Mininterno.net - Bando di concorso ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Concorso pubblico, per titoli ed esami, ...
 
 
 

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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato,
riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui
all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999, nonche' alle
categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.68 del 27/8/2019
Ente:ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Località:Roma  (RM)
Codice atto:19E09938
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:26/9/2019
Tags:Tecnici Categorie protette

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE CENTRALE
delle risorse umane ed economiche

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, in particolare l'art. 18,
comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
particolare l'art. 34-bis del decreto medesimo, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e
ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018;
Visto il decreto del Presidente dell'Istituto 3 ottobre 2002,
concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del
personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di
conferimento degli incarichi e delle borse di studio;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 recante la
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a
norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 ottobre 2014,
concernente l'approvazione dello Statuto dell'Istituto superiore di
sanita', ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012,
n. 106;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data
2 marzo 2016, concernente l'approvazione del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanita', ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;
Visto il prospetto informativo on-line relativo al 31 dicembre
2018 che ha evidenziato delle scoperture per le categorie protette di
cui all'art. 18 della legge n. 68/99;
Vista la deliberazione n. 6 allegata al verbale n. 32, del 19
giugno 2019, con la quale il Consiglio di amministrazione del
predetto Istituto ha approvato l'attivazione di un concorso pubblico
a tempo indeterminato per due unita' di personale con il profilo di
collaboratore tecnico enti di ricerca riservato agli appartenenti
alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12
marzo 1999, n. 68 nonche' alle categorie di riservatari ad esso
collegate e/o equiparate, a norma di legge;

Decreta:

Art. 1

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione a tempo indeterminato di due unita' con il profilo di
collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale,
riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di
cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n 68 nonche'
alle categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate
(Decreto n. 179/2019), a norma di legge di seguito specificate:
A) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per
causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause; coniuge e
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra,
di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati;
B) vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata
(legge n. 407/98) e orfani o in alternativa, coniuge superstite di
coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti
a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermita' che hanno dato
luogo al trattamento di rendita da infortunio.

                               Art. 2 

1. Al suddetto concorso sono ammessi a partecipare il personale
appartenente alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e ai soggetti di cui alla legge 23
novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni indicate nel
precedente art. 1, in possesso dei sotto indicati requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli Italiani non appartenenti
alla Repubblica;
c) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado (diploma di maturita');
d) essere in possesso del requisito che da' diritto
all'iscrizione negli elenchi delle categorie protette ai sensi
dell'art. 18 della legge n. 68/99, oppure di appartenere alla
categoria delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata (legge n. 244/07);
e) esperienza non inferiore a sei mesi in campo informatico
prestata presso istituzioni pubbliche e/o private.
Il possesso di detto requisito sara' accertato dalla
commissione esaminatrice, che dovra' darne tempestivamente notizia
all'Ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione
dell'Istituto, al fine dell'eventuale esclusione dei candidati che
non risultassero in possesso del requisito stesso;
f) idoneita' a svolgere le mansioni all'impiego per il quale si
concorre; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea diverso da quello italiano dovranno possedere,
altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
sara' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito
colloquio che precedera' la prova scritta di cui al successivo art.
6.
3. Non possono essere ammessi al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro
impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
4. Il requisito dell'appartenenza alle categorie protette di cui
all'art. 18 della legge n. 68/99 e ai soggetti di cui alla legge 23
novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, deve essere
posseduto fin dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
5. Tutti gli altri requisiti di cui al presente articolo devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
6. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del
direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche.

