Mininterno.net - Bando di concorso ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Concorso pubblico, per titoli ed esame, ...
 
 
 

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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione, a tempo
indeterminato, di una unita' di personale con il profilo di primo
tecnologo in prova - II livello professionale dell'Istituto superiore
di sanita' - Ufficio relazioni esterne.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.38 del 19/5/2006
Ente:ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Località:Roma  (RM)
Codice atto:06E03330
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:19/6/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
della Direzione centrale delle risorse umane
e degli affari generali
 
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante
riordinamento del sistema degli Enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell'Istituto
superiore di sanita' a norma dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 419/1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme
generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, ed in particolare l'art. 39, comma 1, come
successivamente modificato ed integrato;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
particolare l'art. 34-bis del decreto medesimo e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
stipulato il 21 febbraio 2002;
Visto il decreto presidenziale 3 ottobre 2002, concernente il
regolamento recante norme per il reclutamento del personale
dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento
degli incarichi e delle borse di studio;
Visto il decreto del presidente dell'Istituto suddetto datato
24 gennaio 2003, concernente il regolamento recante norme per
l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro
dei dipendenti dell'Istituto predetto, come modificato con decreto
del presidente del predetto Istituto 9 novembe 2005;
Visto il decreto del presidente dell'Istituto di cui sopra
3 dicembre 2005, concernente la determinazione delle nuove dotazioni
organiche dell'Istituto medesimo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 30 del 6 febbraio 2006;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 95, della
legge medesima;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006);
Vista la deliberazione n. 2, allegata al verbale n. 50, del
13 aprile 2005 con la quale il Consiglio di amministrazione ha
approvato il piano triennale di assunzione di personale a tempo
indeterminato per il triennio 2005-2006-2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 agosto 2005, con il quale, tra gli altri, l'Istituto superiore di
sanita' e' stato autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 104 della
legge n. 311/2004, ad avviare procedure pubbliche concorsuali per
assunzioni a tempo indeterminato per complessivi sessantadue posti,
ripartiti tra profili e livelli del medesimo Istituto;
Vista la deliberazione n. 4, allegata al verbale n. 58, del
21 dicembre 2005, con la quale il Consiglio di aministrazione del
predetto Istituto ha ripartito i suddetti sessantadue posti tra i
Dipartimenti, centri nazionali, servizi tecnici scientifici e uffici
dell'istituto medesimo ai fini dell'indizione di pubblici concorsi
per l'assunzione di personale a tempo indeterminato;
Vista la delibera n. 6, allegata al verbale n. 59, del 25 gennaio
2006, con la quale il predetto Consiglio di amministrazione ha
deliberato le unita e le modalita' di svolgimento di alcuni concorsi
per la copertura di parte dei sopra citati sessantadue posti, in
particolare di un posto di personale a tempo indeterminato per il
profilo primo tecnologo - II livello professionale dell'Istituto
medesimo per le esigenze dell'Ufficio relazioni esterne;
Ritenuto di dare esecuzione alle predette deliberazioni del
consiglio di amministrazione;
Accertata la disponibilita' di un posto nella dotazione organica
nel profilo di primo tecnologo in prova, II livello professionale di
cui al citato decreto presidenziale 3 dicembre 2005;
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. E' indetto il pubblico concorso, per titoli ed esame, per
l'assunzione, a tempo indeterminato, di una unita' di personale con
il profilo di primo tecnologo in prova - II livello professionale
dell'Istituto superiore di sanita' - Ufficio relazione esterne.
Titolo di studio richiesto: laurea afferente alla classe delle
lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (classe
n. 17 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o in scienze e
tecnologie fisiche (classe n. 25 di cui al decreto ministeriale
4 agosto 2000) o in scienze e tecniche psicologiche (classe n. 34 di
cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000) o laurea specialistica
afferente alla classe delle lauree specialistiche in medicina e
chirurgia (classe n. 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre
2000) o in finanza (classe n. 19/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) o in scienze dell'economia (classe n. 64/S di cui
al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in scienze economiche per
l'ambiente e la cultura (classe n. 83/S di cui al decreto
ministeriale 28 novembre 2000) o in scienze economico-aziendali
(classe n. 84/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) o in
fisica (classe n. 20/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre
2000) o in Psicologia (classe n. 58/S di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000) ovvero diploma di laurea in medicina e chirurgia o
in economia ambientale o in economia assicurativa e previdenziale o
in economia aziendale o in economia bancaria o in economia bancaria,
finanziaria e assicurativa o in economia del commercio internazionale
e dei mercati valutari o in economia del turismo o in economia delle
amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali o in
economia delle istituzioni e dei mercati internazionali o in economia
e commercio o in economia e finanza o in economia e gestione dei
servizi o in economia e legislazione per l'impresa o in economia
industriale o in economia marittima e dei trasporti o in economia per
le arti, la cultura e la comunicazione o in economia politica o in
fisica o in psicologia conseguito secondo la normativa in vigore
anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale
n. 509/1999.

