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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina in servizio permanente
di sette tenenti nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico e
di sei tenenti nel ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.34 del 30/4/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:04E02130
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/5/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme
concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della
guardia di pubblica sicurezza;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento dei ruoli normali dell'Aeronautica militare, emanato in
applicazione all'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al precitato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5 della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della Sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della Sanita' militare emanata per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Vista la direttiva CGS n. 74 edizione giugno 2002 e successive
modificazioni del comando generale delle scuole dell'Aeronautica
militare, concernente, tra l'altro, la selezione attitudinale dei
partecipanti ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente, ad eccezione di quelli per i ruoli normali dell'Accademia
aeronautica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6 della succitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che, nel definire le Armi ed i Corpi dell'Aeronautica
militare nei quali avverra' nell'anno 2004 il reclutamento di
personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota massima di detto
personale che potra' essere immesso nei ruoli normali di ciascun
Corpo con le modalita' previste dall'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004), in particolare l'art. 3;
Ravvisata la necessita' di indire per il 2004 due concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di ufficiali in servizio permanente
nei ruoli normali, rispettivamente, del Corpo del genio aeronautico e
del Corpo sanitario aeronautico;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti per l'anno 2004 i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina a tenente in servizio permanente nei
ruoli normali dell'Aeronautica militare:
a) concorso per la nomina di sette tenenti nel ruolo normale
del corpo del genio aeronautico, con riserva di un posto a favore
degli ufficiali ausiliari di cui all'art. 26 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215 che abbiano prestato servizio senza demerito
nell'Aeronautica militare, cosi' ripartiti:
categoria «elettronica»: n. 2;
categoria «chimica»: n. 2;
categoria «fisica»: n. 3.
Qualora i posti messi a concorso per una o piu' di dette
categorie non dovessero, in tutto o in parte, essere ricoperti per
insufficienza di concorrenti idonei, gli stessi potranno essere
devoluti ai concorrenti idonei in altre categorie, secondo l'ordine
della graduatoria generale di merito;
b) concorso per la nomina di sei tenenti nel ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico, con riserva di un posto a favore degli
ufficiali ausiliari di cui all'art. 26 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215 che abbiano prestato servizio senza demerito
nell'Aeronautica militare.
2. Resta impregiudicata per la direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare in ciascun
concorso, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria
di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei
vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
delle disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350, citata nelle
premesse, in materia di assunzioni di personale per l'anno 2004.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, possono
partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
I concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, indicato nel successivo art. 3, comma 1, devono:
a. non aver superato il:
40° anno di eta', se ufficiali inferiori appartenenti alle
forze di completamento di cui all'art. 25 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215;
32° anno di eta' in tutti gli altri casi;
b. essere cittadini italiani;
c. essere in possesso di una delle seguenti lauree
specialistiche:
1) per il concorso per corpo del genio aeronautico di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), a seconda della categoria:
a) per la categoria «elettronica»: ingegneria elettronica o
elettrotecnica, ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo
elettronico ed economico organizzativo, ingegneria delle
telecomunicazioni, ingegneria elettrica, ingegneria informatica;
b) per la categoria «chimica»: chimica e chimica
industriale;
c) per la categoria «fisica»: matematica, fisica,
matematica e fisica, astronomia, informatica, scienze nautiche
rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli.
Per la partecipazione a tale concorso saranno ritenuti valide
anche le lauree, di durata quadriennale o quinquennale, conseguite
secondo il precedente ordinamento, sostituite dalle lauree
specialistiche precedentemente indicate. Saranno inoltre ritenute
valide le laurea che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso
al pubblico impiego, siano dichiarate equipollenti a quelle
suindicate. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla
domanda di partecipazione al concorso attestazione di equipollenza ad
una delle lauree specialistiche prescritte dal presente decreto.
2) per il concorso per il corpo sanitario aeronautico, di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): medicina e chirurgia.
I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo.
Per entrambi i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
saranno infine ritenute valide le lauree conseguite all'estero
sempreche' le stesse risultino riconosciute dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca equipollenti ad una
di quelle prescritte per la partecipazione ai concorsi indetti con il
presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno cura di
allegare alla domanda di partecipazione al concorso la relativa
attestazione di equipollenza;
d. godere dei diritti civili e politici;
e. non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' essere
stati dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
f. non essere stati riformati alla visita di leva o,
successivamente ad essa (solo se di sesso maschile), ovvero nel corso
di precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
g. non essere stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se di sesso maschile).
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al corso
applicativo sono subordinati:
a. al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente nei
ruoli normali dell'Aeronautica militare, da accertarsi con le
modalita' prescritte dal successivo art. 6;
b. all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a), nonche'
i requisiti di cui al comma 2, devono essere mantenuti fino alla
nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante il successivo
iter formativo.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. I concorrenti dovranno:
a. redigere la domanda di partecipazione al concorso in carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato «A», che
costituisce parte integrante del presente decreto;
b. firmare per esteso la domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c. compilare il modello GC001 in originale, come da fac-simile
all'allegato «B» al presente decreto, reperibile, tra l'altro, presso
i distretti militari e le capitanerie di porto, che verra' utilizzato
per il caricamento, mediante lettore ottico, dei dati da essi
forniti. Tali dati consentiranno l'alimentazione della banca dati
automatizzata di cui al successivo art. 15 del presente decreto. I
concorrenti avranno cura di compilare il predetto modello, ad
eccezione dei quadri (E) e (G), tenendo presenti le istruzioni
contenute nella seconda parte del gia' citato allegato «B» al
presente decreto. Essi adopereranno esclusivamente penna a sfera con
inchiostro indelebile nero, scrivendo in carattere stampatello e
curando che il modello non sia piegato o sgualcito;
d. spedire domanda e modello GC001 a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno al Ministero della difesa - direzione generale
per il personale militare - I reparto - 1ª divisione reclutamento
ufficiali - 4ª sezione - casella postale n. 353 - 00187 Roma centro,
con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di
decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara'
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda e
del modello GC001 con le modalita' suindicate, far vistare entrambi
dal Reparto/Ente di appartenenza.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda
(ed il modello GC001, se reperito), entro il termine sopraindicato,
anche tramite le autorita' diplomatiche o consolari.
I militari in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non
vi siano le predette autorita', potranno presentare la domanda (ed il
modello GC001, se reperito), sempre entro il medesimo termine, al
comando di appartenenza, che provvedera' a trasmettere l'una (e
l'altro, se prodotto) immediatamente al predetto indirizzo, dopo
avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'autorita/comando
ricevente.
2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a. il concorso per il quale intende partecipare e, nel caso del
concorso per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, anche
la categoria (una sola in relazione alla laurea specialistica
posseduta);
b. la lingua straniera - scelta fra inglese, francese, tedesco
o spagnolo - nella quale intenda sostenere la prova orale
obbligatoria di lingua straniera, nonche' l'eventuale seconda lingua
straniera scelta tra le restanti predette nella quale intenda
sostenere la prova orale facoltativa;
c. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
d. la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e. il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, il numero telefonico.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (06/4827347), al Ministero della difesa -
direzione generale per il personale militare - I reparto - 1ª
divisione reclutamento ufficiali - 4ª sezione - via XX settembre,
123/A - 00187 Roma - ogni variazione del recapito indicato nella
domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore;
f. la laurea specialistica posseduta, la durata legale del
corso di studi universitari seguito, l'Universita' presso la quale e'
stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di conseguimento
e la votazione riportata;
g. l'abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo, l'Universita' presso la quale e' stata conseguita con il
relativo indirizzo e la relativa data (solo se concorrente per il
Corpo sanitario aeronautico);
h. il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei
diritti civili e politici. In caso di doppia cittadinanza, dovra'
indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la
seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto (o ha assolto), se
di sesso maschile, agli obblighi militari;
i. lo stato civile;
j. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da allegare alla
domanda, le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a
carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver
assunto la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi', a
comunicare al Ministero della difesa - direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1ª divisione reclutamento ufficiali
- 4ª sezione casella postale 353 - 00187 Roma centro - qualsiasi
variazione della propria posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra;
k. gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dimesso d'autorita', per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie,
scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di
polizia dello Stato. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
l. solo se concorrente di sesso maschile:
il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza;
la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza» ovvero
ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
m. solo se militare in servizio o in congedo:
Forza armata o Corpo armato di appartenenza;
Grado, posizione di stato, ruolo/categoria ed eventuale corso
A.U.C. di provenienza;
data di inizio della ferma o del richiamo e del previsto
congedo (se ufficiale delle forze di completamento dovra' indicare i
periodi di richiamo e l'esigenza per la quale e' stato richiamato);
denominazione e sede del Reparto/Ente di servizio;
n. di non essere stato riformato nel corso di precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
o. l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero);
p. l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nell'allegato «E» che costituisce parte integrante del
presente decreto. E' onere del concorrente fornire informazioni
dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro
corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal
fine potra' essere prodotta a corredo della domanda di partecipazione
al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico dovranno essere
necessariamente allegate alla domanda ai fini della loro eventuale
valutazione;
q. l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'allegato «F» che costituisce parte integrante del
presente decreto. Tali titoli potranno essere anche analiticamente
indicati in apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, allegata alla domanda di partecipazione al
concorso;
r. di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 11, comma 4;
s. di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
t. di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
u. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
v. se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato «A» al presente
decreto.

