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UNIVERSITA' DI CATANIA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XXV ciclo con sede amministrativa in Catania.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.74 del 25/9/2009
Ente:UNIVERSITA' DI CATANIA
Località:Catania  (CT)
Codice atto:9E006072
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/11/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell'Universita' di Catania;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed particolare l'art.4;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 che, in
attuazione della sopra citata legge n. 210/1998, regolamenta la
materia del dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile 2001 ed in particolare l'art. 8, commi 1 e 7;
Visto il regolamento dell'Universita' di Catania per gli studi di
dottorato di ricerca, emanato con D. R. n. 4548 del 27 ottobre 1999 e
successive modifiche;
Visto il proprio decreto n. 4564 del 31 luglio 2003 relativo
all'innalzamento ad € 12.000,00 del limite di reddito per il
beneficio delle borse di studio di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, emanato con decreto ministeriale
del 22 ottobre 2004, n. 270;
Viste le delibere del Senato accademico (23 luglio 2009 - 7
settembre 2009) e del Consiglio di amministrazione (24 settembre 2009
- 7 settembre 2009) relative all'istituzione del XXV ciclo dei
dottorati di ricerca con sede amministrativa Catania;
Decreta:
 
Art. 1.
 

Per quanto in premessa, nell'ambito del XXV ciclo, sono istituiti
i dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Catania.
Sono indetti i concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca di cui all'allegata «Tabella dottorati di
ricerca - XXV ciclo» (allegato 1) che fa parte integrante del
presente bando.
Per ciascun dottorato vengono indicati la durata, i posti
complessivi messi a concorso, il numero di borse di studio e le sedi
consociate.

                               Art. 2.
 

Possono presentare istanza di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca senza limitazione d'eta' e
cittadinanza coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea
(vecchio ordinamento) o della laurea specialistica/magistrale (nuovo
ordinamento) ovvero di titolo equipollente conseguito presso
Universita' straniere.
I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titolo,
che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno,
fare espressa richiesta scritta di equipollenza al Collegio dei
docenti del corso di dottorato cui intendono concorrere, corredando
l'istanza stessa dei documenti utili a consentire al collegio
medesimo la dichiarazione di equipollenza.
Detti documenti tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane, vanno trasmessi, unitamente all'istanza di
accertamento di equipollenza, a mezzo di raccomandata postale con
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Rettore Universita'
degli studi di Catania, Ufficio dottorato di ricerca, Piazza
Universita', 2 - 95131 Catania.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma 2.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali,
regolarmente iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea vecchio
ordinamento o di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento),
conseguano il relativo diploma entro il 31 dicembre 2009. In tal
caso, l'ammissione verra' disposta «con riserva» ed il candidato
sara' tenuto a produrre, a pena di decadenza, al recapito di cui al
comma 3, il relativo certificato di laurea entro il 10 gennaio 2010.
Gli interessati alla partecipazione devono redigere le istanze di
ammissione, separate per ciascun concorso per il quale si intende
partecipare, secondo lo schema on-line da inoltrare esclusivamente
per via elettronica, con tutti gli elementi in esso richiesti.

                               Art. 3.
 

L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
(unica) e in un colloquio. Il candidato dovra', inoltre, dimostrare
la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.

                               Art. 4.
 

