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MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso pubblico, per esami, a ventisette posti di veterinario
presso gli uffici centrali e periferici

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.22 del 17/3/2000
Ente:MINISTERO DELLA SANITA'
Località:Nazionale
Codice atto:000E2470
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:27
Scadenza:17/4/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                 IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO
PER L'ORGANIZZAZIONE, PER IL BILANCIO
E PER IL PERSONALE
 
Visto l'art. 8 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente
disposizioni urgenti in materia sanitaria, che, per potenziare i
controlli veterinari necessari a prevenire i problemi sanitari
derivanti dall'introduzione nel territorio nazionale di animali vivi
e di prodotti di origine animale e per far fronte agli inderogabili
impegni comunitari, autorizza il Ministero della sanita', nei limiti
delle vacanze esistenti in organico relativamente alla qualifica
iniziale di medico veterinario, a bandire, per una sola volta, un
concorso pubblico riservato nella percentuale del trenta per cento a
veterinari che alla data del 31 dicembre 1998 hanno ricoperto per
almeno due anni complessivi un incarico conferito in applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 dicembre 1995, con il quale e' stato istituito presso il Ministero
della sanita' il ruolo dirigenziale sanitario, articolato su due
livelli, nel primo dei quali sono stati inquadrati gli appartenenti
ai profili professionali di medico veterinario, gia' VII, VIII e IX
qualifiche funzionali;
Considerato che il Consiglio di Stato, con parere n. 742/99 reso
nell'adunanza della sezione prima del 13 ottobre 1999, si e'
pronunciato nel senso che il detto personale non puo' essere
annoverato nella dirigenza statale e che, pertanto, non puo' essere
incluso nel ruolo unico istituito con decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;
Considerato, quindi, che nell'attuale ordinamento del personale
di questo Ministero la figura professionale di medico veterinario e'
presente con la qualifica di dirigente veterinario di primo livello
del ruolo sanitario;
Ritenuto, conseguentemente, ai fini dell'indizione del predetto
concorso, di effettuare la ricognizione dei posti disponibili nella
predetta qualifica sulla base della vigente dotazione organica,
approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 giugno 1998;
Accertato che risultano complessivamente vacanti ventisette posti
da mettere a concorso;
Ravvisata l'urgenza di provvedere all'emanazione del bando di
concorso;
Ritenuto di poter applicare le generali regole per l'accesso ai
pubblici impieghi contenute nel regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni apportate con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme sulla
trasparenza dell'azione amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 353, concernente
il regolamento per l'individuazione degli atti e dei documenti di
competenza del Ministero della sanita' sottratti al diritto di
accesso;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari
opportunita' per l'accesso al lavoro;
Viste le leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed, in particolare
l'art. 17, come modificato dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1963,
n. 1367, che attribuisce ai veterinari del Ministero della sanita'
funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio
cui sono destinati;
Ritenuto, pertanto, che non puo' prescindersi dal requisito dei
possesso della cittadinanza italiana;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 31 marzo
1994, che definisce il codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente la
documentazione amministrativa e la legalizzazione e autenticazione di
firme;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo, e le successive modifiche ed integrazioni
apportate con la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, con il quale e' stato approvato il regolamento di attuazione
degli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 127/1997, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
Viste le leggi 27 dicembre 1997, n. 449, 23 dicembre 1998,
n. 448, e 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'adempimento dei compiti propri del medico
veterinario, che esigono il pieno possesso del requisito della vista;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare
l'art. 19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di
concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e
successive modifiche;
Visti il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ed il
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, nonche' la circolare n. 69 del 6 agosto
1998, diramata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, concernente l'individuazione degli atti soggetti alla
verifica di legalita' degli Uffici centrali del bilancio e delle
Ragionerie provinciali dello Stato;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
ventisette posti vacanti nella qualifica iniziale di medico
veterinario.
I candidati che concorrono per l'attribuzione di tali posti
debbono indicare nella domanda di partecipazione, in ordine di
preferenza, le sedi di destinazione disponibili elencate nel
successivo comma.
I vincitori saranno assegnati - secondo l'ordine della
graduatoria di merito e tenuto conto delle esigenze di servizio
esistenti al momento della stipula del contratto individuale di
lavoro - agli uffici centrali nonche' agli uffici periferici delle
seguenti regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia.

