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BANCA D'ITALIA

Concorso pubblico per l'assunzione di sei avvocati da inquadrare nel
segmento professionale di avvocato - ruolo legale

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.92 del 20/11/2018
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:18E11764
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/12/2018

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

Art. 1


Requisiti di partecipazione e di assunzione


La Banca d'Italia indice un concorso pubblico per l'assunzione di
sei avvocati da inquadrare nel segmento professionale di avvocato -
ruolo legale.
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Laurea magistrale/specialistica in giurisprudenza (LMG/01 o
22/S), conseguita con un punteggio di almeno 105/110,
ovvero
diploma di laurea di «vecchio ordinamento» in giurisprudenza,
conseguito con un punteggio di almeno 105/110.
E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli
di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in
Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti
equivalenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli
sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Iscrizione a uno degli albi degli avvocati istituiti in Italia
presso i relativi Consigli dell'Ordine ovvero titolo a detta
iscrizione.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall'art.
38 del decreto legislativo n. 165/2001.
4. Idoneita' fisica alle mansioni.
5. Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell'Istituto (cfr. art. 7).
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere
posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della
domanda; gli altri alla data di assunzione.
La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal presente bando, nonche' dei titoli dichiarati
ai fini della preselezione di cui all'art. 3, in qualsiasi momento,
anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e
all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando ovvero che risultino avere rilasciato
dichiarazioni non veritiere anche ai fini della preselezione di cui
al successivo art. 3. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a
quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate
all'Autorita' giudiziaria.

                               Art. 2 


Domanda di partecipazione.
Termine per la presentazione della domanda


La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 16,00 del 21 dicembre 2018 (ora italiana), utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della
Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it seguendo le
indicazioni ivi specificate. Allo scadere di tale termine il sistema
non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda.
La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema
informatico. Alla domanda devono essere allegate:
la dichiarazione (1) , sottoscritta dal candidato, del
punteggio utile ai fini della preselezione (voto di laurea + media
aritmetica semplice dei voti conseguiti negli esami sostenuti nel
corso di laurea);
copia di un documento di riconoscimento.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al
quale la Banca d'Italia inviera' le comunicazioni inerenti al
concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con le modalita' di
cui agli articoli 3, 4, e 6 (tramite pubblicazione sul sito internet
della Banca d'Italia www.bancaditalia.it).
Il giorno della prima prova scritta i candidati verranno chiamati
a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione all'atto
dell'identificazione, previa esibizione di un documento (cfr. art.
5). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di ordine penale
in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall'art.
76 del suddetto decreto.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi
l'esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il
mancato possesso di uno o piu' requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica formalmente agli interessati il
provvedimento di esclusione.
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di
chiarezza nell'indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva
segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti
stessi.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia
riserva in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti dal bando e dei titoli dichiarati ai fini
della preselezione di cui al successivo art. 3.
I candidati che hanno necessita', in relazione alla specifica
condizione di disabilita', di strumenti di ausilio e/o di tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove (ex art. 20, legge n.
104/1992 e art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno farne
esplicita richiesta compilando il «Quadro A» dell'applicazione. Sulla
base di quanto dichiarato nel «Quadro A» i medici della Banca
d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per la
concessione dei richiesti strumenti di ausilio e/o tempi aggiuntivi
esclusivamente in relazione al nesso causale tra la patologia
posseduta e le modalita' di svolgimento di ciascuna prova. Qualora la
Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal
candidato, procedera' all'annullamento delle prove dallo stesso
sostenute.
 
(1) A tal fine va utilizzato il modulo pubblicato sul sito
www.bancaditalia.it insieme al bando, nella sezione «Lavorare in
Banca d'Italia»; la dichiarazione deve essere firmata,
scansionata e allegata in formato pdf.