Le istanze di partecipazione al concorso vanno compilate e chiuse,
esclusivamente on-line per via elettronica e secondo il modello
reperibile sul sito web http://www.unict.it/ entro e non oltre il
termine perentorio del 3 novembre 2009.
Non sara' possibile accedere al sito on-line e quindi chiudere
l'istanza oltre il termine di scadenza del bando.
Saranno accolte le istanze di partecipazione al concorso compilate
e chiuse on-line per via elettronica. Non saranno accolte istanze
prodotte su materiale cartaceo ed inviate per posta.
Verranno esclusi dal concorso i candidati le cui istanze non
contengono tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
Se nella stessa istanza venissero indicati piu' dottorati, sara'
ritenuto valido unicamente quello indicato per primo.
I candidati sono ammessi con riserva alle prove del concorso.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso.
Nell'istanza l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione, sotto la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate), la data e il luogo di nascita, la residenza ed il
recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di
avviamento postale, il numero di attribuzione del codice fiscale, il
numero telefonico ed un indirizzo e-mail). Per quanto riguarda i
cittadini comunitari, non italiani ed extracomunitari, un recapito
italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta
quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini stranieri);
d) la cittadinanza;
e1) la laurea posseduta, nonche' la data di conseguimento,
l'Universita' presso la quale e' stata conseguita e la votazione
riportata, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
Universita' straniera, nonche' la data del provvedimento con il quale
e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
ovvero
e2) la laurea che si conseguira', la data presunta e
l'Universita' presso cui si conseguira' il diploma di laurea:
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
g) di indicare la/e lingua/e straniera/e conosciuta/e;
h) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche e in
caso affermativo di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 2
della legge n. 476/1984:
«il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza»;
e che, ai sensi dell'art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (legge finanziaria 2002):
«In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del
secondo periodo»;
i) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa
di studio (anche per un solo anno o frazione di esso) per un corso di
dottorato;
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
m) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando
di concorso e del regolamento dell'Universita' di Catania per gli
studi di dottorato di ricerca emanato dall'Ateneo con D.R. n. 4548
del 27 ottobre 1999 e successive modificazioni;
Per i soggetti portatori di handicap:
n) di trovarsi in situazione di handicap pari al .............%.
L'istanza di partecipazione al concorso deve essere inoltrata,
entro il termine perentorio del 3 novembre 2009, utilizzando
esclusivamente, (da qualsiasi postazione dotata di collegamento
internet e stampante) l'apposita procedura informatica resa
disponibile via web sul sito dell'Ateneo (http://www.unict.it/).
I candidati sono tenuti a versare, entro e non oltre il termine di
scadenza del presente bando, un contributo - quali spese
organizzative concorsuali - di € 100,00.
Procedura per la partecipazione:
Per i nuovi utenti, che non siano in possesso del «codice PIN»
presso l'Universita' di Catania, occorre cliccare alla voce «Portale
Studenti» e poi, a seguire, alla voce «Registrazione utente». Al
termine della procedura di registrazione, sara' generato per i nuovi
utenti il «codice PIN» personale.
Detta registrazione non si rende necessaria per chi figura gia'
registrato ed in possesso del «codice PIN» personale.
Avvenuta la «Registrazione utente», cliccare alla voce «Portale
Studenti» ed inserire, alla voce «Login» il codice fiscale ed il PIN
rilasciato precedentemente dal sistema. Continuare cliccando su
«Versamenti» ed effettuare la scelta della tipologia del corso di
studi «concorso ammissione dottorato» e poi selezionare la voce «
Dottorato di ricerca (995)», proseguendo, poi, secondo le istruzioni
fornite dal sistema.
Per effettuare il pagamento del contributo di € 100,00 e'
possibile utilizzare una delle seguenti opzioni:
a) Pagamento immediato on-line:
Detto pagamento puo' essere effettuato con carta di credito
(solo circuiti VISA e MasterCard). In tal caso, effettuata la
registrazione del versamento ed annotato l' «id», occorre cliccare
alla voce «Pagamenti on line» e seguire le istruzioni.
b) Pagamento differito (procedura Epos):
Eseguita l'operazione «registrazione del versamento» e annotato
l' «id» occorre recarsi presso uno degli sportelli delle Agenzie
della Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. In tal caso il candidato
dovra' registrare il versamento almeno un giorno prima della scadenza
di cui al presente bando.
Effettuato il pagamento, il candidato dovra' redigere l'istanza di
partecipazione secondo le istruzioni visualizzate sul sito web.
Ai fini della «chiusura» dell'istanza, occorre inserire
nell'apposita casella il numero identificativo del versamento.
A «chiusura» avvenuta, il sistema inviera' un messaggio di posta
elettronica all'indirizzo e-mail indicato, confermando che
l'operazione e' stata eseguita.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi.
L'amministrazione, in ogni caso, si riserva di verificare le
dichiarazioni contenute nell'istanza di iscrizione e se al numero
identificativo corrisponde il versamento effettuato quale contributo
per le spese organizzative concorsuali.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso.

