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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e
qualifica, per il reclutamento di dodici esecutori e di un
archivista della banda musicale della Guardia di finanza.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.8 del 28/1/2022
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:22E00829
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:13
Scadenza:27/2/2022
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL COMANDANTE GENERALE

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante
«Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004,
n. 287, recante «Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento
ad altri ruoli del personale della banda musicale del Corpo della
guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l'art. 3, comma 1, ai sensi del quale il personale militare e delle
Forze di polizia rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare,
l'art. 26;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti» e, in particolare,
l'art. 19 che ha modificato l'art. 3, nota 2, dell'allegato A, parte
I, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile» e, in particolare l'art. 32
concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei
documenti in forma cartacea;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
polizia»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, commi da 102 a 107;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia», e in particolare, l'art. 73,
comma 14;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-bis;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza,
ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 6 luglio 2020,
recante «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del
contagio da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Vista la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del
Comandante generale della Guardia di finanza e successive
modificazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del
Comandante generale della Guardia di finanza, riguardante le
direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni;
Vista la determinazione n. 152279, in data 1° giugno 2021, del
Comandante generale della Guardia di finanza, registrata all'Ufficio
centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente
l'attribuzione di specifiche competenze alle varie autorita'
gerarchiche del Corpo;

Determina:

Art. 1

Posti a concorso

1. Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, separati
per ciascuna parte e qualifica, per ricoprire le sottoindicate parti
del ruolo degli esecutori e dell'archivista della banda musicale
della Guardia di finanza:
Prime parti A
1° corno;
1° flicorno soprano in Sib n. 1;
1° flicorno sopranino in Mib;
1° flicorno tenore in Sib;
Prime parti B
1° fagotto;
Seconde parti A
1° corno inglese (con l'obbligo dell'oboe);
3° corno;
Seconde parti B
piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a
percussione);
Terze parti B
3° clarinetto basso in Sib (con l'obbligo del clarinetto
contrabbasso in Sib);
5° corno;
3° flicorno basso in Sib;
2° tamburo (con l'obbligo dei piatti ed altri strumenti a
percussione);
archivista.
E' ammessa la partecipazione anche per piu' parti e strumenti.
2. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
b) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
c) valutazione dei titoli;
d) prova d'esame articolata nelle fasi di cui all'art. 14;
e) visita medica di controllo.
3. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili anche connesse
all'eventuale proroga del periodo di emergenza epidemiologica da
«COVID-19», la facolta' di revocare il presente bando, di sospendere,
rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla
data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero
dei posti, di sospendere la nomina a vincitori anche sulla base del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di
governo.

                               Art. 2 

Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi

1. Possono partecipare ai concorsi:
a) i militari in servizio nel Corpo della guardia di finanza
che:
1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, superato il
giorno del compimento del quarantacinquesimo anno di eta';
2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non
idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non
idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un
giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla
dichiarazione di non idoneita';
4) non risultino, alla data di immissione nella banda
musicale del Corpo della guardia di finanza, imputati o condannati
ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi
dell'art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, ne'
siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave
della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
6) non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in
aspettativa;
7) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
8) non siano stati giudicati non idonei a prestare servizio
nel complesso bandistico della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il
diciottesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno del
compimento del quarantesimo anno di eta'. Tale limite e' elevato di
cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attivita' di servizio;
2) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito
di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di
polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o
alla vita di bordo;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
6) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano
stati riformati, in quell'occasione o successivamente a essa e,
qualora riformati, abbiano conseguito la revisione, da parte delle
competenti autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio;
7) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
8) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano
imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura
penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
9) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,
in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
10) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo
agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti;
11) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
12) non siano stati giudicati non idonei a prestare servizio
nel complesso bandistico della Guardia di finanza.
2. Tutti i candidati devono inoltre possedere, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui
all'art. 3, comma 1, i seguenti titoli di studio:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che
consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle universita'
statali o legalmente riconosciute;
b) se partecipante ai concorsi per esecutori, diploma nello
strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da
tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;
c) se concorrente per il concorso per archivista, compimento
inferiore di composizione o uno dei sottoelencati diplomi accademici
di I livello di:
1) strumentazione e composizione per orchestra di fiati;
2) composizione;
3) direzione d'orchestra di fiati;
4) direzione d'orchestra.
I titoli sub b) e c) devono essere conseguiti in un conservatorio
di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.
3. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e alla data
di immissione nella banda musicale del Corpo della guardia di
finanza.
4. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a),
numero 2), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10,
comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle
seguenti autorita':
a) Capo di Stato maggiore del Comando interregionale (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) Comandante regionale (o equiparato), relativamente al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
c) Sottocapo di Stato maggiore e Capi reparto del Comando
generale relativamente al personale in forza alle rispettive
articolazioni. Per il personale in forza alle articolazioni del
Comando generale di diretta collaborazione del Comandante generale,
del Comandante in seconda e del Capo di Stato maggiore, il giudizio
e' espresso dai rispettivi Capi ufficio;
d) Comandante del Quartier generale, Comandante del Centro
informatico amministrativo nazionale, Comandante del Centro
logistico, Comandante del Reparto tecnico logistico amministrativo
degli istituti di istruzione, Comandante del reparto tecnico
logistico amministrativo dei reparti speciali, Comandante del Centro
navale e Comandante del Centro di aviazione, relativamente al
personale dipendente.

