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UNIVERSITA' DI PERUGIA

Procedura di valutazione comparativa per un contratto di ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per il settore
concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica - profilo ING-IND/10 - Fisica
tecnica industriale - per le esigenze del Centro di Ricerca sulle
Biomasse. (Decreto n. 850)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.49 del 26/6/2012
Ente:UNIVERSITA' DI PERUGIA
Località:Perugia  (PG)
Codice atto:2E003505
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:26/7/2012
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Vista la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la Legge 10.4.1991 n. 125;
Visto il DPCM 7.2.1994 n. 174;
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il D.M. 4.10.2000 di rideterminazione e aggiornamento dei
settori scientifico disciplinari e definizione delle relative
declaratorie, ai sensi dell'art.2 del D.M. 23.12.1999 e i successivi
DD.MM. di modifica ed integrazione;
Visto il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la Legge 15.4.2004 n. 106;
Visto il D.P.R. n. 252 del 3.5.2006;
Vista la Legge 9 gennaio 2009 n. 1, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante
disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione
del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca;
Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l'art. 24
(Ricercatori a tempo determinato);
Visto il D.M. 25.5.2011 n. 243 pubblicato nella G.U. n. 220 del
21.9.2011 avente ad oggetto: "Criteri e parametri riconosciuti, anche
in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei
candidati dei contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010";
Visto l'art. 18 - comma 2 - della Legge 30.12.2010 n. 240,
secondo cui "Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di ciascun
ateneo i procedimenti per l'attribuzione dei contratti di cui
all'art. 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base
della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art. 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43....";
Visto il decreto ministeriale n. 336 del 29 luglio 2011
"Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all'art. 15 Legge 30.12.2010, n. 240", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del
1.9.2011;
Vista la nota del MIUR 2.8.2011 prot. n. 3822, con la quale sono
state date indicazioni circa l'applicazione dell'art. 24 della L.
240/2010;
Visto il D.P.R. n. 232 del 15.12.2011 relativo al "Regolamento
per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei
ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della
Legge 30.12.2010, n. 240";
Visto il Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della
legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico di questo
Ateneo nella seduta del 20.9.2011, emanato con D.R. n. 1693 del
7.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011;
Vista la delibera del Senato Accademico del 5.12.2011 "O.d.G. n.
5) Oggetto: Ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33
del D.Lgs n. 165/2001, come sostituito dall'art. 156 della L.
12.11.2011 n. 183 - determinazione criteri direttivi", che autorizza
le assunzioni di ricercatori a tempo determinato con oneri gravanti
su fondi esterni;
Vista la nota prot. n. 206/2011 del 27.4.2011 del Direttore del
Centro di Ricerca sulle Biomasse in ordine alla programmazione di
fabbisogno di personale 2011 - Ricercatori a tempo determinato, con
cui e' stato chiesto, tra le altre, l'avvio della procedura per
l'assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato per il SSD
ING-IND/10;
Vista la Legge 12.11.2011, n. 183 in particolare l'art. 15 "Norme
in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di
introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea,
adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive
stesse";
Visto il D.R. n. 2338 del 23.12.2011 avente ad oggetto
"Approvazione della programmazione triennale 2010-2012 ai sensi
dell'art. 1-ter del D.L. 31.1.2005 n. 7, convertito in Legge
31.3.2005 n. 43, in attuazione di quanto deliberato dal Senato
Accademico nella seduta del 5.12.11 e dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 13.12.11";
Visto l'art. 49 del D.L. 9.2.2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni e sviluppo";
Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e
ricercatori universitari (L.240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla
verifica dell'effettivo svolgimento dell'attivita' didattica
(L-240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica emanato
con D.R. n. 152 del 8.2.2012;
Viste le note del 20.04.2012 e del 07.05.2012 con cui il
Direttore del CRB, a seguito della delibera adottata dal Consiglio
del CRB nella seduta del 30.03.2012, ha chiesto l'autorizzazione
all'assunzione di un ricercatore a tempo determinato tempo pieno, ex
art. 24, comma 3, Lettera a), Legge n. 240/2010 nel settore
concorsuale 09/C2 - profilo SSD ING-IND/10, specificando che il costo
del posto e' completamente finanziato su fondi appositamente
stanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del mare nell'ambito del progetto dal titolo "Water & Carbon
Footprin: sviluppo di algoritmi e sotware per la valutazione del
carbon footprint nelle aziende vinicole" e allegando altresi' il
progetto di ricerca a cui dovra' dedicarsi il ricercatore;
Vista la delibera del Centro di Ricerca sulle Biomasse del
30.3.2012 con cui e' stata autorizzata la spesa per l'assunzione di
un Ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, per la durata di
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due, nell'ambito del
settore scientifico-disciplinare ING-IND/10;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff.
3 maggio 2012, n. 102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 - avente
ad oggetto "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli
atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli
obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi
normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c),
d), e) ed f) e al comma 5.", in particolare l'art. 5, comma 5;
Vista la nota del 20.4.2012 prot. n. 175/2012 del Direttore del
Centro di Ricerca sulle Biomasse con la quale vengono fornite le
informazioni necessarie all'emanazione del Bando;
Visto il D.R. n. 842 del 16.5.2012, ratificato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 5 giugno 2012 e dal Senato
Accademico nella seduta del 6 giugno 2012;

