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LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO

Concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in "Le letterature, le culture e l'Europa: storia,
scrittura e traduzione" - XV ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.102 del 24/12/1999
Ente:LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO
Località:-
Codice atto:99E10317
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/1/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto lo statuto della Libera universita' di lingue e comunicazione
IULM, emanato con decreto rettorale in data 27 febbraio 1998, n.
10207;
Visto il regolamento didattico di Ateneo, emanato con decreto
rettorale in data 28 ottobre 1998, n. 10602;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, "Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita', emanato con emanato in data 30 settembre 1999, n.
10885;
Viste le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione
nelle sedute dell'11 novembre 1999 e del 13 dicembre 1999;
Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico nelle sedute
del 3 e del 17 novembre 1999;
Sentito il parere espresso dal nucleo di valutazione interna in
data 19 novembre 1999;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
E' istituito il XV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca aventi
sede amministrativa presso la Libera universita' di lingue e
comunicazione IULM.
E' indetto presso la Libera universita' di lingue e comunicazione
IULM pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al seguente corso
di dottorato di ricerca:
Facolta' di lingue e letterature straniere
Dottorato di ricerca in "Le letterature, le culture e l'Europa:
storia, scrittura e traduzione".
Profili:
storia delle culture europee;
identita' nazionali e contaminazioni culturali;
teorie e prassi della traduzione letteraria;
linguaggi e multimedialita': letteratura ed editoria.
Durata tre anni.
Numero posti: sette; di cui coperti da borse di studio erogate su
fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3
della legge 3 luglio 1998, n. 210, quattro.
Coordinatore del collegio dei docenti: prof. Giovanni Puglisi.
Sedi universitarie coinvolte: Universita' IULM.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea italiana in
lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere
moderne, lettere, filosofia, scienze politiche, o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero preventivamente riconosciuto dalle
autorita' accademiche, qualora non gia' dichiarato equipollente. I
cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di un
titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane.

                               Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita' e
redatta secondo lo schema allegato al presente bando, va presentata a
mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento presso
l'Ufficio affari generali - Servizio dottorati di ricerca -
Universita' IULM - via Filippo da Liscate, 1.2 - 20143 Milano, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di
giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data
del timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata. Nella
domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al
dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e precisione (a
macchina o in stampatello) sotto la propria responsabilita':
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza,
codice di identificazione personale (codice fiscale) e recapito
eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di
avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico).
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini non residenti in
Italia, un recapito italiano;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso cui
e' stata, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
Universita' straniera;
d) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
e) di impegnarsi a seguire con regolarita' le attivita' previste
per il proprio curricolo formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai
programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate;
f) di indicare le lingue straniere conosciute, ferma restando
l'obbligatorieta' della conoscenza della lingua inglese e di una
seconda lingua straniera a scelta del candidato - e dell'italiano per
i cittadini stranieri -;
g) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario quali;
h) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in caso
affermativo, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza assegni,
per il periodo di durata del corso;
i) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa
di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
j) di aver preso visione del bando di concorso;
k) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiameato della propria residenza o del recapito.
La domanda e gli eventuali allegati devono essere prodotti in carta
semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370. I
vincitori del concorso sono tenuti a regolarizzare in bollo la
domanda di partecipazione.
L'Universita' non ha alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
Esame di ammissione
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove intese ad
accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato
alla ricerca scientifica, di cui una scritta a contenuto teorico e/o
pratico e una orale che consiste nella discussione della prima prova,
nell'illustrazione dell'attivita' di ricerca di interesse del
candidato. E' compresa nella prova orale la verifica della conoscenza
delle lingue straniere indicate dal candidato (ferma restando
l'obbligo della lingua inglese per tutti i candidati, di una seconda
lingua straniera a scelta e dell'italiano per gli studenti
stranieri).
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' IULM di
Milano. Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno,
del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato
agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento
inviata quindici giorni prima della data fissata per la prova. La
convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo lettera
raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato la
prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice. Per sostenere le prove i candidati dovranno
esibire un documento di riconoscimento in corso di validita'.