                               Art. 3 

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione ai concorsi deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it***RAQUO***, seguendo
le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione ai
concorsi, i concorrenti, oltre a essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata (PEC), devono munirsi di uno dei
seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Le istruzioni
per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito
ufficiale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) all'indirizzo
www.spid.gov.it
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con
l'impiego della carta di identita' elettronica (CIE) rilasciata dal
comune di residenza. Le modalita' con le quali i candidati in
possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi on-line abilitati
sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it
Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono
compilare il form della domanda di partecipazione - raggiungibile
tramite la propria area riservata - e concluderne la presentazione
seguendo la relativa procedura automatizzata.
3. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di ciascuna
prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo
dell'istanza («ID istanza»), rinvenibile attraverso la funzione
«visualizza istanza» presente nella propria area riservata del
portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica
certificata o esibire - in formato digitale o cartaceo - il relativo
QR-code disponibile sull'app mobile «GdF Concorsi» e sull'istanza.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema
informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e accertate
dall'Amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato,
unitamente alla scansione fronte-retro del proprio documento di
riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsobanda2022@pec.gdf.it entro le ore
14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» .
5. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it***RAQUO*** o secondo le
modalita' di cui al comma 4, potranno essere modificate
esclusivamente entro il termine di cui ai commi 1 e 4.
6. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza di
partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di
competenza, al reparto dal quale dipendono direttamente per
l'impiego. Per i militari in forza al Comando generale la
comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier generale.
I militari che risultano assegnati a una sezione di Polizia
giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno
tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche
l'Autorita' giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono.
Quest'ultima dovra' essere, altresi', informata che la vincita di uno
dei concorsi comporta il trasferimento del militare. Dell'avvenuto
adempimento dovra' essere fornita apposita dichiarazione al reparto
dal quale dipendono direttamente per l'impiego.
7. Successivamente al termine di cui ai commi 1 e 4, eventuali
variazioni:
a) di residenza, dovranno essere apportate dal candidato
accedendo alla propria area riservata - sezione Profilo Utente del
portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it
b) del reparto di appartenenza, dovranno essere tempestivamente
comunicate dall'aspirante appartenente al Corpo all'indirizzo di
posta elettronica certificata concorsobanda2022@pec.gdf.it

