Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI TRENTO Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola ...
 
 
 

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UNIVERSITA' DI TRENTO

Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato di
ricerca in «Studi Storici» - 23° ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.34 del 27/4/2007
Ente:UNIVERSITA' DI TRENTO
Località:Trento  (TN)
Codice atto:07E02698
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/9/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

(Decreto n. 207)
 
IL RETTORE
 
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'art. 4,
che demanda alle Universita' il compito di disciplinare con proprio
regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le
modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei
criteri generali fissati con regolamento ministeriale;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante i
criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie
nel disciplinare i corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del
9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con il
quale sono stati determinati i criteri per l'uniformita' di
trattamento sul diritto agli studi universitari;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento e in
particolare l'art. 9, comma 3;
Visto il regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato
di ricerca, emanato con decreto rettorale del 16 dicembre 2003,
n. 997, e successivamente modificato con decreto rettorale del
19 aprile 2006, n. 359;
Vista la proposta del dipartimento di scienze umane e sociali;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna del
17 febbraio 2006 in ordine ai requisiti di idoneita' delle scuole di
dottorato proposte;
Vista la delibera assunta congiuntamente dal Senato accademico e
dalla commissione della ricerca scientifica in data 6 febbraio 2007;
 
Decreta:
 

Art. 1
 

A t t i v a z i o n e
 
E' attivato per l'anno accademico 2007/2008 presso l'Universita'
degli studi di Trento il 23° ciclo della scuola di dottorato di
ricerca in «Studi Storici».
Durata: triennale.
Settori scientifico-disciplinari:
M-STO/01 - Storia medievale;
M-STO/02 - Storia moderna;
M-STO/04 - Storia contemporanea;
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche;
SECS-P/12 - Storia economica;
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche;
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche.
Coordinatore: prof.ssa Ottavia Niccoli - tel. 0461/881306 e-mail:
ottavia.niccoli@soc.unitn.it
Lingua ufficiale del corso: italiano.
E' indetta selezione pubblica per la copertura di sei posti di
cui tre coperti da borsa di studio finanziata dall'Universita' degli
studi di Trento.
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti erogati da altri enti pubblici di ricerca o da
qualificate strutture produttive private, che si rendessero
disponibili dopo l'emanazione del presente bando e prima dell'inizio
del relativo concorso. L'eventuale aumento del numero delle borse di
studio potra' determinare l'incremento dei posti complessivamente
messi a concorso. Di tale incremento sara' data comunicazione alla
pagina Internet: http://portale.unitn.it/ic/dott/ss.htm>

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo, senza discriminazione alcuna rispetto a religione,
cittadinanza e sesso, coloro che sono in possesso di laurea
specialistica (magistrale), attivata ai sensi del decreto
ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modifiche, di
diploma di laurea del previgente ordinamento o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non
sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, devono
fare espressa richiesta di idoneita' del titolo di studio nella
domanda di partecipazione al concorso. In tal caso e' necessario
allegare alla domanda stessa, oltre al certificato di laurea o
all'autocertificazione di laurea (prevista, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli
cittadini comunitari), anche la traduzione in italiano o in inglese
del certificato relativo al titolo accademico conseguito, con
l'indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni,
sottoscritta sotto la propria responsabilita', al fine di consentire
al collegio dei docenti la dichiarazione di idoneita', valida
unicamente ai fini dell'ammissione alla selezione pubblica.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che prevedono di
conseguire il titolo accademico entro il 31 ottobre 2007,
presentando, unitamente alla domanda di ammissione al concorso, una
dichiarazione del loro relatore di tesi nella quale sia precisato che
si prevede l'acquisizione del titolo accademico da parte dello
studente entro tale data. Qualora il candidato risultasse vincitore,
l'ammissione alla scuola di dottorato verra' disposta «con riserva» e
il candidato sara' tenuto a presentare il certificato relativo al
titolo (i cittadini comunitari possono presentare
un'autocertificazione di possesso del titolo accademico, come
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000) entro il 31 ottobre 2007.
I candidati extracomunitari risultati vincitori, in possesso di
titolo accademico straniero, dovranno presentare il certificato di
laurea con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari nel Paese al cui ordinamento
appartenga l'istituzione che lo ha rilasciato e la relativa
dichiarazione di valore entro il 31 ottobre 2007.

                               Art. 3.
 