Decreta:


Art. 1


Indizione della procedura di valutazione comparativa


E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la
sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l'instaurazione
di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario
a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 -
lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per le finalita' e per il
settore concorsuale sottoindicato:
A) Settore Concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica - Profilo ING-
IND/10 - Fisica tecnica industriale - n. 1 contratto - per le
esigenze del Centro di Ricerca sulle Biomasse.
Il contratto e' finalizzato allo svolgimento delle seguenti
attivita' di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti:
attivita' di ricerca: il Ricercatore dovra' effettuare
attivita' di ricerca principalmente nella conversione energetica di
biomasse residuali e biocarburanti, ed in particolare nelle seguenti
tematiche:
a. analisi di ciclo di vita di filiere per la produzione di
energia da biomasse e di biocarburanti;
b. sperimentazione in impianti pilota per la produzione di
biodiesel e bioetanolo di seconda generazione;
c. certificazione energetica degli edifici.
didattica ufficiale: l'attivita' didattica sara' svolta sugli
argomenti e nell'ambito dei corsi inerenti il settore concorsuale
09/C2 per un massimo di 350 ore annue, anche mediante l'affidamento
di corsi fino ad un massimo di 10 CFU;
didattica integrativa e di servizio agli studenti: consistera'
in esercitazioni, esami, consultazioni, assistenza a tesi di laurea
nell'ambito dei corsi inerenti il Settore Concorsuale 09/C2.
Sede di servizio: Centro di Ricerca sulle Biomasse - sede di
Perugia.
Durata contrattuale: 3 anni, eventualmente prorogabili per due
anni.
Lingua straniera richiesta: inglese.
Numero massimo pubblicazioni: 12.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione alle valutazioni comparative


I requisiti di ammissione richiesti per il contratto oggetto del
presente decreto sono di seguito indicati:
A)1. Titolo di Dottore di ricerca in Ingegneria Energetica.
A)2. Attivita' di ricerca almeno quinquennale nel settore delle
filiere energetiche da biomasse e nella sostenibilita' ambientale di
biocarburanti.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 - comma 13 - della legge
n. 240/2010, possono, altresi', partecipare coloro che siano in
possesso dei sottoelencati requisiti:
A)3. Laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il
Territorio (o titoli di studio equivalenti dei precedenti
ordinamenti).
A)4. Attivita' di ricerca di almeno otto anni nel settore delle
filiere energetiche da biomasse e nella sostenibilita' ambientale di
biocarburanti.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative di cui al
presente decreto:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che non possiedano idoneita' fisica all'impiego;
3) coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, o che siano cessati con provvedimento di
licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o
di condanna penale, o che siano stati dichiarati decaduti da altro
pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
4) coloro che siano stati gia' assunti a tempo indeterminato
come professori universitari di prima o di seconda fascia o come
ricercatori, ancorche' cessati dal servizio;
5) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita',
fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al
dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il
rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'Universita' di Perugia.
A pena di esclusione, i requisiti per ottenere l'ammissione
debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande.
Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3 


