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UNIVERSITA' DI SASSARI

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di tre posti
di ricercatore universitario presso la facolta' di lettere e
filosofia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.73 del 14/9/1999
Ente:UNIVERSITA' DI SASSARI
Località:Sassari  (SS)
Codice atto:099E7159
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:3
Scadenza:14/10/1999
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in
legge 23 gennaio 1991, n. 21;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visti i decreti ministeriali 23 giugno 1997 e 26 febbraio 1999,
concernenti la rideterminazione dei settori scientifico e
disciplinare e la definizione delle affinita' tra i predetti settori
scientifico-disciplinari;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, in particolare l'art. 51;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare il
dodicesimo comma dell'art. 29;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art.
19;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 1995 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1999;
Viste le delibere del senato accademico del 28 giugno 1999 e del 29
giugno 1999;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 2 luglio
1999;
Vista la delibera con la quale il consiglio della facolta' di
lettere e filosofia nella seduta del 2 luglio 1999 ha chiesto
l'attivazione delle procedure di valutazione comparativa per la
copertura di tre posti di ricercatore universitario;
Considerato che i posti richiesti a concorso dalle facolta' trovano
disponibilita' nei rispettivi organici e godono della relativa
copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui
all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di tre posti di ricercatore universitario, presso la facolta' di
lettere e filosofia, per i seguenti settori scientifico-disciplinari:
Settore scientifico-disciplinare: M09W - Didattica e pedagogia
speciale
Didattica generale
Educazione ambientale (settore M09C)
Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione
Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo
Progettazione e produzione di informatica per la didattica
Tecniche della formazione a distanza
Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento
Didattica speciale
Pedagogia della marginalita' e della devianza minorile
Pedagogia speciale
Tipologia di impegno didattico e scientifico: sperimentazione
didattica sul campo; elaborazione teorica a partire dalla pratica
didattica; ricerca partecipata e di gruppo. Lingua straniera:
francese.
Nessun limite al numero massimo di pubblicazioni.
Settore scientifico-disciplinare: M05X - Discipline
demoetnoantropologiche
Antropologia culturale
Antropologia economica
Antropologia religiosa
Antropologia sociale
Civilta' indigene d'America
Etnoantropologia
Etnografia
Etnografia dell'Africa
Etnografia della Sardegna
Etnologia
Etnologia delle culture mediterranee
Etnostoria
Forme elementari di societa'
Religioni dei popoli primitivi (settore M05X)
Storia della cultura materiale
Storia delle tradizioni popolari
Tipologia di impegno didattico e scientifico: ampie esperienze di
ricerca nei seguenti ambiti demoetno-antropologici. 1) Etnografia del
Mediterraneo con particolare riferimento ai fenomeni cerimoniali,
alle pratiche identitarie e alle loro dinamiche di trasformazioni. 2)
Forme culturali connesse a comportamenti caratterizzati da simbolismo
rituale anche in una prospettiva storico-comparativa con particolare
riguardo al Mezzogiorno d'Italia. 3) Cultura materiale con specifica
attenzione all'analisi dei cicli produttivi, delle tecniche e degli
strumenti e delle loro proiezioni sul piano simbolico.
Nessun limite al numero massimo di pubblicazioni.
Settore scientifico-disciplinare: M06B - Geografia economico-politica
Cartografia tematica (settore M06B)
Geografia applicata
Geografia del turismo
Geografia della comunicazione
Geografia della popolazione
Geografia dello sviluppo
Geografia economica
Geografia politica
Geografia politica ed economica
Geografia politica ed economica di stati e grandi aree
Geografia urbana ed organizzazione territoriale
Organizzazione e pianificazione del territorio
Politica dell'ambiente
Sistemi informativi geografici
Tipologia di impegno didattico e scientifico: ampia esperienza di
ricerca nei seguenti campi:
1) Studio delle forme della organizzazione e della pianificazione
dello sviluppo regionale e locale e dell'assetto del territorio;
2) Analisi delle componenti dello sviluppo territoriale, dei
sistemi ambientali e culturali, dell'influenza del rischio ambientale
nell'organizzazione del territorio;
3) Conoscenza e utilizzazione della carta tematica e dei GIS come
elemento di promozione dello sviluppo, di analisi territoriale
integrata, di valorizzazione dei beni culturali e dei sistemi
ambientali.
Nessun limite al numero massimo di pubblicazioni.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduto dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) coloro che abbiano gia' presentato domanda ad un numero di
valutazioni comparative complessivamente intese (per la copertura di
posti di professore universitario di ruolo di prima, seconda fascia e
di ricercatore) superiore a cinque, compresa la presente, presso le
varie sedi universitarie, nell'arco di un anno, decorrente dalla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta.
E' fatto divieto ai professori ordinari, associati e ai ricercatori
di partecipare, in qualita' di candidati, a valutazioni comparative
per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore
dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini
indicati nel bando.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
Domande di ammissione e termini di presentazione
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, indirizzate al magnifico rettore dell'Universita' degli
studi di Sassari, piazza Universita' n. 21, e' di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il modulo della domanda di cui all'allegato A del presente decreto
e' disponibile anche via Internet all'indirizzo:
www.uniss.it/concorsi> Per le domande compilate e trasmesse per via telematica non fara'
fede la data di compilazione; a tal fine il candidato dovra' comunque
consegnarla o spedirla entro il termine perentorio sopra indicato.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla
valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in
modo univoco la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per
il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendono partecipare alla valutazione comparativa
per piu' settori scientifico-disciplinari, devono presentare distinte
domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati oltre il proprio cognome e nome, data e
luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice
fiscale), devono dichiarare sotto la propria responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di non aver riportato condanne penali e o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo
inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale
presenta la domanda od in uno di quelli ad esso affini;
4) di non aver gia' presentato domanda per un numero di valutazioni
comparative complessivamente intese (per la copertura di posti di
professore universitario di ruolo di prima, seconda fascia e di
ricercatore) superiore a cinque, compresa la presente presso le varie
sedi universitarie, nell'arco di un anno, decorrente dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione
alla prima valutazione comparativa prescelta.
Il candidato e' escluso dalle procedure, successive alla quinta,
per le quali abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e
l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente;
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;
6) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua
italiana con le modalita' previste dal presente articolo.
I candidati stranieri dovranno altresi' dichiarare nella domanda,
sotto la propria responsabilita':
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
o di provenienza.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989
possono produrre titoli in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all'originale.
La mancanza di dichiarazioni di cui ai punti 4), 5), 6) e 7),
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare
nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso
deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
L'amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna
responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle
comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
a) curriculum, in duplice copia, della propria attivita'
scientifica e didattica nonche' il curriculum dell'attivita' clinico
assistenziale per i settori scientifico-disciplinari per i quali e'
richiesto;
b) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e
relativo elenco in duplice copia;
c) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 4;
d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
I titoli devono essere prodotti in carta semplice.
I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli mediante la
forma di semplificazione delle certificazioni amministrative
consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 compilando l'allegato B.
I titoli possono altresi' essere prodotti in originale, in copia
autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno
nel termine stabilito dal bando.
Al presente decreto e' allegato (allegato A) lo schema di domanda
cui gli interessati potranno utilmente uniformarsi.

