Bando di concorso 571 allievi finanzieri Guardia di Finanza - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di cinquecentosettantuno allievi finanzieri - Anno 2020

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.100 del 29/12/2020
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:20E14716
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:571
Scadenza:29/1/2021
Tags:Per diplomati IN EVIDENZA Militari e FF.AA.

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IL COMANDANTE GENERALE

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia
di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo» e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante
«Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di
finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
polizia»;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8,
recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del
Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della
medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere
c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31
dicembre 2012, n. 244»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l'art. 36, commi 22 e 57, recanti disposizioni transitorie relative a
taluni requisiti di partecipazione al concorso per i volontari delle
Forze armate;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006, recante «Procedure
di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze
armate, in servizio o in congedo»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 302, del 29 dicembre 2017, che autorizza, in aggiunta alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, il
reclutamento, tra l'altro, di trecentoventicinque allievi finanzieri,
a decorrere dal 1° ottobre 2020;
Visto l'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 302, del 31 dicembre 2018, che autorizza, in aggiunta alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, il
reclutamento, tra l'altro, di duecentoventisette allievi finanzieri,
non prima del 1° ottobre 2020;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerato che:
al fine di accrescere l'efficienza della componente
specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo
della guardia di finanza, si rende necessario destinare - ai sensi
dell'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 199/1995
- centoventi unita' al reclutamento di personale del ruolo di base da
avviare al conseguimento della relativa specializzazione sottoponendo
i candidati di ambo i sessi a prove di efficienza fisica e
all'ulteriore accertamento dell'idoneita' al servizio nel peculiare
settore d'istituto, nel cui ambito e' richiesto il superamento dei
medesimi parametri minimi di idoneita';
conseguentemente, delle residue quattrocentocinquantuno unita',
trecentoquindici unita' sono da riservare - ai sensi dell'art. 703
del richiamato decreto legislativo n. 66/2010 (Codice
dell'ordinamento miliare) - ai volontari in ferma prefissata delle
Forze armate;
Valutata l'opportunita' di prevedere che, alle prove concorsuali
successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;

Determina:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto, per l'anno 2020, un pubblico concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di cinquecentosettantuno allievi
finanzieri cosi' ripartiti:
a) cinquecentodieci del contingente ordinario di cui:
(1) duecentosettantatre' riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate;
(2) duecentotrentasette destinati ai cittadini italiani
secondo la seguente suddivisione:
(a) centoventi da avviare al conseguimento della
specializzazione «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»;
(b) centodiciassette non specializzati;
b) sessantuno del contingente di mare di cui:
(1) quarantadue riservati ai volontari in ferma prefissata
delle Forze armate ripartiti come segue:
(a) venticinque da avviare al conseguimento della
specializzazione «Motorista navale»;
(b) diciassette da avviare al conseguimento della
specializzazione «Operatore di sistema»;
(2) diciannove destinati ai cittadini italiani ripartiti come
segue:
(a) undici da avviare al conseguimento della
specializzazione «Motorista navale»;
(b) otto da avviare al conseguimento della specializzazione
«Operatore di sistema».
2. Ai cittadini italiani in possesso dell'attestato di
bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e degli ulteriori requisiti di cui
al successivo art. 2, commi 1 e 2, lettera b), sono riservati:
a) due posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto
(2)(a);
b) sedici posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto
(2)(b).
3. E' consentita la partecipazione al concorso per uno solo dei
contingenti/specializzazioni e delle categorie di posti di cui ai
precedenti commi 1 e 2.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta di preselezione, consistente in un
questionario a risposta multipla;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) accertamento dell'idoneita' al servizio «Anti Terrorismo e
Pronto Impiego (A.T.P.I.)», solo per i candidati che concorrono per i
relativi posti;
f) valutazione dei titoli.
5. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza.
6. Il Corpo della guardia di finanza, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili anche connesse
all'eventuale proroga del periodo di emergenza epidemiologica da
«COVID-19», si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso,
di sospendere rimodulare o rinviare le prove concorsuali, di
modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali
di merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione
al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di
assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di governo.

