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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinquantacinque
allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 107° corso
dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico
2007/2008.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.9 del 30/1/2007
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:07E00463
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:1/3/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
 
Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965,
n. 1172, 27 febbraio 1974, n. 68, 5 agosto 1981, n. 440, e 5 luglio
1986, n. 342, concernenti il trattamento economico spettante agli
allievi delle accademie militari;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, recante «Stato giuridico
dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»,
estesa, con varianti, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile
1957, n. 260;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, recante «Leva e reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975,
n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme sul servizio di leva»;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante «Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante «Nuove norme in
materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza», nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare,
l'art. 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma
dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della
guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante
«Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, concernente
l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti
richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;
Vista la convenzione tra l'Universita' degli Studi di Bergamo,
l'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca e l'Universita' degli
Studi di Roma Tor Vergata con l'Accademia della Guardia di finanza,
datata 20 dicembre 2001;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e diciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 246000, datata 28 luglio 2005, e successive modificazioni
ed integrazioni, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello
Stato Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, il 2 agosto 2005, al n. 7856, concernente
l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita'
gerarchiche del Corpo;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2007)»;
Ritenuto di dover riservare due dei posti da mettere a concorso
ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,
 
Determina:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto per l'anno accademico 2007/2008 un pubblico
concorso per esami per l'ammissione di cinquantacinque allievi
ufficiali del «ruolo normale» al primo anno del 107° corso
dell'Accademia della Guardia di finanza.
2. Due dei suddetti cinquantacinque posti sono riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dal
successivo art. 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
b) una prova scritta di cultura generale;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) una prova di efficienza fisica;
e) un tirocinio, della durata di diciotto giorni, durante il
quale saranno effettuati:
1) la visita medica di controllo;
2) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) tre prove orali;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) una prova facoltativa di informatica;
i) una visita medica di incorporamento.
4. Il corso di Accademia ha inizio nella data stabilita dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente).
5. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso
di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).

                               Art. 2.
 
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
 
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
1) alla data del 1° gennaio 2007, non abbiano superato il
ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al
1° gennaio 1979 (compreso);
2) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento
ovvero vi abbiano rinunciato, se in servizio permanente;
b) i cittadini italiani che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2007, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo, cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1985 ed il
1° gennaio 1990, estremi inclusi;
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
7) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
c.p.p. per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza;
9) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano
stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
2. Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile
2001.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in
possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la
presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico
2006/2007.
4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3), 4), 5),
6), 7), 8) e 9), devono essere posseduti alla scadenza del termine
ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino
all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda deve essere
presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
3. I militari alle armi e gli appartenenti al Corpo devono
presentare la domanda, entro il termine e con le modalita' di cui ai
commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza.
4. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la
domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba n. 34 -
00181 Roma/Appio.
5. La domanda deve redigersi esclusivamente su apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1) e
disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonche' sul sito
internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
6. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, sia minorenne deve allegare alla
stessa, a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno
solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di
mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato
da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui
manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti,
anche se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi.
7. Le domande di partecipazione al concorso si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
8. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate
nei termini indicati, non pervengono entro sessanta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. Nelle
more, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale.
9. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine
perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
10. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente
archiviate.
11. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Comandante Interregionale della Guardia di
finanza dal quale dipende il Reparto che ha disposto l'archiviazione
ovvero al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della
Guardia di finanza, qualora l'archiviazione e' stata disposta dal
Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 4.
 
Elementi da indicare nella domanda
 
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado
rivestito nonche' il reparto cui sono in forza);
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
d) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
e) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero
non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
c.p.p. per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a
misure di prevenzione;
f) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2006/2007;
g) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari
del Corpo devono obbligatoriamente indicare la matricola
meccanografica, il grado e il reparto cui sono in forza);
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
i) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, ove
possibile, di un recapito telefonico;
l) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
m) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al
successivo art. 6, comma 2;
n) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
3. Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
al precedente art. 1, comma 2, devono compilare la domanda di
partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli estremi ed il
livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti ed
indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale vorranno
sostenere le previste prove scritta e orale.
4. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite al successivo art. 11.
5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
6. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata
direttamente e nel modo piu' celere al Comando Provinciale della
Guardia di finanza competente (ovvero al locale Comando Regionale
della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o al
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti
all'estero, i quali non assumono alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Gli stessi Reparti, inoltre, non assumono alcuna responsabilita' in
caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente comunicata agli stessi Reparti ogni variazione che
dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato
ai fini del servizio militare.

