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UNIVERSITA' DI BARI

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione alle scuole di
dottorato di ricerca ed ai corsi di dottorato di ricerca. XXI ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.93 del 25/11/2005
Ente:UNIVERSITA' DI BARI
Località:-
Codice atto:05E07617
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/12/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Bari;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il regolamento dell'Universita' degli studi di Bari in
materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale
n. 12333 del 9 dicembre 1999 e successive modificazioni;
Visto il regolamento didattico dell'Universita' degli studi di
Bari emanato con decreto rettorale n. 9231 del 12 settembre 2001 e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198, art. 3 e
decreto ministeriale 9 agosto 2004, n. 263;
Viste le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Bari avanzate dalle strutture preposte all'attivita'
di ricerca;
Viste le delibere del Senato accademico adottate nelle sedute del
16 settembre 2005, 6 e 26 ottobre 2005;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del
27 settembre 2005;
Vista la relazione del Nucleo di valutazione interna riunitosi in
data 27 ottobre 2005;
Visti i propri decreti nn. 11110 e 11111 del 15 novembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
E' istituito il XXI ciclo relativo ai dottorati di ricerca aventi
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Bari.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione alle
scuole di dottorato di ricerca ed ai corsi di dottorato di ricerca,
di durata triennale.
Per ciascuna scuola di dottorato oppure per ciascun corso
afferente ad una scuola di dottorato oppure per ciascun corso di
dottorato viene fornita una scheda indicante le principali
caratteristiche, nonche' le date di svolgimento della prova scritta e
della prova orale e le sedi d'esame.
Vengono, inoltre, indicati il numero dei posti messi a concorso e
le borse di studio disponibili.
Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato non
puo' essere inferiore a tre.
Il numero delle borse di studio assegnate potra' essere aumentato
a seguito di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di ricerca o da
qualificate strutture produttive private, fermi restando in ogni caso
i termini di scadenza previsti dal presente bando.
 
----> Vedere elenco da pag. 91 a pag. 152 <----

                               Art. 2.
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti:
pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso,
presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati, per ciascun corso di
dottorato di cui al precedente art. 1.
L'assenza del candidato, quale ne sia la causa, sara' considerata
come rinuncia al concorso. Qualora impedimenti di qualsiasi natura
non consentissero il rispetto del calendario delle rispettive prove
indicate nel presente bando, sara' cura di questa amministrazione
comunicare a ogni singolo candidato, mediante notifica personale,
eventuali variazioni al predetto calendario.

                               Art. 3.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro i quali abbiano conseguito uno dei seguenti
titoli:
laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del
decreto ministeriale 509/1999 e successive modificazioni e/o
integrazioni;
diploma di laurea conseguito ai sensi dei previgenti
ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno
quadriennale);
titolo accademico equipollente conseguito presso Universita'
straniere.
Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio
conseguito presso una Universita' straniera e che non sia gia' stato
dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno richiederne
l'equipollenza unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al
quale intendono concorrere.
In tal caso, la domanda di partecipazione dovra' essere
corredata, al fine di consentire al Collegio dei Docenti la
valutazione del titolo posseduto, dalla seguente documentazione:
certificato attestante il titolo di studio straniero con
l'indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni
unitamente alla traduzione in lingua italiana. La traduzione dovra'
essere sottoscritta sotto la propria responsabilita' al fine di
consentire il riconoscimento del titolo.
In caso di ammissione al dottorato i candidati dovranno
presentare, entro sessanta giorni dalla data di iscrizione, la
seguente documentazione:
titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero;
dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero
rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
all'estero.
Gli interessati devono redigere le domande secondo lo schema
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.