                               Art. 2.
1. Al suddetto concorso possono partecipare i candidati in
possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3, i quali alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso, abbiano maturato, dopo il conseguimento
del diploma di laurea richiesto, otto anni di specifica esperienza
professionale, svolgendo funzioni di progettazione, di elaborazione e
di gestione correlate ad attivita' tecnologiche e/o professionali,
e/o coordinando a tali fini competenze tecniche, anche in settori in
cui e' richiesto l'espletamento di attivita' professionali.
2. Nella prima seduta, la commissione esaminatrice, sulla base
della documentazione presentata dai candidati, accerta per ciascuno
di essi il possesso della specifica esperienza professionale di cui
al comma precedente, e ne da' tempestiva comunicazione
all'Amministrazione.
3. Nella medesima seduta la commissione dovra' accertare, nei
confronti dei candidati che abbiano conseguito il titolo di studio in
uno degli altri stati membri dell'Unione europea, l'equipollenza del
titolo stesso con uno dei diplomi di laurea utili per l'ammissione al
concorso, di cui al precedente art. 1, secondo quanto previsto dal
successivo art. 3, comma 1, lettera c).
4. Nella stessa seduta la commissione dovra' individuare i
criteri per la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo
art. 6 e dovra' stabilire, altresi', i criteri e le modalita' di
valutazione della prova concorsuale da formalizzare nei relativi
verbali al fine di assegnare il relativo punteggio. Quanto previsto
dal presente comma dovra' precedere gli accertamenti di cui ai
precedenti commi 2 e 3.

                               Art. 3.
1. Al suddetto concorso possono partecipare i candidati in
possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) eta' non superiore ai 65 anni;
b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
c) uno dei titoli di studio indicati, nel precedente art. 1,
rilasciato da una universita' della Repubblica o di altro Stato
dell'Unione europea. In tale ultimo caso, il titolo deve essere stato
riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi della direttiva n. 89/1948/CEE e
del decreto legislativo n. 115/92;
d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
e) idoneita' fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea diverso da quello italiano dovranno possedere,
altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
sara' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito
colloquio che precedera' la valutazione dei titoli di merito.
Non possono essere ammessi al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro
impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
4. Il diploma di laurea deve essere stato conseguito prima di
aver svolto la specifica esperienza professionale di cui al comma 1
del precedente art. 2.
5. Gli altri requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.
6. L'esclusione dai concorsi per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del
Direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali.