                               Art. 2.
 
R i s e r v a
 
Ai sensi dell'art. 8 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, otto
posti, pari ai trenta per cento del totale dei posti a concorso, e'
riservato ai medici veterinari che, alla data del 31 dicembre 1998,
hanno ricoperto per almeno due anni complessivi un incarico conferito
in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio
1985, n. 254.
Coloro che intendano avvalersi della predetta riserva ne devono
fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso.
I posti riservati non coperti per mancanza di aventi titolo,
verranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove
d'esame secondo l'ordine di graduatoria.

                               Art. 3.
 
R e q u i s i t i
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) godimento dei diritti politici;
3) idoneita' fisica all'impiego.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori dei concorso;
4) diploma di laurea in medicina veterinaria;
5) abilitazione all'esercizio della professione;
6) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici
veterinari.
I titoli conseguiti all'estero debbono aver ottenuto, entro il
termine di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, la necessaria equiparazione o
equipollenza a quelli rilasciati in Italia, riconosciuta con
provvedimento dell'autorita' competente.
Di cio' deve essere fatta espressa menzione nella istanza di
ammissione;
7) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
8) la propria disponibilita' a raggiungere qualsiasi sede venga
assegnata dall'amministrazione.
Non possono essere ammessi al concorso: coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, coloro che
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, coloro che
siano stati licenziati senza preavviso, coloro che siano stati
interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato.
Tutti i requisiti sopraindicati devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione potra' disporre, in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.

                               Art. 4.
 
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e
debitamente sottoscritte, devono essere presentate direttamente o
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della sanita' -
Servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale -
Ufficio V - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma Eur, nel termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale.
Non si terra' conto delle domande prive di sottoscrizione.
Il termine per la presentazione delle domande, se coincidente con
un giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Per le domande presentate a mano, la data di arrivo e' stabilita
dal timbro a data apposto su di esse dall'ufficio competente del
Servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale,
che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione.
L'ufficio e' aperto al pubblico da martedi' a giovedi' dalle ore
10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 16, lunedi' e venerdi' dalle
ore 10 alle ore 13.
Non si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o
presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da
quelle indicate nel primo comma del presente articolo.
Per agevolare le operazioni propedeutiche alla istruttoria, i
candidati dovranno indicare sul frontespizio della busta contenente
la domanda, nel caso in cui questa sia spedita a mezzo raccomandata,
il seguente codice alfanumerico, identificativo del concorso:
VET/474.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovra' dichiarare
sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare
nell'ordine prima il cognome da nubile, poi quello da coniugata,
quindi il nome);
b) data e luogo di nascita;
c) domicilio o recapito presso il quale desidera vengano
trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso, con
l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il
recapito telefonico.
Il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni
variazione dell'indirizzo presso il quale desidera ricevere le
eventuali comunicazioni e del recapito telefonico.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne' per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a
mezzo raccomandata;
d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
e) il godimento dei diritti politici;
f) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero
i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) il possesso della laurea in medicina veterinaria nonche'
dell'abilitazione all'esercizio della professione con l'esatta
indicazione dell'anno e dell'universita' in cui sono stati
conseguiti.
Coloro che hanno conseguito all'estero detti titoli debbono
indicare gli estremi dei provvedimenti di equiparazione o
equipollenza;
h) di essere iscritto nell'albo professionale dell'ordine dei
medici veterinari;
i) la lingua straniera prescelta fra quelle indicate al
successivo art. 7;
l) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego al quale concorre.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge n. 104/1992 dovranno dichiarare se hanno necessita' di
usufruire di particolari ausili per sostenere le prove d'esame
previste dal presente bando.
Sara' cura dell'amministrazione individuare, in relazione allo
specifico handicap e alla tipologia delle prove da sostenere, le
modalita' piu' opportune a consentire che i predetti candidati
concorrano in condizioni di parita' con gli altri aspiranti
all'impiego;
m) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
n) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di
sentenza dell'autorita' giudiziaria (da indicare anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non
menzione, ecc.) nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti;
o) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso
pubbliche amministrazioni;
p) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stato
destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi
dell'art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico, concernente lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ne' di essere
stato licenziato senza preavviso;
q) eventualmente, il possesso del titolo che da' diritto alla
riserva prevista all'art. 2 dei bando e dei titoli di preferenza a
parita' di merito tra quelli indicati nell'allegato B ai presente
decreto, curando di specificare l'ufficio o l'amministrazione presso
cui e' depositata la relativa documentazione.
Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda
di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di
formazione delle graduatorie;
r) la propria disponibilita' a raggiungere qualsiasi sede venga
assegnata;
s) l'ordine di preferenza tra le sedi di servizio indicate
all'art. 1 del presente bando.
Per accelerare ed agevolare le operazioni di istruzione delle
domande le stesse dovranno essere redatte secondo lo schema allegato
al presente decreto (allegato A) e dovranno contenere tutte le
dichiarazioni ivi indicate, rese in modo completo.