                               Art. 2 


Requisiti e condizioni
per l'ammissione al concorso


1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il
diciottesimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento del
ventiseiesimo anno di eta'. Il limite anagrafico massimo cosi'
fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare
prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla
data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare
volontario, di leva o di leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, del diploma
di istruzione secondaria:
(1) di primo grado, per i posti riservati ai volontari delle
Forze armate;
(2) di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per
il conseguimento della laurea, se concorrenti per i posti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), numero (2) e lettera b), numero (2);
d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
e) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati,
non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione della
pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di
prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo
agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti;
h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a
eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per
inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di
mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di
formazione delle Forze armate o di polizia.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1,
possono partecipare alle riserve di posti di cui all'art. 1:
a) comma 1, lettera a), numero (1) e lettera b), numero (1), i
volontari in ferma prefissata delle Forze armate:
(1) di un anno (c.d. «VFP1») che, alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione, siano in
servizio da almeno sei mesi continuativi ovvero collocati in congedo
al termine della ferma annuale, nonche' quelli in rafferma annuale
(c.d. «VFP1T») in servizio;
(2) quadriennale (c.d. «VFP4») in servizio o in congedo alla
medesima data di cui al precedente punto (1), esclusi coloro che si
trovino in rafferma biennale. L'eventuale sopravvenuta rafferma
biennale con decorrenza giuridica antecedente alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso non comporta la perdita del presente requisito;
b) comma 2, coloro che siano in possesso dell'attestato di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (livello «B2») o superiore.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, se non diversamente
indicato, devono essere posseduti - pena l'esclusione dal concorso -
alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa
domanda di partecipazione e alla data di effettivo incorporamento.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it***RAQUO***, seguendo
le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del
trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata («P.E.C.»), dopo essersi registrati al
portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al
form di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema pubblico di
identita' digitale) concluderanno la presentazione della domanda di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il
salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta
stampato, corredato per esteso dalla propria firma autografa e
scansionato, dovra' essere caricato a sistema, mediante l'apposita
funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del
documento di riconoscimento in corso di validita'. Il sistema
consentira', quindi, di verificarne il corretto inserimento e di
concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la
procedura di presentazione dell'istanza.
4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente
nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla
propria casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema
informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e accertate
dall'amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato,
unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di
riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it entro le ore 14,00
del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it***RAQUO*** o secondo le
modalita' di cui al comma 5, potranno essere modificate
esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 e 5.
7. Eventuali variazioni di recapiti e di stato civile,
intervenute successivamente ai termini di cui ai commi 1 e 5 dovranno
essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAF2020@pec.gdf.it

                               Art. 4 


Elementi da indicare nella domanda


1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) il contingente/specializzazione e categoria di posti per il
quale intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a
carico;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con
l'indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella di
congedo, nonche' della denominazione dell'ultimo Comando/Ente
militare di servizio;
h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
i) il titolo di studio di cui e' in possesso indicando
l'Istituto presso il quale e' stato conseguito;
l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito
di procedimento disciplinare ovvero prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di
polizia, a esclusione, per il contingente ordinario, dei
proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per
il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
m) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico;
n) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
o) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di
formazione delle Forze armate o di polizia;
p) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e/o maggiorativi di punteggio di cui agli
allegati richiamati all'art. 18. Al riguardo, si precisa che e' onere
del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalita' e la
tempistica indicate all'art. 6, comma 3, la documentazione o le
certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
q) di aver preso visione di quanto previsto al successivo art.
23 in tema di assegnazioni e permanenza alle sedi di servizio.
2. All'atto della compilazione della domanda di partecipazione,
gli aspiranti che concorrono per i posti riservati ai possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono precisare gli estremi e il
livello del titolo posseduto, indicando la lingua (italiana o
tedesca) nella quale intendono sostenere la prevista prova scritta di
preselezione.
3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono:
a) indicare l'eventuale prova facoltativa di efficienza fisica
che intendono sostenere, scelta tra:
(1) corsa piana 100 metri e prova di nuoto 25 metri stile
libero, se concorrenti per il contingente ordinario;
(2) corsa piana 100 metri e piegamenti sulle braccia, se
concorrenti per il contingente di mare;
b) dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del
bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11 e 19,
concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova
scritta di preselezione nonche' le modalita' di notifica dei relativi
esiti, di convocazione per le prove successive e di notifica delle
graduatorie finali di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 25 del bando di concorso ai sensi del
regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni,
accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a
campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadra' da
ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

                               Art. 5 


Cause di archiviazione della domanda


1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
i termini di cui all'art. 3, commi 1 e 5, con provvedimento del
Comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da
idoneo documento di riconoscimento, se previsto;
c) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1
e debitamente sottoscritte, pervengano con modalita' differenti da
quelle previste;
d) pervengano all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAF2020@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti o
comunque oltre i termini previsti per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 5. A tale
fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta
accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo
ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi
indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di
formazione.