                               Art. 4 

Elementi da indicare nella domanda

1. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, il candidato:
a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei seguenti dati:
1) luogo di residenza, account di posta elettronica
certificata (PEC) e recapito telefonico. In caso di difformita', deve
provvedere alla relativa rettifica dalla propria area riservata -
sezione Profilo Utente;
2) se appartenente al Corpo, grado, matricola meccanografica
e reparto di appartenenza, data di arruolamento e di promozione al
grado attuale. In caso di difformita', deve provvedere alla relativa
rettifica;
b) deve dichiarare:
1) la/le parte/i e lo/gli strumento/i per il/i quale/i
intende concorrere;
2) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a
carico;
3) il titolo di studio posseduto, la data e l'istituto presso
il quale e' stato conseguito;
4) se partecipante per i concorsi per esecutore, il diploma
di cui e' in possesso nello strumento per il quale si concorre o per
uno strumento affine nonche' la data e l'istituto presso il quale e'
stato conseguito;
5) se concorrente per il posto da archivista, il possesso del
compimento inferiore di composizione o di uno dei sottoelencati
diplomi accademici di I livello di:
(a) strumentazione e composizione per orchestra di fiati;
(b) composizione;
(c) direzione d'orchestra di fiati;
(d) direzione d'orchestra,
nonche' la data e l'istituto presso il quale e' stato
conseguito;
6) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2
del presente bando;
7) se alle armi, il grado rivestito e il Reparto a cui e' in
forza nonche' l'eventuale appartenenza a complessi bandistici delle
Forze armate o di polizia, anche ai fini del diritto all'incremento
dei limiti di eta' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 1);
8) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 17. Al
riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare o far
pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6,
comma 4, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso
di tali titoli;
9) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di
concorso e, in particolare, degli articoli 11, 14 e 17, concernenti,
tra l'altro, il calendario di convocazione alle prove selettive, le
modalita' di svolgimento dell'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica e delle prove d'esame nonche' le modalita' di notifica
delle graduatorie finali di merito.
2. Una volta presentata la domanda di partecipazione, e' sempre
possibile modificarne - entro i termini di cui all'art. 3, comma 1 -
i relativi dati accedendo alla propria area riservata e seguendo la
prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati di
cui al precedente comma 1, lettera a), numero 1), prima di iniziare
la procedura di modifica dell'istanza, e' necessario provvedere alla
relativa variazione nella sezione Profilo Utente della propria area
riservata.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 22 del bando di concorso;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni,
accertate dall'amministrazione a seguito di controlli, anche a
campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadra' da
ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

                               Art. 5 

Cause di archiviazione della domanda

1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 4, le istanze
sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1
e debitamente sottoscritte, pervengano:
1) oltre i termini previsti per la presentazione della
domanda;
2) con modalita' differenti da quelle previste;
3) all'indirizzo di posta elettronica
concorsobanda2022@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti. A
tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta
accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»;
b) se previsto, non siano sottoscritte dal candidato e/o non
siano corredate dal documento di riconoscimento in corso di
validita'.
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1, sono
notificati agli interessati che possono impugnarli producendo
ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi
indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi ai concorsi, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione alla banda
musicale del Corpo.

                               Art. 6 

Documentazione

1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza:
a) la relativa documentazione caratteristica deve essere:
1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione di cui
all'art. 3, comma 1;
2) inderogabilmente compilata entro il trentesimo giorno,
revisionata e perfezionata - con la firma per presa visione del
valutato - entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del
motivo determinante la sua formazione;
b) il Centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio
di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2),
riferito alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma
1;
c) i Comandi di secondo livello devono comunicare
tempestivamente al Centro di reclutamento eventuali situazioni che
possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti
previsti all'art. 2, da parte dei partecipanti al concorso.
2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura
saranno rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal
«Documento unico matricolare» (D.U.M.). A tal fine le strutture
periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza
di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate
con determinazione n. 225632, in data 20 luglio 2016, del Comandante
generale e successive modificazioni e integrazioni, devono:
a) redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti
caratteristici avente come data finale quella di scadenza dei termini
di presentazione della domanda di partecipazione;
b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
c) parificare i relativi D.U.M., inderogabilmente entro i
termini comunicati dal Centro di reclutamento, secondo le modalita'
di cui alla circolare del Comando generale - I Reparto n. 225647/102,
in data 20 luglio 2016;
d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di
completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio
matricolare del Corpo della guardia di finanza»;
e) comunicare, per il tramite del Centro di reclutamento,
l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente
sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta
dall'applicativo informatico.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, risultati idonei agli accertamenti attitudinali di cui
all'art. 13, il Centro di reclutamento provvede, tramite i reparti
del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
4. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere gli
accertamenti psico-fisici di cui all'art. 11, consegnare in tale sede
i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive,
nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o piu'
titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio di cui all'art. 17
del bando, anche se non indicati nella domanda di partecipazione
purche' posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della stessa. In alternativa, la predetta documentazione puo' essere
inviata, entro la data di effettivo sostenimento degli accertamenti
psico-fisici, all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsobanda2022@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata
sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della
«ricevuta di avvenuta consegna».
I concorrenti gia' ispettori del Corpo devono presentare tale
documentazione entro il termine stabilito e comunicato loro dal
Centro di reclutamento.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato - in forma scritta - entro la data di
effettivo sostenimento degli accertamenti psico-fisici
l'amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o di preferenza
ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento degli
accertamenti psico-fisici.
5. La documentazione attinente il possesso dei titoli
maggiorativi di cui all'art. 17 del bando:
a) se relativa agli eventuali titoli accademici, deve contenere
ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'ente presso
il quale gli stessi sono stati conseguiti e precisare la tipologia e
la materia oggetto degli stessi e la data di conseguimento;
b) se riferita alle attivita' didattiche e a quelle
professionali (tra le quali sono da ricomprendere quelle artistiche),
deve riportare l'ente presso il quale l'attivita' e' stata svolta, la
durata e la tipologia di incarico.
6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere regolarizzati entro i
successivi trenta giorni.
7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                               Art. 7 