Domande di ammissione


La domanda di ammissione alla procedura di valutazione
comparativa, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione/atto di notorieta', ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema allegato
(Allegato A), debitamente sottoscritta con firma autografa a pena di
esclusione, corredata di tutta la relativa documentazione, ed
indirizzata al Magnifico Rettore dell'Universita' degli Studi di
Perugia - Piazza dell'Universita' n. 1 - Perugia - dovra' pervenire
entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale.
Sono ammesse le seguenti modalita' di trasmissione della domanda
e della relativa documentazione:
consegna diretta presso il front-office della Portineria della
Sede Centrale (Palazzo Murena) - P.zza Universita', 1 - Perugia - nei
giorni ed orari di apertura della stessa;
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
Rettore di questo Ateneo, all'indirizzo sopraindicato; al riguardo si
precisa che saranno irricevibili le domande e la relativa
documentazione che perverranno oltre il termine di 30 giorni
sopraindicato, ancorche' spedite entro il termine stesso;
trasmissione, mediante posta elettronica certificata del
candidato all'indirizzo PEC protocollo@cert.unipg.it; dell'Allegato A
debitamente compilato, corredato da tutta la relativa documentazione,
sottoscritti con firma autografa e scannerizzati in formato PDF,
ovvero sottoscritti con firma digitale; non sara' ritenuta valida la
documentazione trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non
certificata o da una PEC intestata a persona diversa dal candidato,
ovvero trasmessa ad altro indirizzo di posta elettronica dell'Ateneo;
non sara' altresi' ritenute valida la documentazione trasmessa in
formato diverso dal formato PDF;
trasmissione a mezzo fax ai nn. 075/5852067 - 075/5852267.
Qualora il termine di 30 giorni per la scadenza cada in giorno di
sabato o in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno
feriale utile.
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio di 30
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione e della
relativa documentazione, fara' fede solo il timbro di arrivo del
Protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande e la
relativa documentazione che perverranno oltre il termine di 30 giorni
sopraindicato.
La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa, senza
necessita' di autenticazione, in presenza del dipendente addetto,
ovvero sottoscritta, con firma autografa, e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identita', pena
l'esclusione. Qualora il documento di identita' non sia in corso di
validita', il candidato dovra', ai sensi dell'art. 45 del D.P.R.
445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che i dati
ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della
corretta produzione della documentazione allegata alla domanda, si
precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati
stati, qualita' personali e fatti tassativamente elencati nell'art.
46 citato) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere
dichiarati stati, qualita' personali, fatti che siano a diretta
conoscenza del dichiarante, e con cui puo' essere dichiarato che la
fotocopia di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un
titolo di studio, di un titolo di servizio e' conforme
all'originale), possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3
del D.P.R. 445/2000, dai cittadini italiani e dai cittadini
dell'Unione Europea; i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente
agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, salvo che le
leggi o i regolamenti concernenti l'immigrazione e la condizione
dello straniero non dispongano diversamente, e salvo che
l'utilizzabilita' delle dichiarazioni sostitutive suddette sia
consentita da convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di
provenienza, nei limiti di tali previsioni.
3.1 Redazione della domanda di partecipazione
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita', ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
(vedi N.B.), in conformita' al modello allegato al presente avviso
(Allegato A):
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) il domicilio (indirizzo, numero telefonico, eventuale
indirizzo e-mail o PEC, eventuale numero di fax) che il candidato
elegge ai fini del concorso, riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;
5) l'indicazione della procedura di valutazione comparativa per
la quale il candidato presenta domanda;
6) il possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini
dell'ammissione alla procedura comparativa per cui viene presentata
domanda;
7) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini
dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
8) di essere fisicamente idoneo all'impiego;
9) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
10) solo per i cittadini italiani di sesso maschile: la
posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
11) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali, (oppure le eventuali condanne riportate e gli eventuali
procedimenti penali pendenti a carico);
12) solo per i cittadini stranieri: il godimento dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza;
13) solo per i cittadini stranieri: di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
14) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, di non essere cessato con provvedimento di
licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o
di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro
pubblico impiego per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
15) di non avere un grado di parentela o di affinita', fino al
quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento
o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il
direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione
dell'Universita' di Perugia;
