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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento a
scelta, per esami, al grado di primo maresciallo in servizio
permanente riservato ai marescialli di prima classe dell'Aeronautica
militare.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.54 del 9/7/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:04E03864
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/8/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
Visto il decreto del Ministro della Difesa in data 18 aprile 1996
che stabilisce, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del citato d.lgs.
n. 196/95 le modalita' e le procedure di valutazione per
l'avanzamento per concorso, per titoli di servizio ed esami, al grado
di primo maresciallo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
Visti il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421 convertito con
legge 31 gennaio 2002, n. 6, il decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito con legge 27 febbraio 2002, n. 15, il
decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito con legge 15 giugno
2002, n. 116, il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito con
legge 18 marzo 2003, n. 42, il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, con legge 1° agosto 2003, n. 219 e la
legge 11 agosto 2003, n. 231, tutti concernenti la partecipazione
italiana all'operazione militare internazionale «Enduring Freedom» ed
il personale militare impegnato in Iraq, e la prosecuzione delle
stesse;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
Vista la determinazione dirigenziale datata 14 novembre 2003,
n. 3560, con la quale e' stato fissato per l'anno 2003 in
cinquantaquattro unita' il numero delle promozioni da conferire nel
grado di primo maresciallo dell'Aeronautica militare mediante
concorso;
Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso,
per titoli di servizio ed esami, al grado di primo maresciallo, come
disposto dall'art. 14, commi 1 e 2, e dall'art. 20 del citato decreto
legislativo n. 196/1995 e secondo quanto previsto dalla tabella B/3
allegata al decreto legislativo n. 82/2001;
Considerato il foglio n. SMA122/40416/P13.02 datato 27 maggio
2004, con il quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica militare ha
espresso il parere di concordanza sulla bozza del bando di concorso
in parola;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
Requisiti
1. E' indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento a scelta per esami al grado di primo maresciallo in
servizio permanente riservato ai marescialli di prima classe
dell'Aeronautica militare, che abbiano almeno due anni di permanenza
nel grado alla data del 1° gennaio 2003, e che alla data di scadenza
del termine di cui al successivo art. 3:
a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito presso istituti legalmente riconosciuti;
b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita all'ultimo quinquennio, qualifiche inferiori a «superiore
alla media» o giudizi equivalenti e, nell'ultimo biennio, non siano
incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale
per delitto non colposo;
d) non risultino rinviati a giudizio o ammessi a riti
alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego;
e) non risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a sessanta giorni.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Inoltre i requisiti previsti alle lettere
c), d) ed e), accertati secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione, dovranno essere mantenuti fino alla chiusura
dei lavori della commissione giudicatrice.
3. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due
volte.

                               Art. 2.
Posti a concorso
1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, e dell'art. 38, comma 3, del
decreto legislativo n. 196/1995, il numero delle promozioni da
conferire a scelta per esami per l'anno 2003 e' di cinquantaquattro
unita'.
2. Le promozioni, da conferire nell'ordine della graduatoria di
merito, avranno decorrenza 1° gennaio 2003.
3. I marescialli di prima classe promossi a primo maresciallo
tramite il concorso, per titoli di servizio ed esami, seguiranno, nel
ruolo, i marescialli di prima classe promossi al precitato grado
apicale, con l'avanzamento a scelta.

                               Art. 3.
Compilazione e presentazione delle domande
di partecipazione al concorso
1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice
secondo lo schema in allegato A, devono essere indirizzate al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- II reparto - 5ª Divisione e presentate al Comando di reparto o ente
dal quale gli interessati dipendono, entro il termine di trenta
giorni dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare quelle domande che dovessero risultare
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello
prescritto.

