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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di perito agrario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.21 del 17/3/2009
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:9E001963
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/4/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti del sistema nazionale
di istruzione e per l'autonomia scolastica
 
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957 di approvazione del
regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni;
Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti agrari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per
l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
Visto in particolare l'art. 7, comma 2 del predetto D.P.R. n.
328/2001, che stabilisce che: «I decreti ministeriali che introducono
modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica
definiscono anche, in conformita' alla normativa vigente, la relativa
corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali
requisiti di ammissione agli esami di Stato»';
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, di
approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
agrario, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica
sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
(art. 1, comma 1);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Ordina:
 
Art. 1.
 

1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
perito agrario.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 

1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario
conseguito presso un istituto tecnico agrario statale, paritario o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano:
A) completato un periodo biennale di pratica presso un perito
agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai
rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio (art. 10,
comma 2, legge n. 54/1991);
B) completato un periodo triennale di attivita' tecnico agricola
subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale (art. 10,
comma 2, legge n. 54/1991);
C) frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). I collegi
provinciali dei periti agrari accertano la sussistenza di detta
coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi
dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli
interessati.
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
D) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata
(art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001
e relativa tabella A);
E) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla
tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001).
3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

                               Art. 3.
 
Sedi di esame
 

1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici agrari statali elencati
nella tabella A allegata alla presente ordinanza. Gli esami si
svolgono in sede regionale o interregionale.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite
commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o piu'
commissioni operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero
risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche
presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati
nella detta tabella.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite dei collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal
successivo art. 4, sono presentate le domande.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione Modalita' di presentazione - Termine -
Esclusioni
 

1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4^ serie speciale, presentare, come indicato al comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo
articolo 5, soltanto all'istituto, indicato nella predetta tabella A,
ubicato nella regione sede del collegio competente ad attestare il
possesso del requisito di ammissione. Per Valle d'Aosta e Liguria,
regioni prive di istituti tecnici agrari statali, la sede d'esame e'
quella del Piemonte.
2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto
tecnico sede d'esame ed inviate al detto collegio, si considerano
prodotte in tempo utile purche' spedite a mezzo raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. In via
alternativa, le domande possono essere presentate a mano, entro il
medesimo termine, direttamente al collegio competente.
3. Nella prima ipotesi fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante; nella seconda fa fede l'apposita ricevuta che viene
rilasciata agli interessati dai collegi, redatta su carta intestata,
recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la
data di presentazione ed il numero di protocollo.
4. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o
presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza
stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2.
5. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

                               Art. 5.
 
Domande di ammissione - Contenuto
 

1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
con marca da bollo (euro 14,62) e corredata della documentazione
indicata nel successivo articolo 6, i candidati, consapevoli sia
delle responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per
formazione o uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000) e sia del fatto che la non veridicita' del
contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della
Repubblica), devono dichiarare (articoli 46 e 47 citato decreto del
Presidente della Repubblica):
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore
di perito agrario, con precisa indicazione: dell'istituto sede
d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato;
dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede
d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se
esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di
consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali
circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo
certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al
precedente art. 2, comma 2, lettere D ed E (diplomi universitari e
lauree);
di essere iscritti (ove d'obbligo in relazione al requisito di
ammissione) nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio
provinciale;
la pratica professionale svolta ovvero il triennio di attivita'
agricola subordinata effettuata. La dichiarazione in argomento non e'
richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2, commi 1 e 2, lettere C, D ed E (corsi IFTS,
diplomi universitari e lauree);
di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del competente collegio)
di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo
specifico come indicato al precedente art. 2, ovvero di maturarlo,
salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio
delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente
art. 2, commi 1 e 2, lettere C, D ed E (corsi IFTS, diplomi
universitari e lauree) e comma 3, occorre dichiarare, con fedele e
completa trascrizione, il contenuto del diploma e/o della
certificazione posseduta (per i corsi IFTS e le lauree occorre, in
particolare, dichiarare l'avvenuto compimento del prescritto
tirocinio non inferiore a sei mesi);
di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di
esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di
ammissione ad una diversa sede di esame.
2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il
requisito di ammissione sono tenuti successivamente, ad avvenuta
maturazione di questo, a dichiararne, sotto la propria
responsabilita', il possesso con apposito atto integrativo dei
contenuti della domanda gia' presentata indirizzato al dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame e da inviare al collegio
competente.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20,
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per
lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ai sensi dell'art. 39, legge n. 448/1998, l'esistenza delle
condizioni personali richieste.