Programma del corso
 
All'interno di un quadro di riferimento generale alla ricerca
storica dal medioevo all'eta' contemporanea, il progetto didattico
del dottorato tende prevalentemente a mettere in luce, secondo
prospettive interdisciplinari, le forme della comunicazione politica
e sociale intese nel senso piu' ampio (propaganda, censura,
comunicazione e divulgazione scientifica, ecc.).
Il programma formativo per ciascun anno di iscrizione si articola
come segue:
primo anno: la prospettiva fortemente interdisciplinare
(confermata anche dall'ampiezza del bacino di reclutamento, visto che
al dottorato potranno accedere laureati provenienti da tutti i corsi
della sfera umanistica) suggerisce per il primo anno un programma
formativo che metta il dottorando in grado di padroneggiare e di
avere coscienza della complessita' del tema e delle intersezioni
pluridisciplinari. Si prevede pertanto lo svolgimento di seminari, da
svolgersi anche con l'intervento di docenti esterni, sulle diverse
tipologie di fonti storiche, usufruibili in particolare per
l'approfondimento del tema di ricerca della comunicazione politica e
sociale nella storia della societa' europea dal medioevo all'eta'
contemporanea, e sulle metodologie relative nonche' sui problemi
collegati. Nel corso del primo anno i dottorandi procederanno alla
miglior definizione del proprio progetto di ricerca, in stretta
collaborazione con il tutore designato dal collegio dei docenti;
secondo anno: approfondimento del percorso di ricerca personale
da parte di ciascun dottorando. Questo secondo anno prevede la
prosecuzione di una didattica comune, piu' focalizzata sui temi di
ricerca dei dottorandi e basata su una serie di occasioni di
discussione con il tutore e con l'intero collegio docente, nonche'
eventualmente con docenti esterni designati dal collegio. L'eventuale
parziale percorso formativo all'estero andra' collocato in questo
secondo anno;
terzo anno: elaborazione dei risultati della ricerca, sotto la
guida diretta del tutore e con interventi ripetuti del collegio
docente, sotto forma di dissertazione scritta o in altra modalita' da
definirsi (creazione di data base informatico, di repertori, ecc.).
I dottorandi saranno ammessi agli anni successivi al primo sulla
base dell'impegno e delle qualita' scientifiche dimostrate e
all'acquisizione di almeno 50 dei 60 crediti previsti in base alle
norme attuative della scuola, conseguibili mediante la verificata
frequenza delle attivita' didattiche e seminariali e alla
presentazione di tre relazioni annuali.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione al concorso
 
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in carta
semplice utilizzando il fac-simile allegato al presente bando.
La domanda, corredata di tutti gli allegati richiesti, dovra'
pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 28 settembre
2007 all'Universita' degli studi di Trento con una delle seguenti
modalita':
consegna a mano all'ufficio dottorati di ricerca, via Inama
n. 5 - 38100 Trento, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore
12;
spedizione tramite posta al seguente indirizzo: Al magnifico
rettore dell'Universita' degli studi di Trento, via Belenzani n. 12 -
38100 Trento (specificando sulla busta «Concorso per la scuola di
dottorato di ricerca in studi storici»);
spedizione tramite fax al seguente numero: +39/0461/882191.
L'Universita' degli studi di Trento non assume alcuna
responsabilita' per la perdita di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Non si terra' conto delle domande pervenute oltre il 28 settembre
2007, anche se spedite prima.
Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonche' della legge
n. 68/1999, art. 16 comma 1, i candidati in situazione di handicap
dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al
concorso, riguardo l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente
necessari per poter sostenere la prova. A tale riguardo, i dati
sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dal decreto legislativo n. 196/2003 «Codice in materia di protezione
dei dati personali».
Allegati alla domanda di partecipazione al concorso:
fotocopia in carta libera della carta d'identita' o del
passaporto;
certificato di conseguimento del titolo accademico o relativa
autocertificazione (prevista, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini
comunitari) con l'elenco degli esami sostenuti e relative votazioni
(salvo quanto stabilito dal penultimo comma dell'art. 2 del presente
bando).
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non
sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana,
dovranno farne pervenire una traduzione in italiano o in inglese con
l'indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni,
sottoscritta sotto la propria responsabilita', al fine di consentire
al collegio dei docenti la dichiarazione di idoneita' valida ai soli
fini dell'ammissione al concorso.
I candidati che prevedono di conseguire il titolo accademico
entro il 28 settembre 2007 dovranno presentare, al fine di ottenere
l'ammissione al concorso un certificato (o un'autocertificazione
prevista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari) di iscrizione
al corso di studio, con l'elenco degli esami sostenuti e dei voti
riportati e una lettera ufficiale del relatore di tesi indicante la
data prevista per la discussione della tesi di laurea;
curriculum vitae et studiorum;
eventuali certificati di conoscenza di una o piu' lingue
straniere;
proposta di progetto relativo alla ricerca che il candidato
intenderebbe perseguire (3-5 cartelle);
eventuali altri titoli ritenuti utili per la valutazione (es.
pubblicazioni, premi di laurea, altri titoli di studio).
Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato dovesse integrare la propria
documentazione, dovra' far pervenire entro il termine perentorio del
28 settembre 2007 il materiale aggiuntivo, specificando sulla busta:
nome, cognome, «Scuola di dottorato in studi storici» e l'oggetto:
«Integrazione domanda».
L'Universita' degli studi di Trento si riserva di effettuare
controlli anche a campione secondo quanto previsto dagli art. 71 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000. Potra' essere disposta in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati alla selezione per
difetto di requisiti previsti dal presente bando.