                               Art. 5.
 

I posti del dottorato sono determinati seguendo i seguenti
criteri:
a) posti con borse di studio finanziati tramite:
- fondi ministeriali (posti MIUR/Istituzionali);
- convenzioni con Atenei consociati (posti aggiunti Univ.
consoc.);
- convenzioni, con soggetti pubblici e privati in possesso di
requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di
personale, strutture ed attrezzature idonee (posti aggiunti enti);
b) posti senza finanziamento da destinare a laureati da ammettere
al corso di dottorato senza borsa di studio e con pagamento di tasse
e contributi per l'accesso e la frequenza.

                               Art. 6.
 

I corsi di dottorato di seguito elencati prevedono il
finanziamento di posti con borse di studio aggiuntive da parte dei
seguenti enti e Universita' consociate:
- scienze delle produzioni animali una borsa agg. CoRFiLaC;
- scienze e tecnologie agrarie tropicali e subtropicali una borsa
agg. facolta' di agraria;
- scienze e tecnologie alimentari (gia' biotecnologie degli
alimenti) una borsa agg. Dip. orto-floro-arboricoltura e tecnologie
agroalimentari;
- scienze politiche una borsa agg. facolta' di scienze politiche;
- diritto commerciale una borsa agg. sede consoc. Universita'
degli studi Salerno;
- territorio, paesaggio e comunita' locali: sviluppo integrato e
sostenibilita' una borsa agg. Scire';
- neurobiologia una borsa agg. sede consoc. Universita' degli
studi Roma I;
- patologia ed ematologia clinica, sperimentale e computazionale
(ex embriologia medica e patologia ed ematologia sperimentale) una
borsa agg. Lombardia informatica S.p.a.;
- fisica due borse agg. INFN;
- fisica una borsa agg. INFN - LNS;
- informatica due borse agg. INGV;
- ingegneria strutturale e geotecnica una borsa agg. SICEP S.p.a.

                               Art. 7.
 

Le prove di esame si svolgeranno presso i locali dell'Universita'
di Catania con le modalita' di cui ai commi successivi.
La prova scritta, per l'ammissione a ciascun concorso, si terra'
in data 23 o 24 novembre 2009 nei luoghi e alle ore pubblicati
nell'allegato 2 parte integrante del presente bando e non verra'
inviata alcuna comunicazione scritta ai candidati.
L'elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta
verra' pubblicato mediante affissione nell'albo della sede presso cui
si e' svolta la prova.
La prova orale per i candidati che vi sono stati ammessi si terra'
- salvo rinunzia scritta ai termini fissati espressa da tutti i
candidati presenti alla prova scritta - in data 26 o 27 novembre 2009
nei luoghi e alle ore pubblicati nell'allegato 2, parte integrante
del presente bando e non verra' inviata alcuna comunicazione scritta
ai candidati.
La mancata presentazione alla prova scritta e alla prova orale
sara' considerata come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
documenti di riconoscimento ritenuti idonei dalla vigente normativa.

                               Art. 8.
 

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' al «Regolamento dell'Universita' di Catania
per gli studi di dottorato di ricerca» e successive modifiche.

                               Art. 9.
 

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione, nel tenere conto di quanto disposto all'art. 3, comma 2,
dovranno stabilire, nella prima seduta, i criteri di valutazione per
lo svolgimento del concorso.
Nel caso di dottorati di ricerca, aggregazioni di diverse aree
disciplinari, la prova scritta puo' essere articolata su domande di
difficolta' omogenea, per ogni singola area disciplinare.