                               Art. 3 

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta
semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata
all'Istituto superiore di sanita' - Ufficio III reclutamento, borse
di studio e formazione, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, o
tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo:
protocollo.centrale@pec.iss.it entro il termine perentorio di giorni
trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda nel termine
sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'Amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
4. Il bando del concorso sara' inserito nel sito internet
dell'Istituto superiore di sanita' www.iss.it
5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli
aspiranti debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) l'appartenenza alle categorie protette previste dall'art.
18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 o categorie equiparate
di cui all'art. 1 ovvero di essere iscritto negli appositi elenchi
(in tal caso indicare l'ufficio presso quale si e' iscritti);
5) il concorso di cui all'art. 1 del presente bando;
6) la cittadinanza posseduta;
7) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
8) se cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea, di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti
stessi;
9) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
(la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
10) il titolo di studio di cui sono in possesso, con
l'indicazione della data di conseguimento e dell'istituzione
scolastica presso la quale e' stato conseguito. In caso di titolo di
studio conseguito presso una struttura scolastica di altro Stato
membro dell'Unione europea il candidato dovra' allegare, a pena di
esclusione, copia del provvedimento di equiparazione di cui al
precedente art. 2, comma 1, lettera c);
11) l'esperienza di cui alla lettera e) dell'art. 2 del bando,
indicando la struttura presso la quale l'attivita' e' stata svolta ed
il relativo periodo.
A tal fine il candidato dovra' produrre apposita
documentazione, in originale o in copia dichiarata conforme
all'originale, ovvero dichiarazioni sostitutive di certificazione o
dell'atto di notorieta' di cui, rispettivamente, agli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 atte a comprovare lo svolgimento dell'esperienza di cui trattasi.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, come modificato dall'art. 15
della legge 12 novembre 2011, n. 183, non potranno essere utilizzate
certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni che, ove
prodotte, non saranno ritenute valide. In luogo dei certificati e
degli atti di notorieta' dovranno essere presentate le dichiarazioni
sostitutive sopra citate.
12) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
13) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea);
14) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito, di
cui al successivo art. 10, dei quali siano in possesso;
15) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento
postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente all'Ufficio III reclutamento, borse di
studio e formazione dell'Istituto superiore di sanita' le eventuali
variazioni del proprio recapito.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, 2° comma, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, il candidato, nel caso ne avesse
bisogno, dovra' specificare l'ausilio necessario per sostenere gli
esami in relazione al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto
dall'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda
delle situazioni, verranno messe in atto speciali modalita' di
svolgimento delle prove d'esame, per consentire ai candidati disabili
di concorrere in effettiva condizione di parita' con gli altri
candidati.
7. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce. Non sara' presa in considerazione la domanda non
sottoscritta dal candidato.
8. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato.
9. La domanda con cui si chieda di partecipare anche ad altri
concorsi indetti da questo Istituto sara' presa in considerazione
soltanto per il concorso indicato per primo nella domanda stessa
compatibilmente con il titolo di studio dichiarato e con i termini di
presentazione.
10. Qualora con una domanda si chiede di partecipare a piu'
concorsi, sara' presa in considerazione soltanto per il concorso
indicato per primo, compatibilmente con il titolo di studio
richiesto.
11. Chi intenda partecipare a piu' concorsi banditi da questo
Istituto, deve spedire tante domande separate allegando a ciascuna di
esse i titoli di cui al successivo art. 5, che intende partecipare;
12. L'Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
13. Per informazioni relative al concorso l'ufficio III
Reclutamento, borse di studio e formazione dell'Istituto superiore di
sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei
giorni non festivi, escluso il sabato, nonche' dalle ore quattordici
alle ore quindici del martedi' e del giovedi'.

                               Art. 4 

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale di protezione
dei dati personali UE n. 2016/679 (RGDP), recante disposizioni a
tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i
dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
2. Il titolare del trattamento dati e' l'Istituto superiore di
sanita' (ISS) con sede legale in viale Regina Elena n. 299 - 00161
Roma, nella persona del suo legale rappresentante, che e'
raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica:
protocollo.centrale@pec.iss.it
3. In accordo con il RGPD, L'ISS ha provveduto a dotarsi di un
responsabile della protezione dei dati personali (DPO), che e'
raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica:
responsabile.protezionedati@iss.it
4. I dati personali forniti sono necessari per le finalita' di
gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di
eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, nei modi e limiti
necessari per perseguire tali finalita'.
5. Il trattamento sara' effettuato con l'ausilio di strumenti
manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione
ed elaborazione strettamente correlate alle finalita' stesse e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrita' e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
6. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalita' per le quali sono
raccolti e trattati.
7. I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti
pubblici, o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di
legge o per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra.
8. E' possibile, in qualsiasi momento, esercitare presso il
titolare i seguenti diritti, previsti dagli appositi articoli del
RGPD, che consentono:
l'accesso ai propri dati personali;
la rettifica, cancellazione degli stessi o di limitazione del
trattamento dei propri dati personali;
l'opposizione al trattamento dei propri dati personali;
la portabilita' dei propri dati personali.
9. L'esercizio dei propri diritti potra' avvenire attraverso
l'invio di una richiesta mediante e-mail all'indirizzo:
protocollo.centrale@pec.iss.it non e' soggetto ad alcun vincolo di
forma ed e' gratuito.
10. Il conferimento dei dati personali di cui allo schema della
domanda di partecipazione (allegato A) e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla selezione.
11. Si ha diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per
la protezione dei dati personali, con sede in Roma, piazza Venezia n.
11 - 00187 Roma, agli indirizzi specificatamente pubblicati sul sito
istituzionale dell'Autorita' stessa (www.garanteprivacy.it)

