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UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
internazionale in "Sistemi colturali, forestali e scienze
dell'ambiente" - "Crop system, forestry and environmental science",
XVII ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.101 del 21/12/2001
Ente:UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA
Località:Potenza  (PZ)
Codice atto:01E12082
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/1/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visto i decreti dei Presidenti del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e 9 aprile 2001;
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il
quale e' stato emanato il regolamento in materia di dottorato di
ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 419 del 13 agosto 2001, con il
quale e' stato emanato il regolamento in materia di dottorati di
ricerca dell'Universita' degli studi della Basilicata;
Visto il combinato disposto degli articoli 5 e 7 del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 507,
"Determinazioni degli obiettivi relativi" alla programmazione del
sistema universitario per il triennio 2001/2003;
Viste le note M.U.R.S.T. - Dipartimento per gli affari economici
n. 2377 del 22 dicembre 1999 e n. 2808 del 21 dicembre 2000,
consolidamento dottorati di ricerca FSE;
Acquisito il parere del nucleo di valutazione di ateneo nella
seduta del 27 settembre 2001;
Vista la deliberazione assunta dal senato accademico nella seduta
del 18 ottobre 2001, con la quale ha approvato l'istituzione del
corso di dottorato di ricerca internazionale con l'Universita' di
Ioannina (Grecia) e sede amministrativa presso l'Universita' della
Basilicata;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione,
nella seduta del 7 novembre 2001, con la quale sono state determinate
le risorse finanziarie, l'importo delle borse nonche' approvato il
regolamento per la determinazione dei contributi per i corsi di
dottorato di ricerca anno accademico 2001/2002;
Vista la convenzione stipulata tra l'Universita' degli studi
della Basilicata (Italia) e l'Universita' di Ioannina (Grecia) in
data 30 novembre e 3 dicembre 2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Presso l'Universita' degli studi della Basilicata e' istituito,
per l'anno accademico 2001/2002, il XVII ciclo del corso di dottorato
di ricerca internazionale con l'Universita' di Ioannina (Grecia) dal
titolo: "Sistemi colturali, forestali e scienze dell'ambiente" -
"Crop system, forestry and environmental science", di durata
triennale, con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi
della Basilicata.
E' indetto concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al
sotto riportato corso di dottorato di ricerca, da svolgersi presso
l'Universita' degli studi della Basilicata e l'Universita' di
Ioannina (Grecia).
 
Sistemi colturali, forestali e scienze dell'ambiente "Crop system,
forestry and environmental science" (Area 07: scienze agrarie e
veterinarie):
 
settori scientifico-disciplinari: AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/05,
AGR/06, AGR/13;
struttura interessata: dipartimento di produzione vegetale;
durata: anni tre;
posti in totale: dodici;
posti: otto (di cui due aggiuntivi *) per studenti italiani,
comunitari e stranieri;
borse: quattro (una su fondi MIUR, una su fondi di ateneo, due
aggiuntive);
posti: quattro per gli studenti greci;
borse: due (finanziate dall'Universita' di Ioannina);
posti in sovrannumero per assegnisti di ricerca: sei.
(*) consolidamento dottorati di ricerca FSE, note Murst - Dae -
n. 2377 del 22 dicembre 1999 e n. 2808 del 21 dicembre 2000.
Il numero dei posti e delle borse di studio potranno essere
aumentati a seguito di finanziamenti di soggetti estranei
all'amministrazione universitaria, purche' comunicate dai
finanziatori entro il termine di scadenza del bando, nonche' a
seguito di eventuali cofinanziamenti provenienti dall'Unione europea.
L'eventuale aumento del numero delle borse sara' reso noto anche
utilizzando strumenti informatici.