                               Art. 6 


Documentazione


1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di
preselezione di cui all'art. 11, il Centro di reclutamento, ai fini
della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a
richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello
dei carichi pendenti e per coloro che concorrono per i posti non
riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, i
seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militare o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare.
2. I volontari in ferma prefissata delle Forze armate, convocati
per sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art. 12,
devono consegnare in tale sede:
a) un estratto della documentazione di servizio conforme al
modello in allegato 2, redatto e firmato, per i militari:
(1) in servizio, dal Comandante del Reparto/Ente di
appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere chiuso alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso;
(2) in congedo, dall'Ufficiale Responsabile/Funzionario del
Distretto Militare/Centro documentale militare competente per
territorio o residenza;
b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui
alla lettera precedente, dalla quale si evinca che le sanzioni
disciplinari indicate nel predetto estratto sono riferite
esclusivamente al periodo di servizio con esclusione del corso di
formazione di base (o basico). In assenza di tale attestazione, le
eventuali sanzioni riportate sull'estratto della documentazione di
servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo di
servizio.
3. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove
di efficienza fisica di cui all'art. 12 consegnare in tale sede i
documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o piu'
titoli maggiorativi di punteggio di cui agli allegati 7, 8, 9, 10 e
11 al bando e/o di quelli preferenziali di cui all'art. 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche
se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti
alla data di scadenza dei termini di presentazione della stessa. In
alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la
data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica,
all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAF2020@pec.gdf.it
In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di
avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di
avvenuta consegna».
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato - in forma scritta - entro la data di
effettivo sostenimento della prova di efficienza fisica
l'Amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della
preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova
di efficienza fisica.
4. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere regolarizzati entro i
successivi trenta giorni.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                               Art. 7 


Commissione giudicatrice


1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta di
preselezione, dei titoli e per la formazione delle graduatorie finali
di merito, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza,
membri;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di
efficienza fisica composta da tre ufficiali della Guardia di finanza,
membri;
c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno tre
ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo,
composta da almeno otto ufficiali della Guardia di finanza periti
selettori, membri;
f) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)», composta da
almeno due ufficiali della Guardia di finanza, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza
possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza, all'uopo individuato
dall'Ispettorato per gli Istituti di istruzione;
b) dell'ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera e), puo'
avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali,
dell'ausilio di psicologi.

                               Art. 8 


Adempimenti delle sottocommissioni


1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni
normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

                               Art. 9 


Esclusione dal concorso


1. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando generale
della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, su
proposta del Centro di reclutamento, l'esclusione dei concorrenti non
in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 10 


Documento di identificazione


1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' o un documento di riconoscimento rilasciato da
un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.