16) solo per i portatori di handicap: l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge
05/02/1992, n. 104;
17) di acconsentire, nel caso in cui all'Amministrazione
pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla
procedura ed il candidato rivesta la qualifica di controinteressato,
l'invio per via telematica all'indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, di
copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di
accesso e la possibilita' di presentare motivata opposizione a detta
richiesta, anche per via telematica, entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione stessa.
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 6), 9), 14) e 15) da
parte dei candidati cittadini italiani, comportera' l'esclusione
dalla valutazione comparativa.
La mancanza di dichiarazione, di cui ai punti 6), 12), 13), 14) e
15) da parte dei candidati cittadini stranieri, comportera'
l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Alla domanda debbono essere allegati:
a) curriculum in duplice copia, datato e firmato, redatto nel
rispetto delle modalita' piu' sotto indicate;
b) titolo di studio posseduto, nel rispetto delle modalita'
piu' sotto indicate;
c) documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 punti A)1 - A)2 o A)3 -A)4 - nel rispetto delle modalita'
piu' sotto indicate;
d) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa,
in unica copia, nel rispetto delle modalita' piu' sotto indicate;
e) pubblicazioni scientifiche, in unica copia, nel rispetto
delle modalita' piu' sotto indicate;
f) tesi di dottorato, nel rispetto delle modalita' piu' sotto
indicate;
g) elenco in duplice copia, datato e firmato, dei titoli
allegati;
h) elenco in duplice copia, datato e firmato, delle
pubblicazioni allegate;
i) per i cittadini italiani: fotocopia di documento di
identita' in corso di validita' a pena di esclusione, e
facoltativamente, del codice fiscale;
per i cittadini stranieri: certificato di cittadinanza (o
relativa autocertificazione, nei casi in cui e' consentito dalle
norme vigenti, vedi N.B.) e fotocopia di documento di identita' in
corso di validita', a pena di esclusione.
3.2 Modalita' di produzione della documentazione allegata alla
domanda
a) Curriculum: il curriculum deve essere prodotto in duplice
copia, datato e firmato, e deve essere corredato, a pena di non
valutazione, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, resa utilizzando l'allegato B, con
la quale il candidato attesti, sotto la propria responsabilita', che
quanto ivi dichiarato corrisponde a verita'; i cittadini stranieri
che, ai sensi di quanto indicato sub N.B.) non possano rendere valide
dichiarazioni sostitutive, dovranno produrre, in originale o copia
autenticata, la documentazione attestante il possesso di quanto
dichiarato nel curriculum.
b) Titolo di studio:
in caso di titolo di studio conseguito in Italia: titoli in
originale o copia autenticata, o copia dichiarata conforme
all'originale, conformemente all'allegato B, ai sensi degli artt. 19
e 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi N.B.), ovvero autocertificazione resa
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (vedi N.B.), attestante il
possesso del titolo di studio posseduto, richiesto ai sensi dell'art.
1 quale requisito di ammissione, nonche' la data di conseguimento,
l'Universita' che lo ha rilasciato e la relativa votazione;
in caso di titolo di studio conseguito all'estero: ai fini
dell'ammissione alla selezione e' necessaria l'equiparazione del
titolo di studio conseguito all'estero al titolo di studio richiesto
per l'ammissione alla presente selezione, effettuata ai sensi di
quanto disposto dall'art. 38 del D. L.vo 165/2001, il quale prevede
che "nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali
provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione pubblica, sentito il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca".
Pertanto, i candidati in possesso di titolo di studio conseguito
all'estero dovranno, entro i termini di scadenza del bando, a pena di
esclusione dalla procedura selettiva, produrre la seguente
documentazione:
copia della richiesta di riconoscimento della equivalenza del
proprio titolo, inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e al
MIUR, entro il termine di scadenza del presente bando, corredata di
copia della documentazione ad essa allegata.
Il candidato e' ammesso con riserva a partecipare alla selezione,
nelle more del riconoscimento della equivalenza del titolo; qualora
la richiesta abbia esito negativo, il candidato sara' automaticamente
escluso dalla selezione, quale ne sia la fase di espletamento o
l'esito. I moduli e le informazioni per la richiesta di equivalenza
sono scaricabili al sito web del Dipartimento della Funzione
Pubblica, http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/funzione
pubblica/documentazione
.aspx, alla voce "modulistica per il
riconoscimento dei titoli di studio".
c) Requisiti di cui all'art. 2 punti A)1 - A)2 o A)3 - A)4
Il possesso dei suddetti requisiti dovra' essere comprovato
mediante produzione della relativa documentazione, in originale o
copia autenticata o copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi
dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 dello stesso
D.P.R. n. 445/2000 (Allegato "B"), dai soggetti a cio' autorizzati ai
sensi della normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini
extracomunitari con le limitazioni piu' sotto specificate), ovvero
autocertificazione, effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorieta', ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, resa utilizzando l'allegato B, dai medesimi
soggetti di cui al precedente punto, a cio' autorizzati ai sensi
della normativa vigente.
Per i candidati non abilitati all'utilizzo delle dichiarazioni
sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 (vedi N.B. sub art. 3), il