                               Art. 3 


Preselezione per titoli


Nell'eventualita' in cui pervenga un numero di domande di
partecipazione al concorso superiore alle 900 unita', la Banca
d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della
procedura selettiva - procedera' ad una preselezione per titoli delle
candidature per individuare 900 candidati da ammettere alle prove
scritte di cui al successivo art. 4.
A tal fine l'Amministrazione della Banca provvedera' alla
formazione di una graduatoria preliminare redatta sulla base del
punteggio ottenuto dalla somma della votazione riportata nell'esame
di laurea e della media aritmetica semplice delle votazioni di tutti
gli esami sostenuti nel relativo corso.
Modalita' di calcolo del punteggio:
laurea:
la votazione 110/110 e lode va considerata pari a 111;
deve essere considerata solo la votazione relativa alla laurea
magistrale/specialistica ovvero di vecchio ordinamento; non deve
essere considerata la votazione finale della laurea «triennale»;
in caso di laurea conseguita presso universita' estere, la
votazione espressa secondo una scala diversa da quella in centodecimi
deve essere convertita in centodecimi;
esami:
per i corsi di studi con la laurea specialistica, si calcolano
gli esami sostenuti sia nel triennio che nel biennio, come se si
trattasse di un percorso di studi unico;
in caso di esame conseguito in piu' annualita', sono comprese
nella media tutte le votazioni conseguite;
devono essere considerati nella media tutti i voti conseguiti, ad
eccezione di quelli definiti espressamente «non convalidati»
dall'universita';
la votazione di 30 e lode va considerata pari a 30,50;
in caso di esami superati presso universita' estere con votazione
espressa secondo una scala diversa da quella in trentesimi, i voti
dovranno essere convertiti in trentesimi. Esami con votazioni non
convertibili saranno da considerarsi non idonei ai fini
dell'attribuzione del punteggio;
calcolo della media:
deve essere calcolata la media aritmetica semplice delle
votazioni riportate negli esami sostenuti (NB: i certificati di
laurea attualmente rilasciati dalle universita' riportano la media
ponderata, non utile ai fini della preselezione);
la media si calcola troncando alla seconda cifra decimale (senza
arrotondamento).
I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui ai commi 2 e
3.
Vengono convocati a sostenere le prove scritte di cui al
successivo art. 4 i candidati classificatisi nelle prime 900
posizioni nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile.
L'ammissione alle prove scritte non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso ne' sana
eventuali irregolarita' della domanda stessa.
Per la determinazione del punteggio utile ai fini della
preselezione la Banca fara' esclusivo riferimento ai titoli e alla
media aritmetica semplice dichiarata dai candidati che abbiano
presentato regolare domanda secondo le modalita' di cui al precedente
art. 2.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non
concorrera' alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini
della graduatoria di merito del concorso.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nella preselezione
nonche' i nominativi dei candidati ammessi alla prove scritte di cui
all'art. 4 vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia
www.bancaditalia.it entro il 31 gennaio 2019. Tale pubblicazione
assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.

                               Art. 4 


Commissione di concorso. Prove d'esame


La Banca d'Italia nomina una Commissione con l'incarico di
sovrintendere alle prove d'esame.
Le prove d'esame si svolgono a Roma e consistono in tre prove
scritte in materie giuridiche, una prova scritta di lingua inglese e
una prova orale.
Le prove scritte in materie giuridiche consistono nella redazione
di:
un parere motivato in materia di diritto commerciale;
un atto defensionale in materia di diritto civile e diritto
processuale civile;
un parere motivato o un atto defensionale, a discrezione della
Commissione, in materia di diritto amministrativo sostanziale e
processuale.
Per lo svolgimento delle suddette prove scritte viene consentita
la consultazione unicamente di testi normativi non commentati ne'
annotati esclusivamente in forma cartacea.
Le prove scritte sono corrette in forma anonima e a ognuno dei
tre elaborati e' attribuito fino a un massimo di 20 punti; le prove
sono superate da coloro che hanno riportato il punteggio minimo di 12
in ognuno dei tre elaborati. La votazione complessiva delle prove
scritte e' data dalla somma dei tre punteggi riportati negli
elaborati.
La Commissione non procede alla valutazione degli elaborati dei
candidati che non hanno svolto tutte e tre le prove scritte; al fine
di rendere piu' spedita la procedura concorsuale non procede altresi'
alla valutazione degli elaborati dei candidati che non hanno
raggiunto la sufficienza in altra prova scritta gia' valutata, fatto
sempre salvo il principio dell'anonimato.
Nella valutazione degli elaborati la Commissione verifica: le
conoscenze tecniche; la capacita' di argomentare; la capacita' di
sintesi; la chiarezza espressiva.
I concorrenti che superano le prove scritte in materie giuridiche
vengono ammessi a sostenere la prova scritta di lingua inglese e la
prova orale.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nelle prove scritte
in materie giuridiche, con l'indicazione dell'eventuale ammissione
alle prove successive (prova scritta in lingua inglese e prova orale)
nonche' della data di convocazione, vengono pubblicati esclusivamente
sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. Tale
pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
La prova scritta di lingua inglese si tiene nella medesima
giornata di svolgimento della prova orale. La prova e' corretta in
forma anonima e alla stessa e' attribuito un punteggio massimo di 8
punti. Per lo svolgimento della prova non e' consentita la
consultazione del vocabolario di lingua inglese.
La prova orale consiste in un colloquio su tutte le materie sopra
elencate per le prove scritte (inclusa la lingua inglese) nonche' su
diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro,
diritto dell'Unione europea e diritto delle banche e degli
intermediari finanziari e assicurativi.
La prova orale e' valutata complessivamente fino a un massimo di
60 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una votazione
minima di 36 punti.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la
capacita' di giudizio critico; la capacita' di cogliere le
interrelazioni tra gli argomenti; la capacita' espositiva. La prova
in lingua inglese (prova scritta e conversazione) e' volta a
verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo della
stessa come strumento di lavoro.
Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato almeno
la votazione minima richiesta nelle prove scritte in materie
giuridiche e nella prova orale.
I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova scritta
in lingua inglese e la prova orale vengono pubblicati sul sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale pubblicazione
assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.

