Bando di concorso 6 referendari amministrativi Presidenza della Repubblica - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
referendario amministrativo in prova nel ruolo della carriera
direttiva amministrativa del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.73 del 22/9/2026
Ente:SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Località:Nazionale
Codice atto:26E05178
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:6
Scadenza:22/10/2026
Tags:Amministrativi

Pagina ufficiale Scarica il bando
Forum di discussione

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IL SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica

Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077, istitutiva del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 aprile 2013,
n. 108/N e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N,
concernente la competenza dei collegi giudicanti a decidere sui
ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e prove selettive per
l'assunzione nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica;
Visto il regolamento sulle procedure concorsuali, approvato con
decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N;
Visto il decreto presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N, con il
quale e' stato approvato il regolamento del Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica sul trattamento dei dati personali;
Visto il decreto presidenziale 14 aprile 2021, n. 79/N, con il
quale e' stato approvato il regolamento sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
e integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone diversamente abili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, contenente il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di referendario
amministrativo in prova nel ruolo della carriera direttiva
amministrativa del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica;

Decreta:


Art. 1


Posti messi a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di
referendario amministrativo in prova nel ruolo della carriera
direttiva amministrativa del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica (di seguito denominato Segretariato generale) con lo
stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal regolamento
di cui alla seconda premessa del presente decreto vigente alla data
dell'assunzione.
2. Un terzo dei posti messi a concorso, pari a due, e' riservato
al personale di ruolo del Segretariato generale che si collochi nella
graduatoria finale di merito con un punteggio finale almeno pari alla
media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei. La riserva di
posti che non dovesse essere coperta sara' conferita ai concorrenti
che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria.
3. E' in facolta' del Segretariato generale adibire il personale
assunto a tutti gli uffici e servizi e in tutte le sedi dello stesso.
4. Il Segretario generale ha la facolta' di revocare il presente
bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso, in ragione di esigenze sopravvenute, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa. In tal
caso, il Segretariato generale provvedera' a dare formale
comunicazione mediante comunicazione con avviso pubblicato sul sito
internet della Presidenza della Repubblica www.quirinale.it

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore ai 40 anni compiuti, ovvero ai 45 anni
compiuti in caso di dipendenti di ruolo di organi costituzionali o di
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001. Il limite di eta' e' da considerarsi
superato alla mezzanotte del giorno in cui sono compiuti gli anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) possesso di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270, oppure laurea specialistica di cui al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, oppure diploma di
laurea del vecchio ordinamento (previgente al citato decreto
ministeriale n. 509 del 1999), secondo il decreto interministeriale 9
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
I titoli di studio conseguiti all'estero sono ritenuti utili
purche' riconosciuti equivalenti ai predetti titoli dall'autorita'
italiana competente. In questo caso e' onere del candidato dimostrare
la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento che
la dichiara;
e) idoneita' fisica all'impiego;
f) assenza di sentenze definitive di condanna che importino
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di
quanto previsto dall'art. 32-quinquies del codice penale;
g) assenza di provvedimenti di destituzione, licenziamento o
dispensa dal servizio presso amministrazioni pubbliche per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di provvedimenti di
decadenza da un impiego pubblico essendo stato accertato che
l'impiego medesimo era stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
h) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta per reati diversi da quelli di
cui alla lettera f), anche se siano intervenuti la prescrizione o
provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione,
ovvero di procedimenti penali pendenti, salvo quanto previsto al
successivo art. 3, comma 2.