                               Art. 11 


Data e modalita' di svolgimento
della prova scritta di preselezione


1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di
partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione, sosterranno, a partire dall'8 febbraio 2021, la prova
scritta di preselezione consistente in domande di italiano, storia ed
educazione civica, geografia e test logico-matematici.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova e, in
caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, le
prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal
rischio di contagio da «COVID-19», nonche' eventuali variazioni,
saranno resi noti, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i
giorni di sabato e festivi) al termine di cui all'art. 3, comma 1,
mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it***RAQUO*** e presso l'Ufficio centrale relazioni
con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51 -
Roma (numero verde 800669666).
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova scritta di preselezione, sono
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, fatto salvo
quanto previsto all'art. 17, comma 4.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I concorrenti per i posti riservati ai possessori
dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto
richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere,
la prova scritta di preselezione in lingua tedesca, possono
richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della predetta prova.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni
nonche' elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e
ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere
obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera a).
8. I quesiti da somministrare ai candidati in sede di prova sono
tratti da una banca dati composta per:
a) il 70 per cento da domande gia' pubblicate nelle apposite
sezioni del portale attivo all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it***RAQUO*** e relative alle passate analoghe
procedure concorsuali;
b) il restante 30 per cento da test inediti.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare, da parte dei candidati, saranno rese disponibili
informazioni utili sul citato portale.
10. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
provvede a:
a) somministrare e revisionare i test;
b) attribuire a ciascun candidato un punto di merito da zero a
sessanta, pari alla conversione aritmetica del punteggio del citato
test, arrotondato alla seconda cifra decimale.
11. Superano la prova scritta di preselezione e, pertanto, sono
ammessi alle prove di efficienza fisica, di cui all'art. 12, i
candidati:
a) del contingente ordinario, che si collocano nei primi:
(1) seicentottantadue posti della graduatoria dei volontari
delle Forze armate;
(2) trecentocinquantaquattro posti della graduatoria dei
cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione
«Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»;
(3) duecentocinquantadue posti della graduatoria dei
cittadini italiani;
(4) sei posti della graduatoria dei possessori dell'attestato
di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 che concorrono per i posti loro
riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a);
(5) quaranta posti della graduatoria dei possessori
dell'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 che concorrono per
i posti loro riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b);
b) del contingente di mare, classificatisi nei primi:
(1) cento posti della graduatoria dei volontari delle Forze
armate che concorrono per i posti per la specializzazione «Motorista
navale»;
(2) sessantotto posti della graduatoria dei volontari delle
Forze armate che concorrono per i posti per la specializzazione
«Operatore di sistema»;
(3) quarantaquattro posti della graduatoria dei cittadini
italiani che concorrono per i posti per la specializzazione
«Motorista navale»;
(4) trentadue posti della graduatoria dei cittadini italiani
che concorrono per i posti per la specializzazione «Operatore di
sistema».
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati
sono esclusi dal concorso.
12. L'esito della prova scritta di preselezione sara' reso noto,
a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta
prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it***RAQUO*** e presso l'Ufficio centrale relazioni
con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 -
Roma (numero verde 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 14.
13. I candidati risultati idonei alla prova scritta di
preselezione, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a
presentarsi per essere sottoposti, nell'ordine e in sequenza, alle
prove di efficienza fisica, agli accertamenti di idoneita'
psico-fisica e a quelli di idoneita' attitudinale secondo il
calendario e le modalita' comunicati con ulteriore avviso che sara'
reso noto sul portale e presso l'Ufficio di cui al precedente comma a
partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e festivi)
a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della prova
scritta di preselezione di cui al medesimo comma.
Per coloro che concorrono per i posti per la specializzazione
«Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)», le date di
convocazione alla fase selettiva di cui al successivo art. 16 saranno
comunicate in sede di notifica dell'idoneita' all'accertamento
attitudinale.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

                               Art. 12 


Prove di efficienza fisica


1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b)
sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione alle
prove di efficienza fisica consistenti:
a) per il contingente ordinario, in:
(1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
piegamenti sulle braccia;
(2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova
di nuoto 25 m stile libero;
b) per il contingente di mare, in:
(1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
prova di nuoto 25 m stile libero;
(2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e
piegamenti sulle braccia.
2. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di efficienza
fisica unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste
all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti per
singolo contingente/specializzazione, anche in una sola delle
discipline obbligatorie, di cui alla tabella in allegato 3, determina
la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso.
4. Al candidato risultato idoneo e' attribuita, ai fini della
redazione della graduatoria finale di merito relativa alla categoria
di posti per la quale concorre, una maggiorazione di punteggio pari
alla somma dei punti conseguiti nelle prove obbligatorie e in quella
facoltativa eventualmente sostenuta.
5. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di
validita' di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata
al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e
integrazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello
sport appartenenti alla Federazione medico sportivo italiana o da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale in cui esercitano medici in qualita' di
specializzati in medicina dello sport.
6. Le aspiranti devono altresi' produrre un test di gravidanza
effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato.
Le concorrenti che, alla data di svolgimento della prova di
efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse
d'ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di
reclutamento, anche in deroga per una sola volta ai limiti di eta', a
svolgere le prove di cui al comma 1 e i successivi accertamenti di
idoneita' psico-fisica e attitudinale nonche', per le aspiranti che
concorrono per i posti per la specializzazione «Anti Terrorismo e
Pronto Impiego (A.T.P.I.)», di idoneita' al servizio nel predetto
comparto, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di
parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria dell'originario concorso.
7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al test
di gravidanza di cui al comma 6 dovranno essere alternativamente:
a) consegnati o fatti pervenire in originale o in copia
conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18,
00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di
convocazione alle prove di efficienza fisica;
b) inviati, entro la medesima data, all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it In tal caso, fa
fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione»
purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
Se il certificato e il referto inviati non sono redatti in
originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e
integrazioni, ovvero attestato, a norma dell'art. 22 del medesimo
decreto, con firma digitale del medico specializzato o del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciato in caso di
copia informatica di documento analogico, al concorrente e' fatto
obbligo di presentare gli stessi in originale o in copia conforme il
giorno di effettivo svolgimento delle prove.
La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b)
provvede a differire ad altra data i candidati per i quali non
dispone, nel giorno di effettivo sostenimento delle prove di
efficienza fisica e prima dell'inizio delle stesse, dell'originale o
di copia conforme dei predetti certificati. In caso di
riconvocazione, qualora l'aspirante non produca detta documentazione,
lo stesso sara' escluso dalla procedura reclutativa a cura del
preposto organo collegiale.
8. Il presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera b), con giudizio motivato e insindacabile, puo'
riconvocare in data non successiva a quella all'uopo indicata
all'atto della convocazione, il candidato che:
a) impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia
pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica
attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di
temporanea indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in
alternativa, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAF2020@pec.gdf.it A tale fine, fa fede la data riportata
sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di
«ricevuta di avvenuta consegna»;
b) si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali
esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione
dell'infortunio subito;
9. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 13 


Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio
incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei confronti dei
candidati idonei alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 12
in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita
medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18,
00122 - Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, gli
aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario
compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo,
stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, e dalle direttive tecniche
adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it In tema di:
a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni e
integrazioni, che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel
Corpo;
b) visus, i candidati che concorrono per il:
(1) contingente ordinario e per quello di mare -
specializzazione «Motorista navale» devono essere in possesso di
un'acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile anche con
correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto 17,
lettera p) delle citate direttive tecniche;
(2) contingente ordinario - specializzazione «Anti Terrorismo
e Pronto Impiego (A.T.P.I.)» e per quello di mare - specializzazione
«Operatore di Sistema», devono essere in possesso di un'acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilita'
oculare normali; senso cromatico normale alle tavole
pseudo-isocromatiche;
c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione dal concorso
se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alternazioni permanenti:
(1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd. «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza
all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli
avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra
dei malleoli);
(2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni,
contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio
anche prevedendo ulteriori giornate di attivita' rispetto a quelle
comunicate con avviso di cui all'art. 11, comma 13.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per
l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera c) e' immediatamente comunicato all'interessato il quale,
qualora non idoneo, puo' contestualmente presentare al Centro di
reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di
revisione, a eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle:
(1) matassine colorate per i candidati del contingente
ordinario e del contingente di mare - specializzazione «Motorista
navale»;
(2) tavole pseudoisocromatiche, per i candidati che
concorrono per i posti del contingente ordinario - specializzazione
«Anti Terrorismo e Pronto Impiego» per il contingente di mare -
specializzazione «Operatore di Sistema»;
c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici di I e di II livello.
7. La sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui al comma 6, lettere a) e b), dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e'
sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se
confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori
accertamenti sanitari.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 4) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello
della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo
accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra'
eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale
accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative -
Sezione Allievi Finanzieri - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122
Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal
predetto Reparto.
Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo' essere
inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
(1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma
dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico;
(2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di «ricevuta
di avvenuta consegna».
In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella
consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra
indicati.
b) non e' accolta:
(1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 6;
(2) in caso di presentazione di documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo
accertamento;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
9. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma 3,
lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, a tale ulteriore
fase selettiva gli aspiranti che hanno presentato la richiesta di cui
al comma 6.
10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
11. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui
all'ultimo periodo del comma 9, la sottocommissione per la visita
medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 6 e
valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al
comma 8, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite
specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio.
12. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 14 


