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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Procedura di mobilita' per la copertura di sessanta posti nella
posizione economica C1, profilo professionale di addetto coordinatore
linguistico per la promozione culturale all'estero.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.91 del 21/11/2000
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Località:Nazionale
Codice atto:00E10598
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:60
Scadenza:21/12/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, concernente la riforma
degli istituti di cultura e interventi per la promozione della
cultura e della lingua italiana all'estero;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, in particolare l'art. 20
commi 1 e 2;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, concernente, tra l'altro,
disposizioni per la riqualificazione ed il riordino del personale del
Ministero degli affari esteri, ivi incluso quello appartenente
all'area della promozione culturale;
Visto il decreto interministeriale 23 marzo 2000, n. 732,
registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2000, con il quale si e'
provveduto alla rideterminazione della dotazione organica del
personale delle aree funzionali di questo Ministero;
Considerato che l'avvenuto passaggio di personale dell'area della
promozione culturale dalla posizione economica C1 a quella superiore
ha creato una vacanza di posti nella predetta posizione;
Rilevata l'opportunita', la necessita' e l'urgenza di ricoprire
sessanta posti vacanti negli organici dell'area della promozione
culturale sulla base della normativa vigente sullo snellimento delle
procedure amministrative;
Considerato che per la speciale tipologia professionale dell'area
della promozione culturale si ritiene particolarmente idoneo il
personale che abbia gia' avuto esperienze di promozione culturale;
Visto il protocollo d'intesa tra l'amministrazione degli affari
esteri e le organizzazioni sindacali sull'immissione in ruolo del
personale comandato e fuori ruolo, sottoscritto in data 21 aprile
2000, nonche' la dichiarazione aggiuntiva sottoscritta in data 27
ottobre 2000, nei quali, tra l'altro, sono individuate nel personale
fuori ruolo appartenente al comparto scuola le categorie di personale
di cui al precedente comma;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative, e il decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, regolamento di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della suddetta legge;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti da ricoprire
 
1. E' indetta una procedura di mobilita' per la copertura di
sessanta posti nella posizione economica C1, profilo "Addetto
coordinatore linguistico per la promozione culturale all'estero"
riservata alle seguenti categorie, individuate nel protocollo di
intesa tra l'amministrazione degli affari esteri e le organizzazioni
sindacali sull'immissione in ruolo del personale comandato e fuori
ruolo, firmata il 21 aprile 2000, cosi' come modificato dalla
dichiarazione aggiuntiva del 27 ottobre 2000;
a) personale fuori ruolo ai sensi del testo unico n. 740/40 e
successive modificazioni recepite ai sensi dell'art. 19 della legge
n. 1546/1962, dell'art. 12 della legge n. 153/1971 e dell'art. 6,
comma 3, della legge n. 604/1982, recepiti dall'art. 626 del testo
unico n. 297/1994, in servizio al Ministero degli affari esteri alla
data del 21 aprile 2000 e che abbia successivamente mantenuto e
mantenga tale posizione sino alla data di scadenza del termine
stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di
ammissione alla procedura di mobilita', per la copertura di
venticinque posti;
b) personale fuori ruolo ai sensi del testo unico n. 297/1994
(lettori di lingua italiana all'estero) in servizio presso
universita' straniere alla data del 21 aprile 2000 e che abbia
successivamente mantenuto e mantenga tale posizione sino alla data di
scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura di
mobilita', per la copertura di trentacinque posti;
2. I posti appartenenti ad una delle due categorie che non
dovessero essere ricoperti saranno assegnati ai candidati risultati
idonei dell'altra categoria di personale fuori ruolo.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione alla procedura di mobilita' sono richiesti i
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
b) diploma di laurea;
c) qualifica di docente di scuola secondaria;
d) servizio prestato per almeno tre anni presso uffici
ministeriali che trattano materia culturale (personale fuori ruolo ai
sensi del testo unico n. 740/40 e successive modificazioni), ovvero
servizio prestato per almeno tre anni in qualita' di lettore presso
universita' straniere (personale fuori ruolo ai sensi del testo unico
n. 297/1994).
2. I requisiti prescritti al precedente comma devono essere
posseduti entro la data di scadenza del termine stabilito dal
successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione
alla procedura di mobilita'.
3. L'amministrazione dispone, con provvedimento motivato,
l'esclusione dalla procedura di mobilita' per difetto dei requisiti
di cui al presente articolo.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande - Termine e modalita'
 