                               Art. 4.
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta
semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata
all'Istituto superiore di sanita' - Ufficio VI - Reclutamento del
personale e borse di studio della Direzione centrale delle risorse
umane e degli affari generali, viale Regina Elena n. 299 - 00161,
Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda nel termine
sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'Amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
4. Il bando del concorso sara' inserito nel sito internet
dell'Istituto superiore di sanita' www.iss.it.> 5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli
aspiranti debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell'Unione europea, indicando quale;
5) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
6) se cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti
stessi;
7) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
(la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
8) il titolo di studio di cui sono in possesso, con
l'indicazione della data di conseguimento e dell'universita' presso
la quale il titolo e' stato conseguito. In caso di titolo di studio
conseguito presso un'universita' di altro Stato membro dell'Unione
europea il candidato dovra' allegare, a pena di esclusione, copia del
provvedimento di riconoscimento di cui al precedente art. 3, comma 1,
lettera c) nonche' un certificato di laurea attestante gli esami
sostenuti e/o i corsi seguiti ai fini del conseguimento del titolo,
per poterne accertare, da parte della commissione esaminatrice,
l'equipollenza con uno dei titoli di studio italiani di cui al
precedente art. 1;
9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) la specifica esperienza professionale di cui all'art. 2 del
presente bando, indicando la durata e le mansioni svolte;
11) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana ( solo
per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea);
12) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito, di
cui al successivo art. 11, dei quali siano in possesso;
13) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento
postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente all'Ufficio VI - Reclutamento del
personale e borse di studio dell'Istituto superiore di sanita' le
eventuali variazioni del proprio recapito.
6. L'eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra'
specificare l'ausilio necessario per sostenere l'esame in relazione
al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda delle situazioni,
verranno messe in atto speciali modalita' di svolgimento delle prove
d'esame, per consentire ai candidati disabili di concorrere in
effettiva condizione di parita' con gli altri candidati.
7. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce. Non sara' presa in considerazione la domanda non
sottoscritta dal candidato.
8. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato.
9. Non sara' presa in considerazione la domanda del candidato
che, nella domanda stessa, non abbia indicato il concorso a cui
intenda partecipare.
10. La domanda con cui si chieda di partecipare a piu' concorsi
sara' presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per
primo, compatibilmente con il titolo di studio dichiarato.
11. I candidati dovranno allegare alla domanda, a pena di
esclusione, idonea documentazione, in originale o in copia
autenticata nei modi di leggi, rilasciata dai competenti organi, atta
a comprovare la specifica esperienza professionale di cui all'art. 2
del presente bando e dichiarata nella domanda medesima.
12. La suddetta esperienza potra' essere comprovata anche, a
seconda dei casi, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', secondo
quanto stabilito dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che dovranno essere
sottoscritte dal candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente
addetto, dovra' essere corredata da copia fotostatica, non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore ai sensi
dell'art. 38 del medesimo decreto del Presidente della repubblica
n. 445/2000. Detta dichiarazione potra' riguardare anche
l'attestazione di conformita' all'originale della documentazione
eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata.
13. L'Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
14. Per informazioni relative ai concorsi l'Ufficio VI -
Reclutamento del personale e borse di studio dell'Istituto superiore
di sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici
dei giorni non festivi, escluso il sabato, nonche' dalle ore
quattordici alle ore quindici del martedi' e del giovedi'.

                               Art. 5.
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti e trattati presso
l'Istituto superiore di sanita' - Ufficio VI - Reclutamento del
personale e borse di studio per le finalita' di gestione del
procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori
atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure
informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali
finalita'.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003.

                               Art. 6.
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito
nonche' un curriculum dell'attivita' scientifica svolta.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 30,00.
3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
ctg.1) pubblicazioni attinenti il profilo messo a concorso ed
elaborati di servizio: fino a punti 10,00, punteggio massimo
attribuibile a ciascuna pubblicazione od elaborato: punti 1,50.
Gli elaborati di servizio sono i lavori originali che l'impiegato
ha svolto nelle proprie attribuzioni, per speciale incarico
conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso
cui presta servizio e che vertono su problemi o su questioni di
particolare rilievo, attinenti ai servizi dell'amministrazione;
ctg.2) servizi ed attivita' prestati presso enti o istituzioni
di ricerca nel settore della sanita': fino a punti 8,00, saranno
attribuiti punti 0,50 per anno o frazione di anno superiore a sei
mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato tra loro i vari
periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati piu'
servizi e attivita', tale periodo verra' considerato una sola volta;
ctg.3) incarichi speciali, incarichi di insegnamento, corsi
svolti come docente: fino a punti 4,50, punteggio massimo
attribuibile a ciascun titolo della categoria punti 0,90;
ctg.4) specializzazioni e/o abilitazioni professionali: fino a
punti 0,90, punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della
categoria punti 0,15;
ctg.5) corsi di perfezionamento ed aggiornamento seguiti,
attinenti alle materie d'esame: fino a punti 4,50 punteggio massimo
attribuibile a ciascun titolo della categoria punti 0,45;
ctg.6) vincita o idoneita' a pubbliche selezioni o concorsi: fino
a punti 1,50, punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della
categoria punti 0,30;
ctg.7) premi e riconoscimenti scientifici: fino a punti 0,60,
punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria punti
0,15.
4. Le pubblicazioni e gli elaborati di servizio potranno essere
prodotti in originale, ovvero, ai sensi dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta'. I lavori in corso di stampa eventualmente
presentati, saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati
dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia
dichiarata conforme all'originale, ovvero, in luogo di tale lettera,
da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi
dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n,
445/2000, con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi
sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra'
indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi
autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista
scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non
saranno presi in considerazione lavori che non siano stati pubblicati
o accettati per la pubblicazione.
5. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in
originale o copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. E' possibile,
altresi', produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione
sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del
citato decreto n. 445/2000, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto.
6. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', dovranno
essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero
dovranno essere sottoscritte e corredate a copia fotostatica,
ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del
sottoscrittore.
7. Le dichiarazioni di cui sopra, come anche quelle previste nei
successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli
elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo
della documentazione che sostituiranno.
8. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
9. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
10. Titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in
considerazione.
11. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
triplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale
dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun
titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
12. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco, in
triplice copia, degli stessi, dovranno essere accompagnati da
un'apposita lettera di trasmissione.
13. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
14. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati
dalla commissione esaminatrice nella prima seduta.
15. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
dovra' precedere l'esame di cui al successivo art. 7.
16. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli
interessati prima della effettuazione della prova orale di cui al
successivo art. 7.

