Bando di concorso 50 segretari di legazione in prova Ministero degli Esteri - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di Segretario di
Legazione in prova.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.25 del 31/3/2023
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Località:Nazionale
Codice atto:23E03850
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:50
Scadenza:15/5/2023

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IL DIRETTORE GENERALE
per le risorse e l'innovazione

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche, contenente disposizioni legislative
speciali riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri;
Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera
diplomatica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2008, n. 72, concernente il «Regolamento recante la disciplina
per il concorso di accesso alla carriera diplomatica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
gennaio 2013, n. 17, recante modifiche al predetto regolamento di
accesso alla carriera diplomatica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di
equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento
interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»;
Visto l'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,
convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
Visto l'art. 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, ai sensi del quale il decreto relativo al portale unico
del reclutamento adottato dal Ministro per la pubblica
amministrazione tiene conto delle specificita' dei rispettivi
ordinamenti delle amministrazioni di cui all'art. 3;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre
1994, n. 604 «Regolamento recante norme per la disciplina delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, recante il «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3,
dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni e integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione
digitale»;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di
sviluppo»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui e' tenuto il funzionario della carriera
diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il
pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al
servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare
riguardo all'art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
recante l'obbligo di adottare misure speciali per i soggetti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) con riguardo alle prove
scritte dei concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro per le disabilita' del 9 novembre 2021, che ai sensi del
sopracitato articolo individua le modalita' attuative per assicurare
nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni,
province, citta' metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a
tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la
possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di
utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di
scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei
tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Considerato che le candidature femminili sono particolarmente
incoraggiate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, 7 febbraio 1994, n. 174, ai
sensi del quale non si puo' prescindere dal possesso della
cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, eccettuati i posti
a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze»;
Vista la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a quanto
stabilito dall'art. 6, comma 1;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione
della citata direttiva 2000/78/CE;
Visto il parere n. 01917/2016 del 14 settembre 2016 con il quale
il Consiglio di Stato ha confermato la legittimita' del requisito del
limite di eta' non superiore ai trentacinque anni, elevabile fino a
un massimo complessivo di tre anni, previsto per l'accesso alla
carriera diplomatica;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 2
dicembre 2011, n. 21, laddove si ribadisce che il limite di eta'
indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla
mezzanotte del giorno del compleanno;
Visto l'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, ai sensi del quale, ai fini delle assunzioni di personale presso
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
n. 195 «Regolamento recante recepimento dell'ipotesi di accordo
sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente
al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'art. 112 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010,
n. 95, recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, a norma dell'art. 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 211 e, in
particolare, l'art. 11, con il quale sono state rideterminate le
dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale;
Visto l'art. 1, comma 922 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che incrementa di
diciotto unita' per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di cinquanta
unita' per l'anno 2023 l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 301,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Accertata la necessita' del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale di bandire una nuova procedura
concorsuale in virtu' della specialita' delle disposizioni
legislative che impongono una precisa cadenza periodica del concorso
per Segretari di Legazione in prova, collegata ai peculiari
meccanismi di progressione propri della carriera diplomatica, al fine
di garantire il reclutamento di funzionari al massimo e piu'
aggiornato livello di preparazione, in ossequio al principio della
massima efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica
amministrazione;
Visti gli articoli 247-249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
n. 77 del 17 luglio 2020, come da ultimo modificati dal decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29
giugno 2022, n. 79;
Visto l'art. 10, comma 8 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e