                               Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione per gli esami di ammissione al corso di dottorato di
ricerca e' formata e nominata in conformita' al regolamento vigente,
e specificatamente con decreto del rettore, su proposta del collegio
dei docenti. Essa e' composta da tre membri scelti tra professori e
ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non
piu' di due esperti, anche stranieri. La commissione deve concludere
i lavori entro novanta giorni dalla nomina.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione esaminatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 42/60. Il colloquio
si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non
inferiore a 42/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel
medesimo giorno nell'albo della facolta' o del dipartimento presso
cui si e' svolta la prova. Al termine della prova d'esame la
commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei
punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.

                               Art. 6.
Graduatoria
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non
esprimano la loro accettazione entro quindici giorni dalla
comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade
qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del
corso. Qualora il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di
borse di studio, e' tenuto alla loro restituzione. In caso di utile
collocamento in piu' graduatorie in Universita' diverse, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini extracomunitari residenti all'estero alla data di
scadenza del bando di concorso che abbiano superato le prove d'esame,
sono ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero nel
limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita'
per eccesso.

                               Art. 7.
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
Relativamente ai posti messi a concorso, non coperti da borsa di
studio, ex art. 1 del presente bando, il candidato ammesso sara'
tenuto a versare un contributo per l'accesso e la frequenza del corso
di dottorato pari a L. 8.000.000 annue, cosi' suddivise:
prima rata: L. 3.000.000 (all'atto dell'iscrizione);
seconda rata: L. 3.000.000 (entro il 20 marzo 2000);
terza rata: L. 2.000.000 (entro il 19 giugno 2000).

                               Art. 8.
Borse di studio
Le borse di studio, in numero di quattro, erogate su fondi
ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, sono attribuite secondo l'indicazione
della graduatoria della valutazione comparativa dei candidati
italiani e comunitari, o extracomunitari residenti in Italia, o
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
uno dei motivi indicati dall'art. 37, comma 5, della legge 6 marzo
1998, n. 40, con reddito annuo personale complessivo non superiore a
L. 15.000.000. L'importo di ogni singola borsa, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1 lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive modificazioni, per l'anno 2000, e' di L. 20.450.000. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni.
Tali borse sono erogate per l'intera durata del corso e il loro
importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per eventuali
documentati periodi di soggiorno all'estero di durata consecutiva
superiore a venti giorni, per un totale massimo di sei mesi, per
ciascun anno di frequenza, nel caso questi siano previsti dal
progetto di dottorato e approvato dal collegio dei docenti dello
stesso.