                               Art. 3 


Modalita' di presentazione delle domande
e ammissione alle prove concorsuali


1. La domanda di partecipazione al concorso e' diretta al
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio
del personale - via della Dataria, n. 96 - 00187 Roma.
2. Il candidato deve dichiarare nella domanda, ai fini
dell'ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti di
cui all'art. 2, che devono sussistere fin dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
qualora il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione
di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), fa fede la
data di presentazione della richiesta all'autorita' competente.
Qualora siano intervenute sentenze di cui all'art. 2, comma 1,
lettera h) o pendano procedimenti penali, il candidato deve indicare
i reati e gli articoli del codice penale che ne hanno determinato
l'adozione o l'avvio per consentire al Segretario generale di
valutarne la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e
funzioni alle dipendenze del Segretariato generale, una volta
acquisita e valutata la relativa documentazione.
3. Il candidato deve dichiarare di aver versato il contributo di
segreteria, a parziale copertura delle spese della presente
procedura, pari a euro 12,00 (euro dodici), mediante bonifico sul
conto corrente intestato a Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica, identificato mediante IBAN
IT92J0100503366000000000800, indicando la causale «nome e cognome del
candidato - 6 Referendari amministrativi»; dovranno inoltre essere
indicati gli elementi identificativi del versamento.
4. Il Segretario generale puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, la non ammissione del candidato al concorso
ovvero la sua successiva esclusione dallo stesso per la mancata
osservanza delle modalita' di presentazione della domanda e dei
termini perentori stabiliti nel presente bando, nonche' per il
difetto o la perdita dei requisiti previsti. Il candidato ne
ricevera' comunicazione all'interno dell'apposita area riservata
presente nella sezione «Concorsi» del sito www.quirinale.it - Tale
comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati
che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso devono
intendersi ammessi con riserva.
5. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente in via telematica, compilando l'apposito
modulo entro la data di scadenza indicata al comma successivo,
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile
all'indirizzo: http://www.quirinale.it - Ai fini della procedura
telematica il candidato deve possedere ed indicare un indirizzo
univoco e individuale di posta elettronica.
6. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 18,00
(ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
l'ultimo giorno utile per l'invio on-line della domanda cada in un
giorno festivo, il termine e' prorogato alle ore 18,00 (ora italiana)
del primo giorno successivo non festivo.
7. Il sistema informatico certifica la data di presentazione
della domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo e
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
non consentira' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
8. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la stampa della domanda stessa sulla quale
saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal
sistema informatico e la data di presentazione; la stessa,
debitamente firmata, deve essere consegnata all'atto della
presentazione alla prima prova scritta di cui all'art. 9.
9. Non sono ammesse altre forme di produzione e di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta
a quella prevista ai precedenti commi.
10. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da patologie
limitatrici dell'autonomia non incompatibili con l'idoneita' fisica
di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), ovvero in avanzato stato di
gravidanza o in stato di puerperio, che abbia necessita' di essere
assistito durante le prove, nella domanda presentata per via
telematica dovra' fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario
per la partecipazione alla prova preselettiva e alle prove
concorsuali in relazione alle proprie condizioni fisiche, nonche'
segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove al fine di consentire la tempestiva
predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare
partecipazione al concorso. La patologia dovra' essere documentata
mediante idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica che ne specifichi la natura, da allegare alla domanda
inviata per via telematica. Nel caso in cui le condizioni indicate al
periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, il
candidato dovra' comunicarle secondo le modalita' indicate
nell'applicazione di cui al comma 5 del presente articolo.
11. Per i candidati che, versando nelle condizioni di cui al
comma 10, ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per
l'espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali e'
aumentato di un quarto.
12. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova
preselettiva ed e' ammesso alla prova scritta, previa presentazione
della domanda di partecipazione di cui ai commi 8 e 9 e di idonea
documentazione comprovante il grado di invalidita'. Tale
documentazione dovra' essere inviata per via telematica in allegato
alla domanda di partecipazione. Ai sensi del presente comma per
idonea documentazione deve intendersi il verbale di accertamento
dell'invalidita' rilasciato dall'INPS ovvero, per i casi di
invalidita' accertata antecedentemente al 1° gennaio 2010, il verbale
della commissione medica della azienda sanitaria locale competente
ovvero il provvedimento di accertamento adottato dall'autorita'
giurisdizionale competente, recanti l'indicazione della percentuale
di invalidita' riconosciuta. Nel caso in cui tale condizione sia
accertata successivamente allo scadere del termine di inoltro della
domanda, il candidato dovra' comunicarla secondo le modalita'
indicate nell'applicazione di cui al comma 5 del presente articolo.
13. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare per via
telematica le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o di
recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso,
provvedendo all'aggiornamento dei dati personali forniti all'interno
dell'apposita area riservata, la quale rimane accessibile al
candidato anche dopo la scadenza del termine per la presentazione
della domanda.
14. L'amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia
stata completata la procedura di invio della domanda di
partecipazione. L'amministrazione non assume inoltre alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione delle comunicazioni
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
15. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso, che
verra' effettuato secondo le modalita' di cui al decreto
presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N.
16. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel
caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato nella domanda
di partecipazione deve dichiarare di essere consapevole della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (art. 75 e art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per le
ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
L'amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