                               Art. 4.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a questa
Universita', a pena di esclusione dalla partecipazione al concorso,
entro e non oltre le ore 13 del trentesimo giorno da quello di
pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - concorsi. A tal fine
fara' fede la data di protocollazione delle medesime domande.
Le citate domande, indirizzate al Rettore dell'Universita' degli
studi di Bari, e redatte, in carta libera, potranno essere presentate
direttamente al Servizio archivistico, settore I - protocollo di
questa Universita', Piazza Umberto I, n. 1 - 70121 Bari, nei giorni
dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10 alle ore 12 o fatte pervenire
con qualsiasi mezzo al seguente indirizzo: Universita' degli studi di
Bari, Dipartimento per la formazione post laurea, il diritto allo
studio e gli esami di stato professionali, area formazione
post-laurea, settore I dottorato di ricerca - Piazza Umberto I, n. 1
- 70121 Bari.
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno
oltre il termine sopra indicato anche se spedite entro tale termine.
Si precisa che non fara' fede il timbro di spedizione dell'istanza
ma, come gia' evidenziato, fara' fede la data di protocollazione
della medesima istanza.
Il termine di scadenza e' perentorio pena esclusione dal
concorso.
Ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, i portatori di
handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo
svolgimento delle prove stesse e l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso dovra'
dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o a stampatello)
sotto la propria responsabilita':
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza
ed il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e il numero telefonico e il codice
fiscale). Per quanto riguarda i cittadini non residenti in Italia un
recapito italiano eletto quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato cui intende
concorrere;
c) la propria cittadinanza;
d) il titolo di studio posseduto, la data, l'Universita' presso
cui e' stato conseguito, nonche' la votazione ottenuta, ovvero il
titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) conseguito
presso una Universita' straniera, nonche' la data del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei
docenti;
f) la conoscenza di almeno una lingua straniera;
g) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini stranieri);
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto agli
effetti del concorso;
i) di non aver usufruito, in precedenza, di altra borsa di
studio (anche per un solo anno o frazione di esso) per un corso di
dottorato;
j) di essere a conoscenza del divieto della contemporanea
iscrizione a piu' corsi di studio;
k) di essere/non essere in servizio presso una Pubblica
Amministrazione o altro ente pubblico (se dipendente specificare
l'Amministrazione);
l) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
m) i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa,
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove d'esame.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le
dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse determina
l'invalidita' della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante
dal concorso.
Alla domanda di ammissione dovra' essere allegata la fotocopia di
un valido documento di riconoscimento.
L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di irreperibilita' o dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte
dell'aspirante, da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa ovvero
disguidi postali imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza
maggiore.
L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con
provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura
selettiva per difetto dei requisiti prescritti, per domanda priva di
firma del candidato o per domanda spedita oltre il termine stabilito.

                               Art. 5.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente.

                               Art. 6.
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una prova
scritta ed una prova orale volte a garantire un'idonea valutazione
comparativa dei candidati e ad accertare l'attitudine alla ricerca
scientifica.
Gli argomenti oggetto delle prove sono relativi ai settori
scientifico disciplinari di riferimento del corso di dottorato.
L'indicazione delle date delle prove e' riportata nelle schede
relative a ciascun dottorato di cui al precedente articolo 1.
La prova scritta potra' essere svolta, per gli studenti stranieri
e su richiesta dei medesimi, in lingua inglese, francese, tedesco o
spagnolo.
E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza di
almeno una lingua straniera indicata dal candidato.
I candidati stranieri dovranno dimostrare di possedere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per i dottorati di ricerca in discipline che comprendono lo
studio della storia e della lingua e cultura straniere, tutti i
candidati saranno tenuti a svolgere la prova scritta nella medesima
lingua e dovranno dichiarare la conoscenza di almeno una lingua
straniera diversa da quella nella quale sara' sostenuta la prova di
ammissione.
Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
Il giorno della prova scritta la Commissione comunichera' ai
candidati la data ed il luogo in cui potranno prendere visione
dell'elenco degli ammessi alla prova orale.
La Commissione esaminatrice formera' l'elenco nominativo dei
candidati ammessi a sostenere la prova orale. Il punteggio conseguito
nella prova scritta sara' comunicato al candidato prima di sostenere
la prova orale.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata solo se il candidato ottiene
un punteggio non inferiore a 40/60.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
Commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco, firmato dal Presidente e dal Segretario della
Commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di
esame.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un idoneo documento di identita' o di
riconoscimento in corso di validita' ai sensi della vigente
normativa.
La mancata presentazione alle prove sara' considerata come
rinuncia al concorso.
In caso di parita' di merito prevale la valutazione della
condizione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.
Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun candidato nelle singole prove.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso per ciascun corso di dottorato i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito.
Le graduatorie di ammissione ai corsi di dottorato di cui al
presente bando saranno esposte, previa approvazione degli atti
concorsuali, nella bacheca del Settore I, Dottorato di ricerca, II
piano, Palazzo Ateneo dell'Universita' degli studi di Bari.