                               Art. 4.
Istruttoria della domanda
1. I comandi interessati devono istruire le domande provvedendo
a:
a) controllarne, in via preliminare, la validita' verificando
che il documento sia completo in tutte le sue parti e conforme al
modello prescritto, di cui all'allegato A del presente decreto;
b) certificare la data di presentazione apponendo, negli
appositi spazi riservati all'ente di appartenenza, il timbro
dell'ente, la data ed il numero di protocollo e sottoporre tutte le
domande alla firma del comandante. Le domande presentate fuori
termine dovranno essere inviate ugualmente alla Direzione generale
per il personale militare, che provvedera', con provvedimento
motivato, all'esclusione degli interessati dalla partecipazione al
concorso. In tale ipotesi il comandante dell'ente dovra' menzionare,
in calce alla domanda, che la stessa e' stata presentata fuori
termine. Contestualmente dovra' essere, di seguito, apposta a cura
del comandante la dichiarazione di possesso dei requisiti di
partecipazione, previsti dall'art. 1 del bando di concorso
(fac-simile in annesso «1» all'allegato A);
c) far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche,
l'appropriato documento caratteristico, recante nel frontespizio,
come data di chiusura, quella di scadenza dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e, come
motivo, la seguente dicitura. «Partecipazione all'ottavo concorso per
l'avanzamento al grado di primo maresciallo»;
d) far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, alla Direzione generale per il personale militare - II
reparto - 5ª Divisione, entro il termine perentorio di dieci giorni
successivi alla data di scadenza dei termini di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, l'originale di tutte le
domande registrate a protocollo;
e) custodire la seconda copia della domanda;
f) trasmettere, entro trenta giorni dalla scadenza del
concorso, ai competenti Comandi di grandi unita', il libretto
personale degli interessati (copia autenticata ove non vi sia
disponibilita' dell'originale), completo ed aggiornato in tutte le
sue parti, corredato della dichiarazione di completezza sottoscritta
(controfirmata) dagli stessi;
g) trasmettere entro trenta giorni successivi alla data di
scadenza del concorso, alla Direzione generale per il personale
militare - V Reparto - 16ª Divisione, copia integrale autenticata del
foglio matricolare dei candidati, completa ed aggiornata di tutte le
variazioni previste nei vari quadri alla data di scadenza dei termini
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Dette
copie dovranno essere firmate, per presa visione dagli interessati;
h) informare telegraficamente la Direzione generale per il
personale militare - II Reparto - 5ª Divisione di ogni fatto che
dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante il concorso
relativamente a quanto indicato al precedente art. 1, lettera c), d),
e) e di altre eventuali variazioni rilevanti ai fini concorsuali.
2. Al termine della fase dell'iter concorsuale relativo alla
correzione delle prove scritte, sara' cura di questa Direzione
generale per il personale militare - II Reparto - 5ª Divisione,
diramare apposito elenco, ai Comandi di grande unita' interessati,
del personale dipendente risultato idoneo alle prove scritte. A loro
volta, i Comandi di grandi unita', provvederanno a trasmettere alla
Direzione generale per il personale militare - II Reparto - 5ª
Divisione a mezzo corriere, entro sette giorni successivi alla data
di ricezione della comunicazione di idoneita' del personale
interessato, la documentazione di cui al paragrafo 1, lettera f) del
presente articolo.
3. La Direzione generale per il personale militare - V Reparto -
16ª Divisione provvedera' a trasmettere, con le stesse modalita' di
cui al paragrafo 2, il primo originale del foglio matricolare dei
candidati risultati idonei, che la stessa 5ª Divisione avra' cura di
segnalare. Le variazioni scritte nei vari quadri dovranno riferirsi
esclusivamente ad eventi o infrazioni disciplinari verificatesi fino
alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.

                               Art. 5.
Prove d'esame
Gli esami del concorso consistono in due prove scritte di cui una
di cultura generale ed una di cultura tecnico-militare inerenti alle
materie dei programmi descritti nell'allegato B, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
1. Prova di cultura generale:
detta prova e' costituita da sessanta domande complessive, a
risposta multipla suggerita, divise per materia come di seguito
riportato:
a) 30 domande di educazione civica;
b) 20 domande di storia;
c) 10 domande di geografia.
2. Prova di cultura tecnico-militare:
detta prova e' costituita da trenta domande, a risposta libera,
aderenti agli argomenti previsti al punto 2 del summenzionato
allegato B.
3. Gli esami si svolgeranno il giorno 7 ottobre 2004 alle ore
8,30 presso il Comando generale delle scuole di Guidonia (l'ingresso
e' in via Sauro Rinaldi). Eventuali variazioni della sede d'esame e
della data di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 24 settembre 2004.
La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati.
I candidati ai quali sara' notificata l'esclusione o la non
ammissione al concorso non potranno partecipare agli esami previsti
al punto 1 e 2 del presente articolo.
Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a presentarsi alle prove
senza attendere alcuna comunicazione in proposito, indossando
l'uniforme ordinaria e muniti di valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorche'
dovuta a causa di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile
esclusione dal concorso.
A tal fine non sara' inviata alcuna comunicazione in proposito.
4. Durante lo svolgimento delle prove ai concorrenti non e'
permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice, ne'
consultare appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante
le prove non e' consentito l'uso di telefoni cellulari, agende
elettroniche, calcolatrici o qualsiasi tipo di ausilio elettronico
informatico. Gli elaborati dovranno essere scritti, a pena di
nullita', esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la
firma di un membro della commissione esaminatrice. Tali elaborati
dovranno essere posti in appositi plichi secondo le modalita'
prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni. Il candidato che contravvenga alle
disposizioni dei commi precedenti o che risulti abbia copiato in
tutto o in parte le prove d'esame, e' escluso dal concorso. La
commissione esaminatrice e il comitato di vigilanza curano
l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno la facolta' di
adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei
rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.
La mancata esclusione all'atto delle prove non preclude la
possibilita' che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.
5. Ai candidati impossibilitati a partecipare alla prova d'esame
in quanto impegnati nelle operazioni di cui all'art. 1, comma 3,
della legge 11 agosto 2003, n. 231, ed, inoltre, impegnati in Iraq,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge
1° dicembre 2001, n. 421 e successivo.