                               Art. 4 


Commissione esaminatrice


1. La commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto
del Segretario generale della Presidenza della Repubblica che viene
pubblicato sul sito internet della Presidenza della Repubblica
www.quirinale.it
2. La commissione puo' aggregare membri aggiunti, esperti per le
singole prove di esame, in relazione a singole fasi della procedura.
3. La commissione definisce il diario delle prove d'esame,
formula la graduatoria finale di merito dei candidati e in generale
decide su tutte le questioni attinenti all'intera procedura
concorsuale.
4. Le attivita' di segreteria della commissione sono svolte da un
funzionario del Segretariato generale - Servizio del personale.

                               Art. 5 


Diario della prova preselettiva


1. Ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali, qualora il
numero delle domande presentate superi di venti volte i posti messi a
concorso, puo' essere previsto il superamento di una prova
preselettiva, per l'espletamento della quale l'amministrazione si
avvale di procedure automatizzate che possono essere gestite da enti
o societa' specializzate.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 13 novembre 2026 verra' data
comunicazione della sede e del diario della prova preselettiva. Nella
medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - verranno date comunicazioni in merito
alla pubblicazione dell'archivio dei quesiti nel sito internet del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica all'indirizzo
http://www.quirinale.it ed alle modalita' di svolgimento della prova
preselettiva. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti
gli effetti.
3. Nella medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - verra' data notizia di
eventuali differimenti della prova preselettiva. Tale comunicazione
assume valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni di prova, il presidente della commissione
esaminatrice stabilira' la data di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti. Tale comunicazione
assume valore di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 6 


Prova preselettiva


1. La prova preselettiva, ove espletata, consiste in cento
quesiti a risposta multipla estratti a sorte secondo procedure
automatizzate dall'archivio dei quesiti di cui al precedente art. 5,
comma 2; ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. La prova
preselettiva ha ad oggetto le seguenti materie: diritto
costituzionale, diritto amministrativo, contabilita' di Stato,
diritto dell'Unione europea.
2. La prova preselettiva ha la durata di ottanta minuti, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 11 e si svolge con le
modalita' stabilite dalla commissione esaminatrice.
3. Per lo svolgimento della prova preselettiva non e' ammessa la
presenza ne' la consultazione di vocabolari o dizionari, di testi o
di tavole, ne' l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di
qualsiasi specie. I candidati non potranno portare con se' telefoni
cellulari e altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o
simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso
essere consegnati prima dell'inizio della prova al personale di
sorveglianza. Non e' consentito ai candidati, durante la prova,
comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di
tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla
commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta
l'esclusione immediata dal concorso.
4. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i
candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in
corso di validita'.
5. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede
stabiliti ovvero la mancata ammissione a sostenere la prova
preselettiva di cui al precedente comma comporta l'esclusione
automatica dal concorso.
6. La partecipazione alla prova preselettiva non costituisce
garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al
concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa.