                              Art. 10.
 

Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione e' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede presso
cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Nel caso in cui due o piu' candidati vengano graduati con uguale
punteggio, la commissione procedera' ad ulteriore colloquio per le
posizioni ex-aequo, al fine di formulare una graduatoria
differenziata.

                              Art. 11.
 

Con decreto del rettore sono approvati gli atti concorsuali
nonche' le graduatorie, unitamente alla nomina dei vincitori di
ciascuna selezione.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                              Art. 12.
 

Ai primi posizionati in graduatoria, a prescindere dalla
cittadinanza ed in possesso dei requisiti prescritti, viene conferita
la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse
disponibili, attribuite secondo l'ordine di cui agli articoli 5,
comma a) e 6 comma 1. I rimanenti idonei possono partecipare al corso
di dottorato senza borsa, fino al numero di posti previsti, mediante
il pagamento di tasse e dei contributi nella misura pari al
contributo massimo previsto per gli studenti iscritti ai corsi
universitari (art. 24, comma 6, regolamento dell'Universita' di
Catania per gli studi di dottorato di ricerca).
Sono esentati dal pagamento delle tasse e contributi gli iscritti
ai corsi di dottorato senza borsa di studio che versino in situazione
di handicap.
I candidati che versino in situazione di handicap pari o superiore
al 66% e che, pur superando le prove concorsuali (idonei), non
risultino vincitori dei posti messi a concorso, vengono ammessi in
soprannumero, senza borsa di studio, nel limite della meta' dei posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.

                              Art. 13.
 

Ai candidati ammessi ai corsi ne sara' data comunicazione per le
vie postali. Essi dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di
giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al primo anno di corso, in resa legale;
b) fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
c) fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale;
d) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti:
luogo e data di nascita;
cittadinanza;
la laurea posseduta con l'indicazione della relativa votazione,
della data di conseguimento e dell'Universita' presso la quale e'
stata conseguita. Coloro i quali conseguono il diploma di laurea
entro il 31 dicembre 2009 dovranno presentare il relativo titolo
entro e non oltre il 10 gennaio 2010;
di non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di laurea
o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione ovvero
di perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad un corso di altro
dottorato di ricerca;
di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato, ad
ottemperare alla non contemporanea iscrizione ad un corso di laurea o
di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione ovvero di
perfezionamento, di perfezionamento all'estero o ad un corso di altro
dottorato di ricerca;
di non aver mai usufruito di una borsa di studio per altro corso
di dottorato di ricerca;
di impegnarsi a frequentare continuativamente tutte le attivita'
del dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
di essere a conoscenza che le borse di studio di cui al presente
bando non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti;
di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di
concorso, nel «Regolamento dell'Universita' di Catania per gli stu
d
i di dottorato di ricerca» e successive modifiche, nonche' di tutte
le altre disposizioni impartite in materia di dottorato e comunque
della normativa vigente in merito;
e) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche e in
caso affermativo di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 2
della legge n. 476/1984: «il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso
ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza», e che, ai sensi dell'art. 52, comma 57 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002):
«In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del
secondo periodo».
La mancata presentazione dei documenti richiesti sara' considerata
come rinuncia al dottorato, quale ne sia la causa.
I candidati che versino in situazione di handicap dovranno
inviare, ai fini della ammissione al dottorato, un certificato
aggiornato dal quale si evinca tale condizione.
I cittadini stranieri devono dichiarare di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarieta' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

                              Art. 14.
 