                               Art. 5.
 
Commissione
 
Per l'espletamento delle prove selettive e la conseguente
formazione delle graduatoria finale di cui al successivo art. 9, si
provvedera' a nominare un'unica commissione esaminatrice, con
provvedimento da emanarsi ai sensi dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.

                               Art. 6.
 
Preselezione
 
Qualora il numero delle domande lo renda necessario,
l'amministrazione effettuera' una preselezione con l'ausilio di
procedure informatiche.
In tal caso, il calendario e le modalita' di espletamento saranno
resi noti ai concorrenti con apposito avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 9 maggio 2000.
L'assenza dalla prova preselettiva, quale ne sia la causa,
comportera' l'esclusione dal concorso.
Qualora, invece, non sia necessario effettuare la preselezione,
con il medesimo avviso, i candidati saranno informati del giorno,
dell'ora e dell'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove
scritte di cui al successivo articolo.

                               Art. 7.
 
Prove d'esame
 
L'esame consistera' in due prove scritte ed in un colloquio, che
comprendera' anche l'accertamento della conoscenza di una lingua
straniera nonche' di procedure informatiche.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 9 maggio 2000
verra' data comunicazione del giorno, dell'ora e dell'ubicazione dei
locali in cui si effettueranno le prove scritte.
I candidati si presenteranno a sostenere le prove selettive,
sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso od invito,
secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.
Qualora per motivi tecnici non sia possibile fissare il
calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sara'
comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione della data delle
prove.
La prima prova scritta, a contenuto teorico, vertera' su uno dei
seguenti argomenti di sanita' pubblica veterinaria: igiene e
sicurezza delle produzioni animali; programmi di eradicazione e
controllo delle malattie animali; igiene ambientale ed igiene
zootecnica nel rapporto animale - uomo e negli ecosistemi; rapporti
fra attivita' economica soggetta a controllo veterinario e
ambientale; allevamenti con particolare riferimento a quelli
intensivi, industrie insalubri, ecc.; concetti di antropozoonosi.
La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico e diretta
ad accertare l'attitudine a svolgere i compiti istituzionali del
medico veterinario presso il Ministero della sanita', vertera' su uno
dei seguenti argomenti di igiene delle produzioni zootecniche:
ispezione delle carni e dei prodotti ittici: produzione igienica
delle carni, del latte, delle uova, dei prodotti della pesca, del
miele. Controlli igienico-sanitari delle suddette produzioni ai fini
microbiologici, parassitologici e tossicologi.
La durata di ciascuna delle due prove sara' predeterminata dalla
commissione esaminatrice e, comunque, non sara' superiore ad otto
ore.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna delle suddette prove una votazione di almeno
21/30.
Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sara' data
comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data e del
luogo in cui dovranno presentarsi per sostenerlo e, contestualmente,
sara' data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove
scritte.
Il colloquio vertera', oltre che sulle materie delle prove
scritte, sulle seguenti materie:
1) sanita' animale: malattie infettive e contagiose di cui
all'art. 1 e successive modificazioni del regolamento di polizia
veterinaria ed alle liste A e B dell'ufficio internazionale delle
epizoozie (O.I.E.);
a) eziologia, epizootologia, patogenesi, sintomatologia,
lesioni anatomopatologiche, diagnosi, profilassi e polizia
veterinaria delle seguenti malattie trasmissibili degli animali: afta
epizootica, peste bovina, pleuro - polmonite essudativa contagiosa
dei bovini, stomatite vescicolare, malattia vescicolare dei suini,
peste equina, peste suina africana, peste suina classica, malattia di