possesso dei suddetti requisiti dovra' essere comprovato mediante
produzione dei relativi certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, legalizzati, ove necessario,
e corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita'
all'originale.
d) Titoli
A pena di non valutazione i titoli, in carta libera, dovranno
essere presentati in una delle seguenti modalita':
originale o copia autenticata;
copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19
del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000
(Allegato "B"), dai soggetti a cio' autorizzati ai sensi della
normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con
le limitazioni specificate sub. N.B. sub art. 3);
autocertificazione del possesso dei titoli, effettuata mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta',
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, resa utilizzando
l'allegato B, dai medesimi soggetti di cui al precedente punto, a
cio' autorizzati ai sensi della normativa vigente.
Per i candidati non abilitati all'utilizzo delle dichiarazioni
sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 (vedi N.B. sub art.3), il
possesso dei titoli dovra' essere comprovato mediante produzione dei
relativi certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorita' dello Stato estero, legalizzati, ove necessario, e
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
A pena di non valutazione, ai titoli redatti in lingue diverse da
quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui
e' consentito (vedi N.B. sub art. 3) redatta dal candidato e
dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato stesso ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato "B").
e) f) Pubblicazioni e tesi di dottorato
A pena di non valutazione, le pubblicazioni e la tesi di
dottorato debbono essere allegate in una delle seguenti modalita':
originale, copia autenticata oppure, limitatamente ai soggetti a cio'
autorizzati ai sensi della normativa vigente (cittadini italiani e
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza limitazioni;
cittadini extracomunitari con le limitazioni specificate sub. N.B.
sub art. 3), in fotocopia corredata da dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' (Allegato "B") con la quale, ai sensi
dell'art. 47 dello D.P.R. n. 445/2000, si attesti la conformita'
all'originale di quanto presentato e si forniscano le indicazioni
relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo e alla data di
pubblicazione ed al numero dell'opera dalla quale sono ricavati.
A pena di non valutazione, alle pubblicazioni redatte in lingue
diverse da quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola
deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei
casi in cui e' consentito (vedi N.B. sub art. 3), redatta dal
candidato e dichiarata conforme al testo originale mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato
stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato "B").
Sono valutabili, in riferimento alla procedura di valutazione
comparativa di cui al presente decreto, le pubblicazioni edite (ivi
compresi gli estratti di stampa) e i testi accettati per la
pubblicazione entro la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Per le pubblicazioni edite, stampate in Italia anteriormente al
2.9.2006 (data di entrata in vigore del Regolamento di cui al D.P.R.
n. 252/2006), devono essere stati adempiuti gli obblighi di cui al
Decreto Luogotenenziale n. 660/1945; se stampate in Italia
successivamente a tale data, deve essere stato effettuato il deposito
legale nelle forme di cui al D.P.R. n. 252 del 3.5.2006.
Per i testi accettati per la pubblicazione, a pena di non
valutazione, deve essere allegata alla pubblicazione la relativa
lettera di accettazione della casa editrice, sottoscritta dal
responsabile della stessa (o da un suo delegato), prodotta in una
delle seguenti modalita': originale, copia autenticata oppure,
limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati ai sensi della normativa
vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con
le limitazioni specificate sub N.B. sub art. 3), in fotocopia
corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
(Allegato "B") con la quale, ai sensi dell'art. 47 dello D.P.R. n.
445/2000, si attesti la conformita' all'originale di quanto
presentato.
La tesi di dottorato, valutabile ai sensi dell'art. 1, comma 7,
del D.L. 180/2008 convertito con L. 1/2009, deve essere prodotta
secondo le stesse modalita' sopra indicate per le pubblicazioni
scientifiche.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorieta' di cui all'Allegato "B" devono essere sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi
dell'art. 38, 3° comma, del D.P.R. 445/2000 ai fini della loro
validita' ed efficacia.
L'Amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non
veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del
D.P.R. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del
medesimo D.P.R.-
Il mancato invio delle pubblicazioni non equivale a rinuncia alla
partecipazione alle procedure. Tuttavia, la Commissione giudicatrice
valutera' i candidati solo sulla base del curriculum e dei titoli, se
correttamente prodotti, e non potra', pertanto, valutare i lavori
scientifici, anche se personalmente conosciuti.
Sul plico contenente la domanda e gli allegati sopraindicati
comprese le pubblicazioni, ovvero nell'oggetto della PEC, deve essere
riportata la dicitura:
"Procedura di valutazione comparativa per n. 1 contratto di
ricercatore universitario a tempo determinato - Settore concorsuale
................... - profilo SSD .........................".
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti all'Ufficio
Concorsi (n. telefonico 075/5852333 - e-mail:
elisabetta.giannoni@unipg.it).
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa, ma imputabili a disguidi postali o telegrafici, a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4 