                               Art. 5 


Adempimenti per la partecipazione alle prove


Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa). Coloro che non sono in
possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di
documento equivalente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.

                               Art. 6 


Graduatorie


Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i
punteggi minimi previsti per le prove scritte in materie giuridiche e
per la prova orale. Il punteggio utile ai fini della formazione della
graduatoria e' dato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove
scritte in materie giuridiche, nella prova scritta di lingua inglese
e nella prova orale.
La Commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito
seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
La Banca d'Italia forma la graduatoria finale in base alla
graduatoria di merito; qualora piu' candidati risultino in posizione
di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'.
La Banca d'Italia, nel caso di mancata presa di servizio da parte
di uno o piu' vincitori, si riserva la facolta' di coprire in tutto o
in parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei, seguendo
l'ordine della graduatoria finale.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare la
graduatoria finale entro due anni dalla data di approvazione della
stessa.
La Banca d'Italia - in virtu' del rapporto di stretta
collaborazione esistente con l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (IVASS) - riserva a quest'ultimo la facolta' di
utilizzare, entro il medesimo termine, la graduatoria dei candidati
risultati idonei e non assunti dalla Banca, ai fini dell'assunzione
di uno o piu' elementi nel ruolo legale, al livello economico
iniziale del profilo di avvocato.
La nomina alle dipendenze dell'IVASS determina la decadenza
dell'idoneo dalla posizione occupata nella graduatoria della Banca
d'Italia; pertanto, in caso di successivo scorrimento della stessa da
parte della Banca d'Italia, egli non potra' avanzare alcuna ulteriore
pretesa nei confronti di quest'ultima.
La graduatoria finale e' pubblicata sul sito internet
www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica ad
ogni effetto di legge.

                               Art. 7 


Adempimenti per l'assunzione


Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale
devono autocertificare, ai fini dell'assunzione, il possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le
modalita' previste nel decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui
all'art. 1, comma 2, punto 6 (compatibilita' con le funzioni da
svolgere nell'Istituto), sara' richiesto di rendere dichiarazioni
relative all'eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di
sicurezza ovvero di carichi pendenti. Sono oggetto di valutazione
discrezionale tutte le sentenze di condanna anche in caso di
intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono
giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della
non menzione nonche' i procedimenti penali pendenti.

                               Art. 8 


Visita medica propedeutica all'assunzione


La Banca d'Italia ha la facolta' di sottoporre gli elementi da
assumere a visita medica per verificare il possesso del requisito di
cui all'art. 1, comma 2, punto 4.

                               Art. 9 


Nomina e assegnazione


Tutti gli elementi utilmente classificati nella graduatoria
finale dovranno comunicare alla Banca d'Italia un indirizzo di posta
elettronica certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto
di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e
assegnazione ed eventuali altre comunicazioni.
La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori in
possesso dei prescritti requisiti. Essi sono nominati in prova nel
ruolo legale come avvocati - 1° livello stipendiale.
Gli stessi, al termine del periodo di prova, che ha la durata di
sei mesi, se riconosciuti idonei, conseguono la conferma della nomina
con la medesima decorrenza del provvedimento di assunzione.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e' prorogato,
per una sola volta, di altri sei mesi.
L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d'impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
legge in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti
pubblici.
In seguito alla nomina gli interessati devono assumere servizio
entro il termine che sara' stabilito. La sede di lavoro e' a Roma.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto
termine decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti
disposizioni del Regolamento del personale della Banca d'Italia.

                               Art. 10 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di
privacy, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti
presso la Banca d'Italia, servizio risorse umane, divisione
assunzioni e selezioni esterne, per le finalita' di gestione del
concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Per coloro che
saranno assunti, il trattamento degli stessi prosegue anche
successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso
di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d'Italia procede
all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n.
104/1992 e n. 68/1999. I dati di cui all'art. 7 del presente bando
sono trattati allo scopo di accertare il possesso del requisito di
assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli
interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati
personali, nonche' gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i
quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o
l'integrazione dei dati, nonche' la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di
legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, Servizio organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma,
Titolare del trattamento.
Potranno essere autorizzati al trattamento dei dati i dipendenti
addetti alle Unita' che siano stati incaricati, di volta in volta od
in via permanente, dell'elaborazione dei dati presenti negli archivi
cartacei od informatici della Banca, in relazione alle competenze
delle Strutture di base alle quali essi sono assegnati.
Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia
e' contattabile all'indirizzo e-mail:
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy
e' possibile rivolgersi, in qualita' di Autorita' di controllo, al
Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte
Citorio, n. 121 - Roma.

                               Art. 11 


Responsabile del procedimento


L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il
servizio risorse umane. Il responsabile del procedimento e' il capo
pro tempore di tale servizio.

Il vice direttore generale: Sannucci

 

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