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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso interno, per esami e per titoli, per l'ammissione al nono
corso semestrale (gennaio-giugno 2005) di centottanta allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.33 del 29/4/2003
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:03E02517
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/5/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai
documenti amministrativi e successive integrazioni;
Visto il Regolamento interno per la Scuola sottufficiali dei
carabinieri, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare
l'art. 39, e successive modificazioni;
Viste le direttive tecniche in data 19 aprile 2000 della
Direzione generale della sanita' militare emanate per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate
in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico
del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri sono disponibili
quattrocentocinquanta posti vacanti da ricoprire, ai sensi del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, per il 60%
corrispondente a duecentosettanta posti mediante pubblico concorso e
superamento di apposito corso della durata di due anni accademici e
per il restante 40% corrispondente a centottanta posti mediante
concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti, ai quali e' riservata due terzi di detta percentuale,
ed agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri il
restante terzo, e superamento di apposito corso di qualificazione di
durata non inferiore a sei mesi;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso interno, per esami e per titoli, per
l'ammissione al nono corso semestrale (gennaio-giugno 2005) di
centottanta allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei
carabinieri, cosi' ripartiti:
a) un terzo ai brigadieri capi;
b) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri;
c) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.
La ripartizione verra' effettuata tenendo conto del grado
rivestito dai candidati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al
successivo art. 3.
I posti eventualmente rimasti scoperti in una categoria saranno
proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle medesime
restanti categorie, risultati idonei ma non vincitori.
2. Dieci posti sono riservati ai candidati in possesso
dell'attestato di bilinguismo in corso di validita', riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, che ne
facciano esplicita richiesta nella domanda, precisando in quale
lingua intendano sostenere le prove concorsuali.
Tale livello non e' richiesto per gli appartenenti al ruolo
sovrintendenti.
3. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova preliminare di cultura a carattere generale, che
l'amministrazione si riserva di effettuare qualora il numero dei
partecipanti al concorso superi le mille unita';
b) prova scritta attinente ai servizi d'istituto;
c) accertamenti sanitari;
d) accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma
quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri;
e) prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e
la cultura generale;
f) esame facoltativo di lingua estera.
Il mancato superamento di una delle suddette prove o accertamenti
comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
4. I posti eventualmente non coperti saranno devoluti in aumento
ai posti assegnati al nono corso biennale allievi marescialli del
ruolo ispettori 2004-2006, indetto in pari data con distinto decreto.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, siano essi
brigadieri capi, brigadieri o vicebrigadieri, che alla data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
siano idonei al servizio militare incondizionato o siano
stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al
servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono
ammessi al concorso con riserva, fino alla visita medica di cui al
successivo art. 11;
abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di
almeno "nella media" o giudizio corrispondente;
non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
non siano stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal
corso per allievo maresciallo (o grado corrispondente);
non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei
all'avanzamento al grado superiore;
non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi
per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da
cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi
dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in
aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a
sessanta giorni;
b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che,
oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a):
abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nell'Arma
dei carabinieri, compreso il periodo trascorso presso le Scuole
dell'Arma quali allievi dell'Arma;
siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o lo conseguano nell'anno solare cui e' bandito il
concorso.
2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla
data d'inizio del corso. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di
concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per
delitti non colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura
prevista dal successivo art. 7.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
redatte esclusivamente sull'apposito modello, come il fac-simile in
allegato 1, disponibile presso tutti i comandi dell'Arma e presentate
al comando del reparto di appartenenza entro il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Gli aspiranti che nel periodo di presentazione delle domande
si trovino per motivi di servizio in territorio estero, possono
sottoscrivere domanda redatta su modello non conforme, purche'
contenente le medesime indicazioni di cui al citato modello.
3. I Comandi dei reparti di appartenenza, dopo aver proceduto
all'indicazione della data di presentazione, provvederanno ad inviare
i modelli in originale al rispettivo comando di corpo.

                               Art. 4.
 