                               Art. 2.
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea
o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente
riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Qualora il
titolo non sia gia' stato riconosciuto, il collegio dei docenti del
dottorato di ricerca deliberera' sull'equipollenza del titolo
accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai
corsi.
Potranno presentare domanda per partecipare agli esami di
ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea
entro e non oltre la data di scadenza del bando di concorso.
E' richiesta altresi' la conoscenza di una lingua straniera.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente bando e debitamente
sottoscritta, dovra' pervenire al rettore dell'Universita' degli
studi della Basilicata - ufficio ricerca e relazioni internazionali,
via N. Sauro, 85 - 85100 Potenza, entro il termine perentorio di
venti giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo una delle
modalita' di seguito indicate:
a) consegna a mano all'ufficio ricerca e relazioni
internazionali - palazzo del rettorato, piano terra, via Nazario
Sauro, 85 - 85100 Potenza, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle
ore 11; il martedi' anche dalle ore 15 alle ore 17;
b) spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: "Al rettore dell'Universita' degli studi della
Basilicata - ufficio ricerca e relazioni internazionali - via Nazario
Sauro, 85 - 85100 Potenza". Sulla busta dovra' essere riportata la
seguente dicitura: "Domanda di partecipazione al concorso di
dottorato di ricerca in "Sistemi colturali, forestali e scienze
dell'ambiente" - "Crop system, forestry and enviromentale science".
In caso di spedizione fara' fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
I candidati sono tenuti al versamento del contributo di L. 50.000
(Euro 25,82) da effettuarsi sul bollettino di c/c postale n. 111856
intestato a: Universita' degli studi della Basilicata - 85100 Potenza
- causale del versamento: contributo esame di ammissione concorso
dottorato di ricerca XVII ciclo. La relativa ricevuta dovra' essere
allegata alla domanda.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate);
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza ed il recapito eletto ai fini del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico), con espressa menzione dell'impegno di comunicare
tempestivamente ogni variazione dello stesso.
I cittadini stranieri dovranno indicare, se possibile, il proprio
recapito in Italia o quello dell'ambasciata in Italia, eletta quale
domicilio;
e) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
f) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una universita' straniera;
g) la cittadinanza;
h) se cittadini italiani, di essere iscritto nelle liste
elettorali con l'indicazione del comune, o i motivi della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadini
stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, o i motivi del mancato godimento;
i) la lingua straniera in cui si intende sostenere la prova
orale (per i cittadini italiani);
j) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini comunitari e stranieri);
k) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
l) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario
quali;
m) se titolare di assegno di ricerca, indicarne il settore
scientifico-disciplinare, l'universita' e la durata.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non
ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno farne espressa
richiesta ed allegare alla domanda i documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza (certificato di
laurea con esami e votazioni, nonche' dichiarazione di valore). I
documenti di cui sopra dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa
vigente in materia. In ogni caso i cittadini stranieri devono
allegare il titolo di studio posseduto.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme
di semplificazioni delle certificazioni amministrative, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda di partecipazione al concorso, i candidati
portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale. Nella prova orale il candidato dovra' inoltre
dimostrare la buona conoscenza della lingua straniera prescelta. Per
i cittadini stranieri, la commissione, nel corso della prova orale,
accertera' l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Le prove d'esame si svolgeranno, secondo il seguente calendario:
prova scritta : 18 gennaio 2002, ore 9 - Universita' degli
studi della Basilicata - dipartimento di produzione vegetale, via
Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza;
prova orale: 19 gennaio 2002 - Universita' degli studi della
Basilicata - dipartimento di produzione vegetale, via Nazario
Sauro, 85 - 85100 Potenza.
La comunicazione della data e della sede della prova d'esame ha
valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento nonche' in caso d'invio della domanda a
mezzo posta, apposita ricevuta dell'avvenuta spedizione.

                               Art. 5.
La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione al corso di dottorato di ricerca e' nominata con decreto
rettorale e costituita da tre componenti facenti parte del collegio
dei docenti, di cui almeno uno proveniente dall'Universita' di
Ioannina.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
massimo di 60 punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la
graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove. La commissione
procedera' poi a formulare una separata graduatoria per gli studenti
greci.