                               Art. 5.
 
Istruttoria della domanda
 
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.

                               Art. 6.
 
Documentazione
 
1. Nei confronti dei candidati convocati per le prove di
efficienza fisica di cui al successivo art. 17, il Comando
Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero il locale
Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle
d'Aosta) o il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i
residenti all'estero, provvedono a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' militare per i
candidati in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla
visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli
articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano
concorso alla leva di mare.
2. I candidati convocati per le prove di efficienza fisica devono
presentare o far pervenire, direttamente ai Reparti indicati al
precedente comma, entro venti giorni dalla data di comunicazione
della convocazione stessa, i certificati, rilasciati dalle competenti
autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dall'art. 38, comma 6,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al
successivo art. 24 devono presentare o far pervenire ai Reparti di
cui al comma 1 del presente articolo, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla data di ammissione al corso di formazione:
a) se di sesso maschile, il foglio di congedo illimitato
provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune,
per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
b) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
c) domanda diretta al Ministero della Difesa con cui il
candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento,
ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di
completamento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione
all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievo
ufficiale.
4. I vincitori dei posti riservati di cui al precedente art. 1,
comma 2, devono, inoltre, far pervenire ai Reparti di cui al comma 1,
a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ammissione al
corso di formazione, l'attestato di cui al predetto art. 1.
5. I vincitori del concorso devono consegnare, all'atto della
presentazione in Accademia per l'inizio del corso di formazione, il
diploma in originale ovvero la copia autentica del certificato
attestante il conseguimento del titolo di studio, in conformita'
all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Il titolo originale di studio deve, comunque, essere
fatto pervenire all'Accademia, entro il 31 marzo 2008. In caso di
documentato impedimento, il vincitore del concorso deve presentare,
entro lo stesso termine, un certificato sostitutivo ai sensi
dell'art. 199, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297.
6. I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'.
7. Il documento di cui al precedente comma 3, lettera b), deve
avere data posteriore a quella di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
8. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
9. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dal momento della restituzione.
10. Il Comando Provinciale della Guardia di finanza competente
(ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i
residenti in Valle d'Aosta), esclusivamente per i vincitori del
concorso, ricevuti i suddetti documenti, li trasmette, entro dieci
giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda di partecipazione, al
Centro di Reclutamento.
11. I candidati, in servizio nella Guardia di finanza, nelle
Forze armate, nelle altre Forze di polizia e nella pubblica
amministrazione, devono produrre soltanto il titolo di studio,
nonche' l'attestato di cui al precedente art. 1, comma 2, se
vincitori per i posti riservati.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori, membri. I professori devono essere in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti superiori di
secondo grado nelle materie oggetto di esame;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per la valutazione della prova di
efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di
ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da sei ufficiali
della Guardia di finanza, periti selettori, membri, e, ai soli fini
della valutazione dei candidati al termine del tirocinio, da quattro
ufficiali della Guardia di finanza, istruttori presso l'Accademia,
membri;
e) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico,
membri;
f) sottocommissione per la visita medica di incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di
lingua straniera e informatica e' quella indicata al comma 1,
lettera a), del presente articolo, integrata rispettivamente da
ufficiali della Guardia di finanza:
a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente
sottocommissione e' integrata dall'ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a).
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al precedente
comma 1, lettera d), puo' avvalersi, altresi', ai fini
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale e della valutazione al
termine del tirocinio, dell'ausilio di:
a) psicologi;
b) ufficiali del Corpo cui demandare, in qualita' di «tutor»,
l'inquadramento degli aspiranti, durante il periodo del tirocinio.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento ovvero, nel corso del tirocinio,
dall'Accademia.

                               Art. 8.
 
Adempimenti delle sottocommissioni
 
1. Le sottocommissioni previste dal precedente art. 7, comma 1,
lettere b), c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale
firmato da tutti i componenti.

                               Art. 9.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                              Art. 10.
 
Documento di identificazione
 
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente.

                              Art. 11.
 
Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare
 
1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana, presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 3, de
L'Aquila (loc. Coppito), secondo il seguente calendario:
a) lunedi' 19 marzo 2007, ore 09,00 per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «A» a «BO»;
b) lunedi' 19 marzo 2007, ore 15,00 per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «BR» a «CK»;
c) martedi' 20 marzo 2007, ore 09,00 per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «CL» a «DE»;
d) martedi' 20 marzo 2007, ore 15,00 per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «DI» a «FO»;
e) mercoledi' 21 marzo 2007, ore 09,00 per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «FR» a «K»;
f) mercoledi' 21 marzo 2007, ore 15,00 per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «L» a «MA»;
g) giovedi' 22 marzo 2007, ore 09,00 per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «ME» a «OZ»;
h) giovedi' 22 marzo 2007, ore 15,00 per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «PA» a «PU»;
i) venerdi' 23 marzo 2007, ore 09,00 per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «Q» a «SK»;
l) venerdi' 23 marzo 2007, ore 15,00 per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «SL» a «Z».
2. I candidati, i cui cognomi non rientrino in nessuna delle
tornate di convocazione di cui al precedente comma, devono
presentarsi per sostenere la prova preliminare venerdi' 23 marzo
2007, ore 15,00.
3. Il calendario di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati.
4. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere le previste prove scritta e orale in lingua tedesca,
possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
5. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
6. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere
obbligatoriamente spenti.
7. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
8. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati, sara':
a) disponibile, sul sito internet www.gdf.it, una mappa
dell'itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla
stazione ferroviaria e dal terminal «Colle Maggio» de L'Aquila alla
sede di esame e ritorno.
9. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
10. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo
chiesto ed ottenuto il differimento della prova a norma del
successivo art. 23, non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti.
11. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
12. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui
al comma 11, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle prove dei candidati.
13. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui al successivo art. 12, i candidati
classificatisi nei primi 1000 posti della graduatoria. Sono, inoltre,
ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile.
14. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per la prova
scritta, entro il 7 aprile 2007, debbono considerarsi esclusi dal
concorso.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista,
o dalla data in cui la stessa esclusione si intende definita, ai
sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 12.
 
Modalita' e data di svolgimento della prova scritta
 
1. La prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello
svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i
candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione
superiore di secondo grado, ha luogo presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 3, de
L'Aquila (loc. Coppito), il giorno 12 aprile 2007, alle ore 09.00.

                              Art. 13.
 
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
 
1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

                              Art. 14.
 
Revisione della prova scritta
 
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a).
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto di
merito da zero a trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto.
5. I candidati che riportano l'idoneita' nella prova scritta
ricevono comunicazione del voto conseguito e, nel contempo, sono
convocati per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al
successivo art. 15.
6. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per
l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, entro
il 23 giugno 2007, debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal
concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 15.
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
 
1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b),
mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
2. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al
successivo art. 16, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla
visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di
non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente sono
ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica preliminare.
5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente comunicato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 16.
 
Requisiti psico-fisici
 
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a giorni sessanta, rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il
Servizio sanitario nazionale:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
b) certificazione che escluda la presenza di allergopatie,
anche in fase asintomatica, da accertare mediante:
- visita allergologica generale;
- dosaggio IgE totali e specifiche;
c) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV.
3. La mancata presentazione di detti certificati comporta
l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati entro
trenta giorni dalla data di notifica dell'esito della visita medica
preliminare.
4. La positivita' ai suddetti accertamenti comporta l'esclusione
dal concorso.
5. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati, all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
c) acutezza visiva:
- uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
- campo visivo e motilita' oculare normale;
d) visione binoculare;
e) senso cromatico normale alle matassine colorate.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. 20%.
11. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell'urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
15. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli accertamenti di cui ai precedenti commi 6, 11 e 12, sono
immediatamente dichiarati non idonei dalla competente
sottocommissione. Avverso tale giudizio, non e' ammessa visita di
revisione.
17. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
18. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
19. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,
laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data
del 23 luglio 2007.

                              Art. 17.
 
