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SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Concorso, per titoli, per l'attribuzione di una borsa di studio per
lo svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato presso la
classe di scienze matematiche, fisiche e naturali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.66 del 25/8/2000
Ente:SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Località:-
Codice atto:000E7866
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/11/2000
Tags:Ricercatori

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                            IL DIRETTORE
 
Visto lo statuto della scuola, emanato con decreto direttoriale
n. 290 del 15 marzo 1995, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.72
del 27 marzo 1995 e successive modificazioni;
Visti in particolare gli articoli 1, 6, 18 e 31 dello statuto;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, concernente le norme in
materia di borse di studio universitarie;
Visto il decreto interministeriale in data 13 aprile 1990, con
cui e' stata determinata la misura minima delle borse di studio;
Visto il regolamento per il conferimento di borse di studio per
attivita' di ricerca post-dottorato adottato dalla scuola, emanato
con decreto direttoriale n. 637 del 15 luglio 1996;
Vista la delibera del consiglio della classe di scienze
matematiche, fisiche e naturali del mese di luglio 2000 con cui e'
stata autorizzata l'istituzione di una borsa di studio per attivita'
di ricerca post-dottorato in neurobiologia dell'importo annuale di
L. 25.000.000, utilizzando i fondi rimasti non utilizzati di cui alle
borse di studio post-dottorato precedentemente bandite in varie
discipline (neurobiologia, analisi, matematica, fisica teorica), ed
e' stato delegato il preside ad assumere le ulteriori determinazioni
di competenza della classe come previsto dal regolamento suddetto;
Vista la delibera del consiglio direttivo in data 16 gennaio 1998
con cui e' stata determinata la ripartizione tra le due classi dei
fondi ministeriali per borse di studio ex lege n. 398/1989 assegnati
alla scuola per l'anno 1997;
Sentito in merito il preside della classe di scienze matematiche,
fisiche e naturali ed il docente responsabile delle ricerche di
neurobiologia;
Stante la disponibilita' sul cap. 1.4.13;
 
Decreta:
 

Art. 1.
 
E' indetto un concorso per titoli per l'attribuzione di una borsa
di studio per lo svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato
presso la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali della
scuola normale superiore di Pisa, per la seguente area disciplinare:
"neurobiologia".
Il programma di ricerca riguarda: Studio sul sistema nervoso
centrale, in particolare sulla plasticita' nel sistema nervoso.
Lo stesso si svolgera' sotto la supervisione del prof. Lamberto
Maffei, professore ordinario di neurobiologia presso la scuola
normale.
 
Art. 2.
 
La borsa di studio ha durata di due anni, sottoposta a conferma
al termine del primo anno.
Il concorso e' aperto agli studiosi che non hanno compiuto il
trentatreesimo anno di eta' alla data di scadenza del presente bando,
in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equipollente
conseguito presso universita' o istituto di istruzione universitario
italiano o straniero alla data di decorrenza della borsa, di cui al
successivo art. 7.
Il titolo conseguito all'estero sara' considerato valido
nell'eventualita' in cui sia stato operato il riconoscimento di cui
all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
In assenza di tale riconoscimento l'equipollenza, ai soli fini del
concorso, potra' essere dichiarata con decreto del direttore della
scuola, previo parere conforme della commissione di cui al successivo
art. 5.
 
Art. 3.
 
L'ammontare della borsa e' di L. 25.000.000 annui.
 
Art. 4.
 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, dovranno pervenire indirizzate al direttore della Scuola
normale superiore di Pisa - piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 Pisa,
entro il 20 novembre 2000.
Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo
(allegato A), i candidati dovranno dichiarare:
di non aver compiuto il trentatreesimo anno di eta' alla data
di scadenza del presente bando;
il titolo di studio posseduto;
di non usufruire e non aver usufruito di altra borsa di studio
per attivita' di ricerca post-dottorato concessa ai sensi della legge
n. 398/1989;
i nomi di due o piu' docenti o studiosi che abbiano seguito
l'attivita' di studio e ricerca del candidato, ai quali il candidato
ha chiesto di inviare alla scuola una lettera di presentazione in
appoggio alla domanda.
Nella domanda dovra' altresi' essere indicato il domicilio eletto
dal candidato ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello
stesso dovra' essere tempestivamente comunicata.
La domanda dovra' essere corredata da:
curriculum vitae et studiorum;
elenco delle pubblicazioni scientifiche;
il programma di ricerca che il candidato intende svolgere
presso la scuola normale, nell'ambito del programma di ricerca
indicato all'art. 1 del presente bando.
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengono
le dichiarazioni sopraindicate e alle quali non sia stata allegata la
prescritta documentazione.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all'accertamento
dei requisiti prescritti e l'esclusione dal concorso puo' essere
disposta, in qualsiasi momento, con decreto motivato del direttore.
 
Art. 5.
 