Compilazione della domanda
 
1. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello di domanda indicato al precedente art. 3, dopo aver preso
visione delle disposizioni indicate nel presente bando di cui
sottoscrive la piena conoscenza. Nel modello dovra' essere indicata
dal concorrente, nell'apposito campo "codice concorso" in alto a
sinistra, la sigla "09ISS". Il cambio di indirizzo ed ogni altra
variazione delle notizie riportate devono essere tempestivamente
segnalate con dichiarazione sottoscritta (completa di copia
fotostatica di un documento di identita' dell'interessato) al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto
n. 65 - 00191 Roma.
2. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre ad esprimere
il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo
riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il
conferimento di tali dati e' imprescindibile ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume le
responsabilita' penali ed amministrative circa eventuali
dichiarazioni mendaci.
3. L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti e' causa di
esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, con comunicazione
personale.

                               Art. 5.
 
Comunicazioni agli aspiranti
 
1. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, tutte le comunicazioni personali
agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo posta.
2. In nessun caso l'amministrazione si assume responsabilita'
circa possibili disguidi postali derivanti da errate, mancate o
tardive segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata
ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o altre
comunicazioni o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza
o ad eventi di forza maggiore.

                               Art. 6.
 
Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti
 
1. Per i candidati risultati idonei alla prova preliminare di cui
al successivo art. 9, i Comandi di corpo interessati trasmetteranno
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, per
l'esame dei requisiti previsti nel precedente art. 2:
a) copia della documentazione matricolare e caratteristica,
completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo)
chiuso e redatto alla data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande con la motivazione: "per partecipazione
al concorso per l'ammissione al nono corso semestrale allievi
marescialli del ruolo ispettori";
b) lo specchio dimostrativo del servizio effettivamente
prestato presso reparti dell'Arma (incluso il periodo trascorso
presso le Scuole allievi dell'Arma per la frequenza del corso allievi
dell'Arma).
2. Qualora non venga effettuata la prova preliminare di cui al
precedente art. 1, comma 3, lettera a), i Comandi di corpo
riceveranno disposizioni dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
reclutamento e concorsi, circa i tempi di trasmissione della
documentazione di cui al precedente comma 1.

                               Art. 7.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli
accertamenti.
2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu' requisiti prescritti, sono esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del Direttore
generale della Direzione generale per il personale militare o di
autorita' da questi delegata.

                               Art. 8.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione
generale per il personale militare, o da autorita' da questi
delegata, sara' composta da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo
accademico, membro;
d) un maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei
carabinieri, segretario senza diritto al voto.
2. La commissione esaminatrice potra' essere integrata da un
numero di componenti tali da permettere, unico restando il
presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna
da un numero di componenti pari a quello della commissione
originaria, fermo restando che il segretario aggiunto puo' rivestire
il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza. La stessa, inoltre, per la vigilanza alla prova
preliminare ed a quella scritta puo' avvalersi dell'ausilio di
apposito personale di sorveglianza, nominato su disposizione del
Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare.
3. Con successivo provvedimento del Direttore generale saranno
nominate le commissioni tecniche per l'effettuazione degli
accertamenti sanitari ed attitudinali previste dall'art. 17 del
decreto legislativo n. 98/1995, come risulta sostituito dall'art. 12
del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.

                               Art. 9.
 