di concorsi pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29
giugno 2022, n. 79;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di
Segretario di Legazione in prova.
2. Sette dei cinquanta posti messi a concorso sono riservati ai
dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale inquadrati nell'area dei funzionari, in possesso di
una delle lauree indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e
con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area.
3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo, se
non utilizzati, sono conferiti agli idonei.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2) eta' non superiore ai trentacinque anni. Il limite di eta'
e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento
del trentacinquesimo anno.
Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato
per un massimo complessivo di tre anni (entro, quindi, la mezzanotte
del giorno del compimento del trentottesimo anno) ed e' elevato:
a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e per coloro ai quali e' esteso lo stesso
beneficio;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato,
comunque non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno
prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata,
oppure in qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o
quadriennale, o servizio civile universale;
e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti
civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati
d'autorita' o a domanda, per gli ufficiali, ispettori,
sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
polizia;
f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato,
comunque non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o
hanno prestato servizio anche non continuativo, in qualita' di
funzionari internazionali, per almeno due anni presso le
organizzazioni internazionali. Sono considerati funzionari
internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso
un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a
tempo indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto
il possesso di titoli di studio di livello universitario;
3) laurea magistrale (LM) conseguita presso universita' o
Istituti di istruzione universitaria appartenente ad una delle
seguenti classi: finanza (LM-16), relazioni internazionali (LM-52),
scienze dell'economia (LM-56), scienze della politica (LM-62),
scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), scienze economiche
per l'ambiente e la cultura (LM-76), scienze economico-aziendali
(LM-77), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81), servizio
sociale e politiche sociali (LM-87), sociologia e ricerca sociale
(LM-88), studi europei (LM-90), nonche' la laurea magistrale a ciclo
unico in giurisprudenza (LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di
legge; oppure laurea specialistica (LS) tra quelle previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n.
72, e quelle a esse equiparate ai sensi del decreto interministeriale
9 luglio 2009; oppure diploma di laurea (DL) tra quelli previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n.
72, e quelli a essi equiparati a norma di legge. In tutti i casi in
cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o equipollenza, e'
cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda di
partecipazione al concorso. Per comodita' di consultazione, e'
allegato al presente bando l'elenco dei titoli di studio italiani che
consentono la partecipazione al concorso (allegato 1).
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo:
a) sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano equipollente
a uno di quelli sopraindicati. In tal caso e' cura del candidato
dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del
relativo provvedimento che la dichiara;
b) sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'universita' e
della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi», convertito con modificazioni dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, e ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Il
provvedimento di equivalenza va acquisito ai fini del presente
concorso anche nel caso in cui esso sia gia' stato ottenuto per la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione
necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it).
Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa
dell'emanazione del provvedimento di equivalenza.
L'avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve
comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima
dell'espletamento delle prove orali. I vincitori del concorso hanno
l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione al Ministero
dell'universita' e della ricerca dell'avvenuta pubblicazione della
graduatoria di cui all'art. 11 del presente bando entro quindici
giorni;
4) idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere
l'attivita' diplomatica sia presso l'amministrazione centrale che in
sedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di
disagio; a tal fine l'amministrazione si riserva di accertare in
qualsiasi momento l'idoneita' psico-fisica dei candidati, anche nei
riguardi dei vincitori del concorso;
5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo;
6) essere di condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
7) non possono accedere al concorso coloro che siano stati
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da
norme di legge, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della
destituzione ovvero siano stati licenziati per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, comma 1, del
presente bando, nonche' al momento dell'assunzione al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi del
successivo art. 14.
3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che
abbiano gia' portato a termine per tre volte, senza superarle, le
prove scritte d'esame di cui all'art. 9, comma 2 del presente bando.
4. L'amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei
requisiti di cui al presente articolo.

