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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con
contratto a tempo indeterminato di una unita' di personale - terzo
livello professionale - ricercatore, presso l'istituto per lo studio
degli ecosistemi - Pisa.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.24 del 25/3/2008
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:08E02471
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:24/4/2008
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

(Bando n. 364.30)
IL VICE PRESIDENTE
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme d'esecuzione del testo unico citato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413 sulla obiezione di
coscienza alla sperimentazione animale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni per le parti compatibili;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 riguardante norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed in
particolare l'art. 35, comma 5-bis per la sede di prima destinazione;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante
«Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto l'art. 26 del decreto legislativo 215/2001 come integrato
dall'art. 11 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236 recante
«Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma
breve»;
Visto il «Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle
Ricerche» D.P.CNR n. 0025035 in data 4 maggio 2005 e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 61 in data
11 maggio 2005 concernente le procedure di reclutamento in
conformita' con le disposizioni del Regolamento del personale;
Visto il decreto del Presidente n. 45, prot. 33238, del 22 giugno
2005 «Attuazione degli articoli 5 e 11 del Regolamento del
personale», come integrato con decreto del Presidente n. 66, prot.
2240, in data 12 ottobre 2005;
Visto il CCNL del Comparto Istituzione ed Enti di ricerca e
sperimentazione vigente ed in particolare l'art. 5, comma 3;
Visto il comma 645 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007);
Esperite le procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, di cui alla nota n. 0000333 del
18 febbraio 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica;
Visto il piano triennale di attivita' del CNR 2007-2009,
approvato dal MUR con nota n. 597 in data 4 luglio 2007;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 125 dell'11
luglio 2007 ed in particolare quanto stabilito al punto 2 della
stessa;
Visto il decreto del Presidente, prot. PRESID-CNR n. 0005141, del
31 luglio 2007;
Visto il decreto del vice Presidente, prot. PRESID-CNR
n. 0000208, del 17 gennaio 2008;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. E' indetto, ai sensi del comma 645 della legge n. 296/2006
(Finanziaria 2007), un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di ricercatore, terzo livello professionale,
articolato secondo le indicazioni specifiche di cui all'allegato A)
che costituisce parte integrante del bando.
2. Qualora si rendesse necessario, ai sensi dell'art. 56, comma
5, del regolamento di organizzazione e funzionamento, procedere ad
interventi di riorganizzazione, l'ente potra' disporre l'assegnazione
dei vincitori ad una sede di lavoro diversa rispetto alla posizione
per la quale hanno concorso.
3. L'effettiva assunzione sara' condizionata ai limiti posti
dalla legge finanziaria vigente e ai provvedimenti applicativi che
saranno conseguentemente emanati.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. La partecipazione al concorso e' libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
a) il possesso dello specifico diploma di laurea, conseguito
secondo la normativa in vigore anteriormente al decreto ministeriale
509/1999, oppure della laurea specialistica/magistrale (decreto
ministeriale 5 maggio 2004) come richiesto nelle indicazioni
specifiche di cui all'allegato A). Sono altresi' ammessi i candidati
che abbiano conseguito presso una universita' straniera una laurea
dichiarata «equivalente» dalle competenti universita' italiane e
secondo la vigente normativa in materia (art. 38 decreto legislativo
n. l65/2001). E' cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare
«l'equivalenza» mediante la produzione del provvedimento che la
riconosca ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta
di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in
corso le relative procedure;
b) il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente
all'attivita' richiesta dal bando (allegato A) ovvero aver svolto per
un triennio attivita' di ricerca presso universita' o qualificati
enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero
nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, art. 20 decreto
legislativo 127/2003, ovvero di assegni di ricerca banditi dal CNR,
ai sensi dell'art. 51, comma 6, legge n. 449/1997 con valutazione
finale delle attivita';
c) la conoscenza della/e lingua/e straniera/e specificata/e,
come richiesta nelle indicazioni specifiche di cui all'allegato a),
da verificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1.
d) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di
cittadinanza straniera, da verificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
e) la conoscenza di elementi di informatica di base da
verificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda pena
l'esclusione dal concorso.

                               Art. 3.
Esclusione dal concorso
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma autografa del
candidato;
c) la cui domanda non contenga i dati richiesti all'art. 4,
comma 2, in particolare le lettere f), l);
d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati
all'art. 2 del presente bando.
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il dirigente
dell'Ufficio concorsi e borse di studio della D.C.S.G.R. - CNR puo'
disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto
dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano
l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso il
dirigente dell'ufficio concorsi e borse di studio della D.C.S.G.R -
CNR dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla
partecipazione al concorso stesso; sara' ugualmente disposta la
decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle
dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso o
delle dichiarazioni di autocertificazione.