Prova preliminare
 
1. Ferma restando la disposizione del precedente art. 1, comma 3,
lettera a), i concorrenti che hanno inoltrato domanda di
partecipazione al concorso saranno sottoposti ad una prova
preliminare consistente in test volti ad accertare i livelli di
cultura generale, di conoscenza di matematica, di elementi di una
lingua straniera a scelta del concorrente tra inglese, francese,
spagnolo e tedesco (ad eccezione dei concorrenti di cui alla riserva
del precedente art. 1, comma 2) che intendano sostenere la prova in
tedesco, i quali dovranno limitare la scelta alle prime tre lingue
straniere), di ragionamento logico deduttivo, nonche' di abilita'
ortogrammaticale e sintattica ed elementi di informatica.
2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova, prevista nel
periodo compreso dal 1o al 12 settembre 2003, saranno indicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale -
del 29 luglio 2003. Nella stessa Gazzetta Ufficiale, in caso di
mancata effettuazione della prova preliminare, sara' fornita
indicazione della sede di svolgimento della prova scritta. Solo tali
pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati. Pertanto la mancata presentazione
alla sede d'esame nella data e nell'ora stabilite, viene considerata
rinuncia e comporta la non ammissione alle successive fasi
concorsuali.
Fermo restando che solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ha valore di notifica, il calendario della
prova preliminare potra' essere consultato sul sito internet
"www.carabinieri.it".> 3. All'atto della presentazione per la prova preliminare tutti
gli aspiranti dovranno portare al seguito una penna biro con
inchiostro di colore scuro e la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della domanda.
4. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova
provvedera' la commissione di cui al precedente art. 8. Se la prova
avra' contemporaneamente luogo in piu' sedi, per quelle ove non sara'
presente la commissione, verranno nominati appositi comitati di
vigilanza, con provvedimento del Direttore generale della Direzione
generale per il personale militare.
5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche' portare
carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di "ALT" e
usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza
di tale prescrizione nonche' delle disposizioni emanate dalla
commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza all'atto della
prova, comporta l'esclusione dalla prova stessa, con apposito
provvedimento di tali organi.
6. La valutazione dell'esito della prova, disciplinata da
specifiche norme tecniche, e' affidata alla citata commissione
esaminatrice che, per l'approntamento, la revisione, la
somministrazione e la correzione dei test, effettuata in forma
automatizzata, si avvarra' di personale tecnico del Centro nazionale
di selezione e reclutamento del comando generale dell'Arma dei
carabinieri.
7. I candidati classificati nei primi mille posti della
graduatoria e quelli che abbiano riportato lo stesso punteggio del
concorrente al millesimo posto, saranno dichiarati idonei ed ammessi
alla successiva prova scritta.
8. L'esito di tale prova verra' comunicato dal Centro nazionale
di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri ai concorrenti
risultati idonei, che contestualmente verranno convocati per
sostenere la prova scritta di cui al successivo art. 10. Comunque,
l'esito della citata prova potra' essere consultato sul sito internet
"www.carabinieri.it".>

                              Art. 10.
 
Prova scritta
 
1. La prova scritta di esame, consistente nello svolgimento di un
tema attinente ai servizi d'istituto (sulla base del programma
indicato nell'allegato 2) in un tempo massimo di cinque ore, avra'
luogo il 16 ottobre 2003, nella sede e nell'ora che verranno
comunicati agli interessati dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
reclutamento e concorsi contestualmente alla comunicazione dell'esito
della prova preliminare (art. 9, comma 8) o, in caso di mancata
effettuazione della prova preliminare, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 29 luglio 2003 (art. 9,
comma 2).
2. I candidati, all'atto della presentazione, dovranno portare al
seguito una penna biro con inchiostro di colore scuro e durante la
prova saranno tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al quinto
comma, del precedente art. 9, mentre potranno consultare i dizionari
della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla
riserva dell'art. 1, comma 2, che intenderanno svolgere la prova in
quest'ultima lingua), eventualmente portati al seguito.
3. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova
provvedera' la commissione e, in caso di svolgimento in piu' sedi,
appositi comitati di vigilanza nominati come indicato al precedente
art. 9 per la prova preliminare.
4. La commissione assegnera' a ciascun tema che giudichera'
sufficiente un punto di merito da 18 a 30 trentesimi.
5. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione
rilevera' sottoscrizioni, contrassegni o altri particolari che
potrebbero portare all'identificazione del concorrente.
6. Il candidato che ricevera' comunicazione in merito al mancato
superamento della citata prova o alla mancata valutazione del suo
elaborato dovra' intendersi non ammesso alle successive fasi
concorsuali.
7. L'esito della prova scritta potra' comunque essere consultato
sul sito internet "www.carabinieri.it".>

                              Art. 11.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I concorrenti risultati idonei alla prova scritta di cui al
precedente art. 10, saranno convocati in Roma presso il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, per essere sottoposti
agli accertamenti sanitari, disciplinati da apposite norme tecniche,
da parte della commissione tecnica (collegio medico) prevista dal
precedente art. 8, comma 3, il cui giudizio e' definitivo, composto
da due ufficiali medici superiori e da uno inferiore, che si avvarra'
della collaborazione di personale militare infermieristico e tecnico
e sara' coadiuvato da medici specialisti convenzionati, al fine di
accertare l'assenza di infermita' invalidanti in atto. Per coloro che
entro il termine di cui al precedente art. 3, comma 1, siano stati
gia' giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al
servizio d'istituto, la visita medica e' finalizzata ad accertare
l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in atto.
2. La stessa commissione tecnica, seduta stante, comunichera' per
iscritto ai candidati l'esito della visita medica con giudizio di
"idoneita'" o di "non idoneita'", in quest'ultimo caso indicando la
relativa diagnosi. Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione
di punteggio.
3. I concorrenti giudicati "non idonei" in sede di visita medica
non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.

