Bando di concorso 1858 consulenti protezione sociale INPS - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
milleottocentocinquantotto posti di consulente protezione sociale,
area C.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.78 del 1/10/2021
Ente:ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Località:Nazionale
Codice atto:21E11068
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1858
Scadenza:1/11/2021
Tags:Amministrativi

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Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a
milleottocentocinquantotto posti di consulente protezione sociale nei
ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su
tutto il territorio nazionale.
2. E' garantita pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro cosi' come previsto dal decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198 e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


1. Alla procedura selettiva di cui al presente bando possono
partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto
indicati:
a) laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle
seguenti discipline: finanza (LM-16 o 19/S),ingegneria gestionale
(LM-31 o 34/S), relazioni internazionali (LM-52 o 60/S), scienze
dell'economia (LM-56 o 64/S), scienze della politica (LM-62 o 70/S),
scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S), scienze
economiche per l'ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S), scienze
economico-aziendali (LM-77 o 84/S), scienze per la cooperazione allo
sviluppo (LM-81 o 88/S), scienze statistiche (LM-82), metodi per
l'analisi valutativa dei sistemi complessi 48/S), statistica
demografica e sociale (90/S), statistica economica finanziaria ed
attuariale (91/S), statistica per la ricerca sperimentale (92/S),
scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83), servizio
sociale e politiche sociali (LM-87), programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali (57/S), sociologia e ricerca sociale
(LM-88), sociologia (89/S), metodi per la ricerca empirica nelle
scienze sociali (49/S), studi europei (LM-90 o 99/S), giurisprudenza
(LMG-01 o 22/S), teoria e tecniche della normazione e
dell'informazione giuridica (102/S) ovvero diploma di laurea (DL)
secondo il «vecchio ordinamento» corrispondente ad una delle predette
lauree magistrali ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Per i titoli
conseguiti all'estero e' necessario che gli stessi siano riconosciuti
equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o
che siano ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri (art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 - art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2009);
b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea ovvero appartenenza a una delle tipologie
previste dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) non essere stato destituito, dispensato o licenziato
dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato
dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, ne' essere stato
interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in
materia;
d) non aver riportato condanne penali, ancorche' non passate in
giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari
laddove previsti per legge;
f) godimento dei diritti politici e civili;
g) idoneita' fisica all'impiego.
2. In ogni momento della procedura l'Istituto si riserva la
facolta' di procedere, con atto motivato - da comunicarsi
mediante pec - all'esclusione dei candidati che non siano in possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando o che siano
destinatari di sentenze penali di condanna ancorche' non passate in
giudicato.

                               Art. 3 


Presentazione delle domande - Termine e modalita'