                               Art. 7.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di
eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il candidato gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca
puo' essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di
selezione, un secondo corso di dottorato non coperto da borsa. Nel
caso di parita' di merito, prevarra' il candidato che concorre per la
prima volta.
I cittadini extracomunitari che risulteranno idonei saranno
ammessi al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, senza fruizione
della borsa di studio.

                               Art. 8.
Le borse di studio messe a concorso per ciascuno dei corsi di
dottorato di cui all'art. 1 del presente bando, nonche' quelle
eventualmente in aggiunta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso
articolo, vengono assegnate secondo l'ordine delle graduatorie. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 aprile 2001.
L'importo annuale della borsa di studio e' pari a Euro 10.561,54
assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a
Euro 7.746,85.
Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine
patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi
carattere ricorrente, ad esclusione di quelli aventi natura
occasionale o derivanti dal servizio militare di leva o da servizio
civile.
Il superamento del limite di reddito determina la perdita del
diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e
comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia'
percepite.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni Nazionali o Straniere utili ad integrare, con
soggiorno all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di permanenza all'estero nella misura del 50%. Il periodo
complessivo non deve superare l'esatta meta' della durata del corso
di dottorato.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato (anche per un solo anno o frazione di esso), non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.

                               Art. 9.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di
reddito richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti (art. 52, comma 57
della legge n. 448 del 28 dicembre 2001).

                              Art. 10.
I titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei, a
seguito del superamento delle prove di ammissione ad un corso di
dottorato di ricerca, possono chiedere l'iscrizione al corso
medesimo, in soprannumero, a condizione che il dottorato cui
partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della
ricerca per la quale sono destinati gli assegni.
L'ammissione al corso avverra' previe delibere del Collegio dei
Docenti del dottorato e del Consiglio del Dipartimento dove si svolge
l'assegno di ricerca, che devono esprimersi favorevolmente circa la
compatibilita' nello svolgimento delle due attivita'.
Nel caso in cui l'assegnista svolga l'attivita' presso un altro
Ateneo, si rende necessaria l'autorizzazione dell'Universita' di
appartenenza.

                              Art. 11.
I concorrenti ammessi al corso dovranno presentare o far
pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il termine perentorio di giorni dieci, che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito,
domanda di iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi su
apposito modello predisposto dall'Amministrazione universitaria,
corredata dei seguenti documenti:
1) Dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza;
c) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della
relativa votazione, della data di conseguimento e dell'Universita'
presso la quale e' stato conseguito;
d) di non essere iscritto a corsi di laurea o di laurea
specialistica o magistrale, a scuole di specializzazione. In caso
affermativo, il concorrente ammesso dovra' sospendere la frequenza da
uno dei summenzionati corsi per l'intera durata del corso di
dottorato.
Gli iscritti alla Scuola regionale interateneo di
specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola
secondaria (SSIS) potranno ottenere il congelamento dell'avvio delle
attivita' di dottorato per un periodo massimo di tre mesi dall'inizio
effettivo del corso di dottorato, da recuperarsi nell'ambito della
durata legale dei corsi di dottorato di ricerca secondo le
indicazioni del Collegio dei Docenti. Ove tale periodo dovesse essere
superiore a tre mesi, e comunque non superiore ad un anno, le
attivita' relative ai corsi di dottorato di ricerca dovranno
intendersi differite.
e) di non essere iscritto ad altri corsi di dottorato;
f) di non essere iscritto a corsi di master universitari;
g) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione;
h) i titolari di assegni di ricerca, ammessi in soprannumero
ai corsi di dottorato, dovranno indicare la durata del rapporto di
collaborazione e l'Ente presso il quale svolgono l'attivita' di
ricerca;
i) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa
di studio, (anche per un solo anno o frazione di esso) per un corso
di dottorato;
j) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di
studio;
2) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata in
corso di validita';
3) fotocopia del codice fiscale;
4) due fotografie debitamente firmate a tergo;
5) una marca da bollo da Euro 14,62.
I cittadini stranieri devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

