna delle categorie di titoli sotto indicate, i criteri di
valutazione per l'attribuzione del relativo punteggio; in relazione
al numero dei candidati ammessi alla selezione, la commissione
esaminatrice potra' stabilire un punteggio complessivo minimo per
l'ammissione alla prova orale ed al colloquio in lingua inglese.
4. La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli
dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione secondo i
criteri di cui al precedente comma 3 e procede all'attribuzione del
relativo punteggio; il risultato della valutazione dei titoli e' reso
noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale.
5. La data ed il luogo di svolgimento della prova orale e del
colloquio in lingua inglese saranno comunicati ai candidati ammessi a
sostenerli mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli e' fissato in
punti dieci. I titoli a tal fine valutabili sono i seguenti:
a) voto conseguito nel diploma di laurea prescritto dal
precedente art. 2, lettera c), se superiore a quello minimo
prescritto per l'ammissione alla selezione (fino a punti 3);
b) durata dell'esperienza lavorativa, come definita dal
precedente art. 2, lettera d), ulteriore rispetto a quella di tre
anni richiesta per l'ammissione alla selezione (fino a punti 4); a
tal fine potranno essere valutati rapporti di lavoro di durata non
inferiore a sei mesi ciascuno;
c) diplomi di specializzazione post-universitari, dottorati,
corsi universitari di perfezionamento, master, purche' abbiano avuto
ad oggetto materie attinenti al settore dei mercati finanziari ed
abbiano avuto durata non inferiore a sei mesi (fino a punti 3).
7. La prova orale e' finalizzata all'accertamento delle
cognizioni e dei requisiti tecnico-professionali necessari
all'espletamento delle funzioni proprie della categoria contrattuale
da conferire e si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a 21/30; la prova orale vertera' sulle
materie sotto indicate:
disciplina comunitaria e disciplina comparata dei paesi europei
in materia di servizi di investimento;
ordinamento e compiti istituzionali della Consob.
8. Il colloquio in lingua inglese consiste nella lettura e nel
commento di un brano di contenuto giuridico-economico; al colloquio
e' attribuito un ulteriore punteggio fino a due punti.
9. Per essere ammessi a sostenere la prova orale ed il colloquio
in lingua inglese i candidati devono essere muniti di uno dei
seguenti documenti d'identita' o di riconoscimento in corso di
validita':
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) porto d'armi,
ovvero dei documenti di riconoscimento equipollenti ai sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
10. I cittadini di Stato membro dell'Unione europea diverso
dall'Italia devono essere muniti di un documento equipollente.
11. I candidati dovranno produrre, prima dell'accesso in aula per
sostenere la prova orale ed il colloquio in lingua inglese, fotocopia
in carta semplice dello stesso documento di identificazione esibito
in originale.
12. Le informazioni relative alla selezione saranno disponibili
nel sito Internet www.consob.it e potranno essere acquisite
telefonicamente presso la Divisione risorse, Ufficio gestione risorse
umane (tel.: 06/84771 dal lunedi' al venerdi', dalle ore 15,30 alle
ore 16,30).
13. Ai sensi della delibera n. 12697 del 2 agosto 2000
«Regolamento di attuazione degli artt. 2, comma 2, e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di
conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei
procedimenti della Consob», la procedura selettiva si concludera'
entro trecentosessantacinque giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
14. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e' la sig.ra Ada Campagna, assegnata
all'Ufficio gestione risorse umane, coordinato nell'ambito della
Divisione risorse della Consob. Eventuali sostituzioni del
responsabile del procedimento saranno rese note attraverso il sito
Internet www.consob.it> 15. La Consob non assume responsabilita' in ordine alla
diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti diverse dalla
Consob stessa.
16. La Consob non assume inoltre alcuna responsabilita' per il
caso di mancato recapito di comunicazioni dipendente da inesatte o
non chiare indicazioni del recapito da parte del candidato o da
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento del recapito indicato
nella domanda di ammissione alla selezione, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per
raccomandata.

                               Art. 6.
 