Prova di efficienza fisica
 
1. I candidati che conseguono l'idoneita' agli accertamenti
psico-fisici sono sottoposti alla prova di efficienza fisica, che si
svolgera' presso il Centro Addestrativo Polifunzionale della Guardia
di finanza di Roma (loc. Castelporziano), via Croviana n. 120, nella
data comunicata dal Centro di Reclutamento.
2. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto
del peso, corsa piana 1000 m;
b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
3. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio complessivo minimo di otto punti nelle quattro prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 3.
4. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel
punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti
maggiorazioni:
a) da 8,1 a 9 punti 0,10;
b) da 9,1 a 10 punti 0,15;
c) da 10,1 a 11 punti 0,20;
d) da 11,1 a 12 punti 0,25;
e) da 12,1 a 13 punti 0,30;
f) da 13,1 a 14 punti 0,35;
g) da 14,1 a 15 punti 0,40.
5. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
6. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera d), un certificato di idoneita' all'attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita',
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportivo
Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, che esercitano, in
tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
7. La mancata presentazione di detto certificato comporta la non
ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto,
l'esclusione dal concorso.
8. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della
prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono
produrre, in sede di convocazione alle anzidette prove, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
9. Per le concorrenti che risultano positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, il presidente della competente sottocommissione provvede al
differimento delle stesse ad una data posteriore a quella prevista
dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non
oltre il 28 agosto 2007.
10. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora
alla data del 28 agosto 2007, tali candidate sono escluse dal
concorso.
11. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato:
a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione;
b) si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una
delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della
sottocommissione,
sentito il medico presente, provvede, con giudizio motivato ed
insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad una data
posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza
fisica e, comunque, non oltre il 28 agosto 2007.
12. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica, la
sottocommissione di cui al comma 6 fissa in apposito atto i criteri
cui attenersi.
13. Ai candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
e' notificata, da parte della sottocommissione di cui al comma 12, la
data di ammissione alla frequenza del tirocinio, di cui al successivo
art. 18, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 18.
 
T i r o c i n i o
 
1. I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova di
efficienza fisica sono ammessi alla frequenza del tirocinio, che ha
durata di diciotto giorni e si svolge presso il Centro Addestrativo
Polifunzionale della Guardia di finanza di Roma (loc.
Castelporziano), via Croviana n. 120, a decorrere dalla data indicata
all'atto della convocazione di cui al precedente art. 17, comma 13.
2. Le aspiranti di sesso femminile, all'atto dell'ammissione al
tirocinio, devono produrre un test di gravidanza di data non
anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e',
allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura
dell'Amministrazione.
3. I candidati, ammessi al tirocinio, lo compiono:
a) in qualita' di allievo finanziere, contraendo, dalla data di
presentazione, per la frequenza dello stesso, una ferma volontaria
che avra' termine il 15 settembre 2007;
b) con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante
tale periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti
ai doveri degli aspiranti di cui alla precedente lettera a);
c) alle dipendenze dell'Accademia della Guardia di finanza, che
si avvarra', per il loro inquadramento, degli ufficiali istruttori
componenti la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1,
lettera d), ed, eventualmente, degli ufficiali «tutor».
Nel caso in cui i candidati appartengano:
d) alla Guardia di finanza, sono comandati in missione, per
tutta la durata del tirocinio;
e) alle altre Forze armate, sono posti, a cura degli enti di
provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano a
percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti;
f) a Forze di polizia ad ordinamento civile ovvero al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono posti, a cura degli enti di
provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti.
4. Durante il tirocinio, tutti i candidati:
a) usufruiscono di vitto e alloggio a spese
dell'Amministrazione;
b) ricevono in uso un corredo ridotto. In particolare, per
esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' previste, tutti
gli aspiranti indossano i capi di vestiario e i distintivi previsti
per l'allievo finanziere;
c) provvedono, in proprio, per gli indumenti ed i materiali di
cui all'allegato 4;
d) sono tenuti ad osservare le norme disciplinari di vita
interna dell'Istituto, previste per gli allievi dell'Accademia;
e) svolgono le seguenti attivita':
- esercitazioni di educazione fisica;
- addestramento formale ed altre esercitazioni
tecnico-pratiche di carattere militare;
- attivita' didattiche e conferenziali, allo scopo di
acquisire conoscenze di base sull'ordinamento ed i compiti
istituzionali della Guardia di finanza, sui diritti e i doveri del
militare, nonche' sul percorso di studi dell'allievo ufficiale del
Corpo;
- studio obbligatorio per la preparazione alle prove orali e
facoltative del concorso;
f) sono sottoposti a:
- visita medica di controllo;
- accertamento dell'idoneita' attitudinale.
5. Gli aspiranti, in caso di mancato superamento di una delle
fasi selettive di cui al precedente comma 4, lettera f), sono
dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso dalle competenti
sottocommissioni.
6. Sono parimenti esclusi dal concorso, con provvedimento della
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), i candidati
che:
a) risultino positivi al test di gravidanza, di cui al
precedente comma 2, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti a cura dell'Amministrazione;
b) restino assenti dalle attivita' del tirocinio, per un
periodo complessivamente superiore a cinque giorni, qualunque ne sia
la causa. Ai fini del computo dei giorni di assenza, sono, altresi',
considerati quelli concessi in sede di differimento della
presentazione per la frequenza del tirocinio, a norma dell'art. 23,
comma 1, lettera c);
7. I candidati che rinunciano alla frequenza del tirocinio sono
esclusi dal concorso.
8. Nelle more della formalizzazione del provvedimento di
esclusione dal concorso, nei casi di cui al comma 6, e in caso di
rinuncia alla frequenza del tirocinio, i candidati sono
immediatamente messi in liberta' a cura dell'Accademia e, se
rientranti tra quelli di cui al comma 3:
a) lettera a), posti in licenza illimitata senza assegni;
b) lettera b), avviati ai reparti o agli enti di appartenenza.
9. I provvedimenti di esclusione di cui ai commi 5 e 6 sono
notificati agli interessati, che possono impugnarli secondo le
modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
10. A seguito del provvedimento di esclusione o di rinuncia
durante la frequenza del tirocinio e con la medesima decorrenza, i
candidati di cui al comma 3, lettera a), sono prosciolti d'autorita'
dalla ferma contratta, con provvedimento dell'Ispettore per gli
Istituti di Istruzione della Guardia di finanza.
11. Avverso il proscioglimento di cui al precedente comma, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Comandante Generale della Guardia di finanza,
ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                              Art. 19.
 