                              Art. 12.
Il contributo annuale per l'accesso e la frequenza ai corsi di
dottorato, che deve essere versato da coloro che non usufruiscono
della borsa di studio ammonta a Euro 619,08, cosi' suddiviso:
prima rata Euro 257,56 (all'atto di iscrizione).
seconda rata Euro 361,52 (se dovuta va versata entro il mese di
luglio).
L'importo della seconda rata e' dovuto da quei dottorandi la cui
condizione economica normalizzata (CEN) supera l'importo di Euro
33.569,70.
In ogni caso e' dovuto l'importo di Euro 51,65 quale costo
diploma.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle
Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge n. 210/98 nonche' i dottorandi
portatori di handicap, con invalidita' non inferiore al 66%, sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
ai corsi.
I dottorandi titolari di assegni di ricerca sono tenuti al
pagamento dei contributi.
I dottorandi cittadini extracomunitari sono esonerati dal
pagamento dei contributi.

                              Art. 13.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane presso lo Stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 14.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi
per responsabilita' civile e per infortuni per l'intera durata del
corso per le sole attivita' che si riferiscono al corso di dottorato,
provvedendo alla stipula della relativa polizza.

                              Art. 15.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
Durante il corso, il dottorando puo' essere autorizzato, per
esigenze relative alla ricerca, dal Collegio dei docenti a svolgere
eventuali periodi di studio all'estero o di stage presso soggetti
pubblici o privati. Tale periodo non potra' comunque essere superiore
alla meta' della durata del corso.
Al termine di ogni anno di corso, il dottorando e' tenuto a
presentare una relazione scritta ed eventuale presentazione orale
affinche' il Collegio dei docenti, valutata l'assiduita', il profitto
e l'avanzamento delle ricerche possa ammettere lo stesso al prosieguo
del corso o puo' proporre al Rettore l'esclusione. Il dottorando che
non supera la prova annuale, puo' essere ammesso al prosieguo con
riserva da sciogliersi entro il successivo trimestre.
La frequenza del corso di dottorato puo' essere sospesa, previa
deliberazione del Collegio dei Docenti, sino ad un massimo di un anno
mantenendo i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento,
salvo interruzione della relativa erogazione, con successivo recupero
alla ripresa della frequenza, nei seguenti casi: maternita', servizio
militare ovvero servizio civile, grave e documentata malattia e
frequenza iscritti SSIS (vedi art. 11 presente bando).
Ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge n. 210/98, e
dell'apposito Regolamento di Ateneo, ai dottorandi puo' essere
affidata, con il loro consenso, una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, nel limite massimo di 50 ore per anno
accademico, che non deve in ogni caso compromettere la loro attivita'
di formazione alla ricerca e che non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle Universita' italiane.

                              Art. 16.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' alla normativa
vigente.

                              Art. 17.
L'Universita' effettua idonei controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora il controllo
accerti la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il candidato
viene escluso dal sostenere le prove concorsuali o, se gia' iscritto,
perche' vincitore del concorso, viene dichiarato decaduto, fermo
restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 della legge
n. 445/2000.

                              Art. 18.
Ai fini della legge n. 675/96 l'Universita' si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalita' connesse e strumentali al concorso di che trattasi.

                              Art. 19.
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero della Giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale concorsi.

                              Art. 20.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Bari, 15 novembre 2005
Il rettore: Girone

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