                               Art. 6.
 
Domande di ammissione - Documentazione
 

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella
misura di 49,58 euro (art. 2 - capoverso 3 - decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in
favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere
effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il
modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello
dell'Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza
anagrafica del candidato);
del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame a
norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni
(chiedere all'istituto gli estremi del conto corrente postale da
utilizzare);
fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art. 38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.

                               Art. 7.
 
Adempimenti dei collegi
 

1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi verificano la regolarita' delle domande ricevute
ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di
competenza, comunicano al Ministero della Istruzione, Universita' e
Ricerca entro la data del 30 aprile 2009, a mezzo fax (n.
06/58492602), il numero dei candidati ammessi a sostenere gli esami
ai fini della determinazione del numero delle commissioni da
nominare. Detta comunicazione deve essere inoltrata anche
nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda e viene effettuata,
a cura dei medesimi collegi, anche al collegio nazionale.
2. Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro
la data del 12 maggio 2009, con l'inoltro, a mezzo postale, di un
unico elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico, dei candidati
ammessi a sostenere gli esami per consentire al Ministero di
provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi
provvedono a formare i detti elenchi previo puntuale controllo
(articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel
registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti,
asseverato con certificazione contributiva, di cui al precedente
articolo 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun
candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita,
nonche' il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente
articolo 2, da indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D
o E). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non puo' essere posteriore al
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
presidente del collegio, questi deve apporre la seguente
attestazione:
«Il Presidente del Collegio provinciale attesta, ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione (decreto
ministeriale 16 marzo 1993, n. 168), relativamente ai candidati, in
numero di ……, di cui all'elenco nominativo che precede:
l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti e
l'avvenuto compimento del biennio di pratica o, comunque,
l'assolvimento (salva indicazione contraria relativa a candidati con
requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere
successiva, analoga attestazione) delle condizioni stabilite (art.
10, comma 2, legge n. 54/1991; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1,
2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001),
asseverato con certificazione contributiva;
di aver verificato la regolarita' delle relative domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'».
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
competenza.
5. Entro la data del 6 ottobre 2009, i collegi provvedono alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici
ai quali sono indirizzate, o ai dirigenti scolastici di quegli
istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione
disposta a norma del precedente articolo 3, trattenendo ai propri
atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di
ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa
documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del
medesimo elenco di cui sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto
elenco e' integrato con apposita nota recante indicazione: di
eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero;
dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati
con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive
dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2).
6. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire, entro
e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame,
soltanto alla commissione esaminatrice la comunicazione della
compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i
restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2
(allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2).

                               Art. 8.
 
Calendario degli esami
 

1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
13 ottobre 2009, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
14 ottobre 2009, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
15 ottobre 2009, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta;
16 ottobre 2009, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta e/o scritto-grafica;
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede
degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti collegi, ai
quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento).

                               Art. 9.
 
Prove di esame
 

1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
dal collegio (art. 3, comma 4), alle rispettive sedi di esame nei
giorni e nell'ora indicati, per lo svolgimento delle prove scritte
e/o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nella tabella B allegata.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art.
11, comma 1, regolamento).
4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti (art. 18 regolamento).
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa
sessione di esami (art. 11, comma 7, regolamento).
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti
tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della
commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova
orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere
riconvocati in altra data (art. 11, comma 8, regolamento).

                              Art. 10.
 
Rinvio
 

1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 10 marzo 2009
Il direttore generale: Dutto

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