                               Art. 9.
Documenti
I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso,
domanda di immatricolazione al corso e i seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore
ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha consentito
la loro ammissione all'Universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle Universita' italiane;
d) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
e) in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento, l'impegno scritto a
sospenderne la frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse
di studio di dottorato, se beneficiari;
g) autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo, nel
caso intendano fruire della borsa di studio di cui al successivo art.
10;
h) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il
collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 10.
Obblighi e diritti dei dottorandi
Nell'ambito del diritto allo studio il dottorando di ricerca e' uno
studente universitario iscritto ad un corso di formazione
post-lauream, equiparato agli studenti iscritti ai corsi di diploma e
di laurea, con la sola esclusione dell'elettorato attivo e passivo
per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici. Egli
ha l'obbligo di frequentare il dottorato per il numero di anni
definito dal bando con assiduita' e con impegno ed e' tenuto allo
svolgimento, a tempo pieno, delle attivita' curriculari, secondo
criteri stabiliti dal collegio dei docenti.
Il dottorando puo' essere inserito, previa autorizzazione del
collegio dei docenti, nell'attivita' di ricerca delle strutture
dell'Ateneo, purche' congruenti con il suo percorso formativo. Gli
iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono essere impegnati
dall'Universita' in limitate attivita' didattiche sussidiarie o
integrative e assistenza nella preparazione della tesi di laurea a
studenti laureandi, secondo le modalita' e i termini stabiliti dalle
facolta', sentiti i collegi dei docenti. Tale impegno non deve in
ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La
collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio
dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle universita'. Il dottorando ha l'obbligo della riservatezza in
ordine alle attivita' di ricerca a cui partecipa.
Il dottorando non puo' avere contemporanea iscrizione ad altro
dottorato, corso di studi, scuola di specializzazione o di
perfezionamento in Italia o all'estero; in caso affermativo, dovra'
chiederne la sospensione. E' altresi' vietata la contemporanea
fruizione di altre borse di studio, ad esclusione di quelle concesse
da istituzioni italiane o straniere utili a integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di formazione e di ricerca dei dottorandi.
Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a
presentare una relazione particolareggiata sulle attivita' formative
e di ricerca svolte al collegio dei docenti il quale, previa
valutazione della frequenza, dell'impegno e del profitto, propone al
rettore il passaggio all'anno accademico successivo oppure all'esame
finale, a seconda dell'anno di iscrizione. Un'eventuale valutazione
negativa da parte del collegio dei docenti comporta la decadenza dal
dottorato con perdita e restituzione della borsa di studio relativa
all'anno in corso, ove concessa, oppure, per dottorandi dell'ultimo
anno, l'eventuale concessione di un anno di proroga, senza estensione
dell'eventuale borsa di studio.
Il dottorando puo' svolgere periodi di formazione o stages presso
altre universita', istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani
e stranieri. Per periodi di formazione all'estero fino a sei mesi e'
richiesto il consenso scritto del coordinatore del dottorato; per
periodi di formazione all'estero superiori e' richiesta una motivata
deliberazione del collegio dei docenti. In nessun caso tale
permanenza all'estero puo' eccedere la meta' dell'intero periodo di
durata previsto per il conseguimento del dottorato. Tale limite non
si applica in presenza di accordi con Universita' anche straniere e
con enti pubblici che svolgano specifica e qualificata attivita' di
ricerca, eventualmente anche attraverso strutture tecnicamente
avanzate da essi controllate.

                              Art. 11.
Valutazione dell'attivita' dei dottorandi e iscrizione ad anni
successivi
sospensione e decadenza
Ai fini dell'iscrizione dei dottorandi agli anni successivi, il
collegio dei docenti del dottorato valuta l'attivita' svolta dai
medesimi entro il 15 novembre di ogni anno accademico trasmettendo il
relativo verbale nei successivi quindici giorni. I dottorandi ammessi
all'anno successivo devono iscriversi entro il 30 dicembre di ogni
anno. In caso di motivato giudizio negativo del collegio docenti,
l'ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato
entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione con
raccomandata a.r.
La frequenza al dottorato puo' essere sospesa per servizio militare
di leva o servizio sostitutivo civile, per gravidanza e maternita' o
per malattia grave. Il dottorando presenta documentata domanda
all'ufficio e ne da' comunicazione al collegio dei docenti.
I dottorandi decadono per giudizio negativo da parte del collegio
dei docenti; prestazioni di lavoro a tempo determinato o
indeterminato; prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del
collegio dei docenti; mancata iscrizione entro i termini previsti;
mancata presentazione, senza giustificato motivo, della domanda per
sostenere l'esame finale; assenza, senza giustificato motivo, per un
periodo superiore a quindici giorni.

                              Art. 12.
Conseguimento del titolo
Il titolo dottore di ricerca si consegue alla conclusione del ciclo
di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che e'
subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi di
dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con
sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di rilevanza
scientifica adeguata. Le modalita' di conseguimento del titolo sono
riportate nel regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita' citato in premessa.

                              Art. 13.
Responsabilita' del procedimento e pubblicita' telematica del bando
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la dott.ssa Doriana Sala - Capo servizio affari
generali. Il presente decreto e' pubblicato anche per via telematica
(www.iulm.it).

                              Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996 i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio
affari generali dell'Universita' IULM, per le finalita' di gestione
della presente procedura. Saranno trattati presso una banca dati
dell'Ufficio del personale e di ragioneria successivamente
all'eventuale iscrizione per le finalita' inerenti la gestione del
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio e
necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena la possibile esclusione dal concorso secondo quanto stabilito
dalle norme del presente bando. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione dei candidati.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Universita'
IULM.

                              Art. 15.
Rinvio alla normativa vigente
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.
Milano, 13 dicembre 1999
Il rettore: Alberoni
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