                               Art. 7 


Valutazione della prova preselettiva


1. La correzione della prova preselettiva e' effettuata, alla
presenza della commissione esaminatrice, attraverso procedimenti
automatizzati.
2. Il punteggio della prova preselettiva, che non concorre alla
formazione del voto finale di merito, viene determinato con le
seguenti modalita':
attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti;
sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima;
sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa.
3. All'esito della correzione della prova preselettiva sara'
compilata la relativa graduatoria secondo l'ordine derivante dalla
votazione riportata dai candidati.
4. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al
punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati
entro il sessantesimo posto. Sono comunque ammessi i candidati che
hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai
fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
5. Entro cinque giorni dalla conclusione della prova preselettiva
nella sezione «concorsi» del sito internet della Presidenza della
Repubblica www.quirinale.it verra' pubblicato l'elenco dei candidati
ammessi a sostenere la prova scritta, unitamente al giorno, ora e
sede stabiliti per lo svolgimento della stessa. Tali comunicazioni
hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati.
6. Ciascun partecipante potra' visualizzare gli esiti della prova
preselettiva a se' relativi all'interno dell'apposita area riservata
presente nella sezione concorsi del sito www.quirinale.it

                               Art. 8 


Prove d'esame


1. Le prove di esame consistono in quattro prove scritte ed in
una prova orale.
2. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validita'.
3. La mancata presentazione del candidato, anche soltanto a una
delle prove scritte previste, nel giorno, ora e sede stabiliti
comporta l'esclusione automatica dal concorso.
4. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno,
ora e sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati
motivi di salute, la commissione fissa una nuova data, non oltre
l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova orale da
parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. La
ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione
automatica dal concorso.

                               Art. 9 


Prove scritte


1. Le prove scritte avranno ad oggetto argomenti afferenti alle
seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) diritto amministrativo;
c) contabilita' di Stato;
d) diritto dell'Unione europea.
2. Ognuna delle prove scritte consiste nella redazione di un
elaborato ed ha una durata di sei ore. Resta salvo quanto previsto
dall'art. 3, comma 11. Nel giorno fissato per lo svolgimento di
ciascuna prova scritta, la commissione esaminatrice, sulla base delle
proposte dei suoi componenti, predispone tre tracce, e le sottopone
al sorteggio dei candidati.
3. I candidati non potranno portare vocabolari o dizionari, testi
o tavole, ne' utilizzare supporti elettronici o cartacei di qualsiasi
specie oltre a telefoni cellulari nonche' altri dispositivi mobili,
libri, periodici, giornali, quotidiani e pubblicazioni di alcun tipo.
Non e' consentito ai candidati, durante le prove, comunicare in alcun
modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di tali disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione per lo
svolgimento della prova, comportera' l'immediata espulsione dalla
sede di esame. E' fatta salva la possibilita' di consultare dizionari
messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
4. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio
massimo di 30/trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati
che avranno riportato un punteggio medio nel complesso delle prove
scritte non inferiore a 21/trentesimi e un punteggio non inferiore a
18/trentesimi in ciascuna prova.
5. Effettuata la valutazione delle prove scritte, la commissione
forma l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale con
l'indicazione del punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte
e del conseguente punteggio medio. Tale elenco - unitamente al diario
della prova orale - e' pubblicato nella sezione «concorsi» del sito
internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo
http://www.quirinale.it -_Tale comunicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

                               Art. 10 


Prova orale


1. I candidati ammessi alla prova orale sono chiamati a sostenere
un colloquio sulle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto
amministrativo, contabilita' di Stato, diritto civile limitatamente
al libro IV del codice civile, articoli da 1173 a 1469, diritto
dell'Unione europea, storia italiana dal 1861 ad oggi e ordinamento e
funzioni del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica:
decreto presidenziale 18 aprile 2013, n. 107/N.
2. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e
traduzione di un testo scritto in lingua che costituisce la base per
una successiva conversazione.
3. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta d'esame la
commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio, da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
4. La prova orale si intende superata ove il candidato riporti un
punteggio non inferiore a 21/trentesimi.
5. Al termine di ogni seduta d'esame la commissione forma
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato
da ciascuno nella prova orale. L'elenco, sottoscritto dal presidente
e dal segretario, e' affisso in luogo a cio' destinato presso la sede
d'esame. Nei giorni successivi i voti riportati da ciascun candidato
nella prova orale saranno disponibili nell'apposita applicazione di
cui all'art. 3, comma 5.

