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MINISTERO DELLA DIFESA

Modifiche al concorso per le accademie militari delle Forze armate,
anno accademico 2020-2021.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.60 del 4/8/2020
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:20E08481
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Rettifica
Numero di posti:-
Scadenza:-
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto il decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019, con il quale sono stati indetti
i concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla
prima classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale e
aeronautica per l'anno accademico 2020-2021 - integrato dal decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0042221 del 29 gennaio 2020 - in
particolare l'art. 1, comma 4;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni
attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del
quale, tra l'altro, sono state sospese le procedure concorsuali in
atto;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 87, convertito
con legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e
successive disposizioni attuative;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259, convertito, con
modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visti i decreti dirigenziali n. M_D GMIL REG2020 0177604 del 6
maggio 2020 e n. M_D GMIL REG2020 0274848 del 13 luglio 2020 con i
quali sono state apportate modifiche al predetto decreto
interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019;
Viste le note del 23 luglio 2020 e n. 152/6-11-2019 U del 17
luglio 2020 con le quali, rispettivamente, lo Stato maggiore
dell'Aeronautica e il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri
hanno chiesto di apportare le necessarie ulteriori modifiche alle
procedure concorsuali, indette con il citato decreto
interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e gia' modificate con
i parimenti citati decreti dirigenziali n. M_D GMIL REG2020 0177604
del 6 maggio 2020 e n. M_D GMIL REG2020 0274848 del 13 luglio 2020,
al fine di poter svolgere le prove e gli accertamenti non ancora
svolti nei tempi previsti e nel rispetto delle norme e delle misure
di sicurezza volte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19;
Ritenuto pertanto necessario accogliere tali richieste;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 16
giugno 2020, con cui al Gen. B. Lorenzo Santella, quale vice
direttore della Direzione generale per il personale militare, e'
attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze
armate e dell'Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti
attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso,

Decreta:

Art. 1

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 4 dell'art. 6
«Svolgimento dei concorsi» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019 e' integralmente sostituiti dal seguente:
«4. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d)
prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di
elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) prova scritta di conoscenza della lingua italiana
(eventualmente somministrata in lingua tedesca per i concorrenti in
possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui al precedente art. 1,
comma 2, lettera d);
d) accertamenti psicofisici;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova di conoscenza della lingua inglese;
g) prova orale su materie indicate nell'appendice al bando;
h) tirocinio.».

                               Art. 2 

Per i motivi citati nelle premesse, la lettera d) del comma 1
dell'art. 7 «Commissioni» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019 e' integralmente sostituita dalla seguente:
«d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d):
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di conoscenza della
lingua italiana (compresi gli eventuali questionari somministrati in
lingua tedesca), per la prova orale, per la prova di conoscenza della
lingua inglese e per la formazione della graduatoria;
2) la commissione per le prove di efficienza fisica;
3) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
4) una o piu' commissioni per gli accertamenti attitudinali;
5) la commissione per la valutazione dei frequentatori del
tirocinio.».

                               Art. 3 

Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 17
«Prova di conoscenza della lingua inglese e prove facoltative di
ulteriore lingua straniera» del decreto interdirigenziale n. 29/1D
del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«1. Le prove di lingua straniera sono previste in tutti i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 con le seguenti
modalita':
prova di conoscenza della lingua inglese: tale prova e'
obbligatoria in tutti concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e
verra' effettuata secondo le modalita' specificate nelle appendici al
bando;
per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), prova orale facoltativa di ulteriore di lingua straniera:
tale prova potra' essere sostenuta in lingue straniere a scelta del
candidato tra quelle indicate nell'appendice al bando.
2. La prova facoltativa potra' essere sostenuta dai soli
concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso.
3. La prova orale facoltativa, della durata massima di 15 minuti,
si svolgera' con le seguenti modalita':
breve colloquio di carattere generale, anche finalizzato alla
presentazione del candidato;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata, che abbia come spunto il brano,
finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di espressioni
di uso quotidiano e formule comuni.»

                               Art. 4 

Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 7 della sezione
2 «Prova di conoscenza della lingua inglese» dell'appendice
Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16
dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente:
«2.7. Prova di conoscenza della lingua inglese (art. 17 del
bando).
La prova di conoscenza della lingua inglese sara' somministrata a
tutti i concorrenti al termine della prova scritta di conoscenza
della lingua italiana, di cui al precedente paragrafo 3, a cura della
competente commissione, mediante la somministrazione di un
questionario a risposta multipla composto da 40 quesiti. Il livello
medio previsto di conoscenza della lingua inglese e' B1, con
eventuali domande anche di livello B2 e di livello C1.
La prova avra' una durata di 20 minuti. Il punteggio della prova
sara' calcolato attribuendo 0,75 punti per ogni risposta esatta e
-0,15 punti per ogni risposta errata o multipla. Alla mancata
risposta non corrispondera' alcun punteggio. La prova si intendera'
superata se i concorrenti avranno riportato una votazione non
inferiore a 18/30.»