                               Art. 3 

Presentazione della domanda
di ammissione al concorso

1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso
esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line
all'indirizzo internet: https://portaleconcorsi.esteri.it/. La
domanda on-line deve essere compilata e inviata entro le ore 24,00
del quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla data
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dell'avvenuta
pubblicazione del bando sara' altresi' dato avviso sul portale
«inPA», disponibile all'indirizzo internet: https://www.inpa.gov.it/.
La
data di presentazione della domanda di ammissione al concorso e'
certificata dal sistema informatico. Scaduto il termine, non sara'
piu' possibile accedere e inviare il modulo on-line.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e ai sensi delle norme in materia di
autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile
e' stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che ha compiuto i
trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra quelli
indicati all'art. 2, comma 1, punto 2 del presente bando) ha diritto
all'elevazione del limite massimo di eta';
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il codice fiscale;
d) il comune e l'indirizzo di residenza con l'esatta
indicazione del codice di avviamento postale nonche' il recapito
telefonico;
e) il godimento dei diritti politici;
f) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
g) di essere di condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
h) di non avere riportato condanne penali, anche non
definitive, ovvero di avere a proprio carico condanne penali, anche
non definitive;
i) di non essere stato sottoposto ad applicazione della pena ex
art. 444 del codice di procedura penale ovvero di essere stato
sottoposto ad applicazione della pena ex art. 444 del codice di
procedura penale;
j) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico
ovvero di avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
k) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di
sicurezza ovvero di essere stato sottoposto a misure di prevenzione o
di sicurezza;
l) di non essere stato dispensato dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale,
ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni previste da norme di legge, o di non
essere incorso nella sanzione disciplinare della destituzione ovvero
di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo;
m) il titolo di studio di cui e' in possesso ai fini della
partecipazione alla presente selezione, specificando presso quale
universita' o Istituto equiparato e' stato conseguito, il numero
della classe di appartenenza, la data del conseguimento e la
votazione riportata;
n) i servizi eventualmente prestati come dipendente di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso;
o) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione
della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente
bando. I dipendenti del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale inquadrati nell'area dei funzionari
devono specificare il periodo di servizio nell'area o nella
precedente corrispondente area funzionale;
p) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla
partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista
dall'art. 2, comma 3, del presente bando;
q) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta
di cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del presente bando;
r) quali prove linguistiche facoltative intende eventualmente
sostenere di cui all'art. 10 del presente bando;
s) gli eventuali titoli che possono dare punteggio aggiuntivo
ai sensi dell'art. 8 del presente bando;
t) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e
di cui all'allegato 3, dei quali e' eventualmente in possesso, che
danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza;
u) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci.
3. L'amministrazione effettua controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese dai candidati. Qualora il controllo accerti la
falsita' del contenuto delle dichiarazioni, in particolare rispetto a
quanto indicato alle lettere e), g), h), i), j), k) e l) del
precedente comma 2, l'amministrazione si riserva di escludere il
candidato dal concorso o di disporne la mancata assunzione. Restano
ferme le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti
al termine di scadenza per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso. L'amministrazione si riserva di accertarne la
sussistenza.
I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione.
5. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di
codice di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente
cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali,
con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
successive variazioni.
6. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza
che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' diplomatica sia
presso l'amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese
quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per
l'ammissione al concorso.
7. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure
concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di
ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di cui al
successivo art. 16.
8. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto
previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dichiara
nella domanda la propria disabilita' e il relativo grado e specifica,
nel caso ne abbia l'esigenza, l'eventuale ausilio necessario e/o
l'eventuale necessita' di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle
prove concorsuali. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o
tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sara' a
tale fine successivamente richiesta dall'amministrazione, unitamente
all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati
personali.
Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, -
ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 -
non e' tenuto a sostenere la prova attitudinale (art. 7) ed e'
ammesso alle prove scritte (art. 9, comma 2), previa presentazione,
su specifica richiesta dell'amministrazione, della documentazione
comprovante la patologia di cui e' affetto e del correlato grado di
invalidita' ed all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati
personali.
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica
di cui al precedente art. 2, comma 1, punto 4).
9. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita' del 12 novembre
2021, ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento
(DSA) e' assicurata la possibilita' di utilizzare strumenti
compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo
(di cui all'art. 4 del menzionato decreto), nonche' di usufruire di
un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove
(di cui all'art. 5 del menzionato decreto).
Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA)
che si avvale di quanto previsto dall'art. 2 del predetto decreto,
dichiara nella domanda il proprio disturbo e specifica, nel caso ne
abbia l'esigenza, l'eventuale necessita' di strumenti compensativi
e/o l'eventuale necessita' di tempo aggiuntivo per lo svolgimento
delle prove concorsuali. La concessione e l'assegnazione di strumenti
compensativi e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile
giudizio della commissione esaminatrice sulla base della
documentazione che sara' a tale fine richiesta dall'amministrazione,
unitamente all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati
personali.
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica
di cui al precedente art. 2, comma 1, punto 4).
10. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di
partecipazione al concorso presentate con modalita' e/o tempistiche
diverse da quelle di cui al precedente comma 1 e in particolare
quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di
compilazione e invio on-line. La mancata esclusione dalla prova
attitudinale (art. 7) e dalle prove scritte (art. 9, comma 2) non
costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita' della domanda
di partecipazione al concorso, ne' sana l'irregolarita' della domanda
medesima.
11. L'amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento
delle comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento sia
dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato
circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda,
nonche' da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4 

Esclusione dalle prove concorsuali

1. Fino alla verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti o per la mancata osservanza delle modalita' e
dei termini stabiliti nel presente bando.