                               Art. 4.
Pubblicazioni
Le pubblicazioni, con un elenco delle stesse firmato ed identico a
quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate con
apposito plico raccomandato, o consegnate a mano, nella sede indicata
nel decreto costitutivo delle commissioni giudicatrici entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed
esami" - del decreto costitutivo delle commissioni stesse.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o
consegnato a mano, nel termine perentorio previsto dal precedente
primo comma non potranno essere prese in considerazione dalle
commissioni giudicatrici.
E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per
posti di ricercatore universitario" e devono essere indicati
chiaramente la sigla e il titolo del settore scientifico-disciplinare
e la facolta' per il quale l'interessato intende partecipare, nonche'
il cognome, nome e indirizzo del candidato.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia
conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia delle
pubblicazioni e' conforme all'originale.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore ha l'obbligo
di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione,
quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede
l'officina grafica ed un esemplare alla locale procura della
Repubblica".
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese,
tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in
copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua
originale.
Per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie
linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate
nella lingua o in una delle lingue per le quali e' bandito il
concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa deve far pervenire, nella sede indicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana in cui sono pubblicate le
commissioni giudicatrici, tante copie di pubblicazioni, con annesso
elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui
partecipa.
L'eventuale numero massimo delle pubblicazioni valutabili e'
indicato nell'art. 1 del presente bando; pertanto ai fini della
valutazione saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni
indicate nell'elenco di cui all'art. 3, lettera c), del presente
bando secondo l'ordine di presentazione, fino al limite predetto.

                               Art. 5.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto
motivato del rettore.

                               Art. 6.
Costituzione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate nell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, nell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390 e
del decreto-legge n. 178 del 17 giugno 1999.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di
decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato il maggior numero di voti.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.