                               Art. 4.
Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato B),
ed indirizzata al Consiglio Nazionale delle Ricerche - D.C.S.G.R. -
Ufficio concorsi e borse di studio - Piazzale Aldo Moro 7 - 00185
Roma, potra' essere presentata per l'accettazione direttamente
all'Ufficio competente per l'accettazione postale dal lunedi' al
venerdi', dalle ore 8.00 alle ore 19.00, o inviata con servizio
postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine perentorio di 30 giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, pena l'esclusione dal concorso. Tale
termine, qualora venga a scadere il giorno festivo, si intendera'
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Delle
domande presentate a mano direttamente all'Ufficio suddetto verra'
rilasciata ricevuta. Si considerano prodotte in tempo utile anche le
domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine di cui al presente comma e pervenute al CNR entro e non
oltre la data della prima riunione della commissione di cui
all'art. 6. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante. Sulla busta contenente la domanda dovra' essere apposta
la dicitura «contiene domanda di partecipazione al concorso - bando
n. ......... area scientifica .................. posizione
..................................................
2. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema
allegato al presente bando (allegato B), gli aspiranti dovranno
dichiarare sotto la propria personale responsabilita':
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) numero del bando, area scientifica, posizione di cui
all'allegato A), esatto codice di riferimento;
e) la cittadinanza posseduta;
f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le
eventuali condanne penali riportate nonche' i procedimenti penali
eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di
condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o
del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va
resa in ogni caso anche se negativa;
h) di possedere il titolo di studio specifico richiesto
dall'art. 2, comma 2, lettera A) ed il requisito specifico richiesto
dal medesimo articolo, lettera B);
i) di conoscere la lingua straniera;
j) di conoscere l'informatica di base;
k) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, nonche' di non
essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato;
m) eventuali elementi utili ai fini dell'applicazione
dell'art. 5, comma 3, del CCNL vigente;
n) gli eventuali titoli di riserva ai sensi della legge
n. 68/l999, del decreto legislativo n. 2l5/2001 e del decreto
legislativo n. 263/2003 e dei titoli di precedenza e preferenza
posseduti, da far valere a parita' di valutazione previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
successive modificazioni, dei predetti titoli deve essere fatta
espressa menzione, pena la non valutazione dei medesimi;
o) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
p) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le
comunicazioni inerenti il concorso (in Italia per i cittadini
stranieri);
q) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
r) di accettare l'eventuale cambio della sede disposto
dall'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente bando.
3. La firma autografa in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
4. Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum firmato in sei copie nel quale il candidato
indichera' gli studi compiuti, i titoli di studio conseguiti, i
rapporti tecnici e/o le pubblicazioni e/o i brevetti, e gli altri
titoli relativi ai servizi prestati, le funzioni svolte, gli
incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' eventualmente esercitata
che il candidato ritiene utile menzionare ai fini della valutazione;
b) titoli di cui al curriculum che il candidato ritiene utile
produrre ai fini della valutazione;
c) elenco firmato, in sei copie, di tutti i documenti e titoli
di cui al precedente punto b);
d) tra tutti quelli indicati nel curriculum e nel numero
massimo di cinque, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i
brevetti, scelti dal candidato e da lui ritenuti i piu' significativi
ai fini della valutazione;
e) elenco in sei copie delle pubblicazioni, rapporti tecnici
e/o e dei brevetti di cui al precedente punto d);
f) supporto informatico contenente i documenti di cui ai punti
a), b), c), e).
I documenti, titoli, le pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o i
brevetti di cui al presente art. 4, comma 4, lettere b) e d) dovranno
essere prodotti secondo una delle seguenti modalita':
in originale;
in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000;
in copia dichiarata conforme all'originale con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato mod. C), resa ai sensi
dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica
445/2000;
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato
mod. C2) in sostituzione delle certificazioni previste dall'art. 46
del citato decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
(allegato mod. C1) ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000, per comprovare tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
Il curriculum potra' essere valutato solo se compilato quale
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000, e contenere tutti gli elementi
utili per la valutazione; in questo caso il curriculum dovra' essere
sottoscritto e riportare prima della firma l'espressa annotazione
circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il
candidato incorre per dichiarazioni mendaci ed essere accompagnato da
fotocopia di un documento di riconoscimento (art. 76 decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000).
Alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui ai
mod. C - C1 dovra' essere allegata la fotocopia di un documento di
riconoscimento.
Le dichiarazioni mendaci o la falsita' degli atti, richiamate
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica gia' citato,
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Le dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili
ai fini della selezione, affinche' la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutti i titoli
prodotti in modo difforme alle modalita' sopraindicate non potranno
essere valutati.
Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si
applicano ai cittadini dell'Unione europea. I cittadini
extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
5. Ai documenti, ai titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in
lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
6. Non e' consentito il riferimento a titoli, documenti o
pubblicazioni presentati presso il CNR o altre amministrazioni o a
documentazione allegata ad altre procedure concorsuali, ne' e'
consentito inoltrare ulteriore documentazione oltre il termine di
scadenza per la presentazione delle domande.
7. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente
segnalata dal candidato. Il CNR non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. I diversamente abili devono, altresi', specificare nella
domanda di ammissione di quale ausilio necessitino in relazione al
proprio handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
per lo svolgimento delle prove concorsuali.