                               Art. 6.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il corso di dottorato.
Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di
studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione, che
dovra' essere espressa entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito del concorso, o, nel caso di dichiarazioni mendaci,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
Nel caso in cui il candidato e' collocato utilmente in piu'
graduatorie dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 7.
I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito di cui al precedente articolo devono presentare o far
pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il termine perentorio di giorni quindici:
1) domanda, in bollo da L. 20.000 (Euro 10,33) di iscrizione al
primo anno del corso di dottorato corredata dai seguenti documenti:
fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
ricevuta di versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza al corso di dottorato di ricerca, pari a
L. 363.000 (Euro 187,47) da effettuarsi sul c.c. postale n. 111856
intestato all'Universita' della Basilicata, con l'indicazione della
causale.
Gli studenti dell'Universita' di Ioannina (Grecia) sono esonerati
dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di
dottorato di ricerca presso l'Universita' degli studi della
Basilicata. Verseranno i contributi all'Universita' di Ioannina
(Grecia) secondo le modalita' previste dalla medesima universita';
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e
qualita' personali:
cittadinanza;
diploma di laurea con relativa votazione ed indicazione della
data e dell'universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero per i
cittadini stranieri titolo equipollente in originale con traduzione
legalizzata;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, che attesti di non essere iscritto ad altro corso di
studi, ovvero l'impegno a sospenderne la frequenza nel caso di
iscrizioni a corsi di laurea, scuole di specializzazione o
perfezionamento prima dell'inizio del corso di dottorato;
di non essere iscritto e l'impegno a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato di ricerca;
4) autocertificazione del reddito, per coloro che intendono
avvalersi della riduzione dei contributi. Coloro che risultino
vincitori della borsa di studio ed intendono fruirne sono tenuti,
altresi', a dichiarare:
a) di non aver fruito in precedenza di altre borse di studio
per dottorato di ricerca;
b) di impegnarsi a non cumulare la borsa stessa con altra
borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato.
I cittadini stranieri devono presentare, sempre nel termine
perentorio di quindici giorni, pena la decadenza, i seguenti
documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei diritti civili e
politici;
4) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato in cui lo straniero e' cittadino. Se risiede in Italia, oltre
al certificato anzidetto, deve autocertificare anche la mancanza di
condanne penali in Italia.

                               Art. 8.
Le borse di studio, di cui quattro borse gravanti su fondi
dell'Universita' degli studi della Basilicata e due su quelli
dell'Universita' di Ioannina, saranno assegnate previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e 30 aprile 1997.
L'importo annuale della borsa e' di L. 20.450.000 (Euro
10.561,54).
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso.
Il pagamento della borsa avviene in rate bimestrali posticipate,
previa attestazione di frequenza rilasciata dal coordinatore del
corso. Gli studenti greci riceveranno il pagamento della borsa di
studio dall'Universita' di Ioannina.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50%.
Tale periodo non puo' essere superiore alla meta' dell'intera durata
del corso di dottorato.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.

                               Art. 9.
L'ammontare della contribuzione per l'anno accademico 2001/2002
e' stabilito in L. 2.000.000 (1.032,91 Euro). Detta contribuzione
copre tutti i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli
relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative successive e
conseguenti alla domanda di iscrizione.
La contribuzione viene ridotta, a domanda secondo quanto
stabilito dal regolamento per la determinazione dei contributi degli
studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Universita'
degli studi della Basilciata per l'anno 2001/2002, elaborato nel
rispetto dei decreti dei Presidenti del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 e 30 aprile 1999.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001, l'universita' esonera totalmente dai contributi
universitari:
1) gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei
prestiti d'onore, nonche' gli studenti risultati idonei al
conseguimento delle borse di studio concesse dall'A.R.D.S.U. -
azienda regionale per il diritto allo studio universitario che per
scarsita' di risorse non siano risultati beneficiari di tale
provvidenza;
2) gli studenti in situazione di handicap con un'invalidita'
riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero con handicap
intellettivo-fisico ovvero riconosciuti ciechi assoluti (legge
n. 382/1970) o sordomuti (legge n. 381/1970), indipendentemente dalle
percentuali di invalidita';
3) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del
Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo
sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e
relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al
primo, l'esonero e' condizionato al rinnovo della borsa di studio da
parte del Ministero degli affari esteri;
4) su apposita istanza, gli studenti, per l'anno di svolgimento
del servizio militare di leva o del servizio civile, le studentesse,
per l'anno di nascita di ciascun figlio e gli studenti che siano
costretti ad interrompere gli studi a causa di infermita' gravi e
prolungate debitamente certificate. Per tale periodo essi sono tenuti
al pagamento di un diritto fisso, stabilito nella misura di
L. 100.000 (Euro 51,65).
Sono a domanda esonerati totalmente dalla contribuzione i
dottorandi che certifichino la condizione di invalidita' riconosciuta
pari o superiore al 66% ovvero invalidita' con handicap
intellettivo-fisico, indipendentemente dalla percentuale di
invalidita'.
La prima rata e' fissata in L. 363.000 (Euro 187,47) e deve
essere versata all'atto dell'iscrizione.
La seconda rata e' fissata in L. 800.000 (Euro 413,17) e deve
essere versata entro il 30 aprile 2002.
La terza rata e' fissata in L. 837.000 (Euro 432,27) e deve
essere versata entro il 30 giugno 2001.
I dottorandi esonerati dalla contribuzione universitaria sono
comunque tenuti al pagamento di L. 100.000 (Euro 51,65) per oneri
amministrativi.
Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica gli
studenti che abbiano gia' conseguito un altro titolo di dottore di
ricerca.
Gli studenti greci dovranno provvedere al pagamento delle tasse
di iscrizione presso l'Universita' di Ioannina. Sono, quindi,
esonerati dal pagamento delle medesime presso l'Universita' degli
studi della Basilicata.