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in seconda, e' presieduta da un
ufficiale generale del Corpo ed e' ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione ai concorsi, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici, membri;
c) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei
candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza,
composta da almeno sei ufficiali della Guardia di finanza periti
selettori, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della sottocommissione sub b) o, a parita' di grado, comunque,
con anzianita' superiore), membri;
e) sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove
d'esame, composta da:
1) l'ufficiale maestro direttore della banda musicale della
Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento,
l'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia
di finanza, membro;
2) un professore di conservatorio di Stato diplomato nello
strumento per il quale e' bandito il concorso o strumento affine,
come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991,
n. 79, per i concorsi per esecutori membro;
3) un funzionario civile appartenente al profilo di
«bibliotecario» (area funzionale c), per il concorso per archivista,
membro;
4) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza
voto;
f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico,
membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dall'Ispettorato per gli istituti di istruzione;
b) dell'ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera c), puo'
avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali,
dell'ausilio di psicologi.

                               Art. 8 

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni
normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e
d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

                               Art. 9 

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I reparto del Comando
generale della guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti
di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale
della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 10 

Documento di identificazione

1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita', oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.

                               Art. 11 

Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

1. I candidati non in servizio nella Guardia di finanza, che
abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e non
abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sono ammessi a
sostenere la visita medica di primo accertamento, che si svolgera' a
partire dall'8 marzo 2022 e, se idonei, agli accertamenti
attitudinali.
Gli appartenenti ai ruoli «Sovrintendenti» e «Appuntati e
Finanzieri» del Corpo sono ammessi a sostenere direttamente gli
accertamenti attitudinali.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il
calendario e le modalita' di svolgimento dei suddetti accertamenti e,
in caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, le
prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal
rischio di contagio da «COVID-19», nonche' eventuali variazioni,
saranno resi noti a partire dal 1° marzo 2022 mediante avviso
pubblicato sul portale attivo all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it***RAQUO*** e presso l'Ufficio centrale relazioni
con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza,
viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati, che non si presentano nella sede, nei giorni e
nell'ora stabiliti per sostenere la visita medica di primo
accertamento e/o gli accertamenti attitudinali, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio
incondizionato nel Corpo della guardia di finanza in ragione delle
condizioni in cui si trovano i candidati al momento della visita
medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n.
18, 00122 - Roma/Lido di Ostia.
6. Per il conseguimento della prescritta idoneita', gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con
l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, e
dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale
della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it
In tema di:
a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni, che ne
prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo;
b) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione dal concorso
se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali
tatuaggi/alterazioni permanenti:
1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata,
anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd. «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza
all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli
avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra
dei malleoli);
2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni, contenuto
o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di
discredito delle istituzioni o indice di personalita' abnorme (in tal
caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati test
psicodiagnostici).
7. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 9, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
8. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio, anche prevedendo ulteriori giornate di attivita'
rispetto al calendario reso noto con avviso di cui al comma 2.
In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne'
valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche,
l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di
consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla
prosecuzione del concorso.
9. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti
alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle
visite di cui al comma 7, hanno gia' conseguito l'idoneita'
psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo nell'ambito di
altri concorsi indetti dalla Guardia di finanza, sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 8.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
10. I candidati che, alla data di espletamento degli accertamenti
psico-fisici, prestano servizio nel Corpo della guardia di finanza,
non sono sottoposti alla visita medica.
11. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera b) e' immediatamente comunicato all'interessato il quale,
qualora non idoneo, puo', contestualmente, presentare al Centro di
reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di
revisione, a eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici di I e II livello.
12. La sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui al comma 11, lettere a) e b), dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e'
sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se
confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori
accertamenti sanitari.
13. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 2) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello
della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo
accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra'
eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale
accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - Reparto concorsi - Ufficio
procedure reclutative - Sezione allievi marescialli - via delle
Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro
il termine comunicato dal predetto reparto.
Entro tale ultimo termine, la citata documentazione puo' essere
inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di
documento analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta
di avvenuta consegna».
In ogni caso l'amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella
consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra
indicati;
b) non e' accolta:
1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 11;
2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di
documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo
accertamento o da una struttura privata non accreditata con il
Servizio sanitario nazionale;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
14. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma 7,
lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, gli aspiranti
giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta di cui al
comma 11.
15. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
16. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui
all'ultimo periodo del comma 14, la sottocommissione per la visita
medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 11 e
valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al
comma 13, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite
specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta.
17. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
18. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
19. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