                               Art. 5 

1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 30,00.
3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
ctg. 1) Servizi ed attivita' prestati presso istituzioni di
ricerca nel settore della sanita' pubblica: fino a punti 21,00.
Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno
superiore a sei mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato
tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano
prestati piu' servizi ed attivita', tale periodo verra' considerato
una sola volta.
ctg. 2) Pubblicazioni e/o attivita' tecnico-scientifiche: fino
a punti 7,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0,50
I candidati dovranno presentare ai fini della valutazione dei
predetti titoli un massimo di n. 15 pubblicazioni ed un massimo di 15
attivita' tecnico-scientifiche di servizio. In caso di presentazione
di un numero superiore a quanto sopra scritto, sia per le
pubblicazioni che per le attivita' tecnico-scientifiche di servizio,
la commissione valutera' esclusivamente le 15 pubblicazioni e le 15
attivita' tecnico-scientifiche piu' recenti.
ctg. 3)Specializzazioni,borse di studio, dottorati di ricerca ,
partecipazione a corsi di formazione,vincite o idoneita' in pubbliche
selezioni o concorsi ed altri titoli culturali e professionali :fino
a punti 2.00
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0.50.
4. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale, ovvero
ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. I lavori
in corso di stampa, eventualmente presentati, saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore, in originale o in copia dichiarata conforme
all'originale, ovvero, in luogo di tale lettera, da dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la
quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati
per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con
esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data
di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale
il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in
considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati per
la pubblicazione.
5. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in
originale o copia dichiarata conforme all'originale ovvero nella
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione a seconda dei
casi di cui rispettivamente, agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai sensi dell'art. 40 non
potranno essere utilizzate certificazioni rilasciate da Pubbliche
amministrazioni che, ove prodotte, non saranno ritenute valide; in
luogo di dette certificazioni dovranno essere presentate le
dichiarazioni sostitutive sopra citate.
6. I cittadini di Stati Terzi, regolarmente soggiornanti in
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra
l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
7. I certificati o le attestazioni rilasciate dalle competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, attestanti
stati, qualita' personali e fatti, devono essere corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare
italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
8. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' dovranno
essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero
dovranno essere sottoscritte e corredate da copia fotostatica,
ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del
sottoscrittore.
9. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dovranno contenere tutti
gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in
luogo della documentazione che sostituiranno.
10. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
11. L'Istituto procedera' a idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
12. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco di
tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere
indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato,
dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovra'
essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere
riportata nell'elenco.
13. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco
degli stessi, dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera di
trasmissione.
14. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
15. La valutazione dei titoli sara' effettuata dopo la prova
scritta e prima che si proceda alla valutazione degli elaborati
relativi alla prova medesima. Saranno valutati i titoli dei soli
candidati risultati presenti alla prova scritta.
16. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati
dalla commissione esaminatrice nella prima seduta, prima di ogni
altro adempimento previsto dal presente bando.
17. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione della prova pratica di cui al
successivo art. 6.

                               Art. 6 

1. Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica
o a contenuto teorico pratico ed una prova orale.
Prova scritta: tecniche di elaborazione dati, metodologie
applicate ai sistemi informatici piu' diffusi (pacchetti applicativi
Office), archiviazione e gestione dati in formato elettronico.
Prova pratica o a contenuto teorico- pratico: sugli argomenti
della prova scritta.
Prova orale:
colloquio su argomenti concernenti la prova scritta e la prova
pratica;
discussione sull'attivita' svolta e sui titoli prodotti;
accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese
scritta e parlata.
2. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovra'
stabilire i criteri e le modalita' di valutazione delle prove
concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
3. Per la valutazione della prova scritta la commissione
esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non
superiore a punti novanta. Conseguiranno l'ammissione alla prova
pratica i candidati che avranno riportato nella prova scritta un
punteggio non inferiore a punti sessantatre.
4. Per la valutazione della prova pratica la commissione
esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non
superiore a punti novanta. Conseguiranno l'ammissione alla prova
orale i candidati che avranno riportato nella prova pratica un
punteggio non inferiore a punti sessantatre.
5. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporra', per
ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Per
superare detta prova il candidato dovra' riportare un punteggio non
inferiore a punti sessantatre.
6. Le prove d'esame avranno luogo in Roma, nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 29 ottobre 2019
verra' data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui i
candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta e la
prova pratica. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti. Le prove d'esame non potranno aver luogo nei giorni
festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose ebraiche nonche' nei giorni di festivita'
religiose valdesi.
7. I candidati a cui non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta,
senza altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati
nella suddetta Gazzetta Ufficiale.
8. I candidati, se non riceveranno alcuna contraria
comunicazione, dovranno presentarsi per sostenere la prova pratica
nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella sopra citata Gazzetta
Ufficiale.
9. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sara' data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per tale
prova.
10. La prova orale si svolgera' presso l'Istituto superiore di
sanita' o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico.
11. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara'
affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo.
12. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per
decorrenza dei termini di validita'.