                              Art. 10.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere attivita' continuativa di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti.
L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni,
per tutta la durata del corso, e' a carico dei dottorandi.
L'universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per
responsabilita' civile per il medesimo periodo esclusivamente per le
attivita' connesse al corso di dottorato.
Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni,
verranno consentiti ai dottorandi che comprovino di dover adempiere
agli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 e successive modifiche ed
integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia
grave e prolungata, sentito il collegio dei docenti.
Il dipendente di pubbliche amministrazioni ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso
ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimenti degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra' l'esclusione del
dottorando dal corso, in tal caso il dottorando e' obbligato alla
restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della
borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse.

                              Art. 11.
Il periodo di studio svolto nell'ambito del dottorato di ricerca
internazionale sara' riconosciuto sulla base dei crediti formativi
maturati con particolare riferimento a quanto riportato negli
articoli 5 e 7 del decreto ministeriale n. 509/1999. L'ammontare dei
crediti didattici annuali e' pari a 60. Un credito didattico equivale
a venticinque ore di lavoro standard da parte dello studente.
I periodi di studio effettuati che non costituiscono un ciclo
completo comportante il rilascio del titolo di dottore di ricerca,
comunque comprovati da un esame o da un certificato delle autorita'
competenti che ne attestino l'esito positivo, potranno essere
riconosciuti dalle autorita' competenti dell'universita' ospitante e
consentire la dispensa dagli insegnamenti di uguale natura e di pari
durata previsti dai curricula delle due universita'.

                              Art. 12.
Al candidato, dopo aver sostenuto l'esame finale, sara' conferito
dalle rispettive universita' di appartenenza un titolo riportante la
dizione di dottore di ricerca in "Sistemi colturali, forestali e
scienze dell'ambiente" redatto nelle rispettive lingue. Il titolo
rilasciato, sara' a firma dei magnifici rettori delle due
universita', ed accompagnato da una certificazione esplicativa
rilasciata dall'universita' sede amministrativa del dottorato.
Il dottorato di ricerca si conclude con la discussione di una
tesi. La discussione della tesi avverra' a Potenza presso
l'Universita' degli studi della Basilicata e constera' di un unico
esame riconosciuto dalle due universita' coinvolte.
La tesi sara' redatta, per gli studenti italiani, in lingua
italiana e corredata da un riassunto in lingua inglese; per gli
studenti greci la tesi sara' redatta in lingua greca e corredata da
un riassunto in lingua inglese. I dottorandi, previa autorizzazione
del collegio dei docenti, potranno redigere la propria tesi in lingua
inglese.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' designata
dalle due universita'. Il numero dei componenti sara' stabilito
conformemente a quanto previsto nei regolamenti vigenti di entrambe
le universita'.

                              Art. 13.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi della Basilicata per le finalita' di
gestione della selezione e potranno essere trattati anche presso una
banca dati automatizzata, pure successivamente alla procedura
selettiva, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il presente bando di concorso con l'allegata domanda di
ammissione e' disponibile sul sito web dell'Universita' degli studi
della Basilicata all'indirizzo: http://www.unibas.it> Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto ministeriale del 30 aprile 1999, al regolamento di ateneo
emanato con decreto rettorale n. 419 del 13 agosto 2001, nonche' alla
convenzione stipulata tra l'Universita' degli studi della Basilicata
e l'Universita' di Ioannina.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente
all'ufficio ricerca e relazioni internazionali dell'Universita' degli
studi della Basilicata - Potenza - (tel. 0971/202199 - 0971/202198)
e-mail: uffrs@unibas.it
Potenza, 11 dicembre 2001
Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

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