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BANCA D'ITALIA

Concorso per tre borse di studio intitolate a «Bonaldo Stringher»
destinate al perfezionamento degli studi all'estero nel campo
dell'economia politica e della politica economica.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.68 del 2/9/2008
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:08E08122
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/10/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
Campo tematico e caratteristiche delle borse di studio
La Banca d'Italia mette a concorso tre borse di studio intitolate
a «Bonaldo Stringher» destinate al perfezionamento degli studi
all'estero nel campo dell'economia politica e della politica
economica. Le borse comportano l'obbligo della frequenza per l'anno
accademico 2009/2010, presso universita' degli Stati Uniti d'America,
del Canada, dell'Australia, di Israele o di un Paese dell'Europa, di
un corso di perfezionamento in linea con gli studi svolti, di durata
prevista non inferiore a 9 mesi.

                               Art. 2.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
europea;
2) laurea specialistica/magistrale ovvero laurea quadriennale o
di durata superiore conseguita posteriormente al 31 luglio 2006 - con
un punteggio non inferiore a 110/110 - presso un'universita' o un
istituto superiore italiani;
3) ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi
universitari prescelti per la fruizione della borsa.
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti
alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.
La partecipazione al presente concorso e' incompatibile con la
partecipazione ai concorsi «Giorgio Mortara» e «Donato Menichella»,
indetti in pari data. Se un candidato avanza regolare domanda di
partecipazione a piu' di uno dei concorsi citati viene invitato a
precisare per quale concorso intende optare.

                               Art. 3.
Importi delle borse di studio
Per l'anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento
verranno erogati (al lordo della imposizione fiscale) i seguenti
importi suddivisi in quattro rate:
euro 24.000 per Universita' degli Stati Uniti d'America, del
Canada o dell'Australia;
euro 22.500 per Universita' di un Paese dell'Europa o di Israele.
Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti
i singoli pagamenti, non faccia parte dell'area dell'euro, verra'
erogato l'equivalente dell'importo dovuto nella valuta del Paese
stesso, calcolato in base al tasso di cambio medio del mese
precedente all'effettuazione del pagamento.
I citati importi sono comprensivi delle spese di viaggio e di
assicurazione contro le malattie.
Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno,
opportunamente documentate, restano a carico della Banca d'Italia.
Al termine del primo anno di corso puo' essere chiesto il rinnovo
del finanziamento per il successivo anno di studi. La Banca d'Italia
puo' accordare tale rinnovo valutando, a suo insindacabile giudizio,
il profitto conseguito.

                               Art. 4.
Commissione esaminatrice
Le borse di studio vengono conferite dal Governatore della Banca
d'Italia ai candidati dichiarati vincitori da una Commissione,
nominata dal Governatore stesso, composta da sette membri scelti tra
accademici dei Lincei e/o docenti universitari.
La Commissione valuta preliminarmente la coerenza tra il campo
tematico indicato all'art. 1 e l'argomento della tesi di laurea e
degli eventuali altri lavori presentati, escludendo dalle valutazioni
di merito i candidati per i quali non si ravvisi la citata coerenza.
Successivamente la Commissione valuta il merito della tesi e degli
eventuali altri lavori e tiene altresi' conto del curriculum degli
studi e delle eventuali attivita' professionali nonche' del programma
degli studi e delle ricerche che il candidato si prefigge di compiere
e delle universita' presso le quali intende fruire della borsa di
studio.
La Commissione, oltre ai vincitori, individua fino a un massimo di
8 candidati ritenuti particolarmente meritevoli da convocare alla
prova d'esame di cui all'art. 11.
La Banca d'Italia si riserva, inoltre, la facolta' di convocare i
vincitori e i particolarmente meritevoli - unitamente ai vincitori e
ai particolarmente meritevoli dei concorsi per l'assegnazione delle
borse di studio intitolate a «Giorgio Mortara» e «Donato Menichella»
per il medesimo anno accademico 2009/2010 - a selezioni per il
conferimento di borse di avviamento alla ricerca, nelle aree
individuate nell'allegato al presente bando, della durata di tre mesi
prorogabili fino a sei e da fruire all'interno dell'Istituto.
Ove la Banca si avvalga della facolta' di cui al comma precedente,
i vincitori delle borse per il perfezionamento degli studi verranno
convocati solo alle selezioni per l'assegnazione di borse di
avviamento alla ricerca indette per periodi non coincidenti con
quelli di fruizione delle prime.
La procedura e i criteri di selezione per il conferimento delle
borse di avviamento alla ricerca saranno resi noti agli interessati
successivamente.

                               Art. 5.
Incompatibilita'
Le borse per il perfezionamento degli studi non sono cumulabili
con altre forme di finanziamento assimilabili quali assegni di
ricerca, borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio.
I candidati vincitori delle borse, pertanto, saranno invitati a
rinunciare agli altri finanziamenti per il periodo coperto dalle
stesse.

