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UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA

Concorsi per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca
(XXIII ciclo) afferenti alla scuola di dottorato di ricerca in «Studi
comparativi e internazionali in scienze sociali (SCISS)»

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.61 del 3/8/2007
Ente:UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA
Località:Milano  (MI)
Codice atto:07E05134
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/9/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano -
Bicocca, emanato con decreto rettorale n. 6243 dell'11 giugno 2003, e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 relativo
alle modifiche del regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale
n. 509/1999;
Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico
dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca nella seduta del
2 aprile 2007;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca, emanato con decreto
rettorale n. 018608 del 24 aprile 2007, e successive modificazioni;
Viste le deliberazioni adottate del Consiglio di amministrazione
dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca nella seduta del
24 aprile 2007;
Visto il decreto rettorale n. 18832 del 25 maggio 2007 con il
quale sono istituiti i corsi di dottorato di ricerca (XXIII ciclo)
aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di
Milano-Bicocca:
 
Decreta:
 
Art. 1.
Sono indetti presso l'Universita' degli studi di Milano - Bicocca
pubblici concorsi per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di
ricerca (XXIII ciclo), afferenti alla Scuola di dottorato di ricerca
in «Studi comparativi e internazionali in scienze sociali (SCISS)».
Per ciascun corso sono specificati gli anni di durata, il numero
complessivo dei posti disponibili, il numero delle borse di studio,
le modalita' di svolgimento delle prove di ammissione, eventuali
posti in sovrannumero previsti per particolari categorie, la
possibilita' per i candidati di scegliere se sostenere le prove in
lingua italiana o in un'altra lingua.
 