                              Art. 12.
 
Accertamento attitudinale
 
1. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti di cui al
precedente art. 11, saranno sottoposti presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri ad accertamento attitudinale di idoneita' al servizio
quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri,
disciplinato da apposite norme tecniche. Il giudizio espresso dalla
commissione attitudinale e' definitivo e verra' comunicato ai
candidati seduta stante.
2. I concorrenti giudicati "non idonei" all'accertamento
attitudinale non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.
3. Ai concorrenti giudicati idonei saranno comunicate,
contestualmente all'esito dell'accertamento:
il punteggio ottenuto in sede di accertamento, fino ad un
massimo di 1,5/30;
modalita' e data di presentazione per sostenere la prova orale,
qualora non diversamente disposto con preavviso agli interessati.

                              Art. 13.
 
Prova orale
 
1. La prova orale, su argomenti riguardanti i servizi di istituto
e la cultura generale, avra' luogo sulla base dei programmi indicati
negli allegati 2 e 3.
2. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio dei lavori
relativi alla prova orale, provvedera' a predeterminare i quesiti da
porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti di
ciascuna materia saranno, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo
criteri predeterminati, formalizzati in appositi atti, che
garantiranno l'imparzialita' della prova.
3. La commissione esaminatrice assegnera' a ciascun concorrente
un punto di merito espresso in trentesimi. Sara' idoneo il
concorrente che riportera' un punto di merito di almeno diciotto
trentesimi. Il candidato "non idoneo" non sara' compreso nella
graduatoria finale.
4. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
di esame l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti
riportati.

                              Art. 14.
 
Esame facoltativo di lingue
 
1. I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di
ammissione al concorso, sempreche' abbiano riportato l'idoneita'
nella precedente prova orale, saranno sottoposti all'esame di lingua
prescelta, tra le seguenti (non piu' di due): inglese, francese,
tedesca, spagnola, albanese, turca, araba, russa e cinese (i
concorrenti di cui alla riserva del precedente art. 1, secondo comma,
non potranno scegliere l'esame facoltativo in lingua tedesca). A tal
fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui
all'art. 8 sara' sostituito dall'insegnante della lingua estera
oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico o,
in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore della lingua
stessa.
2. L'esame facoltativo di lingue consistera' in una prova scritta
nella lingua prescelta il cui superamento permettera' di sostenere le
successive prove orali, secondo i programmi stabiliti nell'allegato
4.
3. La commissione, in caso di superamento di entrambe le prove,
attribuira' un punteggio incrementale determinato in funzione della
media aritmetica della votazione delle citate prove. Pertanto, il
concorrente che avra' riportato in ciascuna prova un punteggio finale
compreso tra diciotto e trenta trentesimi, conseguira', ai fini della
formazione della graduatoria finale di merito, le seguenti
maggiorazioni:
a) per le lingue inglese, francese, tedesca e spagnola:
da 18,00 a 21,00/30: 0,10/30;
da 21,01 a 24,00/30: 0,25/30;
da 24,01 a 26,00/30: 0,40/30;
da 26,01 a 28,00/30: 0,70/30;
da 28,01 a 30,00/30: 1,00/30.
b) per le lingue albanese, turca, araba, russa e cinese:
da 18,00 a 21,00/30: 0,20/30;
da 21,01 a 24,00/30: 0,50/30;
da 24,01 a 26,00/30: 0,80/30;
da 26,01 a 28,00/30: 1,40/30;
da 28,01 a 30,00/30: 2,00/30.
4. L'incremento per due lingue non potra' superare,
cumulativamente, il punteggio di 3/30.

