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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in studi
di linguistica e filologia albanese

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.26 del 2/4/2002
Ente:UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA
Località:-
Codice atto:02E02596
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/5/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25 marzo 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del
3 ottobre 1997;
Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le universita', con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999,
relativo al regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' della Calabria, emanato con decreto rettorale
n. 1193 del 9 settembre 1999, nonche' le successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999, programmazione del
sistema universitario per il triennio 1998/2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999, ed in particolare
l'art. 7;
Vista la nota ministeriale protocollo n. 2990 dell'11 ottobre
2000 con la quale viene data comunicazione circa l'approvazione del
progetto di internazionalizzazione presentato dall'Universita' degli
studi della Calabria, del quale e' responsabile il prof. Francesco
Altimari, dal titolo "Dottorato di ricerca in studi di linguistica e
filologia albanese";
Vista la nota ministeriale protocollo n. 812 del 6 giugno 2001
con la quale il MURST comunica di aver disposto l'assegnazione e
l'accreditamento dei fondi relativi al progetto di
internazionalizzazione prima citato, per un importo complessivo di
Euro 92.962,24;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 9 novembre
2001 con la quale viene attribuito al dottorato di ricerca
internazionale in studi linguistici e filologia albanese l'importo di
Euro 46.481,12 quale quota di cofinanziamento;
Accertata la disponibilita' finanziaria dei fondi sul Bilancio
Unical, E.F. 2001, giusto pre-impegno della spesa n. 8189 del 6 marzo
2002 di Euro 92.962,24 da far gravare sui fondi MIUR cat. 2 Cap. 78
art. 4, pre-impegno n. 8190 per Euro 41.256,84 da far gravare sui
fondi Unical, cat. 2 Cap. 78 art. 6 e pre-impegno n. 585/02 per Euro
48.517,09 da far gravare sulla cat. 2 Cap.78 art. 24;
Ritenuto necessario provvedere;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca in studi di linguistica e filologia
albanese con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi
della Calabria.
Per il sopra citato corso di dottorato vengono indicati i posti
complessivi messi a concorso, la durata, il numero delle borse di
studio e le sedi consorziate.
Le borse di studio degli enti esterni, indicate nel presente
bando, saranno disponibili solo dopo la conclusione degli accordi in
atto con gli enti interessati, con l'approvazione e la sottoscrizione
delle relative convenzioni.
 
Studi di linguistica e filologia albanese.
 
Sede amministrativa: Universita' della Calabria, dipartimento di
linguistica.
Posti destinati a studenti delle sedi italiane: 6.
Borse di studio: 3, di cui 2 finanziate con fondi MIUR- Unical ed
1 finanziata dall'Universita' di Palermo.
Posti destinati a studenti delle universita' straniere
consorziate: 6 (n. 2 posti per ciascun ateneo, di cui 1 per ciascun
ateneo finanziato con fondi Unical sotto forma di sussidio
didattico).
Durata del corso: tre anni.
Il corso di dottorato e' articolato su tre curricula:
a) linguistica;
b) filologia e linguistica testuale;
c) linguistica applicata.
Universita' consorziate: Palermo, Lecce, Firenze (Italia),
Prishtina ( Kosovo), Tirana e Scutari (Albania).
Al primo curriculum partecipano le Universita' di Prishtina, di
Scutari e di Firenze.
Coordinamento: Universita' di Firenze.
Al secondo curriculum partecipano le Universita' della Calabria,
di Palermo, di Lecce, di Scutari e di Tirana.
Coordinamento: Universita' della Calabria.
Al terzo curriculum partecipano le Universita' della Calabria, di
Palermo e di Firenze.
Coordinamento: Universita' di Palermo.
Fermi restando i termini della data di scadenza previsti dal
successivo art. 5 per la presentazione delle domande di ammissione, i
posti assegnati potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti
che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente bando.
I posti aggiuntivi saranno, in ogni caso, assegnati solo in
presenza dell'atto di convenzione stipulato con l'ente finanziatore.
L'eventuale aumento delle borse di studio puo' determinare
l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso, per un
numero di posti pari all'aumento del numero delle borse.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'accesso ai corsi
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, coloro i quali
siano in possesso di laurea ovvero titolo equipollente conseguito
presso universita' straniere.
2. I cittadini comunitari e non, compresi i cittadini albanesi,
in possesso di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente
alla laurea, dovranno fare espressa richiesta di equipollenza alla
laurea del titolo presentato, unicamente ai fini dell'ammissione del
dottorato, nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la
domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei
docenti di dichiarare l'equipollenza, tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane secondo le vigenti disposizioni in
materia.
3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2
per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita
all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una
laurea italiana.
4. Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di svolgimento
della prova di ammissione.
In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con riserva" ed il
candidato sara' tenuto a presentare, pena la decadenza,
autocertificazione del diploma di laurea entro cinque giorni dalla
data fissata per la prova di ammissione.
5. Potranno altresi' partecipare agli esami ed essere ammessi
alla frequenza su posti senza borsa coloro i quali siano gia' in
possesso del titolo di dottore di ricerca.

                               Art. 3.
 
