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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due, non
rinnovabile, di trecentosessanta sottotenenti di complemento di prima
nomina dell'Esercito per l'anno 2000.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.2 del 7/1/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:000E0001
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:6/2/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente norme per
l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento
delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge
20 settembre 1980, n. 574, riguardante lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571,
concernente modalita' e criteri applicativi delle norme contenute
negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
 
Decreta:
 

Art. 1.
 

Posti a concorso
 
1. Sono indetti per l'anno 2000 i sottoindicati concorsi, per
titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due non
rinnovabile nell'Arma o Corpo di appartenenza di trecentosessanta
sottotenenti di complemento di prima nomina dell'Esercito:
a) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due di
novantacinque sottotenenti di complemento di prima nomina provenienti
dal 174o corso allievi ufficiali di complemento (A.U.C.) delle Armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma
dei trasporti e dei materiali, del Corpo di amministrazione e di
commissariato, dal 98o corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri, dal
130o corso A.U.C. del Corpo sanitario (medici, odontoiatri,
chimicifarmacisti e veterinari), cosi' ripartiti:
venti dell'Arma dei carabinieri;
quarantatre delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni;
otto dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
sei del Corpo di amministrazione e di commissariato;
uno del Corpo degli ingegneri;
quattordici del Corpo sanitario (medici);
uno del Corpo sanitario (odontoiatri);
uno del Corpo sanitario (chimici-farmacisti);
uno del Corpo sanitario (veterinari).
b) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due di
novantaquattro sottotenenti di complemento di prima nomina
provenienti dal 175o corso A.U.C. delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei
materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato, dal 99o
corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri, dal 131o corso A.U.C. del
Corpo sanitario (medici, odontoiatri chimici-farmacisti, e
veterinari), cosi' ripartiti:
venti dell'Arma dei carabinieri;
quarantadue delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni;
otto dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
sei del Corpo di amministrazione e di commissariato;
uno del Corpo degli ingegneri;
quattordici del Corpo sanitario (medici);
uno del Corpo sanitario (odontoiatri);
uno del Corpo sanitario (chimici-farmacisti);
uno del Corpo sanitario (veterinari).
c) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due di
settantasette sottotenenti di complemento di prima nomina provenienti
dal 176o corso A.U.C. delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei
materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato e dal 100o
corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri, cosi' ripartiti:
venti dell'Arma dei carabinieri;
quarantadue delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni;
otto dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
sei del Corpo di amministrazione e di commissariato;
uno del Corpo degli ingegneri.
d) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due di
novantaquattro sottotenenti di complemento di prima nomina
provenienti dal 177o corso A.U.C. delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei
materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato, dal 101o
corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri, dal 132o corso A.U.C. del
Corpo sanitario (medici, odontoiatri chimici-farmacisti e
veterinari), cosi' ripartiti:
venti dell'Arma dei carabinieri;
quarantadue delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni;
otto dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
sei del Corpo di amministrazione e di commissariato;
uno del Corpo degli ingegneri;
quattordici del Corpo sanitario (medici);
uno del Corpo sanitario (odontoiatri);
uno del Corpo sanitario (chimici-farmacisti);
uno del Corpo sanitario (veterinari).
2. I concorsi di cui al precedente comma 1 potranno essere
sospesi ed i relativi posti potranno subire variazioni numeriche in
relazione a quanto sara' determinato dalla legge di bilancio per
l'anno 2000.
3. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere alla
modifica del numero dei posti a concorso, di cui al precedente comma
1 ovvero ad una diversa distribuzione in relazione a sopravvenute
esigenze della Forza Armata.
 
Art. 2.
 

