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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Bando di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato - sessione 2013.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.71 del 6/9/2013
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:13E03735
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/11/2013

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato; il regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di
attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante
modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S.
13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da
corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi,
come da ultimo modificata dal D.P.C.M. 21 dicembre 1990, art. 2 -
lettera b); l'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante
modifiche alla disciplina del patrocinio alle preture e degli esami
per la professione di procuratore legale; la legge 27 giugno 1988, n.
242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore
legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla
disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il D.P.R.
10 aprile 1990, n. 101, relativo al regolamento alla pratica forense
per l'ammissione dell'esame di procuratore legale; la legge 24
febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell'albo dei
procuratori legali e a norme in materia di esercizio della
professione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180,
recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione
alla professione forense; il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27,
recante modifica della durata del tirocinio per l'accesso alle
professioni regolamentate; la legge 12 novembre 2011, n. 183 in
materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012,
n. 35, recante disposizioni per la composizione della Commissione per
l'esame di avvocato; la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante la
nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense; il
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazione
nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 contenente le norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige
in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei
rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari e succ. mod., nonche' l'art. 25 D.Lgs. 9
settembre 1997, n. 354, che istituisce la sezione distaccata in
Bolzano della Corte di Appello di Trento;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta la necessita' di indire una sessione di esami di
abilitazione alla professione forense presso le sedi delle Corti di
Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce,
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria,
Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione
distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento per l'anno
2013;

Decreta:


Art. 1


E' indetta per l'anno 2013 una sessione di esami per l'iscrizione
negli albi degli Avvocati presso le sedi di Corti di Appello di
Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso,
Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma,
Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.

                               Art. 2 


1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale.
2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi
formulati dal Ministero della Giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto,
in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto
penale ed il diritto amministrativo;
Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore
dal momento della dettatura del tema.
3) Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove
scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno
una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra
le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto
commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto
amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile,
diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto
ecclesiastico e diritto comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato.

                               Art. 3 


Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno
alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
10 dicembre 2013: parere motivato in materia regolata dal codice
civile (si veda supra art. 2, n. 2), lett. a);
11 dicembre 2013: parere motivato in materia regolata dal codice
penale (si veda supra art. 2, n. 2), lett. b);
12 dicembre 2013: atto giudiziario in materia di diritto privato
o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra art.
2, n. 2), lett. c).

                               Art. 4 


1) La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta
su carta da bollo, dovra' essere presentata, entro il 11 novembre
2013, alla Corte di Appello indicata dall'art. 9, comma 3, D.P.R. 10
aprile 1990, n. 101.
2) Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui
al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
3) Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie
scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lett. a).
4) Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti
documenti soggetti all'imposta di bollo (euro 16.00):
a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia
autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla
competente autorita' scolastica attestante l'avvenuto conseguimento
della laurea. I candidati potranno avvalersi della facolta' di cui
all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione)
relativamente alla certificazione del conseguimento della laurea in
giurisprudenza;
b) attestazione, anche mediante autocertificazione ai sensi
dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dell'avvenuto
espletamento del prescritto tirocinio professionale, cosi' come
certificato dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Dovra' essere altresi' allegata la ricevuta della tassa di euro
12,91 (dodici/novantuno) per l'ammissione agli esami versata
direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o
ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per
tributo, la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per "Codice
Ufficio" si intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al
domicilio fiscale del candidato.

                               Art. 5 


I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la
lingua tedesca nelle prove dell'esame per l'iscrizione negli albi
degli Avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in
Bolzano della Corte di Appello di Trento.

                               Art. 6 


1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti
di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale
e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di
almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per
almeno due prove.
3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio
complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un
punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

                               Art. 7 


1) I candidati portatori di handicap devono indicare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

                               Art. 8 


Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la
Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici di cui all'art.1-bis
del decreto legge 21 maggio 2003 n. 112, convertito in legge 18
luglio 2003 n. 180, all'art. 8 del decreto legge 9 febbraio 2012 n.
5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della legge
31 dicembre 2012, n. 247 e all'art. 83 del decreto legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.
Roma, 2 settembre 2013

Il Ministro: Cancellieri

 

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