Esclusione dalla valutazione comparativa


I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione
comparativa.
L'esclusione per i motivi di cui al presente bando e' disposta,
in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del
Rettore, che verra' notificato all'interessato mediante raccomandata
con avviso di ricevimento.

                               Art. 5 


Costituzione della Commissione giudicatrice


La Commissione giudicatrice e' nominata dal Rettore con proprio
decreto, in conformita' con quanto dispone l'art. 7 del Regolamento
per l'assunzione di ricercatori con contratto di diritto privato a
tempo determinato emanato con D.R. n. 1693 del 7.10.2011 e modificato
con D.R. n. 1817 del 20.10.2011.

                               Art. 6 


Procedura comparativa e adempimenti della Commissione giudicatrice


La selezione assicura la valutazione comparativa dei candidati e
la pubblicita' degli atti.
La Commissione giudicatrice predetermina i criteri per la
valutazione preliminare dei candidati nel rispetto di quanto dispone
il D.M. 25.5.2011 n. 243, pubblicato nella G.U. n. 220 del 21.9.2011,
e per l'attribuzione del punteggio, a seguito della discussione, ai
titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati
ammessi alla discussione stessa.
Dopo aver fissato i criteri, la Commissione procede alla verifica
dell'ammissibilita' dei candidati, alla luce dei requisiti di
ammissione indicati nel bando.
Effettuata la verifica dell'ammissibilita' dei candidati, ove i
candidati ammessi siano in numero maggiore di sei, la Commissione
procede alla valutazione preliminare dei candidati ammessi,
effettuata con motivato giudizio analitico espresso sui titoli, sul
curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di
dottorato, nel rispetto di quanto dispone il D.M. 25.5.2011 n. 243,
pubblicato nella G.U. n. 220 del 21.9.2011 e dei criteri a tal fine
predeterminati dalla Commissione medesima.
La valutazione preliminare e' finalizzata alla ammissione alla
successiva discussione pubblica, davanti alla commissione, dei titoli
e della produzione scientifica dei candidati comparativamente piu'
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero
degli stessi e comunque non inferiore a sei unita'. I candidati sono
tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o
inferiore a sei.
Ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. c) della L. 240/2010, sono
esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta
ad accertare l'adeguata conoscenza di una eventuale lingua straniera;
per la procedura di valutazione comparativa di cui al presente bando,
la lingua straniera richiesta, la cui conoscenza verra' accertata
contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, e'
la lingua inglese.
A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai
candidati ammessi alla discussione stessa, sulla base dei criteri
predeterminati.
All'esito della selezione, sulla base dei punteggi complessivi
conseguiti, la Commissione individua l'idoneo.
Il giorno 27 luglio 2012 verra' pubblicato all'Albo online
dell'Ateneo e nel sito web dell'Ateneo (www.unipg.it) alla voce
"Concorsi" - "Procedure di valutazione comparativa Ricercatori a
tempo determinato" - un Avviso con il quale verra' comunicato:
la data in cui sara' pubblicato l'elenco dei candidati ammessi
alla discussione;
la data, ora e luogo di espletamento della discussione e della
prova di lingua;
l'eventuale rinvio di pubblicazione del suddetto avviso.
Il diario della discussione pubblicato con il suddetto avviso ha
valore di convocazione formale. Non saranno inviate comunicazioni
personali in merito.
La mancata presentazione del candidato nella data, ora e luogo