                               Art. 4.
 
Svolgimento dei concorsi
 
1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, prevede:
a. accertamenti psico-fisici;
b. accertamenti attitudinali;
c. due prove scritte;
d. una prova orale;
e. una prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Agli accertamenti e alle prove di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da una amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano (presumibilmente entro il 10 dicembre 2004) con il
decreto dirigenziale di cui al successivo art. 10, comma 3, dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.

                               Art. 5.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a. la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
entrambi i Corpi;
b. la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per entrambi i Corpi;
c. la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per
entrambi i Corpi;
d. le commissioni esaminatrici per le prove scritte, per la
valutazione dei titoli, per la prova orale e per la formazione della
graduatoria, distinte per ciascun concorso.
2. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera a., sara' composta da:
un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
colonnello del Corpo sanitario aeronautico, presidente;
due ufficiali superiori in servizio permanente del Corpo
sanitario aeronautico, membri;
un ufficiale dell'Aeronautica militare in servizio permanente,
segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni.
3. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera b., sara' composta da:
un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
brigadier generale del Corpo sanitario aeronautico, presidente;
due ufficiali superiori in servizio permanente del Corpo
sanitario aeronautico, membri;
un ufficiale in servizio permanente dell'Aeronautica militare,
segretario.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione di
cui al precedente comma 2.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera c., sara' composta da:
un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
tenente colonnello dell'Aeronautica militare, presidente;
due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a
maggiore dell'Aeronautica militare, membri;
un ufficiale in servizio permanente dell'Aeronautica militare,
segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso il
centro di selezione dell'Aeronautica militare per l'effettuazione
della prova di efficienza fisica.
5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera d.
saranno composte da:
a. per il concorso per la nomina di sette tenenti nel ruolo
normale del corpo del genio aeronautico di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a.:
un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata
aerea o grado corrispondente, in servizio permanente o in ausiliaria
da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando di
concorso, presidente;
sei ufficiali di grado non inferiore a maggiore in servizio
permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni alla data di
pubblicazione del bando di concorso ovvero docenti o funzionari delle
amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti nelle
materie oggetto del concorso, membri;
un ufficiale superiore in servizio permanente ovvero un
docente o funzionario delle amministrazioni pubbliche o estraneo alle
medesime, esperto nelle materie oggetto del concorso, che potra'
essere diverso in funzione delle categorie previste, membro aggiunto
per la prova orale;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per le prove
orali obbligatoria e facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale di grado non inferiore a tenente ovvero un
dipendente civile dell'amministrazione della Difesa appartenente
all'area funzionale «C», posizione non inferiore a «C/2», segretario
senza diritto di voto.
b. per il concorso per la nomina di 6 tenenti nel ruolo normale
del Corpo sanitario aeronautico di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b.:
un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata
aerea o grado corrispondente, in servizio permanente o in ausiliaria
da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando di
concorso, presidente;
quattro ufficiali di grado non inferiore a maggiore in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni alla data
di pubblicazione del bando di concorso ovvero docenti o funzionari
delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti
nelle materie oggetto del concorso, membri;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per le prove
orali obbligatoria e facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale di grado non inferiore a tenente ovvero un
dipendente civile dell'amministrazione della Difesa appartenente
all'area funzionale «C», posizione non inferiore a «C/2», segretario
senza diritto di voto.
I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati.