                               Art. 6.
Commissione d'esame
La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto
dirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
presidente: un generale di brigata (o grado corrispondente) o
colonnello;
membri: tre ufficiali superiori in servizio permanente;
membro: il primo maresciallo piu' anziano in ruolo, non facente
parte come titolare o sostituto della commissione di avanzamento;
segretario: un ufficiale inferiore in servizio permanente,
senza diritto di voto.
La commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali e dei titoli nonche' la durata
delle prove stesse;
b) definire i questionari delle prove d'esame;
c) curare lo svolgimento delle prove d'esame;
d) valutare i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al
successivo art. 7;
e) redigere apposito elenco dei candidati giudicati «Non
Idonei» alle prove scritte con relativa votazione;
f) formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo art. 8.

                               Art. 7.
Valutazione dei titoli e delle prove scritte
1. Per la valutazione dei titoli di servizio la commissione
giudicatrice di cui al precedente art. 6, dispone di sessanta punti,
espressi in sessantesimi, da ripartire nel seguente modo:
a) fino ad un massimo di trentasei punti per le valutazioni
caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
b) fino ad un massimo di dodici punti per le benemerenze di
guerra e di pace e per le qualita' professionali dimostrate durante
la carriera, con particolare riguardo al servizio prestato presso
Reparti nonche' alle eventuali attivita' svolte al comando di minori
unita' ed agli incarichi ricoperti;
c) fino ad un massimo di dodici punti per i corsi di
istruzione, di specializzazione e di abilitazione e per i titoli di
studio posseduti.
Dal punteggio conseguito per i titoli di servizio la commissione
detrarra' fino ad un massimo di dieci punti per le sanzioni di stato
e di corpo riportate nel quinquennio antecedente la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, graduando la detrazione in relazione al tipo ed alla
gravita' della sanzione.
2. Al fine di snellire e rendere piu' funzionali le procedure
concorsuali, riducendo conseguentemente i tempi di espletamento del
concorso stesso, i titoli di cui al punto precedente saranno valutati
solo per i candidati risultati idonei ad entrambe le prove scritte.
3. Per la valutazione delle prove scritte la commissione di cui
sopra dispone di:
trenta punti espressi in trentesimi per la prova di cultura
generale, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle sessanta
previste un punteggio di 0,50/30;
trenta punti espressi in trentesimi per la prova di cultura
tecnico-militare, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle trenta
previste un punteggio di 1/30.
4. Le prove si intendono superate qualora i candidati abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza a quanto stabilito dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
I candidati che non abbiano conseguito il punteggio minimo
previsto saranno dichiarati non idonei.

                               Art. 8.
Graduatoria
1. La commissione di cui al precedente art. 6 procedera' alla
formazione della graduatoria di merito dei candidati giudicati
idonei. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo.
2. La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata
con decreto dirigenziale.

                               Art. 9.
Nomina
I vincitori saranno nominati primo marescialli con decorrenza a
tutti gli effetti 1° gennaio 2003 subordinatamente alla verifica,
anche successiva, del possesso dei requisiti richiesti.

                              Art. 10.
Esclusione dal concorso e dalla nomina
La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso o
dichiarare decaduto dalla nomina qualsiasi candidato non ritenuto in
possesso dei requisiti previsti all'art. 1 del presente decreto.

                              Art. 11.
Disposizioni amministrative e varie
I partecipanti al concorso avranno come supporto il materiale
didattico specificato nell'allegato C, sul quale i candidati potranno
basare la loro preparazione e la commissione potra' estrarre i test
da somministrare alle prove scritte di cui all'art. 5, comma 1 e 2. I
concorrenti potranno richiedere il suddetto materiale in cessione
temporanea, per il tramite del Comando di appartenenza, all'Ufficio
R.M. - P.UMA.S.S. del Comando generale delle scuole di Guidonia che
provvedera' alla distribuzione dello stesso con spese a carico del
destinatario. Al termine dell'esigenza il materiale dovra' essere
restituito al Comando generale delle scuole.
Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso
previsti al precedente art. 5, dovra' essere concessa dagli enti di
appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, la licenza
straordinaria per esami della durata di giorni quindici da fruire in
un'unica soluzione. Qualora i predetti candidati non si dovessero
presentare a sostenere le prove scritte per motivi dipendenti dalla
propria volonta', detta licenza dovra' essere computata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.
Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento di
missione dal giorno che precede l'esame fino al giorno successivo al
suo espletamento.
I candidati che non si dovessero presentare a sostenere la prova,
senza giustificato motivo, perdono il diritto al trattamento di
missione.
L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Roma, 1° luglio 2004
Ammiraglio di squadra: Lucidi
Avverso il presente provvedimento si puo' produrre ricorso al
T.A.R. competente ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034 e successive modifiche di cui all'art. 1 della legge
21 luglio 2000, n. 205, o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da
presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di sessanta
o centoventi giorni dalla data di notifica.

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