Requisiti di partecipazione
 
1. Possono partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1, comma
1, del presente decreto i sottotenenti di complemento in servizio di
prima nomina provenienti dai corsi A.U.C. indicati per ciascun
concorso che alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande, indicati al successivo articolo 3, abbiano compiuto
almeno tre mesi di detto servizio.
2. Possono, inoltre, essere ammessi a concorrere, per l'Arma o
Corpo di appartenenza, i sottotenenti di complemento in servizio di
prima nomina i quali, per qualsiasi causa, abbiano dovuto
interrompere la prestazione del servizio e siano stati
successivamente riammessi a completare il servizio medesimo, purche'
abbiano prestato, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, almeno tre mesi di servizio. Essi potranno chiedere di
essere ammessi al primo concorso utile, sempreche' la data del loro
collocamento in congedo sia pari o immediatamente successiva a quella
del congedamento dei provenienti dal corso A.U.C. cui e' riservato
ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1. Per
detti ufficiali l'ammissione alla ferma biennale non rinnovabile
decorrera' dal giorno successivo a quello di completamento del
servizio di prima nomina.
 
Art. 3.
 

Domande di partecipazione e termini di scadenza
 
1. Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta
semplice ed in conformita' all'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto, dovranno essere presentate ai
Comandi/Enti di appartenenza ed indirizzate al Ministero della difesa
- Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 3a Sezione - via XX Settembre
123/A - 00187 Roma, entro i seguenti termini:
per il concorso di cui all'articolo 1 lettera a): entro i
trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
per il concorso di cui all'articolo 1 lettera b): dal
14 febbraio 2000 al 14 marzo 2000;
per il concorso di cui all'articolo 1 lettera c): dal 24 aprile
2000 al 23 maggio 2000;
per il concorso di cui all'articolo 1 lettera d): dal 24 luglio
2000 al 22 agosto 2000.
2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
l'Arma o Corpo di appartenenza;
la data ed il luogo di nascita;
il corso AUC di provenienza;
il Reparto od Ente presso cui prestano servizio.
3. Il candidato dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
4. Ai fini della valutazione di eventuali titoli tecnici, di
studio o di specializzazione non risultanti dalla documentazione
matricolare e caratteristica, che ritengano utili, i candidati
potranno dichiarare nella domanda di essere in possesso degli stessi,
ovvero allegare idonea documentazione.
5. La Direzione Generale per il personale militare si riserva di
chiedere la regolarizzazione delle domande, che sottoscritte e
prodotte nei termini indicati al precedente comma 1, dovessero
risultare irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello allegato al presente decreto.
 
Art. 4.
 

Doveri dei Comandi-Enti di appartenenza
 
1. I Comandi e gli Enti che riceveranno le domande dovranno
estrarne copia da trattenere agli atti per eventuali riscontri
successivi, indicare sulle stesse la data di presentazione con
dichiarazione in calce o mediante bollo d'ufficio ed inviarle entro
il terzo giorno, (a mezzo corriere quelle per il concorso di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente decreto), al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare
- I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 3a Sezione, via
XX settembre 123/A Roma, anticipandole, eventualmente, via fax al
numero n. 06/4827347.
2. I Comandi e gli Enti dovranno altresi' trasmettere alla
Direzione Generale per il personale militare, unitamente alle
domande, o al piu' tardi entro il quinto giorno successivo a quello
di scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse, i
seguenti documenti:
copia conforme, a norma dell'articolo 14 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, del libretto personale comprensivo del Mod. n. 8 (quadro
punizioni) o di dichiarazione sostitutiva, in caso di assenza di
provvedimenti disciplinari, aggiornato alla data del termine di
scadenza per la presentazione delle domande. Qualora debba essere
redatto un rapporto informativo, il medesimo dovra' essere compilato
in modo da evidenziare, in maniera esauriente, ciascuno dei complessi
di elementi indicati nel comma 1 del successivo articolo 6 del
presente decreto;
copia dello stato di servizio (Mod. DE/0182 ex 127 E),
aggiornato alla predetta data;
attestazione e dichiarazione di completezza della
documentazione matricolare e caratteristica.
3. La documentazione relativa agli ufficiali partecipanti al
concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dovra' pervenire
alla predetta Direzione Generale per il personale militare a mezzo
corriere improrogabilmente entro il 10 febbraio 2000.
4. Il mancato inoltro della domanda e della documentazione nei
termini sopraindicati potra' determinare la non ammissione del
candidato al concorso.
 