                               Art. 12 

Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneita'
psico-fisica

1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare,
in originale:
a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) un certificato attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
c) un test audiometrico in cabina silente, da cui emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e
4000 Hz;
d) se di sesso femminile, ecografia pelvica comprensiva di
immagini e relativo referto.
La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni dal giorno di convocazione, deve essere rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In
tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 3), rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833;
f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia
farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti
la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test
tossicologici e' causa di non idoneita';
g) se di sesso femminile, un test di gravidanza effettuato in
data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione che
escluda la sussistenza di detto stato.
Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle visite
mediche, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con
provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento, anche in
deroga per una sola volta ai limiti di eta', a svolgere gli
accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale nell'ambito del
primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di
temporaneo impedimento.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere
a) e b);
b) l'attestata presenza, nella sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettere c), d) e g), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), potra' concedere - per una
sola volta - il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di
convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora
l'aspirante non avanzi la menzionata istanza, ovvero non si presenti
nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i
certificati in argomento, e' escluso dal concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 13 

Accertamenti attitudinali

1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti (non appartenenti
alla Guardia di finanza nonche' gia' in servizio nel Corpo
appartenenti ai ruoli «Sovrintendenti» e «Appuntati e Finanzieri») e'
accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma
1, lettera c), secondo le modalita' tecniche definite con
provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza,
pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti
di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche
informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera c).
5. I candidati risultati idonei ai predetti accertamenti sono
convocati per sostenere le prove d'esame.
I candidati risultati non idonei all'accertamento attitudinale
sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 14 