----> Vedere corsi da pag. 167 a pag. 169 <----
 
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche' le
comunicazioni relative pervengano entro la data della prima prova
d'esame. L'aumento delle borse di studio puo' determinare
l'incremento dei posti globalmente messi a concorso. Il mancato
perfezionamento degli accordi con enti pubblici e privati, nei tempi
stabiliti, determina la mancata attribuzione delle borse e, di
conseguenza, la diminuzione dei posti complessivi messi a concorso.
Ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art. 7 comma 2, per
ciascun corso possono essere ammessi, in soprannumero senza borsa non
piu' di due titolari di assegno di ricerca.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca coloro i quali siano in
possesso di diploma di laurea conseguito ai sensi degli ordinamenti
previgenti al decreto ministeriale 509/99 o laurea specialistica
/magistrale conseguita in Italia ovvero di titolo accademico
conseguito all'estero e preventivamente riconosciuto idoneo dal
Collegio dei docenti. Possono presentare domanda di ammissione anche
coloro i quali conseguano i titoli accademici di cui sopra entro e
non oltre la data di svolgimento della prima prova d'esame.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
Per partecipare alla prova di ammissione, tutti i candidati
(italiani e stranieri), ad eccezione di coloro che hanno conseguito
il titolo di studio all'estero, devono presentare domanda
esclusivamente per via telematica, tramite internet o i terminali
self-service SIFA dislocati nei locali dell'Universita' degli studi
di Milano-Bicocca entro e non oltre il termine perentorio di giorni
30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il candidato deve procedere come segue:
Se utilizza self-service SIFA da SIFA ON LINE selezionare:
- accesso ai servizi SIFA
Se utilizza un personal computer, dal sito dell'Universita' degli
studi di Milano-Bicocca: www.unimib.it selezionare:
- SIFA e segreterie studenti
- Accesso diretto a SIFA on line
Se si tratta del primo accesso al sistema effettuare la
registrazione dei propri dati anagrafici, seguendo il seguente
percorso:
- Area Riservata Registrazione
I candidati, seguendo le istruzioni del SIFA, devono indicare:
dati anagrafici, residenza, domicilio, recapito telefonico.
Per tutti gli utenti gia' registrati la procedura e' la seguente:
- Area Riservata - Login
Dopo aver effettuato la Login procedere come segue:
- Area Registrato - Ammissione
- Concorso d'ammissione - Iscrizione
- Tipi di corso di studio - Corso di dottorato
Dopo aver effettuato la selezione del Corso di Dottorato di
ricerca d'interesse, selezionare:
- Iscrizione al concorso
Al termine della compilazione i candidati devono stampare il
modulo con i dati da loro inseriti, tale stampa ha valore di ricevuta
a tutti gli effetti e deve pertanto essere accuratamente conservata
dall'interessato.
Per l'ammissione il candidato deve inoltre effettuare un
versamento di Euro 50,00, entro i termini di iscrizione, pena
esclusione dalla prova, secondo le seguenti modalita':
- presso gli sportelli della Banca Popolare di Sondrio
servendosi dell'apposito modulo;
- tramite carta di credito sul sito internet
http://www.popso.it/pagofacile.html (indicando come tipologia
pagamento MOD.62) ;
- tramite bonifico su c/c intestato a Universita' degli studi
di Milano-Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano,
presso:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Agenzia n. 29 - BICOCCA, piazza della
Trivulziana n. 6 - 20126 Milano - ABI 05696 - CAB 01628 -
c/c 000000150X21 - CIN Y - IBAN IT82 Y056 9601 6280 0000 0150 X21.
E' necessario che nella causale del versamento sia indicato:
1) Codice causale: 62;
2) Nome e cognome;
3) Corso di dottorato.
Tale versamento dovra' essere effettuato per ogni domanda
presentata.
La ricevuta del versamento, deve essere inviata via fax
all'Ufficio dottorati di ricerca della Segreteria studenti al
n. 02/64486289. In caso di mancata partecipazione al concorso
d'ammissione non e' previsto il rimborso del sopraindicato
contributo.
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero
devono presentare domanda secondo le modalita' di cui all'art. 4.
Il candidato portatore di handicap puo' ottenere, ai sensi della
legge n. 104/1992 cosi' come modificata dalla legge n. 17/1999, tempi
aggiuntivi e/o ausili per lo svolgimento della prova concorsuale. A
questo scopo e' necessario che, oltre a farne esplicita richiesta
nella domanda di ammissione, trasmettano la certificazione medica
attestante la validita' della richiesta. Tali certificazioni devono
pervenire entro la data di chiusura del bando all'Ufficio dottorati
di ricerca della Segreteria studenti, via Temolo n. 4 - 20126
Milano.
Ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, qualora l'Amministrazione riscontri, sulla base di
idonei controlli, la non veridicita' del contenuto di dichiarazioni
rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 4.
 