1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente in via telematica, mediante l'utilizzo di pin
INPS oppure SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) oppure CNS
(Carta nazionale dei servizi) oppure CIE (carta identita'
elettronica), compilando l'apposito modulo ed utilizzando la
specifica applicazione disponibile all'indirizzo internet
www.inps.it.
2. L'invio on-line della domanda debitamente compilata deve
essere effettuato entro il termine perentorio delle ore 16,00 del
trentunesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». In
caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza si
intende espressamente prorogato al giorno successivo non festivo.
3. Dopo l'invio, il candidato deve stampare la domanda
protocollata, firmarla e consegnarla nel luogo e nel giorno stabilito
per lo svolgimento della prima prova scritta, o dell'eventuale prova
preselettiva, pena l'esclusione dal concorso.
4. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e la compilazione, a pena di
inammissibilita', dei campi obbligatori della predetta domanda sono
certificate dal sistema informatico che, allo scadere del termine
utile per la presentazione, non permette piu' l'invio del modulo
elettronico. Per effettuare variazioni e' possibile inviare una nuova
domanda, che annulla e sostituisce la precedente. L'invio deve
comunque avvenire entro il termine perentorio gia' indicato nel comma
2 del presente articolo.
5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
6. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
integrazioni, nella domanda on-line dovra' comunicare quanto previsto
dagli articoli 20 e 21 della predetta legge n. 104/1992.
L'interessato dovra' inviare - a mezzo pec all'indirizzo
dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it - entro i quindici giorni
successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione al presente concorso, copia di documentazione
attestante il riconoscimento dello stato di handicap a norma
dell'art. 3 della legge n. 104/1992 corredata, ove non desumibile
dalla predetta documentazione, da idonea certificazione che
specifichi la natura dell'handicap ai fini della valutazione della
richiesta di ausili o di eventuali tempi aggiuntivi. La mancata
dichiarazione nella domanda, ovvero il mancato invio, entro il
predetto termine, della documentazione attestante lo stato di
handicap, escludono il candidato dal beneficio, fatte salve le
posizioni per le quali lo stato di handicap risulti dichiarato
amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso tra la data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la data
di svolgimento delle prove di esame. Il candidato ha, comunque,
l'obbligo di comunicare - a mezzo pec all'indirizzo
dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it - successive eventuali
variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda. Ai fini
dell'attribuzione della sede di destinazione, il candidato che
rientri nei requisiti previsti dall'art. 21 della legge n. 104/92
dovra' presentare improrogabilmente entro gli stessi termini e con le
medesime modalita' di cui al presente comma, il verbale attestante il
prescritto riconoscimento di invalidita'.
7. Il candidato ha l'obbligo di comunicare - a mezzo PEC
all'indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it - successive
eventuali variazioni di indirizzo di posta elettronica certificata.
8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo pec indicato
nella domanda.
9. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve
dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) la data e il luogo di nascita;
c) lo stato civile;
d) l'indirizzo di residenza;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale
intende ricevere ogni comunicazione inerente il concorso
(obbligatorio);
f) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di
uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero di appartenere a
una delle tipologie previste dall'art. 38 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
i) di essere in possesso del titolo di studio previsto
dall'art. 2, comma 1, del presente bando, specificando la tipologia e
indicando presso quale Universita' od Istituto e' stato conseguito,
con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione
finale riportata. In caso di titolo conseguito all'estero, devono
essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base
alla vigente normativa;
j) il possesso eventuale di uno o piu' titoli tra quelli
indicati al successivo art. 9, specificando la tipologia, la
denominazione e indicando presso quale universita' od istituto e'
stato conseguito, con il relativo indirizzo, la data di conseguimento
e la votazione finale riportata. La mancata dichiarazione nella
domanda comporta la mancata valutazione del titolo;
k) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato
dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, ne' di essere
stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa
in materia;
l) di non aver riportato condanne penali, ancorche' non passate
in giudicato ovvero di aver riportato condanne penali (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale,
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.),
specificandone la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti,
specificandone la tipologia;
m) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari
laddove previsti per legge;
n) nella fattispecie di cui all'art. 20 della legge n.
104/1992, gli ausili eventualmente necessari per l'espletamento delle
prove;
o) il possesso di eventuale diritto a riserva di posti con
indicazione della legge che prevede tale diritto, nonche' il possesso
di eventuali titoli che, come previsto dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, danno diritto alla riserva
ovvero a parita' di merito, danno diritto alla preferenza
all'assunzione. La mancata dichiarazione nella domanda esclude il
candidato dal beneficio;
p) il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo n. 196/2003;
q) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per
l'ammissione alla procedura concorsuale, di essere a conoscenza di
tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle
senza riserva alcuna.
10. Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la
presentazione della domanda, eventuali regolarizzazioni.
11. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
civile e penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, qualora, dal controllo di cui al decreto
stesso, emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                               Art. 4 


Commissione esaminatrice


1. La Commissione esaminatrice e' nominata secondo le previsioni
di cui al vigente «Regolamento delle procedure di reclutamento per
l'assunzione all'INPS del personale non dirigente a tempo
indeterminato», disponibile sul sito istituzionale dell'Istituto
www.inps.it.
2. La Commissione e' integrata da membri aggiunti per la
valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze
informatiche. Per ciascun componente nominato e' previsto un
componente supplente.
3. Un terzo dei posti di componente della commissione e'
riservato alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da un
funzionario dell'Istituto appartenente all'area C.
4. Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte
superino le 1.000 unita', la Commissione esaminatrice potra' essere
integrata di un numero di componenti, unico restando il presidente,
pari a quello della Commissione originaria e di un segretario
aggiunto, ai fini della suddivisione in sottocommissioni ai sensi
dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
5. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce
i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali.

                               Art. 5 


Prove selettive


1. La procedura di concorso prevede due prove scritte e una prova
orale.
2. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte,
ovvero dell'eventuale preselezione di cui al successivo art. 6, sono
pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito
internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi,
bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi» e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 94 del 26 novembre 2021, almeno quindici giorni prima
della data di inizio. Il candidato che non si presenta nel giorno,
luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove scritte, qualunque ne
sia la causa, e' escluso dal concorso.
3. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e
imprevedibili, si renda necessario, dopo la pubblicazione del
calendario dell'eventuale prova preselettiva o di quelle scritte,
rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo calendario
saranno egualmente diffusi mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet dell'INPS,
all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e
fatturazione» sottosezione «Concorsi».
4. Durante l'eventuale prova preselettiva e durante le prove
scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro
verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazioni con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
Commissione esaminatrice.
5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati
non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet,
computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo
alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
6. Il candidato che contravviene alle predette disposizioni e'
escluso dal concorso.
7. Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva
e le prove scritte, i candidati devono essere muniti di un valido
documento di riconoscimento, nonche' della copia firmata della
domanda di partecipazione al concorso protocollata, pena l'esclusione
dal concorso.