Prove d'esame

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali e
i militari della Guardia di finanza appartenenti al ruolo «Ispettori»
partecipanti ai concorsi per esecutori sono ammessi a sostenere le
seguenti prove:
a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre
e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani come
specificato nei programmi in allegato 4. Il candidato ha la facolta'
di essere accompagnato da un proprio pianista;
b) esecuzione a prima vista, con lo strumento per il quale si
concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani
musicali scelti dalla competente sottocommissione;
c) prova di cultura, storia dello strumento per il quale si
concorre e del suo repertorio, con riferimento alla famiglia di
appartenenza nell'organico della Banda musicale.
Per ciascuna prova e' attribuito un voto in cinquantesimi.
La sede, l'elenco dei candidati, il calendario e le modalita' di
svolgimento delle suddette prove e, in caso di proroga dello stato di
emergenza epidemiologica, le prescrizioni da osservare ai fini della
prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19»,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 20
giugno 2022, mediante avviso pubblicato sul portale attivo
all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it***RAQUO*** e presso l'Ufficio
centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della
Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde:
800669666).
2. I candidati risultati idonei alla fase concorsuale di cui al
comma 1 sono ammessi a sostenere le seguenti ulteriori prove:
a) esecuzione in banda, con lo strumento per il quale si
concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani,
a scelta della competente sottocommissione, tratti dal repertorio
originale e non dello strumento stesso;
b) i concorrenti delle «prime parti A e B» devono, inoltre, dar
prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare
o altro brano musicale scelto dalla competente sottocommissione.
Per ciascuna prova e' attribuito un voto in cinquantesimi.
Per la convocazione alle prove in argomento, avviso analogo a
quello del comma 1 sara' pubblicato con le medesime modalita' a
partire dal 20 ottobre 2022.
3. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali e
i militari della Guardia di finanza appartenenti al ruolo «Ispettori»
partecipanti al concorso per archivista, sono ammessi a sostenere le
seguenti prove:
a) armonizzazione a quattro voci di un canto dato, scelto dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e), da
svolgere in un tempo massimo di quattro ore;
b) individuazione degli errori presenti in una partitura per
banda a grande organico Vesselliano, scelto dalla sottocommissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e), da svolgere in un
tempo massimo di tre ore;
c) redazione, in un tempo massimo di quattro ore, di un
elaborato sui seguenti argomenti: conoscenza delle tecniche di
catalogazione e di organizzazione di una biblioteca musicale;
procedure di collocazione, gestione della circolazione dei documenti
e del prestito; tecnologie informatiche e telematiche per i servizi
di biblioteca e di documentazione.
Per ciascuna prova e' attribuito un voto in cinquantesimi.
Per la convocazione alle prove in argomento, l'avviso di cui
comma 1 sara' pubblicato con le medesime modalita' a partire dal 16
maggio 2022.
4. I candidati risultati idonei alla fase concorsuale di cui al
comma 3 sono ammessi a sostenere una prova orale, della durata non
superiore a 60 minuti per ciascun candidato, consistente:
a) nella discussione degli elaborati di cui alle precedenti
prove indicate al punto 3, lettere a), b) e c);
b) nell'accertamento della conoscenza:
1) specifica degli strumenti adoperati nella banda di
carattere Vesselliano, nelle fanfare e nelle varie tipologie di
organici bandistici;
2) dei vari tipi di partitura;
3) della storia della banda e degli strumenti a fiato ed a
percussione;
c) nella copiatura, con il software Finale (MakeMusic), di una
pagina di un brano per banda a grande organico Vesselliano, scelto
dalla sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
e), da svolgere in un tempo massimo di trenta minuti, all'esito della
quale e' attribuito un unico voto espresso in cinquantesimi.
Per la convocazione alle prove in argomento, l'avviso di cui
comma 1 sara' pubblicato con le medesime modalita' a partire dal 30
agosto 2022.
5. I candidati che non si presentano nella sede, nei giorni e
nell'ora stabiliti per sostenere le prove d'esame di cui ai commi 1,
2, 3 e 4, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal
concorso.
6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i candidati.
7. Il punteggio complessivo di merito delle prove di esame,
espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punti attribuiti
nelle singole prove.
8. E' idoneo il candidato che riporta un punteggio non inferiore
a 35/50 in ciascuna prova e un punto complessivo di merito non
inferiore a 40/50. Il candidato giudicato non idoneo e' escluso dal
concorso.
9. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
10. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso
noto da parte della competente sottocommissione agli interessati
prima dell'effettuazione delle prove d'esame. Per il concorso di
archivista il risultato della valutazione dei titoli agli interessati
sara' effettuata prima del sostenimento della prova orale di cui al
comma 4.

                               Art. 15 

Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove
concorsuali

1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 16, comma 1,
il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede concorsuale per
inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del
contagio da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili
all'amministrazione che ha indetto i predetti concorsi, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale e le prove d'esame, previste, rispettivamente, dagli
articoli 11, 13 e 14, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui
all'art. 7, comma 1, lettere b), c), ed e), hanno facolta' - su
istanza dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione,
esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se
militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del
reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze
di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei
candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.
L'istanza, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsobanda2022@pec.gdf.it
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e
nell'ora stabiliti e' escluso dal concorso, fatto salvo quanto
previsto all'art. 16, comma 1.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 16 

Rinvio dei candidati in conseguenza di misure di contenimento del
«COVID-19»

1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di
contenimento del «COVID-19», a una o piu' prove o accertamenti
concorsuali di cui all'art. 1, comma 2, sono rinviati su istanza
dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti nell'ambito
del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure
ove saranno previste le medesime figure professionali (esecutori e/o
archivista) per le quali hanno presentato domanda di partecipazione.
L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere
inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsobanda2022@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro
del documento di riconoscimento.
2. Le eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute
nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le
disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono
rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria
finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso
cui sono stati rinviati.