                               Art. 6.
 
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
 
1. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso saranno invitati dalla direzione generale per
il personale militare, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, a
presentarsi presso il centro aeromedico per la selezione
psicofisiologica dell'Istituto medico legale dell'Aeronautica
militare, ubicato nell'aeroporto militare di Guidonia (Roma),
ingresso da viale Roma n. 26 (piazzale Ten. Maurizio Simone), per
essere sottoposti - con riserva di accertamento dei requisiti di
partecipazione al concorso - ad accertamenti psico-fisici e ad
accertamenti attitudinali, nonche' alla prova di efficienza fisica
(presumibilmente nella seconda meta' del mese di giugno). I
concorrenti - che durante il periodo di permanenza potranno fruire,
compatibilmente con le disponibilita' logistiche esistenti, di vitto
ed alloggio a carico dell'amministrazione - dovranno presentarsi
muniti dei documenti indicati al successivo comma 2, nonche' di
tenuta ginnica e scarpe da ginnastica per l'effettuazione della prova
di efficienza fisica a cura delle commissioni di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettere a. e c..
Coloro che non si presenteranno nel giorno indicato nella lettera
o telegramma di convocazione saranno considerati rinunciatari ed
esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
il giorno stesso di presentazione a mezzo fax alla direzione generale
per il personale militare - I reparto - 1ª divisione reclutamento
ufficiali - 4ª sezione (n. 06/4827347), sara' valutato ai fini
dell'eventuale ammissione a sostenere gli accertamenti in data
diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque nel periodo
di svolgimento degli accertamenti da parte di tutti i concorrenti.
2. All'atto della presentazione i concorrenti dovranno produrre i
seguenti documenti:
a. referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata relativo all'accertamento di tutti
i markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia anticorpali
effettuato da non oltre tre mesi. La mancata presentazione di detto
referto determinera' la non ammissione del concorrente agli
accertamenti sanitari;
b. certificato anamnestico, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, delle vaccinazioni effettuate;
c. referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i
tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (se di sesso
femminile);
d. referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica,
anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni
precedenti la data di presentazione alle prove medesime (se di sesso
femminile);
e. esame radiologico standard del torace e relativo referto,
per coloro che siano stati sottoposti a tale esame strumentale presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti
sanitari;
f. certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non ammissione del concorrente a sostenere la prova di efficienza
fisica di cui al successivo comma 5 lettera b.
Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere
prodotte in originale o in copia conforme.
3. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato
stato di gravidanza, la commissione per gli accertamenti psico-fisici
di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a. non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
4. Gli accertamenti psico-fisici, cui provvedera' la gia' citata
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a., saranno
volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al
servizio dei concorrenti quali ufficiali in servizio permanente
effettivo nei ruoli normali dell'Aeronautica:
a. l'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta
dell'«Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare», annesso al decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 marzo 2000, n. 112 e delle direttive della direzione
generale della sanita' militare in data 19 aprile 2000, e successive
modificazioni, citati nelle premesse. I concorrenti che durante la
visita risultassero non in possesso anche di uno solo dei requisiti
prescritti saranno giudicati «non idonei» ed esclusi dal concorso;
b. la commissione pratichera' ai concorrenti il seguente
protocollo diagnostico:
1) esame obiettivo generale con valutazione antropometrica;
2) visita cardiologica, ECG a riposo ed eventuali ulteriori
accertamenti strumentali;
3) visita oculistica con eventuali accertamenti strumentali e
funzionali;
4) visita otorinolaringoiatrica, esame audiometrico ed
eventuali ulteriori accertamenti strumentali e funzionali;
5) analisi del sangue comprendente:
emocromo;
azotemia;
glicemia;
colesterolemia;
trigliceridemia;
creatininemia;
transaminasemia;
\gamma gt;
bilirubinemia totale e frazionata;
DRUG TEST;
G6PDH;
7) analisi delle urine;
8) visita psichiatrica con test e colloquio;
9) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una
adeguata valutazione clinica e medico-legale.
Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo medesimo, secondo quanto indicato
nell'allegato «G» che costituisce parte integrante del presente
decreto, nonche' ulteriore dichiarazione di consenso informato al
protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa vigente, sara'
loro praticato all'atto della presentazione in servizio dopo la
nomina e periodicamente, ad intervalli programmati, per conservare lo
stato di immunizzazione, secondo quanto indicato nel medesimo
allegato «G» al presente decreto;
c. la commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
1) «idoneo quale ufficiale del ruolo normale del corpo (del
genio aeronautico o sanitario aeronautico) in servizio permanente»;
2) «non idoneo quale ufficiale del ruolo normale del corpo
(del genio aeronautico o sanitario aeronautico) in servizio
permanente», con l'indicazione della causa di non idoneita';
d. saranno giudicati idonei i concorrenti che siano risultati
di statura non inferiore a m 1,65 se di sesso maschile e a m 1,61 se
di sesso femminile ed ai quali sia stato attribuito, sulla scorta
della citata direttiva in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della sanita' militare, il seguente profilo sanitario
minimo:
 