                               Art. 6 


Preselezione


1. Nell'eventualita' in cui pervenga un numero di domande di
partecipazione superiore a 25.000, al fine di assicurare l'efficacia
e la celerita' della procedura selettiva, l'INPS effettuera' una
preselezione dei candidati, consistente in quesiti a risposta
multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese,
competenze informatiche, cultura generale.
2. La prova preselettiva, il cui espletamento potra' essere
affidato a qualificati enti pubblici o privati, sara' realizzata con
l'ausilio di sistemi informatici.
3. I criteri di svolgimento di tale prova, preventivamente
stabiliti dalla commissione esaminatrice, sono resi noti ai candidati
prima dell'inizio della prova stessa.
4. Alle prove scritte sono ammessi a partecipare i concorrenti
che avranno ottenuto il punteggio maggiore, in numero multiplo pari a
10 volte i posti messi a concorso, nonche' i candidati classificatisi
ex aequo all'ultimo posto utile per l'ammissione, nonche' i candidati
esentati dalla preselezione ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla
formazione della graduatoria di merito del concorso.
6. L'elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove
scritte e' pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti sul
sito internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.

                               Art. 7 


Prima prova scritta


1. La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti a
risposta multipla e mira ad accertare la conoscenza delle seguenti
materie:
a) bilancio e contabilita' pubblica;
b) pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione
e gestione aziendale;
c) diritto amministrativo e costituzionale;
d) diritto del lavoro e legislazione sociale.
2. La prova e' valutata in trentesimi. Superano la prima prova
scritta i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
3. Il punteggio e' tempestivamente pubblicato sul sito internet
dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e
fatturazione» sottosezione «Concorsi».

                               Art. 8 


Seconda prova scritta


1. La seconda prova scritta consiste in una serie di quesiti a
risposta multipla e mira ad accertare la conoscenza delle seguenti
materie:
a) scienza delle finanze;
b) economia del lavoro;
c) elementi di economia politica;
d) diritto civile;
e) elementi di diritto penale.
2. La prova e' valutata in trentesimi. Superano la seconda prova
scritta i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
3. Il punteggio e' tempestivamente pubblicato sul sito internet
dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e
fatturazione» sottosezione «Concorsi».

                               Art. 9 


Valutazione dei titoli


1. Saranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione ai titoli
posseduti, dichiarati in domanda:
a) 3 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio
ordinamento con votazione finale da 101 a 105;
b) 6 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio
ordinamento con votazione finale da 106 a 110;
c) 9 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio
ordinamento con votazione finale pari a 110 e lode;
il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti
titoli, in base alla predetta votazione finale, e' pari a 9 punti.
2. Al punteggio di cui al comma 1 del presente articolo saranno
sommati i seguenti punteggi relativi ai seguenti titoli posseduti,
dichiarati in domanda:
a) 4 punti per uno o piu' master di secondo livello inerenti
alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente
bando di concorso;
b) 8 punti per uno o piu' dottorati di ricerca (DR) inerenti
alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente
bando di concorso;
il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti
titoli e' pari a 8 punti.
3. Al punteggio di cui ai commi 1 e 2 saranno sommati i seguenti
punteggi in relazione ai seguenti titoli posseduti, dichiarati in
domanda:
a) 4 punti per ulteriore laurea
magistrale/specialistica/vecchio ordinamento (o ulteriori lauree
magistrali/specialistiche/vecchio ordinamento) tra quelle indicate
all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente bando, a prescindere
dal punteggio riportato;
b) 1 punto per il possesso di certificazione di conoscenza
informatica almeno a livello base;
c) 5 punti per il possesso della certificazione - in corso di
validita' - di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento, rilasciata da
uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n. 118 del 28
febbraio 2017 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione - Direzione generale per il personale scolastico;
d) 8 punti per il possesso della certificazione - in corso di
validita' - di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al
livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento, rilasciata da
uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n. 118 del 28
febbraio 2017 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione - Direzione generale per il personale scolastico. Il
punteggio per tale titolo assorbe il punteggio relativo al titolo di
cui alla lettera precedente;
il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti
titoli e' pari a 13 punti.
4. Conseguentemente, la valutazione complessiva dei titoli di cui
ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, non superera' il punteggio
massimo di 30 punti.

                               Art. 10 


Prova orale


1. Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che
riportano il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove
scritte.
2. La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove
scritte, nonche' inglese e informatica.
3. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale
sono pubblicati sul sito internet dell'INPS e comunicati tramite pec,
almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Il candidato
che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza
giustificato motivo e' escluso dal concorso.
4. La valutazione finale e' espressa in trentesimi. Superano la
prova i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.