                               Art. 17 

Graduatorie finali di merito

1. La sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera e) predispone le graduatorie finali di merito, distinte per
parti, per strumento e per l'archivista.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 2, a esclusione delle lettere c)
ed e).
3. Il punto di merito finale per la formazione delle graduatorie
e' dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove
d'esame, di cui all'art. 14, ed il punteggio attribuito nella
valutazione dei titoli.
4. Ai titoli posseduti da ciascun candidato non puo' essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a venti di cui:
a) sino ad un massimo di punti otto, per i titoli accademici
(diplomi conseguiti presso un conservatorio statale o presso un
Istituto parificato riconosciuto dallo Stato);
b) sino ad un massimo di punti quattro, per i titoli didattici
(incarichi d'insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola);
c) sino ad un massimo di punti otto, per i titoli professionali
(attivita' e incarichi svolti).
5. Ai fini della compilazione delle graduatorie dei concorsi per
l'accesso ai ruoli del personale della banda musicale, costituisce
titolo di preferenza assoluta, a parita' di punto di merito finale,
l'appartenenza al Corpo della guardia di finanza.
6. In caso di parita' di punteggio riportato dai candidati gia'
in servizio nella Guardia di finanza, e' data preferenza al candidato
piu' elevato in grado e, in caso di parita' di grado, al piu'
anziano.
7. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati non
appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, dal disposto di cui all'art. 73, comma 14,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto
2013, n. 98 e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191.
8. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi se
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le
modalita' di cui all'art. 6, comma 4.
9. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e
ammesse, d'ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di eta', una o piu' prove e accertamenti di cui agli
articoli 11 e 13, nell'ambito del primo analogo concorso utile
successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento
saranno:
a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio
conseguito nella graduatoria finale di merito della presente
procedura reclutativa e, se nominate vincitrici, avviate alla
frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso
cui sono state rinviate;
b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. Gli effetti
economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la
stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di
istruzione effettivamente frequentato.
10. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori dei concorsi
i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel
numero dei posti messi a concorso.
11. Le citate graduatorie sono rese note con avviso disponibile
sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it***RAQUO***, sulla
rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il
pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI
Aprile, n. 55, 00162 Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.

                               Art. 18 

Ammissione alla banda musicale
della Guardia di finanza dei vincitori dei concorsi

1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere
di cui all'art. 1, comma 3, ai vincitori dei concorsi e' attribuito
il grado di cui alla tabella «F» allegata al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. I predetti candidati
perdono eventuali gradi e qualifiche precedentemente rivestiti.
2. La nomina decorre, a ogni effetto, dalla data del
provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso
non indichi una decorrenza diversa.
3. All'atto dell'ammissione alla banda musicale e, comunque,
prima della firma dell'atto di incorporamento, i vincitori non
appartenenti alla Guardia di finanza sono sottoposti alla visita
medica di controllo, da parte della sottocommissione di cui all'art.
7, comma 1, lettera f), al fine di accertare il mantenimento
dell'idoneita' fisica. La stessa puo', nell'espletamento dei propri
lavori, disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti,
eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro
clinico dell'aspirante, avvalendosi delle strutture del Centro di
reclutamento.
4. I candidati non idonei alla visita medica di controllo sono
esclusi dal concorso.
5. I vincitori gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia
devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive
amministrazioni e consegnare alla Scuola ispettori e sovrintendenti
della Guardia di finanza, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del
corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di
provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di
qualifiche corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.
Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.
6. Per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nei trenta
giorni dall'ammissione alla banda musicale, tra i concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori, con determinazione del
Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal
medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori dei concorsi
altri concorrenti idonei nell'ordine delle rispettive graduatorie.
Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di
rinunce o decadenze, le relative graduatorie cessano di avere
validita'.
7. Con il grado di cui al precedente comma 1, gli esecutori e
l'archivista sono sottoposti a un periodo di prova, per la durata di
sei mesi, durante i quali prestano servizio nella banda musicale
della Guardia di finanza e seguono un corso di istruzione per la
formazione militare e tecnico-professionale della durata di novanta
giorni. I militari gia' appartenenti al predetto complesso bandistico
non sono avviati a tale ultimo corso.
8. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 7 e i
relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione
del Comandante generale della Guardia di finanza.
9. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con
determinazione del Comandante generale o dell'autorita' dal medesimo
delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella
banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso
delle qualita' morali, disciplinari e professionali.
10. L'esecutore o l'archivista riconosciuto non idoneo e'
congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di
quiescenza, se non gia' appartenente al Corpo. Se gia' appartenente
alla Guardia di finanza, e' reintegrato nel grado precedentemente
rivestito, continuando a prestare ivi servizio.
11. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 19 