                               Art. 5.
 
Prove di ammissione
 
Le prove di esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Le prove di ammissione consisteranno in una prova scritta e un
colloquio che potranno svolgersi in lingua italiana o in altra lingua
straniera concordata con la commissione esaminatrice. Il candidato
dovra', comunque, dimostrare la conoscenza almeno passiva di due
lingue straniere.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
La commissione esaminatrice avra' a disposizione 20 punti cosi'
ripartiti:
10 punti per la prova scritta;
10 punti per la prova orale.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che nella prova
scritta abbiano riportato un punteggio pari o superiore a 7/10.
La prova orale si intendera' superata con il conseguimento di un
punteggio pari o superiore a 7/10.
L'indicazione della data, del luogo e dell'ora in cui si terranno
le prove sara' resa nota almeno venti giorni prima del loro
svolgimento con avviso pubblicato in Internet, alla pagina:
http://portale.unitn.it/ic/dott/ss.htm, come previsto dall'art. 20
del regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di
ricerca.

                               Art. 6.
 
Programma di esame
 
La procedura di selezione prevede una prova scritta su un tema di
grande rilevanza storica e/o storiografica e un colloquio nel corso
del quale sara' discusso il progetto di ricerca.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la conoscenza almeno
passiva di due lingue straniere.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice per l'accesso al corso e' nominata
dal rettore sentito il collegio dei docenti. Essa si compone di tre
membri scelti tra i professori e ricercatori di ruolo, anche
stranieri, afferenti alle aree scientifico-disciplinari cui si
riferisce la scuola. La commissione puo' essere inoltre integrata da
non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti
e di strutture pubbliche e private di ricerca.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove.
La graduatoria sara' resa pubblica sul sito Internet
all'indirizzo: http://portale.unitn.it/ic/dott/ss.htm> Mediante tale avviso si intende assolto l'adempimento relativo
alla pubblicita' degli atti.
Ai concorrenti vincitori non saranno inviate comunicazioni
personali.

                               Art. 8.
 
Ammissione alla scuola di dottorato
 
I candidati saranno ammessi alla scuola secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
In caso di pari merito: per l'assegnazione dei posti con borsa di
studio prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; per
l'assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale la minore
eta'.
In corrispondenza di eventuale rinuncia dell'avente diritto prima
dell'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine
della graduatoria.
In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo
trimestre del primo anno di corso, e' facolta' del collegio dei
docenti valutare l'opportunita' di coprire il posto vacante con un
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
In base all'art. 19, comma 3, del regolamento di Ateneo in
materia di scuole di dottorato di ricerca e a quanto precedentemente
deliberato dal collegio dei docenti, la commissione esaminatrice
ammettera' in soprannumero, in misura non eccedente il 33% del totale
dei posti attivati, candidati idonei nella graduatoria di merito
appartenenti ad una della seguenti categorie:
candidati extracomunitari che risultino assegnatari di borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita;
candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con
l'Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' degli
studi di Trento;
assegnisti di ricerca, ai sensi dell'art. 51 della legge n.
449/1997.

                               Art. 9.
 