Documentazione da produrre in sede
di visita medica di primo accertamento


1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare,
in originale:
a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) un certificato attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
c) un test audiometrico in cabina silente da cui emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e
4000 Hz;
d) se di sesso femminile, un'ecografia pelvica comprensiva di
immagini e relativo referto.
La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni al giorno di convocazione, deve essere rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In
tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;
e) un certificato medico (format in allegato 5) rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia
farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti
la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test
tossicologici e' causa di non idoneita';
g) se di sesso femminile, un ulteriore test di gravidanza
effettuato in data non anteriore a cinque giorni qualora non piu'
valido quello presentato ai fini del sostenimento delle prove di
efficienza fisica di cui all'art. 12.
Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 12, comma 6.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere
a) e b);
b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera c), potra' concedere il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite
mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene
immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non
avanzi la menzionata istanza, ovvero non si presenti nel giorno in
cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in
argomento, e' escluso dal concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 15 


Accertamento dell'idoneita' attitudinale


1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera e), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche
informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera e).
5. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 16 


Accertamento dell'idoneita' al servizio
«Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»


1. I candidati che concorrono per i posti destinati alla
specializzazione «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)» e
idonei alle precedenti fasi concorsuali, sono convocati a cura del
Centro di reclutamento presso la Scuola addestramento di
specializzazione della Guardia di finanza di Orvieto per essere
sottoposti, a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1,
lettera f), alla verifica dell'idoneita' al servizio nello specifico
comparto.
2. La fase selettiva consiste nello svolgimento degli esercizi
ginnici e del circuito di coordinazione motoria secondo quanto
riportato nell'allegato 6.
3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle
tabelle di cui al citato allegato 6 anche in una sola prova,
determina la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso.
4. Ai fini della redazione della graduatoria unica di merito, al
candidato risultato idoneo e' attribuita una maggiorazione di
punteggio pari alla somma dei punti conseguiti in ciascun esercizio e
nel circuito di coordinazione motoria.
5. Ai fini dello svolgimento della presente fase concorsuale, si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.
12, commi da 5 a 8. Il certificato di cui al comma 5 dovra' essere
nuovamente prodotto solo se non piu' valido quello presentato ai fini
del sostenimento delle prove di efficienza fisica.
6. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari sono esclusi
dal concorso.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 17 


Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali


1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova
scritta di preselezione, le prove di efficienza fisica,
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, attitudinale e di quella
al servizio Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.), previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13, 15 e 16, e' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i
presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, hanno
facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per
documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di
svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo
di posta elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
4. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica e
fermo restando quanto previsto al comma 1, i candidati
impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento
del «COVID-19», a una o piu' prove concorsuali di cui al richiamato
comma 1 sono rinviati su istanza dell'interessato a sostenere le
prove non effettuate nell'ambito del primo analogo concorso
successivo alla cessazione di tali misure.
L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere
inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAF2020@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del
documento di riconoscimento.
Le eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute
nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le
disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono
rinviati e i candidati, se utilmente collocati nelle graduatorie
finali di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso
cui sono stati rinviati.

                               Art. 18 


Valutazione dei titoli


1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
procede, nei confronti dei candidati risultati idonei alle fasi
selettive previste per il comparto/specializzazione per la quale
concorrono, alla valutazione dei titoli secondo quanto riportato
negli allegati da 7 a 11.
2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che
ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita' di
cui all'art. 6, comma 3.