                               Art. 7 

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni il responsabile dell'istruttoria e di ogni
altro adempimento procedurale e' il dirigente dell'Ufficio III -
Reclutamento, borse di studio e formazione.

                               Art. 8 

1. La commissione esaminatrice, che avra' la composizione
prevista dal D.P. 3 ottobre 2002, articoli 6-bis e 17, sara' nominata
con provvedimento del commissario straordinario dell'Istituto.

                               Art. 9 

1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti
conseguiti nella prova scritta e nella prova pratica ed il voto
riportato nella prova orale.
2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
relativa commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito,
con l'indicazione delle votazioni stesse.

                               Art. 10 

1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 11 

1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che
intendano far valere i titoli di preferenza a parita' di merito,
previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto
speriore di sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano
sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di
tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti
titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994 e successive modificazioni.
3. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno, da comprovarsi mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita dei
figli stessi;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata
dall'Amministrazione d'appartenenza;
c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
4. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', a seconda
dei casi.
5. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza a parita' di
merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
6. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
7. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua
straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.

                               Art. 12 

1. Riconosciuta la legittimita' del procedimento, previo
controllo di regolarita' effettuato sui verbali della commissione
esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla
commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli
eventuali titoli di preferenza a parita' di merito di cui al
precedente art. 10, con decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane ed economiche sara' approvata la
graduatoria di merito del concorso indetto con il presente bando, e
verranno dichiarati i relativi vincitori.
2. La graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
dell'Istituto superiore di sanita'. Di tale pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i
titoli allegati alla domanda di partecipazione.
4. Trascorsi due mesi dai centoventi giorni sopra indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o di
procedere allo scarto dei medesimi.

                               Art. 13 

1. Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, nel rispetto
della normativa vigente e previa produzione della documentazione di
cui al successivo art. 14, a stipulare, ai sensi dell'art. 3 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto il 7
aprile 2006, un contratto individuale di lavoro finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
contestualmente ad assumere servizio.
2. Il rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili. E'
condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di
preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
3. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al VI livello professionale (profilo di
collaboratore tecnico enti di ricerca), previsto dal CCNL 19 aprile
2018, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni
normative e contrattuali.
4. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un periodo
di prova che avra' la durata di tre mesi.
5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
6. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si
presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in
servizio.

                               Art. 14 

1. Il candidato dichiarato vincitore dovra' presentare o far
pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento
del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva
stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 1
del precedente art. 13, i seguenti documenti:
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta
dall'interessato e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste
elettorali risulta iscritto;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere
procedimenti penali in corso;
e) l'esperienza di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del
presente bando, con l'indicazione del periodo e della struttura
presso cui e' stata svolta;
f) l'appartenenza alle categorie protette previste dall'art.
18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 o categorie equiparate
di cui all'art. 1 ovvero di essere iscritto negli appositi elenchi.
2) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e corredata da copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita'
del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n.
165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'Istituto
superiore di sanita'.
3) Il permesso di soggiorno CE o l'attestazione di rifugiato
ovvero quella dello status di protezione sussidiaria (solo per i
cittadini di Paesi Terzi).
L'Istituto richiedera' direttamente alle Amministrazioni
competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da esse custoditi.
2. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del precedente art. 5
in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. Le dichiarazioni dovranno essere in data non anteriore a sei
mesi da quella di ricevimento del relativo invito.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del
presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a
richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai candidati interessati
che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato
di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 1 del precedente art. 13.
Roma, 30 luglio 2019

Il direttore centrale: Martoccia

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