                               Art. 5 

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
direttore generale per le risorse e l'innovazione ed e' composta da
sette membri effettivi, incluso il presidente.
2. La commissione e' composta da un Ambasciatore o Ministro
plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un
Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato della Corte
dei conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a
Consigliere d'Ambasciata e da tre professori di prima fascia di
universita' pubbliche e private per le materie che formano oggetto
delle prove scritte di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c)
del presente bando.
3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per
la prova attitudinale e per la prova d'esame orale, nonche' per le
prove di lingua obbligatorie e facoltative. I membri aggiunti
partecipano ai lavori della commissione per quanto attiene alle
rispettive materie.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera diplomatica di grado non inferiore a Consigliere di
Legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di
grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.
5. In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che
per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte,
nonche' durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le
sue funzioni sono svolte dal Consigliere di Stato o Avvocato dello
Stato o Magistrato della Corte dei conti.
6. La commissione esaminatrice puo' svolgere i propri lavori in
modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni.

                               Art. 6 

Procedura di concorso

1. Il concorso si articola in:
a) prova attitudinale;
b) valutazione dei titoli;
c) prove d'esame scritte e orali, ed eventuali prove
facoltative di lingua.
2. Il punteggio per ogni prova scritta e orale, incluse le
eventuali prove facoltative, e' espresso in centesimi, a eccezione di
quanto previsto nel successivo art. 7, comma 3, per la prova
attitudinale.

                               Art. 7 

Prova attitudinale

1. La prova attitudinale e' volta ad accertare la capacita' del
candidato di svolgere l'attivita' diplomatica, con particolare
riferimento alla conoscenza delle materie oggetto di concorso inclusa
la lingua inglese e alla capacita' di ragionamento logico. La prova
attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale consiste in un questionario composto da
60 quesiti a risposta multipla, della durata di 60 minuti,
riguardanti:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal
Congresso di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e
finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese, senza l'uso di alcun dizionario, su
tematiche di attualita' internazionale;
e) test per l'accertamento della capacita' di ragionamento
logico.
3. Sono ammessi alle successive prove scritte d'esame di cui
all'art. 9, comma 2, del presente bando, i candidati che abbiano
risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel
questionario a risposta multipla della prova attitudinale.
Per l'espletamento della prova attitudinale l'amministrazione
puo' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o
societa' specializzate in selezione del personale.

                               Art. 8 

Titoli

1. Il punteggio per i titoli e' assegnato dalla commissione
esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo art.
9, comma 2, e prima dell'inizio della correzione dei relativi
elaborati, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato di cui
all'art. 3, comma 2, lettera s) del presente bando.
2. La commissione puo' assegnare complessivamente fino a 6
centesimi per i seguenti titoli:
a) titoli universitari anche stranieri post-laurea e master
universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma
3: fino a 3 centesimi;
b) attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso
organizzazioni internazionali secondo le modalita' di cui al
precedente art. 2, comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi.
3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente
comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari
post-laurea:
a) diploma di specializzazione;
b) dottorato di ricerca;
c) master universitari di primo e di secondo livello.
La commissione esaminatrice valuta la coerenza dei sopraccitati
titoli, nonche' di equivalenti titoli stranieri, con la
professionalita' specifica della carriera diplomatica e/o con le
materie oggetto delle prove d'esame.
4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le
prove d'esame.