                               Art. 19 


Graduatorie finali di merito


1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna
categoria e specializzazione dei contingenti ordinario e di mare
nonche' per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali selettive previste per il comparto/specializzazione per
la quale concorrono.
3. Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso
saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito
dai concorrenti calcolato sommando i seguenti valori numerici:
a) punto di merito ottenuto nella prova scritta di
preselezione;
b) eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di
efficienza fisica;
c) se previsto, eventuale punteggio incrementale ottenuto alla
fase di accertamento dell'idoneita' al servizio «Anti Terrorismo e
Pronto Impiego (A.T.P.I.)»;
d) eventuali maggiorazioni di punteggio per il possesso di uno
o piu' titoli.
4. A parita' di merito, si osservano - per quanto compatibili -
le norme di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e
integrazioni. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di
cui al successivo comma 5 del predetto decreto.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti
secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3.
5. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono
dichiarati vincitori i candidati che, nell'ordine delle stesse,
risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
6. Le candidate risultate positive al test di gravidanza e
ammesse, d'ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di eta', una o piu' prove e accertamenti di cui agli
articoli 12, 13, 15 e 16, nell'ambito del primo concorso utile
successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento,
qualora idonee, saranno:
a) inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito
nelle graduatorie uniche di merito della presente procedura
reclutativa e avviate alla frequenza del primo corso utile in
aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate;
b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa
posizione di graduatoria sara' determinata secondo quanto previsto
all'art. 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e
successive modificazioni e integrazioni. Gli effetti economici della
nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza
prevista per i militari appartenenti al corso di formazione
effettivamente frequentato.
7. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere
ricoperti, in tutto o in parte, i posti riservati ai possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, le unita' resesi disponibili
saranno conferite in aumento alla relativa categoria di posti a
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), punti (2)(a) e
(2)(b).
8. Qualora, per mancanza di candidati idonei non possano essere
ricoperti i posti del contingente ordinario riservati alla
specializzazione A.T.P.I., gli stessi sono conferiti in aumento al
medesimo contingente e ripartiti nella misura percentuale stabilita
dall'art. 703 del Codice dell'ordinamento militare;
9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti uno o piu' posti riservati ai volontari delle Forze armate,
le unita' resesi disponibili nell'ambito:
a) del contingente ordinario sono:
(1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti
messi a concorso per la medesima categoria nell'ambito del
contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita':
(a) specializzazione «Motorista navale»;
(b) specializzazione «Operatore di Sistema»;
(2) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai
posti destinati per il medesimo contingente ordinario ai cittadini
italiani che concorrono per i posti destinati al personale non
specializzato e, qualora ulteriormente non ricoperte, equamente
ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la
medesima categoria del contingente di mare secondo l'ordine di
priorita' di cui al precedente punto (1);
b) del contingente di mare sono:
(1) conferite in aumento ai posti a concorso riservati alla
medesima categoria della restante specializzazione;
(2) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai
posti destinati alla medesima categoria nell'ambito del contingente
ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte, nell'ordine:
(a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti
destinati, nell'ambito del contingente di mare, ai cittadini italiani
secondo priorita' di cui al precedente lettera a), punto (1);
(b) ai posti destinati, nell'ambito del contingente
ordinario, ai cittadini italiani che concorrono per i posti destinati
al personale non specializzato.
10. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere
ricoperti uno o piu' posti destinati ai cittadini italiani, le unita'
resesi disponibili nell'ambito:
a) del contingente ordinario per il personale non specializzato
sono:
(1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti
messi a concorso per la medesima categoria nell'ambito del
contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita':
(a) specializzazione «Motorista navale»;
(b) specializzazione «Operatore di Sistema»;
(2) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai
posti riservati, nell'ambito del contingente ordinario, ai volontari
delle Forze armate e, qualora ulteriormente non ricoperte, equamente
ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per tale
ultima categoria nell'ambito del contingente di mare, secondo
l'ordine di priorita' di cui al precedente punto (1);
b) del contingente di mare sono:
(1) conferite in aumento ai posti a concorso riservati alla
medesima categoria della restante specializzazione;
(2) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai
posti destinati ai cittadini italiani che concorrono per i posti non
specializzati del contingente ordinario e, qualora ulteriormente non
ricoperte, nell'ordine:
(a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti
destinati, nell'ambito del contingente di mare, ai volontari delle
Forze armate secondo la priorita' di cui alla precedente lettera a),
punto (1);
(b) ai posti destinati, nell'ambito del contingente
ordinario, ai volontari delle Forze armate.
11. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul
portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it sulla rete
intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il
pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma
(numero verde 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.

                               Art. 20 


Ammissione al corso di formazione


1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere
di cui all'art. 1, comma 6, i concorrenti dichiarati vincitori sono
ammessi a un corso di formazione in qualita' di allievi finanzieri,
previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale
sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte
del dirigente il Servizio sanitario del Reparto di istruzione,
avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle
strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non
consentano di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso
gli Istituti di istruzione, l'amministrazione si riserva la facolta'
di articolare il corso di formazione in piu' cicli aventi identico
ordinamento didattico. A tutti i frequentatori sara' riconosciuta,
previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo
frequentato, la medesima decorrenza giuridica di arruolamento degli
incorporati del primo ciclo da cui decorre la ferma volontaria
prevista al comma 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri
concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del
corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati
vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a
seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie cessano di
avere validita'.
4. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al corso
di formazione, gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia,
devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive
amministrazioni consegnando all'Istituto di istruzione presso il
quale sono stati convocati per la frequenza dell'attivita'
addestrativa, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del
corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di
provenienza, se sottufficiali/graduati o personale di qualifiche
corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.
Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.
5. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
6. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