PS CO AC AR AV LS LI VS AU
2 2 2 2 2 2 2 2 2
 
e. il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali;
f. i concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1ª
divisione reclutamento ufficiali - 4ª sezione - casella postale
n. 353 - 00187 Roma centro, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza
di ulteriori accertamenti sanitari, corredata di idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate alla predetta
Direzione generale a mezzo fax (06/4827347).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla direzione generale per il personale militare la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i
concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici dovra'
intendersi confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti, in
caso di accoglimento dell'istanza sara' espresso, a seguito di
valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti, dalla commissione per gli ulteriori accertamenti
sanitari di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b., la quale,
solo qualora lo ritenga necessario, sottoporra' gli interessati ad
ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio
definitivo.
I concorrenti giudicati «non idonei» anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.
5. Gli accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita' dei
concorrenti sotto il profilo attitudinale, cui provvedera' la
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c.,
consisteranno:
a. nello svolgimento di una serie di prove psico-attitudinali
integrate da un colloquio individuale, allo scopo di valutare:
1) maturazione globale intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione all'ambiente;
2) stabilita' emotiva intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' dell'umore, fiducia in
se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche
alle particolari condizioni stressanti dell'attivita' e degli
ambienti in cui saranno chiamati ad operare;
3) facolta' intellettive intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione dei processi mentali con riguardo
alla capacita' di ideazione e di valutazione, alle capacita'
decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di
pensiero;
4) comportamento sociale inteso come integrazione
socio-ambientale, con riguardo al senso di responsabilita', alla
capacita' di adattamento alle norme e alla disciplina, alla
socievolezza, all'adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro,
alla capacita' di affermazione nel gruppo per dignita' e iniziativa;
5) capacita' adattive intese come flessibilita' cognitiva,
adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata capacita' di
gestione dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di
fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua capacita'
a ricoprire determinati ruoli professionali ed a confrontarsi in modo
efficace con le norme e con le istanze sociali dell'ambiente militare
specifico;
b. nell'effettuazione di una prova di efficienza fisica,
consistente in una corsa piana di metri 800. Il risultato di detta
prova concorrera', unitamente al risultato della prova e del
colloquio di cui alla precedente lettera a., al giudizio di idoneita'
agli accertamenti attitudinali.
I concorrenti di cui al precedente comma 4., lettera f., invece,
saranno sottoposti a detti accertamenti solo se verranno giudicati
idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo
dell'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti
sanitari disposti.
La commissione al termine degli accertamenti attitudinali
esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di
idoneita' o non idoneita'. Detto giudizio, che sara' comunicato agli
interessati seduta stante, per iscritto, e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
6. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici, per gli
ulteriori accertamenti sanitari e per gli accertamenti attitudinali
dovranno far pervenire a mezzo corriere alla direzione generale per
il personale militare I reparto - 1ª divisione reclutamento ufficiali
- 4ª sezione, via XX Settembre n. 123/A - Roma, i verbali degli
accertamenti entro il terzo giorno dalla data di completamento degli
stessi.