                               Art. 9 

Prove d'esame

1. Le prove d'esame, scritte e orali, sono dirette ad accertare
la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica
dei candidati. La prova d'esame orale e' seguita da eventuali prove
facoltative orali di lingua.
2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale, di cui
al precedente art. 7, sono ammessi a sostenere le prove d'esame
scritte che vertono sulle seguenti materie:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal
Congresso di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e
finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese (composizione, senza l'uso di alcun
dizionario, su tematiche di attualita' internazionale);
e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti:
francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l'uso di alcun
dizionario, su tematiche di attualita' internazionale).
3. I candidati dispongono di cinque ore per le prove d'esame
scritte nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
comma 2 e di tre ore per le prove d'esame scritte di cui alle lettere
d) ed e) del precedente comma 2.
4. Sono ammessi alla prova d'esame orale i candidati che abbiano
riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove d'esame
scritte, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua
inglese e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove.
5. La prova d'esame orale verte sulle materie che hanno formato
oggetto delle prove d'esame scritte, nonche' sulle seguenti materie:
a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo);
b) contabilita' di Stato;
c) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto
internazionale privato;
d) geografia politica ed economica.
Per la lingua inglese e l'altra lingua straniera scelta, il
candidato sostiene una conversazione su tematiche di attualita'
internazionale.
Nel quadro della prova d'esame orale, il candidato e' chiamato a
esprimere le proprie valutazioni su un tema dell'attualita'
internazionale, indicato dal presidente della commissione, al fine di
accertare le sue attitudini a esprimersi in maniera chiara e
sintetica, ad argomentare in modo persuasivo il proprio punto di
vista e a parlare in pubblico. La suddetta prova e' valutata insieme
con le altre materie su cui verte la prova orale. La prova orale,
comprensiva altresi' di una prova pratica di informatica, e' oggetto
di una valutazione unica.
6. Per superare la prova d'esame orale, il candidato deve
riportare un punteggio di almeno 60 centesimi. Al termine di ciascuna
seduta d'esame orale la commissione forma l'elenco dei candidati
esaminati nella giornata, con l'indicazione del punteggio riportato
da ciascuno di essi. Il suddetto elenco, sottoscritto dal presidente
e dal segretario, e' affisso all'albo della sede d'esame.
7. I programmi di esame relativi al presente bando sono
pubblicati nell'allegato 2 al bando.

                               Art. 10 

Prove facoltative di lingua straniera

1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al
concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o piu' lingue
straniere ufficiali, diverse da quelle in cui hanno sostenuto le
prove scritte.
2. Le eventuali prove facoltative di lingua straniera sono
sostenute dai candidati al termine della prova d'esame orale.
3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una
conversazione su tematiche di attualita' internazionale.
4. Per le prove facoltative in lingua tedesca e russa il
candidato puo' conseguire il seguente punteggio:
a) fino a un massimo di 5 centesimi, purche' raggiunga la
sufficienza di almeno 2 centesimi, qualora faccia domanda di
sostenere solamente una delle due prove di lingua;
b) fino a un massimo di 8 centesimi, purche' raggiunga la
sufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle due prove di
lingua, qualora faccia domanda di sostenerle entrambe.
5. Per le prove facoltative in altra lingua straniera, diversa
dalle lingue tedesca e russa, il candidato puo' conseguire fino a un
massimo di 4 centesimi per una sola lingua, purche' raggiunga la
sufficienza di almeno 2,5 centesimi, e fino a un massimo di 6
centesimi per due o piu' lingue, purche' raggiunga la sufficienza, in
ciascuna lingua, di almeno 1,5 centesimi.
6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si
aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre
che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui
al precedente art. 9, commi 5 e 6.

                               Art. 11 

Voto finale delle prove d'esame
e graduatoria di merito

1. Il voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando la
media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte con il voto
riportato nella prova d'esame orale. Al voto della prova d'esame
orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove
facoltative di lingua.
2. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale
conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi
eventualmente attribuiti per il possesso di titoli ai sensi dell'art.
8 di questo bando.
3. Il direttore generale per le risorse e l'innovazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei
concorrenti che hanno superato le prove d'esame e dichiara vincitori
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto della riserva di posti e, a parita' di merito, dei titoli di
preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, e' pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sul sito:
www.esteri.it. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul portale «inPA».