                               Art. 21 


Mancata presentazione al corso
e differimento del candidato


1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la
frequenza del corso, e' considerato rinunciatario al corso stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al
Comandante della Legione Allievi della Guardia di finanza, tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo ba0220000p@pec.gdf.it
sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato
Comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra
data.
I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati
per motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni sono comunicate al candidato dalla Legione Allievi
della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta
giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla
frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa
impeditiva.

                               Art. 22 


Spese per la partecipazione al concorso


1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove del concorso, sono a carico degli
aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
Reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione,
secondo le disposizioni vigenti.

                               Art. 23 

Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina a finanziere,
vincoli d'impiego e assegnazione alle sedi di servizio

1. Durante il corso, gli allievi finanzieri percepiscono il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei mesi dalla data di
arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione
esaminatrice, sono promossi finanzieri con determinazione del
Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' da esso
delegata.
3. I vincitori del concorso per i posti del:
a) contingente ordinario - specializzazione «Anti Terrorismo e
Pronto Impiego (A.T.P.I.)» conseguono il titolo in argomento
nell'ambito del corso di cui all'art. 20 e al superamento dei
relativi moduli addestrativi. In deroga alle vigenti norme (interne)
generali e particolari sull'addestramento nella Guardia di finanza, i
neo finanzieri permangono nella citata specializzazione per un
periodo minimo di effettivo impiego di dieci anni decorrente dalla
data di superamento dell'esame per il conseguimento del titolo;
b) contingente di mare, conseguono la specializzazione indicata
nella domanda di partecipazione al superamento dell'ulteriore
attivita' addestrativa cui sono avviati al termine del corso di cui
all'art. 20.
4. Ultimata la formazione di base e conseguita l'eventuale
specializzazione, i neo finanzieri:
a) dei contingenti ordinario e di mare saranno destinati in
base alle esigenze organiche e di servizio dell'amministrazione
ravvisate all'atto dell'assegnazione degli stessi ai Reparti;
b) reclutati quali vincitori dei posti riservati ai possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, saranno assegnati, quale prima
sede di servizio, presso i Reparti della Provincia di Bolzano ovvero
della Provincia di Trento con competenza regionale, anche in
riferimento al possesso della specializzazione «Anti Terrorismo e
Pronto Impiego (A.T.P.I.)».

                               Art. 24 


Sito internet e app mobile «GdF Concorsi», informazioni utili e
modalita' di notifica


1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono
essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'app mobile «GdF Concorsi»,
disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App
Store oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR
code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando,
tutte le notifiche nei confronti dei partecipanti al concorso saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da
ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3 del
presente bando di concorso.

                               Art. 25 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le
informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in
sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale
scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile n. 51,
che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di
posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it
Il «punto di contatto» del titolare e' il Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle
Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail rm0300001@gdf.it - posta elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it
b) il responsabile della protezione dei dati, designato per il
Corpo della guardia di finanza, puo' essere contattato al numero
06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it
c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
d) il trattamento dei dati personali:
1) e' finalizzato:
(a) allo svolgimento delle procedure di selezione e
all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica
nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, nel decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, con particolare riferimento all'art. 703 nonche' nel decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con
particolare riferimento all'art. 33;
(b) alla tutela degli interessi dell'amministrazione presso
le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
2) e' limitato a quanto «necessario per l'esecuzione di un
compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del
RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali»
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento
degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo
2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere
del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera' anche
i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del
RGPD;
3) avverra' a cura dei soggetti appositamente autorizzati e
istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e,
comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3,
del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Cio', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso;
4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della finalita',
di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole in
materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in
materia previdenziale;
6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a un
paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del
RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverra' nel rispetto
della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle
pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e,
comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le
quali i dati sono trattati;
f) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
autorita' di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita' di interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
L'esercizio dei predetti diritti potra' avvenire presentando
istanza, anche telematica, al «punto di contatto» del titolare
(Centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
Roma, 23 dicembre 2020

Il Comandante generale: Zafarana

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