                               Art. 7.
Ricusazione
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile,
devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della composizione delle commissioni. Decorso tale termine e
comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriormente
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo essere
dedotto come causa di successiva ricusazione.

                               Art. 8.
Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui
all'art. 14, il quale ne assicura la pubblicita' presso le sedi del
rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando, almeno sette
giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum
complessivo e le pubblicazioni scientifiche dei candidati e prendono
in considerazione i seguenti criteri:
1) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
2) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei
lavori in collaborazione;
3) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura;
4) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
5) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
Per i fini di cui sopra si fara' anche ricorso, ove possibile, a
parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
l) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche i
candidati sostengono due prove scritte, una delle quali sostituibile
con una prova pratica, ed una prova orale.
Il diario delle prove scritte con l'indicazione del luogo, della
data e dell'ora di svolgimento sara' notificato agli interessati
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici
giorni prima della data stabilita per le prove stesse.
Del diario delle prove e' dato avviso nello stesso termine nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per lo svolgimento della prova e' concesso ai candidati un tempo
massimo di 8 ore.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento non meno di venti giorni prima
dello svolgimento della prova stessa.
La prova orale e' pubblica.
Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti
di un documento di riconoscimento valido.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. La partecipazione ai lavori della
commissione costituisce un obbligo inderogabile per i componenti,
fatti salvi giustificati e documentati motivi. Il rettore puo'
prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il
termine per la conclusione della procedura per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il
rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la
sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore, per ciascun posto bandito.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.

                               Art. 9.
Accertamento della regolarita' degli atti
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati. Con successivo decreto il rettore nomina i vincitori.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il
predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

                              Art. 10.
Pubblicita' degli atti
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.

                              Art. 11.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati hanno diritto, previa richiesta scritta ed a proprie
spese, alla restituzione da parte dell'universita' delle
pubblicazioni e dei documenti presentati decorso il termine utile
previsto dalla legge per proporre impugnazione.

                              Art. 12.
Documenti di rito per la nomina
I candidati dichiarati vincitori, devono far pervenire nel termine
di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, pena la
decadenza dal diritto alla nomina, la seguente documentazione:
A) se cittadino italiano o di altro Stato della Comunita' europea:
1) certificato medico rilasciato dall'unita' sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti
che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale
concorre ed e' esente da imperfezioni che possono comunque influire
sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in
pericolo la salute pubblica.
Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla
data della comunicazione dell'esito del concorso;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) l'inesistenza di condanne penali ed altri provvedimenti
giudiziari che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico
impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione di cui al punto c), deve indicare che il requisito
era posseduto anche alla data di scadenza del bando.
Il candidato chiamato che ricopre un posto di ruolo
nell'amministrazione dello Stato e' dispensato dal rendere le
dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e); e', invece,
tenuto a produrre un'attestazione dell'amministrazione di
appartenenza oppure una dichiarazione personale, da cui risulti che
si trova in attivita' di servizio con l'indicazione della
retribuzione annua lorda attualmente goduta.
Le certificazioni eventualmente prodotte sono esenti dall'imposta
sul bollo.
B) Se cittadino extracomunitario:
1) certificato di nascita;
2) certificato, equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale, rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di
appartenenza. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al
certificato anzidetto deve autocertificare anche la mancanza di
condanne penali e di carichi pendenti a suo carico;
3) certificato medico rilasciato dall'unita' sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti
che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale
concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in
pericolo la salute pubblica;
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il certificato relativo al punto 5) deve indicare che il requisito
era posseduto anche alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle autorita' dello Stato di
appartenenza debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Le certificazioni eventualmente prodotte sono esenti dall'imposta
sul bollo.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 delle legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.

                              Art. 13.
N o m i n a
E' disposta con decreto rettorale la nomina in ruolo dei vincitori
ai quali spetta il trattamento economico previsto dalle leggi in
vigore.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo gli interessati saranno
sottoposti al giudizio di conferma ai sensi di legge.

                              Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno trattati per le finalita' di gestione
della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale
procedimento di assunzione in servizio.

                              Art. 15.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la sig.ra Derudas Maria Antonietta, ufficio
concorsi, via Macao n. 32, 07100 Sassari (tel. 079/229987 - fax
079/229970 - E-mail M.Derudas uniss.netsar.it).

                              Art. 16.
P u b b l i c i t a'
Il presente bando e' pubblicato anche via Internet, presso il WEB
server dell'Universita' di Sassari all'indirizzo:
www.uniss.it/concorsi>

                              Art. 17.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Sassari, 12 agosto 1999
Il rettore: Maida
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