Art. 5.
 

Commissione valutatrice
 
1. Con successivo decreto dirigenziale verra' nominata una
Commissione incaricata di procedere alla valutazione dei titoli dei
candidati ed alla formazione delle graduatorie di merito dei concorsi
di cui al precedente art. 1, distinte per Arma e Corpo di
appartenenza.
2. La Commissione di cui al precedente comma 1 sara' composta da
un ufficiale generale o colonnello in servizio permanente, presidente
e da quattro ufficiali superiori in servizio permanente, membri, di
cui il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.
 
Art. 6.
 

Valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie finali
 
1. La Commissione attribuira' a ciascuno dei candidati da essa
giudicati idonei un punto di merito da 1 a 30 con l'osservanza delle
norme che seguono.
Ogni componente della Commissione assegnera' all'ufficiale un
punto da 1 a 30 per ciascun complesso di elementi di cui alle
seguenti lettere e con i criteri di seguito indicati:
a) per le qualita' morali, fisiche e di carattere risultanti
dalla documentazione matricolare e caratteristica, fino ad un massimo
di 30 punti;
b) per le qualita' professionali risultanti dalla
documentazione matricolare e caratteristica fino ad un massimo di 27
punti; per quelle risultanti dalle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso o dai documenti eventualmente
allegati dagli interessati alla stessa (ricompense, risultati di
corsi, etc.), fino ad un massimo di punti 3.
c) per le qualita' culturali ed intellettuali risultanti dalla
documentazione matricolare e caratteristica, fino ad un massimo di 27
punti; per quelle risultanti dalle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso o dai documenti eventualmente
allegati alla medesima (titoli di studio aggiuntivi, abilitazioni
professionali, conoscenza di lingue straniere, etc.) fino ad un
massimo di punti 3.
2. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi
di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 dai componenti
della Commissione, saranno divise per il numero dei votanti e i
relativi quozienti, calcolati al centesimo, saranno sommati fra di
loro. Il totale cosi' ottenuto sara' quindi diviso per 3, calcolando
il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituira' il punto di
merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.
 
Art. 7.
 

Graduatorie di merito
 
1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1, la Commissione valutatrice procedera' alla formazione di
distinte graduatorie di merito dei concorrenti idonei, sulla base dei
punteggi attribuiti ai complessi di elementi e con le modalita' di
cui al precedente articolo 6.
2. A parita' di merito la preferenza sara' determinata, in
ciascuna graduatoria, dall'ordine di anzianita' relativa nel grado di
sottotenente di complemento.
3. Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno
approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale
Ufficiale del Ministero della difesa.
 
Art. 8.
 

Ammissioni - rinunce - posti non ricoperti
 
1. I candidati idonei compresi nel numero dei posti disponibili
in ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1,
saranno dichiarati vincitori ed ammessi alla ferma volontaria di anni
due, a decorrere dal giorno successivo a quello del compimento del
servizio di prima nomina.
2. In ciascun concorso, in caso di rinuncia dei vincitori
all'ammissione alla ferma volontaria di anni due, la Direzione
Generale per il personale militare potra' procedere a ricoprire i
posti resisi disponibili secondo l'ordine delle rispettive
graduatorie di merito.
3. In ciascun concorso i posti che non dovessero essere ricoperti
nell'Arma dei trasporti e dei materiali e nei Corpi dell'Esercito
potranno essere portati in aumento a quelli disponibili per le Armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
4. I posti che in ciascuno dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) non dovessero essere
comunque ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli del
concorso successivo, cumulandoli con quelli eventualmente non
ricoperti nel concorso stesso, secondo le esigenze della Forza
Armata.
5. I posti che in ciascuno dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1, non dovessero essere ricoperti nell'Arma dei
carabinieri potranno essere portati in aumento a quelli del concorso
successivo per l'Arma medesima, ad eccezione di quelli di cui alla
lettera d), che potranno essere devoluti alle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.