Titoli - Graduatoria finale
 
1. Espletata la prova orale ed il colloquio in lingua inglese, la
commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con
l'indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio
complessivo e' dato dalla somma:
del punteggio relativo ai titoli posseduti;
del voto riportato nella prova orale;
del punteggio riportato nel colloquio in lingua inglese.
2. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa forma la
graduatoria finale in base alla graduatoria di merito e agli
eventuali titoli di precedenza o preferenza e alle riserve stabiliti
da disposizioni di legge per essa vincolanti, ovvero indicati nel
regolamento del personale della Consob.
3. Fermo restando quanto precede, qualora due o piu' candidati
risultino in graduatoria nella medesima posizione, e' preferito il
candidato piu' giovane di eta'.
4. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa approva la
graduatoria finale dei candidati risultati vincitori della selezione
e di quelli idonei, sotto condizione dell'accertamento del possesso
dei requisiti per l'ammissione alla selezione e all'impiego, nonche'
dei titoli rientranti tra quelli indicati al precedente art. 5 e
degli eventuali titoli di precedenza o preferenza e delle riserve e,
conseguentemente, dichiara vincitori della selezione i primi tre
classificati in detta graduatoria.
5. In caso di rinuncia di uno dei vincitori, la Consob si riserva
la facolta' di assegnare ad altro candidato idoneo il posto resosi
disponibile, seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale.
6. La graduatoria della selezione e' comunicata ai candidati
risultati vincitori e a quelli idonei e pubblicata nel Bollettino
della Consob; di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
7. La Consob si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria
nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della stessa nel
Bollettino della Consob, per eventuali ulteriori assunzioni.

                               Art. 7.
 
Documenti per l'ammissione all'impiego
 
1. Con apposita comunicazione i candidati dichiarati vincitori
della selezione, qualora siano trascorsi sei mesi dalla data di
sottoscrizione delle domande di ammissione alla selezione, contenenti
le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di
ammissione alla selezione stessa e di ammissione all'impiego, sono
invitati, sotto pena di decadenza, a presentare, ovvero a trasmettere
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Consob, entro il
termine stabilito in detta comunicazione, idonea documentazione
comprovante il possesso dei soli stati, fatti o qualita' soggetti a
modificazione. Per ciascuno degli stati, fatti o qualita' posseduti
e' di seguito indicato, salvo eccezione, il tipo di documentazione
ammessa, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, e successive modificazioni, i cui prestampati sono
inviati agli interessati unitamente alla comunicazione predetta:
 
|dichiarazione sostitutiva di
a) cittadinanza alla data di |certificazione ai sensi
scadenza del termine utile per la |dell'art. 46 del decreto del
presentazione delle domande di |Presidente della Repubblica
ammissione alla selezione |n. 445/2000
---------------------------------------------------------------------
b) godimento dei diritti politici |
alla data di scadenza del termine |
utile per la presentazione delle |
domande di ammissione alla |
selezione (per i cittadini di |dichiarazione sostitutiva di
Stato membro dell'Unione europea |certificazione ai sensi
diverso dall'Italia deve essere |dell'art. 46 del decreto del
attestato il godimento dei diritti|Presidente della Repubblica
politici anche in tale Stato) |n. 445/2000
---------------------------------------------------------------------
|dichiarazione sostitutiva di
|certificazione ai sensi
c) posizione relativa |dell'art. 46 del decreto del
all'adempimento degli obblighi |Presidente della Repubblica
militari |n. 445/2000
---------------------------------------------------------------------
|dichiarazione sostitutiva di
|certificazione ai sensi
|dell'art. 46 del decreto del
|Presidente della Repubblica
d) assenza di condanne penali |n. 445/2000
---------------------------------------------------------------------
|dichiarazione sostitutiva di atto
|di notorieta' ai sensi
e) condanne subite (con |dell'art. 47 del decreto del
indicazione del loro passaggio in |Presidente della Repubblica
giudicato o meno) |n. 445/2000
---------------------------------------------------------------------
|dichiarazione sostitutiva di atto
|di notorieta' ai sensi
|dell'art. 47 del decreto del
|Presidente della Repubblica
f) carichi pendenti |n. 445/2000
---------------------------------------------------------------------
|dichiarazione sostitutiva di atto
|di notorieta' ai sensi
g) misure di sicurezza subite o |dell'art. 47 del decreto del
procedimenti in corso per la loro |Presidente della Repubblica
applicazione |n. 445/2000
---------------------------------------------------------------------
h) idoneita' fisica al servizio |non attestabile con
continuativo ed incondizionato |autocertificazione e quindi
nell'impiego, ovvero - per gli |documentabile con certificato in
invalidi di cui alla legge |bollo rilasciato dall'Azienda
12 marzo 1999, n. 68 - idoneita' |Sanitaria Locale, o da un medico
al servizio (comprovante che la |militare per i militari (per i
natura e il grado dell'invalidita'|cittadini di altro Stato membro
o mutilazione posseduta non puo' |dell'Unione europea diverso
riuscire di pregiudizio alla |dall'Italia, il certificato deve
salute ed incolumita' dei compagni|essere rilasciato da autorita'
di lavoro). |sanitaria corrispondente).
 