                               Art. 6.
Domanda di partecipazione
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del
3 ottobre 2008 utilizzando l'applicazione disponibile sul sito
internet della Banca d'Italia all'indirizzo
http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/lavorare/borse seguendo le
indicazioni ivi specificate.
In alternativa, la domanda - completa della documentazione di cui
al successivo art. 7 - puo' essere presentata, sempre entro il
suddetto termine:
a) per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, Servizio Personale
Gestione Risorse, via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. La data di
spedizione e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale
accettante. La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per
ritardi, disguidi o altri inconvenienti ad essa non imputabili;
ovvero
b) direttamente allo sportello di via Nazionale n. 91 - Roma.
Dell'avvenuta consegna a mani della domanda viene rilasciata
ricevuta. Non e' consentita la spedizione o la presentazione della
domanda presso le Filiali della Banca d'Italia. Pertanto, tali
domande non saranno prese in considerazione.
Per esigenze di carattere organizzativo la domanda di
partecipazione presentata secondo le modalita' di cui alle lettera a)
e b) dovra' essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul
sito internet della Banca all'indirizzo
http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/lavorare/borse e recare la
firma autografa del candidato.

                               Art. 7.
Documentazione da allegare alla domanda
Nel presentare la propria domanda secondo le modalita' di cui al
comma 1, dell'art. 6, il candidato deve allegare in formato PDF:
a) il certificato di laurea con l'indicazione della data e del
voto nonche' degli esami sostenuti e delle relative votazioni ovvero
un elenco di tutti gli esami sostenuti con l'indicazione della data
di effettuazione e della votazione;
b) la tesi di laurea;
c) la sintesi della tesi di laurea, possibilmente di non piu' di
mille parole, che enuclei i contributi originali del candidato
sull'argomento discusso nella tesi;
d) la documentazione attestante l'ottima conoscenza della lingua
straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la
fruizione della borsa. La conoscenza potra' anche essere documentata
dichiarando di aver conseguito idonea attestazione ovvero di aver
soggiornato all'estero per almeno un anno per motivi di studio e/o
professionali (in tal caso andranno specificati: la durata del
soggiorno, gli studi svolti e/o le esperienze professionali
effettuate);
e) il programma degli studi e delle ricerche che si prefigge di
compiere con la frequenza del corso di perfezionamento nonche' le
universita' prescelte. La descrizione dettagliata - massimo 5
cartelle - dovra' illustrare compiutamente le finalita' che il
candidato si ripromette di conseguire;
f) il «curriculum vitae» dal quale emerga esaurientemente il
quadro degli studi e delle attivita' professionali svolte;
g) un documento di riconoscimento in corso di validita' ovvero
recante la dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio;
h) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni,
titoli professionali e culturali, attestati accademici nonche' ogni
altra documentazione riguardante attivita' scientifiche, didattiche e
di ricerca attinenti al campo tematico di cui all'art. 1 del bando).
Lavori e/o attestati non presentati contestualmente alla domanda non
verranno presi in considerazione.
Nell'ipotesi di presentazione della domanda secondo le modalita'
indicate alle lettere a) e b) del precedente articolo tutta la
documentazione deve essere prodotta su supporto ottico non
riscrivibile, in formato PDF, ovvero in forma cartacea.
La Banca puo' verificare in ogni momento l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal presente bando, nonche' la conformita'
all'originale di tutti i documenti allegati alla domanda.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso per i soggetti
che risultano sprovvisti di uno o piu' dei requisiti previsti dal
bando o per i quali e' stata accertata la non conformita'
all'originale della documentazione allegata alla domanda.

                               Art. 8.
Cause di esclusione
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi
l'esclusione dal concorso - le domande:
a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dall'art. 2;
b) prive del documento di riconoscimento ovvero della firma
autografa;
c) prive di uno degli allegati di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) di cui al precedente art. 7;
d) spedite o presentate allo sportello oltre il termine
perentorio del 3 ottobre 2008.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.
La Banca d'Italia non procede alla restituzione ai candidati della
tesi di laurea e degli altri documenti prodotti in allegato alle
domande.

                               Art. 9.
Documentazione da presentare dopo l'assegnazione delle borse di
studio
La Banca d'Italia comunichera' agli assegnatari delle borse di
studio la documentazione da presentare, indicandone modalita' e
termini di invio.
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita sono
comprese le dichiarazioni:
- relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze
di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure
di sicurezza nonche' di carichi pendenti;
- di conformita' all'originale ovvero di veridicita' della
documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), d) e h)
allegata alla domanda, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di procedere alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente
bando, cosi' come dichiarati e documentati dagli interessati. Le
eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o
documentato dagli interessati vengono segnalate all'Autorita'
giudiziaria.
L'accertamento del mancato possesso di uno o piu' dei requisiti di
partecipazione e/o le eventuali difformita' riscontrate rispetto a
quanto dichiarato comportano la revoca dell'assegnazione della borsa
di studio e precludono anche la possibilita' di essere chiamati a
sostenere la prova d'esame di cui al successivo art. 11.