                               Art. 7.
1. La prova d'esame consistera' in un colloquio tendente ad
accertare le capacita' professionali del candidato, in relazione alle
attivita' del profilo professionale cui il concorso si riferisce,
tenuto anche conto dei titoli culturali, professionali e di servizio
presentati. In particolare avuto riguardo all'Ufficio per il quale il
concorso viene indetto, il colloquio vertera' su: tecniche,
tecnologie metodologiche e prospettive, sviluppo della formazione web
assistita in ambito manageriale e dovra' altresi' avere ad oggetto i
compiti propri del suddetto profilo. Il colloquio dovra' altresi'
accertare la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta,
nonche' la capacita' di utilizzazione delle applicazioni informatiche
piu' diffuse.
2. Per la valutazione della prova orale la commissione
esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non
superiore a punti novanta. Per superare la prova orale dovra'
riportare un punteggio non inferiore a punti sessantatre.
3. La prova orale avra' luogo in Roma, presso l'Istituto
superiore di sanita', viale Regina Elena n. 299 o altra sede idonea,
nei giorni che verranno all'uopo fissati. Il colloquio stesso non
potra' avere luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge
8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche
nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
4. La data di presentazione alla prova orale sara' comunicata ai
singoli candidati almeno venti giorni prima della data fissata per il
colloquio stesso.
5. Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara'
affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo.
7. Per sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere
muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza
dei termini di validita'.

                               Art. 8.
1. La commissione esaminatrice sara' nominata con decreto del
Presidente dell'Istituto superiore di sanita' ai sensi dell'art. 10
del decreto presidenziale 3 ottobre 2002.

                               Art. 9.
1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto
riportato nella prova orale.
2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con
l'indicazione delle votazioni stesse.

                              Art. 10.
1. Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                              Art. 11.
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che
intendano far valere i titoli di preferenza a parita' di merito,
previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto
superiore di sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano
sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di
tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti
titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
2. La documentazione di cui al precedente comma del presente
articolo non e' richiesta per i dipendenti di ruolo dell'Istituto
superiore di sanita' ne' per i dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli
atti del fascicolo personale. Gli stessi dovranno comunque darne
comunicazione, entro il termine indicato nel suddetto comma, a pena
di non poter beneficiare dei medesimi titoli di preferenza.
3. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive
modificazioni hanno la preferenza:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo
potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento
di concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale
qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del
decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di
pensione assegnata ovvero l'estratto del referto medico collegiale da
cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una
certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli
invalidi di guerra;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico
collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da
una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per
gli invalidi di guerra o da un certificato rilasciato dalla
competente prefettura;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'Amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla
legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero
mediante un attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura
dell'invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura
dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora
le prefetture) o dell'autorita' consolare, nella rispettiva
giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' dovra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero con l'estratto del referto
medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita',
ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera
nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura competente;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'Amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella «A»
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione
rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il
genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad una
certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare
mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato
di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della
difesa dalla quale risulti la circostanza;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa: il
primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da
cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o
per atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero
mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra o da un
certificato rilasciato dalla competente prefettura;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il
quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione
rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S.
circa la natura dell'invalidita' ed il grado di riduzione della
capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da
cui risulti il rapporto di filiazione;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra.
Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto
di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome
del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra,
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto.
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra o per atti di terrorismo. Tale condizione potra' risultare
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da
una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni
di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una
certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto o da un certificato rilasciato dalla
competente prefettura;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere
comprovata mediante la produzione di copia autentica del
provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti
locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore
una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da
cui alla tabella «A» annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e
successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata
dall'amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una certificazione anagrafica attestate il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto, da cui risulti il detto rapporto ovvero da
una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale
dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una
dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante che il coniuge od il fratello
e' deceduto per causa di lavoro nonche' di una certificazione
anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il
defunto;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione
dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno presso l'Istituto superiore di
sanita' da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati o mediante
dichiarazione rilasciata dal capo dell'ufficio.
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio
e quella della nascita dei figli ovvero mediante certificazione
anagrafica dalla quale risulti la data della nascita dei figli che,
per essere valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande del presente concorso;
19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere
comprovato mediante la produzione di una certificazione o del
provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria
provinciale abbia accertato l'esistenza di minorazioni tali da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere comprovata mediante la produzione della copia conforme
all'originale dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare di congedo illimitato.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno, da comprovarsi mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita dei
figli stessi;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza;
c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
5. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a seconda
dei casi.
6. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza a parita' di
merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
7. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
8. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua
straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.