Modalita' di iscrizione alla scuola di dottorato
 
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito
dovranno presentare o fare pervenire domanda di ammissione alla
scuola di dottorato in carta legale al seguente indirizzo:
«Universita' degli studi di Trento - Direzione servizi e
comunicazione - Ufficio dottorati di ricerca, via Inama n. 5 - 38100
Trento Italia» entro quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale alla
pagina: http://portale.unitn.it/ic/dott/ss.htm> La domanda debitamente compilata dovra' essere corredata, ove
previsto, della ricevuta del pagamento della tassa provinciale per il
diritto allo studio universitario (TDS).
Nella domanda di iscrizione (disponibile presso l'ufficio
dottorati di ricerca e scaricabile alla pagina:
http://portale.unitn.it/ic/dott.htm), il candidato vincitore
dichiara:
di chiedere/non chiedere l'erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari di borsa devono effettuare tale
scelta nell'eventualita' che un candidato avente titolo alla borsa vi
rinunci);
di essere/non essere titolare di una borsa di studio conferita
dal Ministero degli affari esteri o da altra istituzione italiana o
straniera;
di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di una borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca
in Italia;
di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a corsi
di diploma, di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre
scuole/corsi di dottorato e a master di primo e secondo livello fino
al conseguimento del titolo. In caso affermativo, di impegnarsi a
sospenderne la frequenza prima dell'inizio del corso;
di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione o altro ente pubblico italiano;
di impegnarsi a richiedere preventivamente al collegio dei
docenti l'autorizzazione allo svolgimento di eventuali attivita'
lavorative;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni cambiamento
della propria residenza e recapito.
I vincitori provenienti da Paesi non comunitari, in possesso di
titolo accademico straniero, dovranno presentare la dichiarazione di
valore ed il certificato relativo al titolo con esami e votazioni,
tradotto e legalizzato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
del Paese a cui appartiene l'istituzione che l'ha rilasciato entro il
31 ottobre 2007.
I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel
termine di quindici giorni decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina Internet:
http://portale.unitn.it/ic/dott/ss.htm sono considerati rinunciatari
e i posti corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati
classificatisi idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

                              Art. 10.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice,
su domanda dell'avente titolo.
Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di dottorato subentra
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti
esterni, i candidati possono scegliere di quale fruire in relazione
alla loro posizione nella graduatoria generale di merito. Qualora la
borsa finanziata da enti esterni vincoli l'erogazione della stessa a
specifiche tematiche di tesi, il candidato puo' scegliere se
accettare la borsa o rinunciarvi.
L'importo annuo netto per il 20071, della borsa di studio ammonta
a:
euro 9.920,46 per i dottorandi residenti in Italia;
euro 10.561,54 per i dottorandi residenti all'estero;
euro 10.209,88 per i dottorandi residenti in Italia iscritti ad
altre forme assicurative obbligatorie.
Le somme vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale
anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di
esclusione o sospensione del dottorando.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
La borsa di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi di
permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal collegio dei
docenti.
Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata
dell'erogazione e' pari all'intera durata del dottorato.
Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.
Qualora in corso d'anno un dottorando rinunci a proseguire gli
studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio
per la quota non ancora corrisposta.

                              Art. 11.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca,
secondo i programmi e le modalita' fissate dal collegio dei docenti,
come specificato all'art. 3 del presente bando.
I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi hanno
altresi' l'obbligo di seguire le attivita' di studio e di ricerca
fissate secondo l'apposita convenzione con l'universita' straniera.
E' prevista, con decisione motivata del collegio dei docenti,
l'esclusione dalla scuola e la conseguente perdita del diritto alla
fruizione della borsa di studio in caso di:
a) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente
all'ammissione al successivo anno di corso; a tal fine il collegio
dei docenti verifichera' il conseguimento dei risultati previsti per
l'anno di corso frequentato nonche' l'assiduita' e l'operosita'
dimostrata dal dottorando nell'attivita' di ricerca svolta;
1 Alla data di emanazione del presente bando, la normativa
vigente stabilisce ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e
successive modifiche ed integrazioni, che la borsa di dottorato e'
assoggettabile a contributo INPS, pari al 16% o 23,50%, di cui 1/3 a
carico del dottorando.
b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche'
assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di
prestazioni d'opera svolte senza l'autorizzazione preventiva del
collegio dei docenti;
c) assenze ingiustificate e prolungate.
Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
L'Universita' garantisce, nel periodo di frequenza del corso, la
copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile,
limitatamente alle attivita' che si riferiscono alla scuola di
dottorato di ricerca.
Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca puo'
domandare di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata
del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza
assegni e puo' usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le
condizioni richieste.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
titolo di dottore di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti
durante il corso di dottorato.

                              Art. 12.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca, conferito dal rettore, si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che ha luogo a
conclusione del dottorato.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata dal
rettore, su designazione del collegio dei docenti in conformita' al
regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
L'Universita' degli studi di Trento, in attuazione del decreto
legislativo n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati
personali», si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal
candidato per l'espletamento delle procedure concorsuali e per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge espressione di tacito consenso a che i
dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali
vengano pubblicati sul sito Internet dell'Universita' degli studi di
Trento.

                              Art. 14.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 e al regolamento di Ateneo in
materia di scuole di dottorato di ricerca dell'Universita' degli
studi di Trento emanato con decreto rettorale del 16 dicembre 2003,
n. 997, e successivamente modificato con decreto rettorale del
19 aprile 2006, n. 359.
Trento, 13 aprile 2007
Il rettore: Bassi

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