                              Art. 10.
Fruizione della borsa di studio
Gli assegnatari sono tenuti a seguire, nell'anno accademico
2009/2010, il corso di studi esclusivamente in una delle universita'
indicate nella domanda di partecipazione al concorso. Eventuali
cambiamenti di universita' sono eccezionalmente autorizzati dalla
Banca d'Italia in presenza di validi e documentati motivi. Non
costituisce valido motivo il rigetto della domanda d'iscrizione da
parte delle universita' indicate nella domanda di partecipazione per
carenza di uno o piu' dei requisiti di ammissione.
La Banca d'Italia puo' consentire, a suo insindacabile giudizio,
l'utilizzo della borsa nell'anno accademico successivo, ove ricorrano
validi e documentati motivi.
Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare l'universita'
prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento
nonche' il nome del tutor loro assegnato dall'universita'.
La Banca d'Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore tutor,
scelto tra i propri dipendenti.
Il borsista e' tenuto a riferire sull'andamento degli studi e a
inviare non meno di due relazioni - una a meta' del corso e una al
suo termine - per illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti e
le tematiche approfondite durante il periodo di fruizione della
borsa.
I tutor - a meta' e alla fine del corso - redigono una relazione
con la quale illustrano gli studi svolti, gli esami sostenuti, le
valutazioni riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista.
L'importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima
alla conferma da parte dell'interessato dell'avvenuta iscrizione
presso l'universita' prescelta; la seconda alla comunicazione da
parte dell'universita' circa l'inizio della frequenza del corso; le
ultime due rate - a meta' del corso e al suo termine -
successivamente alla ricezione delle relazioni dei tutor e del
borsista.
La Banca d'Italia chiedera' la restituzione della prima rata nel
caso in cui l'assegnatario della borsa non inizi la frequenza del
corso di studi.
La Banca d'Italia si riserva di non corrispondere le rate non
ancora maturate: a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea,
della frequenza del corso di studi; b) nel caso di omesso invio alla
Banca d'Italia della prescritta documentazione relativa all'andamento
degli studi; c) qualora da tale documentazione risulti che
l'assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso.
La revoca della borsa di studio preclude la convocazione alla
prova d'esame di cui al successivo art. 11.

                              Art. 11.
Prova d'esame per l'ammissione al corso propedeutico all'assunzione
nel grado di Coadiutore
La Banca d'Italia si riserva di convocare, al termine dell'anno
accademico 2009/2010, gli assegnatari delle borse di studio e i
particolarmente meritevoli a sostenere una specifica prova d'esame.
In tale occasione la Banca si riserva altresi' di verificare il
possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del bando.
Il Governatore della Banca d'Italia nomina una Commissione con
l'incarico di sovrintendere alla prova d'esame.
La prova d'esame consiste in una prova scritta e in una orale alla
quale partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta.
Il programma dettagliato della prova verra' inviato in tempo utile
a tutti i convocati. Coloro che si classificano utilmente nella
graduatoria redatta a seguito della prova d'esame vengono ammessi a
partecipare a un corso propedeutico all'assunzione, che si terra'
alla prima favorevole occasione.
La frequenza con accertato profitto del corso da' titolo
all'assunzione e quindi alla nomina in esperimento nel grado di
Coadiutore con la relativa decorrenza degli effetti giuridici.
La nomina alle dipendenze della Banca d'Italia resta comunque
subordinata al possesso da parte degli interessati dei prescritti
requisiti regolamentari.

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, in
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia,
Servizio Personale Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni,
per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati anche in
forma automatizzata. Per gli assegnatari delle borse il trattamento
di tali dati prosegue per le finalita' di gestione delle stesse; per
i vincitori della prova d'esame, esso prosegue anche successivamente
all'instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti
alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. In caso di rifiuto a
fornire i dati richiesti la Banca procede all'esclusione dal
concorso.
I dati di cui all'art. 9, comma 2, del presente bando sono
trattati allo scopo di accertare, per i vincitori della prova
d'esame, il possesso del requisito di assunzione della compatibilita'
dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da
espletare nell'Istituto, in base a quanto previsto dalle norme
regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato
Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui quello di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo
del Servizio Personale Gestione Risorse. Oltre al responsabile del
trattamento, i dipendenti della Banca addetti alla Divisione Concorsi
e Assunzioni del Servizio Personale Gestione Risorse - in qualita' di
incaricati del trattamento - potranno venire a conoscenza dei dati
che riguardano i candidati.
Roma, 13 agosto 2008
Il Governatore: Mario Draghi

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