                              Art. 15.
 
Graduatoria ed ammissione al corso
 
1. La commissione di cui all'art. 8 formera' tre distinte
graduatorie finali di merito, dei candidati giudicati idonei, sulla
base della media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun
concorrente nella prova scritta di cui al precedente art. 10 ed in
quella orale di cui al precedente art. 13, maggiorata dai seguenti
incrementi:
a) per la durata e la qualita' del servizio prestato: fino ad
un massimo di 2,5/30, cosi' ripartito:
1,00/30 ai concorrenti che abbiano retto, per almeno un mese
continuativo e senza demerito, il comando di stazione carabinieri;
0,015/30, fino ad un massimo di 0,75/30, per ogni mese di
servizio prestato nell'Arma dei carabinieri qualificato "superiore
alla media" o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio;
0,03/30, fino ad un massimo di 1,50/30, per ogni mese di
servizio prestato nell'Arma dei carabinieri qualificato "eccellente"
o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio;
b) per il punteggio attribuito in sede di selezione
attitudinale, fino ad un massimo di 1,5 punti;
c) per lingua estera: i punteggi indicati al precedente
art. 14;
d) per il titolo di studio: 0,5 punti per la laurea, 0,3 punti
per la laurea breve/diploma universitario;
e) per decorazioni e benemerenze: fino ad un massimo di
2,50/30, cosi' ripartito:
2,50/30 per la medaglia d'oro al valore militare;
2,30/30 per la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei
carabinieri, dell'Esercito, di Marina o Aeronautico;
2,10/30 per la medaglia d'oro al valore civile;
1,90/30 per la medaglia d'argento al valore militare;
1,70/30 per la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei
carabinieri, dell'Esercito, di Marina o Aeronautico;
1,50/30 per la medaglia d'argento al valore civile;
1,30/30 per promozione straordinaria per merito di guerra;
1,15/30 per la medaglia di bronzo al valore militare;
1,00/30 per la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei
carabinieri, dell'Esercito, di Marina o Aeronautico;
0,85/30 per la medaglia di bronzo al valor civile;
0,75/30 per la croce al valor militare, la croce al merito di
guerra, la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri/Esercito,
la medaglia d'oro al merito Aeronautico;
0,65/30 per la croce d'argento al merito dell'Arma dei
carabinieri/Esercito, la medaglia d'argento al merito Aeronautico;
0,55/30 per la croce di bronzo al merito dell'Arma dei
carabinieri/Esercito, la medaglia di bronzo al merito Aeronautico;
0,45/30 per promozione straordinaria per meriti eccezionali o
benemerenze d'istituto;
0,35/30 per anno o frazione di campagna di guerra, encomio
solenne, attestato di benemerenza.
2. I titoli di cui al precedente comma 1, saranno valutati ai
fini della maggiorazione di punteggio solo se:
a) posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande;
b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso,
limitatamente a quelli delle lettere d) ed e), mentre quelli indicati
alla lettera a) verranno acquisiti dalla documentazione personale.
Il titolo di studio, qualora non trascritto, puo' essere
certificato con dichiarazione sostitutiva completa di copia
fotostatica di un documento di identita' del concorrente.
3. Gli idonei in possesso dell'attestato di bilinguismo saranno
inseriti in un elenco compilato in ordine decrescente di punteggio e
collocati preliminarmente, fino a copertura dei posti riservati di
cui all'art. 1, comma 2, nelle rispettive graduatorie. I rimanenti
candidati riservatari (in possesso dell'attestato di bilinguismo)
verranno inseriti nelle graduatorie di appartenenza direttamente
nell'ordine spettante in funzione del punteggio riportato, al pari
degli idonei non riservatari.
4. A parita' di punteggio, fatte salve le riserve di posti
indicate al precedente art. 1, sara' data precedenza, nell'ordine,
agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri,
dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor
civile, ai figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei
carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili
all'attivita' di servizio, al candidato avente maggior anzianita' di
grado, maggiore anzianita' di servizio nell'Arma dei carabinieri, al
candidato che ha riportato la migliore valutazione nei titoli e al
piu' giovane di eta'. I posti eventualmente rimasti scoperti in una
categoria saranno proporzionalmente devoluti in favore dei
concorrenti delle restanti categorie, risultati idonei ma non
vincitori, secondo le disposizioni di cui al precedente art. 1, comma
1, e ferma restando la riserva di cui al comma 2 dello stesso
articolo.
Con le stesse modalita' di cui al precedente comma 2, pena il
mancato riconoscimento, gli aspiranti che hanno chiesto di
beneficiare della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma
2, dovranno far pervenire al Centro nazionale di selezione e
reclutamento, qualora non trascritto a matricola, l'attestato di
bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
6. L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
7. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno
approvate con provvedimento del Direttore generale della Direzione
generale per il personale militare.
8. Gli idonei che nelle rispettive graduatorie risulteranno
compresi nel numero dei posti a concorso, saranno dichiarati
vincitori ed ammessi a frequentare il nono corso semestrale allievi
marescialli del ruolo ispettori.