                               Art. 7.
 
Prove scritte
 
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari ed
attitudinali di cui al precedente art. 6 dovranno sostenere le prove
scritte d'esame secondo il calendario e nelle sedi appresso indicati:
a) concorso per la nomina di sette tenenti nel ruolo normale
del corpo del genio aeronautico di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a.:
12 e 13 luglio 2004, con inizio non prima delle ore 8,30,
presso la divisione formazione ufficiali/accademia aeronautica, via
San Gennaro Agnano, 30 - Pozzuoli (Napoli);
b) concorso per la nomina di sei tenenti nel ruolo normale del
corpo sanitario aeronautico di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b.:
15 e 16 luglio 2004, con inizio non prima delle ore 8,30,
presso la divisione formazione ufficiali/accademia aeronautica, via
San Gennaro Agnano, 30 - Pozzuoli (Napoli).
Eventuali modificazioni del diario o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 25 giugno 2004, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
25 giugno 2004 la pubblicazione di tale avviso potra' essere rinviata
ad una data successiva.
I concorrenti saranno tenuti a presentarsi senza attendere alcun
avviso nella sede e nei giorni sopraindicati entro le ore 7,30
dell'orario ufficiale, muniti di penna a sfera ad inchiostro
indelebile blu o nero, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di
ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
2. I concorrenti presenti nella sede e nei giorni prestabiliti,
dovranno sostenere le seguenti prove:
a. per il concorso per la nomina di sette tenenti nel ruolo
normale del corpo del genio aeronautico di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a.:
categoria «elettronica»:
prima prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di
un elaborato vertente sul programma della prova orale della materia
«Comunicazioni elettriche»;
seconda prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore,
di un elaborato vertente sul programma della prova orale della
materia «Elettronica applicata»;
categoria «chimica»:
prima prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di
un elaborato vertente sul programma della prova orale della materia
«Chimica fisica ed inorganica»;
seconda prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore,
di un elaborato vertente sul programma della prova orale della
materia «Chimica organica»;
categoria «fisica»:
prima prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di
un elaborato vertente sul programma della prova orale della materia
«Matematica»;
seconda prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore,
di un elaborato vertente sul programma della prova orale della
materia «Fisica».
I programmi delle materie della prova orale sulle quali
verteranno le prove scritte del concorso sono riportati nell'allegato
«C» che costituisce parte integrante del presente decreto;
b. per il concorso per la nomina di sei tenenti del ruolo
normale del corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b.:
prima prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di
un elaborato con quesiti a risposta sintetica che verteranno su
argomenti del programma della prova orale delle materie «Patologia
medica e clinica medica» e «Patologia chirurgica e clinica
chirurgica»;
seconda prova: consistente in quesiti a risposta multipla
suggerita vertenti sul programma della prova orale delle materie
«Igiene» e «Medicina legale».
La durata massima della prova ed il numero dei quesiti cui
dovranno rispondere i concorrenti saranno preventivamente fissati
dalla commissione e comunicati prima dell'inizio della prova stessa.
I programmi delle materie della prova orale sulle quali
verteranno le prove scritte del concorso sono riportati nell'allegato
«D» che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Per ciascuna prova scritta la commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera d., formulera' preventivamente, in adunanza
segreta, tre tracce/questionari concernenti la/le materia/e oggetto
d'esame e le chiudera' in buste sigillate. Prima dell'inizio della
prova uno dei concorrenti sara' invitato a sceglierne una, mediante
sorteggio, contenente la prova da svolgere.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a
21/30i. Tale punteggio sara' utile per la formazione della rispettiva
graduatoria di cui al successivo art. 10.
6. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della
direzione generale per il personale militare apposita comunicazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente indicazione del
giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per sostenere le
prove orali di cui al successivo art. 9.
7. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal novantesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle
prove, al Ministero della difesa - direzione generale per il
personale militare - ufficio relazioni con il pubblico - palazzo
esercito - via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma - tel. 06/4735.5941,
06/4735.4548, 06/4986.4613, ovvero consultare il sito internet
«www.persomil.difesa.it.».