Norme per cittadini stranieri e laureati all'estero
 
I candidati in possesso di titolo accademico straniero devono
presentare domanda di ammissione cartacea secondo lo schema allegato
al presente bando.
Nella domanda dovra' essere specificato se si intenda concorrere
per i posti ordinari o soprannumerari, qualora previsti e nel
rispetto dei requisiti richiesti. Non e' possibile partecipare ad
entrambe le modalita' selettive.
Se la laurea straniera e' gia' stata dichiarata equipollente alla
laurea italiana, i candidati devono dichiarare l'Universita' italiana
e la data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata
l'equipollenza stessa.
Se la laurea straniera non e' gia' stata dichiarata equipollente
alla laurea italiana, i candidati devono, unicamente ai fini
dell'ammissione al corso di dottorato prescelto, farne esplicita
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la
domanda stessa di:
copia autenticata del titolo di studio,
traduzione giurata dello stesso munita di legalizzazione da
parte delle autorita' competenti nel paese che ha rilasciato il
titolo;
dichiarazione di valore in loco a cura della rappresentanza
diplomatica italiana competente per territorio;
tutti i documenti utili a consentire al collegio dei docenti
la dichiarazione di equipollenza in parola.
A. Cittadini comunitari - Cittadini non comunitari legalmente
soggiornanti in Italia
I cittadini comunitari ovunque residenti e i cittadini non
comunitari legalmente soggiornanti in Italia ai sensi dell'art. 26
della legge n. 189 del 30 luglio 2002, dovranno presentare la domanda
di ammissione e la prescritta documentazione personalmente allo
sportello all'Ufficio studenti stranieri della Segreteria studenti,
via Temolo n. 4 - 20126 Milano, ovvero tramite raccomandata a/r,
entro la data di chiusura del presente bando, unitamente alla
ricevuta del pagamento di Euro 50,00 di cui all'art. 3.
Sono equiparati ai cittadini comunitari:
- i cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
- i cittadini della Svizzera;
- i cittadini della Repubblica di San Marino.
B. Cittadini non comunitari residenti all'estero
I cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero
dovranno presentare la domanda di ammissione e la prescritta
documentazione presso la rappresentanza diplomatica italiana
competente per territorio, che la trasmettera' all'Universita' entro
il termine di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica come da art. 3.
In caso di invio postale non fa fede il timbro.
Tutti i documenti presentati potranno essere in lingua italiana o
inglese. I documenti ufficiali devono essere accompagnati da una
traduzione ufficiale in lingua italiana munita di legalizzazione da
parte delle autorita' competenti.
Per l'immatricolazione i candidati non comunitari devono
consegnare visto consolare o permesso di soggiorno.

                               Art. 5.
 
Prove di ammissione
 
L'esame di ammissione si svolge secondo le modalita' esplicitate
per ciascun corso all'art. 1.
All'esame sono riservati complessivamente 60 punti. Per
conseguire l'idoneita' e' necessario riportare nella valutazione
complessiva dell'esame almeno 40/60. Qualora l'esame si suddivida in
due parti, sia alla prova scritta sia alla prova orale sono riservati
fino ad un massimo di 30 punti; l'idoneita' per ciascuna parte e'
data da un punteggio non inferiore a 20/30.
Laddove previsto, il punteggio dell'esame potra' essere
integrato, secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti, dalla
valutazione dei titoli dei candidati fino ad un massimo di 20 punti.
L'eventuale valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione
giudicatrice prima della prova orale e se preceduta dalla prova
scritta prima della correzione della medesima. Il punteggio finale e'
dato dalla somma, in sessantesimi, dei voti riportati nella prova
scritta e nella prova orale o dai voti riportati nella singola prova
qualora sia unica. Nel caso di selezioni per titoli ed esami, a tale
votazione e' aggiunta quella riportata nella valutazione dei titoli e
il punteggio finale e' espresso in ottantesimi.
La pubblicazione delle date delle prove d'esame di cui all'art. 1
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento valido:
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) patente di guida;
d) tessera postale;
e) tessera ferroviaria personale (se il candidato e' dipendente
statale).

                               Art. 6.
 
Titoli
 
I titoli, presentati in originale o in fotocopia autenticata,
saranno restituiti, a richiesta dell'interessato, trascorsi 120
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, salvo contenzioso in
atto. I candidati provvederanno, a loro cura e spese, entro 6 mesi
dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli presentati
all'Ateneo; decorso tale termine l'Amministrazione non rispondera'
della conservazione dei suddetti titoli.

                               Art. 7.
 
Commissioni giudicatrici
 
Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente.

                               Art. 8.
 