1. Le domande di ammissione alla procedura di mobilita' devono
essere spedite con raccomandata con avviso di ricevimento o
consegnate a mano a: Ministero degli affari esteri, D.G.P.E. -
Ufficio V, procedura di mobilita' nell'area della promozione
culturale - 00194 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. La data di
spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante. I candidati che si trovano
all'estero possono consegnare o spedire la domanda di ammissione alle
rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari d'Italia. Fara'
fede la data di invio delle domande da parte dell'ufficio mittente.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n.
15/1968 e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998:
a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e, se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile
e' stato trascritto l'atto di nascita;
b) la sua posizione ai sensi del precedente art. 2 lettere c)
e d) (in servizio presso uffici ministeriali ovvero presso
universita' straniere);
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i
procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
f) il diploma di laurea di cui e' in possesso, specificando
presso quale universita' lo ha conseguito, in quale data e la
votazione conseguita;
g) le eventuali abilitazioni all'insegnamento conseguite,
indicando la data del conseguimento e la relativa votazione;
h) in quali lingue, secondo quanto stabilito nel successivo
art. 4 intende sostenere il colloquio nelle lingue straniere;
i) i titoli, di cui al successivo art. 7, dei quali e'
eventualmente in possesso, allegati alla domanda stessa;
j) se intende sostenere il colloquio facoltativo ed in quale
lingua, di cui al successivo art. 6.
3. Il candidato deve inoltre specificare:
a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche
l'ultimo domicilio in Italia;
b) l'indirizzo, comprensivo di numero di codice di avviamento
postale, di numero telefonico e, eventualmente, di posta elettronica,
presso il quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni
relative alle prove concorsuali.
4. Il Ministero degli affari esteri non assume alcuna
responsabilita' in caso di smarrimento delle comunicazioni dipendente
da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa
il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda o da
eventuali disguidi postali o telegrafici.

                               Art. 4.
 
Colloquio
 
1. L'accertamento dell'idoneita' per il passaggio nei ruoli
dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari
esteri avviene tramite colloquio, secondo quanto stabilito dal
protocollo di cui all'art. 1 del presente bando.
2. Il colloquio e' volto ad accertare la preparazione e
l'attitudine del candidato a svolgere le funzioni specifiche
dell'area della promozione culturale nella posizione economica C1,
nonche' la conoscenza della normativa attinente agli istituti
italiani di cultura, inclusi elementi di diritto amministrativo e di
contabilita' di Stato, nonche' agli interventi per la promozione
della cultura e della lingua italiana all'estero.
3. Esso mira, inoltre, ad accertare la conoscenza di due lingue
straniere:
lingua veicolare a scelta tra inglese, francese, tedesco o
spagnolo;
seconda lingua a scelta del candidato tra quelle sopra
specificate o fra le seguenti: arabo, cinese, russo e portoghese.
4. Il colloquio mira, infine, ad accertare la conoscenza da parte
del candidato delle nozioni fondamentali di informatica, tra cui, in
particolare, i piu' diffusi sistemi di video scrittura, l'utilizzo
della posta elettronica e della rete Internet.

                               Art. 5.
 
Votazione
 
1. Il punteggio e' espresso in trentesimi.
2. Per superare il colloquio e conseguire l'idoneita' il
candidato deve riportare almeno 21/30.
3. Alla votazione ottenuta per il colloquio, ove venga conseguita
l'idoneita', sono aggiunti i punteggi eventualmente attribuiti ai
sensi dei seguenti articoli 6 e 7 (colloquio facoltativo e titoli).
4. Il punteggio massimo che ciascun candidato puo' conseguire, ai
sensi del presente articolo e dei successivi articoli 6 e 7, e' pari
a 42/30.

                               Art. 6.
 
Colloquio facoltativo di lingua straniera
 
1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alla
procedura di mobilita' di sostenere un colloquio facoltativo in una
terza lingua straniera a scelta, incluse quelle indicate all'art. 4.
2. Per il colloquio di cui al precedente comma, i candidati
possono conseguire fino ad un massimo di 3/30, purche' ottengano una
valutazione minima di almeno 1,5/30.
3. Il punteggio attribuito per il colloquio facoltativo si
aggiunge alla votazione finale, sempre che il candidato sia risultato
idoneo.

                               Art. 7.
 