                              Art. 16.
 
Posizione amministrativa
 
1. I candidati saranno muniti di certificato di viaggio per il
tempo strettamente necessario per l'espletamento delle
prove/accertamenti concorsuali, il raggiungimento delle sedi ove si
svolgeranno dette prove/accertamenti e il rientro nelle sedi di
servizio.
2. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennita' coloro che
non si presenteranno senza giustificato motivo alle
prove/accertamenti o saranno espulsi dagli stessi.

                              Art. 17.
 
Documentazione da produrre
 
1. Qualora non risultante dalla documentazione personale, i
militari di cui all'art. 2, lettera b), risultati utilmente collocati
nella graduatoria finale del concorso, all'atto della presentazione
per la frequenza del corso allievi marescialli dovranno presentare,
pena l'esclusione dal concorso, la documentazione attestante il
possesso del titolo di studio richiesto, ovvero dichiarazione
sostitutiva.
2. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento di inclusione in graduatoria e sara' deferito alla
competente Autorita' giudiziaria per le violazioni previste e punite
dal codice penale, dalle leggi speciali in materia, nonche' quelle di
cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.

                              Art. 18.
 
Documento di identificazione
 
I candidati, all'atto della presentazione alle prove ed agli
accertamenti, dovranno esibire la tessera personale di
riconoscimento.

                              Art. 19.
 
Mancata presentazione del candidato
 
1. Il candidato che non si presenta nel giorno e nell'ora
stabiliti per le prove preliminare (eventuale) o scritta sara'
considerato rinunciatario e non sara' ammesso alle ulteriori fasi
concorsuali.
2. Analogamente, non sara' ammesso alle ulteriori fasi
concorsuali il concorrente che non si presenta per sostenere gli
accertamenti sanitari e attitudinale e la prova orale con le
modalita' comunicategli nell'apposita lettera di convocazione.
Tuttavia, per questi ultimi accertamenti e la prova orale, in
presenza di comprovato e documentato impedimento, segnalato
tempestivamente dal candidato a mezzo fax (con comuni-cazione
completa di copia fotostatica di un documento di identita'
dell'interessato) o telegramma al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto n. 65 - 00191 Roma,
potra' essere fissata compatibilmente con il calendario delle prove
degli accertamenti sopraindicati, una nuova data di presentazione,
non suscettibile di ulteriore proroga.

                              Art. 20.
 
Presentazione al corso
 
1. Il nono corso semestrale - che si svolgera' secondo i
programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e
le norme contenute nel Regolamento interno per la Scuola
sottufficiali dei carabinieri - avra' inizio l'8 gennaio 2005. Al
termine del corso i militari giudicati idonei saranno nominati
marescialli e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti.
2. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti
dalla Direzione generale per il personale militare, o autorita'
delegata, entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati
idonei ma non utilmente collocati nella medesima graduatoria o, in
mancanza, da altri candidati idonei delle altre graduatorie,
nell'ordine stabilito all'art. 1, comma 1. La Direzione generale per
il personale militare, o autorita' delegata, potra', comunque,
autorizzare gli aspiranti - per comprovati gravi motivi, da
preavvisare tramite il Comando di appartenenza - a differire la
presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso.
3. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, e'
irrevocabile.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2003
Il direttore generale: D'Arrigo

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