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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di perito industriale

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.15 del 24/2/2004
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:04E00698
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:25/3/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
 
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957 di approvazione
del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, di
approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
industriale, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in
un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione (art. 1, comma 1);
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, con il
quale e' stato integrato l'allegato B al predetto decreto con gli
argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto-grafica per
gli indirizzi di nuovo ordinamento;
Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003,
n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e
successive modificazioni, recante l'individuazione degli atti di
competenza, rispettivamente, del Ministro e dei direttori generali;
Ordina:
Art. 1.
1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
perito industriale.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale
capotecnico conseguito presso un istituto statale, paritario o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano:
a) completato un periodo triennale di attivita' tecnica
subordinata, anche al fuori di uno studio tecnico professionale, con
mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma (art. 2,
comma 3, legge n. 17/1990);
b) completato un periodo biennale di frequenza di apposita
scuola superiore diretta a fini speciali finalizzata al settore della
specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n.
17/1990);
c) completato un periodo biennale di formazione e lavoro con
contratto a norma di legge e con mansioni proprie della
specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n.
17/1990);
d) completato un periodo biennale di pratica durante il quale
il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento
di pratiche rientranti nelle competenze professionali della
specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n.
17/1990).
Il periodo biennale di formazione e lavoro ed il periodo di
pratica biennale devono essere stati svolti presso un perito
industriale, un ingegnere o altro professionista con attivita' nel
settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o
in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da
almeno un quinquennio;
e) frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui
si ha titolo ad accedere in relazione al diploma posseduto
(specializzazione) (art. 55, comma 3, D.P.R. n. 328/2001). I collegi
provinciali dei periti industriali accertano la sussistenza della
detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi
dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli
interessati.
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli in coerenza con le
corrispondenti sezioni:
f) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C
allegata [art. 8, comma 3, D.P.R. n. 328/2001 e relativa tabella a)];
g) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla
tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, D.P.R. n. 328/2001).
3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1,
D.P.R. n. 328/2001).

                               Art. 3.
 
Sedi di esame
 
1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici industriali statali,
elencati nella tabella A allegata, ubicati nelle citta' sedi dei
collegi dei periti industriali, ad eccezione delle sedi di esame di
Verres, Verbania, Imperia, Urbino e Caltanissetta, individuate,
rispettivamente, per i collegi ubicati nei comuni di Aosta,
Gravellona Toce, Ventimiglia, Pesaro ed Agrigento che non sono sedi
di istituti tecnici industriali (l'intera provincia di Agrigento ne
e' priva).
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite
commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di collegi,
ubicate, ove necessario, anche in regione diversa, o piu' commissioni
operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero
risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche
presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati
nella detta tabella A.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite dei collegi provinciali presso i quali, secondo quanto
disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione - Modalita' di presentazione Termine -
Esclusioni
 
1. I candidati devono, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale, presentare, come indicato al comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art.
5, soltanto all'istituto, indicato nella predetta tabella A, ubicato
nella provincia (ad eccezione di Agrigento) sede del collegio
competente alla verifica del possesso del requisito di ammissione
(art. 2, comma 3, legge n. 17/1990).
2. Le domande, indirizzate al preside dell'istituto tecnico sede
d'esame ed inviate al detto collegio, si considerano prodotte in
tempo utile purche' spedite a mezzo raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale
ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i
quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente
art. 2.
4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

                               Art. 5.
 
Domande di ammissione - Contenuto
 
1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
redatta su carta legale e corredata della documentazione indicata nel
successivo art. 6, i candidati, consapevoli della responsabilita'
penale per dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e del
fatto che la non veridicita' del contenuto della dichiarazione
comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75
citato D.P.R.), devono dichiarare (artt. 46 e 47 citato D.P.R.):
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria
superiore di perito industriale, con precisa indicazione: della
esatta denominazione della specializzazione (per meccanica precisare
se di nuovo o precedente ordinamento); dell'istituto sede d'esame;
dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato;
dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede
d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se
esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di
consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali
circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo
certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a coloro che sono in possesso di uno dei due requisiti di cui al
precedente art. 2, comma 2;
di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione
del collegio provinciale e della sezione;
di essere in possesso di uno dei requisiti di ammissione
prescritti, da riportare in modo specifico come indicato al
precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data
del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. In
relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, lettere b), e),
f) e g) (diplomi di scuola superiore diretta a fini speciali, corsi
IFTS, diplomi universitari e lauree) e comma 3, occorre dichiarare,
con fedele e completa trascrizione, il contenuto del diploma o della
certificazione posseduta;
la specializzazione per la quale intendono conseguire
l'abilitazione, specializzazione, relativa allo specifico diploma
posseduto nei casi di cui alle lettere dalla a) alla e) del
precedente art. 2, nel cui settore hanno acquisito uno dei requisiti
di ammissione all'esame. I possessori di diplomi universitari e
lauree indicano unicamente le specializzazioni di nuovo ordinamento;
di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di
esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di
ammissione ad una diversa sede di esame.
2. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20
legge n. 104/92, indicare nella domanda, in relazione al proprio
stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (ausilii
e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella domanda, con
dichiarazione ex art. 39 legge n. 448/98, l'esistenza delle
condizioni personali richieste.