T i t o l i
 
1. Il colloquio e' preceduto dalla valutazione degli eventuali
titoli dichiarati ed allegati dai candidati nella domanda di
partecipazione alle prove concorsuali.
2. La commissione puo' assegnare complessivamente fino a 9/30 per
i seguenti titoli:
a) comprovate esperienze professionali maturate nel campo della
promozione della cultura e/o della lingua italiana a livello
nazionale ed internazionale (fino ad un massimo di 3/30);
b) diplomi rilasciati da scuole o universita' italiane o
straniere di specializzazione in materia culturale, di comunicazione,
dello spettacolo e linguistica (fino ad un massimo di 3/30). I
diplomi stranieri devono essere tradotti e corredati da una
dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorita'
diplomatica o consolare;
c) incarichi extra-accademici conferiti dal Ministero degli
affari esteri (fino ad un massimo di 3/30).
3. I punteggi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
conseguito dai candidati risultati idonei al colloquio.

                               Art. 8.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
direttore generale per il personale ed e' composta da un funzionario
diplomatico di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata, in
servizio o a riposo, che la presiede, da due o piu' funzionari
esperti nell'ambito dell'area della promozione culturale, di livello
non inferiore alla posizione economica C2 del Ministero degli affari
esteri.
2. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per
particolari materie, nonche' per la valutazione delle conoscenze
linguistiche dei candidati.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di
livello non inferiore alla posizione economica C1 del Ministero degli
affari esteri.

                               Art. 9.
 
Accesso alla sede del colloquio e relativo svolgimento
 
1. I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita'.
2. Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero degli
affari esteri. L'indicazione dell'aula, del giorno e dell'orario di
inizio e' resa nota ai candidati con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4a serie speciale - di venerdi' 19 gennaio 2001 e sul sito
Internet del Ministero degli affari esteri (http://www.esteri.it
sotto
la voce: opportunita' concorsi. Procedura di mobilita'
nell'area della promozione culturale). Tali comunicazioni hanno
valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non hanno
ricevuto comunicazione dell'esclusione dalla procedura di selezione
sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora resi noti
nella summenzionata Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del
Ministero degli affari esteri.

                              Art. 10.
 
Graduatoria
 
La commissione esaminatrice formula, per le due categorie di
candidati, due diverse graduatorie di merito secondo l'ordine
derivante dal punteggio del colloquio finale conseguito da ciascun
candidato, previa aggiunta dei punteggi eventualmente attribuiti ai
sensi dei precedenti articoli 6 e 7.

                              Art. 11.
 
Formazione e approvazione delle graduatorie
 
1. Il direttore generale per il personale, riconosciuta la
regolarita' del procedimento di mobilita', approva con proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per il
passaggio nei ruoli, le graduatorie di merito dei concorrenti
risultati idonei nel colloquio e dichiara vincitori i candidati
utilmente collocati, tenuto conto dei titoli di preferenza, a parita'
di merito, previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Le graduatorie di merito, unitamente a quelle dei vincitori,
sono pubblicate nel foglio di comunicazioni del Ministero degli
affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                              Art. 12.
 
Presentazione dei documenti
 
1. Il candidato dichiarato vincitore deve presentare, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione
dell'invito, la dichiarazione di assenso dell'amministrazione
cedente.
2. Il vincitore deve inoltre presentare un certificato medico dal
quale risulti che egli e' fisicamente idoneo a svolgere il servizio
all'estero anche in sedi con caratteristiche di disagio. Il
certificato medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. competente
ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero
per motivi di studio o di lavoro, da un medico di fiducia
dell'autorita' diplomatica o consolare italiana, cui spetta di
autenticarlo ed eventualmente tradurlo. La qualita' di medico di
fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare deve essere attestata
in maniera esplicita dall'autorita' medesima all'atto
dell'autenticazione. E' cura del candidato richiedere il rilascio di
tale attestazione all'autorita' diplomatica o consolare competente.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10 comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero degli affari esteri, direzione generale per il
personale, ufficio V, per le finalita' di gestione della procedura
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura di mobilita'.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero degli affari esteri, direzione generale per il personale,
ufficio V, piazzale della Farnesina, 1 - Roma, titolare del
trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il capo del suddetto
ufficio V.

                              Art. 14.
 
Norma di salvaguardia
 
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
applicabili in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.
2. Il presente decreto e' trasmesso all'ufficio centrale del
bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale.
Roma, 7 novembre 2000
Il direttore generale per il personale: Dominedo'

 

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