2. Qualora non siano trascorsi sei mesi dalla data di
sottoscrizione delle domande di ammissione alla selezione, contenenti
le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei citati
requisiti di ammissione alla selezione stessa e di ammissione
all'impiego, i candidati dichiarati vincitori della selezione
dovranno produrre la sola certificazione indicata alla lettera h).
3. E' facolta' della Consob sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori della selezione.
4. I documenti attestanti stati, fatti e qualita' personali
soggetti a modificazione debbono essere di data non anteriore a sei
mesi dal ricevimento della comunicazione di invito a produrli.
5. I documenti prodotti devono essere in regola con le norme sul
bollo.
6. I documenti presentati alla Consob oltre il termine stabilito
dal comma 1 del presente articolo non sono presi in considerazione e
comportano la decadenza dal diritto all'assunzione.
7. La data di presentazione dei documenti e' stabilita dal timbro
apposto dagli uffici della Consob. Si considerano prodotti in tempo
utile i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine stabilito dal comma 1 del presente
articolo. Ai fini della determinazione della data di spedizione fa
fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Sulla
busta deve essere apposto il numero di riferimento della selezione
«95/04».
8. Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per
partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

                               Art. 8.
 
Requisiti per l'assunzione Immissione in servizio
 
1. Possono accedere all'impiego presso la Consob i candidati che:
siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2;
non si trovino in una delle situazioni indicate al precedente
art. 2, comma 4.
2. I vincitori della selezione sono assunti con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di cinque anni,
rinnovabile una volta sola, ai sensi dell'art. 2, comma 8, sub
art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni
e integrazioni, classificato nella categoria «C.1», equiparata alla
qualifica di funzionario di 2ª, e assegnati all'Ufficio relazioni
internazionali, sede di Roma. Il rapporto di lavoro del personale in
possesso della cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea
diverso dall'Italia e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 174/1994.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti assunti e' disciplinato
dalla «Normativa generale dei contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato», approvata dalla Consob con delibera n. 11412 del
23 ottobre 1998; il trattamento economico complessivo spettante e'
pari a quello dei dipendenti di ruolo con qualifica di funzionario di
2ª . Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della citata «Normativa generale»
nella determinazione del suddetto trattamento economico iniziale la
commissione potra' attribuire aumenti periodici di stipendio in
relazione agli anni di esperienza lavorativa maturati nello
svolgimento di mansioni analoghe a quelle contrattualmente stabilite.
4. I vincitori della selezione devono presentarsi, entro il
termine indicato nel contratto di lavoro, presso la sede di Roma.

                               Art. 9.
 
Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati
 
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali
sono raccolti e conservati presso la Consob, Divisione risorse,
Ufficio gestione risorse umane, e sono trattati anche in forma
automatizzata ai soli fini dell'espletamento della selezione e,
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo, con
logiche pienamente rispondenti alle predette finalita'.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini dell'esame
dei requisiti di ammissione alla selezione e all'impiego; in caso di
rifiuto a fornire i dati richiesti la Consob procede all'esclusione
dalla selezione ovvero non da' corso all'assunzione.
3. Per il trattamento, da parte della Consob, dei dati conferiti
non e' richiesto il consenso degli interessati.
4. I dati personali potranno essere comunicati alle
Amministrazioni pubbliche ovvero ai soggetti terzi nei confronti dei
quali la comunicazione risulti necessaria per finalita' connesse allo
svolgimento della selezione ovvero alla gestione dell'eventuale
rapporto d'impiego.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi
n. 104/1992 e n. 68/1999, nonche' per l'accertamento del requisito
dell'idoneita' fisica all'impiego, previsto dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dalle vigenti
norme del regolamento del personale della Consob.
6. I dati giudiziari idonei a rivelare l'esistenza di condanne
penali, l'applicazione di misure di sicurezza, l'esistenza in corso
di procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di misure
di sicurezza sono trattati, per le finalita' previste dall'art. 112,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 196/2003, allo scopo
di accertare il possesso del requisito della compatibilita' dei
comportamenti tenuti dai candidati con le funzioni da espletare
nell'istituto, in base a quanto previsto dalle vigenti norme del
regolamento del personale della Consob.
7. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall'art. 7
del citato decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali il diritto di
accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare,
integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati
trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati che lo riguardano.
8. Titolare del trattamento e' la Consob, Commissione nazionale
per le societa' e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma, nei
cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.

                              Art. 10.
 
Norme richiamate
 
1. Il presente avviso di selezione tiene conto della legge
10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la realizzazione della
parita' uomo-donna sul lavoro».

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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