                               Art. 11 


Graduatoria finale


1. Il punteggio finale e' dato dalla somma del punteggio medio
riportato nelle prove scritte e di quello conseguito nella prova
orale.
2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'art. 1, nonche', a parita' di punteggio,
dei titoli di preferenza indicati nell'allegato A. Per consentire la
formazione della graduatoria finale, i candidati ammessi alla prova
orale devono presentare, entro il giorno in cui sostengono la stessa,
i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di
preferenza; tali titoli devono essere posseduti fin dalla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
3. La graduatoria di merito con riserva di accertamento dei
requisiti per l'assunzione all'impiego, approvata con decreto del
segretario generale della Presidenza della Repubblica, e' pubblicata
nella sezione «concorsi» del sito internet della Presidenza della
Repubblica www.quirinale.it
4. Dalla data di pubblicazione sul sito internet decorre il
termine per eventuali impugnazioni.

                               Art. 12 


Assunzione dei vincitori


1. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito approvata ai sensi dell'art.
11, tenuto conto della riserva di posti di cui all'art. 1, da
applicarsi a favore di coloro che siano risultati idonei e abbiano
riportato un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi
finali conseguiti dagli idonei.
2. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che verra' loro comunicato, i documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. I
vincitori sono sottoposti a visita ed esami medici al fine di
accertarne l'idoneita' fisica all'impiego.
3. I vincitori in possesso dei requisiti prescritti sono
nominati, in prova, nel ruolo della carriera direttiva
amministrativa.
4. Il periodo di prova ha la durata di un anno di effettivo
servizio, al termine del quale, previo giudizio favorevole del
consiglio di amministrazione, il vincitore del concorso e' nominato
in ruolo. Durante il periodo di prova il vincitore del concorso ha
gli stessi doveri del personale di ruolo e gode dello stesso
trattamento economico. In caso di conferma in ruolo il periodo di
prova e' valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

                               Art. 13 


Accesso agli atti del concorso


1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso se vi abbiano un interesse diretto,
concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridiche
direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla
segreteria della commissione esaminatrice presso il Servizio del
personale del Segretariato generale all'indirizzo indicato all'art.
3, comma 1.

                               Art. 14 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del regolamento del Segretariato generale sul
trattamento dei dati personali, approvato con decreto presidenziale
15 novembre 2019, n. 66/N, i dati personali forniti dai candidati o
comunque acquisiti dal Segretariato generale saranno raccolti e
conservati presso il Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica - Servizio del personale - ai fini della gestione della
procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il trattamento e'
effettuato a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale,
anche da parte della commissione esaminatrice, con l'ausilio di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalita'.
2. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che
forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo
svolgimento della procedura di concorso.
3. L'indicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
4. L'interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alle disposizioni
vigenti, nonche' ha il diritto di opporsi al trattamento non
legittimo dei dati personali che lo riguardano rivolgendo le
richieste al Segretariato generale all'indirizzo indicato all'art. 3,
comma 1.

                               Art. 15 


Ricorsi


1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso - per motivi di legittimita' - al Collegio giudicante e al
Collegio di appello del Segretariato generale, istituiti con decreto
presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, entro sessanta giorni dalla
notifica dei provvedimenti.

                               Art. 16 


Consultazione delle fonti normative


1. Le fonti normative citate nei precedenti articoli sono
consultabili nella sezione «normativa» del sito internet della
Presidenza della Repubblica www.quirinale.it

                               Art. 17 


Esecuzione


Il Servizio del personale e' incaricato dell'esecuzione del
presente decreto.

Roma, 11 settembre 2026

Il Segretario generale: Zampetti

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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