                               Art. 8.
 
Valutazione titoli
 
1. Le commissioni esaminatrici di ciascun concorso, di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera d., dopo le prove scritte di cui
al precedente art. 7 e prima della relativa correzione, procederanno
alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti, il cui esito
sara' reso noto agli stessi prima dell'effettuazione delle prove
orali. I titoli valutabili sono indicati nel gia' citato allegato «E»
al presente decreto.
2. Le commissioni disporranno di un punteggio complessivo massimo
di dieci punti, ripartiti secondo quanto riportato per ciascun
concorso nel gia' citato allegato «E». A ciascun concorrente non
potra' essere attribuito, in ogni caso, per singole categorie di
titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio
superiore a quello sopra indicato.
3. Formeranno oggetto di valutazione solo i titoli di merito
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso indicato nell'art. 3, comma 1 e
per i quali i concorrenti abbiano fornito analitiche e complete
informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite dichiarazioni
sostitutive ad esse allegate. Le pubblicazioni di carattere
tecnico-scientifico formeranno oggetto di eventuale valutazione, a
mente di quanto indicato nel precedente comma 2, solo se allegate
alle domande.
4. Completata la fase di valutazione dei titoli e quella di
valutazione degli elaborati nonche' di identificazione degli autori
degli stessi, la commissione provvedera' a trasmettere immediatamente
i relativi verbali al Ministero della difesa, direzione generale per
il personale militare - I reparto - 1ª divisione reclutamento
ufficiali - 4ª sezione.

                               Art. 9.
 
Prove orali
 
1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte saranno
invitati dalla direzione generale per il personale militare a mezzo
lettera raccomandata o telegramma a presentarsi per sostenere la
prova orale.
2. Nella lettera o telegramma di convocazione i concorrenti
riceveranno indicazione della sede e della data di svolgimento della
prova di cui al precedente comma 1. Coloro che risulteranno assenti
al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
La direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova da parte di
tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel precedente
art. 4, comma 3, la facolta' di riconvocare ad altra data i
concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non
potessero presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a
mezzo telegramma o fax numero 06/4827347), al massimo entro il giorno
di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del
motivo dell'assenza.
3. Le modalita' di svolgimento e le materie su cui verteranno le
prove orali, per ciascun concorso sono riportate, rispettivamente,
nei gia' citati allegati «C» e «D» al presente decreto.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato il punteggio di almeno 21/30i, utile ai fini della
formazione della rispettiva graduatoria di cui al successivo art. 10.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera nella lingua prescelta,
indicata allo scopo nella domanda medesima.
6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa di
lingua straniera sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a
30 alla quale corrispondera' il seguente punteggio:
da 0 a 20,999/30i: punti 0;
da 21,000/30i a 23,999/30i: punti 0,50;
da 24,000/30i a 26,999/30i: punti 0,75;
da 27,000/30i a 30,000/30i: punti 1,00.
7. Le commissioni dovranno far pervenire a mezzo corriere alla
direzione generale per il personale militare I reparto - 1ª divisione
reclutamento ufficiali - 4ª sezione - i verbali delle prove orali
entro il terzo giorno dalla data di completamento delle prove
medesime.

                              Art. 10.
 