Il concorso consiste nell'esame dei titoli accademici e
scientifici (curriculum vitae, lista delle pubblicazioni e lettere di
presentazione), nonche' del programma di ricerca presentati dal
candidato, onde accertarne l'attitudine alla ricerca.
La commissione giudicatrice sara' nominata dal direttore della
Scuola normale superiore di Pisa, ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 398/1989.
La commissione, che dispone fino ad un massimo di 100 punti,
stabilira' in via preliminare i punteggi da attribuire ai vari
titoli.
Per conseguire l'idoneita' ciascun candidato deve riportare un
punteggio non inferiore ai 60 punti.
Sulla base dei punteggi riportati dai singoli candidati, la
commissione formulera' la graduatoria di merito in base alla quale
sara' assegnata la borsa.
La commissione attribuira' punteggi differenziati a tutti i
candidati, al fine di evitare situazioni di merito ex-aequo.
Il direttore della scuola, con proprio provvedimento, approvera'
la graduatoria e nominera' il vincitore della borsa sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti all'art. 2.
La graduatoria degli idonei verra' pubblicata all'albo ufficiale
della scuola, con relativo annuncio nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
 
Art. 6.
 
Il vincitore sara' invitato a far pervenire alla Scuola normale
superiore di Pisa, anche tramite telefax o per via telegrafica, nel
termine perentorio di dieci giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui ha ricevuto la comunicazione di nomina, una
dichiarazione di accettazione della borsa e di tutte le condizioni
previste nel bando di concorso, pena la decadenza.
Entro venti giorni dalla data di decorrenza della borsa, il
borsista dovra' produrre la documentazione di rito (certificato di
nascita, titolo di studio o valido documento sostitutivo, ecc.).
In caso di rinuncia o di inadempienze da parte del vincitore
(mancanza dei requisiti, ovvero mancata presentazione dei documenti
prescritti, o mancato inizio dell'attivita' nel termine prescritto),
subentreranno altri candidati secondo l'ordine di graduatoria, nel
rispetto dei termini fissati dal regolamento citato in premessa.
 
Art. 7.
 
La decorrenza della borsa e' fissata al 1o gennaio 2001.
Entro la fine del primo anno di attivita' la borsa di studio e'
sottoposta a conferma da parte di una commissione nominata dal
consiglio della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali
della Scuola normale superiore di Pisa.
A tale scopo il borsista dovra' produrre una relazione
particolareggiata sull'attivita' di ricerca svolta, sui risultati
conseguiti e sul residuo programma di ricerca.
La borsa di studio non puo' in ogni caso, allo scadere del
biennio, essere rinnovata.
 
Art. 8.
 
Il borsista ha l'obbligo di compiere continuativamente
l'attivita' di studio e di ricerca presso la scuola; l'inosservanza
di tale obbligo comporta la decadenza della borsa.
Il borsista puo' partecipare, previa autorizzazione, a progetti
di ricerca coerenti con il programma predisposto dalla scuola, svolti
anche all'estero presso enti di ricerca e universita'.
Il borsista non puo' essere impegnato in attivita' didattiche
ufficiali e non puo' svolgere attivita' di lavoro dipendente o
attivita' di consulenza retribuite aventi natura continuativa, e che
comunque risultino incompatibili con gli obblighi di cui al primo
comma.
Il godimento della borsa non implica un rapporto di lavoro,
essendo finalizzato alla sola formazione del borsista.
La borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali, ne'
a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini della carriera, ne' a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Essa non puo' essere cumulata con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di formazione o di ricerca del borsista;
l'eventuale cumulo con dette borse deve essere preventivamente
autorizzato.
In caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal borsista,
la scuola potra' decidere l'interruzione del godimento della borsa.
 
Art. 9.
 
Il pagamento della borsa avviene a rate mensili di cui le prime
due anticipate, da corrispondersi all'atto dell'inizio
dell'attivita'.
La scuola provvedera' alla copertura assicurativa contro gli
infortuni, rimanendo a carico del borsista quanto dovuto per
l'assistenza sanitaria.
Il differimento della data di inizio della borsa, o interruzioni
nel periodo di godimento della stessa per un periodo non superiore ai
sei mesi, potranno essere disposte dalla scuola, previa deliberazione
del consiglio della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali
della Scuola.
 
Art. 10.
 
Il procedimento concorsuale si concludera' non oltre il
15 dicembre 2000.
Il responsabile del procedimento concorsuale e' il funzionario
amministrativo responsabile della segreteria studenti della scuola
(tel. 050/509237-509026; fax 050/563513).
Entro sei mesi dall'espletamento del concorso i candidati
potranno provvedere al recupero, a loro spese, dei titoli inviati
alla scuola. Trascorso tale periodo l'amministrazione non sara' in
alcun modo responsabile dei suddetti titoli.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla
legge n. 398/1989, al regolamento adottato dalla scuola per il
conferimento di borse di studio per attivita' di ricerca
post-dottorato gia' citato nelle premesse, emanato con decreto
direttoriale n. 637 del 15 luglio 1996, nonche' allo statuto ed al
regolamento didattico della scuola.
Pisa, 24 luglio 2000
Il direttore

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