Titolari di assegni di ricerca
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, siano titolari di assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca.
I posti relativi sono da ritenersi in sovrannumero rispetto a
quelli indicati nell'art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.

                               Art. 4.
 
Dipendente pubblico
 
Ai sensi dell'art. 52, comma 57, della legge 21 dicembre 2001,
n. 448, in caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, il pubblico dipendente ha
l'obbligo di porsi in aspettativa conservando il trattamento
economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.

                               Art. 5.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice,
secondo il modello allegato al presente bando, di cui fa parte
integrante (non saranno accolte domande che non riportino tutti i
dati richiesti), corredata da tre etichette adesive, con indicato il
domicilio eletto agli effetti del concorso, indirizzata al rettore
dell'Universita' degli studi della Calabria - via Pietro Bucci -
edificio amministrazione - 87036 Arcavacata di Rende (Cosenza), va
spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
2. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e'
fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno
dopo il termine di scadenza.
3. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca dovra' dichiarare con
chiarezza (a macchina o in stampatello) sotto personale
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico), e l'eventuale indirizzo di posta elettronica.
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria
ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
presenta domanda e la sede di frequenza del corso;
c) la cittadinanza;
d) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata conseguita o si presume verra'
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
universita' straniera, nonche' la data e il numero del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata equipollente la stessa;
e) l'eventuale assegno di ricerca di cui e' titolare;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
g) di indicare le lingue straniere conosciute;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza, e/o del recapito;
i) di essere (o non essere) dipendente pubblico. In caso
affermativo, indicare l'ente di appartenenza e la qualifica
posseduta.
4. L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito e della posta elettronica
da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili all'amministrazione stessa.

                               Art. 6.
 
Prove di ammissione ai corsi
 
1. L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e
in un colloquio.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera, oltre la lingua albanese per i candidati
italiani e la lingua italiana per i candidati albanesi; i candidati
non cittadini italiani o albanesi dovranno dimostrare altresi' la
buona conoscenza della lingua italiana e della lingua albanese.
2. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
3. Le prove d'esame si svolgeranno, per gli studenti che
indicheranno per la frequenza una delle universita' italiane
consorziate, presso l'Universita' degli studi della Calabria, nei
locali che saranno indicati con le modalita' di cui ai commi
successivi; per gli studenti che indicheranno come sede universitaria
quella di Tirana o Scutari o Prishtina le prove di esame avranno
svolgimento presso la sede universitaria prescelta.
4. Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno,
del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato
agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento
inviata quindici giorni prima della data fissata per la prova o via
e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato.
In questo ultimo caso, il candidato dovra' far pervenire con lo
stesso mezzo dichiarazione della ricezione.
5. La convocazione per sostenere la prova orale avverra'
ugualmente con lettera raccomandata che sara' inviata a coloro che
avranno superato la prova scritta quindici giorni prima della data
fissata per la prova o con la procedura di posta elettronica di cui
al comma precedente.
La commissione giudicatrice in sede di prova scritta potra'
proporre ai candidati di derogare al preavviso dei quindici giorni
per la convocazione alla prova orale.
Tale procedura sara' attuabile sempreche' tutti i candidati
presenti, tramite dichiarazione sottoscritta, accettino tale deroga.
6. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
documenti di riconoscimento ritenuti validi nello Stato ove avviene
lo svolgimento delle prove di ammissione. Si consiglia, comunque, di
esibire:
a) passaporto;
b) carta di identita' o documento equipollente.

                               Art. 7.
 
Collegio dei docenti e coordinatore locale
 
1. Il collegio dei docenti e' composto da un rappresentante per
ogni universita' consorziata, designato dagli organi statutari
competenti.
Le funzioni di presidente sono attribuite al docente responsabile
del progetto.
2. Le funzioni di coordinatore locale sono affidate al
rappresentante dell'Ateneo presente nel collegio dei docenti.
3. I coordinatori locali indicheranno al presidente del collegio
dei docenti il nominativo di un loro eventuale sostituto, da
scegliere tra i docenti della stessa area e dello stesso Ateneo.

                               Art. 8.
 
Commissioni giudicatrici
 
1. Per il corso di dottorato di ricerca con sede di svolgimento
presso una delle universita' italiane, e' nominata dal rettore
dell'Universita' della Calabria, su proposta del collegio dei
docenti, un'apposita commissione giudicatrice incaricata della
valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti
tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area
scientifica di riferimento, cui possono essere aggregati non piu' di
due esperti esterni di chiara fama, anche stranieri, scelti
nell'ambito delle strutture, pubbliche e private, universitarie e di
ricerca.
Per il corso di dottorato di ricerca con sede presso le
Universita' di Tirana, Scutari e Prishtina gli organi accademici
competenti provvederanno a nominare ciascuno un'apposita commissione
giudicatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati,
composta da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori
universitari di ruolo nell'area scientifica di riferimento, cui
possono essere aggregati non piu' di due esperti esterni di chiara
fama, anche stranieri, scelti nell'ambito delle strutture, pubbliche
e private, universitarie e di ricerca.
I membri del collegio appartenenti alle universita' italiane
possono far parte quali esperti esterni delle commissioni
giudicatrici nominate presso le universita' straniere consorziate;
parimenti i membri del collegio dei docenti appartenenti alle
universita' straniere consorziate possono far parte quali esperti
esterni della commissione giudicatrice nominata presso l'Universita'
della Calabria.
2. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
3. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
4. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
5. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario dalla
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo ufficiale
dell'universita' sede della prova.
6. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma delle votazioni
riportate da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 9.
 