                               Art. 5 

Per i motivi citati nelle premesse, la sezione 2 «Svolgimento del
concorso» dell'appendice Arma dei Carabinieri del decreto
interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente
sostituita dalla seguente:

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

Per effetto della presente rimodulazione della successione delle
prove, la numerazione dei paragrafi della sezione 2 non e' piu'
cronologica.

                               Art. 6 

Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 6 della sezione
2 «Prova di conoscenza della lingua inglese» dell'appendice Arma dei
Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre
2019 e' integralmente sostituito dal seguente:
«2.6. Prova di conoscenza della lingua inglese (art. 17 del
bando).
I concorrenti idonei al termine degli accertamenti attitudinali
saranno sottoposti alla prova obbligatoria di conoscenza della lingua
inglese. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti, sara' considerato rinunciatario e
quindi escluso dal concorso, salvo quanto riportato nell'art. 6,
comma 7 del bando.
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche concernenti
la sede di svolgimento della prova di conoscenza della lingua sara'
reso noto, con le modalita' di cui all'art. 6, comma 9 del bando,
indicativamente a partire dal 14 maggio 2020.
La prova consistera' in una prova scritta, la cui durata e'
fissata in non meno di 40 minuti, che prevede la somministrazione di
non meno di 30 quesiti a risposta multipla. Al termine della prova
scritta sara' assegnata ad ogni candidato una votazione espressa in
trentesimi, calcolata attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e
0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata. Supereranno la
prova e saranno ammessi al prosieguo del concorso i candidati che
conseguiranno una votazione minima di 18/30.
La votazione finale cosi' ottenuta determinera' per ciascun
candidato l'attribuzione di un punteggio incrementale cosi'
ripartito:
a) da 18/30 a 21/30: punti 0,5;
b) da 22/30 a 24/30: punti 1;
c) da 25/30 a 27/30: punti 1,5;
d) da 28/30 a 30/30: punti 2.
Il mancato superamento dell'accertamento della conoscenza della
lingua inglese non preclude, comunque, il prosieguo del concorso.»

                               Art. 7 

Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 7 della sezione
2 «Prova facoltativa di ulteriore lingua straniera» dell'appendice
Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16
dicembre 2019 e' abrogato.

                               Art. 8 

Per i motivi citati nelle premesse, i paragrafi 2 e 5 della
sezione 4 «Commissione esaminatrice» dell'appendice Arma dei
Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre
2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«4.2. Commissione esaminatrice.
La commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di conoscenza della
lingua italiana, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per
la prova orale e per la formazione della graduatoria di merito sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata,
presidente;
due ufficiali superiori, membri;
due qualificati esperti, civili o militari, di materie
letterarie, membri aggiunti per la prova scritta di conoscenza della
lingua italiana;
un qualificato esperto, civile o militare, di lingua tedesca,
membro aggiunto per la prova scritta di conoscenza della lingua
italiana, per la valutazione dei questionari svolti in lingua tedesca
(solo qualora dovessero essere presenti questionari svolti in lingua
tedesca);
non meno di due qualificati esperti, civili o militari, membri
aggiunti per la prova orale, rispettivamente, di matematica, di
storia contemporanea e dell'Arma dei Carabinieri, di geografia e di
costituzione e cittadinanza italiana;
un ufficiale di grado non inferiore a capitano, ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente
alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
(Omissis).
4.5. Commissione per gli accertamenti attitudinali.
La commissione per gli accertamenti attitudinali sara' composta
dal seguente personale in servizio al Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei Carabinieri:
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale»,
membro;
un ufficiale «psicologo», membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta
commissione si avvarra' del supporto tecnico-specialistico di
ulteriori ufficiali con qualifica di «perito selettore attitudinale»
e di «psicologo» dell'Arma dei Carabinieri.
Qualora esigenze organizzative, di celerita' e speditezza lo
rendessero necessario, potranno essere nominate piu' commissioni per
gli accertamenti attitudinali.»

                               Art. 9 

Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso della
sezione 5 «Graduatoria di merito e ammissione al corso»
dell'appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n.
29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente:
«Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente
nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di conoscenza
della lingua italiana, negli accertamenti psicofisici, nella prova di
conoscenza della lingua inglese, nella prova orale e nel tirocinio.»
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2020

Il vice direttore generale: Santella

 

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