indicati nell'avviso predetto, sara' considerata esplicita e
definitiva manifestazione della sua volonta' di rinunciare alla
valutazione comparativa.
La discussione dei titoli e della produzione scientifica e'
pubblica.
Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un
documento di identita' o di riconoscimento equipollente ai sensi
dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validita'. Qualora i
candidati esibiscano documenti non in corso di validita' dovranno, ai
fini dell'ammissione, dichiarare in calce alla fotocopia degli stessi
che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio.
Non verranno accolte richieste di rinvio delle prove da parte dei
candidati, anche se debitamente giustificate e documentate.
La Commissione, conclusi i lavori, consegna al Responsabile del
procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
La Commissione giudicatrice deve concludere la procedura di
valutazione comparativa entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del
decreto rettorale di nomina. Il Rettore puo' prorogare, per una sola
volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione
della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal
Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano
conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento
motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.

                               Art. 7 


Accertamento della regolarita' degli atti e proposta di chiamata


Il Rettore accerta con proprio decreto la regolarita' degli atti
ed indica l'idoneo.
Il decreto rettorale di approvazione degli atti viene pubblicato
all'Albo online dell'Ateneo e sul sito web dell'Ateneo. Dalla data di
pubblicazione all'Albo online decorrono i termini per le eventuali
impugnative.
Nel caso in cui riscontri irregolarita', il Rettore rinvia, con
provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un
termine per la conclusione dei lavori.
Il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura
con indicazione dell'idoneo, viene trasmesso ai Consigli delle
Strutture che hanno richiesto la procedura selettiva, che procedono
entro sessanta giorni alla formulazione della proposta di chiamata
dell'idoneo.
La delibera di proposta di chiamata e' valida se approvata con
voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di
II fascia afferenti alla Struttura; in caso di mancato raggiungimento
di tale maggioranza, la conseguente delibera di non chiamata deve
essere adeguatamente motivata in ordine al venir meno delle esigenze
sulla base delle quali era stata richiesta l'emissione del bando.
La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il termine
sopraindicato, ovvero la mancanza di una adeguata motivazione in caso
di non chiamata, comporta l'impossibilita' per la struttura che ha
richiesto il bando di avviare una nuova procedura selettiva per il
medesimo settore per il periodo di un anno.
La delibera contenente la proposta di chiamata e' sottoposta alla
approvazione del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo.

                               Art. 8 


Restituzione delle pubblicazioni


I candidati potranno richiedere, trascorsi quattro mesi dalla
data di pubblicazione all'albo online del decreto di approvazione
degli atti della procedura ed entro i successivi due mesi, la
restituzione della documentazione presentata.
La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo
eventuale contenzioso in atto, direttamente all'interessato o a
persona munita di delega. Trascorsi i termini di cui sopra
l'Universita' non e' piu' responsabile della conservazione e della
restituzione della documentazione.