                               Art. 5.
Commissione di Concorso
1. Nell'ambito del presente bando la Commissione giudicatrice e'
nominata, con decreto del Presidente del CNR, ed e' costituita da tre
a cinque membri effettivi e due supplenti, la composizione della
commissione e' pubblicata sulla pagina del sito Internet del CNR:
www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro). Di tale pubblicazione sara'
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
2. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari.
3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente
nell'ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Alla
sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del Presidente la funzione sara' esercitata dal primo tra i membri
effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
4. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modificazioni
dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non
incidono sulla qualita' di commissario.
5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti
della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile, devono essere proposte al Presidente del CNR nel termine
perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui
al precedente comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze
di di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di
ricusazione non puo' essere dedotto come causa di successiva
ricusazione.
6. Ciascuna commissione conclude la procedura concorsuale entro 4
mesi dalla data della prima riunione di cui al successivo art. 6,
comma 1. Con proprio decreto il dirigente dell'Ufficio concorso e
borse di studio della D.C.S.G.R. - CNR puo' prorogare il predetto
termine per una sola volta, e per non piu' di 2 mesi. L'inosservanza
di tale termine dovra' essere giustificata con motivata relazione da
inoltrare al Presidente del CNR (art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 487/1994).

                               Art. 6.
Valutazione dei titoli
1. Dopo il trentesimo ed entro il quarantesimo giorno dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso di cui all'art. 5, la commissione tiene la sua prima
riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri
di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
ai sensi del comma precedente, e' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
2-bis Prima della valutazione dei titoli la commissione procede
alla verifica dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 2,
lettere a) e b);
3. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone
complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili. ed i relativi
punteggi massimo attribuibili sono i seguenti:
a) i titoli di cui all'art. 4, comma 4, lettera b) indicati nel
curriculum, massimo punti 10;
b) la pubblicazione, i rapporti tecnici ed i brevetti non
compresi nella successiva lettera c), massimo punti 5;
c) le pubblicazioni, i rapporti tecnici ed i brevetti di cui
all'art. 4, comma 4, lettera d), massimo punti 15, con un massimo di
punti 3 per ciascuna pubblicazione, o rapporto tecnico o brevetto.

                               Art. 7.
E s a m i
1. Gli esami si articolano in:
a) due prove scritte in lingua italiana una a carattere teorico
ed una a carattere applicativo dirette ad accertare il possesso, da
parte del candidato, delle competenze coerenti con la tematica, di
lavoro indicata nell'allegato A) del bando di concorso;
b) una prova orale, consistente nella discussione di aspetti
scientifici di ordine generale e specifico degli argomenti di ricerca
di cui all'area scientifica dell'allegato A) prescelta dal candidato,
nonche' delle prove scritte, del curriculum, delle pubblicazioni e
dei rapporti tecnici e/o brevetti. La prova orale e' diretta anche ad
accertare la conoscenza della/e lingua/e straniera/e
dell'informatica.
2. La commissione dispone, per la valutazione, di 30 punti per
ciascuna prova scritta e di 30 punti per la prova orale.
3. Il giorno ed il luogo delle prove scritte sono comunicati ai
candidati mediante lettera raccomandata con almeno quindici giorni di
preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere le predette
prove.
4. Per lo svolgimento delle prove scritte non puo' essere
concesso un tempo superiore alle sei ore.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova
scritta.
6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e'
data comunicazione:
a) del punteggio riportato nelle prove scritte e nella
valutazione dei titoli;
b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale.
7. L'avviso di convocazione alla prova orale e' dato ai candidati
ammessi, mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di
quello in cui essi devono sostenerla.
8. La prova orale s'intende superata dai candidati che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 ed un giudizio almeno
sufficiente in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e
dell'informatica.
9. L'idoneita' e' conseguita se il punteggio risultante sommando
i punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, nelle due prove
scritte e nell'orale non e' inferiore a 84;
10. Al termine della seduta relativa alla prova orale la
commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova,
elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede
d'esame.
11. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono
presentare un valido documento di identita' personale. I candidati
che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni
fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
12. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso
di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle
prove di concorso.
13. La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito, ottenuta sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei
titoli e nelle singole prove di esame ed indica il/i vincitore/i, in
numero pari a quello dei posti messi a concorso, nella/e persona/e
del/i candidato/i che ha/hanno conseguito il piu' elevato punteggio
finale dato dalla somma dei punteggi; non trova applicazione ai fini
dell'attribuzione del punteggio finale complessivo, il dispositivo di
cui all'art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994.