Visita medica di controllo
 
1. Tutti i candidati ammessi alla frequenza del tirocinio, dopo
aver sottoscritto, ove previsto, la ferma volontaria di cui
all'art. 18, comma 3, lettera a), sono sottoposti alla visita medica
di controllo, da parte della sottocommissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera e).
2. Prima della visita medica di controllo, la sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento
degli accertamenti.
3. La sottocommissione puo', nell'espletamento dei propri lavori,
disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti,
eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro
clinico dell'aspirante, inviandolo, se del caso, presso il competente
ospedale militare.
4. I candidati risultati idonei alla visita medica di controllo
sono ammessi a sostenere la successiva prova concorsuale di cui
all'art. 20, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
5. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 20.
 
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
 
1. I candidati risultati idonei alla visita medica di controllo
sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo
ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
4. Prima dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei
candidati, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera d), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione degli stessi.
5. I candidati risultati idonei alle fasi dell'accertamento
attitudinale, di cui al precedente comma 3, proseguono l'iter
concorsuale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 21.
 
Valutazione al termine del tirocinio
 
1. Nei confronti dei candidati idonei all'accertamento di cui
all'art. 20, la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1,
lettera d), compie una valutazione finale del tirocinio svolto.
2. A tal fine, la sottocommissione tiene conto del rendimento
globale durante l'intero periodo di frequenza del tirocinio, con
specifico riguardo alla capacita' e alla resistenza fisica, al
comportamento tenuto ed alla idoneita' ad affrontare l'iter formativo
quinquennale dell'Accademia.
3. I candidati nei cui confronti e' espresso un giudizio di
idoneita', ai sensi del precedente comma, sono ammessi a sostenere le
prove orali, con le modalita' di cui al successivo art. 22, mentre i
non idonei sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 22.
 
Prove orali e prova facoltativa di lingua straniera e di informatica
 
1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), e consistono in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima
15');
b) un esame di geografia (durata massima 15');
c) un esame di matematica (durata massima 15'), nei limiti del
programma riportato in allegato 5.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce ad ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta.
4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un
punteggio minimo di diciotto in ciascuna materia.
6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia,
inferiore a diciotto sono dichiarati non idonei ed esclusi dal
concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
8. Al termine di ogni seduta, la sottocommissione compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un
membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di
esame.
9. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e'
sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di
informatica, con le modalita' indicate in allegato 6 alla presente
determinazione.
10. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo puo'
richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese,
francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere
assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita'
di esecuzione della prova.
11. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il
candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo puo' essere
assistito, nel corso della prova facoltativa di informatica, da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa.
12. Il giudizio sulle prove di cui al comma 9 e' espresso dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a),
integrata a norma del comma 2 dello stesso art. , con le modalita'
indicate al precedente comma 4.
13. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto
compreso tra i diciotto e trenta consegue, nel punteggio della
graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
c) 0,75 per i voti superiori a 26.
14. Prima dell'effettuazione della prova orale e delle prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle
stesse.

                              Art. 23.
 