Ammissione ai corsi
 
1. I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
2. Saranno titolari delle borse di studio, per i partecipanti
alla selezione italiana, o del sussidio didattico, per i partecipanti
alla selezione nelle universita' straniere consorziate, i candidati
collocati nelle graduatorie di merito in posizione utile e per un
numero pari alle borse o ai sussidi didattici finanziati.
3. Nel caso in cui insisteranno piu' preferenze su una medesima
sede, i candidati ammessi al corso che hanno partecipato alle prove
concorsuali presso l'Universita' della Calabria, concorderanno con il
presidente del collegio dei docenti la scelta della sede di
svolgimento del corso.

                              Art. 10.
 
Iscrizione
 
I candidati che avranno superato le prove del concorso, collocati
nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti disponibili,
dovranno presentare o far pervenire alla segreteria studenti
dell'Unical entro il termine di quindici giorni che decorre dal
giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito
i seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria
superiore per i cittadini italiani, mentre per cittadini stranieri,
autocertificazione del diploma che ha consentito la loro ammissione
all'universita', debitamente tradotta e legalizzata dalle competenti
rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia;
d) autocertificazione del diploma di laurea con indicazione
della sede presso la quale e' stato conseguito il titolo, della data
di conseguimento e della relativa votazione, per i cittadini
italiani; mentre per cittadini stranieri, autocertificazione del
diploma di laurea con indicazione della sede presso la quale e' stato
conseguito il titolo, della data di conseguimento e della relativa
votazione, debitamente tradotta e legalizzata dalle competenti
rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia;
e) dichiarazione (in carta libera) di una eventuale iscrizione
ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e in caso
affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
I cittadini stranieri devono, inoltre, possedere i seguenti
requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica italiana.
I cittadini italiani che intendono fruire della borsa di studio
di cui al successivo art. 11 del presente bando dovranno inoltre
produrre, previa richiesta da parte dell'amministrazione
universitaria, autocertificazione sul reddito personale complessivo
annuo.
Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica del
candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le
condizioni di cui al successivo art. 11.
Eventuali altri atti e documenti redatti in lingua straniera,
devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 11.
 
Borse di studio
 
1. Ai dottorandi italiani, con reddito annuo personale
complessivo non superiore a dodicimilanovecentoundici/42 euro, verra'
conferita, ai sensi e con le modalita' della normativa vigente, una
borsa di studio il cui importo e' pari a Euro 10.561,54 al lordo
degli oneri di legge a carico dell'interessato, a decorrere dal
primo maggio dell'anno 2002.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.
2. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
3. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione
comparativa di merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria.
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.
4. Ai dottorandi ammessi a frequentare i corsi presso le
Universita' albanesi o del Kosovo viene attribuito, per il tramite
delle universita' di afferenza, un sussidio didattico, all'inizio di
ciascun anno di corso, pari a Euro 2.065,83 lordi.
Per eventuali periodi di soggiorno in Italia, regolarmente
autorizzati dal coordinatore locale, l'importo del sussidio sara'
integrato con un importo pari alle spese documentate di viaggio e
soggiorno, fino ad un massimo di Euro 2.065,83 annui lordi.

                              Art. 12.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione, e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore dell'Universita' della Calabria, titolare del progetto, il
proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione.
3. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandona
il corso durante l'anno di frequenza decade dal dottorato e deve
restituire, per il periodo di corso frequentato nell'anno di
riferimento, l'eventuale borsa di studio o sussidio didattico
percepito.
4. Il dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca.

                              Art. 13.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Il dottorando e' esonerato dal pagamento dei contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi.

                              Art. 14.
 
Modalita' per il conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione nominata dal rettore
dell'Universita' della Calabria su proposta del collegio dei docenti.

                              Art. 15.
 
Trattamento dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi della Calabria, per le finalita' di
gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca
dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche italiane e straniere direttamente
interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della
citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

                              Art. 16.
 
Copertura finanziaria
 
La copertura finanziaria relativa al presente bando, comprensiva
degli oneri a carico dell'amministrazione, e' assicurata dalla
disponibilita' dei fondi sul Bilancio Unical, E.F. 2001, giusto
pre-impegno della spesa n. 8189 del 6 marzo 2002 di Euro 92.962,24 da
far gravare sui fondi MIUR cat. 2 Cap. 78 art. 4, pre-impegno n. 8190
per Euro 41.256,84 da far gravare sui fondi Unical, cat. 2 Cap. 78
art. 6 e pre-impegno n. 585/02 per Euro 48.517,09 da far gravare
sulla Cat. 2 Cap. 78 art. 24;

                              Art. 17.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa
vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero della ricerca
scientifica e tecnologica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Rende, 12 marzo 2002
Il rettore: Latorre

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