                               Art. 9.
 
Esclusioni
 
1. La Direzione Generale per il personale militare puo' in ogni
momento escludere dal concorso, con provvedimento motivato, qualsiasi
candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per
essere ammesso alla ferma volontaria di anni due.
 
Art. 10.
 

Proscioglimento - profilo di carriera
 
1. Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni due
potranno chiedere di essere prosciolti dalla ferma contratta, a
domanda, non prima che sia trascorso almeno un anno di servizio nella
ferma stessa. L'Amministrazione della difesa ha facolta' di ritardare
l'accoglimento dalla domanda per motivi di servizio.
2. Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni due
saranno valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni
complessivi di permanenza nel grado di sottotenente e, se idonei,
promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da
ufficiale, compreso quello di prima nomina.
3. Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni due
possono partecipare ai concorsi per il reclutamento di sottotenenti
in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali dell'Esercito di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
sempreche', in possesso dei requisiti indicati nei bandi di concorso,
all'atto dell'immissione in detti ruoli abbiano completato senza
demerito la ferma medesima.
4. Ai sensi del gia' citato articolo 40, comma 2, della legge
20 settembre 1980, n. 574, agli ufficiali che termineranno senza
demerito la ferma volontaria di anni due saranno altresi' conferite
riserve di posti nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale
dei ruoli delle ex carriere direttive e di concetto del personale
civile, nelle misure del 5% per l'Amministrazione della difesa e del
2% per le altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad
ordinamento autonomo.
5. Per quanto altro riguarda la posizione degli ufficiali ammessi
alla ferma volontaria di due anni valgono le norme di cui agli
articoli 37, 38 e 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 30 dicembre 1999
Il direttore generale: Tambuzzo
Allegato A
 
Modello della domanda di ammissione al concorso (in carta
semplice)
Al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale
militare - I reparto - 1a divisione
reclutamento ufficiali - 3a sezione
- via XX Settembre n. 123/A - 00187
Roma
Il sottoscritto sottotenente
(Arma o Corpo) cpl. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
nato a il , proveniente dal
.................. corso A.U.C., in
servizio di prima nomina presso il
dal , chiede di essere ammesso al
concorso, per titoli, per
l'ammissione di
...................................
..... sottotenenti di complemento
alla ferma volontaria di anni due a
decorrere dal giorno successivo a
quello del compimento del servizio
di prima nomina, indetto con
decreto dirigenziale
.............................,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale - n. 2 del 7
gennaio 2000.
Dichiara di essere a conoscenza
del disposto di cui all'articolo
37, quarto comma, della legge
20 settembre 1980, n. 574, secondo
cui gli ufficiali trattenuti in
servizio perche' ammessi alla ferma
volontaria di anni due possono
chiedere di essere prosciolti dalla
ferma stessa soltanto dopo un anno
di trattenimento (1).
Ai fini della valutazione dei
titoli di cui all'articolo 6 del
bando il sottoscritto dichiara,
consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci,
ai sensi dell'articolo 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, di
essere in possesso dei seguenti
titoli (2): . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
................................ li
.....................
(localita')
(data)
..................................
(firma)
------------------------------(spa
zio riservato al comando del
reparto / ente cui il candidato e'
in forza)
Domanda presentata in data
............................. ed
assunta a protocollo al
n. .............
...................................
. (firma del comandante)
(1) Le eventuali domande di
proscioglimento dovranno essere
inviate al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale
militare - II Reparto - 4a
Divisione stato giuridico e
avanzamento ufficiali.
(2) L'ufficiale dovra' fornire
nella domanda tutte le indicazioni
utili a consentire
all'amministrazione di esperire con
immediatezza i previsti controlli.

 

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