                               Art. 6.
 
Domande di ammissione - Documentazione
 
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2 - capoverso 3 - del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 1990) e del contributo di 1,55 euro dovuto
all'istituto sede d'esame a norma della legge 8 dicembre 1956, n.
1378, e successive modificazioni;
fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art.
38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.

                               Art. 7.
 
Adempimenti dei collegi
 
1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi verificano la regolarita' delle istanze ricevute
ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di
competenza, comunicano al Ministero dell'istruzione, entro il 24
aprile 2004, a mezzo fax (n. 06/58492397), il numero dei candidati,
in possesso dei requisiti, ai fini della determinazione del numero
delle commissioni da nominare. Detta comunicazione deve essere
inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda e
viene effettuata, a cura dei medesimi collegi, anche al consiglio
nazionale.
2. Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro
il 13 maggio 2004, con l'inoltro, a mezzo postale, di un unico elenco
nominativo dei candidati in possesso dei requisiti, in stretto ordine
alfabetico nell'ambito di ciascuna specializzazione, distinguendo
quelle di nuovo e precedente ordinamento nei casi di cui al
successivo art. 9, comma 3, per consentire al Ministero di provvedere
alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi provvedono a
formare i detti elenchi previo puntuale controllo (artt. 71 e 72
D.P.R. n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai
candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia
all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno
dei requisiti di cui al precedente art. 2. Nel predetto elenco
vengono indicati, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il
luogo e la data di nascita, nonche' il requisito di ammissione
posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera
corrispondente [a) o b) o c) o d) o e) o f) o g)]. Accanto al
nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare
comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la
dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di
acquisizione che non puo' essere posteriore al giorno precedente a
quello di inizio delle prove d'esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
presidente del collegio, questi deve apporre la seguente
attestazione:
«Il presidente del collegio provinciale attesta, ai sensi degli
artt. 5 e 6 del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera professione (decreto ministeriale 29
dicembre 1991, n. 445), relativamente ai candidati, in numero di , di
cui all'elenco nominativo che precede;
l'iscrizione al registro dei praticanti e l'avvenuto compimento
del biennio di pratica o, comunque, l'assolvimento (salva indicazione
contraria relativa a candidati con requisito in corso di maturazione,
per i quali si riserva di rendere successiva, analoga attestazione)
delle condizioni stabilite (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990; art.
8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, D.P.R. n. 328/2001);
di aver verificato la regolarita' delle relative domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 D.P.R.
n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai detti candidati
nelle domande, controllo che ha dato esito confermativo della loro
piena veridicita».
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
competenza.
5. Entro il 30 settembre 2004, i collegi provvedono alla consegna
delle domande ai presidi degli istituti tecnici ai quali sono
indirizzate, o ai presidi di quegli istituti indicati dal Ministero
in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art.
3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro
originale del medesimo elenco di cui sopra gia' trasmesso al
Ministero. Detto elenco e' integrato con apposita nota recante
indicazione:
di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero;
dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2.
6. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire,
entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame,
alla commissione esaminatrice la comunicazione della compiuta o
mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i restanti
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2.

                               Art. 8.
 
Calendario degli esami
 
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
12 ottobre 2004, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
13 ottobre 2004, ore 8,30: prosecuzione della detta riunione
preliminare;
14 ottobre 2004, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta o scritto-grafica;
15 ottobre 2004, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta o scritto-grafica;
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede
degli esami ed a quello della sede del competente collegio, al quale
spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali
comunicazioni individuali.

                               Art. 9.
 
Prove di esame
 
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso, alle
rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido
documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nella tabella B allegata,
comprensiva dei programmi relativi alla seconda prova scritta o
scritto-grafica degli indirizzi di nuovo ordinamento (decreto
ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447).
3. I candidati in possesso dei seguenti diplomi di precedente e
nuovo ordinamento devono individuare esattamente, in relazione sia
alla denominazione del diploma posseduto e sia all'anno scolastico di
conseguimento, il programma d'esame loro proprio come da indicazioni
riportate nella detta tabella B:
diplomi di nuovo ordinamento: Elettronica e telecomunicazioni;
Elettrotecnica ed automazione; Meccanica; Chimico; Tessile con
specializzazione nella produzione dei tessili; Tessile con
specializzazione nella confezione industriale;
diplomi di precedente ordinamento: Elettronica industriale;
Telecomunicazioni; Elettrotecnica; Meccanica; Meccanica di
precisione; Industrie metalmeccaniche; Chimica industriale; Industria
tessile; Maglieria; Confezione industriale.
4. I possessori di diplomi universitari e lauree sostengono le
prove relative alle specializzazioni di nuovo ordinamento.
5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
viene indicato in calce al rispettivo tema.
6. Durante la prova sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo
non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali
tecnici e di raccolte di leggi non commentate.
7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla sessione di
esami.

                              Art. 10.
 
Rinvio
 
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica utaliana.
Roma, 17 febbraio 2004
Il direttore generale: Criscuoli

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