Mancata presentazione del candidato
 
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta per:
a) sostenere la prova preliminare, prevista dall'art. 11,
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsto dall'art. 15, la
prova di efficienza fisica, prevista dall'art. 17, e le prove orali,
previste dall'art. 22, e' considerato rinunciatario e, quindi,
escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c) e d),
hanno facolta', su istanza motivata, di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di
svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione
AA.UU., via della Batteria di Porta Furba n. 34 - 00181 Roma/Appio,
deve essere anticipata, via fax, al numero 06/24290622 oppure al
numero 06/24290676;
b) sostenere la prova scritta, prevista dall'art. 12, e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
c) la frequenza del tirocinio, previsto dall'art. 18, e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali
ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore,
comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o
035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile
del Comandante dell'Accademia, che puo' differire la presentazione
del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente
entro due giorni dall'inizio del tirocinio. I giorni di assenza
maturati sono cumulati con quelli previsti dall'art. 18, comma 6,
lettera b), ai fini dell'esclusione dal concorso.
2. I presidenti delle competenti sottocommissioni hanno facolta'
di anticipare o posticipare la sottoposizione di singoli candidati
alle fasi selettive di cui all'art. 18, comma 4, lettera f), nel
rispetto del calendario delle stesse.

                              Art. 24.
 
Graduatoria
 
1. La graduatoria unica di merito e' compilata dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 3, ad esclusione delle
lettere g), h) ed i).
3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto
di merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei
punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella
prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nelle prove di
efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica.
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui
all'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, quelle di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191.
5. La graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante
Generale.

                              Art. 25.
 
Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia
 
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
da parte dell'Autorita' di Governo, sono ammessi al corso di
formazione, in qualita' di allievi ufficiali, i candidati iscritti
nella graduatoria di cui al precedente art. 24, nei limiti dei posti
messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria
stessa, sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla
visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti, prima
della firma dell'atto di arruolamento, da parte della
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f).
2. Prima della visita medica di incorporamento, la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
4. Il candidato che non si presenta nel giorno e nell'ora
stabiliti per la visita medica di incorporamento e' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
5. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
6. Eventuali ritardi nella presentazione alla visita medica di
incorporamento, dovuti a causa di forza maggiore, comunicati, via
fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o 035/4043303, sono valutati
a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante
dell'Accademia, che, sentito il presidente della sottocommissione per
la visita medica di incorporamento, puo' differire la presentazione
del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente
entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza
maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita'
dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte sono
comunicate al candidato tramite i Reparti di cui all'art. 4, comma 6.
7. Qualora i posti riservati di cui al precedente art. 1,
comma 2, non possano essere ricoperti per mancanza di candidati
idonei, gli stessi sono conferiti agli altri candidati iscritti nella
graduatoria unica di merito, nell'ordine del punteggio di merito
conseguito.
8. Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente
dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.
9. L'Amministrazione ha la facolta' di colmare le vacanze
organiche che si dovessero verificare, entro la data di approvazione
della graduatoria, nel limite di un decimo dei posti messi a
concorso.
10. All'atto della loro ammissione in Accademia gli ispettori, i
sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
11. Gli allievi ufficiali, ammessi a frequentare il corso di
Accademia, devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di
Accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di
contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da
espletare.

                              Art. 26.
 
Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza
straordinaria per esami
 
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti. Rimangono a carico
dell'Amministrazione le spese di vitto e alloggio connesse alla
permanenza dei candidati presso il Centro Addestrativo Polifunzionale
della Guardia di finanza di Roma (Loc. Castelporziano), per la
frequenza del tirocinio.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 3, ad eccezione delle lettere e) ed i), ai candidati
appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami
militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza
straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, puo'
essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro
che avranno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento
dell'idoneita' psicofisica.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta.

                              Art. 27.
 
Trattamento economico degli allievi ufficiali
 
1. Durante il corso, agli allievi ufficiali e' corrisposta la
paga giornaliera di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio
1986, n. 342, e 24 dicembre 1986, n. 958.
2. Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e
della prima vestizione, le cui spese sono a carico
dell'Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) relative all'istruzione e, cioe', all'acquisto di libri di
testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da
determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione;
c) di carattere personale e straordinarie.
4. Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al corso
di formazione devono essere provvisti del corredo indicato in
allegato 4.

                              Art. 28.
 
Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai
militari del Corpo
 
1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale
pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni
normative a carattere generale.

                              Art. 29.
 
Sito internet ed informazioni utili
 
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.it,
nella
sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, sono pubblicati sul citato sito internet gli
elenchi dei candidati dichiarati idonei alla prova preliminare e alla
prova scritta nonche' dei vincitori del concorso.

                              Art. 30.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
La presente determinazione sara' inviata agli organi di
controllo.
Roma, 25 gennaio 2007
Gen. C.A. Roberto Speciale

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