                               Art. 11 


Graduatorie finali


1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma tra la media
dei voti riportati nelle due prove scritte, il punteggio dei titoli,
previa verifica della inerenza degli stessi, e il voto riportato
nella prova orale fino ad un totale massimo di 90.
2. A seguito della verifica formale, da parte della Direzione
centrale risorse umane, della veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione della documentazione presentata da
parte dei candidati nonche' dei titoli di studio dichiarati sara'
redatta la graduatoria finale e quella specifica dei vincitori.
3. In caso di parita' di punteggio si applicano le disposizioni
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei
citati titoli preferenziali, due o piu' candidati si classifichino
nella stessa posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di
eta'.
5. La graduatoria finale e quella specifica dei vincitori sono
sottoposte al Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la
relativa approvazione e sono pubblicate sul sito istituzionale
dell'INPS al seguente indirizzo: www.inps.it Di tale pubblicazione e'
data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per
eventuali impugnative.
6. La graduatoria finale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni, rimane efficace per un termine di due anni dalla
data di approvazione.

                               Art. 12 


Assunzione in servizio


1. L'immissione in servizio dei vincitori e' disposta con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione
all'impiego prescritti all'art. 2 del presente bando.
2. I vincitori, salva la possibilita' di trasferimenti d'ufficio
nei casi previsti dalla legge, sono soggetti all'obbligo di
permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni di cui all'art. 35, comma 5-bis, del decreto
legislativo n. 165/2001.

                               Art. 13 


Stipula del contratto individuale di lavoro


1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono
stipulare il contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato in qualita' di consulente protezione sociale, area C,
posizione economica C1, secondo quanto previsto dalla normativa
contrattuale vigente in materia.
2. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
decorrono tutti gli effetti giuridici ed economici connessi
all'instaurazione del rapporto di lavoro.
3. Il vincitore di concorso che non si presenti, senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro e per la conseguente assunzione in servizio, sara'
considerato rinunciatario e dichiarato decaduto dalla nomina stessa.

                               Art. 14 


Periodo di prova


1. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro decorre l'inizio del periodo di prova della durata di quattro
mesi, previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
per il personale del comparto Funzioni centrali.
2. La valutazione finale di idoneita', positiva o negativa, del
periodo di prova e' di competenza di un Nucleo di valutazione,
composto da personale interno e nominato dal Consiglio di
amministrazione dell'Istituto su proposta del direttore generale, con
sede in Direzione generale.
3. Durante il periodo di prova, il dirigente dell'ufficio cui il
neoassunto e' assegnato, lo affida a piu' tutor, in relazione alle
diverse attivita' lavorative a cui e' adibito, e mensilmente, sentito
il tutor di riferimento, invia al citato Nucleo di valutazione un
report standardizzato sulle attivita' svolte e le condotte tenute,
secondo uno schema fissato con determinazione del consiglio di
amministrazione dell'Istituto.
4. Ai fini della valutazione finale e' facolta' del Nucleo di
valutazione, tenuto conto dei report ricevuti, procedere, nel corso
del periodo di prova, a convocare a colloquio i neoassunti.

                               Art. 15 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del
regolamento UE n. 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'INPS
Direzione centrale risorse umane per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati, manualmente e con modalita' informatica,
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio.
3. Il trattamento dei dati personali, anche mediante l'ausilio di
strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti dell'Istituto,
che assumono la veste di incaricati del trattamento nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche nel caso
di eventuale comunicazione a terzi.
4. Possono conoscere i dati dei candidati altri soggetti, che
forniscono all'INPS servizi connessi alla selezione ed operano in
qualita' di Responsabili designati. Il loro elenco completo ed
aggiornato e' disponibile sul portale dell'Istituto
http://www.inps.it.
5. E' facolta' dei candidati esercitare i diritti previsti
dall'art. 15 del regolamento UE n. 2016/679 e successivi
provvedimenti attuativi.
6. Responsabile del trattamento dei dati e' il direttore centrale
della Direzione centrale risorse umane - via Ciro il Grande 21 -
00144 Roma.

                               Art. 16 


Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241


1. Il termine presumibile di conclusione del presente concorso e'
stimato in dodici mesi dalla data della prima prova.
2. La struttura dell'Istituto incaricata dell'istruttoria delle
domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi
procedimenti previsti dal presente bando e' l'area della Direzione
centrale risorse umane competente per la gestione delle procedure di
reclutamento - via Ciro il Grande, n. 21, 00144 Roma. Con apposito
provvedimento sara' nominato il responsabile del procedimento che
sara' reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'INPS,
all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e
fatturazione» sottosezione «Concorsi» entro la data di pubblicazione
del bando.

                               Art. 17 


Norme di salvaguardia


1. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro
centoventi giorni o giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
dello stesso.
2. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e,
inoltre, sul sito istituzionale dell'INPS all'indirizzo www.inps.it

 

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