Graduatoria e modalita' d'iscrizione
 
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato e pubblicata all'Albo ufficiale d'Ateneo e sul
sito internet www.unimib.it> I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione, entro 15
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, comporta la
decadenza dal diritto all'ammissione al corso. In tal caso i posti
rimasti vacanti vengono assegnati a coloro che ricoprono posizione
utile nella graduatoria di merito.
Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci al corso
entro due mesi dal suo inizio. Nel caso in cui il rinunciatario sia
beneficiario di borsa di studio non e' tenuto alla restituzione delle
mensilita' gia' percepite. L'Ateneo provvedera' a riassegnare la
parte di borsa restante ad altro dottorando gia' iscritto al corso,
sprovvisto di borsa, secondo l'ordine della graduatoria di
ammissione.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Per l'immatricolazione i candidati ammessi al corso devono
presentarsi allo sportello 18 della Segreteria studenti, via Temolo
n. 4 - 20126 Milano (dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 12)
entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di pubblicazione
della graduatoria, per consegnare i seguenti documenti:
- domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;
- ricevuta del versamento di cui al successivo art. 10 (solo
per chi non e' titolare di borsa);
- una fototessera.
L'iscrizione ad un dottorato di ricerca e' incompatibile con
l'iscrizione a qualsiasi corso di studio attivato presso questo o
altro Ateneo.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
L'universita' attribuisce agli ammessi, secondo l'ordine della
graduatoria, una borsa di studio di importo non inferiore a quello
determinato dalle disposizioni di legge. Per l'anno accademico
2007/2008 detto importo ammonta a Euro 10.561,54 annui lordi (a tale
cifra sara' detratto il 7.83% come quota I.N.P.S. a carico del
borsista).
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. In caso di ulteriore
parita' prevale il candidato piu' giovane anagraficamente.
L'importo della borsa di studio e' aumentato, per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50%.
La borsa di studio ha decorrenza dall'inizio delle attivita'
didattiche ed e' erogata mensilmente.
Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del regolamento dei corsi di
dottorato di ricerca il godimento della borsa di studio e'
compatibile con altri redditi personali, purche' non superino il
tetto massimo indicato annualmente dal consiglio di amministrazione.
Per l'anno solare 2008 il limite di reddito e' stato fissato in Euro
15.000,00.
Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
Il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca,
che non goda di alcuna borsa di studio e posto in aspettativa,
conserva il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro.

                              Art. 10.
 
Tasse e contributi
 
I dottorandi, non titolari di borsa di studio, sono tenuti a
versare un contributo, stabilito, per l'anno accademico 2007/2008 in
Euro 885,00 da versarsi in 2 rate, nel seguente modo:
versamento della prima rata (Euro 635,00) all'atto
dell'immatricolazione;
versamento della seconda rata (Euro 250,00) entro il
15 maggio 2008.
Per l'accesso e la frequenza ai corsi, i dottorandi sono tenuti a
corrispondere il premio di assicurazione infortuni, determinato, per
l'anno accademico 2007/2008 in Euro 8.70. Per coloro che non sono
titolari di borsa di studio, l'importo e' compreso nel contributo di
Euro 885,00 da versare. Ai titolari di borsa detto importo verra'
sottratto dal primo rateo di borsa.

                              Art. 11.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
corso di dottorato di ricerca, all'atto del superamento dell'esame
finale, che e' subordinato alla presentazione di una dissertazione
scritta (Tesi di dottorato) che dia conto di una ricerca originale,
dalla quale emergano risultati scientifici rilevanti.

                              Art. 12.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.

                              Art. 13.
 
Trattamento dati personali
 
Con riferimento alle disposizioni di cui decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati
personali», concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle
disposizioni di cui all'art. 13, i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti presso l'Universita' degli studi di
Milano-Bicocca per le finalita' di gestione del concorso e sono
trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi,
per gli ammessi al corso, prosegue anche successivamente all'avvenuta
immatricolazione per le finalita' inerenti alla gestione della
carriera universitaria.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.

                              Art. 14.
 
Responsabile del procedimento
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del
procedimento di cui al presente bando e': dott.ssa Ester Tagliavini,
Area segreterie studenti, Capo settore post lauream (piazza
dell'Ateneo Nuovo n. 1 - 20126 Milano).
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto d'accesso
agli atti del procedimento ai sensi della legge n. 241/1090 secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 184/2006.
Il rettore: Fontanesi

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