                               Art. 12 

Modalita' e calendario delle prove

1. La sede, il giorno, l'orario e le modalita' di svolgimento
della prova attitudinale, di cui al precedente art. 7 sono resi noti
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 16
maggio 2023 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale www.esteri.it - oltre che nella
bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per le risorse e
l'innovazione. Eventuali ulteriori informazioni relative allo
svolgimento della prova saranno rese note con successivo avviso
pubblicato sul sito: www.esteri.it - nonche' sul portale Concorsi del
Ministero. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli
effetti. Coloro che non sono stati esclusi dalla procedura
concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo, nell'ora
e secondo le modalita' rese noti nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 16
maggio 2023 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
2. La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle
successive prove d'esame scritte sulla base del calendario fissato
dalla Direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. La sede, il giorno, l'orario e le modalita' di svolgimento
delle prove d'esame scritte sono resi noti con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 6 giugno 2023, sul sito
internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della
Direzione generale per le risorse e l'innovazione. Eventuali
ulteriori informazioni relative allo svolgimento delle prove saranno
rese note con successivo avviso pubblicato sul sito: www.esteri.it -
nonche' sul portale Concorsi del Ministero.
Con lo stesso avviso e' resa nota la data di pubblicazione
dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. La
data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere
le prove scritte e' resa nota altresi' dalla commissione esaminatrice
prima dell'inizio della prova attitudinale di cui all'art. 7.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto coloro che sono stati ammessi alle prove scritte devono
presentarsi nella sede, nel giorno, nell'ora e secondo le modalita'
prestabilite.
4. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
successive prove d'esame orali.
5. L'avviso di presentazione alla prova orale, con l'indicazione
del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e del punteggio
attribuito per gli eventuali titoli, e' dato ai candidati che
conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale, individualmente per
via telematica (e-mail) almeno venti giorni prima della data in cui
essi devono sostenerla. Tale comunicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
6. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e
imprevedibili, nonche' per causa di forza maggiore, dopo la
pubblicazione del calendario della prova attitudinale o delle prove
scritte, si renda necessario rinviarne lo svolgimento, la notizia del
rinvio e il nuovo calendario saranno resi noti con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - sul sito internet del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale www.esteri.it -
oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per
le risorse e l'innovazione.

                               Art. 13 

Accesso alla sede di svolgimento
delle prove d'esame

1. I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita'.
I candidati devono essere muniti di penna nera o blu e non
possono introdurre nella sede degli esami, pena l'esclusione dalle
prove concorsuali, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri,
periodici, giornali quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo,
ne' possono portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni
o strumenti informatici. I candidati non possono utilizzare telefoni
cellulari, palmari, «tablet», «smartwatch», supporti magnetici,
dispositivi elettronici di ogni genere al fine di memorizzare o
trasmettere dati, svolgere calcoli matematici, comunicare con altri
candidati o terzi. I candidati non possono in alcun modo comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
2. L'amministrazione si riserva di adottare tutte le misure
necessarie a impedire l'uso di materiale non autorizzato da parte dei
candidati.

                               Art. 14 

Assunzione

1. Il candidato dichiarato vincitore e' invitato ad assumere
servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro i termini
fissati dall'amministrazione. Entro tale termine, il candidato dovra'
produrre la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 2, comma 1,
punto 3, lettera b), a pena di esclusione dal concorso per mancanza
di requisito di ammissione, salvo che la mancata presentazione della
detta dichiarazione dipenda da causa, documentata, non imputabile al
candidato stesso. Al momento dell'assunzione, il vincitore dovra'
presentare una dichiarazione sottoscritta sotto la propria
responsabilita' nella quale attesta di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilita' richiamate nell'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario presenta una
dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Se, senza
giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito,
decade dal diritto alla nomina.
2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina, il vincitore presenta all'amministrazione,
entro trenta giorni dalla data di assunzione, una dichiarazione
sottoscritta sotto la propria responsabilita' attestante che gli
stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno
subito variazioni. L'amministrazione procede a controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese.
3. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i
vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' psico-fisica
all'impiego.

                               Art. 15 

Nomina

I vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria,
sempre che risultino in possesso dei requisiti prescritti dal bando,
sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale Segretari di Legazione in prova per
prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

                               Art. 16 

Trattamento dei dati personali

Le modalita' del trattamento dei dati personali sono descritte,
per comodita' di consultazione, nell'informativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679,
di cui all'allegato 4 del presente bando del quale costituisce parte
integrante.

                               Art. 17 

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2008, n. 72, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 gennaio 2013, n. 17, e, in quanto compatibili, le
disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro
successive modifiche e integrazioni, nonche' le disposizioni sul
reclutamento del personale contenute nell'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell'avvenuta pubblicazione sara' altresi' dato avviso sul portale
«inPA».
Roma, 17 marzo 2023

Il direttore generale: Varriale

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