Mancata presentazione presso la banda musicale

1. I vincitori dei concorsi, regolarmente convocati presso la
banda musicale della Guardia di finanza, sono considerati
rinunciatari qualora non si presentino nel giorno stabilito
dall'amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore, debitamente documentati, sono comunicati dal candidato,
entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al
Vice Ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di
finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
rm0060000p@pec.gdf.it che, sentito il presidente della
sottocommissione per la visita medica di controllo, li valuta con
giudizio discrezionale e insindacabile, ed eventualmente provvede a
stabilire un ulteriore termine di presentazione, purche' il ritardo
sia contenuto improrogabilmente entro il termine di cui al comma 6
dell'art. 18.
Le decisioni sono comunicate al candidato a cura della banda
musicale del Corpo.

                               Art. 20 

Spese per la partecipazione ai concorsi e concessione della licenza
straordinaria per esami

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove dei concorsi sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove dei concorsi, ai candidati appartenenti
al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari per
i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria
per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, puo' essere
concessa per la preparazione alle prove d'esame di cui all'art. 14.
Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la
fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo
dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i
quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le
disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando
il tetto massimo di quarantacinque giorni annui di licenza
straordinaria previsto dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alle prove d'esame, per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso, e, se
questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno
successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori dei concorsi spetta il
rimborso spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della
banda musicale della Guardia di finanza, secondo le disposizioni
vigenti.

                               Art. 21 

Sito internet e app mobile «GdF Concorsi», informazioni utili e
modalita' di notifica

1. Ulteriori informazioni sui concorsi possono essere reperite
sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e
tramite l'app mobile «GdF Concorsi», disponibile sui servizi di
distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando
con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato
portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti ai concorsi saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento esclusivamente mediante
l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica
certificata indicato da ogni candidato all'atto della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
E' onere dei candidati verificare che tale casella di posta
elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione
delle graduatorie finali di merito sul richiamato portale.
L'amministrazione che ha indetto il presente concorso non si assume
alcuna responsabilita' per la mancata notifica di provvedimenti
connessa all'inattivita' di detta casella postale.
3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o
istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate
all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsobanda2022@pec.gdf.it

                               Art. 22 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le
informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in
sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale
scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51,
che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di
posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it
Il «punto di contatto» del titolare e' il Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle
Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail: rm0300001@gdf.it - posta
elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il
Corpo della guardia di finanza puo' essere contattato al numero
06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it;
c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
d) il trattamento dei dati personali:
1) e' finalizzato:
(a) allo svolgimento delle procedure di selezione e
all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica
nel decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 e successive
modificazioni, nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e
successive modificazioni e nel decreto del Presidente della
Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287 e successive modificazioni;
(b) alla tutela degli interessi dell'amministrazione presso
le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
2) e' limitato a quanto «necessario per l'esecuzione di un
compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del
RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali»
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento
degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo
2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere
del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera' anche
i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del
RGPD;
3) avverra' a cura dei soggetti appositamente autorizzati e
istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e,
comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3,
del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Cio', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso;
4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della finalita',
di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole in
materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in
materia previdenziale;
6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a un
paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del
RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverra' nel rispetto
della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle
pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e,
comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le
quali i dati sono trattati;
f) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita' di interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
L'esercizio dei predetti diritti potra' avvenire presentando
istanza, anche telematica, al «punto di contatto» del titolare
(Centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
Roma, 20 gennaio 2022

Il Comandante generale: Zafarana

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