                              Art. 12.
1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti
gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito di cui al
precedente art. 11 con decreto del Direttore della direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali, sara' approvata la
graduatoria di merito e verra' dichiarato il vincitore.
2. La graduatoria sara' pubblicata nel bollettino ufficiale del
Ministero della salute. Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data
di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i
titoli allegati alla domanda di partecipazione.
4. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o di
procedere allo scarto dei medesimi.

                              Art. 13.
1. Il candidato dichiarato vincitore, previa produzione della
documentazione di cui al successivo art. 14, sara' invitato a
sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale delle Istituzioni ed enti di
ricerca e sperimentazione stipulato il 21 febbraio 2002, un contratto
individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio.
2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal
contratto collettivo 21 febbraio 2002 di cui sopra.
3. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza
obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al II livello professionale (profilo di primo
tecnologo), previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 171/1991 e dal CCNL, 21 febbraio 2002, e successive integrazioni,
oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni
normative e contrattuali.
5. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un periodo
di prova che avra' la durata di sei mesi. Detto periodo avra' durata
dimezzata per il candidato che provenga da altro profilo
dell'Istituto superiore di sanita' con contratto a tempo
indeterminato, o che abbia prestato servizio, nel medesimo Ente,
senza interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo profilo di primo
tecnologo con contratto a tempo determinato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si
presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in
servizio.
8. Le assunzioni relative al bando in questione sono condizionate
all'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Dipartimento della funzione pubblica).

                              Art. 14.
1. Il candidato dichiarato vincitore dovra' presentare o far
pervenire all'Ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento
del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva
stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 1
del precedente art. 13, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta
dall'interessato e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste
elettorali risulta iscritto il candidato;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere
procedimenti penali in corso;
e) il titolo di studio posseduto (tra quelli richiesti dal
precedente art. 1), con l'indicazione della data di conseguimento e
l'universita' presso la quale e' stato conseguito;
f) la posizione agli effetti degli obblighi militari con
l'indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il
periodo di assolvimento;
2) certificato medico (in bollo) rilasciato da un medico
militare ovvero da un medico legale dell'Azienda unita' sanitaria
locale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti l'idoneita'
fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. In caso di
eventuale invalidita', dovra' esserne data notizia nel certificato
medico con l'indicazione della percentuale di riduzione della
capacita' lavorativa e la dichiarazione che l'aspirante non puo'
riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei compagni
di lavoro e alla sicurezza degli impiegati e che le sue condizioni
fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per
il quale concorre;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza
del dipendente addetto ovvero corredata da copia fotostatica,
ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del
sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'Istituto
superiore di sanita'.
2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1
sostituisce, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i corrispondenti documenti
previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 686/1957, dei quali e' data comunque ai candidati facolta' di
presentazione.
3. L'Istituto richiedera' direttamente alle amministrazioni
competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da esse custoditi.
4. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del precedente art. 6
in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. L'impiegato appartenente ai ruoli organici di una pubblica
amministrazione potra' limitarsi ad attestare, con la dichiarazione
di cui al punto 1 del precedente comma 1), tale condizione ed il
titolo di studio posseduto, come sopra specificato, ed inoltre dovra'
produrre il certificato medico di cui al punto 2) nonche', ad
esclusione del personale dell'Istituto superiore di sanita', la
dichiarazione di opzione per l'Istituto stesso, di cui al punto 3).
6. Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati
dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di
ricevimento del relativo invito.
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del
presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a
richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori
che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato
di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 1 del precedente art. 13.
Roma, 27 febbraio 2006
Il direttore della direzione centrale delle
risorse umane e degli affari generali

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