Teschen, peste aviare, malattia di Newcastle, vaiolo ovino, blue
tongue, leucosi bovina enzootica, carbonchio ematico, carbonchio
sintomatico, gastroenterotossiemie, malattia di Aujeszky,
echinococcosi-idatidosi, leptospirosi, febbre Q, paratubercolosi,
salmonellosi, malrossino, morva, morbo coitale maligno, anemia
infettiva degli equini, tricomoniasi, distomatosi e strongilosi dei
ruminanti, malattie del pollame, bronchite infettiva aviare,
laringotracheite infettiva aviare, encefalomielite aviare,
tubercolosi aviare, mycoplasmosi, tifosi aviare pullurosi, clamidiosi
(ornitosi, psittacosi), brucellosi bovina, brucellosi ovina,
campilobatteriosi genitale bovina, tubercolosi bovina, cisticercosi,
dermatomicosi, setticemia emorragica, rinotracheite infettiva dei
bovini (IBRPV), agalassia contagiosa, scrapie, visna-maedi, mastiti
infettive, malattie delle api: peste americana, peste europea,
varroasi;
b) profilassi organizzate a piani di risanamento delle
malattie infettive degli animali, criteri tecnici e normativa, danni
socioeconomici, rapporto costo-beneficio;
c) alimentazione degli animali, mangimi semplici e composti,
mangimi integrati e additivati, mangimi medicati; controllo
contaminanti chimico-biologici, chimici e microbiologici dei mangimi;
d) scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in
zootecnia, controlli sanitari, prevenzione e risoluzione di problemi
di fertilita', per la sincronizzazione dei calori e per
l'embrio-transfer;
e) fecondazione artificiale nei riflessi sanitari e
zootecnici.
2) Legislazione sanitaria veterinaria nazionale:
a) ordinamento sanitario dello Stato, delle regioni, delle
aziende U.S.L., dell'Istituto superiore di sanita', degli istituti
zooprofilattici sperimentali;
b) polizia veterinaria, disciplina della produzione igienica
delle carni, del latte, dei prodotti surgelati, degli alimenti, dei
molluschi eduli, della preparazione del commercio dei mangimi, dei
mangimi composti integrati, degli integratori, degli integratori
medicati, della produzione e distribuzione dei medicinali per uso
veterinario;
c) protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o
ad altri fini scientifici;
d) normativa sulla importazione di animali vivi, carni,
prodotti ed avanzi di origine animale.
3) Legislazione sanitaria e veterinaria internazionale:
Organizzazione mondiale della sanita' (O.M.S.);
Ufficio internazionale delle epizoozie (O.I.E.);
Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione
(F.A.O.);
Unione europea (UE);
Normative sulla protezione ed il benessere degli animali nei
trasporti internazionali.
4) conoscenza di una lingua straniera scelta tra le seguenti:
inglese. francese, tedesco e spagnolo;
5) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazione! informatiche piu' diffuse.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
del colloquio, saranno pubbliche.
Al termine di ogni seduta, la commissione formera' l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio attribuito a
ciascuno di essi.
L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario,
sara' affisso nella sede ove si svolgera' la prova d'esame.
Il colloquio si intende superato se il candidato avra' riportato
una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale, espresso in sessantesimi, e' dato dalla
somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla
votazione, con seguita nel colloquio.
Per essere ammessi a sostenere le suddette prove d'esame, i
concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita':
a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta
bollata con firma autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identita';
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione
dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851.
Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre, in
qualsiasi momento - anche successivamente all'espletamento delle
prove d'esame, alle quali pertanto i candidati vengono ammessi con
ampia riserva - l'esclusione dal concorso, con provvedimento
motivato, per difetto dei prescritti requisiti.

                               Art. 8.
 