Ai vincitori di concorso nei posti con borsa di studio, aventi
reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a €
12.000,00, verra' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite
dalla normativa vigente, la borsa di studio di cui al successivo art.
15.
A tal fine, dovranno produrre:
autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo lordo;
fotocopia modello INPS attestante l'avvenuta costituzione della
posizione contributiva;
dichiarazione di essere a conoscenza che le borse di studio di
cui al presente bando sono esenti dall'imposta locale sui redditi e
da quella sul reddito delle persone fisiche (art. 4, legge 13 agosto
1984, n. 476) e che comunque utilizzate non danno luogo a valutazioni
ai fini di carriere giuridiche ed economiche.
Le eventuali economie di borse di studio o frazione di esse
saranno impegnate per essere utilizzate nei successivi cicli di
dottorato.

                              Art. 15.
 

Le borse, della durata massima pari a quella prevista per l'intero
corso di dottorato, sono confermate con l'ammissione all'anno di
corso successivo del borsista e vengono assegnate agli aventi diritto
utilmente collocati in graduatoria, previa valutazione comparativa
del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria stessa.
L'importo della borsa di studio e' di euro 13.638,47 annui, al lordo
delle ritenute a carico del percipiente. Tale importo sara' adeguato
agli aumenti previsti dalla norma.
Al termine di ciascun anno di corso, gli iscritti presentano una
particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al
collegio dei docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno
di corso successivo ovverosia ne propone al rettore l'esclusione dal
proseguimento del corso.
Entro il 15 novembre di ciascun anno essi hanno l'obbligo di
rinnovare l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo.
L'iscrizione va effettuata con riserva subordinatamente, in ogni
caso, a quanto deliberato dal collegio dei docenti, ai sensi di cui
all'art. 14, comma 3, del regolamento dell'Universita' di Catania per
gli studi di dottorato di ricerca, e successive modificazioni.
La mancata iscrizione determina la decadenza dal dottorato.
L'importo della borsa di studio e' elevato del 50% in proporzione
ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso
universita' o istituti di ricerca.
L'erogazione della borsa di studio e' legata ai periodi di
frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi.
Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno o frazione di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476/1984:
«Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza», nonche', ai
sensi dell'art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(legge finanziaria 2002):
«In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del
secondo periodo».

                              Art. 16.
 

Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere
contemporaneamente iscritti ad altro corso universitario (laurea,
laurea specialistica o magistrale, master I e II livello, scuole di
specializzazione, corsi di perfezionamento, perfezionamento
all'estero o ad un corso di altro dottorato di ricerca, ecc.).
A nessun titolo possono essere attribuiti agli iscritti ai
dottorati di ricerca, vincitori dei posti con borsa di studio, oltre
all'importo della borsa, compensi che facciano carico a contributi o
assegnazioni erogati con fondi di bilancio dell'Universita' di
Catania.
Gli iscritti ai corsi di dottorato nei posti senza borsa di studio
possono beneficiare di contributi come sopra, in ogni caso
limitatamente allo svolgimento di attivita' di ricerca.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
fissate dal Collegio dei docenti.

                              Art. 17.
 

Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore
dell'Universita' a chi, avendo superato l'esame finale, ha ottenuto
risultati di rilevante valore scientifico documentati da una
dissertazione finale scritta o da un lavoro grafico. I predetti
risultati vengono accertati da una commissione, costituita secondo
quanto stabilito dal regolamento dell'Universita' di Catania per gli
studi di dottorato di ricerca, e successive modificazioni.

                              Art. 18.
 

Ai sensi del decreto decreto legislativo n. 196/2003 e del
regolamento di attuazione adottato dall'Universita', i dati personali
forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Universita' degli
studi di Catania e trattati per le finalita' connesse al conferimento
e alla successiva gestione delle attivita' procedurali correlate, in
conformita' alle previsioni normative.

                              Art. 19.
 

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/1998, nel decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, nel regolamento
dell'Universita' di Catania per gli studi di dottorato di ricerca, e
successive modificazioni, nonche' alle altre disposizioni impartite
in materia e comunque alla normativa vigente.
Catania, 15 settembre 2009
Il rettore: Recca

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