                               Art. 9 


Documentazione per la sottoscrizione del contratto di diritto privato


L'idoneo chiamato ricevera' comunicazione dall'Ufficio
competente, con cui verra' richiesta la produzione della
documentazione necessaria alla stipula del contratto di diritto
privato finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato con regime d'impegno a tempo pieno,
entro il termine fissato dall'Ufficio stesso pena la decadenza del
diritto alla stipula del contratto.
Il rapporto di lavoro e' regolato dal Regolamento per
l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi della L. 30.12.2010 n. 240, emanato con
D.R. n. 1693 del 7.10.2011, dal contratto individuale, dalle
disposizioni di legge e dalle norme comunitarie.
L'idoneo chiamato dovra' produrre, se cittadino italiano o di
Stato appartenente all'Unione europea, la seguente documentazione,
pena la decadenza dal diritto al contratto:
1) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche o private e di non trovarsi in alcuno dei
casi di cumulo e incompatibilita' rispetto alle disposizioni che
regolano il rapporto di lavoro subordinato del ricercatore a tempo
determinato.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
L'idoneo chiamato, se cittadino di Stato non appartenente
all'Unione europea soggiornante in Italia, dovra' presentare a
richiesta, pena la decadenza al diritto al contratto, la
dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) del secondo comma del
presente articolo, limitatamente alle previsioni di cui all'art. 3 -
commi 2 e 3 - del D.P.R. 445/2000 (riportate nell'art. 3 del presente
decreto); il possesso dei requisiti non ricompresi nella
sopraindicata dichiarazione dovra' essere dimostrato mediante idonea
certificazione.
Al di fuori dei casi sopra previsti, l'idoneo chiamato, se
cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, dovra'
presentare a richiesta, pena la decadenza al diritto al contratto, i
seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino;
3) certificato attestante la cittadinanza;
4) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il certificato relativo al punto n. 4) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui l'idoneo chiamato e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Ai certificati redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dall'idoneo
chiamato sono soggetti, da parte dell'Universita' degli Studi di
Perugia, ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita'
degli stessi.
L'idoneita' fisica all'impiego, requisito essenziale per
l'assunzione in servizio, sara' accertata mediante visita medica
effettuata, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
19.9.1994 n. 626, dal medico competente di questa Amministrazione.
Il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo
determinato con regime a tempo pieno e' pari al trattamento iniziale
spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato con regime
di impegno a tempo pieno.
Il contratto avra' la durata di tre anni, eventualmente
prorogabile per ulteriori due, e prevede un impegno orario dei
titolari di contratto fissato in 1500 ore di lavoro annue e lo
svolgimento di attivita' di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti pari a 350 ore da svolgersi come riportato
all'art. 1 del presente bando.
L'attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su
apposito registro online, da sottoporre annualmente alla approvazione
della Struttura competente per materia didattica.
L'attivita' di ricerca a cui e' tenuto il ricercatore a tempo
determinato sara' oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica
da sottoporre, annualmente, all'approvazione della Struttura di
ricerca di appartenenza.
La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del
registro delle lezioni puo' costituire causa di recesso dal
contratto.

                               Art. 10 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Universita' degli Studi di Perugia, per le finalita' di gestione
della procedura di valutazione comparativa e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione
del rapporto di lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Universita' degli Studi
di Perugia.

                               Art. 11 


Responsabile del procedimento


Responsabile del procedimento di cui al presente decreto e'
Elisabetta Giannoni - e-mail: elisabetta.giannoni@unipg.it, tel.
075/5852333 - fax 075/5855168.

                               Art. 12 


Pubblicita'


Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - IV serie speciale -, all'Albo online
dell'Universita' degli Studi di Perugia e sara' consultabile al
seguente indirizzo telematico: http://www.unipg.it selezionando in
sequenza le voci "Concorsi" - "Procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato". Del decreto sara' data pubblicita',
inoltre, nei siti istituzionali del MIUR e dell'Unione europea.

                               Art. 13 


Disposizioni finali


Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il
Regolamento per l'assunzione di ricercatori con contratto di diritto
privato a tempo determinato approvato dal Senato Accademico di questo
Ateneo in data 20.9.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 7.10.2011 e
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011.

Perugia, 17 maggio 2012

Il Rettore: Bistoni

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