                               Art. 8.
Titoli di precedenza e preferenza
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che
intendono far valere i titoli di precedenza e preferenza a parita' di
merito, espressamente indicati in domanda, devono far pervenire al
responsabile del procedimento di cui all'art. 13 del presente bando
entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
precedenza e preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati
nella domanda, dai quali risulti altresi' il possesso del requisito
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso. I documenti si considerano
prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suddetto.
2. E' tuttavia, facolta' dell'interessato allegare alla domanda,
in luogo dei sopraelencati documenti un'autocertificazione ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

                               Art. 9.
Regolarita' degli atti, approvazione
graduatoria e nomina dei vincitori
1. Il Dirigente dell'Ufficio concorsi e borse di studio con
proprio provvedimento accerta, entro trenta giorni dalla consegna
degli atti da parte della commissione, la regolarita' formale degli
atti medesimi e, verificata la regolarita' del procedimento, approva
con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina il/i
vincitore/i in numero pari a quello dei posti messi a concorso
secondo la vigente normativa nonche' la graduatoria degli idonei. Il
suddetto provvedimento sara' pubblicato sul sito Internet del CNR e
di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da tale data
decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile dei
procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento motivato gli atti alla commissione per la
regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al terzo livello professionale - ricercatore, con il
trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del Comparto
Istituzione ed Enti di ricerca e sperimentazione, previo superamento
di un periodo di prova della durata di tre mesi.
4. I vincitori nominati che nel termine stabilito non avranno
preso servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati
decaduti dall'impiego.

                              Art. 10.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di
pubblicazione sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it del
provvedimento di cui all'art. 9, comma 1, i candidati possono
chiedere all'Ufficio concorsi e borse di studio - DCSGR, con spese di
spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti
presentati in originale. Tale restituzione e' effettuata entro tre
mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.
Il CNR provvedera' a detta restituzione mediante posta ordinaria in
contrassegno; modalita' diverse devono essere richieste espressamente
dal candidato.
2. Trascorso il suddetto termine l'ufficio concorsi e borse di
studio - DCSGR non e' piu' responsabile della conservazione e
restituzione della documentazione e procedera' al macero del suddetto
materiale.

                              Art. 11.
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
1. Il/i vincitori/e, cittadini dell'Unione europea, devono
presentare entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la
seguente documentazione:
a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita,
cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio (nel
caso di titolo di studio conseguito all'estero deve essere presentata
copia della dichiarazione di equivalenza rilasciata dalla competente
autorita' italiana);
b) certificato di idoneita' fisica all'impiego rilasciato
dall'azienda sanitaria locale di appartenenza o da un medico militare
o da un ufficiale sanitario del comune di residenza;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero
espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio Nazionale delle
Ricerche;
d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
2. I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il
termine di cui al comma 1, i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato attestante la cittadinanza;
c) certificato di godimento dei diritti politici con
l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
d) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' nello
Stato di cui lo straniero e' cittadino; se residenti in Italia gli
interessati dovranno produrre inoltre autocertificazione attestante
l'assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino
l'interdizione dei pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali
che comportino la restrizione della liberta' personale o di
provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se
accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento;
e) certificazione relativa alla idoneita' fisica all'impiego
come indicato nel punto 1, lettera b).

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Al sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le
finalita' di gestione del presente bando e per la successiva
eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona del dirigente
dell'ufficio concorsi e borse di studio della direzione centrale
supporto alla gestione delle risorse.

                              Art. 13.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al
presente bando e' il dirigente dell'Ufficio concorsi e borse di
studio della Direzione centrale supporto alla gestione delle risorse
- P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma (tel. 06 49932172 - fax 06
49933852).

                              Art. 14.
Pubblicita'
Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - ed in
via telematica sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere
sezione Lavoro).

                              Art. 15.
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono
in quanto applicabili, in considerazione del decreto legislativo
n. 127/2003, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle
premesse del presente bando, nonche' le leggi vigenti in materia.

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