Presentazione dei titoli di preferenza e riserva
 
I candidati che abbiano superato le prove d'esame, dovranno
presentare o far pervenire al Ministero della sanita' - Servizio per
l'organizzazione, per il bilancio e per il personale - Ufficio V -
Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma - Eur, entro il termine
perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno in cui hanno
sostenuto il colloquio con esito positivo, i documenti attestanti
eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito,
previsti dall'art. 5, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni (allegato
B al presente decreto), purche' gia' dichiarati nella domanda di
partecipazione.
Entro il medesimo termine, i candidati che hanno dichiarato di
essere in possesso dei predetti titoli, devono produrre il relativo
titolo o apposita dichiarazione, da cui risulti che le condizioni e i
presupposti previsti dalle disposizioni di legge per l'attribuzione
del beneficio sussistevano anche alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui questa
amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre
richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' nella
domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza,
sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio o l'amministrazione
presso cui questa e' depositata.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato
puo' trasmettere, entro il predetto termine di quindici giorni
dall'effettuazione del colloquio, una copia fotostatica, ancorche'
non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso.
Non si terra' conto della documentazione di cui sopra qualora non
derivante da apposita dichiarazione resa nella domanda di ammissione.

                               Art. 9.
 
Graduatoria di merito
 
Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a
concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria finale di merito, formulata sulla base
dei punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli
che danno luogo a riserva e/o a preferenza.
La graduatoria di merito e quella dei vincitori cosi' predisposte
sono approvate con decreto del direttore del servizio per
l'organizzazione, per il bilancio e per il personale, provvedimento
questo da pubblicarsi successivamente nel Bollettino ufficiale del
Ministero della sanita'.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini
per eventuali impugnative.

                              Art. 10.
 
Accertamenti preliminari alla costituzione del rapporto d'impiego
 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o
far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine che verra' ad essi comunicato, certificato medico,
rilasciato da un medico dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio (o da un medico militare in servizio permanente
effettivo), dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo
al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il
concorso si riferisce.
Per i candidati, invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di
guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili,
mutilati ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori
di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, il certificato medico
deve essere rilasciato dalla azienda U.S.L. di appartenenza
dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione della
natura e del grado di invalidita', nonche' delle condizioni attuali
risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato
non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e incolumita' dei
compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue
condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni
dell'impiego al quale concorre.
L'amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
Nello stesso termine fissato dall'amministrazione, i candidati
vincitori dovranno altresi' comprovare, producendo apposite
certificazioni ovvero con dichiarazioni sostitutive - rese ai sensi
dell'art. 1 del regolamento approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1998, n. 403, il possesso dei seguenti
requisiti di ammissione: eta', cittadinanza italiana, godimento dei
diritti politici, iscrizione nelle liste elettorali, posizione nei
riguardi degli obblighi militari, diploma di laurea, abilitazione,
iscrizione all'albo professionale, assenza di condanne penali.
L'amministrazione procedera' ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazione non veritiera.
Per accelerare il procedimento, l'interessato puo' altresi'
trasmettere, entro il termine di cui al primo comma del presente
articolo, copia fotostatica - ancorche' non autenticata - dei
certificati di cui sia gia' in possesso.
Il vincitore del concorso, sotto la propria responsabilita' deve
altresi' dichiarare di non avere altro rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o
privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.
In caso contrario, deve essere espressamente presentata
dichiarazione di opzione per l'impiego presso il Ministero della
sanita'.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'amministrazione
comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

                              Art. 11.
 
Assunzione dei vincitori
 
I candidati dichiarati vincitori, dei quali sia stato accertato
il possesso dei requisiti secondo le modalita' di cui al precedente
art. 10, saranno invitati a stipulare i contratti individuali di
lavoro a norma delle norme contrattuali vigenti al momento
dell'assunzione, e saranno soggetti al periodo di prova previsto
dalle stesse disposizioni.
Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio
s provvede con apertura di partita di spesa fissa.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno
indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica
la decadenza dal diritto all'assunzione in servizio.

                              Art. 12.
 
Accesso agli atti del concorso
 
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva
la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della sanita' - Servizio per l'organizzazione per
il bilancio e per il personale - Ufficio V - per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della sanita', servizio per l'organizzazione, per il
bilancio e per il personale - Ufficio V - Piazzale dell'Industria
n. 20 - Roma, titolare del trattamento.
Limitatamente agli atti del procedimento concorsuale,
responsabile del trattamento dei dati e' il direttore del suddetto
ufficio V.

                              Art. 14.
 
Norme di salvaguardia
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono,
in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei
pubblici concorsi.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale.
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al tribunale amministrativo del Lazio,
entro sessanta giorni dalla stessa data.
Roma, 24 febbraio 2000
Il dirigente generale direttore del servizio: Niglio

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