Graduatorie
 
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della rispettiva
commissione esaminatrice, in graduatorie generali di merito distinte
per ciascun concorso e, per quello per il corpo del genio
aeronautico, anche per ciascuna delle categorie di cui al precedente
art. 1, comma 1.
2. Tali graduatorie generali di merito saranno formate secondo
l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando
per ciascuno:
la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
il punteggio conseguito nella prova orale;
l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa
di lingua straniera, calcolato come previsto nel precedente art. 9,
comma 6.
3. Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso
saranno approvate con distinti decreti dirigenziali.
4. Nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a., si terra' conto della
ripartizione dei posti per categorie. In caso di mancata copertura in
tutto o in parte dei posti per insufficienza di concorrenti idonei si
potra' provvedere all'eventuale devoluzione dei posti con le
modalita' previste nel medesimo art. 1, comma 1.
5. Nel decreto di approvazione delle graduatorie dei concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, si terra' conto della riserva di
posti prevista a favore degli ufficiali ausiliari che abbiano
prestato servizio senza demerito nell'aeronautica militare. Detti
posti, qualora non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei,
saranno devoluti agli altri concorrenti idonei compresi nella
graduatoria di merito del relativo concorso e secondo l'ordine della
graduatoria medesima.
6. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 4 e 5, nel
decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande che
i concorrenti abbiano espressamente dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva
allegata alla medesima.
7. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2, del
presente decreto i concorrenti che, per quanto indicato nei commi
precedenti, si collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie
di merito.
8. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Le graduatorie saranno inoltre pubblicate, a puro titolo
informativo, nel sito internet «www.persomil.difesa.it».

                              Art. 11.
 
N o m i n a
 
1. I concorrenti di cui al precedente art. 10, comma 7, saranno
nominati tenenti in servizio permanente nel ruolo normale,
rispettivamente, del corpo del genio aeronautico e del corpo
sanitario aeronautico, con anzianita' assoluta nel grado stabilita
nei rispettivi decreti Presidenziali di nomina che saranno
immediatamente esecutivi.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui al precedente art. 2 del
presente decreto.
3. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come prescritto
dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490 e successive modificazioni, un corso applicativo, di durata
non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dallo
Stato Maggiore dell'Aeronautica.
La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere
detta ferma comportera' la revoca della nomina.
5. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti
per rinuncia o decadenza di vincitori, la direzione generale per il
personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i
criteri indicati nel precedente art. 10, entro 1/12° della durata del
corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria.
6. Il concorrente di sesso femminile nominato tenente in servizio
permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'art. 10 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
7. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli ufficiali
appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le
disposizioni previste dall'art. 25, comma 4, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215.
8. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo verra' disposta la revoca della
nomina a decorrere dalla data di conferimento della stessa e
sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati
saranno collocati in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non
debbano assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero
restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i
militari in servizio permanente e per il restante personale non e'
computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

                              Art. 12.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle
domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del gia' citato decreto presidenziale 28 dicembre
2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito
d'ufficio.

                              Art. 13.
 
Esclusioni
 
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 14.
 
Spese di viaggio - licenza
 
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi degli accertamenti e
delle prove di cui al precedente art. 4 del presente decreto sono a
carico dei concorrenti i quali, peraltro, muniti di copia della
domanda, per le prove scritte, della lettera o del telegramma di
convocazione per gli accertamenti sanitari e attitudinali, nonche'
per le prove orali, potranno rivolgersi al distretto militare o alla
capitaneria di porto ovvero ad un Comando Carabinieri, per ottenere
il rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria
prevista.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento degli accertamenti
e delle prove previste dal precedente art. 4 del presente decreto,
nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno detti accertamenti e prove e per il rientro in sede. In
particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria,
potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la
preparazione alla prova orale oppure frazionata in due periodi, di
cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora
il concorrente non sostenga gli accertamenti e le prove d'esame per
motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 15.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Ministero della difesa - direzione
generale per il personale militare - I reparto - 1ª divisione
reclutamento ufficiali, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1ª divisione reclutamento ufficiali della
direzione generale medesima.

                              Art. 16.
 
Profilo di carriera
 
Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali del corpo
del genio aeronautico e del corpo sanitario aeronautico possono
raggiungere nel rispettivo ruolo il grado vertice di generale
ispettore capo nel numero, con le modalita' e nei tempi previsti
dalla normativa vigente in materia di avanzamento degli ufficiali.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma 26 aprile 2004
Amm. Sq.: Lucidi

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